DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171
Entrata in vigore del decreto: 22-6-1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1988-1990;
Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14 novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata legge n. 168/1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei conti il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di legittimita';
Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;
Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla Corte dei conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo sottoscritta il 14 novembre 1990;
Vista, altresi', la dichiarazione congiunta del 10 gennaio 1991, con la quale le parti "convengono che l'art. 38 dell'ipotesi di accordo e' da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla
proposta del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90 sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991, riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1.L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto e' valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per l'anno 1991.
2.Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo 1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal 1991.
3.Alla copertura della spesa derivante dell'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
DE LORENZO, Ministro della sanita'
SACCOMANDI, Ministro dell'agri- coltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROGNONI, Ministro per la difesa
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n.58 Registrato con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n.79/SR/E del 29 maggio 1991
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 1
Allegato IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI DEFINITI ATTRAVERSO L'ART. 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 - TRIENNIO 1988-1990. L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA Composta da: On. Remo Gaspari - Ministro per la funzione pubblica - Presidente; On. Angelo Pavan - Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; On. Angelo Picano - Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica; On. Graziano Ciocia - Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Sen. Learco Saporito - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Prof. Guido Mario Rey - Presidente dell'I.S.T.A.T.; Prof. Luigi Rossi Bernardi - Presidente del C.N.R.; Prof. Antonio Manzoli - Direttore dell'Istituto superiore di sanita'; Prof. Nicola Cabibbo - Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Rag. Mario Pretti - Presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, E LA DELEGAZIONE SINDACALE composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali: Confederazioni: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.; C.I.S.A.L.; CONFE.D.I.R.; C.I.D.A.; CONF.S.A.L.; C.I.S.N.A.L.; Organizzazioni: C.G.I.L./Ricerca; C.I.S.L./Ricerca; U.I.L./Ricerca; C.I.S.A.L./Ricerca; DIRSTAT/CONFEDIR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); ANPPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente), Convengono e sottoscrivono per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante del presente verbale. (Seguono le firme). IPOTESI DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988- 1990 RIGUARDANTE IL COMPARTO "RICERCA" Art. 1. Area di applicazione e durata 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. 3. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 2
Art. 2. Rapporti amministrazione-utenza 1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza. 2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno, sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 3
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art10), i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti: 1) igiene e sanita' pubblica; 2) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 3) sicurezza prevenzione sul lavoro; 4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali; 5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi; 6) centri elaborazione dati e banche dati; 7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; 8) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui al successivo art. 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive; b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali; c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche; e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuita' dei servizi essenziali; f) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; g) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico; h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; m) attivita' relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro; n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori; o) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 4
Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali. 1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalita' di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sara' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello lo- cale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 7 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 5
Art. 5. Parita' uomo-donna 1. Il comitato per le pari opportunita' di cui all'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art32), deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento. 2. Il comitato e' composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato e' presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni. 3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalita' dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale; d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici; e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 6
Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvedera' ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 7
Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. In attuazione dell'[art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art18), allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto; c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva; d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il 3° grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti piu' prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma. 3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 8
Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche 1. In attuazione dell'[art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art18), allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessita' di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3. 2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla [legge 30 marzo 1971, n. 118](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118), ed ai [decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-04-27;384), e' demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di: a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro; b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli; c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 9
Art. 9. Copertura assicurativa 1. In attuazione dell'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art6), le amministrazioni degli enti o istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al primo comma e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 10
Art. 10. Diritto allo studio 1. I permessi di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art3), qualora le richieste superino il 3% delle unita' in servizio presso ciascun ente all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 3. A parita' di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parita' secondo l'ordine decrescente di eta'. 4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art3). 6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 11
