DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 883
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, riportato nell'allegato stesso.
PERTINI CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 2
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 Art. 1. (Campo di applicazione) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente Accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 12 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionale e regionali. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta. Regola altresi' le modalita' di espletamento di eventuali rapporti libero-professionali che saranno messi in atto dalle U.S.L. con i medici specialisti in pediatria iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, al fine di assicurare la piu' capillare diffusione dell'attivita' pediatrica espletata nelle strutture a gestione diretta delle U.S.L.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 2
Art. 2. (Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38 ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato ([ex art. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48)); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43); h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno secondo quanto previsto dall'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-20;761~art35). Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 3
Art. 3. (Graduatorie) I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 e che non abbiano compiuto il 50° anno di eta' alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono entro il 30 aprile di ogni anno, inviare al Comitato di cui all'art. 9 domanda conforme allo schema allegato (all'. B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo. Il Comitato, in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all'art. 6, redige entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo. La graduatoria deve essere resa pubblica sul bollettino ufficiale della Regione entro il 15 settembre. I pediatri interessati possono inoltrare al Comitato stesso entro il 15 ottobre eventuale istanza di riesame della graduatoria. La graduatoria regionale e' approvata in via definitiva entro il 15 novembre dalla Giunta Regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'art. 4. I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o piu' di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali localita' carenti richieste. Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri gia' iscritti negli elenchi di altri Comuni o diversi ambiti territoriali della Regione, definiti ai sensi del successivo art. 4, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. L'U.S.L. provvedera' ad inserire nell'elenco della zona in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di piu' concorrenti quelli con maggiore anzianita' di specializzazione. Esaurite tali domande si procedera' all'inserimento del concorrente che ha il maggior punteggio nella graduatoria regionale. Esaurita la graduatoria, nelle zone in cui non sia stato ancora raggiunto il rapporto ottimale e fino al completamento dello stesso, possono essere in qualsiasi momento, inseriti negli elenchi a domanda: 1) i medici in possesso del titolo prescritto, che siano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale. Tali medici possono conservare le scelte di assistibili in eta' non pediatrica per la durata di sei mesi; i compensi relativi a tali scelte sono quelli stabiliti dall'accordo collettivo per i medici di medicina generale; 2) altri pediatri che non abbiano superato il 60° anno di eta' e non versino in posizione di incompatibilita', graduati seguendo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 5. L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza. Requisiti per l'iscrizione nella graduatoria di cui al 2° comma del presente articolo sono: a) il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" o "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura"; b) in carenza dei titoli di cui alla precedente lettera a) requisito equivalente per l'iscrizione nella graduatoria e' una dichiarazione scritta, rilasciata dal legale rappresentante dell'U.S.L. o dal Rettore dell'Universita' attestante il servizio di ruolo, per la durata minima di cinque anni nell'ultimo decennio, nella disciplina per la quale si concorre.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 4
Art. 4. (Rapporto ottimale) Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione residente non inferiore a 4.500 abitanti. Il pediatra operante in un Comune comprendente piu' U.S.L., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato, per quanto riguarda il primo pediatra da iscrivere nell'elenco, in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. Per i successivi inserimenti, il numero dei medici da iscrivere, sempre sulla base del rapporto di uno a 600, o frazione superiore a 300, e' determinato con riguardo alla popolazione residente di eta' compresa tra 0 e 12 anni, detratti i massimali teorici dei pediatri gia' inseriti nonche' le scelte di assistibili in eta' pediatrica in carico ai medici generici. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 5
Art. 5. (Iscrizione negli elenchi) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi del 6° comma dell'art. 3, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 34 e darne comunicazione alla U.S.L.; - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. Le Unita' Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 34. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 34. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 comporta la cancellazione dall'elenco. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad un medico scelto nel rispetto delle graduatorie un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessera' al momento in cui sara' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34, con esclusione dell'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. Il medico in servizio militare di leva puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 6
