DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-1987;
Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1
Campo di applicazione e durata
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
NOTE Nota all'art. 1, comma 2. Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' il seguente: "Art. 2. (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
Capo II PIANO OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 2
Organici
1.Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.
2.Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.
3.Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici.
4.Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.
5.Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione.
6.Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.
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7.I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.
8.Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi.
))
Art. 3
Mobilita'
1.Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.
Art. 4
Mobilita' interna all'amministrazione
1.Sara' cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.
2.Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.
3.Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.
5.In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.
6.A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale.
7.In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.
8.A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'.
9.E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.
10.L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.
Art. 5
Mobilita' di comparto
1.Ove, attivati i procedimenti di mobilita' interna, risultino ancora vacanze di organico nei singoli uffici, le amministrazioni, mediante bandi di disponibilita', da pubblicizzarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre amministrazioni, le cui dotazioni organiche siano risultate sopradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'amministrazione di appartenenza, con i procedimenti di mobilita' interna, e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.
2.Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni previste per la mobilita' interna dall'art. 4.
3.L'impiegato, trasferito ad altra amministrazione, e' inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica gia' ricoperta e con la relativa anzianita' di qualifica rivestita.
Art. 6
Mobilita' per contingenti
1.Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.
2.Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prendera' comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione.
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3.Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.
4.Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5.
))
5.Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, e' considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.
Art. 7
Assunzioni
1.I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attivita' degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso.
2.A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove e' possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia.
4.Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.
Art. 8
Piano occupazionale
2.I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale; la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.
3.Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.
4.Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Nota all'art. 8, comma 3: Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13: "Art. 2 (Programmazione della politica del lavoro nel settore pubblico). - 1. In applicazione dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, costituisce la sede di coordinamento generale e di indirizzo della politica del lavoro nella pubblica amministrazione. 2. Allo scopo di pervenire a una razionale e programmata politica del personale, l'osservatorio nazionale sul pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, garantisce la raccolta e la diffusione dei dati relativi al personale sia per la gestione della mobilita' e delle politiche nazionali dell'occupazione, sia per favorire informazioni utilizzabili come supporto delle relazioni sindacali. 3. Ferme restando le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e delle amministrazioni di cui al comma terzo dell'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, la contrattazione di comparto, in coerenza con gli assetti organizzativi e le modalita' di lavoro previsti dagli accordi, puo' individuare procedure e tempi per garantire alle organizzazioni sindacali l'acquisizione dei dati sul personale e conseguentemente l'autonoma valutazione e segnalazione delle correlative informazioni da parte delle organizzazioni sindacali all'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego per le competenze a esso attribuite. 4. Alle sedi di contrattazione decentrata, individuate a norma dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' anche affidata l'acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over, conseguenti alla rilevazione dei carichi di lavoro e secondo criteri che saranno stabiliti negli accordi di comparto. 5. Il Governo predisporra', secondo le indicazioni emerse dagli accordi di comparto, un piano triennale di occupazione distinto per anno in rapporto alla definizione degli organici, al turn-over, alla qualita' e ampliamento di attivita' e servizi con riferimento alle attuali dotazioni organiche di diritto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 6. In sede di accordo di comparto saranno elaborati i progetti di sviluppo dell'occupazione e gli adeguamenti che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dell'attivita' istituzionale, tenendo conto degli indirizzi di modifica dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, delle conseguenze della riduzione degli orari e del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, anche in relazione ai nuovi regimi di orario. 7. Nel quadro delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 1986 sara' predisposto un apposito progetto occupazionale per l'anno 1986". Nota all'art. 8, comma 4: Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: "4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".
Art. 9
Orario di lavoro
2.Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane, estendendo l'apertura degli uffici fino alle ore diciotto.
3.Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari.
((
4.Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
))
5.Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
7.Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purche' sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unita' addette ad ogni singolo ufficio.
8.La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.
Art. 10
Orario flessibile
1.In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.
2.L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica.
3.La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
4.In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato nelle turnazioni.
5.L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.
6.In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6 dell'art. 9, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.
7.Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario devono di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.
8.Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attivita', anche al di fuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.
9.Tale recupero puo' avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.
Art. 11
Partecipazione all'orario flessibile
1.L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi, quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, puo' essere attuato su turni di partecipazione.
2.Non potranno essere comprese nei turni di flessibilita' quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva della o delle unita' organiche interessate all'orario flessibile.
