LEGGE 4 agosto 1984, n. 583
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Sixieme Accord
SIXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico
Sesto Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. SESTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO PREAMBOLO Le parti del presente accordo, Riconoscendo: a) il contributo determinante che gli accordi sui prodotti di base possono dare alla espansione economica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, concorrendo alla stabilizzazione dei prezzi, al costante incremento dei proventi delle esportazioni e allo sviluppo dei mercati delle materie prime; b) la comunanza e l'interrelazione degli interessi ed il valore di una costante cooperazione tra paesi produttori e paesi consumatori per concorrere al conseguimento degli obiettivi ed affermare i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nonche' per risolvere i problemi inerenti allo stagno mediante un accordo internazionale per i prodotti di base, tenendo conto del ruolo che l'accordo internazionale sullo stagno puo' assumere nella creazione di un nuovo ordinamento economico internazionale; c) l'eccezionale importanza dello stagno per numerosi paesi la cui economia e' strettamente legata alle favorevoli ed eque condizioni di produzione, di consumo e di commercio di questo prodotto; d) la necessita' di tutelare e promuovere la redditivita' e l'espansione dell'industria dello stagno, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, e garantire adeguate forniture di stagno per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) l'importanza di mantenere ed incrementare il potere di acquisto dei paesi produttori di stagno ai fini dell'importazione, e f) l'opportunita' di uno sfruttamento piu' efficace dello stagno nei paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati, in quanto aiuto alla conservazione delle risorse mondiali di stagno; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Obiettivi Il presente accordo mira ai seguenti fini: a) raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo mondiale di stagno nonche' ovviare alle gravi difficolta' derivanti da eccedenze o carenze di stagno, siano esse previste o in atto; b) evitare eccessive fluttuazioni nei prezzi e nei proventi delle esportazioni di stagno; c) concludere accordi che contribuiscano ad aumentare i proventi delle esportazioni di stagno, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo produttori, nonche' dotare detti paesi delle risorse necessarie per incentivare la crescita economica e lo sviluppo sociale tenendo conto, nel contempo, degli interessi dei consumatori; d) creare le premesse per un piu' dinamico e vivace ritmo di produzione dello stagno, assicurando ai produttori adeguato margine di profitto e, quindi, ai consumatori un'offerta adeguata a prezzi equi nonche' realizzare un equilibrio a lungo termine tra produzione e consumo; e) evitare una diffusa disoccupazione o sottooccupazione nonche' altre gravi difficolta' che potrebbero derivare da squilibri tra offerta e domanda di stagno; f) promuovere il consumo di stagno e la trasformazione in loco, specialmente nei paesi in via di sviluppo produttori; g) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di penuria di stagno, provvedere ad un incremento della produzione nonche' ad un'equa distribuzione del metallo di stagno al fine di mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi consumatori; h) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di eccedenza di stagno, provvedere a mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi produttori; i) controllare l'uso che i governi hanno fatto delle scorte a carattere non commerciale e prendere le misure del caso per evitare incertezze e difficolta'; j) tenere costantemente presente la necessita' di sviluppo e di coltivazione di nuovi giacimenti di stagno e promuovere piu' efficaci metodi di coltivazione, concentrazione e fusione dei minerali di stagno, ricorrendo tra l'altro alle risorse tecniche e finanziarie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni all'interno del sistema dell'ONU; k) incentivare l'espansione del mercato dello stagno nei paesi in via di sviluppo produttori per conferire loro un ruolo piu' incisivo nella commercializzazione di questo prodotto; e l) proseguire i lavori del Consiglio internazionale dello stagno nell'ambito del quinto Accordo internazionale (qui di seguito denominato quinto Accordo) e dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Sesto Accordo - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i significati rispettivamente indicati: "stagno": stagno metallico, qualsiasi prodotto della raffinazione dello stagno oppure il tenore di stagno nei concentrati o nel minerale di stagno estratto dalla sede naturale. Ai fini della presente definizione, il termine "minerale" esclude (a) il materiale estratto dal giacimento e destinato a non essere trattato e (b) il materiale che viene scartato in fase di trattamento; "stagno metallico": stagno raffinato di buona qualita' commerciabile, con grado di purezza non inferiore al 99,75%; "scorta stabilizzatrice": scorta costituita a norma dell'articolo 21 e gestita conformemente al capitolo XIII del presente accordo; "garanzie governative/impegni governativi": obblighi finanziari che i membri hanno contratto nei confronti del Consiglio come garanzia per il finanziamento della scorta stabilizzatrice supplementare conformemente all'articolo 21. Se del caso, tali garanzie o impegni possono provenire da organi autorizzati dai Membri stessi. I Membri sono responsabili nei confronti del Consiglio a concorrenza dell'importo della loro garanzia o dei loro impegni; "stagno metallico detenuto": giacenze di metallo della scorta stabilizzatrice, incluso il metallo acquistato a tal fine ma non ancora ricevuto e escluse il metallo venduto dal direttore della scorta stabilizzatrice sul quantitativo della scorta medesima ma non ancora consegnato; "tonnellata": tonnellata metrica, ossia 1000 kg; "periodo di controllo": periodo dichiarato tale dal Consiglio e per il quale viene fissato un volume (tonnellaggio) totale d'esportazione ammesso; "trimestre": trimestre con inizio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o 1 ottobre; "esportazioni nette": quantitativo esportato nelle condizioni enunciate alla parte prima dell'allegato C del presente accordo meno il quantitativo importato come stabilito conformemente alla parte seconda dello stesso allegato; "Membro": paese il cui governo ha ratificato, accettato, approvato il presente accordo o vi ha aderito, oppure abbia notificato al depositario di cui all'articolo 53 l'intenzione di aderire all'accordo in via provvisoria, oppure un'organizzazione che soddisfi alle prescrizioni dell'articolo 56; "Membro produttore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "Membro consumatore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "maggioranza semplice": maggioranza raggiunta a favore di una mozione nei voti espressi dai Membri; "maggioranza semplice ripartita per gruppi": maggioranza semplice raggiunta a favore di una mozione tanto nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "maggioranza di due terzi ripartita": maggioranza raggiunta a favore di una mozione tanto dei due terzi nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "entrata in vigore": salvo diversa specificazione, prima entrata in vigore del presente accordo, sia essa definitiva o provvisoria conformemente all'articolo 55; "anno finanziario": periodo di un anno con inizio al 1 luglio e fine al 30 giugno dell'anno successivo; "sessione": riunione o serie di riunioni del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 3
Articolo 3 Permanenza in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno 1. Il Consiglio internazionale dello stagno (qui di seguito denominato il Consiglio), istituito dai precedenti accordi internazionali sullo stagno, rimane in carica al fine di gestire il sesto accordo internazionale sullo stagno, con i Membri, i poteri e le funzioni di cui nel presente accordo. 2. La sede del Consiglio si trova nel territorio di un Membro. 3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio si trova a Londra, a meno che il Consiglio decida altrimenti con maggioranza ripartita dei due terzi.
