LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775
Articolo 60 1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna. Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Spagna - Belgio - Articolo 20, paragrafi 2 e 3 della convenzione generale del 28 novembre 1956, - Articoli 59, 60 e 61 dell'accordo amministrativo del 30 luglio 1969. b) Spagna - Germania Articolo 40, paragrafo 1, punti da 1) a 4) della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all'articolo 2 dell'accordo modificatore del 17 dicembre 1975. c) Spagna - Italia - Articoli 25 e 26 della convenzione del 30 ottobre 1979, - articoli 31 e 32 dell'accordo amministrativo del 30 ottobre 1979. d) Spagna - Lussemburgo - Articolo 29 della convenzione dell'8 maggio 1969, nel testo di cui all'articolo 3 del secondo accordo complementare del 29 marzo 1978, - articolo 30 dell'accordo amministrativo del 25 maggio 1971. e) Spagna - Paesi Bassi - Articolo 37, paragrafi 2 e 5 della convenzione del 5 febbraio 1974, - articoli 46 e 47 dell'accordo amministrativo del 5 febbraio 1974. f) Spagna - Portogallo - Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970. g) Spagna - Regno Unito - Articolo 22 della convenzione del 13 settembre 1974, - articolo 17 dell'accordo del 30 ottobre 1974.
Atto - art. 61
Articolo 61 1. Il Regno di Spagna puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, dei 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
Atto - art. 62
Articolo 62 Il Regno di Spagna puo' differire: a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprieta' di valori mobiliari, b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.
Atto - art. 63
Articolo 63 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.
Atto - art. 64
Articolo 64 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa. Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni: - di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie, - di questi titoli, da parte di fondi e societa' di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e societa', - di valori a reddito fisso emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, deve essere realizzata dal momento dell'adesione.
Atto - art. 65
Articolo 65 Se le circostanze lo permettono il Regno di Spagna attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista agli articoli 62, 63 e 64 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.
Atto - art. 66
Articolo 66 Per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione la Commissione puo' procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.
Atto - art. 67
Articolo 67 1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date diverse o termini piu' brevi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.
Atto - art. 68
Articolo 68 Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 70 i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Se, per un prodotto determinato, non esiste la definizione del prezzo spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente costatati sui mercati spagnoli durante un periodo rappresentativo da stabilire. Tuttavia, in mancanza di dati sui prezzi relativi ad alcuni prodotti sul mercato spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' calcolato a partire dal prezzo esistente netta Comunita' nella sua composizione attuale per prodotti o gruppi di prodotti analoghi o con i quali sono in concorrenza.
Atto - art. 69
Articolo 69 1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
Atto - art. 70
Articolo 70 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 68 conduca in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione 11 e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Spagna e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Spagna si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Spagna e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi spagnoli espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986, hanno condotto ad un superamento della differenza esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, il prezzo in Spagna risultante dall'applicazione dei due commi precedenti, e' diminuito di un importo da stabilire equivalente ad una parte di superamento in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione. Fatta salvo la lettera b) il prezzo corrente e' applicato al mercato del riavvicinamento. b) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia sensibilmente piu' elevato del prezzo comune, alla fine del quarto anno successivo all'adesione il Consiglio precede ad una analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonche' decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che, in deroga al paragrafo 2, il prezzo di uno o piu' prodotti in Spagna si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo da effettuare. In tal caso, il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 71
Articolo 71 Qualora, alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Spagna sia superiore al prezzo comune.
Atto - art. 72
Articolo 72 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 68 e 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole di cui sopra e', se del caso, corretto per tener conto anche dell'incidenza degli aiuti nazionali che il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere ai sensi dell'articolo 80. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del punto 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra la Spagna ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 53, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.
