LEGGE 15 marzo 1986, n. 81
ARTICOLO 30 1. Il Comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunita' in merito alla loro richiesta, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 11. 2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attivita'; c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto: a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) della necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato interessato e delle sue difficolta'. 5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati o di paesi in sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga e' accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati interessati supera il 60% del valore del prodotto finito, purche' la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunita' o di uno Stato o piu' Stati membri della medesima. 7. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche' una decisione intervenga al piu' presto, comunque non oltre tre mesi dal momento in cui la Comunita' e' stata adita. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui e' adito. 8. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo che e' stabilito dal Comitato e che sara' di norma di tre anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di cinque anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga puo' prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessita' di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACI interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al piu' presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga. c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato puo' procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato puo' decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
Protocollo N. 1 - art. 31
ARTICOLO 31 Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.
Protocollo N. 1 - art. 32
ARTICOLO 32 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Protocollo N. 1 - art. 33
ARTICOLO 33 La Comunita' e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo N. 1 - Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1, ad articoli 1 e 2 Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-stabilimento" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 7. Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3, ad articoli 1 e 3 Le lavorazioni o trasformazioni che, ai sensi del presente protocollo, devono essere effettuate per conferire il carattere originario ad un determinato prodotto riguardano esclusivamente i prodotti non originari utilizzati. Un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che e' utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non e' sottoposto alla regola del cambiamento di voce tariffaria ne' alle norme di cui agli elenchi A o B applicabili al prodotto finito in cui viene incorporato. Nota 4, ad articolo 1 Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti dei paesi terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 5, ad articolo 3, paragrafi 1 e 3, e ad articolo 4 Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 6, ad articolo 1 Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione di carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 7 L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP; - che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP; - che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale sia in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50% a Stati parti della convenzione, a collettivita' pubbliche o a cittadini di detti Stati; - il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione. Nota 8, ad articolo 4 Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 9, ad articolo 23 Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati. Nota 10, ad articolo 1, paragrafo 3 Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Nota 11, ad articolo 30, paragrafo 1 Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del Comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua richiesta, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito: - denominazione del prodotto finito, - natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi, - natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati, - processo di fabbricazione, - valore aggiunto, - personale impiegato nell'impresa interessata, - volume delle esportazioni previste nella Comunita', - altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime, - giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento, - altre osservazioni. Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe. Il termine di cui all'articolo 30, paragrafo 7 decorre dalla data di presentazione della richiesta alla Comunita'.
Protocollo N. 1 - Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato VI
ALLEGATO VI FORMULARIO EUR. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 1 - Allegato VII
ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N.1-Allegato VIII
ALLEGATO VIII COMUNITA' EUROPEE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N. 2 - art. 1
PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo N. 2 - art. 2
ARTICOLO 2 La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro rispettivi partecipanti alle riunioni dell'Assemblea paritetica. Alle stesse condizioni, essi assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Protocollo N. 2 - art. 3
ARTICOLO 3 Gli arbitri designati a norma dell'articolo 278 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.
Protocollo N. 3 - art. 1
PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunita' LE PARTI CONTRAENTI, sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', l'applicazione soddisfacente della convenzione nonche' la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito della convenzione e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione. sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione, considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale, considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal Segretariato degli Stati ACP. HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunita' e agevolazioni d'uso. Il primo comma si applica altresi' ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dalla convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.
Protocollo N. 3 - art. 2
ARTICOLO 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.
Protocollo N. 3 - art. 3
ARTICOLO 3 Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.
Protocollo N. 3 - art. 4
ARTICOLO 4 Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per la remissione o il rimborso dei dazi indiretti o delle tasse alla vendita inclusi nel prezzo di detti beni immobili o mobili. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.
Protocollo N. 3 - art. 5
ARTICOLO 5 Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.
Protocollo N. 3 - art. 6
ARTICOLO 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita', le istituzioni congiunte della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti alla convenzione del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni congiunte della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Protocollo N. 3 - art. 7
ARTICOLO 7 Il(I) Segretario(Segretari) e il(i) Segretario(Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.
Protocollo N. 3 - art. 8
ARTICOLO 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.
Protocollo N. 3 - art. 9
ARTICOLO 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.
Protocollo N. 3 - art. 10
ARTICOLO 10 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi congiunti di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.
Protocollo N. 3 - art. 11
ARTICOLO 11 L'articolo 278 della convenzione e' applicabile alle controversie relative al presente protocollo. Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.
Protocollo N. 4 - art. 1
PROTOCOLLO N° 4 relativo alle banane La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. ARTICOLO 1 In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP e' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.
Protocollo N. 4 - art. 2
ARTICOLO 2 Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo e' perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti: - il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualita' grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento, - il trasporto e lo stoccaggio interni, - la commercializzazione e la promozione commerciale.