Sesto Accordo - art. 4
Articolo 4 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri. 2. a) Ciascun Membro viene rappresentato in sede di Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consulenti incaricati di assistere alle sessioni. b) Un delegato sostituto e' autorizzato ad agire e a votare in nome del delegato durante la sua assenza o in altre speciali circostanze.
Sesto Accordo - art. 5
Articolo 5 Ripartizione dei Membri in categorie 1. Ciascun Membro verra' dichiarato dal Consiglio, con il suo consenso, Membro produttore o Membro consumatore non appena il Consiglio stesso ha ricevuto un avviso dal depositario comprovante che tale Membro ha presentato il suo atto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a norma dell'articolo 52 o dell'articolo 54, oppure ha notificato, a norma dell'articolo 53, l'intenzione di aderire provvisoriamente all'accordo. 2. La ripartizione in categorie dei Membri produttori e dei Membri consumatori si basa rispettivamente sulla loro produzione mineraria interna e sul loro consumo di stagno metallico, fermo restando quanto segue: a) la qualifica di produttore per un Membro che consuma una proporzione notevole dello stagno metallico ottenuto dalla sua produzione interna deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue esportazioni di stagno; b) la qualifica di consumatore per un Membro che dai suoi giacimenti interni ricava una quota notevole dello stagno che consuma deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue importazioni di stagno. 3. Nel suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione oppure nella notifica presentata a norma dell'articolo 53, in cui manifesta l'intento di aderire in via provvisoria all'accordo, ciascun governo puo' dichiarare la categoria di Membro di cui esso ritiene di dover appartenere. 4. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo, con l'approvazione dei Membri produttori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di produzione di cui nell'allegato A del presente accordo e con l'approvazione dei Membri consumatori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di consumo di cui nell'allegato B.
Sesto Accordo - art. 6
Articolo 6 Cambiamento di categoria 1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro produttore si trasforma in Membro consumatore o viceversa, il Consiglio, su richiesta di tale Membro o di propria iniziativa, ma con il consenso di quest'ultimo, deve valutare la sua nuova posizione, decidere il cambiamento di categoria e determinare la percentuale eventualmente applicabile conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Membro in questione cessa di beneficiare dei diritti e dei privilegi o di essere vincolato agli obblighi cui sottostanno i Membri della sua precedente categoria, fermo restando il suo dovere di assolvere agli impegni finanziari o altri in sospeso contratti nella precedente categoria, ed acquisisce tutti i diritti ed i privilegi ed e' vincolato agli obblighi cui sottostanno in forza dell'accordo i Membri della sua nuova categoria.
Sesto Accordo - art. 7
Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) dispone dei poteri e svolge le funzioni necessarie ai fini della gestione e del funzionamento del presente accordo; b) ha il diritto di contrarre prestiti destinati al conto di gestione di cui all'articolo 17 oppure al conto dalla scorta stabilizzatrice conformemente all'articolo 24; c) ogniqualvolta lo richieda, ottiene dal Presidente esecutivo le informazioni relative alla situazione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice ritenute necessarie per l'adempimento delle sue funzioni in forza del presente accordo; d) puo' invitare i Membri a fornirgli i dati disponibili sulla produzione di stagno, sui costi e sui livelli di produzione, sul consumo, sul volume degli scambi e delle scorte internazionali di stagno nonche' qualsiasi altra informazione necessaria ai fini di una corretta gestione del presente accordo che non sia incompatibile con disposizioni dell'articolo 47 in materia di sicurezza nazionale; i Membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei limiti delle loro possibilita'; e) definisce le norme di funzionamento della scorta stabilizzatrice le quali includono, tra l'altro, le misure finanziarie da applicare ai Membri che vengono meno agli obblighi loro derivanti a norma dell'articolo 22; f) a conclusione di ciascun anno finanziario, pubblica una relazione sulle attivita' dell'anno stesso; g) dopo la fine di ciascun trimestre e non prima di tre mesi dopo tale data, salvo decisione contraria del Consiglio, pubblica una dichiarazione indicante il tonnellaggio di stagno metallico detenuto nella scorta stabilizzatrice alla fine del trimestre considerato; h) prende i provvedimenti necessari per la consultazione e la cooperazione con: i) le Nazioni Unite, i suoi organismi competenti, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le istituzioni specializzate nonche' altre organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative; ii) i non Membri che sono aderenti dalle Nazioni Uniti o delle sue istituzioni specializzate o che sono stati parte dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
Sesto Accordo - art. 8
Articolo 8 Procedure del Consiglio Il Consiglio: a) fissa le sue norme procedurali interne; b) prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non e' in sessione; c) in qualsiasi momento puo': i) alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 qualsiasi potere che il Consiglio stesso puo' esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli articoli 20 e 22 rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui articoli 27 e 31; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'articolo 40; e ii) alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.
Sesto Accordo - art. 9
Articolo 9 Organi ausiliari del Consiglio 1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza dei precedenti accordi internazionali sullo stagno rimangono in carica per assistere il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni: a) Comitato economico e della revisione dei prezzi; b) Comitato amministrativo; c) Comitato per il finanziamento della scorta stabilizzatrice; d) Comitato dei costi e dei prezzi; e) Comitato dello sviluppo; f) Comitato delle credenziali; g) Comitato di statistica. 2. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio puo' istituire altri organi ausiliari. 3. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio determina la composizione ed il mandato dei suoi organi ausiliari. 4. Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni organo ausiliario puo' fissare le proprie norme procedurali. 5. Fermo restando il mantenimento degli organi ausiliari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' sciogliere in ogni momento qualsiasi organo ausiliario.
Sesto Accordo - art. 10
Articolo 10 Statistiche e studi Il Consiglio: a) effettua almeno una volta per trimestre una stima delle probabilita' di produzione e di consumo di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi, al fine di valutare i dati statistici complessivi per il periodo interessato e, a tal fine, puo' tenere conto di altri eventuali fattori di rilievo; b) effettua uno studio costante sui costi di produzione dello stagno, sul livello di produzione, sulle tendenze di prezzo, sulle tendenze di mercato e sui problemi a breve e a lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a questo fine intraprende e promuove gli studi che ritiene necessari sui problemi dell'industria dello stagno; c) si mantiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e la messa a punto degli eventuali succedanei nei suoi impieghi tradizionali; e d) incoraggia una maggiore e piu' ampia collaborazione con le organizzazioni che si dedicano alla ricerca nel campo della prospezione della produzione, del trattamento e dell'impiego dello stagno.