Atto - art. 73
Articolo 73 Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che, in applicazione dell'articolo 72, viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Atto - art. 74
Articolo 74 1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Comunita' partecipera' tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'articolo 133. A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
Atto - art. 75
Articolo 75 Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, si applicano le seguenti disposizioni: 1. Fatti salvi i capitoli 4 e 5, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, secondo il ritmo seguente: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto all'87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto al 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 12,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' abolito. Tuttavia: a) per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, il disarmo tariffario e' effettuato nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, secondo le modalita' seguenti: - per i prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, i dazi sono progressivamente aboliti in undici tappe annue secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: 10%, - il 1 gennaio 1987: 10%, - il 1 gennaio 1988: 10%, - il 1 gennaio 1989: 10%, - il 1 gennaio 1990: 25%, - il 1 gennaio 1991: 15%, - il 1 gennaio 1992: 4%, - il 1 gennaio 1993: 4%, - il 1 gennaio 1994: 4%, - il 1 gennaio 1995: 4%, - il 1 gennaio 1996: 4%, - per gli altri prodotti, i dazi doganali sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. b) Per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi doganali sono progressivamente aboliti in otto tappe del 12,5% all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione. c) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto al 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto all'81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto al 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto al 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto al 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto al 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna applicano senza modifiche i rispettivi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo sono abolite integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e sono aboliti progressivamente i dazi doganali secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto all'83,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto al 66,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto al 49,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto al 33,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto al 16,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' abolito. 2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, al Fine dell'instaurazione da parte del Regno di Spagna della tariffa doganale comune, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per i prodotti seguenti: - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa, - prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento, il Regno di Spagna applica integralmente dal 1 marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune. b) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per tutti i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta al 90,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta all'81,8% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 72,7% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 63,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 54,5% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta al 45,4% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 36,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 27,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 18,1% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 9% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. c) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica senza modifiche i suoi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94. Alla scadenza di questo periodo il Regno di Spagna abolisce integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; bb) negli altri casi, il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. d) Per gli altri prodotti: aa) a decorrere dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica i dazi della tariffa doganale comune se i suoi dazi di base sono inferiori o uguali a quelli della tariffa doganale comune, fatta eccezione: - per il miele naturale della voce 04.06 della tariffa doganale comune e per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune in otto tappe del 12,5%, che hanno luogo il 1 marzo 1986 e il 1 gennaio degli anni da 1987 a 1993, - per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune e per il caffe' non torrefatto e non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A 1 a) della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 la differenza e' ridotta all'83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1987 la differenza e' ridotta al 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1988 la differenza e' ridotta al 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1989 la differenza e' ridotta al 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1990 la differenza e' ridotta al 16,5% della differenza iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune; bb) qualora i dazi di base spagnoli siano superiori ai dazi della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi: i) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di piu' del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi; ii) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti: - 1 marzo 1986, - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base e' quello definito all'articolo 30. Tuttavia: - per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio di base e' quello che figura di fronte a ciascuno di essi, - per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti "regolatori" o "compensativi variabili", il dazio di base e' fissato ad un livello da determinare alle condizioni previste nell'articolo 91, rappresentativo per la campagna 1984/1985. 4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che: a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento dei dazi doganali applicabili ai prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a) secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a); b) la Comunita' nella sua composizione attuale proceda: - all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo, - alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati: a) non occorre una decisione affinche' il Regno di Spagna proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; il Regno di Spagna informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate; b) la Commissione puo' sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Spagna. I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri. 5. In caso di difficolta' particolari sul mercato dei prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna puo' essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, a: a) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dei dazi all'importazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale; b) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della differenza esistente tra i suoi dazi di base e il dazio della tariffa doganale comune; c) aumentare, durante il periodo strettamente necessario per eliminare le difficolta' incontrate, i dazi all'importazione di cui alle precedenti lettere a) e b).
Atto - art. 76
Articolo 76 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna e i paesi terzi, si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II della parte quarta, concernenti l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e la progressiva abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se al momento dell'adesione esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato in Spagna o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995, nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. II Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare il Regno di Spagna a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.
