LEGGE 25 luglio 1985, n. 448
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari della Siria secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari della Siria, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Siria possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari della Siria. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e', aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie della Siria, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Siria o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari della Siria, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari della Siria. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione, apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti della Siria.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Siria, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Siria, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a Nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Siria.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Siria sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione rei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Siria.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED IL REGNO DEL MAROCCO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van SWINDEREN, Ministro plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Dieter FRISCH, Direttore generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO: Zine EL Abidine SEBTI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Rappresentanza del Regno del Marocco presso la Comunita' economica europea; I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo e alle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Rabat il 27 aprile 1976.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne sono parte integrante, nonche' quello dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in greco e fanno fede al pari dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio 8 ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, e abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari del Marocco, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 e figuranti all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. In nessun caso le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dal Marocco possono beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, originari del Marocco. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo di questi contingenti e pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si constata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II provenienti dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie del Marocco o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II originari del Marocco, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni originarie della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 11.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, per i quali la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti col seguente calendario: - all'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali all'importazione, pagamenti in contanti, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari del Marocco. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il Consiglio di cooperazione apporta alle regole di origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Allegato I
ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione
DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DELEGAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E DELLA DELEGAZIONE MAROCCHINA Nel corso dei negoziati per l'adeguamento dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea ed il Regno del Marocco in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, la delegazione marocchina ha formulato un certo numero di osservazioni in merito alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 50 dell'accordo e da avviare in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunita'. La delegazione marocchina ha fatto rilevare al riguardo la specificita' del caso greco e quindi la necessita' che, nelle ulteriori tappe dell'ampliamento, sia la procedura che il contenuto dell'adattamento vengano adeguati alla natura e all'entita' dei problemi posti dall'adesione dello Stato terzo interessato. Essa ha espresso in particolare il desiderio che per il futuro venga trovata un'adeguata formula di consultazione che consenta di cercare soluzioni parallelamente ai negoziati di adesione. La delegazione della Comunita' ha preso atto di queste osservazioni. La delegazione della Comunita' ha fatto presente, d'altro canto, che la Comunita' fara' il possibile per prendere in considerazione le preoccupazioni particolari dei suoi partner mediterranei, e quindi anche del Marocco, nel quadro dei suoi lavori sulle conseguenze di un nuovo ampliamento riguardo a Stati terzi. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO DEL MAROCCO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, dall'altra, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, qui di seguito denominato "Accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie relative a questo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compreso l'allegato che ne e' parte integrante, e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali applicabili ai prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti del Marocco.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari del Marocco, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dall'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo I corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Marocco, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove prima delle scadenze fissate nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Marocco.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia il 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Marocco sono aboliti secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Marocco.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Il Comitato misto apporta alle regole d'origine le modifiche che potrebbero rivelarsi necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica dell'espletamento di queste procedure.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' undici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA PORTOGHESE IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ed IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 e successivamente modificato e completato, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare le norme transitorie e gli adeguamenti da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e HANNO DESIGNATO a tal fine quali plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Jonkheer R.A. van. SWINDEREN, Ministro plenipotenziari, Rappresentante Permanente aggiunto presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Inger NIELSEN, Direttore Generale della delegazione per i negoziati per l'ampliamento delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Ernani RODRIGUES LOPES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione del Portogallo presso le Comunita' europee; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente del protocollo addizionale all'accordo e della dichiarazione comune allegata all'atto finale, firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi gli allegati ed i protocolli che ne formano parte integrante, nonche' il testo dell'atto finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in greco, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 1. Ai prodotti originari del Portogallo di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune, non elencati nell'allegato I, la Repubblica ellenica applica le disposizioni della tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'accordo. 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, la Repubblica portoghese applica l'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n. 1 dell'accordo a tutti i prodotti di cui a quest'ultimo articolo importati dalla Grecia.