DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171
Art. 28. Esercizio dell'attivita' sindacale 1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-05;68~art7), hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli. 2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'[art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25) e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente da cui gli interessati dipendono.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 29
Art. 29. Diritto di assemblea 1. Nell'ambito della disciplina dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art11), i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all'[art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9), hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione nell'unita' in cui prestano la propria attivita' o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 30
Art. 30. Aspettative sindacali 1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-05;68~art7) e' fissato in sessanta unita'. 2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali - tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unita' - in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali puo' essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana. 4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art8) e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1988-11-02&numeroGazzetta=257), provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo 30 dalla data di entrata in vigore del [regolamento n. 770/94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1994;770) per effetto dell'[art. 54 del d.lgs n. 29/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 31
Art. 31. Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita' con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo 31 dalla data di entrata in vigore del [regolamento n. 770/94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1994;770) per effetto dell'[art. 54 del d.lgs n. 29/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 32
Art. 32. Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni. 2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6) che cessa di avere efficacia il presente articolo 32 dalla data di entrata in vigore del [regolamento n. 770/94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1994;770) per effetto dell'[art. 54 del d.lgs n. 29/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 33
Art. 33. Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti 1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 32 e' determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3 ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93), ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti per i conseguenziali adempimenti. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-27;770) ha disposto (con l'art. 6) che cessa di avere efficacia il presente articolo 33 dalla data di entrata in vigore del [regolamento n. 770/94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1994;770) per effetto dell'[art. 54 del d.lgs n. 29/93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 34
Art. 34. Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. 3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. 4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 35
Art. 35. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento in una unita' operativa, ubicata in Comune diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'[art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25), e delle organizzazioni e confederazioni sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni e confederazioni di appartenenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 36
Art. 36. Norma transitoria 1. La normativa pregressa in materia di aspettative sindacali resta in vigore fino a quando non sara' data attuazione alla nuova ripartizione di cui all'articolo 30, che dovra' essere effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 37
Art. 37. Anzianita' 1. Al personale in servizio e' attribuito, a tutti gli effetti, nei profili del nuovo ordinamento l'anzianita' gia' riconosciuta al 1› luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente secondo le tabelle 2, 3 e 4 - fatta esclusione delle posizioni acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 - oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta data. 2. La predetta anzianita' e' utile o in sede di primo inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la progressione a re- gime nel livello superiore; ulteriori progressioni saranno riferite all'anzianita' di livello. 3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14. 4. Al personale che alla data del 1° luglio 1990, abbia acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di anzianita' di profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il predetto periodo, i seguenti importi annui lordi: IV livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.000 V livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 197.000 VI livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 170.000 VII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 143.000 VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 128.000 IX livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000 X livello professionale . . . . . . . . . . . . . . . L. 98.000 5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano nei confronti del personale che abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o venti anni di anzianita' di profilo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 38
Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale 1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione del personale. 2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non gia' di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite tra le materie oggetto di informazione. 3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di disciplina.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 39
Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro 1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di cui all'[articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9), e' fissato in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni. 2. L'osservanza dell'orario di lavoro e' documentata per tutto il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che assicurino una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto. 3. Modalita' diverse di rilevazione potranno essere autorizzate ove l'attivita' prestata comporti obiettive difficolta' di ricorso ai sistemi automatici generalmente adottati.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 40
Art. 40. Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si applica il presente accordo. 2. Resta ferma la unicita' dei ruoli di cui all'[articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-11-23;1318~art51), e successive modificazioni ed integrazioni cosi' come stabilito dall'[articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art52). 3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi precedenti e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura. 4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi della [legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312), dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante. 5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del presente accordo e' inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza dalla data 1° luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione, nei profili istituiti con il presente accordo secondo la corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n. 3. 6. Il primo inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata n. 3, fermo restando gli organici complessivi. 7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sono inqudrati a decorrere dalla medesima data, previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore - Livello II. 8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 41
Art. 41. Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e artigianato. 1. In attesa della riorganizzazione del settore, il presente accordo si applica al personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con esclusione dei direttori delle stazioni. 2. Il primo inquadramento nei profili del nuovo ordinamento e' effettuato secondo la corrispondenza di cui alla tabella 4 allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante. 3. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il 25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per titoli.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 42
Art. 42. Disposizioni particolari 1. Fermo restando quanto disposto dal [terzo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art29-com3), a decorrere dal 1° luglio 1989, l'indennita' di cui ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e di tecnologo dei livelli professionali I, II e III. 2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca, provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed economica di cui al presente accordo con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si provvedera' altresi', con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.). 3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i nuovi profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore e Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e 40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei costi di dirigente di ricerca sara' attribuito mediante concorsi per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-01;285), fara' riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 43
Art. 43. Norma finale di rinvio 1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente accordo le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568).
