LEGGE 11 dicembre 1985, n. 762

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-27
State In force
Source Normattiva
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Articolo 96 Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo 1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non e' legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. 3. L'autorita' che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4, potra' impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avra', in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti: a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorita' nella sua qualita' di Parte in conflitto; b) la detta autorita' esercitera' gli stessi diritti e assolvera' gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Protocollo-art. 97

Articolo 97 Emendamenti 1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 2. Il depositario invitera' a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Protocollo-art. 98

Articolo 98 Revisione dell'Allegato I 1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consultera' le Alte Parti contraenti a proposito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potra' proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convochera' la riunione in questione, alla quale invitera' anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sara' del pari convocata dal Comitato internazionale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti. 2. Il depositario convochera' una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti. 3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti. 4. Il depositario comunichera' alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Concezioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emendamento sara' considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione. 5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrera' in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da Parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potra' ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro. 6. Il depositario fara' conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore i ogni emendamento, le Parti vincolate da quest'ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Protocollo-art. 99

Articolo 99 Denunzia 1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'effetto della denunzia rimarra' sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti. 3. La denunzia avra' effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante. 4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 incidera' sugli obblighi gia' contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtu' del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.

Protocollo-art. 100

Articolo 100 Notifiche Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94; b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 95; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97; d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo piu' rapido; e) delle denunzie notificate conformemente all'articolo 99.

Protocollo-art. 101

Articolo 101 Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Protocollo-art. 102

Articolo 102 Testi autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Allegato I-art. 1

Allegato I Regolamento relativo all'identificazione Articolo 1 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18 paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe: a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca; b) essere fatta di materiale il piu' resistente possibile; c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lingue); d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua eta' al momento del rilascio della carta), nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno; e) indicare la qualifica in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo; f) recare la fotografia del titolare, nonche' la sua firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue; g) recare il timbro e la firma dell'autorita' competente; h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta. 2. La carta d'identita' sara' di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura 1. All'inizio delle ostilita', le Parti, in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identita' da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identita' sara' compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorita' che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate. 3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potra' essere privato della carta d'identita'. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.

Allegato I-art. 2

Articolo 2 Carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo 1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 1 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1. Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) Figura 1 Parte di provvedimento in formato grafico 2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identita' analoghe a quella descritta nell'articolo 1 del presente Regolamento, detto personale potra' ricevere un certificato, firmato dall'autorita' competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualita' di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovra' indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua eta' al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovra' recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

Allegato I-art. 3

Articolo 3 Forma e natura 1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovra' avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2. 2. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno distintivo potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 2 Segni distintivi in rosso su fondo bianco Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-art. 4

Articolo 4 Uso 1. Il segno distintivo sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e abiti muniti del segno distintivo.

Allegato I-art. 5

Articolo 5 Uso facoltativo 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unita' e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i segnali indicati nel presente capitolo e' facoltativo. 2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di segnalazione piu' efficace per un aeromobile sanitario ai fini della sua identificazione e del suo riconoscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell'articolo 6, o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Allegato I-art. 6

Articolo 6 Segnale luminoso 1. Il segnale luminoso, consistente in una luce blu intermittente, e' previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile potra' utilizzare detto segnale. Il colore blu raccomandato si ottiene per mezzo delle seguenti coordinate tricromatiche: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805 x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600 y La frequenza raccomandata della luce intermittente blu e' di 60 a 100 lampi al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere dotati delle luci necessarie per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni. 3. In mancanza di un accordo speciale fra le Parti in conflitto, che riservi l'uso delle luci blu intermittenti all'identificazione dei veicoli, navi e imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli e navi non e' vietato.

Allegato I-art. 7

Articolo 7 Segnale radio 1. Il segnale radio consistera' in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorita' stabilito e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale sara' emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sara' emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o piu' frequenze specificate come previsto nel paragrafo 3. L'uso del segnale di priorita' sara' riservato esclusivamente alle unita' e mezzi di trasporto sanitari. 2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale distintivo di priorita' indicato nel paragrafo 1, dovra' contenere i seguenti elementi: a) indicativo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario; b) posizione del mezzo di trasporto sanitario; c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario; d) itinerario previsto; e) durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso; f) altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia convenzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonche' le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Allegato I-art. 8

Articolo 8 Identificazione mediante mezzi elettronici 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale e' specificato nell'Allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi aggiornamenti periodici, potra' essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari stabiliti dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente a procedure che siano raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Le Parti in conflitto potranno, mediante accordo speciale, adottare, per l'uso fra di loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.

