DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27

Type DPR
Publication 1984-01-18
Ultimo aggiornamento 1984-03-20
State In force
Source Normattiva
articles 19
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Ortive: Allium cepa L. | Cipolla Allium porrum L. | Porro Aliun schoenoprasum L. | Erba cipollina Anethum graveolens L. | Aneto Angelica archangelica L. | Angelica Antriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Cerfoglio Apium graveolens L. | Sedano Asparagus officinalis L. | Asparago Atriplex hortensis L. | Atreplice Barbarea verna (Mill) Aschess. | Barbarca Beta vulgaris L. var. cicla (L.) Ulrich | Bietola da coste Beta vulgaris L. var. esculenta L. | Bietola da orto Borrago officinalis L. | Borragine Brassica chinensis L. | Cavolo sedano Brassica napus L. var. napobrassica (L.) | Reichb. | Navone Brassica oleracea L. var. acephala DC. | subvar. laciniata L. | Cavolo laciniato Brassica oleracea L. convar. botrytis | (L.) Alef. var. botrylis L. | Cavolfiore Brassica oleracea L. convar. Botrytis | (L.) Alef. var. italica Plenck | Cavolo broccolo Brassica oleracea L. var. bullata subvar.| gemmifera DC. | Cavolo di Bruxelles Brassica oleracea L. var. bullata DC. | Cavolo verza, cavolo di var. sabauda (L.) | Milano Brassica oleracea L. var. capitata L.f. | alba DC. | Cavolo cappuccio bianco Brassica oleracea L. var. capitata L.f. | rubra (L.) Thell. | Cavolo cappuccio rosso Brassica oleracea L. var. gongylodes L. | Cavolo rapa Brassica pekinenses (Lour.) Rupr. | Cavolo cinese Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. | Rapa primaverile, rapa | autunnale Capparis spinosa L. | Cappero Capsicitm annum L. | Peperone Cicer aritenum L. | Cece Cichorium indivia L. | Indivia e scarola Cicltorium intybus L. var. foliosum Bish | Cicoria o radicchio Citrullus lanatus (Thumb) Na sum e Nakai | Anguria, cocomero Coriandrum sativum L. | Coriandolo Cucimis melo L. | Melone Cucumis sativus L. | Cetriolo Cucurbita maxima Duch. | Zucca Cucurbita moscata (Duch.) Duch. ex Poir | Zucca torta Cucurbita Pepo L. | Zucchino Cuminum cyminum L. | Cumino Cynara cardunculus L. | Cardo Cynara scolymus L. | Carciofo Daucus carota L. | Carota Eruca sativa Mill. | Rucola Foeniculum vulgare P. Mill. | Finocchio Fragaria vesca L. s. I. | Fragola Hibiscus esculentus L. | Ocra Humulus lupulus L. | Luppolo Lactuca sativa L. | Lattuga Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. | (= L. vulgaris Ser.) | Lagenaria Lavandula spica L. | Lavanda Lens culinaris Med. | Lenticchia Lepidium sativum L. | Agretto Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. | ex farwall | Pomodoro Majorana horlensis Moench. | Maggiorana Matricaria chamomilla L. | Camomilla Nasturtium officinale R. Br. | Crescione d'acqua Ocimum basilicum L. | Basilico Pastinaca sativa L. | Pastinaca Petroselinum crispum (Mill.) Nym. | ex A.V. Hill | Prezzemolo Phaseolus coccineus L. | Fagiolo di Spagna Phaseolus lunatus L. | Fagiolo di Lima Phaseolus vulgaris L. | Fagiolo Physalis alkekengi L. | Alchechengio Pimpinella anisum L. | Anice Pisum sativum L. (Partim) | Pisello ad eccezione del | pisello da foraggio Raphanus sativus L. | Ravanello Rosmarinus officinalis L. | Rosmarino Rumex acetosa L. | Acetosa Ruta graveolens L. | Ruta Salsola soda L. | Roscano Salvia officinalis L. | Salvia Satureja hortensis L. | Santoreggia Scorzonera hispanica L. | Scorzonera Solanum melongena L. | Melanzana Spinacia oleracea L. | Spinacio Tetragonia expansa Thumb. | Spinacio della Nuova | Zelanda Thymus vulgaris L. | Timo Tragopogon porrifolium L. | Scorzobianca Valeriana officinalis L. | Valeriana Valerianella locusta (L.) Laterr. | Valerianella Vicia faba L. (Partim) | Fava da orto Vigna sesquipedalis L. Furwirth. | Fagiolo asparagio Vigna sinensis (L.) Savi (= Dolichos | melanophthalmus DC.) | Fagiolo dall'occhio Zea mays L. convar. microsperma (Koern) | Mais rostrato, popcorn. Zea mays L. convar. saccharata (Koern) | Mais zuccherino --------------------------------------------------------------------- Ornamentali e da fiore:

