DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
Note all'art. 68: - Gli art. 18-26-31-33-34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recitano: Art. 18 (Servizio di pronta disponibilita'). - 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. 2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi. 3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' oper- ative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali. 4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore. 7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. 8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10'. 9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore. 10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. 11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese. 12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza: a) tutte le figure del ruolo amministrativo; b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere; c) ruolo tecnico: agente tecnico; ausiliario socio-sanitario; ausiliario socio-sanitario specializzato; assistente sociale; analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi; d) ruolo sanitario: capo sala; terapista della riabilitazione; psicologi. 13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura: farmacisti; operatori tecnici; operatori tecnici coordinatori; infermieri generici; dirigenti di servizi infermieristici. 14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro. 15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15' in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986. 16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 26 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1. 2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisione ed informatiche; e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti,scelti fra il personale dipendente e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti,di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed,in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 12. Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica. 14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'. 15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio. Art. 31 (Permessi, ritardi e recuperi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 4. Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo. 5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. Art. 33 (Mensa). - 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile. 4. Il dipendente e' tenuto a corrispondere il costo del pasto, fissato nella misura di L. 1.500 per la durata del presente decreto. 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Art. 34 (Attivita' sociali, culturali, ricreative). - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori. 2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore. - La legge 27 dicembre 1985, n. 816 recante disposizioni su Aspettative permessi ed indennita' degli amministratori locali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1986 n. 7. L'articolo 2 cosij recita: Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresij rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua, da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto. - L'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosij recita: Art. 45 (Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico). - Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione di programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari. Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date al comitato di gestione. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso. Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente. Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. - Gli articoli 10, 11 e 57 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, prevedono: Art. 10 (Congedo straordinario). - Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame; qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita' limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176; per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermita' temporaneamente invalidante; per partecipazione a congressi; per corsi di aggiornamento e di specializzazione; per lutti o altri gravi motivi. L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi. Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. Art. 11 (Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive). - Il riposo settimanale co- incide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente,indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro,e' fissato in numero di 52 all'anno,meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario. Ove non possa essere fruito nella relativa giornata demenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva,in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio,avuto riguardo alle esigenze del servizio. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. Art. 57 (Norme particolari di primo inquadramento). - Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6› livello retributivo. Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8› livello sino al compimento del 3› anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9› livello retributivo. - La circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987 nel commento all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij prevede: Art. 122 (Norma finale di rinvio). - La norma richiede, in sede interpretativa, una chiara indicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 348/1983 che sono da ritenere tuttora vigenti in quanto compatibili. Un attento esame consente di affermare che ricorrono le suddette condizioni per le seguenti norme: a) l'art. 8, secondo, terzo e quarto comma (assenze per malattia) il quale va, peraltro, opportunamente coordinato con gli artt. 28 e 29 del D.P.R. 270/1987, al cui commento si rinvia; b) gli articoli 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 348/1983, regolanti, rispettivamente, il congedo ordinario, straordinario ed il recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive in attesa dell'emanazione dell'accordo intercompartimentale. In particolare per quanto concerne i rapporti tra congedo ordinario ed aspettative per malattia si richiama il parere n. 223 del 17 novembre 1986 espresso dal Consiglio di Stato, gia' inviato con apposita circolare. Per la concessione di congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione, l'Ente dovra' tenere conto dell'attinenza o affinita' delle materie oggetto dei medesimi con la attivita' svolta o la disciplina conseguita dall'interessato. Si fa, peraltro, rinvio a quanto esplicitato nel commento all'art. 26. I dipendenti sorteggiati per prendere parte quali componenti di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale non debbono essere considerati ne' in congedo ordinario ne' in congedo straordinario, concretandosi, nella fattispecie, l'ipotesi di assenza per motivi di servizio, ai sensi dell'11› comma art. 9 legge 207/85. Pertanto i dipendenti interessati, assenti per i suddetti motivi, devono intendersi in servizio a tutti gli effetti. Al proposito si segnala che, laddove le