Art. 12
Turnazioni
1.Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non siano sufficienti ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni, ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni.
Art. 13
Permessi e ritardi - Recuperi
1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
2.Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3.I permessi complessivamente concessi non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.
4.Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
5.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6.Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base, le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
7.Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento dell'orario di servizio ovvero per turni.
Art. 14
Riduzione dell'orario di lavoro settimanale
1.L'orario di lavoro di tutto il personale di cui all'art. 1 del presente decreto e' stabilito in trentasei ore settimanali.
2.Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio, in virtu' di norme preesistenti, per un periodo superiore a trentasei ore settimanali, l'orario di lavoro settimanale e' ridotto di un'ora a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e di una ulteriore ora dal 31 dicembre 1987.
3.Le amministrazioni, il cui personale e' interessato alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al comma 2, procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario, ad armonizzare il migliore utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri, ne' incrementi di personale, ne' maggior ricorso a lavoro straordinario.
Capo III NEGOZIAZIONE DECENTRATA
Art. 15
Accordi decentrati
Art. 16
Titolari del potere di negoziazione decentrata
((
2.Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
))
3.Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
4.Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
Art. 17
(( (Livelli di negoziazione decentrata) ))
((
1.La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.
))
Art. 18
Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
1.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
2.Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
3.Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.
((
4.Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.
5.All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo.
))
Art. 19
Procedure
1.L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.
2.Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
3.L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, a firma del competente dirigente, anche quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
5.Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
((
6.Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi.
))
Capo IV ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 20
Nona qualifica funzionale
Nota all'art. 20, comma 1: L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986) recante "Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312" cosi' dispone: "Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica. 2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica. 4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento". Si trascrivono i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 richiamato dall'articolo soprariportato (i commi 1 e 2 sono riportati alla nota all'art. 25): "3. I provvedimenti comunque emessi in difformita' alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorche' registrati. 4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301. 5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera". La legge 29 marzo 1983, n. 93, nel testo aggiornato con la legge 8 agosto 1985, n. 426, denominata "Legge-quadro sul pubblico impiego" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 21 agosto 1985. La legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza" e' riportata, nel testo vigente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1987. Le declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sono riportate alla nota all'art. 26, comma 1. La legge 10 luglio 1984, n. 301 contiene "Norme di accesso alla dirigenza statale (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1984).
Art. 21
Dotazioni organiche
1.In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla meta' di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attivita' di istituto, si fara' luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
Nota all'art. 21, comma 2: Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 5 (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sara' stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate. In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali e' stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. Nelle nuove dotazioni sara' reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonche' di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618". Nota all'art. 21, comma 3: Il decreto del Presidente dalla Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 30 ottobre 1985, concerne l'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 22
Stipendio
1.Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale e' determinato a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.
Art. 23
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 23: La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", e' entrata in vigore il 13 luglio 1980. Si trascrivono i testi degli articoli 30 e 31 di detta legge: "Art. 30 (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo). - Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sara' adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1 luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a meta' l'anzianita' di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento della riduzione non potra' comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1 luglio 1978 agli effetti economici". "Art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali). - Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di lutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30. (Omissis). Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio. Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978". - La legge 29 settembre 1962, n. 1483, si riferisce all'autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 ottobre 1962.
Art. 24
Accesso alla nona qualifica funzionale
1.Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.
Art. 25
Decorrenza giuridica dell'inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali
1.La data del primo luglio 1978 indicata nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, e' riferita al riconoscimento degli effetti economici da attribuire all'inquadramento ivi previsto, ferma restando per gli effetti giuridici la decorrenza non anteriore al primo gennaio 1978 come previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Note all'art. 25: - Si trascrive l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, recante "Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312": "1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento puo' essere effettuato anche in soprannumero. 2. L'inquadramento di cui al comma 1 non puo' comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978". Il quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sopracitato e' del seguente tenore: "Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero. Al tal fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza". - Il primo comma dell'art. 4 (primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978) della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' del seguente tenore: "Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: (Omissis)".
Art. 26
Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali
1.I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2.Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
3.Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.
4.Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.