Sesto Accordo - art. 11
Articolo 11 Presidente esecutivo e vicepresidenti del Consiglio 1. Alla maggioranza di due terzi ripartita e con scrutinio segreto, il Consiglio nomina un presidente esecutivo indipendente, che puo' essere un cittadino di uno dei Membri. La nomina del presidente esecutivo viene discussa durante la prima sessione del Consiglio che seguira' l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Non puo' concorrere alla nomina a presidente esecutivo chi nei cinque anni precedenti l'epoca della nomina ha svolto funzioni attive nella produzione o nel commercio dello stagno. 3. Il par. 2 del presente articolo non osta alla nomina di un membro del personale del Consiglio in qualita' di presidente esecutivo. 4. Il presidente esecutivo svolge le proprie funzioni per il periodo, secondo il mandato e le condizioni fissati dal Consiglio. 5. Il presidente esecutivo indice le sessioni e presiede alle riunioni del Consiglio; egli non ha diritto al voto. 6. Il Consiglio elegge ogni anno due vicepresidenti, uno scelto tra i delegati dei Membri produttori, l'altro tra i delegati dei Membri consumatori. I due vicepresidenti vengono denominati rispettivamente primo vicepresidente e secondo vicepresidente. Il primo vicepresidente viene scelto ad anni alternati tra i Membri dei paesi produttori e i Membri dei paesi consumatori. 7. Qualora il presidente esecutivo presentasse le proprie dimissioni o fosse costantemente inabilitato ad assolvere ai suoi compiti, il Consiglio nomina un nuovo presidente esecutivo conformemente alla procedura disposta a tal fine al par. 1 del presente articolo. In attesa di tale nomina o durante la temporanea assenza del presidente esecutivo, quest'ultimo viene sostituito dal primo vicepresidente o, se del caso, dal secondo vicepresidente, il cui compito sara' limitato alla presidenza delle riunioni, a meno che il Consiglio decida altrimenti. Le norme procedurali fissate dal Consiglio prevedono anche la nomina di un capo ad interim del servizio amministrativo, responsabile della gestione e del funzionamento del presente accordo conformemente all'articolo 13, durante le temporanee assenze del presidente esecutivo o in attesa della nomina di un nuovo presidente conformemente al presente paragrafo. 8. Il vicepresidente che sostituisce il presidente esecutivo conformemente al par. 7 del presente articolo non ha diritto al voto. Il diritto di voto del Membro che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, par. 2, lettera b), oppure dall'articolo 15, par. 3.
Sesto Accordo - art. 12
Articolo 12 Sessioni del Consiglio 1. Salvo decisione contraria, il Consiglio tiene quattro sessioni all'anno. 2. a) Le sessioni vengono indette dal presidente esecutivo oppure, previa consultazione con il primo vicepresidente, dal capo ad interim del Servizio amministrativo. Oltre a riunirsi in altre circostanze specificatamente previste dal presente accordo, il Consiglio viene convocato: i) su richiesta di cinque Membri; oppure ii) su richiesta dei Membri che detengono insieme 250 voti almeno; oppure iii) a discrezione del presidente esecutivo. b) Il segretario generale delle Nazioni Unite indice la prima sessione del Consiglio in forza del presente accordo, la quale inizia otto giorni dopo l'entrata in vigore del medesimo. 3. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni si tengono nella sede del Consiglio stesso. La sessione viene notificata con almeno 15 giorni di anticipo, salvo caso di emergenza, quando il presidente esecutivo puo' indire tali sessioni con un preavviso di 72 ore, oppure in caso di diverse disposizioni del presente accordo. 4. I rappresentanti presenti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti di Membri produttori e i rappresentanti che detengono due terzi dei voti complessivi di tutti i Membri consumatori costituiscono il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio. Se al giorno fissato per l'apertura della sessione del consiglio non esiste il quorum nel senso definito qui sopra, viene indetta un'ulteriore riunione dopo un termine di non oltre 7 giorni, nella quale il quorum sara' costituito dai rappresentanti che detengono almeno 500 voti di tutti i Membri produttori e dai rappresentanti che detengono 500 voti almeno di tutti i Membri consumatori.
Sesto Accordo - art. 13
Articolo 13 Personale del consiglio 1. Il presidente esecutivo nominato in forza dell'articolo 11 e' responsabile nei confronti del Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, conformemente alle decisioni del Consiglio. 2. Il presidente esecutivo e' responsabile altresi' della gestione dei servizi amministrativi e del personale. 3. Il Consiglio nomina un direttore della scorta stabilizzatrice (qui di seguito denominato direttore) ed un segretario del Consiglio (qui di seguito denominato segretario) e definisce le modalita' e le condizioni di servizio di questi due funzionari. 4. Il Consiglio impartisce direttive al presidente esecutivo circa lo svolgimento delle funzioni del direttore definite nel presente accordo. 5. Il presidente esecutivo viene assistito nelle sue funzioni dal personale che il Consiglio ritiene necessario. Tutto il personale, compresi il direttore ed il segretario sono responsabili nei confronti del presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di lavoro del personale dovranno essere approvate dal Consiglio. 6. Il presidente esecutivo e i membri del personale non debbono avere alcun interesse finanziario nella produzione, nel commercio, nei trasporti, nella pubblicita' dello stagno o in altra attivita' ad esso inerenti. 7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il presidente esecutivo ed i membri del personale non chiedono ne' accettano istruzioni da alcun governo o da persone o autorita' che non siano il Consiglio od una persona che agisce nel nome del Consiglio medesimo in forza del presente accordo. Essi si astengono da qualsiasi iniziativa che possa incidere sulla loro qualita' di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti del Consiglio. Ciascun Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del presidente esecutivo e dei membri del personale e non cerchera' di esercitare alcuna pressione nell'assolvimento dei loro doveri. 8. Il presidente esecutivo, il direttore, il segretario e qualsiasi altro funzionario del Consiglio sono tenuti a non rivelare alcuna informazione sulla gestione o sul funzionamento del presente accordo, salvo autorizzazione del Consiglio stesso o in caso di necessita' per lo svolgimento delle funzioni conferite loro ai sensi del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 14
Articolo 14 Percentuali e voti 1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro produttore riceve inizialmente cinque voti; i rimanenti vengono divisi tra i Membri produttori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di produzione riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 2. I Membri consumatori detengono insieme 1000 voti. Ciascun Membro consumatore riceve inizialmente cinque voti oppure, se i Membri consumatori sono in numero superiore a 30, il numero intero piu' alto in modo che il totale dei voti iniziali non superi 150; i voti rimanenti vengono divisi tra i Membri consumatori rispettando per quanto possibile la proporzione delle loro singole percentuali di consumo riportate nelle tabelle redatte o riviste dal Consiglio conformemente al par. 3 o al par. 4 del presente articolo. 3. Ai fini dei parr. 1 e 2 del presente articolo, nella sua prima sessione il Consiglio redige tabelle di percentuali di produzione e di consumo riguardanti rispettivamente i Membri produttori e i Membri consumatori. Dette tabelle hanno effetto immediato. 4. Le tabelle redatte conformemente al par. 3 del presente articolo vengono in seguito riviste dal Consiglio annualmente od ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel numero dei Membri o nella loro ripartizione in categorie. Le tabelle riviste hanno effetto immediato. 5. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di produzione tra i Membri produttori, conformemente all'allegato F del presente accordo. 6. Alla maggioranza dei due terzi ripartita il Consiglio puo' rivedere l'allegato F. 7. Ai fini dei parr. 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio decide la distribuzione o la ridistribuzione delle percentuali di consumo tra i Membri consumatori, sulla base del consumo medio di stagno dei singoli Membri consumatori per ciascuno dei tre anni civili precedenti. 8. Nessun Membro puo' detenere oltre 450 voti. 9. Non e' ammesso il frazionamento dei voti.