Allegato I-art. 9

Articolo 9 Radiocomunicazioni Il segnale di priorita' previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento potra' precedere le apposite radiocomunicazioni delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario per l'applicazione delle procedure messe in opera conformemente agli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo.

Allegato I-art. 10

Articolo 10 Utilizzazione dei codici internazionali Le unita' e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.

Allegato I-art. 11

Articolo 11 Altri mezzi di comunicazione Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Allegato I-art. 12

Articolo 12 Piani di volo Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Allegato I-art. 13

Articolo 13 Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari Se un aeromobile intercettatore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'aeromobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Allegato 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Allegato I-art. 14

Articolo 14 Carta d'identita' 1. La carta d'identita' del personale della protezione civile indicata nell'articolo 66 paragrafo 3 del Protocollo, e' regolata dalle, disposizioni pertinenti dell'articolo 1 del presente Regolamento. 2. La carta d'identita' del personale della protezione civile potra' essere conforme al modello rappresentato nella figura 3. 3. Se il personale della protezione civile e' autorizzato a portare armi leggere individuali, la carta d'identita' dovrebbe indicarlo. Figura 3 Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I-art. 15

Articolo 15 Segno distintivo internazionale 1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell'articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, e' un triangolo equilatero blu su fondo arancio. E' rappresentato nella figura 4 che segue: Figura 4 Triangolo blu su fondo arancio Parte di provvedimento in formato grafico 2. Viene raccomandato: a) se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta ), che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio, b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, verticalmente, c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Il segno sara', per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell'autorita' competente, il personale della protezione civile sara' dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo internazionale. Di notte e con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. () Il testo francese e quello spagnolo usano rispettivamente i termini dossard e dorsal con il quale indicano un ritaglio applicato sulla schiena. Il testo inglese, invece, usa il termine tabard per indicare una cotta, ossia una specie di giubbetto senza maniche che copre il petto e la schiena. Si e' seguito l'esempio inglese e si e' usato il termine cotta, perche', dato lo scopo, che si vuole raggiungere con il segno distintivo in questione - rendere visibile una persona addetta alla protezione civile sia di fronte che di schiena - l'indumento piu' adatto da usare appare, appunto, una cotta, similmente a quanto viene praticato per il personale addetto alla manutenzione delle strade.

Allegato I-art. 16

Articolo 16 Segno speciale internazionale 1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue. 2. Il segno avra' la grandezza richiesta dalle circostanze. Potra', quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sara' apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 3. Su una bandiera la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sara' eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sara' rettangolare e il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilita' ridotta, il segno potra' essere luminescente o illuminato; potra' anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. Figura 5 Segno internazionale speciale per le opere e le installazioni che racchiudono forze pericolose Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-art. 1

Allegato II Carta d'identita' per giornalista in missione pericolosa Parte di provvedimento in formato grafico Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II) Preambolo Le Alte Parti contraenti, Ricordando che i principi umanitari consacrati nell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono il fondamento del rispetto della persona umana nel caso di conflitto armato che non presenti un carattere internazionale, Ricordando del pari che gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo offrono alla persona umana una protezione fondamentale, Sottolineando la necessita' di assicurare una migliore protezione alle vittime dei conflitti armati in questione, Ricordando che, nei casi non previsti dal diritto in vigore, la persona umana resta sotto la salvaguardia dei principi di umanita' e delle esigenze della pubblica coscienza, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione materiale 1. Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applichera' a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo non si applichera' alle situazioni di tensioni interne, di disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati.

Allegato II-art. 2

Articolo 2 Campo di applicazione personale 1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole"). 2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso, nonche' quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di liberta'.