Art. 6. (Titoli per la formazione delle graduatorie) I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono i seguenti e ad essi e' attribuito il valore per ognuno singolarmente indicato: a) 0,10 punti per ogni anno di iscrizione all'albo professionale. Il punteggio e' raddoppiato (punti 0,20) per ogni anno di iscrizione all'albo professione delle Province della Regione ove e' presentata la domanda. Sei mesi ed un giorno equivalgono ad 1 anno. b) 0,05 punti per ogni mese di attivita' di servizio prestato come medico generale dipendente da strutture pubbliche. Il punteggio e' raddoppiato (punti 0,10) per ogni mese di attivita' di servizio prestato come specialista in pediatria dipendente da strutture pubbliche. c) 0,10 punti per ogni mese di attivita' di medico generale convenzionato, compresa l'attivita' di sostituzione. d) 0,20 punti per ogni mese di attivita' di specialista in pediatria convenzionato, compresa l'attivita' di sostituzione. e) 0,20 punti per ogni mese di attivita' di cui al punto c) prestata in zone con insufficiente numero di assistibili residenti (meno di 500, detratta la popolazione in eta' pediatrica) ed in zone disagiate o con popolazione sparsa. f) 0,40 punti per ogni mese di attivita' di cui al punto d) prestata in zone con insufficiente numero di assistibili residenti in eta' pediatrica (meno di 400) ed in zone disagiate o con popolazione sparsa. g) 0,20 punti per ogni mese (intendendosi per mese due turni completi festivi e sei notturni oppure quattro festivi ove il notturno non fosse realizzato) di servizio di guardia festiva e notturna, elevato a 0,40 punti se effettuato nelle zone disagiate di cui ai precedenti punti e) ed f). h) 0,10 punti al mese per servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile. i) 4 punti per la specializzazione in pediatria od equipollenti ai sensi di legge; 2 punti per le affini; 0,20 punti per ogni altra specializzazione conseguita. l) 0,10 punti per il tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge 18 aprile 1975, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;143). m) 0,10 punti per ciascun corso di aggiornamento professionale in materie proprie dell'area funzionale della pediatria secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata almeno trimestrale, documentato da un'attestazione di presenza e di profitto (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione), tenuto da amministrazione sanitaria pubblica o equiparata oppure da organizzazione privata sanitaria purche', in questo ultimo caso, abbia avuto il riconoscimento formale da parte della FNOOMM come valido ai fini della graduatoria. n) 0,05 punti per ogni mese di attivita' professionale svolta presso una struttura pubblica sanitaria non espressamente contemplata nei punti che precedono. Ai Fini che precedono, sedici giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purche' non si riferiscano ad attivita' svolte negli stessi periodi. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. Al fine di favorire l'inserimento di specialisti in pediatria non espletanti altra attivita', in aggiunta ai punteggi di cui al 1° comma del presente articolo, ai pediatri che al momento della presentazione della domanda non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento pensionistico e che non siano in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 40 punti. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'inserimento nella localita' carente il medico acquisisce un rapporto di lavoro dipendente, tale punteggio verra' defalcato con la conseguente revisione della posizione di graduatoria. A tal fine peraltro, non e' rilevante l'acquisizione di un rapporto di lavoro a titolo precario purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico. A parita' di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianita' di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, l'eta'.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 7
Art. 7. (Massimali di scelte e sue limitazioni) I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. I pediatri che, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale di 1.100 scelte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, conservano, in deroga al massimale, tale quota individuale. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, [3° comma, dell'art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48-com3). Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga altre attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita', assumendo convenzionalmente che il massimale corrisponda a un impegno settimanale di 40 ore di attivita'. Nei confronti dei pediatri, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art35), oltreche' a rapporto di lavoro privato a orario parziale purche' compatibile, il massimale individuale e' di 350 scelte. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. Tenuto conto delle difficolta' tecniche di assicurare il rispetto dei massimali di scelte e della quota individuale stabiliti dall'Accordo le parti convengono di consentire chi i limiti di scelte attribuibili ai pediatri convenzionati, ai sensi del presente articolo, subiscano una variazione massima nella misura del 5%. Nell'applicazione dei massimali, Fatte salve alcune particolari situazioni locali da concordare tra le parti, sono consentite le seguenti deroghe: - nuovi nati e familiari di assistibili gia' in carico al pediatra massimalista; - presenza nel comune di soli pediatri massimalisti con cancellazione contestuale di uguale numero di assistibili in carico se nel comune con soli pediatri massimalisti sono presenti medici di medicina generale con possibilita' di acquisire scelte. Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'art. 8. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore alle 350 scelte. L'Unita sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ha la facolta' di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 11 anni.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 8
Art. 8. (Comitato Consultivo di U.S.L.) In ciascuna U.S.L. e' costituito un Comitato composto da: - Il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; - 1 membro designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.; - 2 rappresentanti dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei pediatri sono eletti fra i pediatri iscritti nell'elenco della pediatria di libera scelta di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici, escluso il quorum ai fini della validita' dell'elezione, dagli specialisti in pediatria convenzionati iscritti negli elenchi ed operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il Comitato. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, avvalendosi della collaborazione degli Ordini Provinciali, di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale. La Federazione Regionale degli Ordini proclama gli eletti. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: 1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7; 2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 16; 3) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 9