Achillea filipendulina Lamk. Achillea millefolium L. Ageratum mexicanum Sims. Althea rosea Cav. Alyssun maritimus Lamk. Alyssum saxatile L. Anemone japonica Sieb et Zucc. Antirrhinum majus L. Amaranthus bicolor Nocca Amaranthus caudatus L. Aquilegia caerulea James Aralia Sieboldii Hort. Arabis caucasica Willd. (==A. albica Stev.) Asparagus plumosus Bak. Asparagus Sprengeri Reg. Aster Aubrietia deltoidea L. Begonia semperflorens Lin. et Otto Bellis perennis L. Calceolaria herbeohybrida Chitt. Calendula officinalis L. Callistephus chinensis Nees. Campanula medium L. Capsicum annuum L. Celosia argetea L. var. plumosa Hort. Celosia cristata L. Centaurea cyanus L. Chamaedorea spp. Cheiranthus annuus L. Cleiranthus Cheiri L. Chrysanthemum carinatum Schousb. Chrysanthemum coronarium L. Chrysanthemum leucanthemum L. Chrysanthemum spp. Cineraria cruenta Mass. Cineraria maritima L. Clarkia elegans Dougl Cleome spinosa Jacq. Cobaea scadens Cav. Coleus Verschaffeltii Lem. Convolvulus spp. Cordyline spp. Coreopsis spp. Cosmos bipinnatus Cav. Cucurbita lagenaria L. Cucurbita pepo L. Cyclamen persicum Mill. Cynodon dactylon Pers. Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.) Delphinium consolida L. Delphinium cultorum Voss. (= D. hybridum Hort. "Pacific Geant") Dianthus barbatus L. Dianthus caryophyllus L. "Semperflorens - Chabaud" Dianthus caryophyllus o semperflorens" di Nizza Dianthns chinensis L. Dianthus spp. Dichondra repens Forst. Digitalis purpurea L. Dimorphotheca aurantiaca DC. Eschscholtzia californica Cham. Euphorbia variegata Pursh. Fatsia japonica Docne et Planch. Freesia hybryda Hort. Gaillardia aristata Pursh. Gazania splendens Hort. var. hybrida Hort. Gerbera hybrida Bol. L. Geum chiloense Balt. Godetia grandiflora Lindi. Gomphrena globosa L. Gypsophila elegans Biet. e Gysophila panicuiata L. Heliantus spp. (escluso H. annuus passato alle oleifere) Helicitrysum bracteatum Andr. Heliotropium peruvianum L. Hesperis matronalis L. Iberis sempervirens L. Iberis umbellata L. Iberis sp. Impatiens balsamina L. Ipomoea coccinea L. Jpomoea spp. (= Convolvulus spp.) Kalanchie Bloss/eldiana v. Poelln. Kentia forsteriana F. Muell. (= Howea forsteriana Bec.) Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf. Lagenaria leucantha Rusby Lathyrus odoratus L. Lavatera trimestris L. Limonium sinuatum L. Linaria maroccana Hook. Linum grandiflorum Desf. Lobelia erints L. Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.) Lupinzs polyphillus Lindi. (Lupino di Russel) Lupinus sp. Malcomia maritima Br. R. Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum Perthenium Sm.) Matthiola annua Sw. Matthiola incana Br. R. Maurandia barclaiana Lindi. Mosembrianthemum criniflorum L. f. (= Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br.) Mimulus luteus L. Mimulus spp. Mirabilis jolapa L. Momordica balsamica L. Myosotis alpestre Schmidt Nemesia strumosa Benth. Nemesia spp. Nigella damascena L. Nemophila Menziesii Hook. et Arm. var. insignis Brand. Oenothea spp. Papaver nudicaule L. Papaver orientale L. Papaver somniferum L. var. paeoniaeflorum Hort. Papaver