DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 883
Concorso nelle spese di produzione del reddito. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico con locale di attesa e servizi, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. Il concorso nelle spese e' corrisposto nella misura di lire 12.500 annue ad assistibile fino al limite del massimale individuale o della diversa quota individuale. Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il concorso nelle spese per la produzione del reddito ((e' integrato della somma annua di lire 500 per assistibile)).Tale somma e' corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati. Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entita' delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. A tale scopo egli presentera' all'U.S.L. la fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro E del mod. 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese dagli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L., nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvedera' a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi. Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra' essere imputata allo svolgimento di tale attivita' una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. In questo caso, qualora, il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra' dimostrarne alla U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. Il contributo non compete, o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso, l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al successivo punto c). c) Indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposta una indennita' forfettaria a copertura del rischio di avviamento professionale nella misura annua di lire 12.500 ad assistibile fino al limite del massimale individuale o della diversa quota individuale. Nulla e' dovuto per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'indennita' per rischio e avviamento professionale e' integrata della somma annua di lire 2.150 per assistibile. Tale somma e' corrisposta anche ai medici associati relativamente al numero degli assistibili per i quali i compensi capitari vengono ad essi direttamente liquidati. d) Compenso di variazione degli indici del costo della vita. A decorrere dal 1 febbraio 1984 i compensi sono maggiorati di lire 170 ad assistibile nell'anno, per ogni punto di contingenza riconosciuto nel trimestre precedente nel settore dell'industria, con un limite massimo individuale pari a quello attribuito per il settore industriale nel periodo considerato. Tali maggiorazioni sono apportate trimestralmente con effetto 1 febbraio, 1 maggio, 1°agosto, 1°novembre di ogni anno sulla base dei punti di contingenza riconosciuti nel trimestre precedente. Per quanto concerne il mese di gennaio 1984 restano in vigore le norme del precedente accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. Il compenso di variazione degli indici del costo della vita non spetta a coloro che comunque a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento della retribuzione al costo della vita, salvo quanto previsto dal comma successivo. Ai medici convenzionati che, in dipendenza dei loro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico superiore al minimo, fruiscono dell'indennita' integrativa speciale o di altro trattamento di adeguamento al costo della vita, e riconosciuta, nei limiti e con le modalita' di cui al 1° e 2° comma, una quota aggiuntiva che, sommata al trattamento di adeguamento principale, non superi l'incremento annuale previsto allo stesso titolo per i lavoratori dell'industria. e) Contributo previdenziale e di malattia. Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti a) e d) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza, trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,4% dei compensi relativi ai punti a) e d) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, secondo le modalita' stabilite negli incontri periodici di cui all'art. 10. f) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni extra. Ai medici spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 27 e il compenso per le prestazioni extra di cui all'allegato A. Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi di pagamento. Tutte le competenze devono essere versate al medico mensilmente entro la seconda meta' del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi, ai pediatri di libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente delle UU.SS.LL. In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 2 giorni. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita' assistenziale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 35
Art. 35. (Attivita' oraria conferibile al pediatra di libera scelta) L'U.S.L. nell'ambito del proprio territorio, per attivita' pediatrica diagnostica, curativa o preventiva, puo' attribuire ai pediatri non massimalisti incarichi orari da espletarsi in zone carenti e comunque in ambiti territoriali diversi da quelli in cui possono acquisire scelte, nel limite di ore corrispondenti al raggiungimento del massimale secondo il rapporto di 20 scelte per ogni ora. Tali incarichi potranno avere durata annuale o semestrale. Il compenso da corrispondersi e' pari al compenso orario iniziale previsto dall'accordo nazionale relativo alla specialistica ambulatoriale. Nel mese di dicembre sara' corrisposto al pediatra un dodicesimo dei compensi percepiti a tale titolo. Sui compensi di cui al comma precedente sara' versato il contributo ENPAM nella misura prevista dal citato accordo. Inoltre dovra' essere corrisposto il rimborso delle spese di trasporto nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge per i dipendenti delle U.S.L.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 36