Art. 11. Formazione professionale 1. In attuazione delle disposizioni dell'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2), la formazione professionale costituisce una attivita' istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessita' di garantire una sempre piu' alta professionalita' e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidita' della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie. 2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti. 3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attivita' di formazione propedeutiche all'assunzione ed attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse. 4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da piu' enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le universita' e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresi', essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attivita' esperti italiani e stranieri. 5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o piu' enti di ricerca. 6. L'attivita' di formazione sara' svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti. 7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo. 8. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale. 9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalita' di partecipazione, per le certificazioni finali nonche' i criteri generali di valutazione dei programmi.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 12
Art. 12. Attivita' culturali e ricreative 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'[art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art40), ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 13
Art. 13. Ordinamento del personale 1. In applicazione dell'[art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9), l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione e' articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali (riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. Distribuzione dotazioni organiche: a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione organica complessiva annessa ai livelli II e III e' attribuita nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale e' prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T., l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed e' determinata da tali enti in sede di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di dirigente di prima fascia e' previsto oltre che per gli enti sopraindicati, per gli enti gia' classificati di notevole rilievo ai sensi dell'[articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art20). Gli enti gia' classificati di normale rilievo possono prevedere soltanto il profilo di dirigente (III livello). b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente complessivo, e' distribuita nella misura massima del 20% e 40% relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione organica di detti profili non puo' essere, in ogni caso, inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potra' essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi. c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la dotazione organica e' complessiva per ciascun profilo ancorche' distribuita in percentuali predeterminate su piu' livelli. Ai fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri livelli relativi allo stesso profilo. d) La dotazione organica complessiva del profilo di funzionario di amministrazione e' attribuita nelle misure del 50% sul IV livello e del 50% sul V livello. e) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca e' distribuita nella misura del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI livello. f) La dotazione organica complessiva del profilo di collaboratore di amministrazione e' distribuita nelle misure del 20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII livello. g) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore di amministrazione e' distribuita nella misura del 20% nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX livello. h) La dotazione organica complessiva del profilo di operatore tecnico e' distribuita nelle misure del 20% sul VI livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello. i) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico e' distribuita nelle misure del 20% sull'VIII livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello. l) La dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione e' distribuita nelle misure del 50% sul IX livello e del 50% sul X livello. 3. Accesso e progressione di livello. a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non e' ammessa mobilita' da altri profili, l'accesso ad ognuno dei livelli I, II e III e' previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale. b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo, lettera c), l'accesso e' previsto dall'esterno per il livello di base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione - IV livello - nel limite del 5% della dotazione di livello del profilo interessato. Per questi profili professionali la progressione di livello avverra' mediante procedure concorsuali e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalita' nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca, operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non e' ammessa mobilita' tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi il 25% dei posti e' riservato al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a profilo per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore. c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello professionale) disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo nel limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed esami cui puo' partecipare personale interno con 5 anni di servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed esterno all'ente purche' in possesso del diploma di laurea e di specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo, previo concorso per titoli riservato ai dirigenti con almento tre anni di servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente generale (primo livello professionale) e' disposta per un contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo servizio nel secondo livello professionale e qualifiche equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico per titoli cui puo' partecipare il personale dirigente dell'ente o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale), il 25% dei posti e' riservato al personale del ruolo ad esaurimento. 4. Rideterminazione dotazioni organiche. a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'[art. 9 della legge n. 168/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168~art9), ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica. b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili. c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322), senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 14
Art. 14. Norme generali di primo inquadramento 1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all'[art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9) e' inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella 2 - allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante - e le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1° luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore di sanita' il riferimento e' quello risultante dall'inquadramento gia' disposto ai sensi del [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285~art4-com4) e [quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285~art4-com5), sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla [Corte dei conti il 21 dicembre 1989](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), ripartendo i posti relativi con riferimento alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle allegate tabelle n. 1, 2. 3. L'applicazione dell'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285~art4) (l'applicazione del comma 6 dell'art. 4 e' effettuato con riferimento unicamente all'organico complessivo dei singoli profili professionali) comporta la conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla suindicata data del 1° luglio 1989. 