Atto - art. 77
Articolo 77 Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna puo' applicare, secondo modalita' da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi: a) Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico b) fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico c) per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Atto - art. 78
Articolo 78 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, viene riscosso sulle importazioni dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Per le importazioni in Spagna l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1985, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione; questo importo non puo' tuttavia superare il livello dell'elemento protettivo comunitario fissato per lo stesso prodotto. Qualora particolari difficolta' di quantificazione non consentano di determinare l'elemento protettivo applicabile in Spagna, questo stato membro applica immediatamente l'elemento protettivo comunitario. Tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario. 3. L'articolo 75 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base. Tuttavia, le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in otto tappe del 12,5%, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.
Atto - art. 79
Articolo 79 1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali, nel paragrafo 2, e' fatto riferimento al presente articolo. 2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Spagna si applicano le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986 e' uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dal Regno di Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale il 1 marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Spagna il 1 marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione: - l'aiuto comunitario e' introdotto in Spagna a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, - oppure il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Spagna all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.
Atto - art. 80
Articolo 80 1. Fatto salvo l'articolo 79, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 91, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 81
Articolo 81 1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato "MCS". L'MCS e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso e' applicabile dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995. 2. Sono sottoposti all'MCS: a) per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti: - prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79, - patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune; b) per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti: aa) i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79: bb) Parte di provvedimento in formato grafico cc) Parte di provvedimento in formato grafico dd) Parte di provvedimento in formato grafico 3. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS: a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; b) ortofrutticoli, al piu' tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti; c) gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti. Per quanto concerne questi prodotti, si terra' conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione. 4. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberiseme di patata di qualita' inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune. 5. In caso di particolari difficolta' puo' essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b). 6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.
Atto - art. 82
Articolo 82 1. E' istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentati degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri e' attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo' stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti. 5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta e' pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Atto - art. 83
Articolo 83 1. Di norma all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti all'MCS. Per le patate di primizia il bilancio e' stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed e' competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento. Questo bilancio e' stabilito di norma in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna o nella Comunita' nella sua composizione attuale; in base a tale bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsione concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo che inizia il 1 marzo 1986 e fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, e' stabilito un bilancio specifico per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.
Atto - art. 84
Articolo 84 1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo "obiettivo" per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo "obiettivo" valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla campagna precedente sono: Parte di provvedimento in formato grafico Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi "obiettivo" di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalita' di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83. 3. Se necessario, si precede alla ripartizione dei quantitativi "obiettivo" di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo "obiettivo" puo' essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.
Atto - art. 85
Articolo 85 1. Fatto salvo l'articolo 84, paragrafo 4, nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate e prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza: - le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui al paragrafo 3, - la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate. 2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causasse una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo' chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui in tale paragrafo. A tale scopo la Commissione adotta una decisione entro ventiquattro ore dal momento della ricezione della richiesta. Se la decisione della Commissione non e' adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente puo' prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione. Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma. 3. Le misure definitive sono adottate al piu' presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Queste misure possono, tra l'altro, comprendere: a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni; b) in funzione della gravita' della situazione, valutata in base, tra l'altro, all'evoluzione dei prezzi di mercato e ai quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunita' nella sua composizione attuale o sul mercato spagnolo. Le misure di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunita', nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune sue regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico. 4. L'applicazione dell'MCS non puo' in nessun caso avere l'effetto di trattare i prodotti in provenienza dalla Spagna o dalla Comunita' nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli, smerciati nelle regioni interessate, in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita.
Atto - art. 86
Articolo 86 Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1 marzo 1986, che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'articolo 91. La nozione di scorta normale di riporto e' definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.
Atto - art. 87
Articolo 87 Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 68, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.
Atto - art. 88
Articolo 88 1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.
Atto - art. 89
Articolo 89 1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.
Atto - art. 90
Articolo 90 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta' nella Comunita', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando dall'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
Atto - art. 91
Articolo 91 1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli articoli 75, punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 90 paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
Atto - art. 92
Articolo 92 1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 68 e 72 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 72 e' adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna.
