DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266
Note all'art. 48, comma 2: - L'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguarda l'inquadramento provvisorio del personale nelle qualifiche funzionali nonche' quello definitivo dei profili professionali, mentre l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 si riferisce agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e profili professionali del personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 (13 luglio 1980) apparteneva alle qualifiche iniziali delle varie carriere. Se ne trascrivono i rispettivi testi: "Art. 4 della legge n. 312/1980 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978). - Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e' inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati; nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliare atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanita'; nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore. Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno data anzianita' nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osservera' l'ordine risultante dal ruolo di provenienza. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio. Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto della data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo. Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'. Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente art. 3. Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse. Il personale che conseguire l'idoneita' nella prova selettiva sara' inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento alla predetta qualifica avverra' secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere. Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai Fini giuridici dal 1 gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1 luglio 1978. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze gia' inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966 n. 32, dopo il 1 luglio 1979 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319. Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtu' di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370. Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta nonna sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo". "Art. 2 del D.L. n. 283/1981. - Il personale appartenente, alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima. L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1980. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale di ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia. Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni delle qualifiche di provenienza. Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entra in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima". - Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 25 (Attribuzioni nuovi stipendi). - Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 724, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge. Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonche' di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964. La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale. Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianita' di servizio indipendentemente dal grado rivestito. Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente e' attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonche' il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi".
Art. 49
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2.Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modalita' di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione. I riposi non riducono le misure del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.
3.Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sara' definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.
4.Sono fatte salve le fattispecie previste dal quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
5.Con decorrenza 1 gennaio 1987 sara' accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttivita'.
6.Il sopraindicato importo sara' portato in detrazione del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.
7.Fino al 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale del nono livello retributivo e' stabilita, per le prestazioni diurne eccedenti il normale orario d'obbligo nonche' per quelle analoghe rese nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363.
8.Dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio iniziale mensile lordo di livello; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
9.La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.
10.In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
11.Per ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, verifichera' la proficuita' e la rispondenza alle esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato.
12.Il predetto gruppo di lavoro sara' nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
Nota all'art. 49, comma 2: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, contenente "Compenso incentivante in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. Nota all'art. 49, comma 4: Il quarto comma dell'art. 12 (Prestazioni straordinarie) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e' del seguente tenore: "Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attivita' imprevedibili causate da calamita' o da eventi naturali". Note all'art. 49, comma 6: - L'art. 3 della 22 luglio 1978, n. 385, concernente "Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato" e' del seguente tenore: "Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio. Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti". L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, contenente "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato", richiamato nella precedente norma, e' del seguente tenore: "Art. 2. - Per gli uffici o servizi la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita', in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potra' essere, altresi', assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori una tantum quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle unita' organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonche' l'ammontare della spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verra' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione". - La legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Legge finanziaria 1987), e' stata pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986.
Art. 50
Fondo di incentivazione, progetti di produttivita', efficienza del lavoro
1.Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato allo scopo di promuovere una piu' razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.
((
2.Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali.
))
3.A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita' e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.
4.A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.
5.La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita' di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attivita' di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.
6.A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.
7.I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario piu' elevato in grado.
8.Il premio di produttivita' connesso alla realizzazione dei progetti sara' corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalita', di partecipazione, di capacita' di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.
9.Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.
10.Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potra' richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.
11.Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procedera', a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una piu' razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
12.A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalita' di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.
13.In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per finalita' analoghe.
14.A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.
15.Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sara' compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Art. 51
Compenso incentivante
1.Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e' stabilito per il nono livello retributivo nella misura di lire centomilacinquecentotrenta mensili.
2.Tutte le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili.
3.Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto competono anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci".
5.Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennita' prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sara' determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.
Nota all'art. 51, comma 1: L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) e' del seguente tenore: "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite: a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3; b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative. La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il compenso di cui al precedente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi. Qualora questi ultimi risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso. Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto. Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede: 1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1; 2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma; 3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Nota all'art. 51, comma 2: Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1954 si veda nella nota che segue. Nota all'art. 51, comma 3: Gli articoli 10 e 11 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984), sul compenso incentivante, sono del seguente tenore: "Art. 10 (Personale giudiziario). - Al personale del Ministero di grazia e giustizia, gia' destinatario del compenso previsto dall'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, compete una maggiorazione, in cifra assoluta riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra il compenso mensile previsto dal citato art. 168, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed il compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto". "Art. 11 (Personale del Ministero della difesa). - Al personale del Ministero della difesa, gia' destinatario del compenso previsto dalla legge 10 maggio 1983, n. 188, compete una maggiorazione, in cifra assoluta, riassorbibile con i futuri miglioramenti del compenso incentivante, pari alla differenza fra la misura mensile di base dell'indennita' di incentivazione prevista dalla tabella A di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1983, eventualmente decurtato ai sensi del precedente art. 1, ed in compenso incentivante base mensile di cui al presente decreto". Nota all'art. 51, comma 4: Il testo attualmente vigente dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sul compenso incentivante, e' il seguente: "Art. 3 (Turni). - Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obbiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci. I servizi che alla data del 31 dicembre 1983 erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci, possono continuare ad essere attivati nella stessa misura. Ai fini dei precedenti commi, l'orario pomeridiano va dalle ore 14 alle ore 22; l'orario notturno dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo". Nota all'art. 51, comma 5: L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali" e' del seguente tenore: "Art. 5 (Indennita' di funzione e di coordinamento). - Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal 1 gennaio 1984, compete una indennita' mensile, pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, maggiorata del 70 per cento. L'indennita' di cui al comma precedente viene corrisposta per undici mensilita' all'anno". Il primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (Norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) soprarichiamato e' del seguente tenore: "Dal 1 gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale". (Omissis).