Art. 9 (Comitato consultivo regionale) In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di: - Assessore regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente; - 2 rappresentanti delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI; - 3 rappresentanti dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina specialistica pediatrica convenzionata, vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale. La Federazione Regionale proclama gli eletti. Il Comitato Regionale e' presieduto da un rappresentante di parte pubblica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. La sede del Comitato e' indicata dalla Regione. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri convenzionati di cui all'art. 3. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle U.S.L. su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 10
Art. 10. (Incontri periodici tra le parti) Le parti si incontreranno di regola presso il Ministero della Sanita' il secondo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che ritengono necessarie. Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanita' provvedera' comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanita' o da un suo delegato. Il Ministero della Sanita' provvedera' a comunicare le decisioni adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 11
Art. 11. (Commissione locale di disciplina) In ciascuna U.S.L. e' istituita una Commissione di disciplina composta da 2 medici nominati dal Comitato di gestione dell'U.S.L. 2 pediatri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici competente per territorio, su designazione unitaria dei sindacati della categoria piu' rappresentativi a livello regionale. La Commissione e' presieduta da un membro di parte medica. La sede della Commissione e' indicata dall'U.S.L. Ai fini della nomina di cui al 1° comma il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati della categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla Commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 10 anni; 3) attivita' in pediatria svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 7 anni e tuttora convenzionato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'U.S.L. La Commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti per inosservanza delle norme del presente Accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data del deferimento. Al pediatra deferito sono contestati gli addebiti mossigli ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni. La Commissione decide con provvedimento motivato l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a 2 anni, cessazione del rapporto, sospensione cautelare per emissione di ordine o mandato di cattura od arresto.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 12
Art. 12. (Commissione Regionale di disciplina) In ciascuna Regione e' istituita una Commissione di disciplina composta da: - il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, o un suo delegato che la presiede; - 4 medici nominati dalla Regione; - 3 medici specialisti in pediatria nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, su designazione unitaria dei sindacati della categoria piu' rappresentativi a livello nazionale. La sede della Commissione e' indicata dalla Regione. Ai fini della nomina di cui al 1° comma, il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati nazionali della categoria a procedere alla designazione dei pediatri da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla Commissione. I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore a 40 anni; 2) anzianita' di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni; 3) attivita' di medicina specialistica pediatrica svolta in posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni e tuttora convenzionati. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Regione. La Commissione decide con provvedimento motivato sui ricorsi presentati confermando, modificando od annullando il provvedimento adottato dalla Commissione di cui all'art. 11. La decisione e' definitiva e di essa e' data comunicazione a cura del Presidente, all'U.S.L. per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento nonche' per la comunicazione alla Commissione locale di disciplina ed al competente Ordine dei Medici.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 13
Art. 13. (Istituzione e durata in carica degli organi collegiali) I comitati consultivi di cui agli artt. 8 e 9 e le Commissioni disciplinari di cui agli artt. 11 e 12 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso. Fermo restando il numero dei componenti indicato agli artt. 8 e 11 laddove non si ritenga funzionale la istituzione in ogni singola U.S.L. degli organismi collegiali di cui agli articoli predetti, per accordo tra piu' U.S.L. puo' essere costituito un unico organismo, i cui rappresentanti di parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati di gestione delle singole U.S.L.; i rappresentanti di parte medica saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle U.S.L. facenti parte del gruppo.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 14
Art. 14. (Funzionamento delle Commissioni e dei Comitati) Le Commissioni ed i Comitati sono validamente riuniti se e' presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni delle Commissioni e dei Comitati sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita' dei voti prevale il voto del Presidente. E' incompatibile la nomina contemporanea in piu' Comitati o Commissioni.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 15
