LEGGE 4 agosto 1984, n. 583
Articolo 36 Penalita' relative al controllo delle esportazioni 1. a) Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, le esportazioni nette di stagno di un Membro produttore durante un qualsiasi periodo di controllo superano di oltre 5% il suo tonnellaggio di esportazione ammesso per tale periodo, il Consiglio puo' esigere che detto Membro versi alla scorta stabilizzatrice un contribuito supplementare non superiore alla differenza tra le esportazioni effettuate ed il tonnellaggio di esportazione ammesso. Detto contributo puo' essere versato in stagno metallico o in liquidita' oppure contemporaneamente in stagno metallico e in liquidita' nelle proporzioni decise dal Consiglio ed entro la data o le date fissate da quest'ultimo. La parte del contributo eventuale da versare in liquidita' e' calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte di contributo eventualmente da versare in stagno metallico e' compresa e non aggiunta al tonnellaggio di esportazione ammesso di tale Membro per il periodo di controllo durante il quale il contributo deve essere versato. b) Se, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, il totale delle esportazioni nette di un Membro produttore, durante quattro periodi di controllo successivi, compreso eventualmente il periodo di controllo di cui alla precedente lettera a), supera di oltre 1% il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso per tali periodi, il tonnellaggio di esportazione ammesso di questo Membro puo', per ciascuno dei quattro periodi di controllo successivi, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccedenza, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di qualsiasi frazione superiore ad un quarto ma inferiore ad un mezzo. Tale riduzione si applica durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello nel quale il Consiglio ha preso la decisione. c) Se, dopo i quattro periodi di controllo successivi nei quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un Membro ha superato il suo tonnellaggio totale di esportazione ammesso indicato alla precedente lettera b), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale Membro durante altri quattro periodi di controllo successivi, che non comprendono alcuno dei periodi di controllo di cui alla precedente lettera b), supera i tonnellaggi totali di esportazione ammessi per i quattro periodi predetti, il Consiglio puo', oltre a ridurre il tonnellaggio di esportazione ammesso del Membro considerato conformemente alle disposizioni della lettera b) dichiarare che il Membro viene privato di una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice, parte che per la prima volta non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in causa. In qualsiasi momento e alle condizioni che esso decide, il Consiglio puo' restituire al Membro la parte dei diritti di cui e' stato privato. d) Il Membro produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazione ammesso e al tonnellaggio ammesso ai sensi dell'articolo 34 e di altre disposizioni del presente articolo, e' tenuto a prendere provvedimenti efficaci per rimediare quanto prima alla sua infrazione al presente accordo. L'eventuale mancanza o ritardo vengono presi in considerazione dal Consiglio quando decide le misure da attuare in applicazione del presente paragrafo. 2. Ai fini delle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo, i tonnellaggi totali di esportazione ammessi fissati per periodi di controllo determinati, i quantitativi esportati in eccedenza di tali tonnellaggi e le penalita' eventualmente applicate in forza del quinto accordo saranno considerati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettivamente come fissati, esportati ed applicate a norma del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 37
Articolo 37 Esportazioni speciali 1. In qualsiasi momento successivo all'istituzione di un periodo di controllo, il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata esportazione speciale) di un determinato quantitativo di stagno oltre il tonnellaggio di cui al paragrafo 1 dell'articolo 34, a condizione che esso ritenga a) che l'esportazione speciale proposta sia destinata a costituire una scorta governativa, e b) che verosimilmente l'esportazione speciale proposta non sara' utilizzata a fini commerciali o industriali durante il periodo di applicazione del presente accordo. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, subordinare un'esportazione speciale alle condizioni che ritiene necessarie. 3. Se vengono rispettate le disposizioni dell'articolo 39 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, un'esportazione speciale non viene presa in considerazione quando si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 4. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rivedere in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fermo restando che tale revisioni non deve recare pregiudizio ad alcuna operazione effettuata da un Membro in virtu' di un'autorizzazione ricevuta e nel rispetto di condizioni gia' imposte a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Sesto Accordo - art. 38
Articolo 38 Depositi speciali 1. Con il consenso del Consiglio, un Membro produttore puo' in qualsiasi momento effettuare depositi speciali di stagno metallico presso il direttore. Un deposito speciale non e' considerato parte della scorta stabilizzatrice e non e' a disposizione del direttore. 2. Un Membro produttore che ha notificato al Consiglio l'intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno metallico proveniente dal suo territorio e' autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio richiede per poter individuare il metallo oppure i concentrati destinati alla trasformazione in stagno metallico che sono oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati in supplemento ai tonnellaggi di esportazione ammesso assegnatoli a norma dell'articolo 34; inoltre, se detto Membro produttore ha rispettato quanto disposto dall'articolo 39, alle sue esportazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 36, paragrafo 1. 3. I depositi speciali possono essere accettati dal direttore soltanto nel luogo o nei luoghi che egli ritiene adatti. 4. Il presidente esecutivo notifica ai Membri la ricezione di tali depositi speciali, ma non prima di tre mesi dopo la data della ricezione stessa. 5. Un Membro produttore che ha effettuato un deposito speciale di stagno metallico puo' ritirare la totalita' o una parte di detto deposito speciale al fine di raggiungere la totalita' o una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso in qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni durante il periodo di controllo nel quale e' avvenuto il ritiro medesimo. 6. In qualsiasi trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, qualsiasi deposito speciale rimane a disposizione del Membro che lo ha effettuato, fatte salve soltanto le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 8. 7. Tutte le spese derivanti da un deposito speciale sono a carico del Membro che lo ha effettuato e non del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 39
