DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
2.A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128, dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' dalle leggi che regolano in particolare lo svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione - deve accertare, per il tramite del Collegio Medico legale della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di appartenenza sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento del profilo o della disciplina medesima.
3.Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo stesso, a domanda, puo' essere assegnato ad altra disciplina compatibile con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari posizione funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per accedere al posto medesimo.
4.Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente giudicato idoneo a proficuo lavoro puo', a domanda, essere collocato in posizione funzionale inferiore di diversa disciplina ovvero di diverso profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
5.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.
6.La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'Ente anche nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
7.In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
8.Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
Note all'art. 86: - Per gli artt. 56 e 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e per gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedi note agli articoli 16 e 78. - Il testo del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, riguardante "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri" e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzette Ufficiale n.104 del 23 aprile 1969.gli articoli 4,5,e6 cosi' recitano: "Art.4(Attribuzione del sovraintendente sanitario). Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico- organizzativi l'attivita' dell'ente che comprende piu'ospedali e ne risponde al presidente.Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali.Egli e'preposto a tutto il personale sanitario tecnico, sanitario, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente. In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale; coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e' nel coordinamento dei servizi ospedalieri promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere: convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; e' tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali. In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario e' sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianita' di nomina. Art. 5 (Attribuzioni del direttore sanitario).- Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui e' preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista. Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico- sanitari; stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui e' preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare; Art. 6 (Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario).- Gli ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con piu' di 800 posti- letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario. Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni. L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario. - L'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, cosi recita: Art. 4 (Veterinario dirigente).- Il veterinario dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresij, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' veterinarie, comprese quelle concernenti studi ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria. Nota agli articoli 16 e 86: - L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 56 (Dispensa dal servizio).- La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato contestato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale,ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo I NORME APPLICATIVE ED INTEGRATIVE DEGLI ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI
Art. 87
Trattamento di missione per particolari categorie
Nota agli articoli 18 e 87: - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: " Art. 5 (Trattamento di missione).- 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93."
Art. 88
Copertura assicurativa
1.In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota agli articoli 19 e 88: "- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: Art. 6 (Copertura assicurativa).- 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria."
Art. 89
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 90
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 91
Pari opportunita'
1.I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2.I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
4.Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
5.Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali e dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Nota agli articoli 23 e 91: - L'art. 40 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 40 (Pari opportunita').- 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie"azioni positive"a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Art. 92
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1.La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2.Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3.Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4.A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al Servizio di Igiene e prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.
5.I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istitutito il libretto sanitario e di rischio individuale,la cui formualzione viene definita d'intesa con Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente.Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6.Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonch» alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti. ontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e dagli epato-pazienti.
7.Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
8.Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
9.Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica e psichica dei medici dipendenti.
10.Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocivita' per la salute di chi lavora e la tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 93
Esercizio dell'attivita' sindacale
1.Il personale medico dipendente degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, ha diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirivi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2.I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.
3.Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi e le organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.
Note agli articoli 1, 25, 57, 71, 93 e 123: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del decretto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986 recante norme sulla: Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93: Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge. 6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita'), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresij defi- nite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropri- ate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica. 8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I criteri e le modalitta' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 94
Diritto di assemblea
1.Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il personale medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l'Amministrazione nell'unita' in cui presta la propria attivita', per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i servizi cosi' come previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.
Nota agli articoli 26 e 94: -L'art.11 del D.P.R. 23 agosto 1988,n.395,cosi' recita: "Art.11(Assemblee del personale). 1.Fatte salve le condizioni di migliorfavore previste dalle vigenti disposizioni,il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 95
Aspettative sindacali
1.Il personale medico dipendente delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Organizzazione Sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2.Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 medici dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli Enti compresi nel Comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale e' fissato in numero 55 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3.Alla ripartizione tra le varie Organizzazione Sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali interessate. La ripartizione e' effettuata in modo da garantire a tutte le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni Organizzazione Sindacale, mentre la parte restante e' attribuita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale in base alla normativa di cui sopra.
4.La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I
5.La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.
6.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 96
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1.Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 95, sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla incentivazione della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni. Sono, altresi', esclusi i compensi per lavoro straordinario.
2.I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.
