LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 277 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.

Atto - art. 278

Articolo 278 1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986 per i prodotti di cui all'articolo 259, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al piu' tardi all'inizio della seconda tappa. 2. Durante la prima tappa l'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.

Atto - art. 279

Articolo 279 Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, di cui all'articolo 273 ed all'allegato XXIV, sostituiscono durante la prima tappa l'elemento protettivo comunitario per quanto concerne l'onere riscosso dal Portogallo all'importazione dai paesi terzi.

Atto - art. 280

Articolo 280 Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere, secondo modalita' da determinare dal Consiglio, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 258, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXVI dai paesi terzi.

Atto - art. 281

Articolo 281 L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.

Atto - art. 282

Articolo 282 La Repubblica portoghese a' autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a determinati paesi terzi.

Atto - art. 283

Articolo 283 1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Atto - art. 284

Articolo 284 1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 259 si applica pienamente, fatti salvi gli articoli 239, 240, 241, l'articolo 242, paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonche' le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti. 2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi dell'articolo 286.

Atto - art. 285

Articolo 285 1. a) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, la seconda tappa dura cinque anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono fissati, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, allo stesso livello di quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1. b) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, la seconda tappa dura sette anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i prezzi, espressi in ECU, fissati secondo le regole previste nell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, al livello raggiunto il 31 dicembre 1988 conformemente alle regole di disciplina dei prezzi di cui all'articolo 265, paragrafo 1. 2. Se l'applicazione del paragrafo 1 conduce in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 6, ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento si effettua: - in cinque anni, se la seconda tappa dura cinque anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi quattro ravvicinamenti successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento, - in sette anni, se la seconda tappa dura sette anni; in questo caso il prezzo in Portogallo e' aumentato durante i primi sei ravvicinamenti successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento. Il prezzo che risulta dal calcolo effettuato secondo l'uno o l'altro dei due trattini precedenti e' aumentato o ridotto proporzionalmente all'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva. Il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. 4. a) Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello di cui al paragrafo 1; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comunitari nel corso dei cinque o sette anni della seconda tappa, secondo i casi. Tuttavia, il prezzo in Portogallo e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo ed il prezzo comune. Fatta salva la lettera b), il prezzo comune e' applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione. b) Prima della fine dell'ottavo anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere corredato, se del caso, di proposte adeguate. Se da questa analisi risulta: - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, puo' tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo' essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a), - che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e' troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si puo' decidere che, oltre questa proroga, si procedera' al ravvicinamento mediante la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressivita' dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti e' a carico del bilancio portoghese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nei precedenti trattini. 5. Se all'inizio della seconda tappa si costata che la differenza esistente tra il livello di prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune non supera il 3% del prezzo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione. 6. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che in deroga al paragrafo 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 3.

Atto - art. 286

Articolo 286 1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo: - l'articolo 244, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 268, 280 e 285 e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti, - l'articolo 247; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2, - l'articolo 248, - l'articolo 254; tuttavia, la data del 1 marzo 1986 e' sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa, - l'articolo 257; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 e' sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa. 2. L'MCS di cui all'articolo 249 si applica alle condizioni previste dagli articoli 250, 251 e 252 a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS e' stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco puo' essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 250, nel corso dei primi due anni della seconda tappa. All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente. 3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 273, paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, ciascun elemento fisso e' ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1992, ciascun elemento fisso e' ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1993, ciascun elemento fisso e' ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1994, ciascun elemento fisso e' ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1995, ciascun elemento fisso e' ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.

Atto - art. 287

Articolo 287 1. In deroga all'articolo 240, punto 3, lettera b) e all'articolo 284, negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 279 e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall'articolo 286, paragrafo 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che e' preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.