4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti di ricerca: a) i funzionari di amministrazione, gia' appartenenti all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio di almeno 15 anni, nonche' il personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. e dell'I.S.S. cui risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento; b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni o un'anzianita' di servizio di 15 anni di cui non meno di 8 effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore 25% dei posti disponibili e' conferito a seguito di procedura concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente inquadramento ha decorrenza 1° luglio 1989, cosi' come gli inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6) dell'[art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art20), per i posti gia' disponibili prima della predetta data e messi a concorso successivamente. 5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario di amministrazione: i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' effettiva di servizio non inferiore a sette anni nel profilo professionale di collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti requisiti l'inquadramento e' disposto per il nuovo profilo di collaboratore di amministrazione, VI livello professionale. 6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione: a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate; b) i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. 7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico e collaboratore di amministrazione: a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno undici anni nel profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e qualifiche equiparate; b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e di operatore di amministrazione: a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni; b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e qualifiche equiparate. 9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di operatore di amministrazione: a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno otto anni; b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni. 10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione: a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni; b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianita' effettiva di servizio di almeno quattro anni. 11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento e' stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica funzionale o assistente tecnico statistico, VI qualifica funzionale, conservano ad personam detto profilo con assegnazione del VII livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti e' data facolta' di optare per il profilo di operatore tecnico VII livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento preesistente all'applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285) i livelli apicali o le qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I posti temporeneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione e' data facolta' di disporre, a domanda dell'interessato, il trasferimento, in presenza di disponibilita' di organico, al profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale profilo. Saranno altresi' ammessi in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale se in possesso del titolo di studio e della specializzazione richiesta per detto profilo. 12. Per il personale gia' inquadrato nel precedente ordinamento nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di sanita', in presenza di particolari posizioni non riconducibili ai profili previsti dal presente accordo per il III livello professionale, disporra' la conservazione nello stesso III livello del profilo rivestito nel preesistente ordinamento. 13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di preferenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza, l'anzianita' effettiva di servizio nella qualifica di provenienza. 14. L'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285~art8) non trova applicazione per gli enti e le istituzioni di cui all'[art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9). Non trova altresi' applicazione il [settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285~art4-com7). 15. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria, hanno facolta', per una sola volta, a seguito della rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale in servizio alla data di entrata in vigore della [legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168), in possesso da detta data del titolo di studio richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo continuativo mansioni proprie del medesimo profilo. 16. Analoga facolta', a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma, 4, lettera a) e c), puo' essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto in via preminente e con carattere di continuita' funzioni proprie del profilo di primo tecnologo, nonche' per la copertura fino al 25% dei posti di funzionario di amministrazione, IV livello, a favore del personale cui risulti assegnato il profilo di funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato attribuito da almeno quattro anni la responsabilita' di strutture per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV livello professionale. 17. Per l'esercizio delle facolta' di cui al comma 15 i provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i destinatari del concorso interno. 18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di opzione di cui al [comma 6 dell'art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art14-com6) e al [comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art15-com11), l'inquadramento stesso sara' effettuato nei profili di ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di cui al [comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art15-com11) l'inquadramento e' effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' saranno determinate dopo l'applicazione dell'[art. 32, comma 10, della legge 7 agosto 1973, n. 519](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art32-com10), nei confronti del personale assunto come ricercatore prima dell'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;568). Analogamente le posizioni sopranumerarie del profilo di primo ricercatore degli istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo l'applicazione dell'[art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art23-com1) nei confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 15
Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'efficienza 1. Il fondo di incentivazione di cui all'[art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art28) resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990. 2. Per le finalita' di cui al successivo articolo, a decorrere dal 31 dicembre 1990 e' costituito presso ciascuna istituzione ed ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza", che e' alimentato: a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro straordinario e per incentivazione; tale importo non potra' comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale destinatario dell'utilizzazione del "Fondo"; b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennita' meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonche' dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennita' di rischio, maneggio valori, reperibilita', sede disagiata, indennita' di incentivazione e funzionalita' di cui all'[articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art29), al compenso particolare previsto per l'Istituto superiore di sanita' dell'[art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art54) ed alle altre indennita' comunque denominate e gia' deliberate nonche' a quelle gia' previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge; c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a ciascun istituzione ed ente di cui al [1° comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art28-com1); d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti (dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al [comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art28-com4). 3. Il fondo di cui al comma precedente e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguemento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta e' definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente. 4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legisla- tive di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati al [comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art28-com1), di altre indennita' di istituto e similari comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera c) del comma secondo e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 16
