LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
Ultimo aggiornamento 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Articolo 343 La Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.

Atto - art. 344

Articolo 344 1. La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare l'applicazione sul proprio territorio delle direttive qui indicate, secondo il calendario seguente: a) non oltre il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda le direttive: - 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per le specie Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. e Vicia sativa L.; - 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend. Fiori e pool Triticum durum desf. e Zea mais L.; - 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, per le specie di cui ai trattini precedenti; b) non oltre il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda le direttive: - 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; - 66/401/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), primo trattino; - 66/402/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), secondo trattino; - 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberiseme di patate; - 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; - 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; - 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; - 70/457/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), terzo trattino; - 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; - 71/161/CEE relativa alle norme di qualita' esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunita'. 2. La Repubblica portoghese: a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente, entro e non oltre i termini fissati dal paragrafo 1, alle disposizioni delle direttive elencate nel medesimo paragrafo; b) puo' limitare completamente o parzialmente, in anticipo sui termini fissati dal paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi o piante alle varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul proprio territorio. Per quanto riguarda le specie contemplate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, le varieta' di cui e' ammessa la commercializzazione sul suo territorio, a decorrere dal 1 marzo 1986, sono quelle oggetto dell'elenco notificato alla conferenza. Durante i periodi concessi alla Repubblica portoghese per conformarsi alle due direttive citate, questo stato membro amplia ogni anno tale elenco, in modo da garantire la progressiva apertura del mercato portoghese alle altre varieta' elencate nei cataloghi comuni; c) esporta mal territorio degli stati membri attuali soltanto sementi e piante conformi alle disposizioni comunitarie; d) rende le sementi e piante importate dai paesi terzi soggette: - alle condizioni comunitarie fissate in materia di equivalenza, e - per quanto riguarda la varieta' almeno alle stesse limitazioni di commercializzazione gia' applicate alle varieta' elencate nei cataloghi comuni. 3. Durante i periodi di deroga di cui al paragrafo 1, la progressiva liberalizzazione degli scambi delle sementi e piante di determinate specie, tra il Portogallo e la Comunita' nella sua composizione attuale puo' essere decisa secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Tale liberalizzazione riguardera' innanzi tutto le sementi gia' oggetto, prima dell'adesione, di una decisione comunitaria di equivalenza. Tale liberalizzazione riguardera' anche altre specie non appena si verificheranno le condizioni necessarie a tale atto.

Atto - art. 345

Articolo 345 La Repubblica portoghese e' autorizzata a rinviare, non oltre il 31 dicembre 1990, l'applicazione della direttiva 69/465/CEE concernente la lotta contro il nematode dorato.

Atto - art. 346

Articolo 346 1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. Gli articoli 234, paragrafo 3, 253, lettera c) e 257 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Atto - art. 347

Articolo 347 Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo e' sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Atto - art. 348

Articolo 348 Soltanto le navi di cui all'articolo 349 possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone e alle condizioni in esso indicate.

Atto - art. 349

Articolo 349 1. L'attivita' di pesca delle navi portoghesi e' limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Possibilita' di pesca limitate alla cattura del mel e del suro nonche' il corrispondente numero di navi e le relative modalita' di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 3. Inoltre, tutte le possibilita' di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonche' il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attivita' di pesca portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonche' alla necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali e' soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe. 4. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 350

Articolo 350 Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 349 e 351. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 349 e 351 che si riveleranno necessari, compresi quelli sull'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 349, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.