Atto - art. 288

Articolo 288 Gli aiuti, premi o altri importi analoghi istituiti nel quadro della politica agricola comune per i quali nella sezione V e' fatto riferimento al presente articolo sono applicati in Portogallo secondo le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo all'inizio della seconda tappa e' pari all'importo dell'aiuto concesso alla Fine della prima tappa. Qualora nessun aiuto analogo sia stato concesso durante la prima tappa, nessun aiuto viene concesso in Portogallo all'inizio della seconda tappa, fatte salve le disposizioni che seguono. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza di una campagna, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'inizio della seconda tappa: aa) sia l'aiuto comunitario e' introdotto in Portogallo ad un livello che rappresenta: - un quinto dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura cinque anni, - un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura sette anni; bb) sia l'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato, se una differenza esiste, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi: - di un quinto della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni, - di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione seguenti, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo, successivamente: - di un quarto, di un terzo o della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni. - di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. d) Il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna o del periodo d'applicazione dell'aiuto.

Atto - art. 289

Articolo 289 1. Dall'inizio della seconda tappa la Repubblica portoghese applica progressivamente all'importazione le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunita' a taluni paesi terzi. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente: a) se la seconda tappa dura cinque anni: - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto ai 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale. b) Se la seconda tappa dura sette anni: - il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. c) A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 290

Articolo 290 1. Per l'olio d'oliva gli articoli 236 e 240 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per il Portogallo viene ravvicinato al livello di prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Portogallo viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale esistente tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Portogallo viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione, all'inizio della campagna successiva a tale costatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Portogallo.

Atto - art. 291

Articolo 291 1. L'articolo 236 si applica al prezzo indicativo dei semi di girasole. Per i semi di colza, di ravizzone, di soia e di lino, il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986 e' fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo indicativo o di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' tuttavia essere superiore al prezzo comune. 2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi cosi' fissati per il Portogallo vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci fasi, applicando mutatis mutandis l'articolo 238. 3. I prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo dei semi di soia, applicabili in Portogallo, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione. 4. Fino al 31 dicembre 1990 negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 292

Articolo 292 1. Fino al 31 dicembre 1990 la Repubblica portoghese applica, secondo modalita' da determinare, un regime di controllo: a) dei quantitativi di semi e frutti oleosi, nonche' delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, per evitare il degradarsi delle condizioni di concorrenza tra i vari oli vegetali. Il volume dei quantitativi immessi al consumo sul mercato portoghese viene stabilito in base al consumo in Portogallo il cui livello viene valutato nel contesto di un bilancio effettuato per ciascuna campagna secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, in funzione: - del consumo portoghese constatato negli anni fra il 1980 e il 1983, - della prevedibile evoluzione della domanda. Secondo la stessa procedura, tale bilancio puo' essere attualizzato nel corso della campagna; b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli vegetali di cui alla lettera a), per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985. Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicati in Portogallo con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazione tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi. 2. In caso di circostanze eccezionali, il regime di controllo definito dal presente articolo puo' essere modificato, per i prodotti che gli sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli. Queste modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/660/CEE.

Atto - art. 293

Articolo 293 1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione e ravvicinato, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 246. L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Portogallo, viene: - introdotto in Portogallo fin dall'inizio della prima campagne successiva all'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo di applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 292, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo il caso, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Portogallo al livello del prezzo comune. Trascorso il periodo di cui al precedente comma, l'aiuto concesso in Portogallo corrisponde alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in tale stato membro e il prezzo del mercato mondiale; tale differenza viene ridotta dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo alle importazioni provenienti dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Portogallo e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Portogallo, vengono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di tali semi e quello dei semi importati da paesi terzi. 4. Inoltre, al momento di calcolare l'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, si tiene conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Atto - art. 294

Articolo 294 Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonche' per i semi di girasole prodotti in Portogallo. Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue: - 1.000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone, - 48.000 tonnellate per i semi di girasole. Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Atto - art. 295

Articolo 295 1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all'articolo 292, l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonche' dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 16,5% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 296

Articolo 296 L'articolo 236 e, se del caso, l'articolo 238 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'.