Atto - art. 93
Articolo 93 1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia. Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. 3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Atto - art. 94
Articolo 94 1. Fino al 31 dicembre 1990 il Regno di Spagna applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di prodotti di cui: - alla lettera a), esclusi i semi di soia, della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune, - alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, dell'articolo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, sul mercato interno spagnolo, per mantenere questi quantitativi ad un livello stabilito in base al consumo medio raggiunto in Spagna durante gli anni 1983 e 1984; questo livello viene adeguato in funzione dell'evoluzione prevedibile del fabbisogno di approvvigionamento, b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli di cui alla lettera a) e la margarina, per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima, il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicabili all'importazione in Spagna con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazioni tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. Fino al 31 dicembre 1990 l'importazione di semi di soia in Spagna e' sottoposta all'impegno di esportare gli oli ottenuti dalla loro triturazione e prodotti oltre il quantitativo ammesso sul mercato spagnolo ai sensi del paragrafo 1, lettera a). 3. In circostanze eccezionali, il regime di controllo definito nel presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che vi sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Tali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.
Atto - art. 95
Articolo 95 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986. Questo aiuto viene fissato per la prima volta e ravvicinato, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 79. L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva viene introdotto in Spagna, a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Spagna, e': - introdotto in Spagna dall'inizio della prima campagna che segue l'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo d'applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo i casi, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Spagna, al livello del prezzo comune. Allo scadere del periodo di cui al primo comma l'aiuto concesso in Spagna e' uguale alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in questo stato membro e il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Regno di Spagna all'importazione dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Spagna e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Spagna, sono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paesi terzi. 4. Nel calcolo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole si tiene inoltre conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.
Atto - art. 96
Articolo 96 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonche' per i semi di girasole, prodotti in Spagna. Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione piu' elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.
Atto - art. 97
Articolo 97 1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.
Atto - art. 98
Articolo 98 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabili in Spagna sono fissati ad un livello corrispondente a quello dei prezzi costatati in questo stato membro sotto il regime nazionale precedente, durante un periodo rappresentativo da determinare. In seguito, la differenza tra questi prezzi e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte applicabile in Spagna durante il periodo rappresentativo di cui al primo comma viene ridotta progressivamente, in modo che sia pari alla meta' della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento. L'articolo 70 si applica mutatis mutandis; l'articolo 72 e' del pari applicabile. Tuttavia, l'importo compensativo per il latte scremato e il latte scremato in polvere, destinati all'alimentazione animale, puo' essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. L'importo compensativo per i prodotti lattiero caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 99
Articolo 99 1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna puo' mantenere concessioni nazionali di esclusivita' a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna. Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali. 2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.
Atto - art. 100
Articolo 100 L'articolo 68 si applica al prezzo garantito in Spagna e al prezzo d'acquisto all'intervento nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. Gli articoli 70 e 72 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento applicabili in Spagna.
Atto - art. 101
Articolo 101 L'importo compensativo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 102
Articolo 102 L'articolo 79 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.
Atto - art. 103
Articolo 103 1. L'articolo 68 e, se del caso, l'articolo 70 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'. 2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
Atto - art. 104
Articolo 104 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.
Atto - art. 105
Articolo 105 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Spagna fin dal primo raccolto successivo all'adesione.
Atto - art. 106
Articolo 106 L'articolo 79 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.
Atto - art. 107
Articolo 107 L'articolo 79 si applica all'aiuto per i bachi da seta.
Atto - art. 108
Articolo 108 Gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, l'importo compensativo e' corretto, nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, dell'incidenza del contributo per la perequazione delle spese di magazzinaggio.
Atto - art. 109
Articolo 109 Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.
Atto - art. 110
Articolo 110 Fino al 31 dicembre 1995 al piu' tardi, il Regno di Spagna e' autorizzato a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietole da zucchero. Tale aiuto e' concesso solo per le barbabietole A e B, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1785/81. L'importo di tale aiuto non puo' superare il 23,64% del prezzo di base delle barbabietole, fissato dalla Comunita' per la campagna di commercializzazione in questione.
Atto - art. 111
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