LEGGE 25 luglio 1985, n. 448

Type Legge
Publication 1985-07-25
Ultimo aggiornamento 1985-08-27
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

ARTICOLO 13 1. La Repubblica ellenica puo' applicare massimali fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti elencati all'allegato IV ed originari della Jugoslavia. I massimali fissati per l'anno 1982 sono elencati in quello stesso allegato. 2. A partire dal 1 gennaio 1983, l'importo dei massimali espressi in volume verra' aumentato annualmente di almeno il 5%. 3. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto oggetto di un massimale sono inferiori al 90% dell'importo fissato, la Repubblica ellenica sospende l'applicazione di detto massimale. 4. Se un massimale fissato per le importazioni di un prodotto e' raggiunto la Repubblica ellenica puo' ripristinare il dazio per le importazioni del prodotto in questione sino alla fine dell'anno civile. Il dazio da ripristinare sara' quello della tariffa doganale greca ravvicinata alla tariffa doganale comune. 5. I massimali verranno soppressi il 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15 Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo e' parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 16

ARTICOLO 16 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

ALLEGATO I Lista prevista all'articolo 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II Lista prevista all'articolo 5 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III Lista prevista all'articolo 11 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

ALLEGATO IV Lista prevista all'articolo 13 Parte di provvedimento in formato grafico

Atto Finale

ATTO FINALE I plenipotenziari DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL PRESIDENTE D'IRLANDA, DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, e DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e DEL PRESIDENTE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA dall'altro, riuniti a Bruxelles, il primo aprile millenovecentottantadue per la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita', alla firma di questo protocollo hanno preso atto: dello scambio di lettere relativo all'articolo 3. I plenipotenziari hanno convenuto che lo scambio di lettere verra' sottoposto, se del caso, alle procedure necessarie per garantire la sua validita' alle stesse condizioni del protocollo aggiuntivo. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI Scambio di lettere relativo all'articolo 3

Lettera n. 1

Lettera n. 1 Signora Presidente, con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunita' e disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilita' di beneficiare delle seguenti disposizioni: 1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non e' stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato puo' essere riportato solo al mese successivo e cio' fino ad un volume di 1.200 tonnellate. 2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1 gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1 giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6.000 tonnellate. Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non puo' superare le 6.300 tonnellate. 3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficolta' particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorita' dell'accordo. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede. Voglia gradire, Signora Presidente, l'espressione della mia alta stima. A nome del Consiglio delle Comunita' europee Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Lettera n. 2

Lettera n. 2 Signor, con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione: "Con riferimento all'articolo 3 del presente protocollo, la Comunita' e' disposta a concedere alla Jugoslavia la possibilita' di beneficiare delle seguenti disposizioni: 1. Se nel corso di un determinato mese, il volume indicato all'articolo 3 non e' stato totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato puo' essere riportato solo al mese successivo e cio' fino ad un volume di 1.200 tonnellate. 2. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo del 1 gennaio al 31 maggio possono essere riportati al periodo dal 1 giugno al 30 settembre fino ad un volume di 6.000 tonnellate. Il volume mensile di esportazione in quest'ultimo periodo non puo' superare le 6.300 tonnellate. 3. Se l'applicazione delle succitate disposizioni fa sorgere difficolta' particolari per una delle parti, esse procederanno a consultazioni preliminari prima di ricorrere alle autorita' dell'accordo. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di comunicarmi l'accordo della sua delegazione su quanto precede". Mi pregio accusare ricevuta della presente e di confermarLe l'accordo della mia delegazione su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da un lato, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee il 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dall'altro, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, qui di seguito chiamato "accordo", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo, la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il testo dell'accordo e dell'atto finale corredato dalle dichiarazioni ivi allegate sono redatti in lingua greca e fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 1. Per i prodotti elencati nell'allegato, viene aumentato il volume dei massimali annuali che la Comunita' applica, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, ai prodotti originari della Jugoslavia. Il volume dei massimali annuali per il 1982 per questi prodotti e' fissato nell'allegato. 2. Nel quadro dei massimali comunitari fissati per i prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica applica i dazi doganali calcolati in conformita' dell'articolo 4. 3. Se, nel corso del periodo d'applicazione delle misure transitorie la Comunita' ripristina i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 3 dell'accordo, la Repubblica ellenica ripristina i dazi doganali che essa applica ai paesi terzi per gli stessi prodotti alla data considerata.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Per ciascun prodotto, il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato il 11 luglio 1980.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari della Jugoslavia secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, si effettuano il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base sulla quale devono essere operate le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' l'aliquota applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Jugoslavia e' abolita.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a nove piu' rapidamente di quanto previsto dal calendario fissato agli articoli 4 e 6, essa sospende o riduce della stessa percentuale i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari della Jugoslavia sono aboliti secondo il seguente calendario: - a partire dall'entrata in vigore del presente protocollo: 50%, - il 1 gennaio 1983: 25%, - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce nei confronti della Comunita' a nove l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni di prodotti originari della Jugoslavia.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro proprie procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure da parte delle parti contraenti.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbocroata, ciascuno dei testi facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' primo aprile millenovecentoottantadue. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato

Allegato Lista prevista all'articolo 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALLA SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominata "Comunita'", firmato a Roma il 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, IL CAPO DI STATO DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA, IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, IL CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, d'altra parte, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, intervenuta il 1 gennaio 1981, VISTA la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in appresso denominata "convenzione", HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adattamenti da apportare alla convenzione nonche' le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e di concludere il presente protocollo. A tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Klaus MEYER, Direttore Generale dello Sviluppo, Commissione delle Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS: Richard F.A. ANTHONY, Alto Commissario; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: Oliver H. JACKMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN: David Douwa OBAGUIDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: Geoffrey G. GAREBAMONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Cyprien MBONIMPA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN: El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Severino ALMEIDA, Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata del Capo Verde nei Paesi Bassi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Jean-Louis PSIMHIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Ali MLAHAILI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Alfred RAOUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO: Seydou DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA: Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA: Dr. Ghebray BERHANE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Martin Jean REKANGALT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA: Babou Ousman JOBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: J.B. WILMOT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI GRENADA: G.R.E. BULLEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA: Daouda KOUROUMA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: Luis d'OLIVEIRA SANCA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Julian Abaga Ada ESHONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA: Harold SAHADEO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA: Antoine K. DAKOURE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Carmen Yvonne PARRIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: J.G. KITI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Papua Nuova Guinea; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: L.B. MONYAKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: Konah BLACKETT, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: Pierre Desire' RANJEVA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: M.D.P. Wilson KACHIKUWO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Yaya DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Kane BOUNA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO: Raymond CHASLE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Habou SALEY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Callixte HATUNGIMANA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e Grenadine; CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: John George Mc ARTHUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Nuova Zelanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Fradique de MENEZES, Direttore del centro commerciale di Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Seydina Oumar SY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE: Adil ISKAROS, Console generale onorario, Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: Sahr MATTURI, Incaricato d'affari a.i.; CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO: Ali Abdi GURHAN, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: Sayed Nuri Khalil SIDDIG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Carlo LAMUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: Kenneth MBULI, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: Ernest Abel MULOKOZI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, Incaricato d'affari a.i.; SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA: Inoke F. FALETAU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: James ONeil LEWIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: Francis G. OKELO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: KENGO wa DONDO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Fidelis Fields BWALYA, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: F. Arthur BLUMERIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diviene parte contraente della convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla convenzione e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 I testi menzionati nell'articolo 1, compresi gli allegati e i protocolli che ne formano parte integrante nonche' le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982 ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti degli Stati ACP il 1 luglio 1980. 2. Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune delle Comunita' europee, il dazio di base e' pari al 17,2% "ad valorem".

