LEGGE 11 dicembre 1985, n. 762
Articolo 50 Definizione delle persone civili e della popolazione civile 1. E' considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'articolo 4A 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sara' considerata civile. 2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili. 3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualita'.
Protocollo-art. 51
Articolo 51 Protezione della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile. 2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di detta partecipazione. 4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si intendono: a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato; b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. 5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una citta', un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; b) gli attacchi dai quali ci si puo' attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. 6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili. 7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparto dagli attacchi o di coprire operazioni militari. 8. Nessuna violazione di tali divieti potra' dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'articolo 57.
Protocollo-art. 52
Articolo 52 Protezione generale dei beni di carattere civile 1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi ne' di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2. 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. 3. In caso di dubbio, un bene che e' normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumera' che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.
Protocollo-art. 53
Articolo 53 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, e' vietato: a) compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli; b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare; c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.
Protocollo-art. 54
Articolo 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile 1. E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. 2. E' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo. 3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi. 4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie. 5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessita' militari imperiose.
Protocollo-art. 55
Articolo 55 Protezione dell'ambiente naturale 1. La guerra sara' condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si puo' attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione. 2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.
Protocollo-art. 56
Articolo 56 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose 1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile. 2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cessera': a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio; b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio; c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimita' di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio. 3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate. 4. E' vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1. 5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimita' delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilita', salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o istallazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette. 6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose. 7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.
Protocollo-art. 57
Articolo 57 Precauzione negli attacchi 1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni: a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: i) fare tutto cio' che e' praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili ne' beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco; ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonche' i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati; iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si puo' attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto; b) un attacco sara' annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non e' militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si puo' attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovra' essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano. 3. Quando e' possibile una scelta fra piu' obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovra' cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si puo' pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile. 4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovra' prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile. 5. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.
Protocollo-art. 58
Articolo 58 Precauzioni contro gli effetti degli attacchi In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimita' di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.
Protocollo-art. 59
Articolo 59 Localita' non difese 1. E' vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, localita' non difese. 2. Le autorita' competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare localita' non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimita' o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale localita' dovra' rispondere alle seguenti condizioni: a) tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati; b) non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi; c) le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita'; d) non sara' svolta alcuna attivita' in appoggio a operazioni militari. 3. La presenza, in detta localita', di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2. 4. La dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 2 sara' indirizzata alla Parte avversaria e stabilira' e indichera', nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accusera' ricevuta e trattera' la localita' come localita' non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informera' senza indugio la Parte che avra' fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di localita' non difese, anche se dette localita' non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa; se necessario, potra' fissare le modalita' di controllo. 6. La Parte in potere nella quale si trova la localita' oggetto di un tale accordo dovra' contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della localita', e sulle strade principali. 7. Una localita' perdera' lo statuto di localita' non difesa quando non riunira' piu' le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualita', la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
Protocollo-art. 60
Articolo 60 Zone smilitarizzate 1. E' vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione e' contraria alle disposizioni di detto accordo. 2. Detto accordo dovra' essere esplicito; potra' essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potra' essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilita', e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potra' fissare, se necessario, le modalita' di controllo. 3. Oggetto di un tale accordo sara' normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni: a) tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati; b) non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi; c) le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita'; d) ogni attivita' legata allo sforzo militare dovra' essere cessata. Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata. 4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3. 5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali. 6. Se i combattimenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, e se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potra' utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, ne' revocarne unilateralmente lo statuto. 7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sara' sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualita', la zona perdera' il suo statuto, ma continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
Protocollo-art. 61
Articolo 61 Definizione e campo di applicazione Ai fini del presente Protocollo: a) con l'espressione "protezione civile" si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilita' o delle calamita', e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonche' ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti: i) servizio di allarme; ii) sgombero; iii) organizzazione di ricoveri; iv) messa in opera di misure di oscuramento; v) salvataggio; vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa; vii) lotta contro gli incendi; viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose; ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione; x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza; xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate; xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilita' indispensabili; xiii) trasporti funebri urgenti; xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza; xv) attivita' complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse; b) con l'espressione "organismi di protezione civile", si intendono gli stabilimenti e altre unita' creati o autorizzati dalle autorita' competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti; c) con il termine "personale" degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorita' competente di detta Parte; d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a.
Protocollo-art. 62
Articolo 62 Protezione generale 1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessita' militare imperiosa. 2. Le disposizioni del paragrafo I si applicheranno anche ai civili, che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorita' competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile. 3. Oli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonche' i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere ne' distrutti ne' distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.
