LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 111 1. Nel settore dei cereali, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano ai prezzi di intervento. 2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 112

Articolo 112 Il peso specifico minimo dell'orzo che puo' essere accettato all'intervento in Spagna e' fissato rispettivamente: - per il periodo dal 1 marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl, - per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl, - per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl. L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna e' pari: - al 4% per il periodo dal 1 marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987, - del 3% per la campagna 1987/1988, - del 2% per la campagna 1988/1989.

Atto - art. 113

Articolo 113 L'articolo 79 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 114

Articolo 114 1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non e' applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione. 2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato. 3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2759/75 puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 24 di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.

Atto - art. 115

Articolo 115 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello applicabile alle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 116

Articolo 116 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 2. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo e' derivato dall'importo compensativo per le carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 117

Articolo 117 1. Nel settore del riso, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento del risone. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, e' derivato da quello applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo di entrata.

Atto - art. 118

Articolo 118 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, si applicano in Spagna le seguenti disposizioni: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Spagna sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Spagna ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Spagna e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 70, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per la Spagna fin dal momento dell'adesione. 3. a) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, per i prodotti trasformati a base di pomodoro l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie spagnole e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, sara' applicato, conformemente all'articolo 72, punto 3, lettera a) e riscosso dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi. Tuttavia, alla scadenza del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, non viene riscosso alcun importo compensativo allorche' sia provato che il prodotto spagnolo non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso in Spagna. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Spagna puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di >prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 370.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 209.000 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 88.000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodoro. Al termine di questo periodo, i quantitativi sopra fissati, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari, registrati durante il periodo in questione, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Durante la quinta e sesta campagna successive all'adesione, per i prodotti a base di pomodoro, nonche' per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. Tuttavia, per i prodotti diversi da quelli a base di pomodoro, e qualora le spese di trasformazione constatate in Spagna per un prodotto, durante un periodo rappresentativo da determinare, alle condizioni del precedente regime nazionale, risultino inferiori di almeno il 10% alle spese di trasformazione valide nella Comunita' nella sua composizione attuale, l'aiuto concesso in Spagna per tale prodotto e' derivato tenendo conto parimenti della differenza tra le spese di trasformazione constatate. Le spese di trasformazione constatate in Spagna vengono progressivamente ravvicinate alle spese constatate nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo le medesime norme gia' previste dall'articolo 70 per il ravvicinamento dei prezzi. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Spagna dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna e' limitata ad un quantitativo di 80.000 tonnellate, peso netto, di prodotto finito. 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo, le spese di trasformazione e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 119

Articolo 119 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 70. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per la Spagna. 4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a: - 30.000 tonnellate per le arance della varieta' "bianca comune", - 7.600 tonnellate per le arance delle varieta' pigmentate, - 26.000 tonnellate per i limoni.

Atto - art. 120

Articolo 120 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Spagna al 1 marzo 1986, e' fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Spagna e' corretto per un importo pari: - all'eventuale differenza esistente fra il prezzo di obiettivo in Spagna e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e - all'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 79 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 121

Articolo 121 1. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, gli articoli 68 e 70 si applicano al prezzo limite per l'intervento. Per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo per tali prodotti. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Spagna ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza della eventuale differenza esistente tra il prezzo limite applicato in Spagna e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le riduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Spagna e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Spagna e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 122

Articolo 122 1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall'articolo 70: - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco e' fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%, - il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso e' derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo Al e del tipo RI, - il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino e' fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare, - il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola, - il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e' pari: - all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco, - all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso. 2. L'articolo 70 si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991: - il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunita' nella sua composizione attuale, - fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall'articolo 41, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.

Atto - art. 123

Articolo 123 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, per i prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dalla Spagna, che sono soggetti alla fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune di mercato. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza esistente tra i prezzi di orientamento in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, valutata secondo le diverse categorie di vini e in funzione della loro qualita'. b) Un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a), per taluni vini a denominazione di origine e gli altri prodotti che potrebbero creare perturbazioni sul mercato. L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalita' da determinare. 3. Per l'importo regolatore e' previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo, questo importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo di orientamento applicabile in Spagna, per il prodotto in questione, dell'importo regolatore e dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata. 4. Tenendo conto della particolare situazione del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di fissare un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di tali prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna. Questo importo e' fissato ad un livello tale da garantire una corrente di scambi normale tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, che non crei perturbazioni sul mercato spagnolo per i prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 124

Articolo 124 Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, e' fissato a 27,5 milioni di ettolitri.

