LEGGE 11 dicembre 1985, n. 762

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-27
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO Articoli 6 ed 8 del Regolamento di cui all'Annesso I del Protocollo I Articolo 6 - Segnale luminoso 1. Il segnale luminoso, consistente in un segnale luminoso blu, e' previsto all'uso di aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile puo' utilizzare questo segnale. Il colore blu prescritto si ottiene per mezzo delle coordinate tricromatiche di cui a seguito: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y La frequenza raccomandata delle accensioni luminose blu e' di 60 a 100 accensioni al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovranno essere muniti dei segnali luminosi necessari per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le direzioni possibili. 3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti in conflitto, che riserva l'uso dei segnali blu luminosi all'identificazione dei veicoli, dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie, l'uso di tali segnali per altri veicoli o navigli non e' vietato. Articolo 8 Identificazione attraverso mezzi elettronici 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale periodicamente aggiornata, puo' essere utilizzato per identificare e seguire la rotta di un aeromobile sanitario. Le modalita' ed il codice SSR da riservarsi all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari devono essere definiti dalle Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una delle Parti in conflitto, per mutuo accordo o separatamente, conformemente alle procedure che saranno oggetto di una raccomandazione all'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale. 2. Le Parti in conflitto possono, in virtu' di un accordo speciale, adottare per loro uso e tra loro, un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari, dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie. 18 (IV). IMPIEGO DI SEGNALI VISIVI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SANITARIO TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1) La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, considerando: a) che sia necessario migliorare l'identificazione visiva dei mezzi di trasporto sanitario allo scopo di evitare che siano attaccati, b) che la Conferenza ha deciso che l'uso del segnale blu luminoso come mezzo d'identificazione visivo deve essere riservato agli aeromobili esclusivamente addetti ai trasporti sanitari, c) che le Parti in un conflitto possono riservare, in virtu' di un accordo speciale, l'uso del segnale blu luminoso all'identificazione dei veicoli sanitari, cosi' come dei navigli e delle imbarcazioni sanitarie ma che, in mancanza di un tale accordo, l'uso di questi segnali da parte di altri veicoli o navigli non e' vietato, d) che oltre al segno distintivo ad al segnale blu luminoso, altri mezzi di identificazione visivi, quali le segnalazioni a mezzo di bandiere o di combinazioni di raggi luminosi, possono eventualmente essere utilizzate per i trasporti sanitari, e) che l'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima e' l'organizzazione internazionale piu' qualificata per definire ed adottare un regolamento in materia di segnali visivi per l'ambiente marino, avendo rilevato che le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 riconoscono l'uso del segnale distintivo di cui le navi ospedale e le imbarcazioni sanitarie devono essere munite, ed avendo altresi' rilevato che tale uso non e' prescritto nei documenti pertinenti della Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima, 1. Chiede al Presidente della Conferenza di trasmettere all'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima la presente Risoluzione, corredata dagli annessi documenti della Conferenza, ed invita questa Organizzazione: a) a considerare che sia statuito, nei documenti pertinenti quali il Codice internazionale dei segnali, l'uso del segnale blu luminoso di cui all'Articolo 6 del Capitolo III del Regolamento contenuto nell'Annesso I del Protocollo I; b) a prevedere il riconoscimento del segnale distintivo nei documenti pertinenti (rf. Articolo 3 del Capitolo II del suddetto Regolamento); c) a considerare l'istituzione sia di un sistema unico di segnali a mezzo bandiera o di una combinazione di razzi illuminanti, di colore bianco, rosso e bianco, ad esempio, che potrebbero essere utilizzati sia come mezzi visivi aggiuntivi o sostitutivi per l'identificazione dei trasporti sanitari; 2. Chiede ai governi invitati alla Conferenza la piena ed immediata cooperazione a questa operazione nell'ambito dei meccanismi consultativi dell'Organizzazione intergovernativa consultativa della navigazione marittima. Cinquantaquattresima seduta plenaria 7 giugno 1977