Protocollo-art. 63
Articolo 63 Protezione civile nei territori occupati 1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorita' tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sara' costretto ad attivita' che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potra' apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorita' ai cittadini o agli interessi di detta Potenza. 2. La Potenza occupante non obblighera', costringera' o incitera' gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile. 3. La Potenza occupante potra', per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile; 4. La Potenza occupante non potra' distrarre dal loro impiego naturale ne' requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione puo' portare pregiudizio alla popolazione civile. 5. La Potenza occupante potra' requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari: a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessita'. 6. La Potenza occupante non distrarra' ne' requisira' i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.
Protocollo-art. 64
Articolo 64 Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento 1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sara' notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attivita' sara' considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovra', comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate. 2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso, il coordinamento internazionale di dette attivita' di protezione civile. In tali casi, le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti. 3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potra' escludere o ridurre le attivita' degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui essa sia in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.
Protocollo-art. 65
Articolo 65 Cessazione della protezione 1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potra' cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico: a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorita' militari; b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile; c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento. 3. Nemmeno sara' considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovra' essere rispettato e protetto non appena sara' stato riconosciuto come tale. 4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonche' il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non privera' detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.
Protocollo-art. 66
Articolo 66 Identificazione 1. Ciascuna Parte in conflitto procurera' che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonche' il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile. 3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si fara' riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identita' attestante il suo statuto. 4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando e' utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 5. Oltre al segno distintivo, le. Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile. 6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e' regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo. 7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potra', con il consenso delle autorita' nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile. 8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimerne l'uso indebito. 9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile e' regolata dall'articolo 18.
Protocollo-art. 67
Articolo 67 Membri delle forze armate e unita' militari assegnati agli organismi di protezione civile 1. I membri delle forze armate e le unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione: a) che detto personale e dette unita' siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino in via esclusiva; b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto; c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovra' essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identita' indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto; d) che detto personale e dette unita' siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicheranno anche in questo caso; e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilita', e non commetta, o on sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria; f) che detto personale e dette unita' svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. E' vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nel comma a e b. 2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sara' considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potra', nel suo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione pero', se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario. 3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovra' essere di dimensioni appropriate. 4. Gli edifici e il materiale delle unita' militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessita' militare imperiosa, non potranno pero' essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.
Protocollo-art. 68
Articolo 68 Campo di applicazione Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione.
Protocollo-art. 69
Articolo 69 Bisogni essenziali nei territori occupati 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurera' anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lattereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto. 2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione, nonche' dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.
Protocollo-art. 70
Articolo 70 Azioni di soccorso 1. Allorche' la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'articolo 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate ne' come ingerenza nel conflitto armato, ne' come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovra' essere data priorita' alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale. 2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione e' destinata alla popolazione civile della Parte avversaria. 3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2: a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato; b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice; c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessita' urgente riguardante la popolazione civile interessata. 4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione. 5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.
Protocollo-art. 71
Articolo 71 Personale che partecipa alle azioni di soccorso 1. In caso di necessita', l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potra' comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sara' soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgera' la propria attivita'. 2. Detto personale sara' rispettato e protetto. 3. La Parte che riceve invii di soccorso dara', nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attivita' di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessita' militare imperiosa. 4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potra' eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovra', in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potra' porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.
Protocollo-art. 72
Articolo 72 Campo di applicazione Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonche' le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.
Protocollo-art. 73
Articolo 73 Rifugiati e apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilita', sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.
Protocollo-art. 74
Articolo 74 Riunione delle famiglie divise Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il piu' possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.
Protocollo-art. 75
Articolo 75 Garanzie fondamentali 1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanita' in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispettera' la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone. 2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari: a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare: i) l'omicidio; ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; iii) le pene corporali; e iv) le mutilazioni; b) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore; c) la cattura di ostaggi; d) le pene collettive; e e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopracitati. 3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sara' informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sara' liberata nei piu' brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento. 4. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da' un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie: a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa; b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale; c) nessuno potra' essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevedo l'applicazione di una. pena piu' leve, il reo dovra' beneficiarne; d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza; f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole; g) ogni persona accusata di un reato avra' diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico; h) nessuno potra' essere processato ne' punito dalla stessa Parte per un reato che abbia gia' fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria; i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente; j) ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 5. Le donne private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovra' preservare la loro unita', alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo. 6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino, alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato. 7. Affinche' non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanita', saranno applicati i seguenti principi: a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile; b) ogni persona che non beneficia di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovra' ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui e' accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 8. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione piu' favorevole che accordi, in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.
Protocollo-art. 76
Articolo 76 Protezione delle donne 1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore. 2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorita' assoluta. 3. Le Parti in conflitto cureranno il piu' possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.