Articolo 39 Scorte detenuto da membri produttori 1. a) Le scorte di stagno detenute da un Membro produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C del presente accordo fornisce per tale Membro non possono, in alcun momento di un periodo di controllo, superare il quantitativo indicato per questo Membro nell'allegato D del presente accordo. b) In queste scorte non e' compreso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C. c) Il Consiglio puo' rivedere l'allegato D; in tal caso, pero', se ha aumentato il tonnellaggio indicato nell'allegato D per un Membro determinato, esso puo' imporre condizioni relative al quantitativo in tal modo aggiunto, anche in ordine al periodo e alle esportazioni successivi. 2. Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi dell'articolo 39, lettera a) del quinto accordo ed ancora operante alla risoluzione di detto accordo, nonche' qualsiasi condizione imposta in merito, saranno ritenuti approvati o imposti conformemente al presente accordo, salvo diversa decisione del Consiglio entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Qualsiasi deposito speciale effettuato in forza dell'articolo 30 viene dedotto dall'importo delle scorte che, conformemente al presente articolo, il Membro produttore interessato puo' detenere durante un periodo di controllo. 4. a) Se sul territorio del Membro produttore elencato all'allegato E del presente accordo, il minerale di stagno e' inevitabilmente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati nello stesso allegato e se, di conseguenza, la limitazione delle scorte di cui al paragrafo 1 del presente articolo incidesse senza valido motivo anche sull'estrazione di questi altri minerali, possono essere detenute nel territorio suddetto scorte sperimentali di concentrato di stagno, a condizione che il governo di questo Membro certifichi che lo stagno in questione e' stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che viene effettivamente mantenuto sul suo territorio, fermo restando che il rapporto tra la scorta supplementare e il quantitativo degli altri minerali estratti non superi mai la proporzione di cui all'allegato E. b) Salvo il caso di consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte, supplementari inizia soltanto dopo la liquidazione di tutto lo stagno metallico della scorta stabilizzatrice; in seguito, tali scorte possono essere esportate soltanto a concorrenza trimestrale del piu' elevato tra i due valori seguenti cioe' un quarantesimo del totale oppure 250 t. 5. I Membri elencati agli allegati D oppure E, in consultazione con il Consiglio, possono emanare normative che disciplinano l'alimentazione, la protezione e il controllo di qualsiasi scorta supplementare la cui costituzione sia stata approvata ai sensi del presente articolo. 6. Con il consenso del Membro produttore interessato, il Consiglio puo' rivedere gli allegati D ed E. 7. Ciascun Membro produttore invia al Consiglio, ad intervalli indicati da quest'ultimo, un rilevamento delle scorte di stagno che si trovano sul suo territorio e che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C fornisce per tale Membro. In detti rilevamenti non viene inserito lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il punto di esportazione definito all'allegato C. Nei rilevamenti vengono indicate separatamente le scorte detenute in forza del paragrafo 4 del presente articolo. 8. Un Membro produttore che effettua depositi speciali conformemente all'articolo 38, o che e' stato autorizzato ad aumentare i suoi tonnellaggi in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio, al piu' tardi 12 mesi prima della risoluzione del presente accordo, il suo programma per lo smaltimento di detti depositi speciali o per l'esportazione della totalita' o di una parte dei tonnellaggi suddetti escludendo pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' disciplinata dal paragrafo 4 del presente articolo; inoltre, esso consulta il Consiglio circa il modo migliore per effettuare tali esportazioni senza provocare disorganizzazioni evitabili sul mercato dello stagno. Il Membro produttore interessato terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
Sesto Accordo - art. 40
Articolo 40 Provvedimenti in caso di carenza di stagno 1. Se, in un momento qualsiasi in cui il prezzo e' compreso nel settore superiore oppure e' piu' elevato, considera che esiste o minaccia di verificarsi una grave carenza di stagno, il Consiglio: a) mette fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore o raccomanda il livello che le scorte non devono superare; b) raccomanda ai Membri di fare quanto in loro potere per aumentare con la massima rapidita' i quantitativi di stagno che essi possono rendere disponibili. 2. Il Consiglio decide il periodo di validita' delle misure stabilite nel presente articolo; tale periodo viene calcolato in trimestri restando inteso che, quando tali misure vengono applicate per la prima volta in forza del presente accordo o quando vengono nuovamente applicate dopo un intervallo durante il quale non si e' verificata alcuna carenza riconosciuta, il Consiglio puo' dichiarare periodo di applicabilita' delle misure predette qualsiasi periodo che non sia superiore a 5 mesi ne' inferiore ad 1 mese e che scada il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre. 3. Il Consiglio puo' annullare le misure decise sulla base del presente articolo prima della loro entrata in vigore, cessarne l'applicazione in fase di esecuzione oppure prorogarle da un trimestre all'altro. 4. Sulla base delle stime di produzione e di consumo effettuate dal Consiglio a norma dell'articolo 10, lettera a), e tenendo conto dell'importo di stagno metallico e di liquidita' detenuto nella scorta stabilizzatrice nonche' di altri fattori pertinenti, in particolare del grado di utilizzazione del potenziale produttivo, della disponibilita' di altre scorte di stagno nonche' delle tendenze dei prezzi correnti, il Consiglio svolge gli studi necessari per valutare la domanda e la disponibilita' complessiva di stagno per il periodo dichiarato e per gli eventuali periodi successivi da esso determinati. 5. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, invitare i Membri a concordare con esso misure tali da garantire ai Membri consumatori una equa distribuzione degli approvvigionamenti di stagno disponibili. 6. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con i Membri produttori per definire adeguate misure compatibili con altri accordi commerciali internazionali, nell'intento di riservare, in caso di carenza, un trattamento preferenziale per le forniture di stagno, ai Membri consumatori. 7. A ciascuna sessione tenuta nel periodo di validita' del presente articolo, il Consiglio rivede i risultati delle misure attuate in forza dello stesso dalla precedente sessione in poi.