Protocollo N. 4 - art. 3
ARTICOLO 3 Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.
Protocollo N. 4 - art. 4
ARTICOLO 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apporta il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attivita' di detta organizzazione rientranti tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.
Protocollo N. 5 - art. 1
PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum ARTICOLO 1 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.
Protocollo N. 5 - art. 2
ARTICOLO 2 a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 130, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37% sul mercato del Regno Unito e del 27% sugli altri mercati della Comunita'. Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sara' in nessun caso inferiore a 170.000 ettolitri di alcole puro. b) Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prende provvedimenti per ovviare a tale situazione. c) la Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente. d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Protocollo N. 5 - art. 3
ARTICOLO 3 Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.
Protocollo N. 5 - art. 4
ARTICOLO 4 Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita', nel quadro delle disposizioni del titolo VI della seconda parte della convenzione aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita'.
Protocollo N. 6 - art. 1
PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' ARTICOLO 1 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita. Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in sviluppo. 2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.
Protocollo N. 6 - art. 2
ARTICOLO 2 I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.
Protocollo N. 6 - art. 3
ARTICOLO 3 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza, finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario. 2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.
Protocollo N. 6 - art. 4
ARTICOLO 4 1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura. 3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.
Protocollo N. 6 - art. 5
ARTICOLO 5 Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.
Protocollo N. 6 - art. 6
ARTICOLO 6 Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro richiesta, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.
Protocollo N. 6 - art. 7
ARTICOLO 7 I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.
Protocollo N. 6 - art. 8
ARTICOLO 8 1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.
Protocollo N. 6 - art. 9
ARTICOLO 9 1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono installati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.
Protocollo N. 6 - art. 10
ARTICOLO 10 Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli articoli 197 e 199 della convenzione.
Protocollo N. 6 - art. 11
ARTICOLO 11 Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati parti alla convenzione.
Protocollo N. 6 - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente protocollo sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della convenzione.
Protocollo N. 7
PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione
Protocollo N. 3 - art. 1
PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP ARTICOLO 1 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.
Protocollo N. 3 - art. 2
ARTICOLO 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.
Protocollo N. 3 - art. 3
ARTICOLO 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49.300 Figi 163.600 Giamaica 118.300 Guyana 157.700 Kenya 5.000 Madagascar 10.000 Malawi 20.000 Maurizio 487.200 Repubblica popolare del Congo 10.000 Swaziland 116.400 Tanzania 10.000 Trinidad e Tobago 69.000 Uganda 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29.600 Figi 25.600 Giamaica 83.800 Guyana 29.600 Madagascar 2.000 Maurizio 65.300 Swaziland 19.700 Trinidad e Tobago 54.200.
Protocollo N. 3 - art. 4
ARTICOLO 4 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.
Protocollo N. 3 - art. 5
ARTICOLO 5 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornitoci nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.
Protocollo N. 3 - art. 6
ARTICOLO 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.
Protocollo N. 3 - art. 7
ARTICOLO 7 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistributrice la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.
Protocollo N. 3 - art. 8
ARTICOLO 8 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima. 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.
Protocollo N. 3 - art. 9
ARTICOLO 9 I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.
Protocollo N. 3 - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.
Protocollo N. 3 - Allegato
Allegato Dichiarazioni relative al protocollo n. 7 della convenzione ACP-CEE di Lome' 1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3: Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (1). 2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname: a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi: Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . . . 14.800 tonnellate Suriname. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tonnellate. b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . 7.900 tonnellate. (1) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n. 3: La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2) --------------- (1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'.
Protocollo N. 8 - art. 1
PROTOCOLLO N. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ARTICOLO 1 Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Protocollo N. 8 - art. 2
ARTICOLO 2 I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione.
Protocollo N. 8 - art. 3
ARTICOLO 3 Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunita' puo' prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.
Protocollo N. 8 - art. 4
ARTICOLO 4 Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda.
Protocollo N. 8 - art. 5
ARTICOLO 5 Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo.
