DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384

Type DPR
Publication 1990-11-28
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
articles 208
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Note all'art. 55: - Per l'art. 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207, vedasi nota agli artt. 28 e 96. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821 vedi nota all'art. 16. - L'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, cosi recita: Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali).- Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (17) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purche' il trasferimento dei servizi stessi alle unita' sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia gia' a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983. Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma della leggi 18 marzo 1968, n. 431 (18), e 21 giugno 1971, n. 515 (19), in quanto svolgenti funzioni psicoterapeutiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali. Il personale dipendente delle unita' sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, e' assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unita' sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al comma precedente l'interessato e' tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unita' sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza. I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono. - Gli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, cosi recitano: Art. 1.- 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1. 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1› gennaio 1988 e non coperti, relativi: a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita'; b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi. 4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. 5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988. 6. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 8. Sono altresij consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 9. Le amministrazioni possono altresij assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo. 10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione. 11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Art. 2.- 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988. 2. Per gli enti locali e per i loro consorzi le assunzioni potranno essere autorizzate con riferimento anche al rapporto nazionale dipendenti-popolazione. 3. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso- concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale autorizzazione non e' richiesta per i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali. 4. Con le modalita' indicate nel comma 3 l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna annualmente una programmazione triennale dei reclutamenti e delle immissioni in servizio, delle ferme del personale volontario, dei richiami e dei trattenimenti, in servizio del personale delle Forze armate. 5. A decorrere dal 1› gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. - La legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione con modificazioni del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 recante Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate nonche' in materia di pubblico impiego e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990 n. 49.

Art. 56

Assenze obbligatorie

1.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita', escluse quelle legate alla necessita' di effettuazione delle relative prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13.

Nota all'art. 56-122: - Il testo della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204 recante disposizioni sulla Tutela delle lavoratrici madri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1972, n. 14. L'art. 4 recita: Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali. - L'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 66 (Tipologia e finalita' dell'istituto). - 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza. 2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a re- gime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile. 3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione: a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986; b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi; c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali. 5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi. 6. Pertanto il nuovo processo e' cosij articolato: I) incentivazione ex articoli 59 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' per obiettivi. - Per l'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, vedi nota art. 1.

Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo quinto PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEI SERVIZI Capo I PRODUTTIVITA'

Art. 57

Tipologia e finalita' dell'istituto

1.L'istituto della incentivazione della produttivita' deve realizzare un incremento della qualita' e della economicita' dei servizi ed e' altresi' rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3.Dalla data del 1› gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema per obiettivi, con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

7.In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie dell'istituto.

Avvertenza: Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 58

Finanziamento dei fondi di incentivazione

1.Il fondo di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, e' determinato annualmente, dal 1° gennaio 1990, per singolo Ente prendendo a base il fondo determinato per il finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.

2.Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1990, e' incrementato del tasso di inflazione programmato per il corrispondente anno.

3.Fermo restando che, a parita' di bisogno assistenziale, l'aumento del valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di maggiore esigenza assistenziale, il fondo come sopra determinato e' incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30 giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in regime di specialistica convenzionata esterna - valutate in base al predetto tariffario recepito con decreto ministeriale 8 agosto 1984 - e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma non puo' essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.

4.Le competenze previste nel tariffario per la categoria. A) - medici vengono utilizzati come riferimento economico di riparto per il personale della categoria. B) - personale laureato non medico.

5.Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non trovano riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal Ministro della Sanita', con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse all'attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.

7.Le Unita' Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento dell'istituto della incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due ore di plus-orario settimanale nonche' un'ora di plus-orario settimanale al restante personale del ruolo sanitario e al personale laureato degli altri ruoli, al fine di favorire lo sviluppo della attivita' specialistica ambulatoriale all'interno delle strutture e migliorare gli attuali rapporti di efficienza del funzionamento delle stesse. A tal fine, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici i relativi acconti al personale interessato ((ai sensi dell'articolo 61,)) comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unita' Sanitarie Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. I fondi necessari al finanziamento del plus-orario di cui al presente comma trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla attivita' specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.