Sesto Accordo - art. 15
Articolo 15 Procedura di votazione del Consiglio 1. Ciascun Membro e' autorizzato ad esprimere il numero di voti che detiene presso il Consiglio. Al momento della votazione, il Membro non divide i propri voti. Se si astiene, si considera che tale Membro non ha votato. 2. Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio vengono prese alla maggioranza semplice ripartita. 3. In una forma approvata dal Consiglio, qualsiasi Membro puo' autorizzare un altro Membro a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto in qualsiasi sessione o riunione del Consiglio stesso.
Sesto Accordo - art. 16
Articolo 16 Privilegi ed immunita' 1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. In particolare, esso ha capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio. 2. Nel territorio di ciascun Stato Membro e nei termini compatibili con l'ordinamento giuridico di quest'ultimo, il Consiglio e' esonerato dalla imposizione sugli averi, sui redditi e sui beni per quanto necessario ai fini dello svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 3. Nel territorio di ciascun Membro, il Consiglio beneficia delle agevolazioni di cambio necessarie allo svolgimento delle sue funzioni in forza del presente accordo. 4. Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio sul territorio del governo ospitante sono disciplinate da una convenzione di stabilimento tra il governo ospitante ed il Consiglio.
Sesto Accordo - art. 17
Articolo 17 Conti finanziari 1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo vengono tenuti due conti: il conto di gestione ed il conto della scorta stabilizzatrice. b) Le spese amministrative del Consiglio, inclusa la retribuzione del presidente esecutivo, del direttore, del segretario e del personale, sono imputate al conto di gestione. c) Il direttore imputa al conto della scorta stabilizzatrice le spese derivanti esclusivamente da transazioni od operazioni relative alla scorta stessa, incluse le spese riguardanti i contratti di prestito, il deposito, le commissioni e le assicurazioni. d) Il presidente esecutivo decide del diritto di iscrivere spese di altro tipo sul conto della scorta stabilizzatrice. 2. Il Consiglio non e' responsabile delle spese effettuate dai rappresentanti, dai loro sostituti o consiglieri.
Sesto Accordo - art. 18
Articolo 18 Moneta di pagamento I versamenti in contanti che i Membri debbono effettuare sul conto di gestione ai sensi degli articoli 20 e 60, i versamenti in contanti che i membri debbono effettuare sul conto della scorta stabilizzatrice ai sensi degli articoli 22 e 23, i versamenti in contanti imputati al conto di gestione e destinati ai Membri in forza dell'articolo 60 ed i versamenti in contanti imputati al conto della scorta stabilizzatrice e destinati ai Membri in forza degli articoli 22, 23 e 26 sono fissati nella moneta del paese ospitante ed effettuati in tale moneta. Alternativamente, e a discrezione della parte interessata, l'equivalente dell'importo dovuto nella moneta del paese ospitante, calcolato al tasso di cambio vigente il giorno del pagamento, puo' essere versato in qualsiasi moneta liberamente convertibile nella moneta del paese ospitante sui mercati valutati.
Sesto Accordo - art. 19
Articolo 19 Revisione contabile 1. Il Consiglio nomina revisori contabili incaricati di rivedere i suoi libri contabili. 2. Con la massima sollecitudine dopo la chiusura di ciascun anno finanziario, il Consiglio pubblica i conti di gestione e della scorta stabilizzatrice verificati da revisori indipendenti, fermo restando che i conti della scorta non vengono pubblicati prima di tre mesi dopo la chiusura dell'anno finanziario al quale si riferiscono.
Sesto Accordo - art. 20
Articolo 20 Bilancio 1. Nel corso della prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio approva il bilancio delle entrate e delle uscite corrispondenti al conto di gestione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la chiusura del primo anno finanziario. In seguito, il Consiglio approva un bilancio annuo per ciascun esercizio finanziario. Se in un momento qualsiasi di un anno finanziario si verificano o minacciano di verificarsi circostanze impreviste a seguito delle quali il saldo rimanente del conto di gestione potrebbe essere insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare un bilancio supplementare per il periodo rimanente dell'anno finanziario in corso. 2. Sulla base dei bilanci di cui al par. 1 del presente articolo, il consiglio fissa, nella moneta del paese ospitante, il contributo dovuto al conto di gestione da parte di ciascun Membro, quest'ultimo e' tenuto a versare al Consiglio il totale del contributo non appena gli viene notificato l'importo. Per ciascun voto che detiene alla data in cui il contributo viene fissato, ciascun Membro paga un duemillesimo dell'importo totale richiesto. 3. Il Consiglio puo' privare del diritto di voto il Membro che sei mesi dopo la data della notifica dell'importo dovuto non ha ancora versato il proprio contributo al conto di gestione. Se tale Membro non versa il contributo entro 12 mesi dalla data di notifica della somma dovuta, il Consiglio puo' privarlo di qualsiasi altro diritto conferitogli in forza del presente accordo, resta inteso che, non appena riceve il contributo arretrato, il Consiglio ripristina il paese Membro interessato nell'esercizio dei diritti di cui e' stato privato in forza del presente paragrafo.
Sesto Accordo - art. 21
Articolo 21 Costituzione e volume della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo viene costituita, tra l'altro, una scorta stabilizzatrice che consta di una scorta normale di 30.000 t di stagno metallico da finanziare con contributi governativi e una scorta supplementare di 20.000 t di stagno metallico da finanziare con prestiti garantiti da note di pegno e, se necessario, da garanzie/impegni governativi.