Sesto Accordo - art. 41
Articolo 41. Obblighi generali 1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i Membri faranno quanto in loro potere e collaboreranno per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. 2. I Membri accettano di considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in forza del presente accordo. 3. Fatto salvo il disposto generale del paragrafo 1 del presente articolo, i Membri si atterranno in particolare alle seguenti condizioni: a) fintanto che saranno disponibili quantitativi di stagno sufficienti a coprire interamente i loro fabbisogni, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno per determinate utilizzazioni finali, salvo quando tale divieto o limitazione non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali; b) essi creano le premesse atte ad incentivare uno sfruttamento economico dei giacimenti, conformemente alle esigenze di mercato; e c) promuovono la conservazione delle risorse naturali di stagno impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
Sesto Accordo - art. 42
Articolo 42 Misure differenziate e correttive I Membri in via di sviluppo consumatori e i paesi meno progrediti che sono Membri dell'accordo, i cui interessi sono lesi dalle misure attuate in forza del presente accordo possono chiedere al Consiglio di applicare opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio esamina l'eventualita' di attuare siffatte misure conformemente al paragrafo 3 del capitolo III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Sesto Accordo - art. 43
Articolo 43 Consultazioni Su richiesta di un Membro, il Consiglio procede a consultazioni relative ai fattori che incidono direttamente sull'offerta o sulla domanda. Il Consiglio puo' presentare le sue raccomandazioni all'esame dei Membri.
Sesto Accordo - art. 44
Articolo 44 Ostacoli agli scambi 1. Alla luce dei suoi studi sul mercato dello stagno, il Consiglio puo' individuare gli ostacoli all'espansione degli scambi dello stagno e dei suoi prodotti semilavorati e finiti. 2. Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' emettere raccomandazioni proprie o adoperarsi affinche' altre organizzazioni competenti emanino raccomandazioni volte a ridurre e, se possibile, ad eliminare integralmente tali ostacoli. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati raggiunti con l'applicazione di tali raccomandazioni.
Sesto Accordo - art. 45
Articolo 45 Eque norme di lavoro I Membri dichiarano che, onde evitare un deterioramento del tenore di vita e l'instaurarsi di sleali condizioni di concorrenza negli scambi mondiali, si adopereranno a garantire eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.
Sesto Accordo - art. 46
Articolo 46 Sblocco delle scorte di stagno a carattere non commerciale 1. Un Membro che desidera sbloccare lo stagno che detiene nelle sue scorte a carattere non commerciale, dopo opportuno preavviso, consulta il Consiglio circa le modalita' di sblocco. 2. Quando un Membro rende noto un piano di sblocco delle sue scorte di stagno a carattere non commerciale, il Consiglio avvia quanto prima consultazioni ufficiali al riguardo con il Membro interessato onde garantire la corretta applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Il Consiglio passa periodicamente in rassegna lo stato di avanzamento delle operazioni di sblocco e puo' inviare raccomandazioni al Membro interessato. Quest'ultimo tiene debitamente conto di tali raccomandazioni. 4. Lo sblocco delle scorte a carattere non commerciale viene effettuato tenendo debitamente conto della necessita' di tutelare i produttori, le imprese di trasformazione ed i consumatori di stagno contro la disorganizzazione inevitabile dei loro mercati consueti e le conseguenze negative di tali sblocchi sugli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, ai fini del buon funzionamento e dell'espansione della industria estrattiva dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori. Gli sblocchi debbano avvenire per quantitativi e in periodi tali da non perturbare indebitamente la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno nei territori dei Membri produttori e in modo da evitare gravi difficolta' nell'economia dei Membri produttori.