Allegato II-art. 3

Articolo 3 Non intervento 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Allegato II-art. 4

Articolo 4 Garanzie fondamentali 1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu' alle ostilita', siano esse private o no della liberta', hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore; delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanita' e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti. 2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1: a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, cosi' come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali; b) le punizioni collettive; c) la cattura di ostaggi; d) gli atti di terrorismo; e) gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore; f) la schiavitu' e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma; g) il saccheggio; h) la minaccia, di commettere gli atti suddetti. 3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente: a) dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia; b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise; c) i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, ne' autorizzati a prendere parte alle ostilita'; d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuera' ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilita' e vengono catturati; e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtu' della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilita' verso una zona piu' sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Allegato II-art. 5

Articolo 5 Persone private della liberta' 1. Oltre a quelle contenute nell'articolo 4, saranno, come minimo, osservate le seguenti disposizioni nei confronti delle persone private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute: a) i feriti e i malati saranno trattati conformemente all'articolo 7; b) le persone indicate nel presente paragrafo riceveranno viveri e acqua potabile nella stessa misura della popolazione civile locale, e beneficeranno di garanzie di salubrita' e d'igiene, e di protezione contro i rigori del clima e i pericoli del conflitto armato; c) saranno autorizzate a ricevere soccorsi individuali o collettivi; d) potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i cappellani militari; e) beneficeranno, se debbono lavorare, di condizioni di lavoro e di garanzie simili a quelle di cui gode la popolazione civile locale. 2. Coloro che sono responsabili dell'internamento o della detenzione delle persone cui si riferisce il paragrafo 1 rispetteranno, in tutta la misura delle loro possibilita', le seguenti disposizioni nei confronti delle persone stesse: a) salvo il caso in cui gli uomini e le donne di una stessa famiglia sono alloggiati insieme, le donne saranno custodite in locali separati da quelli degli uomini e saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne; b) le persone cui si riferisce il paragrafo 1 saranno autorizzate a spedire e a ricevere lettere e cartoline, il cui numero potra' essere limitato dall'autorita' competente che lo ritenga necessario; c) i luoghi d'internamento e di detenzione non saranno situati in prossimita' della zona di combattimento. Le persone indicate nel paragrafo 1 saranno sgombrate quando i luoghi in cui sono internate o detenute diventano particolarmente esposti ai pericoli derivanti dal conflitto armato sempre che il loro sgombero possa effettuarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; d) dette persone beneficeranno di assistenza sanitaria; e) la loro salute e la loro integrita' fisica o psichica non sara' compromessa da azioni od omissioni ingiustificate. Di conseguenza, e' vietato di sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute e applicate in circostanze mediche analoghe alle persone che godono della liberta'. 3. Le persone che non rientrano nel paragrafo 1, ma la cui liberta' sia limitata in un modo qualsiasi per motivi connessi con il conflitto armato, saranno trattate con umanita' conformemente all'articolo 4 e ai paragrafi 1 a, c, d e 2 b del presente articolo. 4. Se viene deciso di rimettere in liberta' persone che ne erano state private, gli autori della decisione prenderanno i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone stesse.

Allegato II-art. 6

Articolo 6 Azione penale 1. Il presente articolo si applichera' all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato. 2. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialita'. In particolare: a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa; b) nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale; c) nessuno potra' essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il reo dovra' beneficiarne; d) ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; e) ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza; f) nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se' stesso o a confessarsi colpevole. 3. Ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 4. La pena di morte non sara' irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sara' eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera eta'. 5. Al termine delle ostilita', le autorita' al potere procureranno di concedere la piu' larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.

Allegato II-art. 7

Articolo 7 Protezione e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, abbiano o no preso parte al conflitto armato, saranno rispettati e protetti. 2. Essi saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Non sara' fatta tra di essi alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Allegato II-art. 8

Articolo 8 Ricerche Quando le circostanze lo permettono, specialmente dopo un fatto d'armi, saranno presi senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i feriti, i malati e i naufraghi, proteggerli dalle spoliazioni e dai maltrattamenti e assicurare loro le cure appropriate, come pure per ricercare i morti, impedirne la spoliazione e sistemarli decorosamente.

Allegato II-art. 9

Articolo 9 Protezione del personale sanitario e religioso 1. Il personale sanitario e religioso sara' rispettato e protetto. Ricevera' tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, e non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria. 2. Non si dovra' esigere dal personale sanitario che la sua missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi di carattere medico.

Allegato II-art. 10

Articolo 10 Protezione generale della missione medica 1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa. 2. Le persone che esercitano una attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni. 3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attivita' di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale. 4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attivita' di carattere medico potra' essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Allegato II-art. 11

Articolo 11 Protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitari 1. Le unita' e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 2. La protezione dovuta alle unita' e mezzi di trasporto sanitari potra' cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

Allegato II-art. 12

Articolo 12 Segno distintivo Il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, su fondo bianco, sara', sotto il controllo dell'autorita' competente interessata, portato dal personale sanitario e religioso, e inalberato dalle unita' e mezzi di trasporto sanitari. Esso dovra' essere rispettato in ogni circostanza. Non dovra' essere impiegato abusivamente.

