DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
Note all'art. 50: - Il testo vigente dell'art. 45 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente: "Art. 45 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennita' per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo. 4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. 6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986. - Il testo degli articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 348/1983: (Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali), richiamati nell'articolo soprariportato, e' il seguente: "Art. 38 (Progressione economica). - La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe". "Art. 46 (Personale medico). VALORI ANNUI LORDI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985. Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe. L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno. Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime".
Art. 51
1.Il testo dell'art. 46 e' il seguente: "Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all'[art. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959;324~art51): L'[art. 2 della legge n. 324/1959](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959;324~art2), concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
Titolo V COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)
Art. 52
1.Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all'art. 52: Il D.P.R. n. 269/1987, e' stato pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.
Art. 53
1.Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente: "2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
2.Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti: "6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1. 7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".
Note all'art. 53: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente: "Art. 5 (Procedure). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4. 2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessivita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto. 3. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 4. Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore. 5. Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale. 6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente, e quella sindacale alla delegazione di cui al precedente art. 4, comma 1. 7. All'intervento delle medesime delegazioni del precedente comma si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al terzo comma, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata al livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario di Governo. 8. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale. 9. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 10. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. 11. Il decreto del Ministro o altro atto previsto dai rispettivi ordinamenti e' comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme introdotte dall'accordo innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 12. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso Ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'articolo soprariportato, e' il seguente: "Art. 5. (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.); Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.); Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.); Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Cassa depositi e prestiti (DD.PP.); Corpo nazionale di vigili del fuoco. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; dal Ministro delle finanze; dal Ministro dei lavori pubblici; dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; dal Ministro dell'interno. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
Art. 54
1.Tra gli articoli 33 e 35 e' inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale): "1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza. 2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".
Nota all'art. 54: Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".
Art. 55
1.Nell'art. 47, tra i commi 1 e 5 sono inseriti i seguenti: "2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 55: - Il testo vigente dell'art. 47 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente: "Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianita' di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonche' al capo V del titolo XI, del presente decreto. 2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma precedente, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1986. 4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella del nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1986. 5. Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986". - Il D.P.R. n. 53/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Il testo dell'art. 2, comma 2 (richiamato nell'articolo soprariportato), e' il seguente: "La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate:
Categoria
Classi Scatti
Art. 56
1.Tra gli articoli 49 e 51 e' inserito il seguente art. 50 (Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale): "1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta e' ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all'art. 56: L'art. 2 della legge n. 324/1959 concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
Art. 57
(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Note all'art. 57: - La legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' entrata in vigore il 13 luglio 1980. I relativi articoli 30 e 31 riguardano, rispettivamente, il personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo e il personale assunto ai sensi di disposizioni speciali. - La legge n. 1483/1962 reca: "Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare".
Art. 58
1.Tra gli articoli 73 e 75 e' inserito il seguente art. 74 (Profili professionali): "1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797".
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 101/1979 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico), e' il seguente: "All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione". - La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 - dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Art. 59
1.Tra gli articoli 75 e 77 e' inserito il seguente art. 76 (Riserva): "1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101".
Nota all'art. 59: La legge n. 101/1979 (per il titolo si veda nelle note all'art. 58) e' entrata in vigore il 22 aprile 1979.
Art. 60
1.Tra gli articoli 81 e 83 e' inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza): "1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima. 2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente".
Art. 61
1.Tra gli articoli 88 e 90 e' inserito il seguente art. 89 (Profili professionali): "1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalita' previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente: "Art. 4. - La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unita' dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e' ridotta, con effetto dal 1 febbraio 1981, a n. 18.000 unita' e cosi' ripartita tra le qualifiche funzionali: Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti numero I Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 II-III Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 IV Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 V Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 VI Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 VII Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 VIII Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312. La medesima procedura sara' seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari ne' aumento del numero complessivo dei posti in organico. In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze. I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianita' prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, e capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianita' complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti gia' non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall'art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312, comportino detto inquadramento. Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinano l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell'art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1 luglio 1979, o che, dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento". - La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il titolo IV concerne il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Si riportano le rubriche degli articoli 98, 104, 110, 111: art. 98: classificazione del personale; art. 104: commissione nazionale paritetica; art. 110: concorsi; art. 111: modalita' di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali.
Art. 62
1.Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente lettera: "f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti".