Art. 15. (Cessazione e sospensione del rapporto) Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le cause di decadenza di cui all'art. 5, cessa soltanto: 1) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui agli artt. 11 e 12; 2) per recesso del pediatra da comunicare al Comitato di cui all'articolo 8 con almeno un mese di preavviso; 3) per compimento del 70° anno di eta'. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al punto 1) il pediatra puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12 l'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale. In deroga al punto 3 del precedente primo comma ai pediatri di libera scelta e' consentito conservare il rapporto convenzionale fino al termine di quattro mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale riguardante il nuovo regolamento del fondo di previdenza della categoria. Qualora l'ENPAM non sottoponga all'approvazione dei Ministeri vigilanti il suddetto regolamento entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rendera' esecutivo il presente accordo, i pediatri ultra settantenni cesseranno dal rapporto convenzionale alla data del 31 maggio 1985. La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7 dell'accordo Collettivo Nazionale per i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1981 resta confermata in favore dei medici che, avendo compiuto il 70° anno di eta' in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, cessano volontariamente dal rapporto convenzionale nel termine di sei mesi dal compimento del 70° anno. I benefici economici derivanti dalla norma di cui al comma precedente si applicano anche ai pediatri che compiono il 70° anno di eta' tra la data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e il 31 dicembre 1984, a condizione che all'atto del compimento del 70° anno di eta' cessino volontariamente dal rapporto convenzionale. ((I pediatri di cui al comma precedente che non si avvalgono del beneficio economico di cui all'art. 7, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e coloro che hanno compiuto o compiono il settantesimo anno di eta' dopo la data del 30 dicembre 1984 conservano il rapporto convenzionale ai sensi dei commi 5 e 6 che precedono; ad essi e' assegnato un massimale individuale di 350 scelte, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto)).
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 16
Art. 16. (Scelta del pediatra) La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. Colui che esercita la patria potesta' o un familiare autorizzato sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione specifica della qualifica di pediatra sul documento personale di iscrizione al Servizio Sanitario. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del dodicesimo anno di eta'. Le nuove scelte relative a bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricurati dal medico di medicina generale dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma precedente possono essere effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 8 ovvero del Comitato ex art. 9 qualora il primo non risulti costituito, previa accettazione del nuovo medico scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. La scelta e' a tempo indeterminato.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 17
Art. 17. (Revoca e recusazione della scelta) Colui che esercita la patria potesta' o un familiare autorizzato puo' revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. Il pediatra che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile puo' in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell'[art. 25 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25). Fra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione. Non e' consentita la recusazione quando nel Comune non sia operante altro pediatra o, in mancanza di questi, altro medico di medicina generale, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di USL di cui all'art. 8.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 18
Art. 18. (Revoche di ufficio) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento o per compimento del 12° anno di eta' dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1980. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza. La revoca d'ufficio della scelta da operarsi per compimento del dodicesimo anno di eta' e' comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 19
Art. 19. (Scelta - Revoca - Recusazione - Effetti Economici) Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca e la recusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce, quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra, da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. Per i nuovi nati gli effetti economici della scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro 90 giorni dalla nascita, essa decorre agli effetti economici dal 90° giorno antecedente la data della sulla effettuazione.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 20
Art. 20. (Elenchi nominativi e variazioni mensili) Entro la fine di ciascun semestre le U.S.L. inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. L'U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative ed il riepilogo numerico relativo alle scelte ed alle revoche avvenute durante il mese precedente allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 21
Art. 21. (Apertura degli ambulatori) L'ambulatorio dei pediatri iscritti negli elenchi - salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, di norma dal lunedi al venerdi, salva diversa intesa a livello locale, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessita' degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera che sia assicurato il funzionamento dell'assistenza. Il suddetto orario, che verra' comunicato all'U.S.L., sara' esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Nelle giornate di sabato il pediatra non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonche' quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 22
Art. 22. (Divieto di esercizio di libera professione) Ai pediatri iscritti negli elenchi e' fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 23