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 L'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo addizionale, modificato dall'articolo 5 del protocollo complementare, viene sostituito con il testo seguente: "1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1983, i seguenti prodotti originari del Portogallo, sono subordinati all'importazione nella Comunita' nella sua composizione originaria, in Grecia e in Irlanda, a massimali annui in esenzione da dazi doganali: Parte di provvedimento in formato grafico Non appena si raggiunge un massimale stabilito per l'importazione di un prodotto determinato, la Comunita' puo' ripristinare la riscossione dei dazi residui per i prodotti in oggetto sino alla fine dell'anno civile". 2. Nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, la Repubblica ellenica applica alle importazioni originarie del Portogallo lo stesso trattamento tariffario da essa accordato alla Comunita' a nove. 3. Qualora la Comunita' ripristini la riscossione dei dazi residui per il prodotto in causa, la Repubblica ellenica riscuotera' i dazi doganali calcolati in conformita' degli articoli 6 e 7. 4. Quando, nell'ambito dei massimali indicati al paragrafo 1, le importazioni in Grecia di carta e cartoni kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, della sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, abbiano raggiunto il livello di 2.000 t, la Repubblica ellenica puo' ripristinare la riscossione dei dazi doganali quali sono definiti al paragrafo 3.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 1. I volumi dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo, relativi ai prodotti qui di seguito indicati, vengono aumentati come segue: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Nell'ambito di questi contingenti tariffari comunitari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 13.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, ad esclusione dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna, sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Nel caso dei pectati di cui alla voce ex 13.03 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica riduce gradualmente la differenza tra il dazio di base ed il dazio doganale derivante dall'applicazione dell'accordo secondo il calendario di cui al paragrafo 1.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 6 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti del Portogallo al 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia ed il Portogallo, e' soppressa.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. Per i prodotti di cui all'allegato II del presente protocollo, nell'elenco B dell'allegato D del protocollo n. 1 dell'accordo ed agli allegati I e II del protocollo addizionale, la Repubblica portoghese elimina gradualmente i dazi doganali sui prodotti importati dalla Grecia, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sara' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio sara' ridotto all'80% del dazio di base; - altre quattro riduzioni, ciascuna del 20%, saranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Le importazioni in Portogallo provenienti dalla Grecia non possono in alcun caso beneficiare di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' dei nove.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 1. Per i prodotti di cui all'articolo 9, il dazio di base oggetto delle successive riduzioni previste in detto articolo per ciascun prodotto, e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Grecia al 1 luglio 1980. 2. Per quanto riguarda le esche di cui alla voce 36.08.03 della tariffa doganale portoghese ed i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale portoghese, il dazio di base e' pari, rispettivamente, al 36% ed al 30% "ad valorem".
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto nel calendario stabilito, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, sui prodotti originari del Portogallo di cui alla tabella 1 di detto protocollo, e' modificato dall'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti elencati alla tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo, nonche' all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 6, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella 1 del protocollo n. 2 dell'accordo.
Protocollo-art. 13
ARTICOLO 13 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali previsti o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee. Le importazioni in Grecia di prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 14
ARTICOLO 14 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. I contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato III. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE) e al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno in base a quello precedente, maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente e' aumentato del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono state inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario del Portogallo, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunita' a nove oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di tale prodotto originario del Portogallo o aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazione per i prodotti di cui all'allegato III originari del Portogallo, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai concimi di cui alle voci 31.02, 31.03 ed alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative all'esercizio dei diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 15
ARTICOLO 15 I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari del Portogallo sono ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, la Repubblica ellenica abolisce a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalida delle fatture, ecc.) per i prodotti originari del Portogallo, fatto salvo l'articolo 65 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nei paragrafi 1 e 2, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari del Portogallo.
Protocollo-art. 16
TITOLO III Disposizioni generali e finali ARTICOLO 16 Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme d'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.
Protocollo-art. 17
ARTICOLO 17 Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il protocollo stesso forma parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 18
ARTICOLO 18 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure delle parti contraenti.
Protocollo-art. 19
ARTICOLO 19 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' sedici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Allegato I
ALLEGATO I ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROTOCOLLO Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA PORTOGHESE, DALL'ALTRO, IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA PORTOGHESE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee con decorrenza 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti da apportare all'accordo e le misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, compresi l'allegato ed i protocolli che ne fanno parte integrante, nonche' il testo dell'art. finale e delle dichiarazioni allegate, redatti in lingua greca, fanno fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali, secondo il seguente calendario: - alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio sara' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio sara' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna verranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 Il dazio di base nel quale si applicano le successive produzioni di cui all'articolo 3 deve essere, per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1 luglio 1980 nei confronti del Portogallo.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari del Portogallo, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa sara' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa sara' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna verranno effettuate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 e', per ciascun prodotto, quella in vigore nella Repubblica ellenica al 51 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' dei nove. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e il Portogallo, e' abolita.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto nel calendario fissato, essa deve anche sospendere o ridurre della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari del Portogallo.