Atto - art. 125

Articolo 125 1. Durante il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo e' ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino bianco, con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso. Il prodotto di detto taglio puo' circolare soltanto in territorio spagnolo. 2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, nella Comunita' nella sua composizione attuale e' vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare. Durante tale periodo, i vini spagnoli di cui sopra possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri soltanto a condizione che siano soggetti a disposizioni che permettano di determinarne l'origine e di seguirne i movimenti commerciali.

Atto - art. 126

Articolo 126 1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1 gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipuzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall'articolo 91, possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol., l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta. 2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.

Atto - art. 127

Articolo 127 Fino al 31 dicembre 1990, i vini da tavola prodotti in Spagna e immessi al consumo sul mercato di tale stato membro possono avere un tenore di acidita' totale non inferiore a 3,4 g/l, espresso in acido tartarico.

Atto - art. 128

Articolo 128 Fino al termine della campagna 1992/1993, l'importo, applicabile in Spagna, dell'aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79, e' fissato tenendo conto della differenza tra i costi, per tale stato membro, dell'arricchimento ottenuto mediante i prodotti di cui sopra e l'arricchimento ottenuto mediante saccarosio.

Atto - art. 129

Articolo 129 Fino al 31 dicembre 1995, l'utilizzazione delle denominazioni composte "British Sherry", "Irish Sherry" e "Cyprus Sherry" e' autorizzata sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Durante il 1995 il Consiglio riesamina questa misura e, deliberando secondo le procedure previste dall'articolo 43 del trattato CEE, adotta qualsiasi modifica di questa misura su proposta della Commissione tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Atto - art. 130

Articolo 130 Nel settore delle carni ovine l'articolo 68 e' applicabile al prezzo di base.

Atto - art. 131

Articolo 131 Gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 sono soggetti ad una transizione specifica che si suddivide in due fasi: - la prima fase, detta di verifica di convergenza, inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1989; - la seconda fase inizia il 1 gennaio 1990 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda fase e' automatico.

Atto - art. 132

Articolo 132 1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 131, la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli 133, 134 e 135. 2. Pertanto, in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno e' differita fino al termine della prima fase. E' inoltre differita, fino al termine e della prima fase, l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Atto - art. 133

Articolo 133 1. Per permettere al settore spagnolo degli ortofrutticoli di integrarsi in modo armonioso e completo, al termine della prima fase, nel quadro della politica agricola comune, il Regno di Spagna adattera' progressivamente, l'organizzazione del proprio mercato interno secondo gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2. 2. Gli obiettivi generali da conseguire sono i seguenti: - applicazione progressiva delle norme di qualita' a tutti i prodotti interessati, e rigorosa applicazione degli obblighi che ne derivano; - sviluppo di organizzazioni di produttori ai sensi della regolamentazione comunitaria; - istituzione di un organismo e costituzione di un infrastruttura materiale e umana in grado di realizzare le operazioni di pubblico intervento previste dalla regolamentazione comunitaria; - istituzione di una rete per il rilevamento quotidiano dei corsi sui mercati rappresentativi da definire, in funzione dei vari prodotti; - liberalizzazione degli scambi intesa ad instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato spagnolo, nonche' adattamento degli adeguamenti commerciali settoriali all'esportazione, al fine di renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione. 3. Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali: a) la regolamentazione comunitaria nel settore sociostrutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica in Spagna fin dal momento dell'adesione; b) la Comunita' partecipa al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate in Spagna durante la prima fase dalle organizzazioni di produttori per determinati prodotti rispondenti alle norme comuni di qualita'. Tuttavia, la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunita' si limita, per ciascun prodotto, alla percentuale di produzione ottenuta dalle organizzazioni di produttori in Spagna, riconosciute dalla Commissione conformi alla regolamentazione comunitaria per quanto riguarda sia le condizioni di costituzione sia le condizioni di funzionamento. Per ciascuna campagna, la Commissione rileva la percentuale di produzione di cui al comma precedente; a tal fine, procede a controlli sul posto, in collaborazione con le autorita' spagnole.