Atto - art. 351

Articolo 351 1. Soltanto le navi battenti bandiera di uno stato membro attuale di cui al presente articolo possono esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione della Repubblica portoghese, nelle zone e alle condizioni definite conformemente ai paragrafi seguenti. 2. Il numero di queste navi, autorizzate ad esercitare un'attivita' di pesca per le specie pelagiche non soggette ai TAC e alle quote, diverse dalle specie altamente migratorie, nelle divisioni CIEM IX, X e COPACE e' fissato annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in funzione della situazione dell'attivita' di pesca della Comunita' nella sua composizione attuale nelle acque portoghesi, durante il periodo che precede immediatamente l'adesione, nonche' in funzione della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attivita' di pesca delle navi portoghesi nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale per le specie analoghe e per la prima volta prima del 1 gennaio 1986. Le condizioni di esercizio dell'attivita' di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie. 3. Per quanto concerne la divisione CIEM X e la zona COPACE, fatto salvo il paragrafo 4 e in base alla prassi della pesca degli stati membri attuali durante gli anni precedenti l'adesione, fino al 31 dicembre 1995 la pesca del tonno bianco e' autorizzata soltanto durante un periodo massimo di otto settimane tra il 1 maggio e il 31 agosto dell'anno in questione da parte di centodieci navi che pescano con la lenza, non eccedenti 26 metri tra le perpendicolari, che utilizzino esclusivamente lenze a strascico. L'elenco delle navi autorizzate e' notificato dagli stati membri interessati alla Commissione entro il trentesimo giorno precedente l'apertura del periodo di pesca. 4. Per il tonno tropicale l'attivita' di pesca e' limitata fino al 31 dicembre 1995 per la divisione CIEM X a sud di 36° 30' nord nonche' per la zona COPACE a sud di 31° nord e, a nord di questo parallelo, ad ovest di 17° 30' ovest. 5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. Le modalita' tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 6. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 352

Articolo 352 1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, alle acque sottoposte alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE e' sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 9. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1: Parte di provvedimento in formato grafico 3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite dei 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' fissato prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Possibilita' e condizioni di accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo nella divisione CIEM X e nella zona COPACE sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 155, paragrafo 3. 8. Le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 9. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 353

Articolo 353 Il regime definito negli articoli da 347 a 350, compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 350, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Atto - art. 354

Articolo 354 1. Dal momento dell'adesione la Comunita' gestisce gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi. 2. I diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. 3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in ciascun caso le decisioni appropriate per mantenere le attivita' di pesca che ne derivano, compresa la possibilita' di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Atto - art. 355

Articolo 355 1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al piu' tardi il 31 dicembre 1992. 2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco e' riportato nell'allegato XXVII. Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 356

Articolo 356 1. I prezzi di orientamento applicabili alle sardine dell'Atlantico in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento conformemente al paragrafo 2; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986. 2. I prezzi di orientamento applicabili in Portogallo, da un lato, e nella Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, in base ai prezzi 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della meta' della differenza esistente tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento e' applicato il prezzo comune.

Atto - art. 357

Articolo 357 1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 356 e' istituito un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunita' nella sua composizione attuale in provenienza dal Portogallo. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento CEE n. 3796/81 possono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 358

Articolo 358 1. Dal momento dell'adesione, e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'articolo 356. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della. Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 359

Articolo 359 Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi, rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 360

Articolo 360 1. In deroga all'articolo 190, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: a) Per quanto riguarda i prodotti importati negli altri stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 85,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 71,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 57,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 42,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 28,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 14,2% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 14,2%, ha luogo il 1 gennaio 1992. b) Per quanto riguarda prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri stati membri della Comunita': - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5% ha luogo il 1 gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita', sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 90,9% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 81,8% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 72,7% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 63,6% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 54,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 45,4% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 36,3% del dazio di base, - il 1 gennaio 1993 ogni dazio e' ridotto a 27,2% del dazio di base, - il 1 gennaio 1994 ogni dazio e' ridotto a 18,1% del dazio di base, - il 1 gennaio 1995 ogni dazio e' ridotto a 9% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 9%, ha luogo il 1 gennaio 1996. 3. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione negli stati membri della Comunita' in provenienza dal Portogallo, per le sardine fresche, refrigerate e congelate, della sottovoce 03.01 B I d) della tariffa doganale comune e le preparazioni e conserve di tonno e di acciughe delle sottovoci 16.04 E e 16.04 ex F della tariffa doganale comune, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986 ogni dazio e' ridotto a 87,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987 ogni dazio e' ridotto a 75% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988 ogni dazio e' ridotto a 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989 ogni dazio e' ridotto a 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990 ogni dazio e' ridotto a 37,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991 ogni dazio e' ridotto a 25% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992 ogni dazio e' ridotto a 12,5% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 12,5%, ha luogo il 1 gennaio 1993. 4. In deroga all'articolo 197, la Repubblica portoghese modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalita': - a decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 12,5% il un divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune. - A decorrere dal 1 gennaio 1987: a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di piu' del 15%, in piu' o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi, b) negli altri casi, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5%, alle seguenti date: - 1 gennaio 1987, - 1 gennaio 1988, - 1 gennaio 1989, - 1 gennaio 1990, - 1 gennaio 1991, - 1 gennaio 1992. La Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1983.