Sesto Accordo - art. 22
Articolo 22 Finanziamento della scorta stabilizzatrice normale 1. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale viene sempre suddiviso in parti uguali tra Membri produttori e Membri consumatori. Se del caso, tale finanziamento puo' essere effettuato da istituzioni competenti dei Membri interessati. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e' dovuto un contributo iniziale pari al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico. I contributi successivi sino a raggiungere il valore monetario delle 20.000 t rimanenti di stagno metallico sono dovuti alla data o alle date fissate dal Consiglio. 3. I contributi di cui al par. 2 del presente articolo vengono suddivisi dal Consiglio tra i Membri in funzione delle rispettive percentuali di produzione o di consumo di cui alle tabelle redatte o riviste dal Consiglio in forza del par. 3 o del par. 4 dell'articolo 14, in vigore al momento della ripartizione dei contributi. 4. L'importo dei contributi di cui al par. 2 del presente articolo e' determinato sulla base dei prezzi minimi in vigore alla data alla quale sono richiesti i contributi. 5. Il contributo iniziale dovuto da un Membro conformemente al par. 2 del presente articolo puo' essere versato, con il consenso di tale Membro, per trasferimento dal conto della scorta stabilizzatrice del quinto accordo. 6. Se in un momento qualsiasi detiene sul conto della scorta stabilizzatrice liquidita' complessivamente superiori al valore monetario di 10.000 t di stagno metallico al prezzo minimo in vigore, il Consiglio puo' autorizzare restituzioni ai Membri prelevate da tale importo eccedentario in proporzione dei contributi da essi versati in forza del presente articolo. Su richiesta di un Membro, la restituzione cui ha diritto puo' essere trattenuta sul conto della scorta stabilizzatrice. 7. Durante il periodo di validita' provvisoria del presente accordo e in deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il contributo di un Membro, fissato dal Consiglio, non supera il 125% del contributo che esso deve sulla base della sua percentuale di produzione o di consumo riportata all'allegato A o B del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 23
Articolo 23 Arretrati nei contributi al conto della scorta stabilizzatrice 1. Se un Membro non adempie all'obbligo di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice alla data alla quale tale contributo e' esigibile, viene considerato in stato di mora. Un Membro in stato di mora di 60 giorni o piu' non viene considerato come Membro ai fini di un'eventuale decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Al Membro in stato di mora di 60 giorni o piu' in forza del paragrafo 1 del presente articolo vengono sospesi i diritti di voto e gli altri diritti conferitigli in seno al Consiglio, a meno che quest'ultimo decida diversamente alla maggioranza di due terzi ripartita, resta inteso, pero', che qualsiasi ritardo nell'adempimento dell'obbligo di un Membro di contribuire al conto della scorta stabilizzatrice non viene considerato come mora ai fini del presente paragrafo se tale ritardo riguarda esclusivamente quella parte di contributo che supera l'importo corrispondente alla sua quota del costo stimato di cui all'allegato G del presente accordo. 3. Il Consiglio puo' invitare gli altri Membri a versare a titolo volontario i contributi in arretrato. 4. Quando l'inadempienza viene sanata in modo ritenuto soddisfacente dal Consiglio, vengono ripristinati al Membro in stato di mora il diritto di voto e gli altri diritti. Se i suoi arretrati sono stati versati dagli altri Membri, questi ultimi vengono integralmente rimborsati.
Sesto Accordo - art. 24
Articolo 24 Prestiti contratti per la scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' contrarre prestiti per le esigenze della scorta stabilizzatrice, garantendoli con pegni sulla scorta stessa, a concorrenza della somma o delle somme che ritiene necessarie. Il Consiglio approva le modalita' e le condizioni di tali prestiti. 2. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti che ritiene necessari per completare le sue risorse. 3. Tutte le spese inerenti a tali prestiti e provvedimenti vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.
Sesto Accordo - art. 25
Articolo 25 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base Il Consiglio aprira' con il Fondo comune, appena questo diventera' operativo, negoziati intesi a definire condizioni e modalita' reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune stesso al fine di beneficiare integralmente delle agevolazioni da esso offerte.
Sesto Accordo - art. 26
Articolo 26 Procedura di liquidazione 1. Alla risoluzione del presente accordo, cessano tutte le operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate a norma degli articoli 28, 29, 30 o 31. Dopo tale data, il direttore non effettua ulteriori acquisti di stagno e puo' procedere a vendite soltanto se autorizzato dal disposto dei paragrafi 2, 3 oppure 8 del presente articolo. 2. In ordine alla liquidazione della scorta stabilizzatrice il direttore precedera' come disposto ai paragrafi 3 - 8 ed 11 del presente articolo, a meno che il Consiglio sostituisca con altre disposizioni quelle contenute nel presente articolo. 3. Quanto prima dopo la risoluzione del presente accordo, il direttore preleva dal saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice una somma che egli valuta sufficiente per il rimborso di qualsiasi pendenza connessa con eventuali prestiti contratti in applicazione dell'articolo 24 e per far fronte a tutte le spese di liquidazione della scorta stabilizzatrice stessa conformemente al disposto del presente articolo. Se il saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice non basta a questi fini, il direttore procede, entro termini e quantitativi decisi dal Consiglio, alla vendita di partite di stagno sufficienti per reperire la somma supplementare richiesta. 4. Ferme restando le disposizioni del presente accordo e in conformita' delle stesse, a ciascun Membro viene rimborsata la quota che detiene nella scorta stabilizzatrice. 5. Per accertare l'entita' di tale quota, il direttore procede come segue: a) vengono determinati i contributi versati in denaro da ciascun membro; b) tutto lo stagno detenuto dal direttore alla data della risoluzione del presente accordo viene valutato sulla base di un prezzo rappresentativo praticato a tale data su un mercato riconosciuto e approvato dal Consiglio; l'importo equivalente a tale valore viene quindi aggiunto al totale delle liquidita' a disposizione del direttore alla data di cui sopra, dopo il prelievo della somma di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) se il totale raggiunto con le operazioni di cui alla lettera b) supera la somma complessiva di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, l'eccedenza viene ripartita tra i Membri in proporzione dei contributi totali versati da ciascuno di essi alla scorta stabilizzatrice, determinati conformemente alla precedente lettera a), moltiplicati per il numero di giorni che tali contributi sono rimasti a disposizione del direttore fino alla risoluzione del presente accordo. Ai fini del calcolo del numero dei giorni di cui sopra, non vengono presi in considerazione il giorno nel quale il direttore ha ricevuto il contributo ne' il giorno della risoluzione del presente accordo. L'importo in piu' cosi' distribuito a ciascun Membro viene aggiunto al totale dei contributi versati da ogni singolo Membro, determinati come disposto alla precedente lettera a). Nel calcolo della ripartizione dell'eccedenza, il contributo di un Membro che sia stato privato dei suoi diritti non viene considerato quale somma rimasta a disposizione del direttore durante il periodo della privazione dei diritti; d) se il totale raggiunto conformemente al disposto della lettera b) e' inferiore alla somma di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, il disavanzo viene ripartito tra i Membri, in proporzione dei loro contributi totali. L'aliquota di disavanzo cosi' assegnata ai singoli Membri viene dedotta dal totale dai contributi di ciascuno di essi, determinato conformemente alla precedente lettera a). e) Il risultato dei calcoli di cui sopra viene considerato, per ogni singolo Membro, pari alla sua quota della scorta stabilizzatrice. 6. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, a ciascun Membro viene assegnata la quota spettantegli in liquidita' e in quantitativo di stagno disponibile per la distribuzione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, restando inteso che, se un Membro ha perso la totalita' o una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice a norma degli articoli 20, 23, 36, 48 oppure 58, la sua quota di rimborso viene ridotta in proporzione a tale perdita e la conseguente rimanenza viene ripartita tra gli altri Membri, proporzionalmente alle loro rispettive quote sulla scorta stabilizzatrice. 7. Il rapporto tra il quantitativo di stagno e l'importo in liquidita' assegnato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sara' identico per ciascun Membro. 8. a) A ciascun Membro viene versato l'importo in liquidita' ad esso assegnato a seguito della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo. b) Il quantitativo di stagno assegnato a ciascun Membro viene trasferito a quest'ultimo secondo frazionamenti e nell'arco di tempo ritenuti opportuni dal Consiglio, fermo restando che, se il quantitativo totale di stagno da trasferire ai Membri e' inferiore a 30.000 t, l'arco di tempo non deve superare 24 mesi dalla risoluzione del presente accordo. Se e' pari o superiore a 30.000 t, il quantitativo totale viene trasferito ai Membri ad una media di 10.000 t per ciascun periodo di 12 mesi dopo la risoluzione del presente accordo. c) In ciascuna operazione di trasferimento, il Consiglio deve tener conto, tra l'altro i) del quantitativo totale di stagno disponibile per la distribuzione, ii) degli effetti che l'immissione di tale quantitativo di stagno puo' esercitare sul mercato, iii) degli interessi dei Membri, nella prospettiva di una continuita' delle forniture di stagno. d) Ogni Membro puo' chiedere che una qualsiasi frazione del quantitativo di stagno spettantegli venga venduta e che gli utili netti ricavati da tale vendita gli siano versati direttamente. 9. In deroga alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo, qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ai Membri in conformita' del precedente paragrafo 8 puo' essere trasferito sulla scorta stabilizzatrice di un successivo accordo internazionale sullo stagno. 10. Qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ad uno Stato membro che non sia parte di un successivo accordo internazionale sullo stagno viene restituito a tale Membro non oltre sei mesi dopo la risoluzione del presente accordo. 11. Quando tutti i quantitativi di stagno sono stati smaltiti conformemente al precedente paragrafo 8, il direttore distribuisce tra i Membri l'eventuale saldo rimanente della somma prelevata in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, nelle proporzioni assegnate a ciascun Membro conformemente al precedente paragrafo 5.
Sesto Accordo - art. 27
Articolo 27 Prezzi minimo e massimo 1. Ai fini del presente accordo vengono fissati un prezzo minimo e un prezzo massimo per lo stagno metallico, espressi in ringgit malesi o in qualsiasi altra moneta decisa dal Consiglio. Il margine di oscillazione tra il prezzo minimo e il prezzo massimo e' pari al 30% del prezzo minimo e viene diviso in tre settori uguali. 2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo 1, i prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli in vigore per il quinto accordo alla data della sua risoluzione. 3. Durante la prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo e, in seguito, sulla base di una serie di studi svolti dal comitato economico e di revisione dei prezzi o da qualsiasi altro organismo incaricato dal Consiglio, oppure conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio riesamina e puo' modificare il prezzo minimo e il prezzo massimo ai fini degli obiettivi del presente accordo. 4. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimo e massimo durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo minimo rimane identico a quello in vigore alla data di risoluzione del quinto accordo ed in prezzo massimo e' pari al 130% del prezzo minimo. 5. Nel riesame dei prezzi minimo e massimo, il Consiglio tiene conto dell'evoluzione a breve termine nonche' dei vari livelli e tendenze della produzione e del consumo di stagno, dei costi di produzione di quest'ultimo, del potenziale estrattivo esistente, dell'adeguatezza del prezzo in corso per mantenere tale potenziale nonche' degli altri fattori pertinenti che possono incidere sull'andamento dei prezzi dello stagno. 6. Il Consiglio pubblica senza indugio gli eventuali prezzi minimo e massimo rivisti, includendovi qualsiasi prezzo provvisorio o rivisto fissato a norma dell'articolo 31.
Sesto Accordo - art. 28
Articolo 28 Funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. Conformemente all'articolo 13 ed alle disposizioni del presente accordo e nell'osservanza delle direttive impartitegli dal Consiglio, il direttore e' responsabile nei confronti del presidente esecutivo del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per prezzo di mercato dello stagno il prezzo dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla risoluzione del quinto accordo o qualsiasi altro prezzo eventualmente deciso dal Consiglio. 3. Se il prezzo di mercato dello stagno a) e' pari o superiore al prezzo massimo, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fermi restando gli articoli 29 e 31, il direttore offre in vendita al prezzo di mercato, sui mercati riconosciuti dal Consiglio, lo stagno di cui egli dispone fin tanto che il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo massimo oppure viene esaurito il quantitativo di stagno di cui egli dispone; b) rientra nel settore superiore della fascia compresa tra i prezzi minimo e massimo, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni a prezzo di mercato al fine di evitare bruschi aumenti di detto prezzo, a condizione che tali operazioni si saldino con vendite nette di stagno; c) rientra nel settore intermedio della fascia suddetta, il direttore puo' intervenire soltanto se il Consiglio lo autorizza alla maggioranza di due terzi ripartita; d) rientra nel settore inferiore, il direttore puo' intervenire sui mercati riconosciuti effettuando operazioni al prezzo di mercato al fine di evitare brusche discese di detto prezzo a condizione che tali operazioni si saldino con acquisti netti di stagno; oppure e) e' pari o inferiore al prezzo minimo, il direttore formula, salvo istruzione contraria del Consiglio e se dispone di fondi sufficienti, fermi restando gli articoli 29 e 31, offerte per acquisti di stagno sui mercati riconosciuti al prezzo di mercato fin tanto che tale prezzo supera il prezzo minimo oppure quando sono esauriti i fondi a sua disposizione. 4. Ai sensi del presente accordo si intendono per mercati riconosciuti i mercati dello stagno dello stretto di Penang e la Borsa metalli di Londra e/o qualsiasi altro mercato che il Consiglio potra' eventualmente riconoscere ai fini del funzionamento della scorta stabilizzatrice. 5. Il direttore puo' procedere ad operazioni sul mercato a termine a norma del paragrafo 3 del presente articolo soltanto se queste vengono concluse prima della risoluzione del presente accordo o prima di qualsiasi altra data successiva a detta risoluzione, decisa dal Consiglio.
