LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Type Legge
Publication 1984-12-22
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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Per le finalita' previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977. Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere c) e g), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per il ripiano delle passivita' onerose delle aziende speciali e dei consorzi forestali di cui all'articolo 7, terzo comma, della medesima legge n. 984 del 1977, e' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi. Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo. Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI e' integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760. Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonche' le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale. Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, puo' essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari e' contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982. ((3)) Le condizioni e le modalita' per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. E' autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di societa' per azioni con personalita' di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunita' europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva. Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA. Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa e' autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

TITOLO XII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19

Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987. Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987. E' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso. Per le finalita' di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate. A decorrere dal 1 gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985 e' valutato in lire 1.200 miliardi. I criteri e le modalita' per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonche' per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984, e' autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)). La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e' tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalita' stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attivita' della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto e' superiore ai cinque miliardi di lire. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalita' di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti e' portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' elevato a lire 900 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttivita' e' soppressa. Le disponibilita' esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 - ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualita' di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato altresi' a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative gia' esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti puo' richiedere il pagamento delle annualita' di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva. (COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362) All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) e' mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi". Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138. Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonche' dagli enti pubblici e' istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non piu' di 35 unita', scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonche' tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle. Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilita' speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilita' speciali. Per le contabilita' speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilita' speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole "in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' abrogato. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilita' esistente sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria. (8)

Art. 20

Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli intervenuti nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.

Art. 21

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1985.

((Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))

PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI))

Tabella A

TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella C

TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico

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