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7. 1. I depositi cauzionali ed i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari del Portogallo, sono ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - il 1 gennaio 1982: 25%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato nel paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del Portogallo.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche greche sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti multipli di parita' scelti come base dei loro listini prezzi. 2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese portoghesi per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per il listino, non devono essere inferiori ai prezzi riportati, nel listino in questione per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri della Comunita' a nove non siano accordate deroghe a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Repubblica portoghese di ogni deroga accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese portoghesi possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese portoghesi conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli ivi praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti. Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese portoghesi e delle imprese degli Stati membri della Comunita' a nove sui listini di prezzi dei produttori del Portogallo, della Grecia e degli Stati membri della Comunita' a nove per i prodotti effettivamente fabbricati in. Grecia al 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Repubblica portoghese un elenco di tali prodotti.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 Il Comitato misto apporta le modifiche eventualmente necessarie alle norme sull'origine in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure suddette.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' sedici marzo millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE D'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee il 1 gennaio 1981, Visto l'accordo di cooperazione fra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo e hanno designato a questo scopo come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAME Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIEERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jacques LEPRETTE, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; Il PRESIDENTE D'IRLANDA: Andrew OROUPKF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinaria e plenipotenziaria, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael FUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Paul NOTERDAME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Sir Roy DENMAN, Direttore Generale della Direzione Generale delle Relazioni estere della Commissione delle Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA: Milica ZIBERNA, Segretario federale aggiunto del commercio con l'estero; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diventa parte dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.
Protocollo-art. 2
ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne fanno parte integrante, nonche' le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.
Protocollo-art. 3
ARTICOLO 3 Il volume mensile previsto all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo e' portato a 4.200 tonnellate.
Protocollo-art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti contemplati all'allegato I, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunita' applica, conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti e' fissato nell'allegato I. 2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'allegato II, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 5. 3. Se nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunita' ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'allegato 11, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.
Protocollo-art. 5
ARTICOLO 5 Per i prodotti contemplati all'allegato II e originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente sui dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo il seguente calendario: Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduce del 20% il divario tra il dazio di base e quello risultante dall'applicazione dell'accordo. Questo divario e' nuovamente ridotto del 20% ogni volta al 1 gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 ed al 1 gennaio 1985. A partire dal 1 gennaio 1986, la Repubblica ellenica applica integralmente i dazi doganali derivati dall'applicazione dell'accordo per i prodotti contemplati dal presente articolo.
Protocollo-art. 6
ARTICOLO 6 1. Per i prodotti contemplati all'allegato 11, il dazio di base sul quale le riduzioni successive di cui all'articolo 5 devono essere sperate per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Jugoslavia il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".
Protocollo-art. 7
ARTICOLO 7 1. Per i prodotti contemplati all'allegato 11, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'60% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi fra la Grecia e la Jugoslavia, e' abolita.
Protocollo-art. 8
ARTICOLO 8 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili sui prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente che previsto dal calendario fissato, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.
Protocollo-art. 9
ARTICOLO 9 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80, originari della Jugoslavia, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi fra la Comunita' a nove, e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 che figurano all'allegato II del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 5, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalle disposizioni dell'accordo.
Protocollo-art. 10
ARTICOLO 10 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dalla Jugoslavia non possono beneficiare in alcun caso di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' a nove.
Protocollo-art. 11
ARTICOLO 11 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato III del presente protocollo originari della Jugoslavia. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo I consistono nell'applicazione di contingenti. I contingenti per il 1982 sono elencati all'allegato III. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume e in valore, il contingente espresso in volume e aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia le autocorriere, i torpedoni, gli autobus e altri veicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente e aumentato del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato III sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione di questo prodotte originario della Jugoslavia se il prodotto e' in quel momento liberalizzato rei confronti della Comunita' a nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato III proveniente dalla Comunita' a nove o se essa aumenta un contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunita' a nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario della Jugoslavia od aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze d'importazione per i prodotti di cui all'allegato III ed originari della Jugoslavia, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni di detti prodotti originari della Comunita' a nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.
Protocollo-art. 12
ARTICOLO 12 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi all'importazione, regime di pagamento in contanti, convalida delle fatture, ecc.) sono soppressi dalla Repubblica ellenica dal 1 gennaio 1981 per i prodotti originari della Jugoslavia, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Jugoslavia.
Protocollo-art. 13
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