LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 244 1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunita' verso gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

Convenzione - art. 245

ARTICOLO 245 Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunita' e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione: a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilita' di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonche' creando punti di informazione negli Stati ACP; b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso piu' intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine; c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunita', le attivita' esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi; d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilita' delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati; e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali; f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico; g) di aiutare gli Stati ACP: i) a migliorare la qualita' degli studi di fattibilita' e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati; ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.

Convenzione - art. 246

ARTICOLO 246 1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati. 2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacita' di attrazione degli investimenti.

Convenzione - art. 247

ARTICOLO 247 1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presentera' regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunita' e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali. 2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunita', in particolare allorche' vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti. 3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il piu' rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sara' sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 248

ARTICOLO 248 Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Convenzione - art. 249

ARTICOLO 249 Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Convenzione - art. 250

ARTICOLO 250 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione: a) dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio; b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Convenzione - art. 251

ARTICOLO 251 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 248, 249 e 250. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 252

ARTICOLO 252 Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Convenzione - art. 253

ARTICOLO 253 Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro. Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Convenzione - art. 254

ARTICOLO 254 Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 252 e 253. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 255

ARTICOLO 255 Particolare attenzione e' prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinche' essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione. In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Convenzione - art. 256

ARTICOLO 256 Un particolare trattamento e' riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficolta' economiche che ostacolano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 257

ARTICOLO 257 1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati: Antigua e Barbuda Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Capo Verde Repubblica Centrafricana Comore Gibuti Dominica Etiopia Gambia Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Kiribati Lesotho Malawi Mali Mauritania Mozambico Niger Uganda Ruanda Isole Salomone St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tome' e Principe Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Tuvalu' Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri: - qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione; - qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare piu' tale inclusione.

Convenzione - art. 258

ARTICOLO 258 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3 - Sviluppo industriale articolo 74, secondo e terzo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Sviluppo regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2, articolo 172 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180, articolo 184 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196, paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6 - Investimenti articolo 246 - Norme di origine protocollo n° 1: articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).

Convenzione - art. 259

ARTICOLO 259 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 260

ARTICOLO 260 1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono: Botswana Burkina Faso Burundi Repubblica centrafricana Lesotho Malawi Mali Niger Uganda Ruanda Swaziland Ciad Zambia Zimbabwe 2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 261

ARTICOLO 261 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, secondo trattino - Sviluppo industriale articolo 74, primo e secondo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Cooperazione regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 197, paragrafo 11 - Investimenti articolo 246

Convenzione - art. 262

ARTICOLO 262 Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamita' naturali che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 263

ARTICOLO 263 1. Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Capo Verde Comore Dominica Figi Grenada Giamaica Kiribati Madagascar Maurizio Papua Nuova Guinea St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tome' e Principe Isole Salomone Seicelle Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu' Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP insulari puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 264

ARTICOLO 264 Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, terzo trattino - Sviluppo industriale articolo 74, primo e secondo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Sviluppo regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli di base articolo 155, paragrafo 2, articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2 - Prodotti minerari: Sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 197, paragrafo 11 - Investimenti articolo 246

Convenzione - art. 265

ARTICOLO 265 Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Convenzione - art. 266

ARTICOLO 266 1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilita' che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.

Convenzione - art. 267

ARTICOLO 267 La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

Convenzione - art. 268

ARTICOLO 268 1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 269

ARTICOLO 269 1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e puo' prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica. 2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 3. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione. 4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 5. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.

Convenzione - art. 270

ARTICOLO 270 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri puo', durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

Convenzione - art. 271

ARTICOLO 271 Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.

Convenzione - art. 272

ARTICOLO 272 1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni; 2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri. 3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Convenzione - art. 273

ARTICOLO 273 1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunita' e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. 2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 274

ARTICOLO 274 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Convenzione - art. 275

ARTICOLO 275 I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 276

ARTICOLO 276 L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269, paragrafo 4. Essa puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate. Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa puo' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 277

ARTICOLO 277 1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento. 2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunita' e in uno Stato ACP. 3. Essa puo' creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti. 4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

Convenzione - art. 278

ARTICOLO 278 l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri. 2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori. 3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perche' dirima la controversia. 4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, puo', a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva. 5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un temine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalita' che offrono ogni garanzia di indipendenza. b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi. c) Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Convenzione - art. 279

ARTICOLO 279 Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorche' sorgano tra la Comunita' e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

Convenzione - art. 280

ARTICOLO 280 Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

Convenzione - art. 281

ARTICOLO 281 I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

Convenzione - art. 282

ARTICOLO 282 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o piu' Stati membri della Comunita' e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

Convenzione - art. 283

ARTICOLO 283 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

Convenzione - art. 284

ARTICOLO 284 1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunita', quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP. 2. Le parti contraenti convengono inoltre: a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali: - la Comunita' fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati; - gli Stati ACP indicano alla Comunita' le loro preoccupazioni e posizioni affinche' quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso. 3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunita' fintantoche' non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).