Art. 52
Trattamento di quiescenza
1.Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
Art. 53
Indennita' di bilinguismo
1.Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Art. 54
(( (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale) ))
((
1.Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3.Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4.Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
))
Art. 55
Applicabilita' dell'accordo a speciali categorie di personale
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale del ruolo dei segretari comunali, al personale degli uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, nonche' al personale di cittadinanza italiana assunto con contratto regolato dalla legge italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto con le esigenze funzionali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
2.Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio in provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ed al personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, cui si applicano, altresi', le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 55, comma 1: Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguarda l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Note all'art. 55, comma 2: - Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego): "Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto. I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera. Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate. Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo". - La legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concerne: "Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste". - La legge 11 luglio 1980, n. 312 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
Art. 56
Copertura finanziaria
1.All'onere di lire 291 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 165 miliardi e lire 126 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2.All'onere di lire 252 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 170 miliardi e lire 82 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 57
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro e, ad
interim, del bilancio e della programmazione economica
GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 2, con esclusione di:
art. 6 , commi 3 e 4; art. 17 (e in conseguenza art. 2, commi 7 e 8;
art. 9 , comma 4; art. 16, comma 2; art. 41, comma 1; art. 50, comma
2); art. 18, commi 4 e 5; art. 19, comma 6; art. 23; art. 27; art.
28; art. 37; art. 47 e art. 54, commi 1, 2, 3 e 4, ai sensi della delibera n. 1793 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio 1987.
Allegato A
ALLEGATO A CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI. ORGANIZZAZIONI SINDACALI Di CATEGORIA ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI CITATE E UNIONE NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Premessa Le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettivita', per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilita' di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presentano il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Tale tutela potra' essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte. 1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO. Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. 2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE. Le organizzazioni sindacali sopra specificate si impegnano ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 3.0 - OGGETTO. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli. 4.0 - TITOLARITA'. Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria; b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria; c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria; d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente); e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente); f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente); g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente). 5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO. 5.1 - Durata. L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non puo' superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate. Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno. Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia. 5.2 - Pubblicita'. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato. 5.3 - Non applicazione del codice. Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali. 5.4 - Proclamazione. 5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive. 5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 5.5 - Comunicazione alle controparti. 5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sara' comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. 6.0 - GARANZIE AI CITTADINI. Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalita' delle attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi - indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro - costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attivita': 1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti; 2) Attivita' giudiziaria (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; 3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura; 4) Attivita' sanitaria (Ministero della sanita): limitatamente alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi; (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti; 5) Attivita' di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi; 6) Attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena; 7) Attivita' di segnalazione costiera e non; 8) Attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi. 7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE. Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: nel mese di agosto; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festivita' e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 novembre, 25 aprile, 2 giugno. 8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 9.0 - SANZIONI. Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni. 10.0 - TERMINI DI VALIDITA'. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al 31 dicembre 1987.
Allegato B
ALLEGATO B CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONE SINDACALE CISNAL E ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI CATEGORIA ADERENTE Premessa La CISNAL al Fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettivita', per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilita' di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presenta il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Tale tutela potra' essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, e' indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte. 1.0 - DIRITTO DI SCIOPERO. Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. 2.0 - AMBITO DI APPLICAZIONE. La CISNAL si impegna ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 3.0 - OGGETTO. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli. 4.0 - TITOLARITA'. Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono: a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria; b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria; c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria; d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente); e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente); f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente); g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente). 5.0 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLO SCIOPERO. 5.1 - Durata. L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non puo' superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate. Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno. Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia. 5.2 - Pubblicita'. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato. 5.3 - Non applicazione del codice. Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali. 5.4 - Proclamazione. 5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive. 5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. 5.5 - Comunicazione alle controparti. 5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sara' comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica. 5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. 6.0 - GARANZIE AI CITTADINI. Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalita' delle attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi - indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro - costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attivita': 1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti; 2) Attivita' giudiziaria (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla liberta' provvisoria; 3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti, (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura; 4) Attivita' sanitaria (Ministero della sanita): limitatamente alla sanita' marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi, (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti; 5) Attivita' di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi; 6) Attivita' di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena; 7) Attivita' di segnalazione costiera e non; 8) Attivita' di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi. 7.0 - PERIODO DI ESCLUSIONE. Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: nel mese di agosto; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festivita' e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 novembre, 25 aprile, 2 giugno. 8.0 - SOSPENSIONE DEGLI SCIOPERI. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale. 9.0 - SANZIONI. Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni. 10.0 - TERMINI DI VALIDITA'. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al 31 dicembre 1987. Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "visto" della Corte dei conti: "Art. 6, commi 3 e 4. - 3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico. 4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5". "Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto". "Art. 2, commi 7 e 8. - 7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte a offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi". "Art. 9, comma 4. - 4. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti". "Art. 16, comma 2. - 2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale". "Art. 41, comma 1. - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici". "Art. 50, comma 2. - 2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali". "Art. 18, commi 4 e 5. - 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo". "Art. 19, comma 6. - 6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi". "Art. 23 (Primo inquadramento). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. Nella nona qualifica sono altresi' inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita', i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni. Il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica". "Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312". "Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto". "Art. 28 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. 2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804". "Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma precedente, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531. 3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge. 4. Al personale assunto in data successiva ai 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986". "Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
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