3.Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 25 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'articolo 9 legge 20 maggio 1985, n. 207, e suc- cessive modificazioni. ((3))
Art. 97
Permessi sindacali retribuiti
1.I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al comma 3 dell'articolo 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli Enti.
2.I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative.
3.I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73. ((3))
Art. 98
Monte orario complessivo
1.Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 97 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2.La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10' del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli Organismi rappresentativi indicati nell'articolo 93, comma 3, operanti nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3.Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4.Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 93 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5.Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicante agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((3))
Art. 99
Diritto di affissione
1.Le organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha l'obblico di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' operativa, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 100
Locali per le rappresentanze sindacali
1.In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti » consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura.
2.Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, da parte dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
Art. 101
Patronato sindacale
1.I medici in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l 'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Ente.
2.Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Nota agli articoli 33 e 101: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 riguardante il Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1947, n. 197.
Art. 102
Garanzie nelle procedure disciplinari
1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese dalla richiesta.
Art. 103
Referendum
1.Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unita' operative lo svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' operativa ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 104
Contributi sindacali
1.I medici dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2.La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3.Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali mediche, sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse organizzazioni secondo le modalita' comunicate dalle Organizzazioni Sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4.Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 105
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1.Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in localita' diversa da quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni Sindacali mediche puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3.I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni sindacali; conservano ed acquisiscono tutti i diritti derivanti dalla applicazione degli istituti normativi ed economici relativi alla posizione funzionale di appartenenza.
Nota agli articoli 25, 37, 93 e 105: "- L'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi recita: "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti).- Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af- filiate alle predette confederazioni,che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Art. 106
Norma transitoria
1.Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2.Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, nonche' alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna Organizzazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali interessate.
3.La ripartizione di cui all'articolo 95, comma 4, e' effettuata entro il 31 dicembre 1990. Fino a tale ripartizione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
Nota all'art. 106: - L'art. 36 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 cosij recita: Art. 36 (Diritti sindacali).- 1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina sanitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonche' i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente. 2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato. 3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo terzo DIRITTI-DOVERI-RESPONSABILITA' Capo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 107
Tabelle del personale
1.Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli Enti, in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali del personale medico e veterinario ivi previsti, e' riordinata secondo l'allegato 3 - area medica - che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota agli articoli 30, 39, 98 e 107: - Il testo della legge 29 marzo 1983, n. 93 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Nota agli articoli 39, 60, 107 e 126: - Per la tabella 1 vedasi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I STIPENDI ED INDENNITA'
Art. 108
Nuovi stipendi
1.I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 ((di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494,)) sono cosi' stabiliti, al 1° luglio 1990, data di decorrenza del regime: Personale medico Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000, stipendio a tempo definito .............. L. 13.553.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a tempo pieno................................ L. 25.211.000, stipendio a tempo definito ................ L. 18.908.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno ................... L. 33.593.000, stipendio a tempo definito ................ L. 25.195.000. Personale veterinario Collaboratore, stipendio .............. L. 18.071.000; Coadiutore,stipendio .................. L. 25.211.000; Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000.
2.I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50', computati sul valore dell'ottava classe.
3.La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le rispettive posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.
4.Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.
Art. 109
Effetti dei nuovi stipendi
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
Nota all'art. 43-109: - L'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riguardante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, prevede: Art. 82 (Assegno alimentare).- All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Art. 110
Indennita' del personale medico e veterinario
1.I valori annui lordi delle indennita' previste dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il personale medico e veterinario sono cosi' stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000; B) Tempo definito: Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000; C) Veterinari: Collaboratore, indennita' medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000; Coadiutore, indennita' medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000; Dirigente, indennita' medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 19.780.000. ((2))
2.Le indennita' di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennita' di dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6' costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.
3.La determinazione del valore economico della anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico-tabellari per medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,previsto dal presente articolo per le rispettive posizioni funzionali,il numero delle classi o degli scatti gia' in godimento al 30 giugno 1990.
4.Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto.
5.I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono abrogati, mentre sono confermati i commi 7 e 8 dello stesso articolo. Dal 1 dicembre 1990 al personale di posizione funzionale apicale medico cui non e' corrisposta l'indennita' differenziata primariale e' attribuita una indennita' di dirigenza medica lorda, annua, fissa e ricorrente di L. 3.400.000. Sono, altresi', confermati gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
6.A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e l'indennita' di cui all'articolo 97 dello stesso decreto e' rideterminata in L. 3.780.000. L'indennita' di pronta disponibilita' erideterminata in L. 40.000 lorde.