Sesto Accordo - art. 47
Articolo 47 Sicurezza nazionale Nessuna disposizione del presente accordo sara' interpretata in modo da obbligare un Membro a fornire dati la cui divulgazione sia, a suo avviso, contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
Sesto Accordo - art. 48
Articolo 48 Ricorsi 1. L'eventuale ricorso contro un Membro che abbia commesso un'infrazione al presente accordo per la quale quest'ultimo non preveda un'altra soluzione viene deferito alla decisione del Consiglio su richiesta del ricorrente. 2. Salvo disposizione contraria del presente accordo, l'infrazione al presente accordo puo' essere contestata ad un Membro soltanto se e' stata adottata una risoluzione in proposito. La contestazione specifica la natura e la gravita' dell'infrazione. 3. Se ai sensi del presente articolo constata che un Membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, il Consiglio puo', a meno che l'accordo medesimo non preveda un'altra sanzione, privare il Membro in questione dei suoi diritti di voto e degli altri diritti fino a quando detto Membro non abbia sanato l'infrazione o non abbia altrimenti assolto ai suoi obblighi. 4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente accordo" e' considerata comprensiva dell'infrazione ad una delle condizioni imposte dal Consiglio o del mancato adempimento di qualsiasi obbligo fatto ad un Membro a norma del presente accordo. 5. Il Membro che ritenga gravemente lesi i suoi interessi economici ai sensi del presente accordo a seguito di provvedimenti attuati da uno o piu' altri Membri, diversi dai provvedimenti attuati in tempo di guerra, puo' presentare un ricorso al Consiglio. 6. Alla ricezione del ricorso, il Consiglio procede ad un esame dei fatti e, alla maggioranza dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori e dei voti detenuti da tutti i Membri produttori, decide dell'eventuale fondatezza del ricorso del Membro e, in caso positivo, autorizza il ricorrente a recedere dal presente accordo.
Sesto Accordo - art. 49
Articolo 49 Controversie 1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non sia composta per negoziato viene deferita, su richiesta di qualsiasi Membro, alla decisione del Consiglio. 2. Quando una controversia viene deferita al Consiglio conformemente al presente articolo, la maggioranza dei Membri o ogni Membro che detenga almeno un terzo dei voti all'interno del Consiglio possono invitare quest'ultimo, dopo esauriente discussione e prima che esso formuli la sua decisione, a chiedere il parere del comitato consultivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3. a) Salvo diversa decisione del Consiglio raggiunta all'unanimita' dei voti espressi, il comitato consultivo e' composto come segue: i) due persone nominate dai Membri produttori una di esse deve possedere una grande esperienza delle questioni analoghe a quella che e' oggetto della controversia e l'altra deve essere un giurista affermato ed esperto; ii) due persone con gli stessi requisiti, nominate dai Membri consumatori o iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone di cui sopra oppure, in caso di disaccordo, dal presidente esecutivo. b) I membri del comitato consultivo agiscono a titolo personale e senza accettare istruzioni da alcun governo. c) Le spese del comitato consultivo sono a carico del Consiglio. 4. Il parere motivato del comitato consultivo viene presentato al Consiglio il quale, previa ponderazione di tutti i dati di interesse, dirime la controversia.
Sesto Accordo - art. 50
Articolo 50 Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' nominato depositario del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 51
Articolo 51 Firma Il presente accordo e' aperto alla firma delle parti del quinto accordo nonche' degli altri Stati membri dell'Unctad, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 3 agosto 1981 al 30 aprile 1982 incluso.
Sesto Accordo - art. 52
Articolo 52 Ratifica, accettazione o approvazione Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il depositario.
Sesto Accordo - art. 53
Articolo 53 Notifica di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio abbia fissato condizioni di adesione ai sensi dell'articolo 54, ma che ancora non abbia potuto depositare il suo strumento, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che, nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, esso applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore conformemente all'articolo 55 oppure, se e' gia' in vigore, ad una data specificata. 2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il quale notifica al depositario che, a seguito dell'applicazione del presente accordo nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, non sara' in grado di versare il suo contributo al conto della scorta stabilizzatrice, non puo' esercitare i suoi diritti di voto sulle questioni inerenti ai capitoli X - XV del presente accordo. Detto governo dovra' comunque soddisfare tutti i suoi obblighi finanziari in ordine al conto di gestione. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'adesione provvisoria di un governo che notifica quanto previsto nel presente paragrafo, non deve superare 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo.
Sesto Accordo - art. 54
Articolo 54 Adesione 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati alle condizioni fissate dal Consiglio. L'adesione si effettua con il deposito di un atto di adesione presso il depositario. Gli atti di adesione dichiarano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio. 2. Qualsiasi governo che intenda aderire al presente accordo, ne informa il Consiglio oppure, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, il consiglio del quinto accordo. 3. Le condizioni fissate dal Consiglio debbono essere eque per quanto riguarda i diritti di voto e gli obblighi finanziari tanto nei confronti dei governi che intendono aderire al presente accordo quanto nei confronti degli altri governi che gia' vi partecipano. 4. Quando un paese produttore aderisce al presente accordo e diventa Membro produttore, il Consiglio: a) fissa con il consenso del Membro interessato il tonnellaggio e la percentuale da indicare per detto Membro negli allegati D o E del presente accordo, a seconda dei casi; b) definisce, ai fini del controllo delle esportazioni, le condizioni da indicare a fianco del nome di detto Membro nell'allegato C del presente accordo. Il tonnellaggio, la percentuale o le condizioni in tal modo fissati saranno validi come se fossero iscritti in tali allegati. 5. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio del quinto accordo puo' fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la conferma del Consiglio alla sua prima sessione.