sp. Passiflora caerulea L. Passiflora spp. Pelargonium hybridum Hort. Pentstemon spp. Petunia hybrida Hort. Phoenix canariensis Hort. Phoenix Roebelinii O. Brient Phlox Drummondii Hook Physalis alkekengii L. Physostegia virginiana Benth. Portulaca grandiflora Hook Primula acaulis L. Primula malacoides Franch Primula abconica Hance Primula spp. Pyrethrum Porthenium Sm. Pyrethrum roseum Bieb. Pyrethrum spp. Quamoclit coccinea sp. Rudbeckia spp. Reseda odorata L. Rosa canina L. Sagina subulata Presl. Saintpaulia lonantha Wendl Salpiglossis sinuata Ruitz et Pav. Salvia splendens Ker. Scabiosa caucasica Biet. Scabiosa maritina L. Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav. Senecio cruentus DC. Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.) Silene pendula Linn. Silene spp. Sinningia speciosa Benth et Hooker Stalice sinuata L. Strelitzia reginae Banks Tagetes erecta L. Tagetes padula L. Tagetes spp. Trachycarpus excelsus Wendl. Tropaeolum majus L. Verbena kybrida Hort. Viola cornuta L. (== Viola Williamsii Vittr.) Viola odorata L. Viola tricolor L. var. hortensis Hort Zea mais L. var. Japonica Hort. (= Zea viltata Hort.) Zinnia elegans Jacq. Achillea gialla Millefoglio Agerato Altea Alisso Alisso perenne Anemone Bocca di leone Amaranto bicolore Amaranto Aquilegia Aralia sieboldi Arabis Asparago piumoso Asparago sprengeri Astro Aubrezia Begonia Margheritina Calceolaria Calendula Astro Campanula Peperoncino ornamentale Celosia Celosia cresta di gallo Centaurea Camandorea Violacciocca annuale Violacciocca gialla Margherita tricolore Crisantemo coronario Margherita Crisantemo Cineraria Cineraria marittima Clarchia Cleome Cobea Coleo Campanula rampicante Cordiline Coreopsis Cosmea bipennata Zucca ornamentale Zucchetta ornamentale Ciclamino Gramigna Dalia Speronella Speronella perenne Garofano dei poeti Garofano Chabaud Carofano di Nizza Garofano cinese Garofano Dicondra Digitale Dimorfoteca Papavero di California Euforbia Aralia sieboldi Freesia Gaillardia Gazania Gerbera Benedetta Godezia Gonfrena Gissofila Girasole da giardino Elicrisio Vaniglia Giuliana Iberis perenne Iberis annuale Iberis Balsamina Campanella rampicante Campanula rampicante Kalanchoe Kentia Cipressino annuale Zucca ornamentale Pisello odoroso Lavatera Statice Linaria Lino da fiore Lobelia Lunaria Lupino perenne Lupino Malcomia Matricaria Violacciocca annuale Violacciocca Maurandia Ficoide Mimolo Mimolo Bella di notte Momordica Non ti scordar di me Nemesia Nemesia Nigella Nemofile Enotera Papavero nudicaule Papavero gigante Papavero a fiore di peoni Papavero Passiflora Passiflora Geranio Pentstemon Petunia Palma canariense Palma Flox annuale Alchechengi Fisostegia Portulaca Primula Primula Primula Primula Matricaria Piretro roseo. Piretro Campanella rampicante Rudbeckia Amorino Rosa canina Sagina Violetta africana Salpiglossis Salvia splendida Scabiosa Vedovine Schizanto Cineraria Cineraria marittima Silene pendula Silene Glossinia Statice Strelitzia Garofano d'India Tagete Tagete Trachicarpo Nasturzio Verbena Viola cornuta Viola mammola Viola del pensiero Granturco ornamentale Zinnia

III. - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Nome botanico Nome volgare

Castanea sativa Mill. Citrus aurantium L. Corylus avellana L. Diospyros Kaki L. Juglans nigra L. Juglas regia L. Malus communis DC. (Pyrus malus L.) Olea europea L. Pistacia therebintus L. Pyrus communis L. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avinrn L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus domestica L. Prunus mahaleb L. Prunus persica Batsch. Castagno Arancio Nocciolo Diospiro o Kaki Noce nera Noce comune Melo Olivo Pistacchio Pero selvatico Mandorlo Albicocco Ciliegio selvatico Susino mirabolano Susino Ciliegio mahaleb Pesco

IV. - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI ===================================================================== Patate: Solanum luberosum L. | Patata --------------------------------------------------------------------- Ortive: Allium cepa L. | Cipolla Allitin sativum L. | Aglio Asparagus officinalis L. | Asparago Cynara cardunculus L. | Cardo Cynara scolymus L. | Carciofo --------------------------------------------------------------------- Ornamentali e da fiore:

Amaryllis belladonna L. Anemone coronaria L. Anemone hortensis L. Begonia tuberosa -.Hort. Begonia tuberhybrida Voss. Calla aethiopica L. Canna hortensis Guillaum Crocos sp. Dahlia hortensis Guillaum (= D. variabilis Desf.) Freesia hibrida Hort. Fritillaria imperialis L. Gladiolus Hybridum Hort. Hippeastrum hybridum Hort. Hyacinthus orientalis L. Iris sp. Ixia niaculata L. Lilium longiflorum Tliunb. var. Harrissii Hort. Lilium candidum L. Lilium regale E.H. Wilson Lilium tigrinum Gawl. Lilium speciosum Thumb. Narcissus pseudo-Narcissus L. Narcissus incomparabilis Mill. Narcissus jonquilla L. Narcissus Tazetta L. Nerine Ornithogalum arabicum L. Ornithogalum thyrsoides Jacq. Polianthes tuberosa L. Ranunculus asiaticus L. Simingia (= gloxinia) Tulipa sp. Belladonna Anemone Anemone Begonia Begonia Calla Canna Croco Dalia Freesia Corona Imperiale Gladiolo Amarillide Giacinto Iris Ixia Giglio a lungo fiore Giglio di S. Antonio Giglio regale Giglio tigrino Giglio specioso Narciso a trombetta Narciso incomparabile Narciso giunchiglia Narciso a mazzetti Nerine Ornitogalo d'Arabia Cincirinci Tuberosa Ranuncolo Glossinia Tulipano

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola C

TAVOLA C ALLEGATO 4 PICCOLI IMBALLAGGI I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero dei pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rinvestimento dei semi od altri additivi solidi, sono cosi' determinati: 1) Sementi per colture erbacee da pieno campo: A) Cereali: i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso. Per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10. B) Foraggere: a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggere, denominati "piccoli imballaggi CEE A" non devono superare il peso di kg 2; b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati "piccoli imballaggi CEE 13", non devono superare il peso di kg 10; c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'art. 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso. C) Barbabietole: i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati "piccoli imballaggi CEE": a) per sementi monogermi o di precisione: non devono contenere piu' di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso; b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso. D) Piante oleaginose e da fibra: i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite e' elevato a kg 5. 2) Sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore: A) Ortive: i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane, di 100 gr. per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i gr. 100. B) Ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare gr. 200 in peso. 3) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive: i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5. 4) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili: A) Tuberi-seme di patata: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10; B) Organi riproduttivi di piante ortive: i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20; C) Organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore: i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola D