8.Dal 1° gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' incrementato annualmente delle somme corrisposte nell'anno precedente da Enti e Privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto del 15% corrispondente alle spese di amministrazione. Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85% al fondo di categoria cui afferisce l'equipe che ha reso la prestazione, del 10% al fondo della categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).

9.Le Regioni, sulla base della quota parte del fondo Sanitario Nazionale necessario a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione delle singole Unita' Sanitarie Locali, possono prevedere che nell'ambito dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della produttivita', limitatamente alle Unita' Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati sistemi di contabilita' per centri di costo e di gestione budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati, qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole voci di bilancio.

10.Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi 3 e 4, relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica ((13 maggio 1987,)) n. 228. La suddivisione della quota oraria spettante alle categorie A) e B) avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.

11.Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' costituito dalla somma dei fondi delle singole Unita' Sanitarie Locali che di norma rimane di loro competenza. In connessione con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie, l'accordo quadro regionale puo' stabilire, in relazione a fabbisogni di prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.

12.L'istituto della produttivita' per obiettivi di cui all'articolo 66, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del medesimo decreto non superiore allo 1,45', determinata in sede di accordo quadro regionale. Lo 0,80 del monte salari viene incrementato dello 0,65 a decorrere dal 1° luglio 1990.

13.Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 12.

Art. 59

Valutazione della produttivita'

1.L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.

2.Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58, commi 4 e 5, e ripartite con le modalita' previste nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 10. Titolare delle prestazioni specialistiche utili ai fini dell'istituto dell'incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 e' soltanto il personale delle categorie A) e B).

3.Ai fini della valutazione economica della produttivita', ferme restando le prestazioni effettuate dalle singole equipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.

4.Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'equipe.

5.L'accordo quadro regionale puo' prevedere, ai fini della valutazione della produttivita', la costituzione di nuclei interdisciplinari di personale per la valutazione della produttivita' medesima. Agli stessi fini e' previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo 67.

6.Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.

7.Non e' ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il personale avente partecipazione agli utili in strutture private.

Nota agli artt. 59 - 63: - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) 1, comma 6, dell'art. 66).- 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale. 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'e'quipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente e collaboratore 1 aiuto e coadiutore 1,4 primario ed equiparati,dirigente 1,8 mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente 1 aiuto. 1,1 primario. 1,2 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono, al fondo di cui all'istituto sub II. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formazione del nuovo tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'e'quipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'e'quipe stessa. - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recita: Art. 71 (Plus orario e sua determinazione).- 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale; b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.64 3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,pertanto,applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto proporzionale fre i diversi plus-orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario. 6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il testo retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10' del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1› gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 9. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' annue fisse e continuative; rateo di tredicesima mensilita'. 10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D). - Gli articoli 5, 27 e 28 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recitano: Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. Art. 27 - Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1› luglio 1972. Art. 28 - Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. - Per l'art. 4 della stessa legge n. 1204, vedasi nota agli articoli 56 e 112. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, vedi nota agli articoli 57 e 64.

Art. 60

Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera A), dell'art. 57

1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici. B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi. C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, riordinate dall'allegato 1 del presente regolamento. D) Restante personale.

3.Il fondo comune e' suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attivita' connesse alla operativita' complessiva delle strutture sanitarie. Per le restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono modalita' di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione dei piani di lavoro programmati.

4.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolate sulla base di accordi locali.

5.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

6.La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus orari concordati ed effettuati.

7.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.

8.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per obiettivi di produttivita' individuati in sede di accordi quadro regionali.

9.Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto previsto nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con il sistema della produttivita' per obiettivi.

Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.

Art. 61

Plus orario e sua determinazione

1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma 6, punto I, dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.

3.Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi, professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore, gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalita' e ambiti di applicazione dell'istituto.

4.Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario complessivo individuale cosi' definito deve essere verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo.

5.La misura del plus orario individuale reso puo' trovare compensazione all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative proporzionali trattenute economiche corrispondenti.