Art. 111
Decorrenze degli stipendi e delle indennita'
1.Dal 1› gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale medico e veterinario competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia di lire: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' tempo pieno + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' tempo pieno + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' tempo pieno + L. 1.152, totale + L. 6.460. B) Tempo definito: Assistente medico, stipendio + L. 1.788, indennita' medico specialistica - L. 144, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 1.464; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 2.970, indennita' medico specialistica - L. 312, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 2.894; Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 4.445, indennita' medico specialistica - L. 552, totale + L. 3.893. C) Veterinari: Collaboratore, stipendio + L. 1.996, indennita' medico specialistica - L. 260, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.320, indennita' dirigenza medica - L. 180, totale + L. 2.876; Coadiutore, stipendio + L. 4.092, indennita' medico specialistica - L. 576, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.008, indennita' dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760; Dirigente, stipendio + L. 6.204, indennita' medico specialistica - L. 896, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 1.152, totale + L. 6.460.
2.Dal 1› luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti annui lordi in migliaia di lire: Personale medico: A) Tempo pieno: Assistente medico, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' tempo pieno + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190; Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' tempo pieno + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' tempo pieno + L. 2.880, totale + L. 16.152. B) Tempo definito: Assistente medico, stipendio + L. 4.472, indennita' medico specialistica - L. 362, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 3.660; Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio + L. 7.427, indennita' medico specialistica - L. 780, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 7.237; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, stipendio + L. 11.114, indennita' medico specialistica - L. 1.380, totale + L. 9.734. C) Veterinari: Collaboratore, stipendio + L. 4.990, indennita' medico specialistica - L. 650, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 3.300, indennita' dirigenza medica - L. 450, totale + L. 7.190; Coadiutore, stipendio + L. 10.230, indennita' medico specialistica - L. 1.440, indennita' medico- veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.520, indennita' dirigenza medica + L. 590, totale + L. 11.900; Dirigente, stipendio + L. 15.512, indennita' medico specialistica - L. 2.240, indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria + L. 2.880, totale + L. 16.152
3.Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
Art. 112
Una tantum
1.Per il periodo dal 1› luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale medico e veterinario competono i seguenti importi lordi: Personale medico: Assistente medico, a tempo pieno ................ L. 600.000, a tempo definito................................ L. 300.000; Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero,a tempo pieno L. 1.000.000, a tempo definito................................ L. 600.000; Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero, a tempo pieno................................... L. 1.400.000, a tempo definito................................ L. 900.000. Personale veterinario Collaboratore............................... L. 600.000; Coadiutore.................................. L. 1.000.000; Dirigente................................... L. 1.400.000.
Art. 113
Effetti dei nuovi stipendi ed indennita' sul trattamento di quiescienza
1.In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento al personale medico e veterinario sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108, 110 e 111 al personale medico e veterinario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto personale l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione dal servizio e' rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla base dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110, comma 1.
Nota agli articoli 43 e 113: - L'art.13 della legge 29 marzo 1983,n.93,cosi'recita: "Art.13(Efficacia temporale degli accordi). Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
Art. 114
Indennita' differenziata di responsabilita' primariale
Nota all'art. 114: - L'art. 96 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 96 (Indennita' differenziata di responsabilita' primariale). - 1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari. 2. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13a mensilita', secondo l'appartenenza all'area: a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili; b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le disci- pline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili.
Art. 115
Indennita' per servizio notturno e festivo
1.Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una indennita' notturna nella misura unica uguale per tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2.Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennita' di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
3.I predetti importi decorrono dal 1› dicembre 1990.
Art. 116
Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia
1.Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilita' di un settore o modulo organizzativo o funzionale all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a decorrere dal 1› dicembre 1990 l'indennita' medico specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno, nonche' per i veterinari che non esercitano la libera attivita' professionale extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonche' per i veterinari che esercitano la libera professione extramuraria. L'indennita' di dirigenza medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000.