Art. 16. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza 1. Il fondo di cui all'art. 15 e' destinato alla erogazione di compensi al personale secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennita' e dei compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va assicurata la disponibilita' al meno del 30% del fondo verranno corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi, tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello di professionalita' e le capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al responsabile del programma; b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali deroghe per le attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potra' eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti destinatari dell'utilizzazione del fondo; c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalita' degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; d) all'attribuzione di indennita' per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. 3. Non sono attribuibili indennita' ed altri compensi accessori al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20, 22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo. 4. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al precedente comma 2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e d) dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in ogni caso l'indennita' di incentivazione e funzionalita' non potra' essere determinata per importi inferiori a quelli previsti dall'[articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art29). 5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui al precedente articolo, potra' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 6. E' escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente articolo il personale il cui trattamento stipendiale e' definito onnicomprensivo dal presente accordo.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 17
Art. 17. Nuovi stipendi 1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'[art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art22) sono cosi' stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali: I livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 38.591.873 II livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 27.681.248 III livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 19.710.000 IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 7.981.000 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1° sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990; con pari decorrenza sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del presente accordo. 3. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568), competono i seguenti importi lordi (una tantum): Qualifiche ------ Livello I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320.000 Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000 Livello III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430.000 Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000 Livello V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000 Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 830.000 Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 970.000 4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui al comma 1° competono i seguenti valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000: I livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 33.558.000 II livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 24.070.000 III livello professionale. . . . . . . . . . . . . L. 16.698.000 IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 15.726.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 13.506.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 11.456.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 9.806.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . L. 8.831.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 7.956.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 6.931.000 5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche dirigenziali sono fissati in: Livelli ------- I Dirigente generale. . . . . . . . . . . . . L. 45.131.987 II Dirigente di I fascia. . . . . . . . . . . L. 35.277.533 III Dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.709.260 Al maturare di due anni di anzianita' al dirigente compete lo stipendio annuo lordo di L. 26.455.654. 6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennita' di cui al [comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art20-com5) e' sostituita da un assegno aggiuntivo - che mantiene le stesse caratteristiche della predetta indennita' - determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di anzianita'; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno. 7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo inquadrato al III livello professionale. 8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I e nel II livello professionale resta determinato dal [comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art21-com2). 9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e' corrisposta una indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attivita' di consulenza propositiva, nonche' alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8. 10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti dell'indennita' da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi. 11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e tecnologo e' escluso dalla fruizione di qualsiasi istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario. 12. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione di cui al comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire l'indennita' incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario. 13. Per la istituzione dell'indennita' di funzione di cui al precedente comma 9 il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il Ministero dell'agricolturae delle foreste e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatorelativamente agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria. 14. Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-05;68~art7) compete: a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca; b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%; c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2° comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;748) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al personale destinatario dell'[art. 15 della legge n. 88/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;88~art15), in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, ancorche' inquadrato nel IV livello professionale, compete - ad personam - il trattamento stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad eventuale acquisizione di livello professionale superiore secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 18