5.Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
6.I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 26, comma 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3. - Si trascrive l'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali: "Art. 2. - Il personale contemplato nel presente titolo e' classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24. Le qualifiche sono le seguenti: Prima qualifica: attivita' semplici. Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione. Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze elementari. Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari. Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo' essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali. Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici. Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica e responsabilita' di gruppo. Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone. Sesta qualifica: attivita' con conoscenza professionali e responsabilita' di unita' operative. Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unita' operative sottordinate. Settima qualifica: attivita' con preparazione professionale o con eventuale responsabilita' di unita' organiche. Attivita' professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione di settore a livello universitario. La preposizione a unita' organiche comporta piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti. Ottava qualifica: attivita' con specializzazione professionale o con eventuale responsabilita' esterna. Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche' di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita' di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche' responsabilita' esterna per i risultati conseguiti". Nota all'art. 26, comma 3: Si trascrive l'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo". Nota all'art. 26, comma 4: Il testo del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' riportato alla nota all'art. 1, comma 1. Note all'art. 26, comma 5: - Per la legge 11 luglio 1980, n. 312, si veda nelle note all'art. 23. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si veda la nota all'art. 21, comma 3.
Art. 27
(( IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))
Art. 28
(( IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO ))
Art. 29
Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica
1.Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita' prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.
Art. 30
Trattamento di missione
1.Al personale inviato in missione fuori sede, l'amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2.Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si provvedera', con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, all'istituzione per il personale del servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni in analoghe fattispecie di attivita' istituzionale, di una maggiorazione del compenso incentivante sostitutiva del trattamento di missione attualmente attribuito al personale imbarcato che operi fuori sede e lontano dall'abituale dimora.
Art. 31
Formazione
1.La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole amministrazioni.
2.In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di alta specializzazione tecnico-scientifica.
3.Interventi specifici saranno diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.
4.Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, formuleranno al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
5.I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi dell'amministrazione capoluoghi di provincia.
6.Al personale che partecipa ai corsi compete il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni.
7.Per i segretari comunali la materia resta disciplinata dalle disposizioni in atto vigenti.
Nota all'art. 31, comma 4: Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attivita' didattiche, o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
Capo V RELAZIONI SINDACALI
Art. 32
Informazione
1.Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole amministrazioni assicureranno rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto ed a quelle titolari della negoziazione decentrata, una preventiva, costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, il conferimento in appalto di attivita' proprie dell'amministrazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, e il funzionamento dei servizi, nonche', a livello centrale, sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre, sui programmi degli investimenti.
2.Sulle materie che precedono, le direzioni generali competenti dei singoli ministeri informeranno le organizzazioni sindacali nazionali di settore, attraverso riunioni a carattere semestrale, sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro azione operativa.
3.Con pari periodicita' saranno fornite analoghe informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata a livello territoriale.
Art. 33
Locali per le rappresentanze sindacali
1.Salvo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unita' amministrativa con almeno duecento dipendenti e' consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.
2.Nelle unita' amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
Nota all'art. 33: L'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' del seguente tenore: "A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e', altresi', concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali".
Art. 34
Attivita' culturali ricreative ed assistenziali
1.Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Art. 35
Diritto di affissione
1.Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 36
Garanzie nelle procedure disciplinari
1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
Art. 37
(( (Patronato sindacale) ))
((
1.I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2.Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
))
Art. 38
Referendum
1.L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 39
Assemblea
1.Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 40
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1.Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2.Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
Art. 41
Pari opportunita'
((
1.Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
))
2.Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
Art. 42
Verifiche
1.Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito con il presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.
2.Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Nota all'art. 42, comma 2: Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Capo VI IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITA' DEL LAVORO
Art. 43
Visite mediche di controllo
1.Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
Art. 44
Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrita' del lavoro
1.Le unita' sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.
2.Le unita' sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a cio' preposti per legge dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni statali.
3.Tale disposizione si applica anche al Ministero della difesa.
Art. 45
Libretto sanitario
1.E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
Nota all'art. 45: Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983, concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1984.
Capo VII TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Art. 46
Stipendio
1.
2.Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono cosi' modificati: Livello I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 Livello III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000 Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000
3.Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo e' fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio e' fissato in L. 11.635.000.
4.Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi e' attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito.
5.I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
Nota all'art. 46, comma 2: I valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 erano i seguenti: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 Nota all'art. 46, comma 5: L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' del seguente tenore: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
Art. 47
(( (Retribuzione individuale di anzianita) ))
((
1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
2.In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.
3.Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.
4.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5.Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
6.Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
))
Art. 48
Passaggi di qualifica
1.Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data.
2.Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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