Atto - art. 134

Articolo 134 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorita' spagnole. 2. In seguito, la Commissione seguira' accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto: - dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati. - dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche. 3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio: - al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione - tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione, - in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario. 4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione puo', se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Atto - art. 135

Articolo 135 Durante la prima fase, il Regno di Spagna applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna fissa prezzi istituzionali per i prodotti per i quali esistono prezzi comuni, secondo criteri che si avvicinino il piu' possibile a quelli definiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, in funzione di un periodo di riferimento da determinare, ad un livello corrispondente alla realta' economica. b) Qualora tali prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni, gli aumenti annui di prezzo non possono, in linea di massima, superare in valore l'aumento dei prezzi comuni. In nessun caso i prezzi spagnoli possono superare il livello dei prezzi comuni. c) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino superiori ai prezzi comuni, il prezzo spagnolo non puo' essere aumentato rispetto al proprio livello precedente. Inoltre, il Regno di Spagna adegua i propri prezzi nella misura atta ad evitare un ampliamento del divario tra i suoi prezzi e i prezzi comuni. d) Il Regno di Spagna puo' adeguare i propri prezzi qualora gli interventi sul mercato raggiungano un volume ingiustificato. In tal caso, il prezzo adeguato si sostituisce al prezzo originario per l'applicazione delle norme di cui alle lettere b) e c). e) La Commissione si accerta che le norme sopra indicate vengano rispettate. Qualsiasi supero del livello di prezzo derivante dall'applicazione di queste norme non verra' preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda fase, di cui all'articolo 148. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere durante la prima fase i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, il Regno di Spagna provvede a smantellare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna applica le stesse discipline di produzione eventualmente applicabili negli altri stati membri o negli stati membri che si trovino in situazione analoga per quanto riguarda tale disciplina.

Atto - art. 136

Articolo 136 1. Fatti salvi gli articoli 75, 137, 138 e 139, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all'articolo 131, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione. 2. Fatti salvi l'articolo 75, paragrafo 2 e l'articolo 140, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione. 3. Fatto salvo l'articolo 141, durante la prima fase la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 131 e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.

Atto - art. 137

Articolo 137 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno di Spagna elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e di ogni misura d'effetto equivalente, nonche' di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale: Parte di provvedimento in formato grafico 3. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici. b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, e' fissato: - o al 3% della media della produzione annua spagnola nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche, - o alla media delle importazioni spagnole, realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali sono disponibili statistiche, qualora quest'ultimo criterio dia come risultato un volume maggiore. c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 10% all'inizio di ciascun anno. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto. d) Qualora le importazioni effettuate in Spagna durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Spagna sono abolite. e) Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale, diminuito di un sesto. 4. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2, le importazioni in Spagna dei prodotti elencati qui di seguito sono soggette all'applicazione di un calendario corredato di quantitativi d'importazione definiti in funzione del contingente fissato per ogni anno: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 138

Articolo 138 Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunita' nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.

Atto - art. 139

Articolo 139 1. Dal 1 marzo 1936, il Regno di Spagna elimina l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura d'effetto equivalente all'esportazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui all'articolo 131. 2. Tuttavia, durante la prima fase, il Regno di Spagna puo' mantenere gli adeguamenti commerciali settoriali applicati all'esportazione, adattandoli pero', durante tale fase, per renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione alla fine di questa fase.

Atto - art. 140

Articolo 140 1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% il secondo anno, - 6% il terzo anno, - 8% il quarto anno, successivi alla data dell'adesione. 2. Negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.

Atto - art. 141

Articolo 141 1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunita' nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati in Spagna. Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo puo' corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni puo' avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142. 2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunita' tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 142

Articolo 142 L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 138 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 141 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna, e' oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda, in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.

Atto - art. 143

Articolo 143 Fatto salvo l'articolo 137, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1986 la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi. Tuttavia, in materia di prezzi di riferimento il Regno di Spagna applica all'importazione da paesi terzi il regime applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei suoi confronti a norma dell'articolo 140, paragrafo l.

Atto - art. 144

Articolo 144 Fino ai 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna puo' mantenere, secondo modalita' da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 91, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 137, paragrafo 2, provenienti da paesi terzi.

Atto - art. 145

Articolo 145 Fino all'inizio della seconda fase, il Regno di Spagna e' autorizzato a differire per i prodotti di cui all'articolo 131 l'applicazione progressiva, all'importazione, delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.

Atto - art. 146

Articolo 146 1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 142. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Atto - art. 147

Articolo 147 A decorrere dalla seconda fase, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 131 si applica pienamente in Spagna, fatti salvi gli articoli 75, 81, 82, 83, 85, nonche' gli articoli da 148 a 153.

