DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494

Type DPR
Publication 1987-09-17
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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1.Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Organizzazione del lavoro. - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione e' demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali. 2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti. 3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno: a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 8: b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo"; c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita'; d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente; e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro; g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati. 4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".

Note all'art. 27: - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni di funzioni amministrative statali. - Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 421/1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) prevede che: "La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti".

Art. 28

1.Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato: a) settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; b) servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia; c) unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione".

Art. 29

1.Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti: "3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi. 4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale. 5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. 6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".

Note all'art. 29: - Il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 21 (Strutture organizzative degli enti). - 1. Al fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art. 1, escluse le regioni, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato composta dai rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione di parte pubblica per le trattative riguardanti l'accordo recepito nel presente decreto e delle associazioni degli enti interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso. 2. La commissione dovra' terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati che sara' sottoposta alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86, ai fini dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica. 3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi. 4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale. 5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. 6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di 1 A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale. 7. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni)". - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da: regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; comuni; province; comunita' montane; consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro dell'interno; dal Ministro per gli affari regionali; dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse; da un rappresentante dell'Unioncamere; da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26), richiamato nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - Il presente accordo riguarda tutto, il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie ed associazioni agrarie e IPAB. Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 10 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalita' concordate, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime. Art. 2 (Tipologia degli enti). - Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti: Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale): comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa. Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale): restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1; comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono: a) il segretario; b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale): comuni classificati di II classe; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2; restanti comunita' montane. In tali enti le figure apicali sono: a) il segretario; b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale): comuni classificati di III classe; case di riposo per anziani con posti letto fino a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6° qualifica funzionale". - La legge n. 65/1986, richiamata nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, concerne la "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

Art. 30

1.Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 e' inserito il seguente: "3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".

Nota all'art. 30: Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 26 (Composizione delle delegazioni). - 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza: dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; dell'UPI per le province e loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza; da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato; da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. 3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi. 4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni".

Art. 31

1.Il testo dell'art. 38 e' il seguente: "Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".

Nota all'art. 31: Il testo dell'art. 41, punto B, del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 26) e' il seguente: "B) Salario individuale d'anzianita'. La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000 Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo".

Art. 32

1.Il testo dell'art. 42 e' il seguente: "Responsabilita' dei dirigenti. - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'. 2. L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata, ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati. 3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'".

Art. 33

1.Il testo dell'art. 43 e' il seguente: "Accesso alle qualifiche dirigenziali. - 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria. 2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private. 4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni. 5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo. 6. Ai fini del calcolo delle anzianita' per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianita' nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali. 7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilita' e' data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125. 8. Le modalita' per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'. 9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".

Nota all'art. 33: La legge n. 125/1968 reca: "Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 34

1.Il testo dell'art. 44 e' il seguente: "Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni. - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85. 2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".

Art. 35

1.Il testo dell'art. 45 e' il seguente: "Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalita' seguenti: a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto; b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverra' con i criteri definiti con il predetto provvedimento".

Art. 36

1.Il testo del comma 1 dell'art. 46 e' il seguente: "1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa; c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".

Nota all'art. 36: Il testo vigente dell'art. 46 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 46 (Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa: c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. 2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento".

Art. 37

1.Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 e' inserito il seguente: "4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere".

Nota all'art. 37: Il testo vigente dell'art. 48 del D.P.R. n. 26811987 e' il seguente: "Art. 48 (Personale dei corsi di formazione professionale). - 1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province, comunita' montane, comuni e loro consorzi e' inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali: a) VI qualifica docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali; b) VII qualifica - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale. 3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza. 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere. 5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata. 6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalita' di cui al precedente art. 27. 7. La accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale".

Art. 38

1.Il testo dell'art. 65 e' il seguente: "Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".

Nota all'art. 38: L'art. 2 della legge n. 324/1959, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Art. 39

1.Il testo dell'art. 72 e' il seguente: "Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore. - 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso. 4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".

Titolo IV COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

Art. 40

1.Il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, e' integrato dai seguenti articoli.

Nota all'art. 40: Il D.P.R. n. 270/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 41

1.Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti: "2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".