disposizioni regionali abbiano regolato la materia dei compensi e del rimborso spese di viaggio e trasferta (se ed in quanto dovute), da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici in attesa del decreto di cui all'art. 6 del DM 30 gennaio 1982, tale compenso deve essere omnicomprensivo e non puo' pertanto, farsi luogo al pagamento di ore di lavoro straordinario ancorche' l'attivita' sia svolta oltre il normale orario di servizio. In mancanza di normativa si applica, invece, il disposto del 7› comma dell'art. 17 del D.P.R. 270/87, fermo rimanendo il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta. Per quanto concerne i riposi compensati eventualmente spettanti per prestazioni rese in sede di commissione di esame nei giorni festivi, poiche' l'attivita' di componente delle commissioni giudicatrici di pubblico concorso e' da considerarsi attivita' di servizio a tutti gli effetti, si ritiene che, nel caso di specie, trovino applicazione l'art. 33 del D.P.R. 761/1979 integrato dall'art. 11 del D.P.R. 348/1983, fermo rimanendo quanto affermato a proposito del lavoro straordinario. c) gli articoli 23 e 46 del D.P.R. 348 riguardanti la figura dell'assistente in formazione non riproposta dal D.P.R. n. 270/1986 devono intendersi abrogati; d) art. 54. - Non si ritiene, invece, piu' applicabile l'art. 54 del D.P.R. 348 citato, in quanto, essendo considerato norma di primo inquadramento nei confronti del personale in servizio dal 1› gennaio 1983, ha esaurito la propria efficacia; e) art. 56. - A differenza di quanto previsto nell'art. 95 dell'area medica, nulla e' stabilito per il restante personale gia' in servizio nel caso di passaggio di livello. Si ritiene, pertanto, che tale fattispecie, per il comparto, sia, comunque, regolata dall'art. 56 del D.P.R. n. 348/1983, del quale si richiamano le modalita' applica- tive. Si ritiene, altresij, che il 2› comma del citato art. 56 trovi applicazione anche nel caso di vincita di avviso pubblico sia per l'assimilabilita' della selezione ad una procedura, comunque, di tipo concorsuale, sia perche' il D.P.R. 270/87 trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo. Tale considerazione vale anche per l'art. 95 D.P.R. n. 270/1986. - L'art. 49. del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, cosij recita: Art. 49 - 1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente: Istituzione 8› bis - 1. E' istituito un livello retributivo 8› bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.
Art. 69
Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizie delle prestazioni sanitarie
1.In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
3.La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
5.La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui risultati raggiunti.
8.In relazione alle peculiarita' della verifica e revisione della qualita' nei presidi ospedalieri, la commissione di Unita' Sanitaria Locale ha una sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unita' Sanitaria Locale, la quale opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere. Il nucleo operativo e' composto dagli operatori che intendono avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualita', dal direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera adottati ai sensi del comma 7.
9.La commissione della Unita' Sanitaria Locale invia semestralmente alla commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati e i risultati conseguiti.
10.La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la costituzione delle commissioni regionali e di Unita' Sanitaria Locale determina l'azione sostitutiva a norma della leggi vigenti. Le commissioni operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di designazione di alcuni membri.
11.A livello nazionale il coordinamento delle attivita' di verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni e' affidato ad un comitato nazionale per la valutazione della qualita' tecnico-scientifica ed umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle istituzioni sanitarie.
13.Il Comitato puo' essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree distinte di intervento e di valutazione.
Art. 70
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.
2.Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrograti.
Note agli articoli 70 e 136: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 348, e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. - Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recitano: Art. 12 (Profili professionali).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale Art. 13 (Commissione paritetica).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte: per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unita' sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessita' dell'organizzazione, della quantita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione. Art. 79 (Commissione per profili professionali medici).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1 al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo I CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 71
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento concerne il triennio 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I Cittadino utente
Art. 72
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2.A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione, anche documentale, sui servizi erogati dall'Ente, sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo di prestazioni nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze unitamente alle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative su base nazionale, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 73
Servizi pubblici essenziali
Art. 74
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1.Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi pubblici essenziali in esso indicati - sono individuati, per le di- verse qualifiche e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i contingenti nonche', sulla base di quanto previsto dal comma 1, i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti, unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa.
3.Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 73, con contingenti non inferiori a quelli stabiliti per i giorni festivi.
4.In conformita' dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi, individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5.L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 75
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1.I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 76
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1.La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Il comma 2 dell'art. 75 e' sostituito dai seguenti:
2.Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3.La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.
4.All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.
5.Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7.Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8.Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9.Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.