TAVOLA D ALLEGATO 5 Tavola 1) - CONTRASSEGNO DEGLI IMBALLAGGI I - CARTELLINI UFFICIALI A) Cereali. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta' o Linea "inbred" di granoturco; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi; 9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Per le varieta' ibride di granoturco la menzione "ibrido"; 11) Mese ed anno della chiusura ufficiale (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 12) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie "sementi certificate" o "sementi certificate di 1ª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura ufficiale (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) B) Foraggere. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Numero delle generazioni dalla semente di base; (5) 11) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 12) "Non destinate alla produzione foraggera"; (6) 13) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi commerciali: 1) "Normativa C.E.E."; (1) * 2) "Sementi commerciali" (non certificate per la varieta); 3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 4) Numero di riferimento del lotto; * 5) Specie; (7) 6) Regione di produzione; 7) Peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri; 8) In caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale; (3) 10) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) c) Per i miscugli di sementi: 1) "Miscuglio di sementi per ....." (utilizzazione prevista); * 2) Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta'; (8) 5) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri; 6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi, solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 7) Mese ed anno della chiusura; (2) 8) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... ;(mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria "sementi certificate di lª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) C) Barbabietole. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio; (9) * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri; 9) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale; 10) Per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 11) Per le sementi di precisione la dizione "di precisione"; 12) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 13) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Barbabietola da zucchero o da foraggio; (9) * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria "sementi certificate"; 8) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) D) Tuberi-seme di patata. a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Paese di produzione; * 7) Categoria ed eventuale classe; 8) Calibro; 9) Peso netto dichiarato; 10) Mese ed anno della chiusura. (2) b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Tuberi-seme pre-base"; 7) Peso netto dichiarato; 8) Mese ed anno della chiusura. (2) E) Piante oleaginose e da fibra. a) Per le sementi di base e le sementi certificate: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) Categoria; 7) Paese di produzione; 8) Peso netto o lordo dichiarato; 9) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale; 10) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione; (3) 11) In caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese, anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) b) Per le sementi commerciali: 1) "Normativa C.E.E."; (1) * 2) "Sementi commerciali" (non certificate per la varieta); * 3) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 4) Numero di riferimento del lotto; * 5) Specie; 6) Regione di produzione; 7) Peso netto o lordo dichiarato; 8) In caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale; 9) Mese ed anno della chiusura; (2) 10) In caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione "rianalizzato ..... (mese ed anno)" ed il servizio responsabile della rianalisi. (4) c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base: 1) "Normativa C.E.E."; (1) 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero di riferimento del lotto; * 4) Specie; * 5) Varieta'; 6) "Sementi pre-base"; 7) Numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie sementi certificate" o "sementi certificate di 1ª riproduzione"; 8) Peso netto o lordo dichiarato; 9) Mese ed anno della chiusura (2) o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. (3) II. - ETICHETTE PICCOLI IMBALLAGGI C.E.E. 1) Etichette ufficiali A) Barbabietole. Per sementi certificate: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E."; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Barbabietola da zucchero e da foraggio; 5) Varieta'; 6) "Sementi certificate"; 7) Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri; 8) In caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale; 9) Per le sementi monogermi la dizione "monogermi"; 10) Per le sementi di precisione la dizione "di precisione". B) Foraggere. a) Per le sementi certificate: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Specie; 5) Varieta'; 6) "Sementi certificate"; 7) Peso lordo o netto o numero di semi puri; 8) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 9) "Non destinate alla produzione foraggera". (6) b) Per le sementi commerciali: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) Specie; (7) 5) "Sementi commerciali"; 6) Peso lordo o netto o numero di semi puri; 7) In caso di indicazioni del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale. c) Per i miscugli di sementi: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. B"; 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi; * 3) Numero d'ordine; (10) 4) "Miscuglio di sementi per ....." (utilizzazione prevista); 5) Peso netto o lordo o numero di semi puri; 6) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale; 7) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta'. (8) 2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi: 1) "Piccolo imballaggio C.E.E. A"; 2) Nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione; 3) Numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati; 4) Nome dello Stato membro o sua sigla; 5) "Miscugli di sementi per ....." (utilizzazione prevista); 6) Peso netto o lordo o numero di semi puri; 7) In caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale; 8) Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta' (10); --------------- (1) L'indicazione "Normativa C.E.E." deve essere apposta soltanto nei cartellini riguardanti sementi di specie previste all'articolo 24 della legge. (2) Indicare la dicitura che fa al caso. (3) Da indicarsi con l'espressione "chiuso....." (mese ed anno). (4) Da indicarsi con l'espressione "campione prelevato...." (mese ed anno). (5) Le indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sul cartellino ufficiale. (6) Indicare le specie che compongono il miscuglio. (7) Solamente per le sementi certificate della 2ª riproduzione e delle riproduzioni successive a partire dalle sementi di base. (8) Solamente per le varieta' di graminacee per le quali non e' stato fatto alcun esame del valore colturale e di utilizzazione. (9) Per il lupino, indicare se trattasi di lupino dolce o lupino amaro. (10) La menzione della denominazione del miscuglio e' sufficiente se la proporzione in peso e' resa nota per iscritto al fornitore o se e' ufficialmente depositata. (11) Il numero d'ordine attribuito ufficialmente deve consentire di identificare il lotto o i lotti utilizzati. N.B. - E' sufficiente che l'attestato ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola E