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. Per i prodotti di cui all'allegato I, la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione per i prodotti originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunita' a Nove. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, istituita dopo il 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP, e' abolita.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' a Nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito, essa deva anche sospendere o ridurre, della stessa percentuale, i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. L'elemento mobile che la Repubblica ellenica puo' applicare sui prodotti che sono oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80, originari degli Stati ACP, e' modificato dell'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunita' a Nove e la Grecia. 2. Per quanto riguarda i prodotti oggetto del regolamento (CEE) no 3033/80 e figuranti anche all'allegato I del presente protocollo, la Repubblica ellenica elimina, secondo il calendario di cui all'articolo 3, la differenza esistente tra: - l'elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell'adesione, e - il dazio (diverso dall'elemento mobile) derivante dalla convenzione.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, i tassi preferenziali fissati o calcolati sono applicati sui dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti dei paesi terzi, in conformita' dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979. Le importazioni in Grecia di prodotti provenienti dagli Stati ACP non possono beneficiare in alcun caso di una tassazione piu' favorevole di quella vigente per i prodotti provenienti dalla Comunita' a Nove.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 1. La Repubblica ellenica puo' mantenere sino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative sui prodotti di cui all'allegato II, originari degli Stati ACP. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti. Detti contingenti per il 1981 sono elencati all'allegato II. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 e' pari al 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto europee (UCE), ed al 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in termini di volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale cosi' ottenuto. Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in Volume e' aumentato almeno del 20% all'anno e quello espresso in valore almeno del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base di quello precedente maggiorato dell'aumento. Per quanto riguarda tuttavia gli autobus, le autocorriere, i torpedoni e gli altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' aumentato del 15% all'anno e quello espresso in valore del 20% all'anno. 4. Se si costata che per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all'allegato II sono inferiori al 90% del contingente, la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP, se il prodotto in questione e' in quel momento liberalizzato nei confronti della Comunita' a Nove. 5. Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all'allegato II proveniente dalla Comunita' a Nove, oppure aumenta un contingente oltre il tasso minimo di cui al paragrafo 3, applicabile alla Comunita' a Nove, essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originario degli Stati ACP od aumenta in proporzione il contingente. 6. In merito alle licenze di importazioni per prodotti di cui all'allegato II ed originari degli Stati ACP, la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originari della Comunita' a Nove, ad eccezione del contingente relativo ai fertilizzanti di cui alle voci 31.02 e 31.03 e alle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune, per il quale la Repubblica ellenica puo' applicare le norme e le pratiche relative ai diritti esclusivi di commercializzazione.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%, - 1 gennaio 1982: 25%, - 1 gennaio 1983: 25%, - 1 gennaio 1984: 25%. 2. Per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica ellenica abolisce, conformemente all'articolo 65 dell'atto di adesione del 1979, le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, nonche' le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative (depositi cauzionali e pagamenti in contanti all'importazione, convalide di fatture, ecc.) per i prodotti originari degli Stati ACP. 3. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante della convenzione.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegato I