Allegato II-art. 13

Articolo 13 Protezione della popolazione civile 1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate in ogni circostanza le seguenti regole. 2. ne' la popolazione civile in quanto tale, ne' le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. Le persone civili godranno della protezione concessa dal presente Titolo, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilita' e per la durata di tale partecipazione.

Allegato II-art. 14

Articolo 14 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile E' vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, e' vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.

Allegato II-art. 15

Articolo 15 Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.

Allegato II-art. 16

Articolo 16 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e' vietato compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.

Allegato II-art. 17

Articolo 17 Divieto del trasferimento forzato di persone civili 1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potra' essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinche' la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrita', d'igiene, di sicurezza e di alimentazione. 2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Allegato II-art. 18

Articolo 18 Societa' di soccorso e azioni di soccorso 1. Le societa' di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile puo', anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi. 2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Allegato II-art. 19

Articolo 19 Diffusione Il presente Protocollo sara' diffuso il piu' largamente possibile.

Allegato II-art. 20

Articolo 20 Firma Il presente Protocollo sara' aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e restera' aperto durante un periodo di dodici mesi.

Allegato II-art. 21

Articolo 21 Ratifica Il presente Protocollo sara' ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Allegato II-art. 22

Articolo 22 Adesione Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Allegato II-art. 23

Articolo 23 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo che siano stati depositati due strumenti di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratifichera' o vi aderira' successivamente, il presente Protocollo entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Allegato II-art. 24

Articolo 24 Emendamenti 1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 2. Il depositario invitera' a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Allegato II-art. 25

Articolo 25 Denunzia 1. Nel caso che un'Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere dei sei mesi, la Parte denunciante si trova nella situazione indicata nell'articolo 1, la denunzia non avra' effetto che alla fine del conflitto armato. Le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso continueranno nondimeno a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti.

Allegato II-art. 26

Articolo 26 Notifiche Il depositario informera' le Alte Parti contraenti nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 21 e 22; b) della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 23; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 24.

Allegato II-art. 27

Articolo 27 Registrazione 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informera' anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche e adesioni ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Allegato II-art. 28

Articolo 28 Testi autentici L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sara' depositato presso il depositario, che fara' pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