6.Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, per il periodo di applicazione del presente regolamento la misura del valore orario e' rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico globale mensile lordo, cosi' come determinato al comma 7, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

7.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57 e' quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e quelli connessi all'anzianita' di servizio previsti dal presente regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. E' fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora piu' favorevole. Dal 1› gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato e' incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato per l'anno stesso.

8.Con periodicita' semestrale puo' essere attuata la revisione del plus orario in relazione agli obiettivi raggiunti.

9.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cedenza mensile.

10.Le Regioni sono tenute a verificare che le Unita' Sanitarie Locali, una volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 provvedano ad applicare l'istituto attivando le proce- dure per l'individuazione del plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di equipe, ovvero alla determinazione degli obiettivi di produttivita' attribuendo al personale interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sara' restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttivita' prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalita' sono definite in sede di accordo quadro regionale.

11.In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus- orario soggette a rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

12.Al personale soggetto al plus-orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.

13.Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonche' al personale in congedo straordinario ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di appartenenza.

14.Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente a personale impegnato in attivita' di plus- orario o rinunce a plus-orari assegnati, le relative quote di equipe vengono ripartite dalla data della vacanza tra il restante personale componente l'equipe.

Art. 62

Modalita' di determinazione del fondo per il personale della categoria B)

1.Il fondo del personale della categoria B) e' costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all'anno 1989 dalle singole Unita' Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.

2.Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del personale della categoria B) affluiscono, altresi', le entrate realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a richiesta di Enti o privati.

3.Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato da una quota pari al 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonche' per la produzione in proprio di prodotti galenici.

4.Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con riferimento ai criteri di cui all'articolo 58, comma 8.

5.Il fondo della categoria B) di cui al presente articolo e' prioritariamente garantito e liquidato al personale della categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi delle attivita' connesse. Nel caso che le verifiche semestrali della produttivita' non le giustifichino, esso e', per la parte non utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro regionali.

Art. 63

Modalita' di determinazione dei fondi di incentivazione per il personale delle categorie C) e D)

1.Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalita' che vengono definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validita' del presente regolamento.

2.Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione della produttivita' di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale infermieristico dall'articolo 61, comma 2.

3.Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano fissate nella quota minima corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.

4.Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell'articolo 58, comma 8, e' ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene portato in diminuzione del fondo medesimo.

5.Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).

Nota agli artt. 59 - 63: - L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 70 (Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub), 1 comma 6, dell'art. 66).- 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale. 2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale. 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%. 4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La quota afferente all'e'quipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente e collaboratore 1 aiuto e coadiutore 1,4 primario ed equiparati,dirigente 1,8 mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno. 6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: assistente 1 aiuto. 1,1 primario. 1,2 7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66. 8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. 9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. 10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati. 11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune. 12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono, al fondo di cui all'istituto sub II. 13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D). 14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formazione del nuovo tariffario. 15. Le quote di cui al fondo comune dell'e'quipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'e'quipe stessa. - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recita: Art. 71 (Plus orario e sua determinazione).- 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario. 2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue: a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale; b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art.64 3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno,pertanto,applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto. 4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali. 5. Il rapporto proporzionale fre i diversi plus-orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario. 6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. 7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. 8. Il testo retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10' del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1› gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso. 9. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' annue fisse e continuative; rateo di tredicesima mensilita'. 10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario. 11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. 12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D). - Gli articoli 5, 27 e 28 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recitano: Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3. Art. 27 - Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1› luglio 1972. Art. 28 - Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennita' giornaliere di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. - Per l'art. 4 della stessa legge n. 1204, vedasi nota agli articoli 56 e 112. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, vedi nota agli articoli 57 e 64.

Art. 64

Valuzione e modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57

1.I fini, le modalita' operative e la valuzione della produttivita' dell'istituto di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 57 sono quelli indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

3.L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unita' Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo in ogni caso la possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.

4.Gli Enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

5.Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unita' Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le regioni a loro volta, per i fini del sistema informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanita' ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.