Art. 23. (Compiti e funzioni del pediatra) Le prestazioni del pediatra comprendono le visite domiciliari ed ambulatoriali, a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonche' le prestazioni di natura extra di cui all'allegato elenco (All'. A). Il pediatra puo' dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del bambino. L'attivita' medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale, terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'eta' evolutiva ed e' pertanto tenuto ad effettuare, oltre che le funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti: - compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale; - controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca dei fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle U.S.L., con particolare rilievo alla individuazione precoce dei sospetti handicaps neurosensoriali e psichici; - profilassi generica e specifica (vaccinazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) delle malattie infettive; - esecuzione di eventuali screenings; - controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettivita' infantili e scolastiche; - certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge; - valutazione e certificazione sanitaria della idoneita' generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive; - interventi e compilazione della scheda per l'invio a case di vacanza, campeggi, etc...; - interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'eta' evolutiva; - collegamento e collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva; - collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito; - partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalita' di rimborso delle spese derivanti dall'eventuale onorario al sostituto. Le modalita' organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopraindicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 24
Art. 24. (Commissioni professionali) In ogni regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 11. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le U.S.L. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle U.S.L. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione e' presieduta dal Presidente della Federazione Provinciale dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di Regione ed e' cosi' costituita: - 5 esperti qualificati nominati dalla Regione e scelti tra dipendenti dalle strutture universitarie e dal Servizio Sanitario Nazionale; - 4 rappresentati dei medici specialisti pediatri di libera scelta scelti dai membri di parte medica dei comitati consultivi regionali; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. Nello spirito di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 24 della citata legge 730 ed al fine di fornire ulteriori e piu' ampi elementi di valutazione alle Commissioni regionali con Decreto del Ministro della Sanita' e' costituita una Commissione professionale a livello centrale presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e composta da: - 7 esperti del mondo universitario o del Servizio Sanitario Nazionale; - 3 dirigenti del Ministero della Sanita'; - dal Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Farmacisti; - 6 rappresentanti regionali designati dalla delegazione regionale degli assessori firmatari del presente accordo; - 2 rappresentanti per ciascuna delle 3 organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, due dei pediatri di libera scelta e due dei medici specialisti ambulatoriali, maggiormente rappresentativi a livello nazionale; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanita' con funzioni di segretario.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 25
Art. 25. (Visita domiciliare) La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10, ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. A cura delle U.S.L. tale norma sara' portata a conoscenza degli assistibili. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 26
Art. 26. (Comunicazioni del pediatra al comitato di U.S.L.) Il pediatra iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente al comitato di U.S.L. di cui all'articolo 8 ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all'art. 3 nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 2.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 27
Art. 27. (Visite occasionali) I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 33 in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'[art. 1, lettera b, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-25;161~art1-letb), convertito con modificazioni nella [legge 25 marzo 1982, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98): 1) in favore dei cittadini in eta' pediatrica che, trovandosi occasionalmente fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; 2) in favore degli stranieri in eta' pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe omnicomprensive: - visita ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000 - visita a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo e numero dell'U.S.L. di appartenenza. Nell'ambito della validita' temporale del presente accordo e' riservata alla parte pubblica la facolta' di recedere dagli obblighi di cui ai commi precedenti con preavviso di almeno tre mesi.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 28
Art. 28. (Prescrizione farmaceutica e modulario) Nel rispetto di quanto previsto dall'[art. 12 della legge n. 181/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;181~art12) e delle disposizioni concernenti il Prontuario Terapeutico, il modulo prescrizione/proposta, redatto a cura del pediatra puo' contenere la prescrizione di specialita' medicinali e di preparati galenici, inclusi nel suddetto prontuario, entro il quantitativo massimo di tre pezzi anche in caso di piu' specialita' e di piu' farmaci e pertanto anche di galenici. La prescrizione di specialita' medicinali a base di antibiotici in confezione monodose effettuabile, ai sensi del predetto art. 12, nel quantitativo massimo di otto pezzi per ricetta, puo' essere ripartita tra due o piu' antibiotici prescrivibili. E' consentito di includere nella stessa ricetta una prescrizione di antibiotici con le limitazioni avanti indicate e la prescrizione di un altro farmaco in due pezzi, oppure di altri due farmaci in un'unica confezione. In relazione a quanto stabilito dall'[art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-12;463~art11), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 novembre 1983, n. 638](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638), il medico riporta sul modulo-prescrizione gli estremi del documento rilasciato dalla U.S.L. attestante il diritto dell'assistito all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. La prescrizione e' redatta in unica copia sul modulario in uso da parte dei medici di medicina generale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 29