Atto - art. 361

Articolo 361 1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte a), in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo. 2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte b), in provenienza dalla Spagna, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1. 3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento del Portogallo viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio e' aumentata ogni anno di un fattore di progressivita' pari al 15%. 4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensione delle importazioni. 5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, la Repubblica portoghese puo' prendere misure conservative immediatamente applicabili. Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che puo' sospenderne l'applicazione nel mese successivo a questa notifica. 6. Le modalita' di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Atto - art. 362

Articolo 362 Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunita' nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti: Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 363

Articolo 363 1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Atto - art. 364

Articolo 364 1. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. Essa non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 2. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Essa non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti. Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoche' sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Portogallo dei prodotti non liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma. La Repubblica portoghese non e' tuttavia tenuta a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XXX a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo. Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1 gennaio 1993. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4. 4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, la Repubblica portoghese abolisce le restrizioni quantitative in vigore. 5. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nel protocollo n. 23 che non sono liberalizzati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi e per i quali essa mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto protocollo. Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Portogallo dei prodotti di cui al primo comma e' effettuata in conformita' alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2. 6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunita' a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, la Repubblica portoghese estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che essa dovra' prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Atto - art. 365

Articolo 365 1. Dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XXXI, la Repubblica portoghese si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 189, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti e' identico a quello fissato nell'articolo 197. 2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica portoghese nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalita' generali di cui alla lettera b) o le modalita' particolari di cui agli articoli 289 e 295. b) La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto al 90,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto all'81,8% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 72,7% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 63,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 54,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 45,4% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 36,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 27,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 18,1% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 9,0% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996. c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema: - il 1 marzo 1986, il divario e' ridotto all'87.5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1987, il divario e' ridotto al 75,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1988, il divario e' ridotto al 62,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1989, il divario e' ridotto al 50,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1990, il divario e' ridotto al 37,5% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto al 25,0% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 12,5% del divario iniziale. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Atto - art. 366

Articolo 366 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 368. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazione con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica portoghese a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 368, per un identico periodo, fatte salve eventuali deroghe specifiche. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 368 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Portogallo in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 367

Articolo 367 Qualora per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica portoghese i protocolli di cui all'articolo 366, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1986 da parte della Repubblica portoghese ai paesi di cui all'articolo 368

Atto - art. 368

Articolo 368 1. Gli articoli 366 e 367 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Jugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Atto - art. 369

Articolo 369 La Repubblica portoghese si ritira con effetto al 1 gennaio 1986 dalla convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

Atto - art. 370

Articolo 370 1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso il Portogallo in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 371

Articolo 371 1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunita', in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica conformemente agli articoli da 372 a 375. 2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita', dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Atto - art. 372

Articolo 372 Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione dei 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3 e 213. Tuttavia soltanto dall'inizio della seconda tappa queste entrate comprendono i prelievi e gli altri importi di cui al primo comma costatati per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In deroga al comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere prima della fine della prima tappa la restituzione al Portogallo, entro limiti e secondo modalita' da definire e per un periodo non superiore a due anni, delle entrate provenienti dagli importi compensativi "adesione" applicati dal Portogallo alle importazioni di cereali dagli altri stati membri.

Atto - art. 373

Articolo 373 Le entrate denominate "dazi doganali" di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonche' per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 210 paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione. La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali cosi' calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione. Dal 1 gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonche' per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1 gennaio 1996.

Atto - art. 374

Articolo 374 L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 e' integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. La deroga di cui all'articolo 15, punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma. La Comunita' restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunita' europee, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalita': - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunita'.

Atto - art. 375

Articolo 375 Per evitare che sia a carico della Repubblica portoghese il rimborso degli anticipi concessi alla Comunita' dai suoi stati membri anteriormente al 1 gennaio 1986, la Repubblica portoghese fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

Atto - art. 376

Articolo 376 In deroga all'articolo 60 del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parita' in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.

Atto - art. 377

Articolo 377 Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.

Atto - art. 378

Articolo 378 1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' prendere prima del 1 gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunita' adottati tra il 1 gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.