Sesto Accordo - art. 29
Articolo 29 Limitazione o sospensione del funzionamento della scorta stabilizzatrice 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni sul mercato a termine sullo stagno se ritiene che cio' sia necessario ai fini del presente accordo. 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere a) ed e), il Consiglio puo', in corso di sessione, limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi conferiti al direttore dei punti di cui sopra non consenta di conseguire gli obiettivi del presente accordo. 3. Quando il Consiglio non e' in sessione, spetta al presidente esecutivo il potere di limitare e di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presidente esecutivo puo' revocare in qualsiasi momento una limitazione o sospensione effettuata a norma del paragrafo 3. 5. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni sulla scorta stabilizzatrice in forza del paragrafo 3 del presente articolo, il presidente esecutivo indice una sessione del Consiglio al fine di riesaminare tale decisione. La sessione si tiene entro 14 giorni dalla data della limitazione o della sospensione. 6. Il Consiglio puo' confermare o annullare qualsiasi limitazione o sospensione decisa in forza del paragrafo 3 del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione o vengono riprese conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Finche' rimangono in vigore le eventuali limitazioni o sospensioni del funzionamento della scorta stabilizzatrice determinate in virtu' del presente articolo, il Consiglio riesamina la decisione presa in tal senso ad intervalli di non oltre sei settimane. Se in una sessione destinata al nuovo esame in parola il Consiglio non giunge ad una decisione favorevole alla continuazione della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta stabilizzatrice continuano senza limitazione oppure vengono riprese.
Sesto Accordo - art. 30
Articolo 30 Altre operazioni della scorta stabilizzatrice 1. Il Consiglio puo' autorizzare il direttore a comprare stagno da una scorta governativa di carattere non commerciale oppure a venderlo a tale scorta o per conto di quest'ultima. Il Consiglio puo' altresi' autorizzare il direttore a comprare stagno dai paesi contribuenti alla scorta stabilizzatrice del quinto accordo, prelevando tale stagno dalla loro quota di liquidazione della scorta stabilizzatrice dell'accordo suddetto. Le disposizioni dell'articolo 28, par. 3, non si applicano alle operazioni di acquisto e di vendita di stagno per le quali e' stata data un'autorizzazione conforme alle disposizioni del presente paragrafo. 2. In deroga alle disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio puo' autorizzare il direttore, quando egli non dispone di fondi sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per coprire tali spese.
Sesto Accordo - art. 31
Articolo 31 La scorta stabilizzatrice e le variazioni dei tassi di cambio 1. Il presidente esecutivo puo', di propria iniziativa o su richiesta di un Membro, convocare immediatamente il Consiglio al fine di rivedere i prezzi minimo e massimo quando ritenga o, eventualmente, quando detto Membro ritenga che le eventuali modifiche dei tassi di cambio rendano necessaria tale revisione. Per le sessioni indette in forza del presente paragrafo e' sufficiente un preavviso inferiore a 7 giorni. 2. Alle condizioni enunciate nel par. 1 del presente articolo, il presidente esecutivo puo', in attesa della sessione del Consiglio di cui al suddetto paragrafo, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta stabilizzatrice se tale limitazione o sospensione gli sembra necessaria per impedire che il direttore acquisti o venda stagno in quantitativi tali da recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo del presente accordo. 3. Il Consiglio puo' confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate in forza del presente articolo. Se il Consiglio non giunge ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice provvisoriamente limitate o sospese continuano senza limitazione oppure vengono riprese. 4. Entro i 30 giorni successivi alla sua decisione di confermare, modificare od annullare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio vaglia l'opportunita' di definire un prezzo massimo e minimo provvisori e puo' fissare tali prezzi. Se il Consiglio non fissa i prezzi minimo o massimo provvisori in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo esistenti rimangono in vigore, ferme restando le disposizioni del par. 6 del presente articolo. 5. Entro 90 giorni successivi alla definizione dei prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio rivede tali prezzi e puo' fissare nuovi prezzi minimo e massimo. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimo e massimo provvisori divengono i prezzi minimo e massimo applicabili. 6. Se il Consiglio non fissa prezzi minimo e massimo provvisori conformemente al par. 4 del presente articolo, egli puo' definire i prezzi minimo e massimo in qualsiasi sessione successiva. 7. Le operazioni della scorta stabilizzatrice riprendono conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 sulla base dei prezzi minimo e massimo che saranno fissati conformemente alle disposizioni dei parr. 4, 5 o 6 del presente articolo, a seconda del caso.
Sesto Accordo - art. 32
Articolo 32 Istituzione del controllo delle esportazioni 1. Quando almeno il 70% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell'articolo 22, scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, e' detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, istituire un periodo di controllo. 2. Quando almeno l'80% del volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21 oppure il volume massimo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del par. 7 dell'articolo 22, scegliendo tra i due volumi quello meno elevato, e' detenuto sotto forma di stagno metallico nella scorta stabilizzatrice, il Consiglio puo' istituire un periodo di controllo. 3. Quando istituisce un periodo di controllo conformemente al par. 1 oppure al par. 2 del presente articolo, il Consiglio fissa il tonnellaggio totale di operazione ammesso per i Membri produttori durante tale periodo di controllo, tenendo conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione della lettera a) dell'articolo 10, dei quantitativi di stagno metallico e delle liquidita' detenute nella scorta stabilizzatrice, del volume, della disponibilita' e della probabile evoluzione delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno metallico e di qualsiasi altro fattore di interesse. 4. E' altresi' compito del Consiglio adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno metallico tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo. Il Consiglio deve inoltre adoperarsi a mantenere disponibili nella scorta quantitativi di stagno metallico e liquidita' sufficienti per rettificare gli eventuali scarti tra offerta e domanda. 5. La limitazione delle esportazioni in virtu' del presente accordo per ciascun periodo di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni puo' essere applicata durante un periodo qualsiasi a meno che il Consiglio stesso abbia destinato detto periodo per un controllo ed abbia fissato per lo stesso un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso. 6. Il Consiglio puo' istituire periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni ammessi a prescindere dalla limitazione o dalla sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice a norma degli articoli 29 o 31. 7. Un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso fissato precedentemente in applicazione del par. 3 del presente articolo puo' essere aumentato, ma non diminuito, dal Consiglio durante il periodo di controllo cui si riferisce. 8. Se, durante un periodo di controllo per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni ammesso conformemente al par. 3 del presente articolo, la media mobile quindicinale per prezzo di mercato dello stagno rimane pari o supera, per 12 giorni di borsa consecutivi, il limite superiore del settore inferiore della fascia di prezzo istituita conformemente all'art. 27, il tonnellaggio di esportazioni ammesso viene aumentato in modo che il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per l'intero periodo raggiunga il piu' elevato fra i valori sotto indicati: a) il livello delle esportazioni per il corrispondente periodo calcolato sulla base della media trimestrale delle esportazioni durante gli ultimi quattro trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodi di controlli; oppure b) il 110% del tonnellaggio totale di esportazioni ammesso per questo periodo di controllo. 9. In deroga alle disposizioni del par. 8 del presente articolo, il tonnellaggio totale delle esportazioni ammesso per tale periodo di controllo non viene aumentato nei casi sotto indicati: a) se sono trascorsi meno di 3 mesi dall'istituzione del controllo delle esportazioni immediatamente successivi ad un intervallo durante il quale non e' stata applicata alcuna limitazione delle esportazioni e precedenti il primo dei 12 giorni di borsa consecutivi di cui al par. 8 del presente articolo; oppure b) se l'ultimo prezzo noto del mercato si situa nel settore inferiore della fascia di prezzo, restando inteso che, se le condizioni di cui al par. 8 del presente articolo continuano ad essere soddisfatte, tale aumento ha effetto immediato non appena il prezzo di mercato raggiunge o supera il limite superiore di tale settore. 10. Ai fini del presente articolo, per prezzo di mercato dello stagno si intende il prezzo dello stagno praticato sul mercato dello stretto di Penang, a meno che il Consiglio decida altrimenti. 11. Quando ha istituito un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio puo' nel contempo invitare qualsiasi paese che sul suo territorio o sui suoi territori coltiva miniere di stagno ad applicare durante questo periodo alle esportazioni di stagno di sua produzione la limitazione che il Consiglio ed il paese in questione possono di concerto ritenere opportuna. Il Consiglio puo' anche avviare consultazioni con i paesi consumatori di stagno al fine di rafforzare il controllo dei quantitativi di stagno immessi sui mercati internazionali. 12. Il Consiglio puo' consultare i Membri consumatori per definire misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, durante un periodo di controllo, un trattamento preferenziale alle importazioni di stagno provenienti dai Membri produttori.