Atto Finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SULLA RIAFFERMAZIONE E LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI ATTO FINALE 1. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, convocata dal Consiglio federale svizzero, ha svolto quattro sessioni a Ginevra (dal 20 febbraio al 29 marzo 1974, dal 3 febbraio al 18 aprile 1975, dal 21 aprile all'11 giugno 1976 e dal 17 marzo al 10 giugno 1977). Scopo della conferenza e' stato l'esame di due Progetti di Protocollo aggiuntivi elaborati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa a seguito di consultazioni ufficiali ed informali e destinati a completare le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949: - Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti dei feriti e degli infermi delle forze armate sul campo (I); - Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti dei feriti, degli infermi e dei naufraghi delle forze armate in mare (II); - Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III); - Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (IV). L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha appoggiato l'impegno della Conferenza diplomatica adottando delle risoluzioni successive in materia di diritti dell'uomo nei conflitti armati. 2444 (XXIII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2597 (XXIV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2673 (XXV) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa in zone di conflitto armato. 2674 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2675 (XXV) Principi fondamentali inerenti la protezione delle popolazioni civili in periodi di conflitto armato. 2676 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2677 (XXV) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2852 (XXVI) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2853 (XXVI) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 2854 (XXVI) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa in zone di conflitto armato. 3032 (XXVII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 3058 (XXVIII) Protezione dei giornalisti in missione rischiosa nelle zone di conflitto armato. 3076 (XXVIII) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego. 3102 (XXVIII) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 3220 (XXIX) Assistenza e cooperazione nella ricerca di persone scomparse o decedute nel corso di conflitti armati. 3245 (XXIX) Diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato: protezione dei giornalisti in missione rischiosa nelle zone di conflitto armato. 3255 (XXIX) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego. 3318 (XXIX) Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in periodi di emergenza e di conflitto armato. 3319 (XXIX) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 3464 (XXX) Il napalm e le altre armi incendiarie e tutti gli aspetti relativi al loro eventuale impiego. 3500 (XXX) Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 31/19 Rispetto dei diritti dell'uomo in periodi di conflitto armato. 31/64 Armi incendiarie ed altre armi convenzionali che possono essere oggetto di misure di divieto o limitazione per ragioni umanitarie. 2. Centoventiquattro Stati erano rappresentati alla prima sessione della Conferenza, 120 Stati alla seconda sessione, 107 Stati alla terza sessione e 109 Stati alla quarta sessione. I rappresentanti dei seguenti Stati hanno partecipato alla Conferenza: AFGHANISTAN AFRICA DEL SUD (prima sessione) ALBANIA (prima sessione) ALGERIA GERMANIA, REPUBBLICA FEDERALE ARABIA SAUDITA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BANGLADESH BELGIO BENIN (prima e seconda sessione) BIRMANIA BOLIVIA BOTSWANA (prima e seconda sessione) BRASILE BULGARIA BURUNDI (prima e seconda sessione) CANADA CAPO VERDE (quarta sessione) CILE CINA (prima sessione) CIPRO COLOMBIA CONGO (prima e seconda sessione) COSTA RICA COSTA D'AVORIO CUBA DANIMARCA EL SALVADOR (prima e seconda sessione) EGITTO EMIRATI ARABI UNITI IMPERO CENTRO AFRICANO () () Ex Repubblica Centro-africana EQUATORE SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA ETIOPIA (terza sessione) FINLANDIA FRANCIA GABON (prima, seconda e terza sessione) GAMBIA (prima, seconda e quarta sessione) GHANA GRECIA GUATEMALA GUINEA BISSAU (prima e seconda sessione) HAITI (prima e seconda sessione) ALTO VOLTA (prima, seconda e terza sessione) HONDURAS UNGHERIA INDIA INDONESIA IRAK IRAN IRLANDA ISLANDA ISRAELE ITALIA JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE E SOCIALISTA () () Ex Repubblica Araba Libica GIAMAICA (terza e quarta sessione) GIAPPONE GIORDANIA KAMPUCHEA DEMOCRATICA (prima e seconda sessione) () () Ex Repubblica Kmera KENYA (prima e quarta sessione) KUWAIT LESOTHO (seconda sessione) LIBANO LIBERIA (prima, seconda e terza sessione) LIECHTENSTEIN LUSSEMBURGO MADAGASCAR MALESIA (prima, seconda e quarta sessione) MALI (prima, seconda e quarta sessione) MALTA MAROCCO MAURIZIO MAURITANIA MESSICO MONACO MONGOLIA MOZAMBICO (terza e quarta sessione) NICARAGUA NIGER (prima e seconda sessione) NIGERIA NORVEGIA NUOVA ZELANDA OMAN UGANDA PAKISTAN PANAMA PARAGUAY (prima e seconda sessione) PAESI BASSI FILIPPINE PERU' POLONIA PORTOGALLO QATAR REPUBBLICA ARABA SIRIANA REPUBBLICA DI COREA REPUBBLICA DI GUINEA (seconda sessione) REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM (prima, seconda e terza sessione) REPUBBLICA DOMINICANA (prima, seconda e quarta sessione) REPUBBLICA DEL SUD VIETNAM (terza sessione) REPUBBLICA DEL VIETNAM (prima e seconda sessione) REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM (quarta sessione) REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DI BIELORUSSIA REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA D'UKRAINA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA REPUBBLICA UNITA DEL CAMERUN ROMANIA REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD SAN