Sesto Accordo - art. 55
Articolo 55 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1 lugio 1982 od in qualsiasi data successiva se a tale data i governi dei paesi produttori che coprano almeno l'80% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A del presente accordo ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno l'80% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B del presente accordo, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione. 2. Se al 1 luglio 1982 non e' entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio se a quella data i governi dei paesi produttori che coprono almeno il 65% della produzione totale indicata in percentuale nell'allegato A ed i governi dei paesi consumatori che coprono almeno il 65% del consumo totale indicato in percentuale nell'allegato B hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione oppure hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 53, l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. 3. Se al 1 giugno 1982 non sono raggiunte le percentuali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, conformemente ai paragrafi 1 oppure 2 del presente articolo, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita i governi che hanno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, oppure che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se applicare tra di essi il presente accordo a titolo definitivo o provvisorio, totalmente o in parte, alla data che vorranno fissare. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita ad assistere alla riunione in veste di osservatori anche gli altri governi che hanno firmato il presente accordo o che partecipavano al quinto accordo internazionale sullo stagno. 4. Se 18 mesi dopo la scadenza del quinto accordo, proroga compresa, il presente accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente come disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione possono decidere per mutuo consenso che, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l'accordo entra in vigore tra di essi a titolo definitivo. Se detti governi non decidono di applicare tra di essi l'accordo a titolo definitivo, esso rimane in vigore a titolo provvisorio. 5. Per qualsiasi governo che depositi lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.
Sesto Accordo - art. 56
Articolo 56 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Qualsiasi riferimento del presente accordo ad un "governo" o a "governi" e' inteso come comprensivo della Comunita' economica europea e di qualsiasi organizzazione intergovernativa competente per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti di base. Nel caso di tali organizzazioni intergovernative, pertanto, qualsiasi riferimento del presente accordo alla firma, alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerato come comprensivo di un riferimento alla firma, alla ratifica, alla accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o di adesione da parte delle succitate organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni esprimono un numero di voti pari al numero complessivo di voti attribuibili, conformemente all'articolo 14, ai loro rispettivi Stati membri, i quali, in tal caso, non esprimono il proprio voto a titolo individuale.
Sesto Accordo - art. 57
Articolo 57 Modifiche 1. Alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, il Consiglio puo' raccomandare ai Membri eventuali modifiche al presente accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive i termini entro i quali ogni Stato membro dovra' notificare al depositario la ratifica, l'accettazione, l'approvazione oppure il rifiuto della modifica. 2. Il Consiglio puo' prorogare il termine prescritto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. Il Consiglio notifica la proroga al depositario. 3. Se, entro il termine fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata da tutti i Membri, detta modifica entra in vigore non appena il depositario riceve tale ratifica, accettazione o approvazione. 4. Se, entro il termine fissato in forza del paragrafo 1 o prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una modifica non viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori, detta modifica non entra in vigore. 5. Se entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 o prorogata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, una modifica viene ratificata, accettata od approvata dai Membri che detengono almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno l'80% di tutti i voti dei Membri consumatori: a) per i Membri che hanno notificato tale ratifica, accettazione o approvazione, la modifica entra in vigore tre mesi dopo che il depositario ha ricevuto l'ultima ratifica, accettazione o approvazione con la quale e' stato raggiunto almeno l'80% di tutti i voti dei Membri produttori ed almeno 80% di tutti i voti dei Membri consumatori; b) qualsiasi Membro che non abbia ratificato, accettato od approvato una modifica alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente accordo a meno che dimostri al Consiglio, durante la prima sessione successiva alla data di entrata in vigore della modifica, che si trovava nell'impossibilita' di ratificare, accettare o approvare la modifica stessa a seguito di difficolta' di ordine costituzionale ed a meno che il Consiglio non decida di prorogare, nei suoi confronti, il termine di ratifica, di accettazione o di approvazione sino a che dette difficolta' siano state superate. 6. Se ritiene che una determinata modifica possa pregiudicare i suoi interessi, un Membro puo', prima della data di entrata in vigore della modifica stessa, notificare al depositario il suo recesso dal presente accordo. Il recesso diventa effettivo alla data di entrata in vigore della modifica. In qualsiasi momento il Consiglio puo', alle condizioni e secondo modalita' che ritiene adeguate, autorizzare tale Membro a ritirare la sua notifica di recesso. 7. Qualsiasi emendamento al presente articolo entra in vigore soltanto se ratificato, accettato od approvato da tutti i Membri. 8. Le disposizioni del presente articolo non incidono sui poteri conferiti dal presente accordo in ordine alla revisione di uno qualsiasi dei suoi allegati nonche' all'applicazione di qualsiasi altro articolo che disponga una procedura specifica per la modifica dell'accordo stesso.
Sesto Accordo - art. 58
Articolo 58 Recesso Un Membro che recede dal presente accordo durante il suo periodo di validita', a meno che il recesso avvenga: a) conformemente alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 6, o 57, paragrafo 6, oppure b) con preavviso di almeno 12 mesi presentato al depositario almeno un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non ha diritto, alla risoluzione del presente accordo, ad alcuna parte del prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice ai termini dell'articolo 26 ne' degli altri atti del Consiglio a norma dell'articolo 60.