Atto - art. 297

Articolo 297 Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui all'articolo 296 e' fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Atto - art. 298

Articolo 298 L'articolo 246 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 299

Articolo 299 L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e' integralmente applicato in Portogallo fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Atto - art. 300

Articolo 300 L'articolo 246 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Atto - art. 301

Articolo 301 L'articolo 246 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 302

Articolo 302 1. Gli articoli 236, 238 e 240 si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola. Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo e' corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio. 2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nonche' per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione, comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunita' nella su composizione attuale, e il Portogallo. In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 303

Articolo 303 Durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero di canna greggio originario della Costa d'Avorio, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75.000 tonnellate espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo del prelievo sullo zucchero greggio da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio. Per il periodo dal 1 marzo al 1 luglio 1986 e per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1992, il quantitativo massimo annuo di cui sopra e' ridotto proporzionalmente alla durata di tali periodi. Qualora, durante i suddetti periodi, a) dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilita' di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, oppure b) circostanze eccezionali e imprevedibili lo giustifichino durante una campagna o parte di una campagna, la Repubblica portoghese puo' essere autorizzata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo di cui al primo comma.

Atto - art. 304

Articolo 304 Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le disposizioni seguenti si applicano al Portogallo: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 e' fissato in base: - al prezzo fissato in Portogallo sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o - in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. 2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1: - sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Portogallo e' modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalita' previste dall'articolo 238, - sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per il Portogallo fin dal momento dell'adesione. 3. a) Per i prodotti trasformati a base di pomodoro, durante le prime cinque campagne successive all'adesione o, qualora si applichi l'articolo 260, paragrafo 2, durante le prime tre campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto calcolato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del punto 2 del presente articolo, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale. In caso di superamento del limite nella Comunita' nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie portoghesi e quelle della Comunita', viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza tra l'aiuto fissato per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, verra' applicato conformemente all'articolo 240, punto 3, lettera a) e riscosso dalla Repubblica portoghese all'esportazione verso i paesi terzi. Tuttavia, scaduto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, nessun importo compensativo sara' riscosso se e' provato che il prodotto portoghese non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso al Portogallo. In nessun caso, l'aiuto applicabile in Portogallo puo' superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale. b) Durante il periodo di cui alla lettera a), la concessione dell'aiuto comunitario in Portogallo e' limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a: - 685.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro, - 9.600 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi, - 137 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodoro. Scaduto il periodo predetto, i quantitativi fissati qui sopra, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari intervenuta durante lo stesso periodo, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari. 4. Trascorso il periodo di cui al punto 3, lettera a) per i prodotti a base di pomodoro, nonche', per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e' derivato dall'aiuto fissato per la Comunita' nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2. 5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Portogallo dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo e l'aiuto validi nella Comunita' nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunita' nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Atto - art. 305

Articolo 305 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varieta' di arance, nonche' agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue: 1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 2. Per le Fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo e' ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 238. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo. 3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente adottato per il Portogallo.

Atto - art. 306

Articolo 306 1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986, e' Fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo e' diminuito di un importo pari: - all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e - all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 246 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Atto - art. 307

Articolo 307 1. Il prezzo limite per l'intervento per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, nonche' il prezzo di obiettivo per gli altri piselli, fave e favette, applicabili in Portogallo al 1 marzo 1986, sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo limite per l'intervento o al prezzo di obiettivo di tali prodotti. Tuttavia, il prezzo limite per l'intervento o il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Portogallo ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo limite per l'intervento applicato in Portogallo e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le deduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dalle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Portogallo e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 308

Articolo 308 Nel settore delle carni ovine, l'articolo 236 si applica al prezzo di base.