MARINO SANTA SEDE SENEGAL SOMALIA (quarta sessione) SWAZILAND (terra e quarta sessione) SUDAN SRI LANKA SVEZIA SVIZZERA CIAD (prima e seconda sessione) CECOSLOVACCHIA THAILANDIA TOGO (prima sessione) TRINITA' E TOBAGO TUNISIA TURCHIA UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE URUGUAY VENEZUELA YEMEN YEMEN DEMOCRATICO (quarta sessione) YUGOSLAVIA ZAIRE ZAMBIA (prima sessione) 3. La Conferenza, in virtu' della risoluzione 3 (1) adottata nel suo ambito, ha deciso altresi' di invitare i movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dalle organizzazioni intergovernative regionali interessate a partecipare a pieno titolo ai suoi dibattiti ed a quelli delle sue principali Commissioni, con l'intendimento che solo alle delegazioni in rappresentanza di Stati fosse conferito il diritto di voto. Tale decisione e' stata adottata in quanto si e' ritenuto della massima importanza assicurare la piu' ampia partecipazione ai lavori della Conferenza che aveva un carattere preminentemente umanitario ed in quanto il successivo ampliamento e la codificazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati costituiscono un dovere universale cui i movimenti di liberazione nazionale possono fornire il loro contributo positivo. I sottoindicati movimenti di liberazione nazionale hanno accettato il presente invito e sono stati rappresentati alla Conferenza: African National Congress (Sud Africa) (ANC) (prima, seconda e terza sessione) African National Council of Zimbabwe (Rhodesia) (ANCZ) (terza e quarta sessione) Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO) (prima sessione) Fronte nazionale di Liberazione dell'Angola (FLNA) (prima e seconda sessione) Movimento popolare di Liberazione dell'Angola (MPLA) (prima e seconda sessione) Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) Panafricanist Congress (Sud Africa) (PAC) (prima, seconda e quarta sessione) Seychelles People's United Party (SPUP) (prima sessione) South West Africa People's Organization (SWAPO) Zimbabwe African National Union (ZANU) (prima e seconda sessione) Zimbabwe African People's Union (ZAPU) (prima e seconda sessione). 4. Le sottoindicate organizzazioni erano rappresentate alla Conferenza in qualita' di osservatori: Associazione medica mondiale Comitato internazionale di registrazione delle frequenze Comitato internazionale di medicina e di farmacia militari (CIMPM) Consiglio d'Europa Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (FISE) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Istituto Henry-Dunant Istituto internazionale del diritto umanitario Lega degli Stati arabi Lega delle societa' della Croce Rossa Sovrano Ordine di Malta Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) Organizzazione dell'unita' africana (OUA) Organizzazione degli Stati americani (OEA) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima (OMCI) Organizzazione internazionale di protezione civile (OIPC) Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) Programma alimentare mondiale (PAM) Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Il Gruppo di lavoro per lo sviluppo del diritto umanitario comprende: Alleanza mondiale delle unioni cristiane femminili Amnesty International Associazione internazionale per la segnalazione marittima Associazione internazionale dei giuristi democratici Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati Comitato consultativo mondiale della societa' degli Amici Commissione delle chiese per gli affari internazionali (Consiglio ecumenico delle chiese) Commissione elettrotecnica internazionale Commissione internazionale di giuristi Commissione internazionale degli esploratori Confederazione internazionale degli ex-prigionieri di guerra Confederazione internazionale delle carita' cattoliche (Caritas Internationalis) Conferenza cristiana per la pace Confederazione mondiale delle religioni per la pace Congresso del mondo islamico Congresso ebraico mondiale Consiglio consultativo delle organizzazioni ebraiche Consiglio mondiale della pace Dotazione Carnegie per la pace internazionale Federazione mondiale della gioventu' democratica (FMJD) Federazione mondiale degli ex combattenti Federazione mondiale delle associazioni per le Nazioni Unite Federazione mondiale dei lavoratori scientifici Segretariato internazionale dei giuristi cattolici (Pax Romana) Unione degli avvocati arabi Unione internazionale per la protezione dell'infanzia Unione internazionale della gioventu' socialista. 5. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, che aveva elaborato due progetti di Protocolli aggiuntivi, e' stato associato ai lavori della Conferenza in qualita' di esperto. 6. La Conferenza ha eletto Presidente M. Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale della Confederazione svizzera. 7. La Conferenza ha eletto in qualita' di Vice-Presidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Germania; Repubblica Federale d'Austria; Belgio; Canada; Cina; Guinea-Bissau; Honduras (quarta sessione); Italia; Marocco; Mauritania; Uganda; Panama; Filippine; Repubblica araba siriana; Romania; Sri Lanka; Trinita' e Tobago (prima, seconda e terza sessione); Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Uruguay; Zaire. 