Art. 36. (Rapporti col Servizio Sanitario Nazionale per l'attivita' di prevenzione di massa, di tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva) Premesso che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'eta' evolutiva richiede un'attivita' di tipo specialistico e fatti salvi i compiti dei pediatri a rapporto d'impiego e dei medici specialisti pediatri ambulatoriali, ai pediatri iscritti negli elenchi di cui al presente accordo possono essere affidati, con rapporto di lavoro autonomo e a tempo determinato, compiti di prevenzione di massa relativamente alle seguenti attivita': a) tutela sanitaria dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; b) medicina sportiva preagonistica; c) educazione sanitaria. Lo svolgimento di tali compiti e' compatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 e deve essere affidata prioritariamente ai pediatri di detti elenchi che non raggiungano la meta' del massimale individuale, secondo una graduatoria cui si accede su domanda e che sara' redatta secondo i criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del presente accordo. L'accettazione e l'impegno non comportano limitazione delle scelte in quanto trattasi di incarico a tempo determinato che l'U.S.L. puo' comunque coprire con personale a rapporto di impiego purche' specialista in pediatria o equiparato. Ai medici pediatri l'U.S.L. corrispondera' il compenso orario previsto dall'Accordo nazionale per gli specialisti ambulatoriali nonche' il contributo ENPAM stabilito dal suddetto accordo. Al termine del rapporto, ai pediatri sara' corrisposta una somma pari ad un dodicesimo dei compensi percepiti. In caso di pubblico concorso, a parita' di punteggio dei titoli, il servizio prestato ai sensi del presente articolo costituisce titolo preferenziale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 37
Art. 37. (Quote sindacali) La riscossione delle quote sindacali per il Sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del Sindacato firmatario del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico del Sindacato.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 38
Art. 38. (Diritti sindacali) Per i membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previsti dal presente accordo sara' rimborsata la spesa per sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. Tale onere sara' a carico della Regione o delle singole U.S.L., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, nonche' i medici nominati alle cariche degli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, possono avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore al costo globale orario previsto per i medici di cui all'art. 35 del presente accordo. Per la collaborazione di cui al terzo comma nessun onere potra' far carico al servizio pubblico. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici pediatri in seno ai Comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi. Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 39
Art. 39. (Durata dell'accordo) Il presente accordo nazionale, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della [legge 730/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730), scade il 30 giugno 1985.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- Norme Transitorie
NORMA TRANSITORIA N. 1 Nelle Regioni in cui l'applicazione della norma transitoria n. 6 della precedente convenzione per quanto riguarda il rientro nei massimali e l'utilizzazione dell'istituto dell'associazione al fine del rientro nei propri massimali stessi non abbia ancora soddisfatto lo scopo di ottenere un rientro reale del medico nei propri massimali, l'istituto dell'associazione continuera' fino al raggiungimento dello scopo per il quale e' stato creato e cioe' il rientro del medico nei propri massimali secondo i regolamenti vigenti nelle varie Regioni. Qualora l'associazione esistente si risolva su richiesta del medico associante la successiva associazione non potra' essere ulteriormente rinnovata ma il medico dovra' procedere alla recusazione delle scelte eccedenti, pena l'azzeramento di tutte le scelte. E' fatto divieto di costituire nuove associazioni dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rendera' esecutivo il presente accordo. Di conseguenza, il rientro nei massimali avverra' secondo le procedure della recusazione volontaria o, in subordine, dell'azzeramento delle scelte e dell'effettuazione di nuove scelte. NORMA TRANSITORIA N. 2 In attesa che trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 10, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, restano prescrivibili le preparazioni galeniche a formula e confezione prestabilite di cui all'elenco allegato (All'. C). NORMA TRANSITORIA N. 3 Le parti convengono che per l'anno 1985 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1984, sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. NORMA TRANSITORIA N. 4 Per tutta la durata del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni costituite ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981. NORMA TRANSITORIA N. 5 Per la durata del presente accordo, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 16, e' consentita la scelta del medico di medicina generale per il neonato non primogenito qualora il medico per il quale si chiede la deroga assista altro minore inferiore a 12 anni nell'ambito dello stesso nucleo familiare. NORMA TRANSITORIA N. 6 Tenuto conto che la convenzione unica del 7 gennaio 1978 stabiliva in 1.000 unita' il massimale di scelte, si