Allegato

ALLEGATO Articoli 3, 6, 10 e 11 del Regolamento contenuto nell'Allegato I del Protocollo I Articolo 3 - Forma e natura. 1. La grandezza del segnale distintivo (rosso su fondo bianco) puo' variare secondo le circostanze. Le Parti contraenti possono adottare, per quanto concerne la forma del segnale, la croce, la mezzaluna od il leone-e-sole, dei modelli di cui alle immagini 2. 2. Di notte o se la visibilita' e' ridotta, il segnale distintivo potra' essere acceso od illuminato; potra' altresi' essere composto di materiali che lo rendano riconoscibile con mezzi tecnici di segnalazione. Fig. 2: Segnali distintivi in rosso su fondo bianco. Parte di provvedimento in formato grafico Articolo 6 - Segnale luminoso. 1. Il segnale luminoso, consistente in un segnale blu luminoso, e' previsto per l'uso di aeromobili sanitari per segnalare la loro identita'. Nessun altro aeromobile puo' utilizzare questo segnale. Il colore blu prescritto si ottiene per mezzo delle coordinate tricromatiche di cui a seguito: limite dei verdi 0,065 + 0,805x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y La frequenza raccomandata delle accensioni luminose blu e' di 600 a 100 accensioni al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere muniti di fanali allo scopo di rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni. 3. In mancanza di un accordo speciale tra le Parti in conflitto che limiti l'uso dei segnali blu luminosi all'identificazione dei veicoli, navi od imbarcazioni sanitarie, l'impiego di questi segnali da parte di altri veicoli o navigli non e' vietato. Articolo 10 - Uso di codici internazionali. Le unita' ed i mezzi di trasporto sanitari possono altresi' utilizzare i codici ed i segnali prescritti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Tali codici e segnali possono essere utilizzati conformemente alle norme, consuetudini e procedure stabilite dalle suddette Organizzazioni. Articolo 11 - Altri mezzi di comunicazione. Allorche' una radiocomunicazione bilaterale non fosse possibile, possono essere utilizzati i segnali previsti dal Codice internazionale dei segnali adottato dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, oppure dal relativo Annesso della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 in materia di Aviazione Civile internazionale, periodicamente aggiornato. 19 (IV). IMPIEGO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI PER L'ANNUNCIO E L'IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SANITARI TUTELATI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949 E DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (PROTOCOLLO 1). La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, considerando: a) essenziale che mezzi di comunicazione distintivi sicuri vengano impiegati per permettere l'identificazione e segnalare i movimenti di mezzi di trasporto sanitario, b) che le comunicazioni relative ai movimenti dei mezzi di trasporto sanitario non potranno essere oggetto di una adeguata ed opportuna attenzione a meno che il suddetto mezzo di trasporto venga segnalato per mezzo di un segnale prioritario, internazionalmente riconosciuto, quale le parole "Red Cross", "Humanity", "Mercy", o un'altra espressione tecnicamente e foneticamente riconoscibile, c) che la grande diversita' di circostanze nelle quali puo' sopraggiungere un conflitto rende impossibile la scelta a priori delle frequenze radio ad adottarsi per le comunicazioni, d) che le frequenze radio per la comunicazione di informazioni relative all'identificazione ed ai movimenti dei mezzi di trasporto sanitario debbono essere portate a conoscenza di tutte le Parti che possono utilizzare i mezzi di trasporto sanitario, Avendo preso nota: a) della raccomandazione n. 2 della Conferenza dei plenipotenziari dell'UIT (1973) relativa all'uso delle radiocomunicazioni per la segnalazione e l'identificazione dei navigli e degli aeromobili sanitari tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, b) della raccomandazione No. Mar 2-17 