Sesto Accordo - art. 59
Articolo 59 Durata, proroga e risoluzione 1. Salvo disposizione contraria del presente articolo, la durata del presente accordo sara' di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Il Consiglio puo', alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori ed alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri consumatori, decidere di prorogare l'accordo per uno o piu' periodi non superiori a due anni complessivamente. 3. Il Consiglio segnala ai Membri, con raccomandazione inviata non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, se sia necessario od opportuno rinnovare l'accordo stesso e, in caso affermativo, in quale forma. Nel contempo, esso esamina il probabile rapporto tra offerta e domanda di stagno alla scadenza del presente accordo. 4. a) In qualsiasi momento, ogni Membro puo' ratificare per iscritto al presidente esecutivo l'intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la risoluzione del presente accordo. b) Se approva la proposta di risoluzione alla maggioranza di due terzi del totale dei voti detenuti da tutti i Membri produttori e consumatori il Consiglio raccomanda ai Membri di porre fine al presente accordo. c) Se i Membri che detengono due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e due terzi del totale dei voti di tutti i Membri consumatori notificano al Consiglio che accettano la sua raccomandazione, il presente accordo viene risolto alla data decisa dal Consiglio stesso; questa data non puo' cadere oltre sei mesi dopo la ricezione dell'ultima notifica dei membri suddetti da parte del Consiglio. 5. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa conformemente ai paragrafi 2 oppure 4, lettera c), del presente articolo.
Sesto Accordo - art. 60
Articolo 60 Procedura di risoluzione 1. Il Consiglio rimane in carica per il tempo necessario per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, per il controllo della liquidazione della scorta stabilizzatrice e di qualsiasi scorta detenuta conformemente all'articolo 39 nonche' per l'accertamento della corretta osservanza delle condizioni imposte dal consiglio stesso in virtu' del presente accordo o delle disposizioni del quinto accordo; il Consiglio ha i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo eventualmente necessarie a tal fine. 2. Alla risoluzione del presente accordo: a) la scorta stabilizzatrice viene liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 26; b) il Consiglio fissa l'importo degli impegni contratti nei confronti del suo personale e, se del caso, con un bilancio supplementare al conto di gestione, conformemente all'articolo 20, prende adeguate misure per disporre di fondi sufficienti ad assolvere ai suoi obblighi; c) una volta assolti tutti gli obblighi del Consiglio diversi da quelli inerenti al conto della scorta stabilizzatrice, gli attivi disponibili sono ripartiti come stabilito nel presente articolo; d) se viene prorogato, il Consiglio mantiene i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento; e) se non viene prorogato ma viene istituito in sua vece un organismo inteso a succedergli, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e tutti gli altri documenti all'organismo successore e, con maggioranza di due terzi ripartita, puo' trasferirgli la totalita' o una parte degli attivi rimanenti o disporne diversamente secondo la sua decisione; f) se non viene prorogato e non viene creato in sua vece alcun organismo successore, il Consiglio trasferisce i propri archivi, il materiale statistico e qualsiasi altro documento al Segretario generale delle Nazioni Unite o a qualsiasi organizzazione internazionale designata da quest'ultimo, oppure, in mancanza di designazione, il Consiglio medesimo ne decide la destinazione; gli attivi non monetari rimanenti sono venduti o realizzati nel modo stabilito dal Consiglio stesso; g) i proventi della realizzazione degli attivi non monetari e qualsiasi attivo monetario rimanente vengono quindi ripartiti in modo che ciascun Membro riceva una parte proporzionale al totale dei contributi da esso versati al conto di gestione a norma dell'articolo 20.
Sesto Accordo - art. 61
Articolo 61 Riserve Nessuna riserva puo' essere formulata alle disposizioni del presente accordo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo, alle date indicate. Fatto a Ginevra il ventisei giugno millenovecentoottantuno in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Sesto Accordo - Allegato A
ALLEGATO A Percentuale dei paesi produttori a/
Paese
Percentuale
Australia 5,95
Bolivia 15,61
Brasile 1,23
Indonesia
18,62
Malaysia 35,15
Nigeria 1,43
Ruanda 0,92
Tailandia 19,28
Zaire 1,81
Totale
100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base dei quantitativi di concentrati contenenti stagno prodotti nel 1980 (per Brasile, esportazioni nette di concentrato e di stagno metallico) Nota: L'elenco dei paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato B
ALLEGATO B Percentuale dei singoli paesi consumatori e dei gruppi di paesi a/
Paese/gruppo di paesi
Percentuale
Austria 0,27
Bulgaria 0,55
Canada 2,69
Costa Rica 0,01
Cuba 0,03
Cecoslovacchia 1,80
Egitto 0,22
Comunita' economica europea (27,15)
Belgio/Lussemburgo 1,54
Danimarca 0,10
Francia 5,54
Repubblica federale di Germania 7,75
Grecia 0,23
Irlanda 0,05
Italia 3,42
Paesi Bassi 2,71
Regno Unito 5,81
Finlandia 0,11
Ungheria 0,72
India 1,37
Iraq 0,07
Giamaica 0,01
Giappone 17,20
Giordania 0,02
Malta 0,00
Messico 0,94
Nuova Zelanda 0,14
Norvegia 0,26
Peru' 0,06
Filippine 0,54
Polonia 2,21
Repubblica di Corea 1,06
Romania 1,81
Arabia Saudita 0,03
Senegal 0,00
Spagna 2,40
Svezia 0,24
Svizzera 0,45
Repubblica Araba Siriana 0,03
Tunisia 0,06
Turchia 0,39
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 9,09
Stati Uniti d'America 26,91
Venezuela 0,34
Iugoslavia 0,82
Totale 100,00
--------------- a/ Calcolato sulla base del consumo 1978-1980 stagno metallico primario (per l'URSS, importazioni nette di concentrato e di stagno metallico). Note: L'elenco dei paesi, dei gruppi di paesi e delle percentuali di cui al presente allegato e' stato redatto dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1980, durante la quale si e' proceduto alla stesura del sesto accordo internazionale sullo stagno.