TAVOLA E ALLEGATO 6 CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI I. - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO A) Barbabietole. 1. Le sementi devono presentare identita' o purezza del tipo o della varieta' in grado sufficiente. 2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI RICHIESTE PER LE SEMENTI MONOGERMI E PER LE SEMENTI DI PRECISIONE a) Sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. b) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. c) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varieta' la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o piu' non deve superare il 5% dei glomeruli germinati. 3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita' di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta)" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica); trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) la facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. Cereali. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea "imbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti. In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, la purezza minima varietale deve essere: per le sementi di base . . . . . . . . . . . . . . 99,9%; per le sementi certificate di 1ª generazione . . . 99,7%; per le sementi certificate di 2ª generazione . . . 99,0%. La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 7. B. Zea mays. Dove per la produzione di sementi certificate di varieta' ibride un componente femminile maschio-sterile ed un componente maschile che non ristori la maschio-fertilita' siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute: o miscelando, in proporzione propria alla varieta', lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio-sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio-fertile; o allevando, in proporzione propria alla varieta', componenti femminili maschio-fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 1. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI AL PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10. (b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali. (c) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana o Lolium temulentum in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. C. REQUISITI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENZA DI AVENA FATUA DA ACCERTARE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI: la coltura e' priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformita' alle disposizioni dell'allegato 7 del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, e' privo di Avena fatua all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno 3 kg prelevato ufficialmente e' privo d'avena all'atto dell'esame ufficiale. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare, per quanto riguarda la Claviceps purpurea, il numero di sclerozi o frammenti di sclerozi non deve essere superiore a 1 per le sementi di base ed a 3 per quelle certificate, in un campione di sementi del peso stabilito nell'allegato 2 colonna 4. 4. Il tenore massimo di umidita' non deve superare il 13% in peso delle sementi di Zea mays ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie. 5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto puo' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). C) Foraggere. I. Sementi certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa spp., varieta' apomittiche monoclonali: 98%; Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%; sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7) B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altra specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari. A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE 1, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati. (b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione. (c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. (d) Un contenuto massimo pari all'1% in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza. (e) Un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. (f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp. (g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di queste specie. (h) La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio e' esente da semi di queste specie. (i) La determinazione del contenuto in numero di semi di Avena fatua, Avena ludovigiana, Avena sterilis, puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12. (j) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13. (k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. e' il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti. (m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito e' esente da semi di Cuscuta spp. (n) La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex spp. diversi da Rumex acetosella e Rumex marittimus puo' non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14. (o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare: in lupino amaro: 2; in lupini diversi dal lupino amaro: 1. (p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse dal lupino amaro non deve superare: per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base: 3; per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base: 5. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es. recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini, il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della presente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi di base. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base: 1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%. La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 B) Foraggere. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (b) La condizione stabilita nella colonna 3 non e' applicabile ai semi di Poa spp. II contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare I in un campione di 500 semi. (c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza. (d) La determinazione del contenuto in numero di semi di Melilofus spp. non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio e' esente da semi di Melilotus spp. (f) La condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (g) La condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (h) La condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (i) La condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica. (j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano. (k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varieta' diverse del lupino amaro non deve superare 1. III. Sementi commerciali. Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali: 1. Per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1. 2. In Poa annua un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 3. Nelle specie di Poa diverse da Poa annua un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza. 4. In Hedysarum coronarium un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di Melilotus spp. non deve essere considerato come impurezza. 5. La condizione (d) stabilita per il Lotus corniculatus alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica. 6. Per quanto riguarda la specie di Lupinus: a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso; b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare: nel lupino amaro: 4; nei lupini diversi dal lupino amaro: 2; c) la percentuale numerica dei semi amari nei lupini diversi dal lupino amaro non deve superare 5; 7. In Vicia spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza. 8. In Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso. IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facolta' germinativa: Parte di provvedimento in formato grafico 2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione. 4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati. 5. La presenza di Rumex crispus L., Rumex optusifolius L., non deve essere superiore a 5 grammi. 6. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non e' considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non e' considerata una impurezza. 8. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non e' considerata impurezza. 9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'art. 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato. D) Oleaginose e da fibra. I. Sementi di base e certificate. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza in grado sufficienti. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

SPECIE E CATEGORIE Purezza minima varietale (%)