Atto - art. 148

Articolo 148 1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase. 2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minimo, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. Il divario di prezzo si considera minimo quando e' inferiore o pari al 3% del prezzo comune.

Atto - art. 149

Articolo 149 Se l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1, conduce in Spagna ad un livello di prezzo differente da quello dei prezzi comuni, i prezzi applicabili in Spagna vengono ravvicinati ai prezzi comuni in sei fasi successive a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, applicando mutatis mutandis l'articolo 70. I prezzi comuni vengono applicati in Spagna al momento del sesto ravvicinamento.

Atto - art. 150

Articolo 150 L'articolo 76, paragrafo 1 e gli articoli 80, 87 e 90 si applicano in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990. Tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 90 e' sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

Atto - art. 151

Articolo 151 Qualora, nel corso della prima fase, venga istituito un aiuto nell'ambito della politica agricola comune, tale aiuto viene introdotto in Spagna, oppure il livello dell'aiuto analogo esistente in Spagna viene ravvicinato al livello comune in sei fasi, applicando per analogia l'articolo 79.

Atto - art. 152

Articolo 152 1. Durante la seconda fase, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto spagnolo, calcolato come indicato alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta spagnolo e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dalla Spagna, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente applicato conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto spagnolo corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente, ogni anno all'inizio della campagna, di un sesto del proprio importo; tuttavia, per il 1990 la riduzione si effettua il 1 gennaio. d) Se il prezzo del prodotto spagnolo, calcolato conformemente alla lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto spagnolo e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 3. Qualora il mercato spagnolo risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, possono essere decise misure adeguate, che possono prevedere, in particolare, l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, per quanto riguarda le importazioni in Spagna di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 153

Articolo 153 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, il Regno di Spagna applica progressivamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, il Regno di Spagna applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1990 il divario e' ridotto al'85,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991 il divario e' ridotto al 71,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992 il divario e' ridotto al 57,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993 il divario e' ridotto al 42,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994 il divario e' ridotto al 28,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995 il divario e' ridotto al 14,2% del divario iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 154

Articolo 154 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. L'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 90 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 155

Articolo 155 1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non e' applicabile alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione: a) determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1; b) determina le modalita' appropriate affinche' gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunita' svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunita' e' parte contraente. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.

Atto - art. 156

Articolo 156 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio cui si applica la politica comune della pesca e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 157

Articolo 157 Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attivita' di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.

Atto - art. 158

Articolo 158 1. Trecento navi determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco nominativo che figura nell'allegato IX, qui di seguito denominato "elenco di base", possono essere autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, esclusa, durante il periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30° latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30° latitudine nord. 2. Soltanto 150 navi tipo, di cui cinque addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell'elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attivita' di pesca, a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione, entro un limite di: a) 23 nelle divisioni CIEM Vb e VI, b) 70 nella divisione CIEM VII, c) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d. Per nave tipo s'intende una nave con potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). Il tasso di conversione per le navi con un'altra potenza sono i seguenti: - inferiore a 300 HP: 0,57, - uguale o superiore a 300 HP, ma inferiore a 400 HP: 0,76, - uguale o superiore a 400 HP, ma inferiore a 500 HP: 0,85, - uguale o superiore a 500 HP, ma inferiore a 600 HP: 0,90, - uguale o superiore a 600 HP, ma inferiore a 700 HP: 0,96, - uguale o superiore a 700 HP, ma inferiore a 800 HP: 1,00, - uguale o superiore a 800 HP, ma inferiore a 1000 HP: 1,07, - uguale o superiore a 1000 HP, ma inferiore a 1200 HP: 1,11, - superiore a 1200 HP: 2,25, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b): 1,00, - palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b) e equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00. Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle navi che esercitano le operazioni di pesca dette "parejas" e "trios", le potenze dei motori delle navi partecipanti vengono addizionate. 3. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base, a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di una nave per motivi di forza maggiore, sono adottati al piu' tardi il 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. Questi adattamenti non possono concernere il numero delle navi e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie ne' comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste, inoltre, le navi designate in sostituzione possono essere scelte soltanto fra quelle che figurano nell'elenco dell'allegato X.

Atto - art. 159

Articolo 159 1. Il numero delle navi tipo di cui all'articolo 158, paragrafo 2 puo' essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilita' globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la meta' della potenza delle navi cosi' soppresse, fino a che l'elenco di base si sara' stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale. Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacita' della flotta della Comunita' nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

Atto - art. 160

Articolo 160 1. Sono autorizzate le seguenti attivita' di pesca specializzata: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=085U077500301600110001&dgu=1985-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-28&art.codiceRedazionale=085U0775) 2. Dal 1 gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attivita' di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tuttavia, le attivita' di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.