6.Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.

Nota all'articolo 64: - L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 cosij recita: Art. 73 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66).- 1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66. 2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. 3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. 4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. - Per l'art. 66 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 vedi nota all'art. 57.

Art. 65

Fondo di incentivazione della produttivitadel servizio veterinario esue modalita' di ripartizione

1.Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli effetti, l'attivazione dell'istituto stesso e' obbligatoria nel servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.

2.Il personale delle categorie C) e D) operante nel servizio veterinario partecipa alla suddivisione dei relaviti fondi unitamente al restante personale delle categorie predette.

3.Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui all'art. 64 e' calcolato con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.

4.Al fine di incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in questione di adeguati incentivi.

Art. 66

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici.

1.Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttivita' per il personale degli Istituti Zooprofilattici e' fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attivita' finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.

2.Tale fondo e' incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste.

3.Il fondo cosi' determinato e' ripartito come previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.22. La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 60 avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione

4.Le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attivita' di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il personale laureato non medico e per il restante personale di gruppo C) di cui all'articolo 60, adeguati incentivi.

Note agli articoli 58, 66, 124 e 131: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228 riguardante la Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1987, n. 135. Gli articoli 2 e 3 cosi recitano: Art. 2. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in miliardi 7,2 per l'anno, 1983, in miliardi 14,3 per l'anno 1984 ed in miliardi 20 per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale, iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Art. 3. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi sostituita: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici; nel comma secondo, dopo le parole varie categorie di personale le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi modificate: A B C D Totale 1) prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio65 - 23 12 100 3) visite e/o interventi speciali- stici delle varie attivita di servizio ed altre prestazioni fatturabili85 - 10 5 100 4) prestazioni riabilitative55 - 32 13 100 lo stesso comma tra le parole A) e saranno suddivise e' cosi integrato: e biologo, chimico e fisico (A2); lo stesso comma dopo le parole e'quipe medica e' cosi integrato: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; il quarto comma e' cosi integrato dopo le parole ai medici: ivi inclusi i biologi, chimici e fisici; nel sesto comma, dopo le parole afferente all'e'quipe sono inserite le seguenti parole: per le sole quote di competenza del personale medico; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore 1 coadiutore 1,4 dirigente 1,8"

Art. 67

Norme finali

1.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita', e' demandata ad un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della Sanita', composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li definisce entro il 31 dicembre 1990 anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.

2.Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanita' e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanita' effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttivita' e per attivita' specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.

3.A far data dal 1› dicembre 1990 i compensi previsti a saldo derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttivita' di cui al comma 6 dell'art. 57 non possono essere erogati se non sono state costituite le Commissioni tecnico-scientifiche per la promozione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 69.

4.Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione alla specificita' delle realta' interessate e con riferimento all'articolo 54, comma 7, viene demandata al Ministero della Sanita' - Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria - la titolarita' ad attivare nuclei tecnici composti da un rappresentante designato dal Ministero della Sanita' che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentate designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della Commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta dell'Amministrazione regionale interessata o delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo sesto NORME FINALI DI RINVIO Capo I DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 68

Disposizioni particolari

1.Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.

2.Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto. 3. Il comma 3 del'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente." 4. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' cosi' integrato: a) dopo la lettera e) del comma 3 e' inserita la seguente: "f) il comando finalizzato previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761"; b) al termine del comma 10 e' inserito il seguente periodo:"La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica"; c) al comma 15, dopo le parole "correzione degli elaborati" sono aggiunte le seguenti "nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici"; d) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: "16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione". 5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma". 6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonche' agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale medesima e' attribuito, a decorrere dal 1› dicembre 1990, il livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde. 7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione - operatori professionali di I categoria previsto dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, a decorrere dal 1› dicembre 1990 e' inquadrato nella posizione funzionale di operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello retributivo. 8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1› dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianita' nella posizione funzionale e' inquadrato nel II livello retributivo. 9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, la parola "farmacisti"e' abrogata.

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