Sesto Accordo - Allegato C
ALLEGATO C Parte prima Condizioni alle quali lo stagno e' ritenuto esportato ai fini del controllo delle esportazioni Australia Lo stagno si considera esportato alla data che figura sulla licenza di esportazione per i beni soggetti a restrizione ("Restricted Goods Export Permit"), rilasciata in forza delle "Normative doganali sulle esportazioni vietate" (Customs Prohibited Exports Regulations) restando inteso che lo stagno spedito da una fonderia con sede in Australia e non soggetto alle normative doganali di cui sopra e' ritenuto esportato quando il "Ministero del commercio e delle risorse" (Department of Trade and Resources) ha ufficialmente certificato che detto stagno e' stato spedito dalla fonderia. Bolivia Lo stagno si considera esportato appena ha passato il controllo delle autorita' doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi all'esportazione. Quando concentrati di stagno vengono fusi al di fuori del territorio nazionale in esecuzione di contratti di lavorazione con materiale fornito dal cliente, lo stagno si considera esportato dalla Bolivia quando il Ministero delle miniere e della metallurgia ha rilasciato una licenza di esportazione per lo stagno metallico ottenuto. Indonesia Lo stagno si considera esportato dall'Indonesia appena che e' stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e da quest'ultima pesati sotto il controllo delle autorita' doganali, e queste hanno rilasciato per lo stagno in oggetto un certificato doganale. In queste partite non e' compreso lo stagno successivamente importato in Indonesia ai fini del consumo interno. Malaysia Lo stagno si considera esportato dalla Malaysia quando il Ministero reale delle dogane e delle imposte indirette ha pesato i concentrati oppure, se questi ultimi vengono fusi prima del pagamento dei dazi all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di tali dazi. Nigeria Lo stagno si considera esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati ai fini del pagamento del canone, restando inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia si considera esportato quando la Societa' nazionale delle Ferrovie ("Nigerian Railway Corporation") ha redatto una lettera di vettura comprovante che i concentrati destinati all'esportazione le sono stati consegnati. Tailandia Lo stagno si considera esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha redatto un attestato ufficiale comprovante che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia con sede in Tailandia e pesati da quest'ultima, restando inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia e' ritenuto esportato dalla Tailandia quando il Ministero delle risorse minerarie ha rilasciato un'apposita licenza di esportazione. Zaire Lo stagno si considera esportato quando e' stata rilasciata una polizza di carico compilata da un'impresa di trasporti iscritta al Comitato interno delle imprese di trasporto della Repubblica dello Zaire ("Comite' interieur des Transporteurs de la Republique du Zaire"), comprovante la consegna dello stagno all'impresa di trasporti suddetta. Se per un motivo qualsiasi non e' stata rilasciata alcuna polizza per una determinante spedizione, il quantitativo di stagno cosi' spedito si considera esportata ai fini del presente accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire. Osservazione Generale Qualsiasi quantitativo di stagno proveniente da un Membro produttore durante un periodo di controllo si considera esportato e trattato in quanto parte del tonnellaggio di esportazione ammesso di detto Membro per il periodo di controllo in causa, salvo restando: a) quanto dichiarato nel presente allegato in ordine all'Australia; oppure b) eventuali disposizioni emanate dal Consiglio in forza dell'articolo 35, lettera b), a meno che le formalita' indicate nel presente allegato a fianco del nome del Membro produttore siano state espletate prima dell'inizio del periodo di controllo. Parte seconda Importazioni dei Membri produttori Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni deducibili dalle esportazioni effettuate durante un periodo di controllo sono i quantitativi importati dal Membro produttore interessato nel corso del trimestre che precede immediatamente l'istruzione di tale periodo, ferme restando che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non verra' preso in considerazione.
Sesto Accordo - Allegato D
ALLEGATO D Tonnellaggio delle scorte ammesso ai fini dell'articolo 39 (d)
Paese Tonnellate
Australia
Bolivia
Brasile
Indonesia
Malaysia
Nigeria
Ruanda
Tailandia
Zaire
--------------- (d) Le cifre da inserire nel presente allegato vengono decise dal Consiglio alla sua prima sessione.