Nota all'art. 76: - Gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' recitano: Art. 74 (Materie di contrattazione decentrata).- 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari; la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; le proposte in ordine ai processi di innovazione tecno -logiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici,nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di di processi di riorganizzazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari; la struttura degli orari di lavoro,legata anche all'emergenza medica e veterinaria(turni,articolazione,reperibilita',permessi) nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale intramurale; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; le "pari opportunita'"; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Agli accordi decentrati si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1. Art. 75 (Livelli di contrattazione).- 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda: attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita', compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale; la predisposizione dei porgrammi di aggiornamento professionale, di ricerca, di didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonche' del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le "pari opportunita'"; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto; b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la verifica delle modalita' applicative dell'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale; i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecno -logiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto.
Art. 77
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1.Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5 il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede ad emanare conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.
Note agli articoli 7 e 77: - L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recita: Art. 112 (Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi). - 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito del presente decreto. 2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto. 3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. 4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale. 5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresij, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale. 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. 8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM. - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante Legge quadro sul pubblico impiego, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983: Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato,la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed i coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10)le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11(la cura,sentito iº Ministero degli affari esteri,dei rapporti con l'OCSE,l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti. Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 78
Organizzazione del lavoro
1.Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale, con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.
2.Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto ((dall'ordinamento)) vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extra-ospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascuno dei dipendenti medici e veterinari.
3.Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990.
4.Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a termine, con le modalita' gia' deliberate a livello regionale e qualora non ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, sono tenuti a verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una corretta applicazione del principio della parita' aiuti-assistenti.
6.La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e veterinari dell'Ente e,nell'ambito ospedaliero, » aggiuntiva rispetto ai processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva di cui al comma 3 » articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20% per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attivita' assistenziali riconosciute come alta specialita' ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n.595.
7.In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalita' medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti, che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro.
Art. 79
Orario di lavoro
1.((In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78,)) al fine di garantire un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1° ottobre 1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonche' del personale veterinario, e' fissato in ore 38 settimanali.
2.Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro e' fissato dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.
3.Si conferma l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal presente articolo.
Art. 80
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4.I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza, all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5.Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6.Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
8.Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1, hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9.La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10.Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno di pari posizione funzionale.
Nota all'art. 80: - L'art. 80 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 recita: Art. 80 (Turni di servizio ed organizzazione del lavoro). - 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio. 2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza. 3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva attraverso un funzionale utilizzato delle e'quipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro. 4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante: a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata; b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale. 6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' oper- ative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali. 7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario. 8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'
Art. 81
Mobilita' nell'ambito dell'Ente
1.L'istituto della mobilita', all'interno dell'Ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2.Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' d'urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
4.Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5.Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6.I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 82
Mobilita' tra Enti in ambito regionale
1.La mobilita' del personale medico tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.
2.Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) Il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicita' con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti individuati da parte della Unita' Sanitaria Locale interessata nell'albo della Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre unita' sanitarie locali per analoga forma di pubblicita'; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nella Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dalla Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata - da effettuarsi in base al curric- ulum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire - da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto si riferisce ove non facente gia' parte dell'Ufficio di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare,numero dei familiari,distanza tra le sedi), e sociali, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 81; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali. b) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione - con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna secondo le procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A); 2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda di cui alla lettera A) con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate; 3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se piu' favorevole, una indennita' massima pari a L. 3.500.000. Tale indennita' e' corrisposta a cura dell'ente ricevente ed e' rimborsata dallo Stato sino alla concorrenza massima di L. 3.500.000.
Note agli articoli 12 e 82: - L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 29 (Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale).- Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. - Per la legge 8 aprile 1988, n. 109 vedere in nota all'art. 8. - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante: Disposizioni in materia di pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989: Art. 5 - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1 30, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 83
Mobilita' tra Enti in ambito interregionale
1.La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Nota agli artt. 13 e 83: - L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 44 (Comando per esigenze di servizio).- Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare serivizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.
Art. 84
Mobilita' intercompartimentale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 81, 82 e 83, e' consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione, profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2.Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale il medico opera funzionalmente.
3.Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4.Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalita' previste dall'articolo 118.
Nota agli articoli 14 e 84: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986 recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 con recita: Art. 6 (Mobilita').- 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base dei limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.
Art. 85
Mobilita' di compensazione
1.La mobilita' tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera A), comma 2, dell'articolo 82.
Art. 86
Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
1.Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
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