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1974), relativa all'uso delle radiocomunicazioni per i collegamenti, la segnalazione, l'identificazione e la radiolocalizzazione dei mezzi di trasporto tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 in materia di protezione delle vittime della guerra e da ogni provvedimento aggiuntivo delle suddette Convenzioni, cosi' come per la sicurezza dei navigli e degli aeromobili degli Stati che non sono Parti di un conflitto armato, c) del memorandum del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB), organismo permanente della Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), relativo alla necessita' di un coordinamento, a livello nazionale, delle questioni relative alle radiocomunicazioni, Riconoscendo: a) che la designazione e l'impiego delle frequenze, compreso l'impiego delle frequenze per la segnalazione di soccorsi, le procedure d'impiego del servizio mobile, i segnali di soccorso, allarme, urgenza e sicurezza, l'ordine di priorita' delle comunicazioni nel servizio mobile sono disciplinate dal Regolamento delle radiocomunicazioni al legato alla Convenzione Internazionale delle telecomunicazioni; b) che solamente una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni de l'UIT (CAMR) competente in materia potra' riesaminare il suddetto Regolamento; c) che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, competente in materia, si riunira' nel 1979 e che le proposte redatte per iscritto inerenti la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni devono essere presentate dai governi con circa un anno di anticipo sull'inizio della Conferenza; 1. Prende nota con soddisfazione che il punto di cui a seguito e' stato inserito nell'ordine del giorno della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, che si riunira' a Ginevra nel 1979: "2.6 esaminare gli aspetti tecnici dell'impiego delle radiocomunicazioni per i collegamenti, la segnalazione, la identificazione e l'avvistamento per radio dei mezzi di trasporto sanitario tutelati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai regolamenti aggiuntivi alle suddette Convenzioni"; 2. Invita il Presidente della Conferenza a trasmettere a tutti i governi ed a tutte le organizzazioni invitate alla suddetta Conferenza il presente documento cosi' come i documenti allegati contenenti le raccomandazioni in materia di frequenze radio e la necessita' di un riconoscimento, sul piano internazionale, di un appropriato segnale di priorita', cui dovranno fornire risposta i lavori di una apposita conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni(1); 3. Chiede ai governi invitati alla suddetta Conferenza di avviare con la massima sollecitudine i preparativi necessari per la convocazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni che si riunira' nel 1979, in modo che il Regolamento delle radiocomunicazioni possa debitamente soddisfare le esigenze prioritarie in materia di comunicazioni per i mezzi di trasporto sanitario previsti nei casi di conflitto armato. Cinquantaquattresima seduta plenaria 7 giugno 1977 (1) Vedere l'Annesso alla presente Risoluzione.

Allegato

ALLEGATO Articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di cui all'Allegato I del Protocollo I Articolo 7 - Segnale Radio. 1. Il segnale radio consiste in un messaggio radiotelefonico o radiotelegrafico, preceduto da un segnale distintivo di priorita', che dovra' essere definito ed approvato da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Tale segnale e' emesso a tre riprese previa l'emissione del segnale distintivo di chiamata del trasporto sanitario in oggetto. Il messaggio e' emesso in inglese ad appropriati intervalli su una o piu' frequenze specificate, come previsto dal paragrafo 3. Il segnale di priorita' e' esclusivamente riservato alle unita' ed ai mezzi di trasporto sanitario. 2. Il messaggio radio, preceduto da un segnale distintivo di priorita' di cui al paragrafo 1, contiene gli elementi di cui a seguito: a) segnale distintivo di chiamata del mezzo di trasporto sanitario; b) posizione del mezzo di trasporto sanitario; c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario; d) itinerario previsto; e) durata dell'itinerario e ora di partenza e di arrivo previste, secondo i casi; f) altre informazioni quali l'altitudine del volo, le frequenze radioelettriche controllate, i linguaggi convenzionali, le modalita' ed i codici dei sistemi radar secondari di sorveglianza. 