1 2

Brassica napus ssp. oleifera, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' diverse da quelle esclusivamente foraggere: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,9 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 | Brassica napus ssp. oleifera, varieta' esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varieta' esclusivamente foraggere, Helianthlus annuus, varieta' diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba: sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 99 | Linum usitatissimum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99,7 sementi certificate di prima riproduzione . . . . | 98 sementi certificate di seconda e terza | riproduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97,5 | Papaver somniferum: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 98 | Glycine max: | sementi di base . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 sementi certificate . . . . . . . . . . . . . . . | 95 La purezza minima varietale e' controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 7 E) Oleaginose e da fibra. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 2, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11. (b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5. (c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non e' necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. (d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso e' esente da semi di Cuscuta spp. (e) La semente deve essere esente da Orobanche; tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza, se un secondo campione di 200 g e' esente da Orobanche. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni: A. TAVOLA Parte di provvedimento in formato grafico B. NORME O ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI ALLORCHE' NE VIENE FATTO RIFERIMENTO NELLA TAVOLA DI CUI ALLA SEZIONE I, PUNTO 3, LETTERA A, DEL PRESENTE ALLEGATO: (a) In lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Ascochyta linicola (sin. Phoma linicola) non deve superare 1. (b) La determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di Sclerotina sclerotiorum non e' necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella. 4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) Il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. Sementi commerciali. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali. III. Sementi commerciali (Specie non previste all'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096). 1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

SPECIE Facolta' germinativa minima (% del seme in peso) Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)

2.

Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 gr. non e' considerato come impurita', se un secondo campione di 200 gr. e' esente da Avena fatua o da Cuscuta. 3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilita' di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato. E) Altre.

SPECIE Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso) Facolta' germinativa minima (% del seme puro)

1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita) (es. i recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). II. - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE A) Ortive. I - Sementi di base, certificate e standard. 1. Le sementi devono presentare identita' e purezza varietale in grado sufficiente. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA

SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

3.

La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. 4. Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. 5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio. 6. La durata della responsabilita' del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita', e' stabilita come segue: a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilita' e' prolungata fino a 9 mesi; fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di Altro materiale, a chiusura ermetica); b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, numero 195, fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (sacchi di juta, di cotone, ecc.); fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilita' resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) data di determinazione della conformita' della facolta' germinativa. II - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195) 1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sez. I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali. 2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facolta' germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante: A. TABELLA

SPECIE Facolta' germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri Purezza minima specifica (% in peso) Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)

3.

La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validita' della dichiarazione e' prolungata a mesi 9; in mesi 30 per le sementi contenute imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, della quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). B. ORNAMENTALI E DA FIORE

SPECIE Categoria Facolta' germinativa minima (% in semi puri) Purezza minima specifica (% in peso)

1) Le sementi devono presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2) La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non e' tollerata che nella misura piu' limitata possibile. In particolare non e' ammessa la presenza di semi di Cuscuta sp. e di Orobanche sp. 3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilita', di cui all'art. 11 della legge, e' stabilita come segue: in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidita' (es.: sacchi di juta, di cotone ecc.); in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidita' (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto potra' essere mantenuto in commercio purche' rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilita' della dichiarazione sul valore della germinabilita' resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, e' tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potra' essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta; 2) la data di determinazione della facolta' germinativa; 3) facolta' germinativa (espressa in percentuale). III. - PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

SPECIE Categoria Purezza minima specifica (% in peso)

1) Non e' prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilita'. IV. - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI A) Patate

SPECIE Categoria

1.

Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate: a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso; b) marciume secco e marciume umido, purche' non siano causati da synchytrium endobioticum, corynebacterium sepedonicum o pseudomonas solanacearum: 1% del peso; c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso; d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso; Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso. 2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globotera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomona solanacearum, Synchytrium endobioticum. 3. Sono vietati i trattamenti con prodotti imbenti la facolta' germinativa. 4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti. 5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non attraversare una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varieta' la cui lunghezza e' in media almeno pari al doppio della larghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di cinque. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita dev'essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo puo' essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Una partita non deve contenere piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne piu' del 3% in peso di tuberi con un calibro superiore a quello massimo indicato. B) Ortive

SPECIE Categoria

1) Non sono tollerate impurita' per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso. 2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso. C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore. I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualita' per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

Modifiche integrazioni regolamento esecuzione della L. 25 novembre 1971 n. 1096-Tavola F

TAVOLA F ALLEGATO 7 CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE A) Cereali. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

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