Sesto Accordo - art. 33
Articolo 33 Periodi di controllo 1. I periodi di controllo corrispondono a trimestri fermo restando che, al momento in cui la limitazione delle esportazioni viene istituita per la prima volta durante il periodo di applicazione del presente accordo o viene ripristinata dopo un intervallo di sospensione, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a 5 mesi ne' inferiore a 2 mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. 2. Una volta diventato effettivo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso non cessa di essere tale durante il periodo di controllo cui si riferisce per il semplice motivo che le giacenze della scorta stabilizzatrice sono diventate inferiori al tonnellaggio minimo di stagno metallico di cui ai parr. 1 e 2 dell'articolo 32 o a qualsiasi altro valore ad esso sostituito conformemente ai paragrafi suddetti. 3. Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo gia' dichiarato tale, prima dell'entrata in vigore dello stesso o durante la sua validita'. 4. In deroga alle disposizioni del presente articolo, se a norma del quinto accordo un tonnellaggio totale di esportazione ammesso e' stato fissato per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto accordo ed e' ancora in vigore al momento in cui lo stesso accordo prende fine, e se durante la sua prima sessione il Consiglio non decidera' altrimenti, a) un periodo di controllo che sia in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo si considera istituito a norma del presente accordo stesso, e b) il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per detto periodo di controllo avra' un livello trimestrale identico a quello fissato a norma del 5° accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di tale accordo, a meno che e fin tanto che il predetto tonnellaggio non venga rivisto dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
Sesto Accordo - art. 34
Articolo 34 Suddivisione del tonnellaggio totale di esportazione ammesso 1. Il tonnellaggio totale di esportazione ammesso per un periodo di controllo qualsiasi viene suddiviso tra i Membri produttori proporzionalmente alla cifra di produzione o di esportazione, a seconda del caso, per gli ultimi quattro trimestri consecutivi precedenti un periodo di controllo e che non siano stati a loro volta dichiarati periodi di controllo. Nella suddivisione in parola effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di qualsiasi circostanza di cui alla regola n. 6 dell'allegato F del presente accordo, o giudicata eccezionale da un qualsiasi Membro produttore in applicazione della regola n. 9 dell'allegato F e, con il consenso degli altri Membri produttori, puo' utilizzare per il Membro interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, a seconda del caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio. 2. a) In deroga alle disposizioni del par. 1 del presente articolo, il Consiglio puo', con il consenso di un Membro produttore, ridurre la quota dello stesso sul tonnellaggio totale di esportazione ammesso e ridistribuire la differenza che ne risulta tra gli altri Membri produttori proporzionalmente alla percentuale degli stessi, oppure, se necessario, con altre modalita'. b) Il quantitativo di stagno determinato conformemente al precedente punto a) per qualsiasi singolo Membro produttore e per qualsiasi periodo di controllo, e' ritenuto pari, ai fini del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per tale Membro durante il suddetto periodo di controllo. 3. Le esportazioni nette di stagno provenienti da ciascun Membro produttore per ciascun periodo di controllo si limitano, salvo diverse disposizioni del presente articolo, al tonnellaggio di esportazione ammesso per il Membro produttore interessato nel periodo di controllo in considerazione. 4. Ciascun Membro produttore attua le misure necessarie all'osservanza e all'applicazione del presente articolo in modo che le sue esportazioni corrispondano per quanto possibile al tonnellaggio di esportazione ammesso per qualsiasi periodo di controllo. 5. a) Se ritiene che non sara' in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che il suo tonnellaggio di esportazione ammesso gli consente di esportare nel corso del periodo di controllo predetto, qualsiasi Membro produttore e' tenuto a rilasciare al piu' presto una dichiarazione in tal senso al Consiglio, comunque non oltre due mesi di calendario dopo la data alla quale tale tonnellaggio e' diventato effettivo. b) Se il Consiglio ha ricevuto una dichiarazione in tal senso o se ritiene che un Membro produttore non sara' in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, il quantitativo di stagno che e' autorizzato ad esportare nel quadro del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, il Consiglio puo' prendere le disposizioni che giudica atte a garantire l'esportazione effettiva del tonnellaggio totale di esportazione ammesso. 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un qualsiasi Membro produttore comprendano lo stagno contenuto in qualsiasi derivato della produzione mineraria del membro in questione.
Sesto Accordo - art. 35
Articolo 35 Punto di esportazione Lo stagno si considera esportato quando, nel caso di un Membro di cui all'allegato C del presente accordo, sono state espletate le formalita' indicate nell'allegato medesimo a fianco del nome del Membro considerato, fermo restando quanto segue: a) il Consiglio puo' rivedere periodicamente l'allegato C con il consenso del Membro interessato, e qualsiasi revisione del genere e' valida come se fosse inclusa nell'allegato stesso; b) se un Membro produttore esporta quantitativi di stagno in condizioni diverse da quelle di cui all'allegato C, il Consiglio decide se considerare tale stagno oggetto di esportazione ai fini del presente accordo e, in caso affermativo, fissa la data alla quale si considera avvenuta l'esportazione.
Sesto Accordo - art. 36
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)