DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1984, n. 27

Type DPR
Publication 1984-01-18
Ultimo aggiornamento 1984-03-20
State In force
Source Normattiva
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Queste distanze possono non essere osservate se esiste una produzione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea "inbred" di Zea mays, sufficiente identita' e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varieta' ibride di Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' e la ristorazione della fertilita'. In particolare le colture di Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale e Zea mays devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: A. Phalaris canariensis, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base, 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. B. Zea mays: a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta', alla linea "imbred" o al componente non deve superare: aa) per la produzione di sementi di base: i) linea "imbred": 0,1; ii) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1; iii) varieta' ad impollinazione libera: 0,5; bb) per la produzione di sementi certificate: i) componenti di varieta' ibride: linea "inbred": 0,2; ibrido semplice: 0,2; varieta' ad impollinazione libera: 1,0; ii) varieta' ad impollinazione libera: 1,0; b) per la produzione di sementi di varieta' ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni: (aa) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantita' di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura; (bb) dove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata; (cc) allorche' il 5% o piu' di piante del componente femminile presenta stigmi recettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare: 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo, 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo. Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o piu' dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilagineae, e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza di norme o altre condizioni sopracitate devono essere esaminate all'atto di ispezioni ufficiali in campo. Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente: (a) per Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticum aestivxum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticum spp. x Secale cereale: 1; (b) per Zea mays durante il periodo di fioritura: (aa) varieta' ad impollinazione libera: 1; (bb) linee "inbred" o ibridi: 3. Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima e' costituito da una coltura di Zea mays, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati. B) Foraggere: 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

1 2

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium devono rispondere alle seguenti condizioni: il numero di piante di una specie di Lolium diversa da quella della coltura non deve superare: 1 per 50 m quadri per la produzione delle sementi di base; 1 per 10 m quadri per la produzione delle sementi certificate. 4. La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente. In particolare le colture diverse da quelle delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, o delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. devono rispondere alle seguenti norme: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 m per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala e delle varieta' apomittiche monoclonali di Poa spp. viene applicata solamente la prima frase. 5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. C) Barbabietole. 1. La coltura deve presentare identita' e purezza della varieta' in grado sufficiente. 2. La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme. 3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identita' e della purezza del tipo o della varieta'. 4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varieta'. 5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

SPECIE Sementi di base Sementi certificate

Tali distanze si applicano anche all'isolamento rispetto a piante o campi di barbabietole coltivate per le radici e che presentano delle infiorescenze al momento della fioritura dei campi di produzione di sementi. Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. D) Tuberi-seme di patate. 1. I tuberi-seme di base devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante affette da gamba nera non dev'essere superiore a 2; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,25 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,1; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 4. 2. I tuberi-seme certificati devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo, la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera non dev'essere superiore a 4; b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' non dev'essere superiore a 0,5 e quella di piante di varieta' estranee non deve essere superiore a 0,2; c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a 10. Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie. 3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da una virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato. 4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa. 5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globotera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor. 6. La coltura e' esente da: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck, e Kotth.) Skapt. e Burkh. E) Oleaginose e da fibra. 1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varieta' coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. 2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

COLTURA Distanze minime

1 2

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. 3. La coltura deve presentare indennita' e purezza varietali in grado sufficiente. Le colture di Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium sp. devono rispondere in particolare alle seguenti condizioni: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varieta' non deve superare: 1 per 30 in per la produzione di sementi di base; 1 per 10 m per la produzione di sementi certificate. 4. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi e' tollerata nella misura piu' limitata possibile. 5. Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni: A. Lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato. B. Si deve procedere ad almeno una ispezione in campo. C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI

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