Protocollo N. 8 - art. 6
ARTICOLO 6 Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica ellenica, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominata "Comunita'", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri", e del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e i plenipotenziari di Sua Maesta' la Regina di Antigua e Barbuda, del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, di Sua Maesta' la Regina di Belize, del Presidente della Repubblica Popolare del Benin, del Presidente della Repubblica di Botswana, del Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica del Camerun, del Presidente della Repubblica di Capo Verde, del Presidente della Repubblica Centrafricana, del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica di Gibuti, del Governo del Commonwealth della Dominica, del Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia, Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina di Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana, di Sua Maesta' la Regina di Grenada, del Presidente della Repubblica di Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenya, del Presidente della Repubblica di Kiribati, di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica del Liberia, del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Presidente della Repubblica del Mali, del Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale, Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico, del Presidente del Consiglio Militare Supremo, Capo di Stato del Niger, del Capo del Governo Militare federale della Nigeria, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, di Sua Maesta' la Regina di Papua Nuova Guinea, del Presidente della Repubblica del Ruanda, di Sua Maesta' la Regina di St. Christophe e Nevis, di Sua Maesta' la Regina di Santa Lucia, di Sua Maesta' la Regina di St. Vincent e Grenadina, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica delle Seychelles, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, di Sua Maesta' la Regina delle Isole Salomone, del Presidente della Repubblica Democratica di Somalia, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Presidente della Repubblica del Surinam, di Sua Maesta' la Regina Reggente del Regno di Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, di Sua Maesta' il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga, del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, del Governo della Repubblica di Vanuatu, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, del Presidente della Repubblica di Zimbabwe, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", dall'altra, riuniti a Lome', l'otto dicembre millenovecentottantaquattro per la firma della terza convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la terza convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' i seguenti protocolli: Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte Protocollo n. 3 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n. 4 relativo alle banane Protocollo n. 5 relativo al rum Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunita' Protocollo n. 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione Protocollo n. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune sull'articolo 4 (Allegato I) 2. Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (Allegato II) 3. Dichiarazione comune sull'articolo 34 (Allegato III) 4. Dichiarazione comune sull'articolo 46 (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 (Allegato V) 6. Dichiarazione comune sull'articolo 87 (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare vicini (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunita' (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato X) 11. Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata" (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) (Allegato XIII) 14. Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 (Allegato XIV) 15. Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 (Allegato XV) 16. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato XVI) 17. Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia (Allegato XVII) 18. Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XVIII) 19. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato XIX) 20. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) (Allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) (Allegato XXI) 22. Dichiarazione comune sull'articolo 166 (Allegato XXII) 23. Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin (Allegato XXIII) 24. Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin (Allegato XXIV) 25. Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati (Allegato XXV) 26. Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 (Allegato XXVI) 27. Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali in caso di calamita' naturali a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari (Allegato XXVII) 28. Dichiarazione comune sull'articolo 288 (Allegato XXVIII) 29. Dichiarazione comune sul protocollo n° 1 (Allegato XXIX) 30. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXX) 31. Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2 (Allegato XXXI) 32. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXII) 33. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXIII) 34. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (Allegato XXXIV) 35. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (Allegato XXXV) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' convenuto di allegare al presente atto finale le dichiarazioni sotto elencate: 1. A. Dichiarazione della Comunita' e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 (Allegato XXXVI) 2. A. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195 (Allegato XXXVII) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXXVIII) 2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 96, paragrafo 3 (Allegato XXXIX) 3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) (Allegato XL) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 139, paragrafo 3 (Allegato XLI) 5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2 (Allegato XLII) 6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 150, paragrafo 3 (Allegato XLIII) 7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 194 (Allegato XLIV) 8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 248 (Allegato XLV) 9. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XLVI) 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XLVII) 11. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n. 1 (Allegato XLVIII) 12. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XLIX) 13. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 (Allegato L) 14. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte (Allegato LI) 15. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 3 (Allegato LII) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 (Allegato LIII) 2. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato LIV) IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro.
Atto finale - Allegato I
ALLEGATO I Dichiarazione comune sull'articolo 4 1. Le parti contraenti reiterano il loro profondo attaccamento alla dignita' umana; questa e' un diritto imprescindibile e costituisce un obiettivo essenziale per la realizzazione delle aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. Le parti contraenti riaffermano che ogni individuo ha diritto nel proprio paese o in un paese ospite al rispetto della propria dignita' ed alla protezione della legge. 2. Le parti contraenti proclamano che la cooperazione ACP-CEE deve contribuire all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignita', benessere e completezza. 3. Le parti contraenti riaffermano in proposito il loro obbligo ed il loro impegno esistente in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminare, tutte le forme di discriminazione basata sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalita', il colore, il sesso, la lingua, la religione o qualsiasi altra situazione. Le parti contraenti proclamano la propria determinazione di fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignita' umana.
Atto finale - Allegato II
ALLEGATO II Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale 1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attivita' del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi). 2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al piu' presto il problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tali esami saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.
Atto finale - Allegato III
ALLEGATO III Dichiarazione comune sull'articolo 34 Il Gruppo degli Stati ACP e la Comunita' convengono di proseguire i loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 34 della convenzione. Le due parti constatano che, pur non rispondendo pienamente alle aspirazioni degli Stati ACP, l'offerta della Comunita' costituisce un riconoscimento delle preoccupazioni espresse dagli stessi. Il Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di istituire un gruppo di esperti che dovra' effettuare uno studio particolareggiato dell'accesso degli Stati ACP ai prodotti agricoli disponibili alla luce dell'offerta della Comunita'. Esso deve presentare una relazione al Consiglio dei Ministri il piu' presto possibile e al piu' tardi dopo un anno.