Atto - art. 309

Articolo 309 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta Nacional dos Produtos Pecuarios (JNPP) quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione progressiva del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; c) modifica della struttura attuale dei prezzi in modo da permetterne la libera formazione sul mercato, nonche' modifica della relazione di valore tra la parte grassa e la parte azotata del latte utilizzata in Portogallo in modo da raggiungere la relazione adottata nella Comunita'; d) armonizzazione dei prezzi interni del latte, del burro e del latte in polvere praticati nella parte continentale del Portogallo con quelli praticati nelle Azzorre; e) soppressione, per quanto possibile, degli aiuti nazionali incompatibili con il diritto comunitario e introduzione progressiva dello schema degli aiuti comunitari; f) soppressione dell'esclusivita' delle zone di raccolta del latte e dell'esclusivita' della pastorizzazione; g) creazione di un servizio di informazioni dei mercati agricoli al fine di rilevare i corsi, nonche' formazione adeguata dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; h) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione.

Atto - art. 310

Articolo 310 1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati. L'articolo 285, paragrafi da 2 a 6 e l'articolo 287 si applicano ai prezzi d'intervento cosi' calcolati. Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalita' da determinare. 2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro. L'articolo 240, paragrafi da 2 a 6 e gli articoli 241, 242 e 255 sono applicabili.

Atto - art. 311

Articolo 311 L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 312

Articolo 312 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni bovine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni e progressiva liberalizzazione del commercio interno, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) creazione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un sistema di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi e introduzione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse per permettere il confronto delle quotazioni; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di aumentare la produttivita' degli allevamenti e di migliorare la redditivita' del settore; f) liberalizzazione degli scambi nel settore zootecnico.

Atto - art. 313

Articolo 313 1. Nel settore delle carni bovine, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, validi per qualita' comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. 2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli articoli 241, 242 e 255. 3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato mediante coefficiente da determinare.

Atto - art. 314

Articolo 314 L'articolo 288 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Atto - art. 315

Articolo 315 1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese, deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa; b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria, c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualita'; d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; e) libera formazione dei prezzi, e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti; f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualita', la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.

Atto - art. 316

Articolo 316 In deroga all'articolo 272, paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo e' fissato in conformita' delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985. Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% in secondo anno, - 6% il terzo anno, - eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.

Atto - art. 317

Articolo 317 Nel settore degli ortofrutticoli, l'articolo 285 si applica ai prezzi di base. L'articolo 255 e' parimenti applicabile in tale settore.

Atto - art. 318

Articolo 318 Durante la seconda tappa, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 1. Questo meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto portoghese, calcolato conformemente alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunita', - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non puo' essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta portoghese e' calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunita' nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dal Portogallo, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto portoghese corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente ogni anno all'inizio della campagna: - di un quinto del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di cinque anni; - di un settimo del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di sette anni. La prima riduzione si effettua tuttavia all'inizio della seconda tappa. d) Se il prezzo del prodotto portoghese, calcolato secondo la lettera b), e' inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto portoghese e' pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 2. Qualora il mercato portoghese risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, misure adeguate, che possono in particolare prevedere l'applicazione di un importo correttore secondo modalita' da determinare, possono essere decise per quanto riguarda le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Atto - art. 319

Articolo 319 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore dei cereali, sono i seguenti: a) smantellamento del monopolio di commercializzazione della Empresa publica de abastecimento de cereais (EPAC) al piu' tardi alla fine della prima tappa e liberalizzazione progressiva del commercio interno e delle esportazioni sul mercato portoghese; b) eliminazione progressiva del monopolio di importazione dell'EPAC nel corso di un periodo di quattro anni; c) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento; d) libera formazione dei prezzi; e) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 320

Articolo 320 1. Durante i primi quattro anni successivi all'adesione, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione dei cereali in Portogallo in modo che allo scadere del quarto anno sia garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. A tal fine, la Repubblica portoghese adatta la propria regolamentazione di cui all'articolo 261 e puo', in deroga all'articolo 277, applicare all'importazione un regime organizzato come segue: a) Le importazioni di cereali in Portogallo vengono effettuate in proporzione percentuale ai quantitativi annui importati nel corso dell'anno precedente fino a raggiungere le seguenti percentuali, da parte rispettivamente dell'EPAC e degli operatori privati:

Anno EPAC Operatori privati

1986 80% 20%

1987 60% 40%

1988 40% 60%

1989 20% 80%

1990

100%

b)

Le importazioni di cui alla lettera a) che devono essere effettuate dagli operatori privati vengono aggiudicate tramite gare aperte senza discriminazione tra gli operatori economici. Nell'ambito di tali gare, le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette: - della differenza tra i prezzi di mercato della Comunita' e il prezzo del mercato mondiale, e - di un importo corrispondente ad una preferenza forfettaria pari a 5 ECU per tonnellata. c) Qualora le importazioni di prodotti di origine comunitaria non rappresentino ogni anno un quantitativo minimo pari al 15% del totale del quantitativo di cereali importati durante quello stesso anno, l'EPAC acquista nel corso dell'anno successivo, nella Comunita' nella sua composizione attuale, il quantitativo mancante rispetto alla percentuale del 15% di cui sopra. Tale quantitativo si aggiunge pertanto all'obbligo di acquisto del 15% per il nuovo anno. Un bilancio intermedio viene esteso alla fine della campagna 1988/1989; se da tale bilancio risulta che l'obbligo di acquisto per il 1989 rischia, di non realizzarsi, possono essere adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo.

Atto - art. 321

Articolo 321 Nel settore dei cereali, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'intervento. In questo settore si applicano parimenti gli articoli 241, 242 e 255.

Atto - art. 322

Articolo 322 1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile e' derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 323

Articolo 323 L'articolo 288 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Atto - art. 324

Articolo 324 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni suine, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonche' progressiva liberalizzazione del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di garantire un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese; b) istituzione di un organismo d'intervento e costituzione di una infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento, adeguati alle nuove condizioni del mercato portoghese; c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire; d) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonche' adeguata informazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di migliorare la redditivita' del settore; f) proseguire e intensificare la lotta contro la peste suina africana, in particolare sviluppando unita' di produzione a circuito chiuso.

Atto - art. 325

Articolo 325 1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242 e 255. 3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo e' derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 326

Articolo 326 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore delle uova, sono i seguenti: a) eliminazione della JNPP, quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese, nonche' progressiva liberalizzazione del mercato interno; b) libera formazione dei prezzi; c) istituzione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevarne i corsi; d) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento della struttura di produzione e di trasformazione.

Atto - art. 327

Articolo 327 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio. 3. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uova da cova. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo e' derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 328

Articolo 328 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del pollame, sono identici a quelli gia' citati per le uova all'articolo 326.

Atto - art. 329

Articolo 329 1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono. 2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie. 3. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino. 4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 330

Articolo 330 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del riso, sono identici a quelli gia' citati per i cereali all'articolo 319.

Atto - art. 331

Articolo 331 1. Nel corso della prima tappa, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione del riso in Portogallo, in modo tale che alla fine della prima tappa venga garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri. 2. L'articolo 320 si applica mutatis mutandis alle importazioni di riso in Portogallo.

Atto - art. 332

Articolo 332 1. Nel settore del riso, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo d'intervento del risone. In questo settore sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242, e 255. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Portogallo e il prezzo di entrata.

Atto - art. 333

Articolo 333 Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del vino, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional do vinho (JNV), quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, e modifica degli altri organismi pubblici nel settore dei vini, durante la prima tappa, nonche' liberalizzazione del commercio interno e delle importazioni ed esportazioni e trasferimento delle attivita' controllate dallo stato in materia di magazzinaggio e distillazione ai produttori e alle associazioni di produttori; b) instaurazione progressiva del regime e del controllo degli impianti, simili a quelli della Comunita', per permettere una effettiva disciplina di impianto; c) realizzazione di un progetto di ampelografia (classificazione delle varieta' di viti) e di sinonimia (equivalenza tra i nomi di varieta' di viti in Portogallo, da un lato, e equivalenza tra nomi portoghesi e nomi utilizzati nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro) che preceda l'attuazione di un sistema di indagini statistiche sulle superfici viticole ai sensi della regolamentazione comunitaria, nonche' la realizzazione di lavori specifici in materia di catasto viticolo; d) creazione o trasferimento di centri di distillazione in numero e di capacita' sufficienti in modo da permettere il conseguimento delle prestazioni viniche; e) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli comprendente in particolare il rilevamento dei prezzi e una regolare analisi statistica; f) formazione dei servizi amministrativi necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; g) progressivo allineamento del sistema di prezzi portoghese sul sistema di prezzi comunitario; h) divieto di irrigazione dei vigneti di uve da mosto, nonche' di qualsiasi nuovo impianto su superfici irrigate; i) attuazione, nel quadro del regime degli impianti, del piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti portoghesi che corrispondono agli obiettivi della politica comune in materia vitivinicola.