8. La Conferenza ha costituito i seguenti organi: Bureau della Conferenza Presidente: il Presidente della Conferenza Membri: il Presidente ed i Vice Presidenti della Conferenza, i Presidenti delle Commissioni principali e della Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali, del Comitato di redazione, della Commissione di verifica dei poteri ed il Segretario generale. Commissione I Presidenti: M. Edward Hambro (Norvegia) (prima e seconda sessione) M. Einar - Frederik Ofstad (Norvegia)(terza e quarta sessione) Vice-Presidenti: M.B. Akporode Clark (Nigeria) M. Konstantin Obradovic (Jugoslavia) Relatori M. Miguel Marin Bosch (Messico) (prima sessione) M. Antonio Eusebio de Icaza (Messico) (seconda, terza e quarta sessione) Commissione II Presidenti M. Tadeusz Mallik (Polonia) (prima sessione) M. Stanislaw-Edward Nahlik (Polonia) (seconda, terza e quarta sessione) Vice-Presidenti M. Osvaldo Salas (Cile) (prima, seconda e quarta sessione) M. Carlos Mackenney (Cile) (terza sessione) M. Nasim Shah (Pakistan) (prima sessione) M. Javed Khan (Pakistan) (prima sessione) M. Khalid Saleem (Pakistan) (seconda e terza sessione) M. C. Khurshid Hasan (Pakistan) (quarta sessione) Relatori M. Djibrilla Maiga (Mali) (prima e seconda sessione) M. El Hussein El Hassan (Sudan) (terza e quarta sessione) Commissione III Presidente M. Hamed Sultan (Egitto) Vice-Presidenti M. Geza Herczegh (Ungheria) M. Mangalyn Dugersuren (Mongolia) (prima, seconda e terza sessione) M. Dugersurengi in Erdembileg (Mongolia) (quarta sessione) Relatori M. Richard Baxter (Stati Uniti d'America) (prima, seconda e terza sessione) M. George H. Aldrich (Stati Uniti d'America) (seconda, terza e quarta sessione) Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali Presidenti M. Diego Garces (Colombia) (prima, seconda e terza sessione) M. Hector Charry Samper (Colombia) (quarta sessione) Vice-Presidenti M. Houchang Arnir-Mokri (Iran) M. Mustapha Chelbi (Tunisia) M. Nkeke Ndongo Manrgbau (Zaire) (seconda sessione) Relatori M. Frits Kalshoven (Paesi Bassi) (prima, seconda e terza sessione) M. Robert J. Akkerman (Paesi Bassi) (terza sessione) M. John G. Taylor (Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) (quarta sessione) M. Martin R. Eaton (Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) (quarta sessione) Comitato di redazione Presidenti M. Abu Sayed Chowdhury (Bangladesh) (prima e seconda sessione) M. Iqbal Abdul Qarim Al-Fallouji (Irak) (terza e quarta sessione) Vice-Presidenti M. Mario Carias (Honduras) (prima, seconda e terza sessione) M. Rodrigo Valdez-Baquero (Ecuador) (quarta sessione) M.M. Sinkutu Kabuaye (Repubblica Unita di Tanzania) Membri rappresentanti i seguenti Stati: Algeria, Brasile, Francia, Indonesia, Libano, Repubblica Democratica Tedesca, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Svezia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Membri d'ufficio, conformemente all'articolo 47 del Regolamento interno: I Relatori delle Commissioni principali. Commissione di verifica dei poteri Presidenti M. Danilo Sanson Roman (Nicaragua) (prima, seconda e terza sessione) M. Gaston Cajina Mejicano (Nicaragua) (quarta sessione) Membri rappresentanti i seguenti Stati: Australia, Stati Uniti d'America, Irak, Madagascar, Peru', Repubblica Unita del Camerun, Senegal, Cecoslovacchia, Tailandia. 9. M. Jean Humbert, Ambasciatore (Svizzera) ha assolto le funzioni di Segretario Generale. 10. La Conferenza ha affidato alle Commissioni principali l'esame di due progetti di Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La Conferenza ha altresi' istituito una Commissione plenaria ad hoc sulle armi convenzionali per l'esame inerente la questione del divieto o della limitazione dell'impiego delle armi convenzionali che potrebbero causare mali superflui o colpire indiscriminatamente. Il Comitato di redazione aveva il compito di riesaminare e coordinare la redazione di tutti i testi adottati dalle Commissioni principali. 11. Sulla base delle deliberazioni delle sedute plenarie (CDDH/SR.1 a 59), delle sedute delle Commissioni principali (CDDH/1/SR.I a 79; CDDH/II/SR.1 a 101, CDDH/III/SR.1 a 60), delle sedute della Commissione ad hoc (CDDH/IV/SR.1 a 42) e nelle relazioni di tutte le Commissioni: Prima sessione CDDH/47/Rev.1 CDDH/48/Rev.1 CDDH/49/Rev.1 CDDH/50/Rev.1 CDDH/51/Rev.1 Seconda sessione CDDH/219/Rev.1 CDDH/221/Rev.1 CDDH/215/Rev.1 CDDH/220/Rev.1 CDDH/218/Rev.2 Terza sessione CDDH/234/Rev.1 CDDH/235/Rev.1 CDDH/236/Rev.1 CDDH/237/Rev.1 CDDH/233/Rev.2 Quarta sessione CDDH/404/Rev.1 CDDH/405/Rev.1 CDDH/406/Rev.1 CDDH/407/Rev.1 CDDH/408/Rev.1 CDDH/409/Rev.1 la Conferenza ha elaborato i seguenti strumenti: Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali (Protocollo I) ed Allegati I e II; Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II). 12. I predetti Protocolli aggiuntivi sono stati adottati dalla Conferenza l'8 giugno 1977. Saranno presentati all'esame dei governi ed aperti alla firma il 12 dicembre 1977 a Berna, per un periodo di dodici mesi, conformemente alle disposizioni in essi contenute. Tali strumenti saranno altresi' aperti all'adesione, in conformita' alle disposizioni in essi contenute. 13. I predetti Protocolli aggiuntivi, il cui testo e' stato redatto nelle lingue inglese, arabo, spagnolo, francese e russo sono allegati al presente Atto Finale. La versione in lingua cinese dei Protocolli aggiuntivi verra' inserita successivamente. 14. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni allegate al presente Atto Finale: 17 (IV) Impiego di taluni mezzi di identificazione elettronici e visivi sugli aeromobili sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1). 18 (IV) Impiego di segnali visivi per l'identificazione dei mezzi di trasporto sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1). 19 (IV) Impiego di radiocomunicazioni per l'annuncio e l'identificazione dei mezzi di trasporto sanitario tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo 1). 20 (IV) Protezione dei beni culturali. 21 (IV) Diffusione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati. 22 (IV) Seguito da dare ai lavori sul divieto o limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali. 23 (IV) Relazione della Commissione di verifica dei poteri. 24 (IV) Testimonianza di gratitudine al paese anfitrione. FATTO A GINEVRA, il 10 giugno 1977, in inglese, arabo, spagnolo, francese e russo, l'originale ed i documenti allegati saranno depositati presso gli Archivi della Confederazione svizzera. IN FEDE DI CIO', i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