conviene, transitoriamente, che nei confronti dei pediatri gia' iscritti alla data del 31 dicembre 1980 i quali per l'espletamento di altre attivita' erano soggetti a limitazione di scelte, la limitazione del massimale va riferita al massimale di 1.000 (pari a 25 scelte per un'ora). Nel caso che i pediatri di cui al comma precedente non debbano piu' subire limitazioni di massimali, si ripristina nei loro confronti il massimale di 800 scelte. NORMA TRANSITORIA N. 7 Fino a quando non sara' applicato il disposto dell'articolo 13 della legge n. 222 del 12 giugno 1984 e comunque non oltre la durata del presente accordo, i pediatri dipendenti dagli Enti previdenziali possono transitoriamente conservare, con il massimale di 350 scelte, il rapporto convenzionale di cui sono in atto titolari. NORMA TRANSITORIA N. 8 Nelle more di una regolamentazione dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge 833/78 consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture sanitarie militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari. Vengono fatte salve situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL., nelle quali risiedono i familiari di militari.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- Norme Finali
NORMA FINALE N. 1 L'attivita' dei pediatri convenzionati e' svolta sotto il coordinamento dell'U.S.L., la quale promuovera' la partecipazione degli stessi allo svolgimento dei programmi per la tutela della salute inattuazione del Piano Sanitario Regionale. I pediatri svolgeranno i compiti di cui all'art. 23 in diretto collegamento con il servizio di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, con i servizi specialistici, con quelli ospedalieri e con gli altri servizi socio-sanitari del territorio. NORMA FINALE N. 2 I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle UU.SS.LL., sono confermati nel rapporto convenzionale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- Dichiarazioni
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono che le esigenze dell'assistenza pediatrica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono soddisfatte attraverso l'opera degli specialisti pediatri di cui al presente Accordo nonche' dai pediatri titolari di incarichi specialistici ambulatoriali. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 Le parti riconoscono l'opportunita' che nell'ambito della strutturazione della guardia medica sia valutata positivamente la possibilita' di assicurare la consulenza pediatrica attraverso modalita' da concordarsi. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quanto la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 Le parti chiariscono che le dizioni Regione, Amministrazione regionale, Giunta regionale, Assessorato regionale alla sanita' usate nel testo dell'Accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle Province autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Le parti si impegnano, in sede di rinnovo del presente accordo, ad adottare con carattere di priorita' soluzioni idonee a riconoscere e valorizzare la funzione primaria del pediatra ai fini della piu' efficace tutela della salute degli assistiti in eta' pediatrica, individuando l'area di naturale competenza del pediatra. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Il medico di pediatria convenzionato, in quanto operatore del Servizio Sanitario Nazionale a livello del distretto di base previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, collabora al pieno funzionamento del distretto stesso, inteso come struttura tecnico-funzionale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. A tal fine utilizza, in particolare, la scheda sanitaria individuale e gli altri strumenti all'uopo predisposti partecipando altresi' al processo di informatizzazione diffusa dei medici di pediatria secondo modalita' concordate a livello regionale. L'impegno di cui al primo comma del presente articolo e' mirato alla formulazione di un giudizio collettivo sulle principali caratteristiche e bisogni sanitari della popolazione in determinati ambiti territoriali, nonche' all'avvio in concreto di atti di politica preventiva, di aggiornamento professionale e di educazione sanitaria, in un rapporto organizzato con le popolazioni interessate e le loro rappresentanze istituzionali e non puo' di conseguenza prescindere da un lavoro collegiale di tutti gli operatori del distretto, allo svolgimento del quale, pertanto, il medico di pediatria convenzionato e' tenuto. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo al fine di verificare la rispondenza dei contenuti dell'art. 24 del presente accordo a quanto stabilito nell'art. 24 legge 27 dicembre 1983, n. 730 e di concordare un regolamento generale per il migliore funzionamento e composizione delle Commissioni regionali professionali.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-Allegato A