3. Allo scopo di facilitare le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, cosi' come le comunicazioni di cui agli Articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo, le Parti Contraenti, le Parti in un conflitto, o luna delle Parti in un conflitto, di comune accordo o separatamente, possono definire, conformemente alla tabella di ripartizione delle fasce di frequenza prescritte nel Regolamento delle radio-comunicazioni annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e pubblicare le frequenze nazionali scelte dalle Parti per le suddette comunicazioni. Tali frequenze debbono essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni. Articolo 8 - Identificazione tramite mezzi elettronici. 1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), come specificato all'Annesso 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'Aviazione civile internazionale aggiornata periodicamente, puo' essere utilizzato per identificare e seguire la rotta di un aeromobile sanitario. Le modalita' ed il codice SSR da riservarsi allo uso esclusivo degli aeromobili sanitari debbono essere definiti dalle Parti contraenti, le Parti in un conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente alle procedure oggetto di una raccomandazione dell'Organizzazione della Aviazione civile internazionale. 2. Le Parti in un conflitto possono, tramite uno speciale accordo, adottare per loro uso e tra loro un sistema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e dei navigli ed imbarcazioni sanitari. Articolo 9 - Radiocomunicazioni. Il segnale di priorita' previsto dall'Articolo 7 del presente Regolamento potra' precedere le apposite radiocomunicazioni delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario in applicazione delle procedure adottate conformemente agli Articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo. 20 (IV). PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, esprimendo la soddisfazione per l'adozione dell'Articolo 53 relativo alla salvaguardia dei beni culturali e dei luoghi di culto come definiti nel suddetto articolo di cui al Protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), riconoscendo che la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ed il Protocollo aggiuntivo alla suddetta Convenzione firmati a L'Aja il 14 maggio 1954 costituiscono uno strumento di capitale importanza per la protezione internazionale del patrimonio culturale dell'umanita' intera nei confronti degli effetti dei conflitti armati e che l'adozione del sopracitato articolo non nuocera' in alcun modo all'applicazione della presente Convenzione, invita con la massima sollecitudine gli Stati non ancora firmatari a diventare Parti della sopracitata Convenzione. Cinquantacinquesima seduta plenaria 7 giugno 1977 21 (IV). DIVULGAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO APPLICABILE NEI CONFLITTI ARMATI. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, riconoscendo che una buona conoscenza del diritto internazionale umanitario costituisce un fattore essenziale per la sua effettiva applicazione, persuasa che la divulgazione di tale diritto contribuisce alla promozione degli ideali umanitari ed a diffondere l'ideale della pace tra i Popoli: 1. Ricorda che in virtu' delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le Parti Contraenti si impegnano a dare la maggiore divulgazione possibile alle disposizioni delle suddette Convenzioni e che i Protocolli aggiuntivi adottati da tale Conferenza riaffermano ed estendono tale obbligo; 2. invita gli Stati firmatari ad adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare una efficace divulgazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e dei principi fondamentali che costituiscono la base di tale diritto, in particolare: a) incoraggiando le autorita' competenti a formulare ed applicare - ove necessario avvalendosi della cooperazione e dei pareri del Comitato internazionale della Croce Rossa - le modalita' per l'insegnamento del diritto internazionale umanitario in funzione delle condizioni nazionali ed in particolare nel contesto delle forze armate e delle autorita' amministrative competenti; b) avviando gia' in tempo di pace la formazione di personale qualificato per l'insegnamento del diritto internazionale umanitario e favorendo l'applicazione di