Sesto Accordo - Allegato E
ALLEGATO E Scorte supplementari inevitabilmente ottenute
Paese Altro minerale Tenore di stagno nei concentrati che si puo immagazzinare a titolo supplementare per ciascuna tonnellata di altro minerale estratto (in tonnellate)
Australia Tantalo-columbite 1,5
Nigeria Columbite 1,5
Tailandia Wolframite-scheelite 1,5
Zaire Tantalo-columbite 1,5
Sesto Accordo - Allegato F
ALLEGATO F Regole per l'adeguamento delle percentuali dei Membri produttori Regola n. 1 a) Il primo adeguamento delle percentuali dei Membri produttori avviene alla prima sessione, tenuta dal Consiglio a norma del presente accordo. In deroga alle disposizioni della regola n. 2, tale adeguamento si effettua sulla base degli ultimi quattro trimestri precedenti immediatamente l'inizio di un periodo di controllo per il quale sono note le cifre relative alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore. Le nuove percentuali dei Membri produttori sono fissate in proporzione diretta della loro produzione di stagno nel corso di questi quattro trimestri. b) I successivi adeguamenti delle percentuali si effettuano ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a condizione che nessun periodo successivo ai trimestri di cui alla presente regola sia stato dichiarato periodo di controllo. c) Negli adeguamenti successivi effettuati in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del periodo piu' recente di 24 mesi consecutivi per il quale le cifre sono note; e ii) per il terzo adeguamento e per tutti quelli successivi, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore, nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale sono disponibili dati numerici. Regola n. 2 a) Se un periodo e' dichiarato periodo di controllo, l'adeguamento delle percentuali avviene soltanto allo scadere di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo. L'adeguamento successivo viene quindi effettuato non appena sono disponibili le cifre della produzione di stagno di ciascun Membro produttore per i quattro trimestri consecutivi in questione; gli adeguamenti vengono quindi effettuati ad intervalli di un anno fin tanto che nessun periodo viene dichiarato periodo di controllo. b) Per qualsiasi ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente regola, le nuove percentuali sono calcolate come segue: i) per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della somma della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 12 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici e durante i quattro trimestri che hanno preceduto immediatamente il periodo di controllo; ii) per il secondo adeguamento, o condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 24 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici; e iii) per ciascuno degli adeguamenti successivi, a condizione che nel frattempo nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, le percentuali sono fissate in proporzione diretta della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel corso del piu' recente periodo di 36 mesi consecutivi per il quale esistono dati numerici. Regola n. 3 Ai fini delle presenti regole, gli adeguamenti si considerano effettuati ad intervalli di un anno quando sono avvenuti durante lo stesso trimestre di anno civile nel quale hanno avuto luogo gli adeguamenti precedenti. Regola n. 4 Ai fini delle presenti regole, tutti i Membri produttori mettono a disposizione del Consiglio le cifre della loro produzione per il periodo di 12 mesi piu' recente entro tre mesi successivi all'ultimo mese del suddetto periodo. Se un Membro non ha reso disponibili tali cifre, la sua produzione per un periodo di 12 mesi viene calcolata moltiplicando per 12 la quantita' media prodotta mensilmente, quale risulta dalle cifre note per il predetto periodo. Regola n. 5 Le cifre della produzione di stagno sul territorio di qualsiasi Membro produttore per qualunque periodo anteriore ai 42 mesi precedenti la data di un adeguamento non vengono prese in considerazione ai fini dell'adeguamento stesso, come non vengono prese in considerazione le cifre della produzione di stagno durante i periodi di controllo. Regola n. 6 Il Consiglio puo' ridurre la percentuale di qualsiasi Membro produttore che non abbia interamente esportato il suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 o qualsiasi tonnellaggio superiore da esso accettato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2. Ai fini della sua decisione, il Consiglio ammette come circostanza attenuante il fatto che il Membro produttore interessato abbia rinunciato, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, ad una parte del suo tonnellaggio di esportazione ammesso, ad una data che permetta agli altri Membri produttori di attuare qualsiasi misura necessaria a colmare il disavanzo, oppure il fatto che il Membro produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato conformemente all'articolo 34, paragrafo 5, abbia nondimeno esportato la totalita' del suo tonnellaggio di esportazione ammesso fissato conformemente all'articolo 34, paragrafi 1 oppure 2. Regola n. 7 Se la percentuale di un Membro produttore viene ridotta conformemente alla regola n. 6, la percentuale resa in tal modo disponibile e' ripartita tra gli altri Membri produttori in proporzione delle percentuali in vigore alla data alla quale il Consiglio decide tale riduzione. Regola n. 8 In deroga alle regole che precedono, la percentuale di un Membro produttore non viene ridotta, per un qualsiasi periodo di 12 mesi, di oltre un decimo del suo valore che aveva all'inizio di tale periodo. Regola n. 9 a) In qualsiasi iniziativa che esso dispone conformemente alle presenti regole, il Consiglio tiene debitamente conto di ogni eventuale circostanza dichiarata eccezionale da un Membro produttore e puo', alla maggioranza di due terzi ripartita, rinunciare all'integrale applicazione di queste regole oppure modificarle. b) Ai fini della presente regola e dell'articolo 34, paragrafo 1, possono essere considerate circostanze eccezionali, tra l'altro, una catastrofe nazionale, uno sciopero ad oltranza che abbia paralizzato l'industria estrattiva dello stagno per un arco di tempo notevole, una grave perturbazione nell'approvvigionamento di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione che conduce alla costa o al punto di esportazione definito nell'allegato C del presente accordo. Regola n. 10 Ai fini delle presenti regole, il conteggio relativo ai Membri produttori che sono grossi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna si basa sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria. Regola n. 11 Nel presente allegato, l'espressione "produzione di stagno" si riferisce esclusivamente alla produzione mineraria; non si tiene conto pertanto della produzione delle fonderie.
Sesto Accordo - Allegato G
ALLEGATO G Costo della scorta stabilizzatrice stimato dal Presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno nel 1980 Il costo dell'acquisto e del funzionamento della scorta stabilizzatrice costituita conformemente all'articolo 21 del presente allegato e' stimato a 35 ringgit malesi per kg.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)