LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Type Legge
Publication 1984-12-22
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000. E' altresi' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984. Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete. Il predetto piano deve anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a procedere ad una ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le ferrovie esercitate in regime di concessione che, non ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'articolo 27 della legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione commissariale governativa". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane. La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo contenuto. L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le aziende poste telegrafoniche e puo' essere modificato dalla legge finanziaria". Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994. Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria. L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile. Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881. Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 15.900 miliardi di lire. I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986; b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987; c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi. Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi, gia' autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi. L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma. Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della legge, del 12 agosto 1982, n. 531. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni. Per il finanziamento del programma triennale di cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione della Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987. Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del presente articolo e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

Art. 9

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi. La SACE e' autorizzata ad assicurare i crediti concessi da istituti e banche estere a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati nei confronti di soggetti italiani. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, e' elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, e' versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 10

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1 gennaio 1986 cessa di avere applicazione il terzo comma del suddetto articolo 59. Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. E' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1985 in lire 22.900 miliardi. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. Le anticipazioni di tesoreria di cui al sesto comma sono autorizzate senza oneri di interessi. La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale o Tirrena ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e determinata: a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983; b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984; c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo per l'anno cui il contributo stesso si riferisce. Per gli anni dal 1979 al 1983 il contributo dovuto dalle Casse marittime di cui al precedente comma e' determinato con gli stessi criteri valevoli per la determinazione del contributo a carico dell'INPS e dell'INAIL. Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno comprendono lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti gia' effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve essere utilizzato, esclusivamente, per la predetta regolazione contabile. Sulle restanti disponibilita' dei capitoli di cui al precedente comma fanno carico gli oneri per le pensioni in essere. Il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le associazioni nazionali degli enti locali, a stabilire criteri e modalita' per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118. Per i soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, la verifica deve essere effettuata sulla base dei criteri specificati nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 18. A decorrere dal 1 gennaio 1985 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per i periodi nei quali il trattamento di pensione e' dovuto, ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione. E' fatta salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico. A decorrere dal 1 gennaio 1985 gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari, sono maggiorati di un importo pari al cinquanta per cento delle misure vigenti alla data predetta, rivalutate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 11

E' autorizzata la spesa di lire 530 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del settanta per cento da impiegarsi in strutture industrializzate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalita' e le procedure per l'attuazione di tale programma straordinario ed in particolare sono individuate anche le esigenze per la realizzazione delle strutture industrializzate. Il Ministro di grazia e giustizia e' altresi' autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalita' ivi previste, nonche' con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1955 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, e' reintegrata di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, e' ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1985, con riferimento al triennio 1985-1987, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e ferme restando le dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio. Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonche' la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, e' aumentata di lire 2.600 milioni da ripartirsi in ragione di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, le parole "lire 900 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.100 miliardi". (4) E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalita' ivi previste. Per la realizzazione di un programma urgente di completamento di opere di edilizia scolastica nelle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da assegnare alle regioni interessate sulla base di un piano di riparto adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del potenziamento delle attivita' di ricerca con particolare riferimento alla rilevazione dei fenomeni sismici nell'area flegrea, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985. Tale somma affluisce al fondo per la protezione civile costituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e alla sua utilizzazione provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile con i poteri di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 GIUGNO 2024, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2024, N. 111)). All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione dei tre commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione". All'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, la lettera b) del primo comma e' soppressa. Per le finalita' di cui al medesimo articolo 5 e' autorizzata, in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi di cui alla lettera d) dello stesso primo comma, l'ulteriore spesa di lire 300 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Nell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la lettera a) del secondo comma e' sostituita dalla seguente: "a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi". Per il completamento del programma straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire con carattere di urgenza nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi in aggiunta a quella prevista dall'articolo 13-terdecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

Art. 12

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, da realizzarsi ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali. Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, e' altresi' autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985. Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui al primo e secondo comma sono riservati per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro novanta giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili alla formazione di un programma organico di politica ambientale. I relativi progetti sono approvati dal CIPE, sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalita' previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181. Per lo studio dei problemi piu' urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 10 maggio 1976, n. 319, gia' avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e' incrementato di lire un miliardo. Per l'espletamento dei compiti previsti dai commi precedenti il Ministro per la ecologia puo' altresi' richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di 15 unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza. ((3))

Art. 13

A partire dal 1 gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle societa' concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 percento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata. Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente e' fissato in lire 300 miliardi. Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988. Sui prestiti di cui al precedente comma puo' essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalita' sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.

TITOLO IX INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 14

E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma e' iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987. Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato dell'ulteriore somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalita' di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il termine del 31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e' prorogato al 31 marzo 1985. E' autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La predetta somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987. Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, e' autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi, per l'anno 1985, al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. E' autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985 di cui al medesimo articolo 36, e' destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa e' incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI e' aumentato di lire 13 miliardi. All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole "e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato". E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999. Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure gia' adottate ed i programmi gia' predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonche' per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocita' di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e puo' essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alle societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Societa' finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le societa' interessate sono stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento. E' conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica, automotoristica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle societa' operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori. E' conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessita' finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale entro il tasso massimo d'inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza". Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219. E' soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi. Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

TITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 15

Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' aumentata a lire 1.300. ((7))

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 1985, N. 595 ))

Art. 17

A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 e' determinato: a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1.985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli animali stessi. E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali, finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al completamento della automazione e all'attivita' dei servizi informativi delle unita' sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalita' previste per le attivita' a destinazione vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanita' una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra; b) per la parte in conto capitale, in lire 4,480 miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di: 1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali; 2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate; 3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali; 4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi. L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente e' effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, e' ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri: a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attivita' istituzionali; b) assegnazione di una quota per le attivita' a finanziamento differenziato; c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle localita' carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale; d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo, a destinazione vincolata da assegnare con le modalita' indicate nel presente articolo; e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta'; f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilita' interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16. Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo. Il quarto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente: "Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non e' indicata idonea copertura finanziaria".

TITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 18

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