Atto finale - Allegato IV
ALLEGATO IV Dichiarazione comune sull'articolo 46 Le parti contraenti, tenendo conto dell'importanza che rappresentano per i produttori degli Stati ACP condizioni di produzione stabili e prezzi rimuneratori - in vista dell'attuazione effettiva di politiche e strategie definite da detti Stati e appoggiate dalla Comunita' nel settore dei prodotti agricoli di base - convengono inoltre di proseguire le loro riflessioni, nel quadro della cooperazione ACP-CEE, sulle vie e mezzi piu' idonei a tener conto di tale preoccupazione.
Atto finale - Allegato V
ALLEGATO V Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 Le parti contraenti convengono che il Segretariato ACP ed il Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Atto finale - Allegato VI
ALLEGATO VI Dichiarazione comune sull'articolo 87 Data l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime, nonche' l'auspicabilita' della sua rapida entrata in applicazione le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunita' e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice ne' lo hanno ratificato, a farlo nei tempi piu' brevi dopo la firma della convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunita', laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n° 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.
Atto finale - Allegato VII
ALLEGATO VII Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una piu' intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini. Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonche' nei settori sociale e culturale. Gli eventuali accordi commerciali concernenti i DOM, possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi. I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri, affinche' sia normalmente informato dei progressi compiuti.
Atto finale - Allegato VIII
ALLEGATO VIII Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali Il Consiglio dei Ministri prendera' le disposizioni necessarie perche' i raggruppamenti regionali tra Stati ACP possano essere rappresentati in qualita' di osservatori in seno al Consiglio dei Ministri ed in seno al Comitato degli Ambasciatori. Il Consiglio dei Ministri esaminera', caso per caso, le richieste presentate a tal fine.
Atto finale - Allegato XI
ALLEGATO IX Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunita' I. LAVORATORI MIGRANTI ACP NELLA COMUNITA' 1. Ciascuno Stato membro della Comunita' e ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano un'attivita' sul suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie con essi risiedenti, le liberta' fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive legislazioni generali. In questo contesto, gli Stati membri e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle loro misure legislative o amministrative, che i cittadini stranieri che si trovano nel loro territorio non formino oggetto di discriminazioni in base a differenze razziali, religiose, culturali o sociali. 2. La Comunita' vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio alle organizzazioni non governamentali degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.). 3. La Comunita' e' pronta ad appoggiare, a richiesta degli Stati ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e conformemente alle procedure della cooperazione finanziaria e tecnica, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonche' di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi potrebbero essere attuati, nel territorio della Comunita' o degli Stati ACP, con il contributo delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti idonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP. 4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunita'. A richiesta, la Comunita' puo' fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini. II. GLI STUDENTI ACP NELLA COMUNITA' 5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quelli riguardanti le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale. 6. La Comunita' continua a favorire la formazione degli studenti ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni della convenzione (articolo 119, paragrafo 3). Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunita' vigila affinche' la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel loro paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri per la loro formazione. III. DISPOSIZIONE COMUNE AI LAVORATORI E AGLI STUDENTI 7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunita' e il Gruppo degli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, informare il Consiglio dei Ministri in merito ai problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.
Atto finale - Allegato X
ALLEGATO X Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP 1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente. 2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro. Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1. 3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole. 4. Le parti a questa dichiarazione sono d'accordo perche' i problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.
Atto finale - Allegato XI
ALLEGATO XI Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata" Nell'ambito della convenzione per "tecnologia appropriata" si intende: - una tecnologia che sia appropriata in termini di manodopera, capitali, funzionamento e manutenzione, - che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse locali disponibili, - che sia accompagnata da un know-how applicabile o adattabile, - che soddisfi le norme di sanita' e sicurezza, - che sia compatibile con le caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni, - che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla cultura locale, - che non ricorra, con eccessive richieste, alle scarse risorse, - e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.
Atto finale - Allegato XII
ALLEGATO XII Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT Le parti contraenti si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle disposizioni commerciali della convenzione.
Atto finale - Allegato XIII
ALLEGATO XIII Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunita' intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati. Esse hanno preso atto del fatto che la Comunita' ha dichiarato in proposito che essa prendera' tutte le misure necessarie perche' siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perche' essi entrino in vigore, nella misura del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverra' successivamente alla scadenza della seconda convenzione ACP-CEE di Lome'. Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale - Allegato XIV
ALLEGATO XIV Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita' avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 130, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti. Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.
Atto finale - Allegato XV
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