ALLEGATO A PRESTAZIONI EXTRA ESEGUIBILI SENZA IMPEGNATIVA Lire 1) Trasfusione di plasma e sangue. . . . . . . . . . . . . 25.000 2) Cateterismo uretrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 3) Estrazione di corpo estraneo nella cornea . . . . . . . 10.000 4) Tamponamento nasale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 5) Incisione di ascesso profondo . . . . . . . . . . . . . 40.000 6) Incisione di flemmone o favo. . . . . . . . . . . . . . 40.000 7) Sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . . . . 15.000 8) Sutura di ferita profonda compresa l'eventuale legatura di vasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 9) Rimozione di punti di sutura. . . . . . . . . . . . . . 10.000 10) Fleboclisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 11) Riduzione incruenta di fimosi o parafimosi. . . . . . . 15.000 12) Riduzione di ernia ombelicale . . . . . . . . . . . . . 15.000 13) Iniezione per sieroprofilassi antitetanica. . . . . . . . 3.000 14) Lavanda gastrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 15) Prima medicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 16) Medicazioni successive. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 17) Terapia iniettoria desensibilizzante: per seduta. . . . 10.000 18) Toilette di perionichia supporata . . . . . . . . . . . 15.000 19) Sbrigliamento delle sinechie delle piccole labbra . . . 15.000 20) Riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna . . . . . . 15.000 21) Riduzione della sub-lussazione dell'articolazione scapolo-omerale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-Allegato B
ALLEGATO B SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELLA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA). Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-Allegato C
ALLEGATO C PREPARAZIONI GALENICHE OFFICINALI PROVVISORIAMENTE CONCEDIBILI (ART. 10, 7° COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638). Quantita' o numero di unita' Capsule piperazina adipato 300 mg. . . . . . . . . . . . . . . . n. 12 Colliri atropina solfato 1% p/v. . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10 pilocarpina cloridrato 2% p/v. . . . . . . . . . . . . . ml. 10 zinco solfato 0,5% p/v . . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10 Compresse acido acetilsalicilico 500 mg. compresse . . . . . . . . n. 20 acido acetilsalicilico 500 mg. compresse rivestite gastroresistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20 atropina solfato 0,250 mg. compresse . . . . . . . . . . n. 20 cascara 250 mg. compresse rivestite. . . . . . . . . . . n. 20 chinidina solfato 200 mg. compresse. . . . . . . . . . . n. 20 colchicina 0,5 mg. compresse . . . . . . . . . . . . . . n. 20 efedrina cloridrato 25 mg. compresse . . . . . . . . . . n. 20 sodio salicilato 500 mg. compresse rivestite gastroresistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50 Gocce auricolari e nasali glicerina fenica (fenolo liquido g. 1, glicerina g. 99). g. 20 argento proteinato 0,5% p/v (argento proteinato 0,5 g. in veicolo acquoso). . . . . . . . . . . . . . . . . . g. 10 rinobalsamiche adulti (mentolo g. 0,5, essenza niaouli g. 1,5. veicolo oleoso q.b. a g. 100). . . . . . . . . g. 20 Polveri talco mentolato (mentolo g. 1 - talco g. 99) . . . . . . g. 100 Preparazioni per uso parenterale - Soluzioni iniettabili e liquidi perfusionali acqua per preparazioni iniettabili 2 ml. . . . . . . . . n. 1 acqua per preparazioni iniettabili 5 ml. . . . . . . . . n. 1 acqua per preparazioni iniettabili 10 ml . . . . . . . . n. 1 adrenalina 0,5 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 adrenalina 1 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 5 atropina solfato 0,5 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . . n. 5 calcio cloruro 500 mg./10 ml . . . . . . . . . . . . . . n. 5 chinina cloridrato 500 mg./2 ml. . . . . . . . . . . . . n. 10 efedrina cloridrato 25 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . . n. 5 emetina cloridrato 20 mg/1 ml. . . . . . . . . . . . . . n. 10 ergometrina maleato 0,20 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . n. 5 ergotamina tartrato 0,25 mg./1 ml. . . . . . . . . . . . n. 5 morfina cloridrato 10 mg./l ml . . . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 morfina cloridrato 20 mg./1 ml . . . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 morfina cloridrato 10 mg. e atropina solfato 0,5 mg./1 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 e 5 papaverina cloridrato 30 mg./2 ml. . . . . . . . . . . . n. 5 papaverina cloridrato 50 mg./3 ml. . . . . . . . . . . . n. 5 sodio cloruro 45 mg./5 ml. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 sodio cloruro 90 mg./10 ml . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 glucosio 5% p/v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10-50 100-250 500 glucosio 10% p/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10-50 100-250 500 glucosio 33% p/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10 Soluzioni acido salicilico 1% in alcool 70°. . . . . . . . . . . . g. 20 iodio soluzione alcoolica II (Alcool iodato) (iodio 2% - potassio ioduro 2,5%). . . . . . . . . . . . . . . . . ml. 10 Suppositori e succedanei aminofillina 300 mg. supposte. . . . . . . . . . . . . . n. 6 N. B. Per quanto riguarda le fiale di acqua per preparazioni iniettabili (distillate) e di soluzioni fisiologiche (sodio cloruro 0,9%) e glucosate e' consentita la spedizione massima di n. 10 fiale fino a ml. 10 e massima di 3 fiale per quelle superiori a ml. 10.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 LEGGE 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1984. Ministro della Sanita DEGAN Ministro del Tesoro p.d. MARZI Ministro del Lavoro p.d. DEL SORDO Regione Toscana VESTRI Regione Veneto GUIDOLIN Regione Lazio GIGLI Regione Puglia CONVERTINO Regione Lombardia p.d. GIULIANI Regione Piemonte BAJARDI Regione Molise DI LAURA FRATTURA Regione Umbria LORENZINI A.N.C.I. BADIALI BIANCHI DI CARO GUERRA FREDDI PANELLA U.N.C.E.M. GONZI ZIGRINO Federazione italiana medici pediatri LAMBERTO Federazione nazionale degli ordini dei medici PARODI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78, e' stato sottoscritto in data 30 luglio 1984 dalle Organizzazioni sindacali sottoindicate: C.G.I.L. - Funzione Pubblica Coordinamento Medici COMITE C.I.S.L. - Medici PATRIZI C.U.M.I. MACALUSO
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