Art. 29. (Richieste di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali) Ove lo ritenga necessario il pediatra puo' formulare richiesta di visita o indagine specialistica, proposta di ricovero o di cure termali. La richiesta di indagine specialistica deve essere corredata della diagnosi o del sospetto diagnostico. In casi particolari essa puo' contenere la richiesta di consulenza o la proposta di passaggio in cura. La proposta di ricovero deve essere motivata. Gli assistiti possono accedere senza la richiesta del pediatra curante alle seguenti specialita' nelle strutture pubbliche: odontoiatria e oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche). Il modulario di cui all'art. 28 e' utilizzato anche per le certificazioni previste dal presente Accordo, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime e' attuata la multi-pluri-proposta.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 30
Art. 30. (Medicina di gruppo) Al fine di conseguire un migliore livello qualitativo delle prestazioni e per l'espletamento coordinato e piu' funzionale delle attivita' e dei compiti loro derivanti dal presente accordo, nonche' ai fini dell'associazione di cui alla norma transitoria n. 1 per il rientro nei massimali, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare e realizzare forme di lavoro associato o di gruppo, dandone comunicazione al Comitato di cui all'art. 2 sulla base del Regolamento allegato alla Convenzione nazionale unica per i medici di medicina generale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 31
Art. 31. (Aggiornamento professionale obbligatorio) Entro il primo trimestre di ogni anno il Ministero della Sanita', d'intesa con la FNOOMM, le Regioni, la Societa' italiana di Pediatria, e i Sindacati Medici della categoria maggiormente rappresentativi, con un contributo dell'Universita' e degli ospedali, emana norme generali sui temi prioritari dell'aggiornamento professionale obbligatorio del pediatra, in relazione anche alla attuazione dei progetti-obiettivo. Gli Ordini dei Medici elaborano, d'intesa con i Comitati consultivi di cui all'art. 9, programmi applicativi sottoponendoli all'esame della Regione. Oltre ai programmi generali suddetti possono svolgersi, previe intese con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello dell'U.S.L., attivita' didattiche rivolte a migliorare l'efficienza e la professionalita' del servizio sanitario di base. Le attivita' di aggiornamento professionale si svolgono presso i presidi sanitari delle U.S.L. utilizzando appropriati mezzi didattici, se del caso anche materiale audiovisivo prodotto o distribuito dagli Ordini dei Medici e dalle Regioni. Gli Ordini dei Medici potranno procedere a valutazioni sull'efficacia dell'aggiornamento medesimo. Attraverso accordi regionali fra Ordini dei Medici, la Societa' italiana di Pediatria, sindacati della categoria maggiormente rappresentativi e Regioni verranno stabilite normative per la preparazione degli animatori della formazione permanente.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 32
Art. 32. (Sostituzioni) Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da 1 o piu' pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purche' iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza da medici di medicina generale iscritti negli elenchi dell'U.S.L. o del Comune se il Comune medesimo comprende piu' U.S.L. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. Le U.S.L. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal 31° giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa. Per le sostituzioni superiori a 30 giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente alla tabella per assistiti da zero a 12 anni di eta' per il primo gruppo di anzianita' di laurea. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione della tabella annessa al punto a) dell'art. 34. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbosita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto di acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. Fatte salve le ipotesi di malattia e per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi il comitato di cui all'art. 8 esamina il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto. Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per maternita'. Quanto il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le U.S.L. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti delle commissioni di cui agli artt. 11 e 12 provvede la U.S.L. con le modalita' di cui al 5° comma del presente articolo. Le scelte del medico colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 33
Art. 33. (Guardia medica e turistica) Il servizio di guardia medica notturno, festivo e prefestivo, nonche' il servizio di assistenza nelle localita' turistiche di cui all'art. 33 dell'Accordo Nazionale per la medicina generale e' esteso anche agli assistibili in carico ai pediatri.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 34
Art. 34. (Trattamento economico) Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci: a) onorario professionale e quota integrativa proporzionale; b) concorso nelle spese di produzione del reddito; c) indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale; d) compenso di variazione degli indici del costo della vita; e) contributo previdenziale e di malattia. In particolare: a) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto per ciascun assistibile in carico di eta' compresa fra 0 e 12 anni il compenso forfettario annuo di cui alla colonna b) della seguente tabella e una quota integrativa professionale (colonna c) della tabella, articolata per anzianita' di specializzazione in relazione al disposto dell'art. 48, 3° comma, punto 7 della [legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833). Onorario professionale e quota integrativa vengono corrisposti mensilmente in dodicesimi. Le variazioni della quota integrativa saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione se la variazione cade entro il 30 giugno o il 1 gennaio successivo se la variazione cade tra il 1 luglio e il 31 dicembre.
Anzianita' di specializzazione del pediatra (a)
onorario (b)
Quota integrativa proporzionale (c)
TOTALE (d)
da 0 fino a 2 anni 30.000 7.716 37.716
oltre 2 fino a 9 anni 30.000 11.490 41.490
oltre 9 fino a 16 anni 30.000 15.263 45.263
oltre 16 anni 30.000 19.032 49.032
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