Allegato I Elenco dei prodotti previsti all'art. 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Allegato II Elenco del, prodotti previsti sull'articolo 9 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III DICHIARAZIONE COMUNE LE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il processo di allargamento della Comunita' puo' essere fonte di preoccupazioni per gli Stati ACP, principali partner preferenziali della Comunita'; CONSIDERANDO che e' quindi necessario avvalersi di tutti i mezzi previsti dalla convenzione di Lome' per regolare, nello spirito tradizionale della cooperazione tra gli Stati ACP e la Comunita', i problemi che dovessero presentarsi in seguito all'adesione della Grecia o in occasione di successive adesioni alla Comunita', HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1. Qualora dovesse decidere di accelerare, per i prodotti elencati nell'allegato I, il ritmo di riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ai termini dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica si impegna ad applicare le stesse riduzioni agli Stati ACP; essa cerchera' di dare la precedenza ai prodotti che presentano un interesse particolare per gli Stati ACP. 2. Per quanto concerne il regime preferenziale applicato da taluni Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', le parti contraenti si consulteranno sulle condizioni di applicazione alla Repubblica ellenica dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della convenzione durante il periodo di transizione previsto dal protocollo, al fine di pervenire a soluzioni reciprocamente accettabili. Queste consultazioni avranno luogo anteriormente al 1 gennaio 1982. 3. Nel corso della negoziazione del protocollo gli Stati ACP hanno comunicato alla Comunita' le loro preoccupazioni per l'adesione della Repubblica ellenica. La Comunita', nel prenderne atto, conferma agli Stati ACP che ove l'applicazione del protocollo dovesse comportare difficolta' per gli Stati ACP per quanto concerne la cooperazione commerciale, sara' fatto pieno e immediato ricorso a tutte le procedure di informazione e di consultazione previste dalla convenzione di Lome', al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili. 4. Comprendendo le preoccupazioni espresse dagli Stati ACP per l'adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunita' terra' opportunamente informati gli Stati ACP, nel quadro delle procedure di consultazione previste dalla convenzione, dell'evoluzione dei negoziati di adesione e procedera' con essi, in tempo utile, a tutti i necessari scambi di vedute sulle eventuali conseguenze per gli Stati ACP dell'allargamento della Comunita' Conformemente alle disposizioni dell'articolo 181 della convenzione di Lome', la Comunita' e gli Stati ACP prenderanno, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E GLI STATI ACP IN SEGUITO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, da una parte, e IL CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA, SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,DEL GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA, IL CAPO DI STATO DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA IL CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, IL CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE, IL CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, IL CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SO MALA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM, SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, d'altra parte, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, intervenuta il 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979, in appresso denominato "l'accordo", HANNO DECISO di determinare d'intesa gli adattamenti da apportare all'accordo nonche' le relative misure transitorie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo e a tal fine HANNO DESIGNATO come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul NOTERDAEME, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Gisbert POENSGEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Marcos ECONOMIDES, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Andrew OROURKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Renato RUGGIERO, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: M.H.J.Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Sir Michael BUTLER KOMG, Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLE BAHAMAS: Richard F.A. ANTHONY, Alto Commissario; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: Oliver H. JACKMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN: David Douwa GBAGUIDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: Geoffrey G. GAREBAMONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Cyprien MBONIMPA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN: El Hadj Mahmoudou HAMAN DICKO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Severino ALMEIDA, Incaricato d'affari a.i. presso l'Ambasciata del Capo Verde nei Paesi Bassi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Jean-Louis PSIMHIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Ali MLAHAILI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale islamica delle Comore a Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Alfred RAOUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO: Seydou DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL COMMONWEALTH DELLO STATO INDIPENDENTE DI DOMINICA: Arden SHILLINGFORD, Alto Commissario del Commonwealth della Dominica, Londra; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO D'ETIOPIA: Dr. Ghebray BERHANE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE FIGI: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Martin Jean REKANGALT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA: Babou Ousman JOBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: J.B. WILMOT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI GRENADA: G.R.E. BULLEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA: Daouda KOUROUMA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: Luis d'OLIVEIRA SANCA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Julian Abaga Ada ESHONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUYANA: Harold SAHADEO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'ALTO VOLTA: Antoine K. DAKOURE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: Carmen Yvonne PARRIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: J.G. KITI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Papua Nuova Guinea; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: L.B. MONYAKE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: Konah BLACKETT, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: Pierre Desire' RANJEVA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: M.D.P. Wilson KACHIKUWO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Yaya DIARRA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Kane BOUNA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL CAPO DI STATO DI MAURIZIO: Raymond CHASLE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER: Habou SALEY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DEL GOVERNO FEDERALE DELLA NIGERIA: CAPO DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA: Peter Ipu PEIPUL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Callixte HATUNOIMANA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; CAPO DI STATO DI ST. VINCENT E GRENADINE: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per St. Vincent e Grenadine; CAPO DI STATO DI SANTA LUCIA: Dr. Claudius C. THOMAS, C.M.G., Alto Commissario nel Regno Unito per Santa Lucia; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: John George Mc ARTHUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Nuova Zelanda; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE: Fradique de MENEZES, Direttore del centro commerciale di Londra; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Seydina Oumar SY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES: Adil ISKAROS, Console generale onOrario, Parigi; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: Sahr MATTURI, Incaricato d'affari a.i.; CAPO DI STATO DELLE ISOLE SALOMONE: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO: Ali Abdi GURHAN, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: Sayed Nuri Khalil SIDDIO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Carlo LAMUR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND: Kenneth MBULI, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: Ernest Abel MULOKOZI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: ISSAKA RAMAT ALHAMDOU, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Ellom-Kodjo SCHUPPIUS, Incaricato d'affari a.i.; SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA: Inoke F. FALETAU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: James ONeil LEWIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: Francis G. OKELO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VANUATU: Josua D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: KENGO wa DONDO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; RESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: Fidelis Fields BWALYA, Incaricato d'affari a.i.; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: F. Arthur BLUMERIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Repubblica ellenica diviene parte contraente dell'accordo firmato a Lome' il 31 ottobre 1979 e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica dello Zimbabwe, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 I testi degli accordi di cui all'articolo 1, redatti in lingua greca, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali. Il Consiglio dei Ministri approva la versione greca.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Per i prodotti disciplinati dall'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascun dazio e' ridotto al 90% del dazio di base; - il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80% del dazio di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Il dazio di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dall'articolo 3 e', per ciascun prodotto, il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica al 1 luglio 1980.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali sui prodotti originari degli Stati ACP, secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna tassa e' ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni, del 20% ciascuna, sono operate alle seguenti date: - 1 gennaio 1983; - 1 gennaio 1984; - 1 gennaio 1985; - 1 gennaio 1986; 2. L'aliquota di base cui devono applicarsi le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 e', per ciascun prodotto, quella applicata effettivamente dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980. 3. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione introdotte a partire dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP sono abolite.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Se la Repubblica ellenica sospende o riduce prima delle scadenze prestabilite i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' a Nove, essa sospende o riduce nella stessa misura anche i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 1. I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti all'importazione in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per quanto concerne i prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore del presente protocollo: 25%; - il 1 gennaio 1982: 25%; - il 1 gennaio 1983: 25%; - il 1 gennaio 1984: 25%. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' a Nove, l'aliquota dei depositi cauzionali o dei pagamenti in contanti all'importazione ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Il Consiglio dei Ministri apporta alle norme di origine le modifiche che dovessero risultare necessarie in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento delle procedure ad opera delle parti contraenti.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, l'otto ottobre millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)