Note all'art. 62: - Il testo vigente dell'art. 105 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente: "Art. 105. (Disposizioni particolari). - 1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto: a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197. L'orario di lavoro e' disciplinato secondo le modalita' di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto; b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all'art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, e' di spettanza del direttore generale, quale organo cui e' demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5, comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell'art. 7, lettera a), della legge 13 maggio 1983, n. 197; c) il personale della Cassa depositi e prestiti e' ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984, e 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 1986, emessi a norma dell'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ed attuati ai sensi dell'art. 8, lettera g), della predetta legge; d) il comitato paritetico, gia' costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 13 maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'art. 21; e) le disposizioni sulla mobilita' di comparto contenute nell'art. 16 e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenute negli articoli 19 e 20 si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197; f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni, dalla data del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa, puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti". - La legge n. 197/1983 reca: "Ristrutturazione della cassa depositi e prestiti". Si trascrive il testo degli articoli e commi ai quali l'articolo soprariportato fa rinvio: "Art. 1 (Della Cassa depositi e prestiti). - Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto. Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa. Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni". "Art. 8, primo comma, lettera g). - Il Consiglio di amministrazione delibera: (omissis). g) sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo art. 11". "Art. 7, primo comma, lettera a). - Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto: a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede". "Art. 11, quarto comma. - La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono addotte con la medesima procedura". "Art. 14 (Rapporti con le organizzazioni sindacali). - Il consiglio di amministrazione cura anche, a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e le condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge. Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dal consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali".
Titolo VI COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)
Art. 63
1.Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale della scuola, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all'art. 63: Il D.P.R. n. 209/1987 e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 125 del 1 giugno 1987.
Art. 64
1.Nell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 4: "4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 64: - Il testo vigente dell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 e' il seguente: "Art. 3. (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale retribuzione e' corrisposta in dodicesimi dal 1 gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalita' indicate nella medesima. 2. I ratei di anzianita' ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sara' posto in detrazione. 3. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. 4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero dei mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988. 5. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianita' per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986. 6. L'anzianita' complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, e' valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianita', dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento. 7. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici e' considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive. 8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. 9. Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo". - Il testo degli articoli 2 e 5 del D.P.R. n. 345/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado), richiamati nell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 2. - Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali: seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.800.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.650.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 Con le stesse decorrenze e modalita' di cui al precedente articolo, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.400.000, ferma restando la progressione economica prevista per il personale direttivo della scuola. Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme e per il personale che sara' assunto per effetto di concorsi pubblici gia' indetti alla stessa data o, comunque, immesso in ruolo in applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 e della legge 25 agosto 1982, n. 604, la progressione economica si sviluppa secondo le modalita' previste, rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507, con riferimento allo stipendio iniziale di livello stabilito dal presente articolo. Per il personale che sara' assunto nel periodo di validita' contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale periodo di validita', la progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento dello stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe. Fino all'approvazione dei profili professionali di cui al successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di L. 3.650.000. Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Per il personale non di ruolo e per i docenti di religione restano ferme le disposizioni rispettivamente previste dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni". "Art. 5. - Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde. Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione. Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7". - Il sesto ed il settimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 271/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado), richiamato nell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 sopra riportato, sono cosi' formulati: "Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianita' e' determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianita' come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potra' superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite e' elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976. I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento". - L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, richiamato nell'art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 soprariportato, prevede che: "All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
Art. 65
1.Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8 (Indennita' di carica). - 1. Le misure delle indennita' di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita' da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennita' di carica relative agli anni precedenti".
Art. 66
1.Nell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
Note all'art. 66: - Il testo vigente dell'art. 16 del D.P.R. n. 209/1987 e' il seguente: "Art. 16. (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrato). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, puo' disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo". - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'articolo soprariportato, e' il seguente: "Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende: il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; il personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza; il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
Art. 67
1.Dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi. 2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".
Note all'art. 67: - Il D.P.R. n. 588/1985 concerne: "Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali". - Il testo dell'art. 45 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente: "Art. 45 (Qualifiche e profili professionali). - Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo. La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 93/1983 e' riportato in nota all'art. 7.
Art. 68
1.Dopo l'art. 26 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 27 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. 2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804".
Nota all'art. 68: Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 concerne: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".
Art. 69
1.Dopo l'art. 32 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 33 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all'art. 69: L'art. 2 della legge n. 324/1959, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
Titolo I NORME FINALI
Art. 70
1.Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87.
Art. 71
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI, Ministro dell'interno
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della sanita'
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA, Ministro delle finanze
DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addi' 27 novembre
1987, con esclusione degli articoli 9 e 57 in conformita' con la
deliberazione delle sezioni riunite del 16 novembre 1987, n. 57/SR/E.
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 5
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