Risoluzioni

RISOLUZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA QUARTA SESSIONE 17 (IV). IMPIEGO DI ALCUNI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICI E VISIVI DA PARTE DI AEROMOBILI SANITARI TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1). La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, considerando: a) che allo scopo di evitare che siano attaccati da forze di combattimento, e urgente che gli aeromobili sanitari in volo siano muniti di mezzi di identificazione elettronici e visivi, b) che il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR) permette di garantire la perfetta identificazione degli aeromobili e dei dettagli di volo, c) che l'organizzazione della Aviazione Civile internazionale e' l'organizzazione internazionale piu' qualificata per indicare le modalita' ed i codici di radar secondari applicabili alla gamma delle circostanze previste, d) che la Conferenza ha deciso che l'uso del segnale blu luminoso come mezzo di identificazione visivo debba essere riservato agli aeromobili addetti esclusivamente al trasporto sanitario, 1 Riconoscendo che la designazione preliminare di una modalita' e di un codice di radar secondario esclusivo e universale per l'identificazione di aeromobili sanitari puo' non essere possibile a causa dell'utilizzazione generalizzata del sistema di radar secondario. 1. Chiede al Presidente della Conferenza di trasmettere all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale il presente documento con gli annessi documenti della Conferenza, ed invita tal Organizzazione: a) a stabilire le procedure adeguate per la designazione, in caso di conflitto armato internazionale, di modalita' e di un codice di radar secondario esclusivo per gli aeromobili sanitari in questione, b) a notare che la Conferenza ha convenuto di riconoscere il segnale blu luminoso come un mezzo di identificazione degli aeromobili sanitari e di prevedere l'uso di tale segnale nei documenti della Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Chiede sollecitamente ai Governi invitati alla Conferenza di cooperare pienamente a tale iniziativa nel quadro dei meccanismi di consultazione dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. Cinquantaquattresima seduta plenaria 7 giugno 1977 ------------ 1 Vedere l'annesso della presente risoluzione.

Allegato

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