Atto - art. 161

Articolo 161 1. La quota del TAC delle specie soggette ai TAC e alle quote da attribuire alla Spagna e' fissata, per specie e per zona, nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In supplemento alla quota dei TAC di nasello di cui al paragrafo 1, lettera a), durante un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 1986 viene attribuito ogni anno un quantitativo forfettario supplementare di 4500 tonnellate. Qualora il livello globale di questi TAC superi 45000 tonnellate, questo quantitativo forfettario supplementare viene ridotto in modo da completare il livello della quota globale attribuita alla Spagna a concorrenza di 18000 tonnellate. 3. La quota da attribuire alla Spagna delle specie soggette a TAC senza ripartizione di quote e' fissata forfettariamente, per specie e per zona, nel modo seguente:

Specie Zona CIEM Quota della Spagna

a)

Melu

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 30000 tonnellate

b)

Suro

Vb, VI, VII, VIII a, b, d 31000 tonnellate

4.

Le possibilita' di pesca determinate per la Spagna e le quote che ne risultano per gli altri stati membri della Comunita' sono fissate ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 170/83.

Atto - art. 162

Articolo 162 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 158 e 161. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 158, 159, paragrafo 2, primo comma e 161, paragrafi 1, 2 e 3 che si riveleranno necessari, compreso l'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 158, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 163

Articolo 163 1. Le autorita' spagnole stabiliscono, per le attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attivita' di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave. Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 158, paragrafo 2 e all'articolo 160, paragrafo 1. 2. Per le navi di cui all'articolo 158 e all'articolo 160, paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese. Per le altre categorie di navi le modalita' di attivita' sono fissate conformemente all'articolo 160, paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo. Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorita' spagnole e alle autorita' di controllo degli altri stati membri interessati. 3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista, dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche che risultano necessarie per assicurare l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonche' quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 164

Articolo 164 1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e' fissato annualmente: a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilita' di pesca attribuite; b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilita' relativa e della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni. 2. Le attivita' di pesca, specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalita' d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse. 3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 165

Articolo 165 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera del Portogallo alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e del Comitato della pesca dell'Atlantico centro-est (COPACE) e sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 8, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 155. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' Fissato prima del 1 marzo 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Le modalita' di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 8. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 166

Articolo 166 Il regime definito negli articoli da 156 a 164 compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 162, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'[articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983R0170).

Atto - art. 167

Articolo 167 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 168

Articolo 168 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:

Periodo di apertura dei contingenti Quantita' globali autorizzate a dazio nullo (t) Diminuzione (in%)

dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1987 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1989 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 a decorrere dal 1 gennaio 1993 66300 62985 56355 46410 34808 23206 11603 0 5 10,5 17,6 24,9 33,3 50 100

2.

All'interno delle quantita' globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti e' effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983. 3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare le quantita' annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 169

Articolo 169 1. I prezzi di orientamento applicabili in Spagna alle sardine dell'Atlantico e alle acciughe e i prezzi di orientamento applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale formano oggetto di un ravvicinamento conformemente ai paragrafi 2 e 3; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. Per quanto concerne le sardine dell'Atlantico, i prezzi di orientamento applicabili in Spagna, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, sulla base dei prezzi del 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune. 3. Per quanto concerne le acciughe, i prezzi di orientamento rispettivamente applicabili per la Spagna e per gli altri stati membri formano oggetto di un ravvicinamento in cinque tappe annue, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza tra questi prezzi di orientamento: questo ravvicinamento e' applicato per meta' a ciascuno di questi prezzi mediante aumento del prezzo inferiore e riduzione del prezzo superiore; il prezzo che risulta da questo calcolo e' modulato proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del quinto ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 170

Articolo 170 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 169 e' instaurato un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili: - alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dalla Spagna, - alle importazioni di acciughe in Spagna in provenienza dagli altri stati membri della Comunita'. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili, rispettivamente, in Spagna per le acciughe e negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1 effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 potranno essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 171

Articolo 171 1. Dal momento dell'adesione e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a questa specie a norma dell'articolo 169, paragrafo 2. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo deve essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 172

Articolo 172 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 173

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