Convenzione - art. 285

ARTICOLO 285 1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. b) Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunita'.

Convenzione - art. 286

ARTICOLO 286 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e puo' proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 285, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri. 5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 285. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.

Convenzione - art. 287

ARTICOLO 287 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

Convenzione - art. 288

ARTICOLO 288 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri. 2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari. 3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Convenzione - art. 289

ARTICOLO 289 1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. L'accordo concluso con detto Stato puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'adesione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

Convenzione - art. 290

ARTICOLO 290 A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

Convenzione - art. 291

ARTICOLO 291 La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioe' il 28 febbraio 1990. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Convenzione - art. 292

ARTICOLO 292 La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Convenzione - art. 293

ARTICOLO 293 I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

Convenzione - art. 294

ARTICOLO 294 La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro. DECLARATION DE SIGNATURE DE LA TROISIEME CONVENTION ACP-CEE PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 1

PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa ARTICOLO 1 1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5: a) i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), ne' la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni. 6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Protocollo N. 1 - art. 2

ARTICOLO 2 Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani; b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti; c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate; j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Protocollo N. 1 - art. 3

ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5% del valore del prodotto finito. 3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o piu' regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando e' d'applicazione il disposto del paragrafo 2. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o piu' componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio; ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito; f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo N. 1 - art. 4

ARTICOLO 4 Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono: - da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione; - dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Protocollo N. 1 - art. 5

ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunita' oppure dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli delle parti interessate. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato. Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali della Comunita': a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; o b) di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente: - un'esatta descrizione delle merci; - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate; - la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; o c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Protocollo N. 1 - art. 6

ARTICOLO 6 1. a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo. b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.000 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo e' fornita dal formulario EUR 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo. c) Sino al 30 aprile 1985 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1 ottobre 1982. Per ciascun biennio successivo esso sara' il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio. d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato. e) Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato. 2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e' considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. 4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.

Protocollo N. 1 - art. 7

ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.

Protocollo N. 1 - art. 8

ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo. 2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorita' doganali hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Protocollo N. 1 - art. 9

ARTICOLO 9 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario e' stampato in una o piu' lingue nelle quali e' redatta la presente convenzione. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. 2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Protocollo N. 1 - art. 10

ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Protocollo N. 1 - art. 11

ARTICOLO 11 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate. 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito"; - il nome del paese di transito; - il timbro a data. Questa procedura entra in vigore dopo che e' stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Protocollo N. 1 - art. 12

ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Protocollo N. 1 - art. 13

ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Protocollo N. 1 - art. 14

ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.

Protocollo N. 1 - art. 15

ARTICOLO 15 Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatta la presente convenzione, ed in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. Il formulario EUR. 2 e' costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2. Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerla. Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Protocollo N. 1 - art. 16

ARTICOLO 16 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU. se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.

Protocollo N. 1 - art. 17

ARTICOLO 17 1. Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite nella Comunita' durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Protocollo N. 1 - art. 18

ARTICOLO 18 1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3: - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 19

ARTICOLO 19 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 20

ARTICOLO 20 1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato. 2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che e' rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

Protocollo N. 1 - art. 21

ARTICOLO 21 La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, un esemplare e' rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Protocollo N. 1 - art. 22

ARTICOLO 22 Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Protocollo N. 1 - art. 23

ARTICOLO 23 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Protocollo N. 1 - art. 24

ARTICOLO 24 Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo N. 1 - art. 25

ARTICOLO 25 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Protocollo N. 1 - art. 26

ARTICOLO 26 Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.

Protocollo N. 1 - art. 27

ARTICOLO 27 Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Protocollo N. 1 - art. 28

ARTICOLO 28 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27. 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo. 4. Il Comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato puo', se necessario, ricorrere agli esperti appropriati.

Protocollo N. 1 - art. 29

ARTICOLO 29 Il Comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

Protocollo N. 1 - art. 30

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