2.Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31 ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle necessita' organizzative in- dicate nel comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in atto, previa consultazione dell'Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
3.L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al doppio - per i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale - della dotazione organica del personale di posizione funzionale medico apicale, che non puo', comunque, superare il 50' della dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o definitive dell'Ente. Detta percentuale e' calcolata tenendo conto anche della prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3.
4.Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una anzianita' di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da affidare,ovvero di un'anzianita' di sette anni di servizio nella posizione funzionale intermedia o infine di un'anzianita' di tre anni di servizio nella posizione medesima ed in possesso dell'edoneita' primariale nella disciplina.La valutazione per la selezione di cui al comma 1 avviene secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982), con particolare riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire. La valutazione e' affidata ad un collegio tecnico costituito da tre medici o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto dall'Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in carenza del quale alla designazione provvede l'Ordine provinciale dei medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative.
5.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6.L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle successive applicazioni avviene nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo le proce- dure previste dalle leggi vigenti.
Nota all'art. 116: - Per i riferimenti normativi di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595 e D.M. 30 gennaio 1982 vedansi le note relative agli articoli 78, 47 e 116. Nota agli articoli 47 e 116: - Il testo del decreto del Ministro della Sanita' del 30 gennaio 1982 recante disposizioni in tema di Normativa concorsuale del personale delle Unita' Sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
Art. 117
Qualificazione professionale del personale sanitario medico-assistente e veterinario collaboratore
1.In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma 7, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianita' di servizio complessiva di anni 5, sono attribuite le indennita' medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica sulla indennita' medico-specialistica continua a svilupparsi sull'importo iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o veterinario collaboratore.
2.Detto beneficio, a regime, e' attribuito previo giudizio favorevole da formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di posizione funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa disciplina del personale medico o veterinario di posizione iniziale da valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere basato sulla valutazione della attivita' professionale, di formazione e di studio svolta, nonche' sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio prestato.
3.Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 e' fissata al 1› dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorche' il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
4.Ad integrazione dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione funzionale apicale.
Nota all'art. 117: - Per l'art. 63 del D.P. R. 20 dicembre 1979, n. 761 e per l'art. 6 del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 vedi nota all'art. 78.
Parte seconda AREA MEDICA Titolo quarto TRATTAMENTO ECONOMICO Capo II NORME PARTICOLARI
Art. 118
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
1.Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purche' i servizi siano prestati senza soluzione di continuita', l'inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza.
2.Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto ed e', altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto.
3.Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonche' dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel Comparto Sanita'.
5.Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianita' sulle indennita' per il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del passaggio e per il personale di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di eventuali anzianita' sulle indennita' opera nel caso in cui esse siano previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6.Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione individuale di anzianita', il maturato economico per classi e scatti di cui al comma 2 e' costituito dall'importo acquisito per retribuzione individuale di anzianita' in godimento.
7.Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in godimento.
Nota agli artt. 53-118: - Gli articoli 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, 761 cosi recitano: CAPO III VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI Art. 24 (Riconoscimento dei servizi prestati).- Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali. Le modalita' e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti).- I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale Galliera di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purche' comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unita' sanitarie locali. Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili).- Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari sono equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.
Art. 119
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
1.In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione funzionale, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita' nel precedente rapporto di lavoro.
2.Il criterio di cui al comma 1 si applica anche per le indennita' che progrediscono per classi e scatti.
3.Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno senza soluzione di continuita' fra i due servizi, ai fini della determinazione del maturato economico dell'indennita' di tempo pieno sono presi in considerazione anche i periodi di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno non continuativi. Ove tali servizi non siano stati prestati nella medesima posizione funzionale ((, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 118.))
Art. 120
Indennita' di rischio da radiazioni
1.Le indennita' di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460.
2.Le indennita' spettano alla condizione che il suddetto personale presti la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3.L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuata con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della Sanita'.
4.L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, e' effettuata dalla commissione gia' prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi' modificato: la commissione - presieduta dal Coordinatore Sanitario - e' composta dal Responsabile del servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonche' da un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonche' del personale medico che presta la propria attivita' nelle sale operatorie, in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.
6.Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, e' corrisposta l'indennita' nella misura unica mensile lorda di L. 50.000.
7.L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
8.Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
9.Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, 460, compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
10.In attuazione dell'articolo 92, comma 6, al personale medico anestesista compete, a decorrere dal 1› dicembre 1990, un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica soluzione.
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