DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
Note all'art. 41: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente: "Art. 5 (Assunzione per chiamata diretta). - 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni. 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 21 categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma primo sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le modalita' e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 9 (Modalita' di assunzione in servizio). - L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione. L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo' con legge, delegare alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio. L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma. Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze. Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario. Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 16 della legge n. 56/1987, richiamato nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. - Si trascrive il testo degli articoli 159 e seguenti della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, richiamati nell'art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato: "Art. 159 (Assunzione per chiamata diretta). - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162: Ruolo sanitario: tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. Ruolo tecnico: tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici. Ruolo amministrativo: tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi: tabella D - profilo professionale: commessi. I requisiti per l'assunzione sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, piu' titolo specifico di massaggiatore non vedente e massofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario. Art. 160 (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da: Presidente: il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato. Componenti: un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanita'; due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali; un impiegato della regione o delle unita' sanitarie locali del relativo profilo professionale. Segretario: un funzionario amministrativo della regione. Art. 161 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso; b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte. Art. 162 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti: 50 punti per i titoli; 50 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 25 punti per la prova pratica; 25 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli di studio e pubblicazioni. . . . . . . . . . . . . punti 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . . . . . punti 10 1) Titoli di carriera: a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno; nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno. I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%. I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%. 2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale. Il punteggio previsto per la categoria e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto. Art. 163 (Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio). - I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente decreto trovano applicazione anche quando le leggi regionali prevedono, per il conferimento di incarichi di responsabile di servizio, una procedura per soli titoli. Art. 164 (Modalita' per la nomina delle commissioni). - Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalita' ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Art. 165 (Disciplina transitoria delle aree funzionali). - Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della valutazione dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per i concorsi del personale del ruolo sanitario: profilo professionale medici, le discipline comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 del citato decreto presidenziale sono le seguenti: a) Area funzionale di medicina: 1) anatomia ed istologia patologica 2) angiologia 3) cardiologia 4) dermosifilopatia 5) dietetica 6) ematologia 7) emodialisi 8) endocrinologia 9) gastroenterologia 10) geriatria 11) immunoematologia e servizio trasfusionale 12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia 13) malattie infettive 14) medicina generale 15) medicina legale e delle assicurazioni sociali 16) medicina nucleare 17) nefrologia 18) neurologia 19) neuropsichiatria infantile 20) neuroradiologia 21) oncologia 22) pediatria 23) pneumologia 24) psichiatria 25) radiologia 26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi 27) reumatologia 28) virologia b) Area funzionale di chirurgia: 1) anestesia e rianimazione 2) cardiologia 3) chirurgia generale 4) chirurgia maxillo-facciale 5) chirurgia pediatrica 6) chirurgia plastica 7) chirurgia toracica 8) chirurgia vascolare 9) neuro-chirurgia 10) oculistica 11) odontoiatria e stomatologia 12) ortopedia e traumatologia 13) ostetricia e ginecologia 14) otorinolaringoiatria 15) urologia 16) urologia pediatrica c) Area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica: 1) direzione sanitaria 2) medicina del lavoro Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici e di studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 1978 concernente l'elenco delle discipline universitarie ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero. Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le seguenti: a) Area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali; b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti. Art. 166 (Modalita' di espletamento dei concorsi in atto). - I concorsi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano state attivate le procedure ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono portati a termine con le procedure previste da detta norma. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in materia. Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino alla definizione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti delle piante organiche provvisorie devono essere ricondotti, ai fini della copertura, alle qualifiche di cui al presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali. Art. 167 (Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta). - Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Valle d'Aosta. Art. 168 (Regione Valle d'Aosta). - L'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto da espletarsi nella regione Valle d'Aosta e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dalla regione".
Art. 42
1.Il testo dell'art. 6 e' il seguente; "Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione. 3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".
Note all'art. 42: - I titoli I e II della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, riguardano rispettivamente l'ammissione agli impieghi e le norme generali relative alla valutazione dei titoli. - Il testo dell'art. 9 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali) e' il seguente: "Art. 9 (Procedura per l'espletamento dei concorsi). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio. Nelle commissioni esaminatrici e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita' per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi. Per le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unita' sanitaria locale alla regione oltreche' le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione. Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanita', come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali da lui delegato. Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, e' sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso. Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso e' effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unita' sanitaria locale o in unita' sanitarie locali viciniori. Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'. Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita' e' ugualmente ridotto alla meta'. La commissione di sorteggio e' nominata dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario. Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale provvedera' alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo. I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame. L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unita' sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge. La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge e' effettuata dal comitato di gestione. Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze. La graduatoria, entro il biennio di validita', deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando. Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e' consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare. L'incarico e' conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto e' ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento. Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza puo' essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui ai commi precedenti".
Art. 43
1.Il testo dell'art. 7 e' il seguente: "Requisiti specifici di ammissione. - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti: Ruolo sanitario: Operatore professionale di 2ª categoria: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. Ruolo tecnico: Operatore tecnico coordinatore: anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione. Operatore tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata. Agente tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; certificazione abilitativa obbligatoria.
Nota all'art. 43: L'art. 1, primo comma, lettera b), della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, dispone che possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un'eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di eta' stabiliti dal decreto stesso, in relazione ai singoli concorsi.
Art. 44
1.Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Composizione della commissione giudicatrice. - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita: presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente; un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente; un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente; un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario. 2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente. 3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207".
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 6 della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, e' il seguente: "Art. 6 (Nomina delle commissioni - Compensi). - L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio regionale, dopo la scadenza del bando di concorso, acquisite le designazioni da parte del Ministero della sanita' e delle organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La designazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, piu' organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni a far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7. Possono assistere al sorteggio un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate nonche' dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso. Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle piu' organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto contestualmente con le modalita' del citato art. 7. Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresi', con le stesse modalita' di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il presente decreto. Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al primo comma del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice. Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. Spetta, altresi', il compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale". - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 207/1985 si veda nelle note all'art. 42.
Art. 45
1.Il testo dell'art. 9 e' il seguente: "Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione; b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte. 2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame. 3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per la prova pratica; 30 punti per la prova orale. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: titoli di carriera: punti 20: a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno. I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione. I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%; b) altri servizi, punti 0,60 per anno; titoli vari: punti 10: il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".
Nota all'art. 45: Il testo dell'art. 10 della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, e' il seguente: "Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici". In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".
Art. 46
1.Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Lavoro a tempo parziale. - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative. 2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. 3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale. 5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio). 6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente. 7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale. 8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine: a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare; b) delle condizioni di salute del dipendente. 9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. 10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione. 11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".
Art. 47
1.Il testo dell'art. 35 e' il seguente: "Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva".
Art. 48
1.Il testo dell'art. 39 e' il seguente: "Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".
Art. 49
1.Il testo dell'art. 44 e' il seguente: "Istituzione 80 bis. - 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".
Art. 50
1.Tra i commi 2 e 6 dell'art. 45 sono inseriti i seguenti: "3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo. 4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
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