tale diritto, con particolare riguardo agli Articoli 6 ed 82 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I); c) raccomandando alle autorita' interessate di intensificare l'insegnamento del diritto internazionale umanitario nelle universita' (facolta' di diritto, di scienze politiche, di medicina, ecc.); d) raccomandando alle autorita' competenti di introdurre nelle scuole secondarie o equivalenti l'insegnamento sui principi del diritto internazionale umanitario; 3. invita le Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna - Rosso, Leone - e - Sole - Rosso) a fornire il loro contributo alle rispettive autorita' governative allo scopo di contribuire efficacemente alla comprensione e divulgazione del diritto internazionale umanitario; 4. invita il Comitato internazionale della Croce Rossa a partecipare attivamente allo sforzo di divulgazione del diritto internazionale umanitario, in particolare: a) pubblicando il materiale atto a favorire l'insegnamento del diritto internazionale umanitario e favorendo la circolazione di tutte le informazioni per la divulgazione delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi; b) organizzando di propria iniziativa o su richiesta di governi o Societa' nazionali dei seminari e dei corsi sul diritto internazionale umanitario e collaborando a tale scopo con gli Stati e le istituzioni competenti. Cinquantacinquesima seduta plenaria 7 giugno 1977 22 (IV). SEGUITO DA DARE AI LAVORI SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI TALUNE ARMI CONVENZIONALI La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, Riunitasi a Ginevra per quattro sessioni, nel 1974, 1975, 1976 e 1977, avendo adottato dei nuovi regolamenti in materia di diritto umanitario relativi ai conflitti armati ed ai metodi ed i mezzi di guerra, convinta che le sofferenze della popolazione civile e dei combattenti potrebbero essere notevolmente attenuate se si potesse pervenire a degli accordi sul divieto o sulla limitazione, per motivi umanitari, dell'impiego di armi convenzionali specifiche, in particolare di armi che possono essere considerate come eccessivamente nocive o in grado di colpire indiscriminatamente, ricordando che la questione inerente la promulgazione di divieti o limitazioni, per motivi umanitari, dell'uso di armi convenzionali specifiche e' stata oggetto di approfondite discussioni in seno alla Commissione ad hoc sulle armi convenzionali della Conferenza, nel corso delle sue quattro sessioni, cosi' come durante le Conferenze di esperti governativi tenutesi sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Lucerna, nel 1974, ed a Lugano, nel 1976, ricordando a tale proposito le discussioni e le risoluzioni pertinenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cosi' come gli appelli lanciati da numerosi Capi di Stato e di Governo, avendo riscontrato a conclusione delle discussioni una convergenza circa l'interesse attribuito al divieto di impiego di armi convenzionali il cui effetto e' essenzialmente quello di provocare il ferimento con frammenti non individuabili ai raggi X ed avendo Constatato una ampia base di intesa per cio' che attiene le mine terrestri e le trappole avendo altresi' cercato di ridurre ulteriormente le divergenze di vedute circa l'opportunita' di vietare o limitare l'impiego di armi incendiarie, compreso il napalm, avendo esaminato gli effetti dell'impiego di altre armi convenzionali, quali i proiettili a piccolo calibro e talune armi esplosive ed a frammentazione, ed avendo iniziato ad esaminare la possibilita' di vietare o ridurre l'impiego delle suddette armi, riconoscendo l'importanza del proseguimento di tali lavori con la debita sollecitudine motivata da evidenti considerazioni umanitarie, convinta che il proseguimento dei lavori dovrebbe basar si sull'intesa fino ad oggi riscontrata ed in pari tempo sulla ricerca di un nuovo terreno d'intesa e che si dovrebbe, per ogni singolo caso, ricercare il piu' ampio accordo possibile; 1. decide di inviare il Rapporto della Commissione ad hoc e le proposte presentate nella suddetta Commissione ai governi degli Stati rappresentati alla Conferenza, cosi' come al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 2. richiede che venga attentamente e dettagliatamente esaminata, nel piu' breve tempo, la suddetta documentazione, Cosi' come i rapporti delle Conferenze di esperti governativi di Lucerna e di