Atto - art. 379

Articolo 379 1. Fino al 31 dicembre 1992 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Alle stesse condizioni uno stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o dei due nuovi stati membri. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi, su domanda espressa dello stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Fatte salve le disposizioni dei capi 3 dei titoli II e III nel settore dell'agricoltura e della pesca, quando il mercato di uno stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e l'uno o l'altro nuovo stato membro o tra questi, la Commissione, su domanda dello stato membro interessato, delibera sulle misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie entro ventiquattro ore a decorrere dalla ricezione della domanda. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. In caso di difficolta' gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo stato membro puo' domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato allo scopo di esercitare un lavoro salariato.

Atto - art. 380

Articolo 380 1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato e secondo le regole di procedura che saranno adottate immediatamente dopo l'adesione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine. Se le pratiche di dumping continuano a sussistere la Commissione autorizza lo stato membro o gli stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39. 3. Le misure adottate prima dell'adesione a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 e della decisione 2177/84/CECA nei confronti dei nuovi stati membri nonche' quelle adottate prima dell'adesione a norma della legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale rimangono provvisoriamente in vigore e formeranno oggetto di un esame da parte della Commissione che decide in merito alla loro modifica o abrogazione. Questa modifica o abrogazione e' attuata, secondo i casi, dalla Commissione o dalle autorita' nazionali in questione. Le procedure iniziate prima dell'adesione in Spagna, in Portogallo o nella Comunita' nella sua composizione attuale proseguono conformemente al paragrafo 1.

Atto - art. 381

Articolo 381 L'Assemblea si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 382

Articolo 382 Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 383

Articolo 383 1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di tre membri supplementari e la designazione di un sesto vicepresidente tra i membri della Commissione allargata. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. Il mandato del sesto vicepresidente designato scade simultaneamente a quello degli altri cinque vicepresidenti. 2. Prima del 31 dicembre 1986 il Consiglio esamina per la prima volta applicare l'articolo 14, quarto comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee. 3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 384

Articolo 384 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di due giudici. 2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice e' designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991. 3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988. 4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio. 5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.

Atto - art. 385

Articolo 385 Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di due membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade il 17 ottobre 1987.

Atto - art. 386

Articolo 386 Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 387

Articolo 387 Immediatamente dopo l'adesione il comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 388

Articolo 388 Immediatamente dopo l'adesione il comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di cinque membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 389

Articolo 389 Immediatamente dopo l'adesione il comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresentano i nuovi stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 390

Articolo 390 Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 391

Articolo 391 1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 392

Articolo 392 Dal momento dell'adesione i nuovi stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notifica delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli stati membri attuali.

Atto - art. 393

Articolo 393 L'applicazione, in ciascuno dei nuovi stati membri, degli atti elencati nell'allegato XXXV del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Atto - art. 394

Articolo 394 1. E' differita fino al 1 marzo 1986: a) l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale; b) l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'articolo 396. 2. Il paragrafo 1 non e' applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all'articolo 396, allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimera', dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura. 3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, e' quello applicabile prima dell'adesione.

Atto - art. 395

Articolo 395 I nuovi stati membri mettono in vigore le misure per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XXXVI o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 396

Articolo 396 1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Atto - art. 397

Articolo 397 I testi degli atti delle istituzioni delle Comunita' anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 398

Articolo 398 Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Atto - art. 399

Articolo 399 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 400

Articolo 400 Gli allegati da I a XXXVI, i protocolli dal n. 1 al n. 25, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 401

Articolo 401 Il governo della Repubblica francese rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Atto - art. 402

Articolo 402 Il governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua spagnola e in lingua portoghese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 403

Articolo 403 Il segretario generale rimettera' ai governi dei nuovi stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Allegati-Allegato I

Allegato I Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato II

Allegato II Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato III

Allegato III Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1988) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IV

Allegato IV Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione (contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1989) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato V

Allegato V Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VI

Allegato VI Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VII

Allegato VII Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato VIII

Allegato VIII Elenco dei prodotti di cui all'art. 75, punto 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato IX

Allegato IX Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato X

Allegato X Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XI

Allegato XI Modalita' tecniche di cui all'art. 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XII

Allegato XII Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIII

Allegato XIII Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIV

Allegato XIV Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XV

Allegato XV Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVI

Allegato XVI Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVII

Allegato XVII Elenco di cui all'articolo 178 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XVIII

Allegato XVIII Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XIX

Allegato XIX Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XX

Allegato XX Elenco di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXI

Allegato XXI Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXII

Allegato XXII Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIII

Allegato XXIII Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXIV

Allegato XXIV Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXV

Allegato XXV Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVI

Allegato XXVI Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVII

Allegato XXVII Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati - Allegato XXVIII

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