Atto - art. 334

Articolo 334 La Repubblica portoghese prende le misure atte ad evitare qualsiasi estensione, durante la prima tappa, della superficie coltivata a vigneti che producono vino con titolo alcolometrico naturale inferiore o pari a 7% vol.

Atto - art. 335

Articolo 335 In deroga alla regolamentazione comunitaria relativa alla percentuale massima di anidride solforosa nei vini, la Repubblica portoghese e' autorizzata ad applicare, durante la prima tappa, ai vini prodotti sul suo territorio, i limiti applicati in materia sotto il precedente regime nazionale. Tuttavia, la Repubblica portoghese adotta le misure adeguate affinche', durante tale prima tappa, la percentuale di anidride solforosa venga progressivamente ridotta ai livelli comunitari, in modo che questi siano integralmente rispettati fin dall'inizio della tappa.

Atto - art. 336

Articolo 336 Durante la prima tappa la Repubblica portoghese stabilisce, sulla base dello studio di ampelografia e di sinonimia di cui all'articolo 333, una classificazione delle varieta' di vite relativamente ai vigneti portoghesi conforme all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni di applicazione di quest'ultimo articolo.

Atto - art. 337

Articolo 337 Nel settore vitivinicolo, gli articoli 285 e 287 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola.

Atto - art. 338

Articolo 338 1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale dei prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dal Portogallo, che formano oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti norme: a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi di orientamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo puo' essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, secondo le varie categorie di vini e in ragione della loro qualita'. b) Per taluni vini a denominazione di origine e per gli altri prodotti che possano creare eventuali perturbazioni sul mercato, un importo regolatore puo' essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a). L'importo regolatore e' derivato da quello applicabile ai vini da tavola, secondo modalita' da determinare. 3. L'importo regolatore e' limitato ad un livello che assicuri e condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo l'importo e' calcolato in modo che l'importo ottenuto aumentando il prezzo di orientamento applicabile in Portogallo per il prodotto in questione dell'importo regolatore e dei dazi doganali che gli sono applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per il prodotto durante la campagna interessata. 4. Tenuto conto della situazione particolare del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, si puo' decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, la fissazione di un importo regolatore per le esportazioni di uno o piu' di questi prodotti dalla Comunita' nella sua composizione attuale verso il Portogallo. Questo importo e' fissato ad un livello che permetta di garantire una normale corrente di scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, che non crei perturbazioni sul mercato portoghese dei prodotti in questione. 5. L'importo regolatore concesso e' finanziato dalla Comunita' mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 339

Articolo 339 L'articolo 288 si applica all'aiuto all'impiego di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la preparazione di succo di uve.

Atto - art. 340

Articolo 340 1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'articolo 333. 2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varieta' di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fino al termine della seconda tappa, tali varieta' vengono considerate varieta' di viti temporaneamente autorizzate. 3. In deroga all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varieta' autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.

Atto - art. 341

Articolo 341 Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del "vinho verde" con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol. possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione. Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.

Atto - art. 342

Articolo 342 Per quanto riguarda gli scambi di carni fresche di pollame all'interno del proprio territorio, la Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare a non oltre il 31 dicembre 1988 l'applicazione della direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame.

Atto - art. 343

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