Lugano; 3. raccomanda che una Conferenza di Governi sia convocata nel 1979, al piu' tardi, allo scopo di pervenire: a) a degli accordi sul divieto o limitazione dell'impiego di armi convenzionali specifiche - comprese quelle che possono essere considerate come eccessivamente nocive o in grado di colpire indiscriminatamente - tenuto conto delle considerazioni umanitarie e di natura militare; e b) ad un accordo sui meccanismi di revisione dei suddetti accordi e sull'esame di proposte di nuovi accordi della stessa natura; 4. Chiede con la massima sollecitudine di avviare delle consultazioni previo l'esame della suddetta questione nel corso della trentaduesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite allo scopo di pervenire ad un accordo sulle disposizioni da adottarsi in vista della preparazione di tale Conferenza; 5. Raccomanda che una riunione consultativa di tutti i governi interessati sia convocata a tale scopo in settembre-ottobre 1977; 6. Raccomanda altresi' che gli Stati partecipanti alle suddette consultazioni prendano in particolare in considerazione la creazione di un Comitato preparatorio atto a creare le migliori basi possibili per pervenire, nel corso della Conferenza, agli accordi di cui alla presente risoluzione; 7. Invita l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad adottare nel corso della sua trentaduesima sessione, sulla base dei risultati delle consultazioni svoltesi conformemente al paragrafo 4 della presente risoluzione, ogni ulteriore provvedimento che si ritenga opportuno per il buon svolgimento di tale conferenza nel 1979. Cinquantasettesima seduta plenaria 9 giugno 1977 23 (IV). RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DEI POTERI. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione ed ampliamento del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, Approva il rapporto della Commissione di verifica dei poteri (1). Cinquantasettesima seduta plenaria 9 giugno 1977 (1) Documento CDDH/409/Rev.1. 24 (IV). TESTIMONIANZA DI GRATITUDINE AL PAESE ANFITRIONE. La Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, Ginevra, 1974-1977, essendosi riunita a Ginevra su invito del Governo svizzero, avendo tenuto quattro sessioni nel 1974, 1975, 1976 e 1977, nel corso delle quali ha esaminato due progetti di Protocollo aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 che erano stati elaborati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, avendo beneficiato, nel corso delle quattro sessioni, delle strutture messe a disposizione sia dal Governo svizzero che dalle autorita' della Repubblica del Cantone di Ginevra e della Citta' di Ginevra, profondamente riconoscente per l'ospitalita' tributata e la cordialita' dimostrata nei confronti dei partecipanti alla Conferenza, sia da parte del Governo svizzero che da parte delle autorita' e della popolazione della Repubblica del Cantone di Ginevra e della Citta' di Ginevra, avendo concluso i suoi lavori con l'adozione dei due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e delle diverse risoluzioni. 1. Esprime la sua sincera gratitudine al Governo svizzero per l'appoggio che non ha cessato di fornire allo svolgimento dei lavori, ed in particolare a M. Pierre Graber, Presidente della Conferenza, Consigliere Federale, Capo del Dipartimento politico federale della Confederazione svizzera, i cui pareri ispirati a saggezza e fermezza hanno ampiamente contribuito al successo della Conferenza; 2. Esprime la propria sincera gratitudine alle autorita' ed alla popolazione della Repubblica del Cantone e della Citta' di Ginevra per la generosa ospitalita' e per la cordialita' dimostrata nei confronti della Conferenza e dei partecipanti; 3. Rende omaggio al Comitato internazionale della Croce Rossa cosi' come ai suoi rappresentanti ed esperti che con dedizione e pazienza hanno fornito i loro suggerimenti alla Conferenza su tutte le questioni sollevate nell'ambito dei progetti di Protocollo ed il cui attaccamento ai principi della Croce Rossa e' stato per la Conferenza una fonte di ispirazione; 4. Esprime il proprio riconoscimento all'Ambasciatore Jean Humbert, Segretario generale della Conferenza, ed a tutto il personale della Conferenza per l'efficace contributo prestato durante i quattro anni di durata della Conferenza. Cinquantottesima seduta plenaria 9 giugno 1977

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