Protocollo-art. 77
Articolo 77 Protezione dei fanciulli 1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro eta' o per qualsiasi altro motivo. 2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinche' i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilita', in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi piu' di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore eta'. 3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilita' e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra. 4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unita' familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 75. 5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.
Protocollo-art. 78
Articolo 78 Sgombero dei fanciulli 1. Nessuna Parte in conflitto procedera' allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiedera' il loro consenso scritto per detto sgombero. Se cio' non e' possibile, si chiedera' il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgombero di tale natura sara' controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero. 2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovra' essere assicurata nel modo piu' continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori. 3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorita' della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorita' del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda rechera', sempre che cio' sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni: a) il cognome o i cognomi del fanciullo; b) il nome o i nomi del fanciullo; c) il sesso del fanciullo; d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non e' nota, l'eta' approssimativa); e) il cognome e il nome del padre; f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza; g) i parenti prossimi del fanciullo; h) la nazionalita' del fanciullo; i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata; j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo; k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo; l) lo stato di salute del fanciullo; m) il gruppo sanguigno del fanciullo; n) eventuali segni particolari; o) la data e il luogo ove il fanciullo e' stato trovato; p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese; q) eventuale religione del fanciullo; r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante; s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.
Protocollo-art. 79
Articolo 79 Misure di protezione dei giornalisti 1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 1. 2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4A. 4) della III Convenzione. 3. Essi potranno ottenere una carta d'identita' conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sara' rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attestera' la qualifica di giornalista del suo titolare.
Protocollo-art. 80
Articolo 80 Misure esecutive 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.
Protocollo-art. 81
Articolo 81 Attivita' della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie 1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinche' possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potra' anche svolgere qualsiasi altra attivita' umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto. 2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attivita' umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Societa' della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attivita' umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.
Protocollo-art. 82
Articolo 82 Consiglieri giuridici nelle forze armate Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.
Protocollo-art. 83
Articolo 83 Diffusione 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il piu' largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorita' militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilita' nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.
Protocollo-art. 84
Articolo 84 Leggi di applicazione Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il piu' rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonche' le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l'applicazione.
Protocollo-art. 85
Articolo 85 Repressione delle infrazioni al presente Protocollo 1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo. 2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unita' sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo. 3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrita' fisica o alla salute: a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causera' morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii; c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causera' morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 2 a iii; d) fare oggetto di attacco localita' non difese e zone smilitarizzate; e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalita' o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell'articolo 49 della IV Convenzione; b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o, dei civili; c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignita' della persona; d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici. opere d'arte o luoghi 41 culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell'articolo 53 comma b, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimita' di obiettivi militari; e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente. 5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.
Protocollo-art. 86
Articolo 86 Omissioni 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire. 2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilita' penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.
Protocollo-art. 88
Articolo 87 Doveri dei comandanti 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorita', impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denuncino alle autorita' competenti. 2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilita', si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorita' stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.
Protocollo-art. 88
Articolo 88 Assistenza giudiziaria in materia penale 1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estrazione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio e' avvenuta l'infrazione allegata. 3. In tutti i casi, la legge applicabile sara' quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolera', in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
Protocollo-art. 89
Articolo 89 Cooperazione Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
Protocollo-art. 90
Articolo 90 Commissione internazionale di accertamento dei fatti 1. a) Sara' costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralita' e di riconosciuta imparzialita'. b) Allorche' almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convochera' una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proporre un nome. c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva. d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualita' richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione. e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggera' un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti. f) Il depositario mettera' a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni. 2. a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo. b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmettera' copia alle Alte Parti contraenti. c) La Commissione sara' competente per: i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo; ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo. d) In altre situazioni, la Commissione aprira' una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate. e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo. 3. a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue: i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad un'equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto; ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse. b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fissera' un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non e' stato nominato nel termine fissato, il Presidente procedera' immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione. 4. a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un'indagine, invitera' le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potra' anche ricercare le altre prove che giudichera' pertinenti, e procedere a indagini sul posto. b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni. c) Ciascuna Parte interessata avra' il diritto di discutere le prove. 5. a) La Commissione presentera' alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterra' opportune. b) Se la Sezione non e' in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione fara' conoscere le ragioni di tale impossibilita'. c) La Commissione non rendera' pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto. 6. La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurera' che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto. 7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate controaccuse, ciascuna Parte anticipera' il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.
Protocollo-art. 91
Articolo 91 Responsabilita' La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sara' tenuta, se del caso, al pagamento di una indennita'. Essa sara' responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.
Protocollo-art. 92
Articolo 92 Firma Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.
Protocollo-art. 93
Articolo 93 Ratifica Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.
Protocollo-art. 94
Articolo 94 Adesione Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.
Protocollo-art. 95
Articolo 95 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Protocollo-art. 96
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