Note all'art. 41: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente: "Art. 5 (Assunzione per chiamata diretta). - 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni. 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 21 categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma primo sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le modalita' e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 9 (Modalita' di assunzione in servizio). - L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione. L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo' con legge, delegare alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio. L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze. Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario. Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 16 della legge n. 56/1987, richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. - Si trascrive il testo degli articoli 159 e seguenti della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, richiamati nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato: "Art. 159 (Assunzione per chiamata diretta). - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162: Ruolo sanitario: tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. Ruolo tecnico: tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici. Ruolo amministrativo: tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi: tabella D - profilo professionale: commessi. I requisiti per l'assunzione sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, piu' titolo specifico di massaggiatore non vedente e massofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario. Art. 160 (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato. Componenti: un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanita'; due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un impiegato della regione o delle unita' sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione. Art. 161 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso; b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte. Art. 162 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 25 punti per la prova pratica; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli di studio e pubblicazioni. . . . . . . . . . . . . punti 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . . . . . punti 10 1) Titoli di carriera: a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno; nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno. I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%. I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%. 2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Il punteggio previsto per la categoria e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto. Art. 163 (Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio). - I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente decreto trovano applicazione anche quando le leggi regionali prevedono, per il conferimento di incarichi di responsabile di servizio, una procedura per soli titoli. Art. 164 (Modalita' per la nomina delle commissioni). - Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalita' ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Art. 165 (Disciplina transitoria delle aree funzionali). - Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della valutazione dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per i concorsi del personale del ruolo sanitario: profilo professionale medici, le discipline comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 del citato decreto presidenziale sono le seguenti: a) Area funzionale di medicina: 1) anatomia ed istologia patologica 2) angiologia 3) cardiologia 4) dermosifilopatia 5) dietetica 6) ematologia 7) emodialisi 8) endocrinologia 9) gastroenterologia 10) geriatria 11) immunoematologia e servizio trasfusionale 12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia 13) malattie infettive 14) medicina generale 15) medicina legale e delle assicurazioni sociali 16) medicina nucleare 17) nefrologia 18) neurologia 19) neuropsichiatria infantile 20) neuroradiologia 21) oncologia 22) pediatria 23) pneumologia 24) psichiatria 25) radiologia 26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi 27) reumatologia 28) virologia b) Area funzionale di chirurgia: 1) anestesia e rianimazione 2) cardiologia 3) chirurgia generale 4) chirurgia maxillo-facciale 5) chirurgia pediatrica 6) chirurgia plastica 7) chirurgia toracica 8) chirurgia vascolare 9) neuro-chirurgia 10) oculistica 11) odontoiatria e stomatologia 12) ortopedia e traumatologia 13) ostetricia e ginecologia 14) otorinolaringoiatria 15) urologia 16) urologia pediatrica c) Area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica: 1) direzione sanitaria 2) medicina del lavoro Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici e di studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 1978 concernente l'elenco delle discipline universitarie ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero. Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le seguenti: a) Area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti. Art. 166 (Modalita' di espletamento dei concorsi in atto). - I concorsi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano state attivate le procedure ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono portati a termine con le procedure previste da detta norma. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in materia. Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino alla definizione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti delle piante organiche provvisorie devono essere ricondotti, ai fini della copertura, alle qualifiche di cui al presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali. Art. 167 (Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta). - Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Valle d'Aosta. Art. 168 (Regione Valle d'Aosta). - L'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto da espletarsi nella regione Valle d'Aosta e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dalla regione".

Art. 42

1.Il testo dell'art. 6 e' il seguente; "Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione. 3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".

Note all'art. 42: - I titoli I e II della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, riguardano rispettivamente l'ammissione agli impieghi e le norme generali relative alla valutazione dei titoli. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali) e' il seguente: "Art. 9 (Procedura per l'espletamento dei concorsi). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio. Nelle commissioni esaminatrici e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita' per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi. Per le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unita' sanitaria locale alla regione oltreche' le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione. Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanita', come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali da lui delegato. Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, e' sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso. Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso e' effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unita' sanitaria locale o in unita' sanitarie locali viciniori. Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'. Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita' e' ugualmente ridotto alla meta'. La commissione di sorteggio e' nominata dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario. Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale provvedera' alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo. I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame. L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unita' sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge. La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge e' effettuata dal comitato di gestione. Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze. La graduatoria, entro il biennio di validita', deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando. Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e' consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare. L'incarico e' conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto e' ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento. Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza puo' essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui ai commi precedenti".

Art. 43

1.Il testo dell'art. 7 e' il seguente: "Requisiti specifici di ammissione. - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti: Ruolo sanitario: Operatore professionale di 2ª categoria: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. Ruolo tecnico: Operatore tecnico coordinatore: anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione. Operatore tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata. Agente tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; certificazione abilitativa obbligatoria.

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