Art. 18. Retribuzione di anzianita' 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi: IV livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 673.000 V livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 601.000 VI livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 VII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 429.000 VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 374.000 IX livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 343.000 X livello professionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 296.000 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1° e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art25). 4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono riassorbiti contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello superiore. 5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si incrementano di sette classi di cui la prima triennale di importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento. Successivamente la progressione economica si incrementa di otto aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi. 6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe. 7. La determinazione del valore economico dell'anzianita' per classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6 avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti ordinamenti. A far data dal 1° luglio 1990 i livelli economici si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni funzionali, il numero di classi o scatti gia' in godimento alla data del 30 giugno 1990. 8. A decorrere dal 1° luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali di cui al [secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art20-com2), attribuite ai profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonche' la retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 25 del predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello avviene in base all'anzianita' riconosciuta, alla data del 1° luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la posizione funzionale, il numero di classi o scatti gia' corrispondenti alla predetta anzianita'. 9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla data del 1° luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto. 10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo ed al primo livello e' effettuato secondo quanto previsto dal [secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art22-com2), con riferimento alla effettiva anzianita' maturata nel livello di provenienza. 11. In caso di inquadramento al III livello professionale - profilo di dirigente -, l'inquadramento e' effettuato temporizzando la retribuzione individuale di anzianita' fruita nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della classe o scatto di stipendio da assegnare. 12. In occasione dell'inquadramento al IV livello professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al [comma 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~com6)) dell'[art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art20), si procedera' al riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 19
Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'[articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art82), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell'[art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art13), i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 20
Art. 20. M o b i l i t a' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1988-08-05;325), e della [legge 29 dicembre 1988, n. 554](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554), e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sara' integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: Livello professionale V e superiori. . . . . . . . . . L. 3.500.000 Livello professionale VI. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 Livello professionale VII. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000 Livello professionale VIII ed inferiori. . . . . . . . L. 2.000.000 2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica. 3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 21
Art. 21. Lavoro in turni 1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilita' delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessita' di servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonche' per attivita' istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, e' consentito il ricorso a turni di lavoro. 2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attivita' interessate, le modalita' di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali: la turnazione potra' essere a ciclo continuo oppure articolata su due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non puo' coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; e' stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili; per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro. 3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane. 4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. 5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di servizio e' corrisposta l'indennita' chilometrica di cui all'allegato n. 3 al [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 22
Art. 22. Indennita' per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca 1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potra' essere attribuita un'indennita' per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 23
Art. 23. Contratti a termine 1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all'[art. 9 della legge 168/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;168~art9), potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera. 2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, e' consentita altresi' l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ente o istituzione. 3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; e' abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali. 4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potra' superare il 50% dei finanziamenti stessi. 5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potra' superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente. 6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello gia' consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 24
Art. 24. Benefici di natura assistenziale e sociale 1. La normativa di cui all'[art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art59), e successive modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui all'[art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9), in alternativa alla normativa attuale. 2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al [decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509), e' elevato a L. 900.000. 3. Nei casi di eccezionale gravita' l'importo del sussidio puo' essere elevato fino a L. 2.500.000, previo parere del direttore generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000. 4. L'importo di cui al [quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art28-com4) e' elevato a L. 100.000.000. 5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4 dell'allegato 6 al [decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509), e' determinato con riferimento agli emolumenti a carattere fisso e continuativo. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per l'industria.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 25
Art. 25. Trattamento di missione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art5), le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5 comma 2, del predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;395) sono le seguenti: livelli professionali VIII, VII, VI, V e IV: L. 39.600; livelli professionali X e IX: L. 28.800. 2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione e' stabilito nella stessa misura e con le stesse modalita' vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato. 3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7, del predetto [art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art5) sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; attivita' epidemiologiche e biomediche; b) attivita' di rilevazione, campionamento, osservazione, misura e controllo anche di impianti ed installazioni scientifiche; c) attivita' di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; d) attivita' di campagna nelle ricerche geologiche, geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul territorio e attivita' continuative in galleria; e) attivita' oceanografiche. 4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto e/o del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 26
Art. 26. Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della [circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:circolare:1971-09-04;144), e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 27
Art. 27. Assenze particolari retribuite 1. Ai lavoratori che usufruiscono delle aspettative sindacali di cui al presente accordo ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 28
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