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-Allegato 1
PROFILI PROFESSIONALI I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa. II livello professionale - PRIMO RICERCATORE. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita'. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. III livello professionale - RICERCATORE. Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attivita' di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare complessita' e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico- scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame, si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno 12 anni di specifica esperienza professionale; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attivita' tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno 8 anni di specifica esperienza professionale; eta' non superiore a 45 anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. III livello professionale - TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attivita' tecnologiche e/o di svolgere attivita' professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. Dirigenza amministrativa Al dirigente amministrativo sono conferiti, in rapporto alla struttura cui e' preposto od ai compiti di staff assegnatigli, autonomia organizzativa e poteri gestionali, con assunzione di dirette ed effettive responsabilita'. Il dirigente generale - I livello, deve altresi' garantire il coordinamento delle strutture gerarchicamente dipendenti in base a quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Ente, nonche' l'osservanza degli indirizzi programmatici prefissati dai competenti Organi di gestione dell'Ente stesso. I livello professionale - DIRIGENTE GENERALE. Modalita' di accesso: fino al 50% dei posti disponibili, nomina tra i dirigenti di I fascia con almeno 3 anni di effettivo servizio nel II livello e qalifiche equiparate. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; documentata esperienza professionale. II livello professionale - DIRIGENTE I FASCIA. Modalita' di accesso: concorso interno per titoli riservato ai dirigenti con almeno 3 anni di effettivo servizio nel III livello e qualifiche equiparate; titolo di studio richiesto: diploma di laurea. III livello professionale - DIRIGENTE. Modalita' di accesso: fino al 50% dei posti disponibili, concorso speciale riservato ai funzionari di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel profilo e nei profili amministrativi delle qualifiche funzionali VIII e IX del precedente ordinamento. Per i restanti posti disponibili, concorso pubblico nazionale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; specifica esperienza professionale. FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di laurea al settore di applicazione e conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli. Grado di responsabilita': piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro. Nell'ambito di indirizzi generali in materia tecnico- amministrativa-economica, finanziaria, promozionale, attua i programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, svolge attivita' di studio e di programmazione anche dirette alla organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, assicurandone, con piena autonomia, anche l'attuazione. Partecipa all'individuazione degli obiettivi e dei volumi di produzione. Provvede direttamente alla redazione e sottoscrizione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria attribuiti alla sua competenza specifica, ovvero alla predisposizione di quelli di competenza dei livelli superiori. Svolge attivita' di collaborazione direttiva ed attivita' di stu- dio bibliografico e della formazione del personale eventualmente assegnatogli. Svolge le funzioni di segretario di comitati, commissioni e simili. Esplica attivita' istruttoria inerente la risoluzione delle vertenze normative ed economiche in materia di rapporto di lavoro. Nell'ambito dell'attivita' di programmazione, pianificazione e controllo cura la raccolta delle informazioni necessarie per l'analisi del lavoro, l'applicazione dei metodi di misurazione e degli standards di produttivita', vanificando altresi' i risultati ed i costi dei piani di intervento provvedono alla redazione dei consuntivi di gestione. Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito della propria attribuzione. Oltre le mansioni gia' indicate il funzionario di amministrazione di IV livello professionale puo' essere preposto a strutture organizzative anche a rilevanza esterna non attribuibili al Dirigente, adottare, ove previsto dalle funzioni attribuite al settore, documenti ed atti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate aventi anche rilevanza esterna, sostituire il Dirigente in caso di assenza od impedimento. Collaboratore tecnico degli Enti di ricerca Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado. Specializzazioni: attinenti alla professionalita' richiesta. Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute. Grado di responsabilita': piena e riferita all'attivita' svolta ed ai relativi risultati. Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: richiede una visione d'insieme di piu' attivita' interrelate per soddisfare esigenze operative diverse; presuppone la completa conoscenza delle tecniche del funzionamento e delle modalita' di uso di macchine, strumenti e/o impianti e/o elaborazione di dati complessi; comporta la capacita' di valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilita' dei risultati. In campo informatico provvede alla realizzazione tecnica di procedure ed archivi e cura la gestione operativa dei sistemi e delle reti. Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo specialistico. Svolge mansioni specializzate che comportino le capacita' di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di risultati; sviluppare le progettazioni di procedure e archivi nel campo informatico. Il profilo di collaboratore tecnico degli Enti di ricerca e' articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore tecnico Enti di ricerca VI livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore tecnico Enti di ricerca V livello professionale e collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali e' riconosciuta una maggiore capacita' professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente, nonche' in particolare per il collaboratore tecnico Enti di ricerca IV livello professionale, la possibilita' di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalita' attinenti al medesimo profilo. Collaboratore di amministrazione Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado. Sfera di autonomia: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o in procedure definite ed in direttive di massima o prescrizioni di superiori. Grado di responsabilita': riferita alle attivita' direttamente svolte e/o del gruppo eventualmente coordinato. Svolge attivita' istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti anche di natura contabile finanziaria, comportante anche l'applicazione di norme, avvalendosi all'accorrenza di procedure e strumenti informatici. Cura i servizi di cassa, economato e di sportello con rilascio di informazioni all'utenza, utilizzando anche procedure automatizzate interrative. Esplicita attivita' di segreteria e funzione di Segretario di Comitati, Commissioni e simili. Cura la tenuta dei registri, libri contabili e documenti specifici del settore di appartenenza; provvede alla tenuta degli schedari bibliografici. Utilizza le procedure anche di tipo informatico per la gestione, preparazione, integrazione e ricerca dei dati, dei testi e delle informazioni. Svolge mansioni che comportino capacita' di valutazione per l'adozione delle procedure amministrative e, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilascia copie di estratti e certificati. Il profilo di collaboratore di amministrazione e' articolato, oltre che sulla posizione di collaboratore di amministrazione VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di collaboratore di amministrazione VI livello professionale e collaboratore di amministrazione V livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali e' riconosciuta una maggiore capacita' professionale da collocare nell'ambito della organizzazione del lavoro dell'Ente nonche', in particolare per il collaboratore di amministrazione V livello professionale, la possibilita' di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalita' attinenti al medesimo profilo. Operatore di amministrazione Modalita' di accesso: selezione per accertamento idoneita' (prova pratica). Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado. Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute. Grado di responsabilita': relativa alla corretta esecuzione del lavoro. Cura la tenuta di archivi, schedari, registri, repertori, bollettini e simili. Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di corrispondenza plichi, valori e materiali. Svolge anche attivita' di dattilografia, perforazione, mera digitazione su terminale, composizione e duplicazione; utilizza macchine cifranti nonche' apparecchiature riceventi e trasmittenti su rete locale e internazionale anche automatica. Seleziona, commuta e smista i messaggi in arrivo o in partenza. Svolge mansioni di stenografia e dattilografia - anche a tempo pieno - e di digitazione provvedendo alla trascrizione a macchina dei lavori stenografati e/o registrati nonche' dei dati videoteletrasmessi e alla dattiloscrittura anche di testi e documenti in lingue straniere. Effettua ricerche e caricamento dati via terminale per elaborazioni informatiche anche mediante il dialogo interrattivo con il sistema, attivando i relativi programmi applicativi. Il profilo di operatore di amministrazione e' articolato oltre che sulla posizione di operatore di amministrazione IX livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore di amministrazione VII livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispondenza delle quali e' riconosciuta una maggiore capacita' professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonche', in particolare per l'operatore di amministrazione VII livello professionale la possibilita' di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalita' attinenti al medesimo profilo. Operatore tecnico Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami. Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di I grado; specializzazione/i richiesta/e: qualificazione professionale, conoscenza della funzionalita' delle attrezzature da utilizzare. Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni ricevute. Grado di responsabilita': relativa alla corretta esecuzione del lavoro. Svolge le attivita' proprie della qualificazione di mestiere posseduta ed assiste le professionalita' superiori eseguendo le operazioni indicategli. Svolge attivita' connesse con la rilevazione e la raccolta dei dati statistici utilizzando anche procedure ed apparecchiature di tipo informatico. Esegue operazioni di lavoro tecnico-manuali per l'installazione, manutenzione, conduzione e riparazione di impianti, macchine, arredi, manufatti strumenti ed apparecchiature controllandone lo stato di efficienza ed assicurandone la regolare funzionalita'. Nell'ambito dei centri stampa, centri di riproduzione, centri meccanografici e strutture analoghe provvede con le macchine ausiliare alle operazioni necessarie alla finitura degli elaborati curando l'ordinaria manutenzione delle macchine stesse. Il profilo di operatore tecnico e' articolato, oltre che nella posizione di operatore tecnico VIII livello professionale, sulle ulteriori posizioni di operatore tecnico VII livello professionale ed operatore tecnico VI livello professionale. Ulteriori posizioni in corrispodenza delle quali e' riconosciuta una maggiore capacita' professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonche' in particolare per l'operatore tecnico VI livello professionale, la possibilita' di assumere la funzione di coordinamento delle professionalita' attinenti al medesimo profilo. Ausiliario tecnico Modalita' di accesso: selezione per accertamento idoneita' (prova pratica). Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare, nonche', ove richiesto, patente di guida e/o patente nautica; Sfera di autonomia e grado di responsabilita': limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Utilizza attrezzature e macchine di uso semplice, provvedendone alla piccola manutenzione. E' addetto alla guida di autoveicoli, natanti ed automezzi speciali e ne controlla lo stato di efficienza provvedendo alle eventuali riparazioni con le attrezzature ed i mezzi tecnici in dotazione. Manovra gli impianti di sicurezza e dei servizi generali. Provvede all'immagazzinaggio, alla spedizione, alla consegna di materiali e generi vari e relativi trasporti, nonche' alla manovra delle attrezzature affidategli (carrelli, nastri trasportatori e simili) delle quali cura l'ordinaria manutenzione. Provvede anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice ad operazioni di carattere elementare e/o ripetitive curando la preparazione dei materiali da porre in opera nell'ambito del proprio livello di preparazione tecnica. Il profilo di ausiliario tecnico e' articolato oltre che sulla posizione di ausiliario tecnico X livello professionale, sulle ulteriori posizioni di ausiliario tecnico IX livello professionale e ausiliario tecnico VIII livello professionale; ulteriori posizioni in corrispondenza quali e' riconosciuta una maggiore capacita' professionale da collocare nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'Ente, nonche', in particolare per l'ausiliario tecnico VIII livello professionale la possibilita' di assumere anche la funzione di coordinamento delle professionalita' attinenti al medesimo profilo. Ausiliario di amministrazione Modalita' di accesso: selezione per accertamento idoneita' (prova pratica). Requisiti culturali: assolvimento dell'obbligo scolastico e licenza elementare. Sfera di autonomia: nell'ambito delle istruzioni predeterminate. Grado di responsabilita': relativa alla corretta esecuzione del proporio lavoro. Cura la pulizia, il riordino e la sistemazione degli ambienti interni ed esterni, compresi i servizi di pertinenza in uso all'amministrazione, nonche' dei servizi connessi con detti ambienti. Provvede all'apertura, aereazione e chiusura degli uffici, dei parcheggi e dei locali - ivi compresi quelli utilizzati dall'ente fuori dalla sede istituzionale per attivita' relative a mostre, esposizioni e simili - curandone il mantenimento dell'ordine, la custodia e la buona conservazione di opere, beni, impianti. Regola e vigilia sull'accesso del pubblico e dei mezzi meccanici provvedendo, ove previsto, all'identificazione e al controllo di documenti e di ricevute di pagamento. Fornisce al pubblico informazioni, stampati e materiale illustrativo. Provvede al prelievo, alla sistemazione e consegna dei materiali e dei fascicoli. Regola il servizio di anticamera. All'ausiliario di amministrazione di IX livello, inoltre, puo' essere attribuita una piu' ampia sfera di autonomia nell'ambito delle istruzioni di carattere generale, ricevute nonche' il coordinamento e la supervisione dell'attivita' dei singoli ausiliari o di gruppi di ausiliari di livello inferiore. PROFILI PROFESSIONALI TABELLA 1 ORDINAMENTO DEL PERSONALE Livello professionale --- I Dirig. ricerca (20%) Dirig. tecnologo (20%) Dirig. generale II Primo ricercatore (40%) Primo tecnologo (40%) Dirig. I fascia (40%) III Ricercatore (40%) Tecnologo (40%) Dirigente (60%) IV Collab. T.E.R. (25%) Funzionario amm. (50%) V Collab. T.E.R. (35%) Funzionario amm. (50%) Collab. amm. (20%) VI Collab. T.E.R. (40%) Operat. tecnico (20%) Collab. amm. (30%) VII Operat. tecnico (30%) Operat. amm. (20%) Collab. amm. (50%) VIII Ausiliario tecnico (20%) Operat. tecnico (50%) Operat. amm. (30%) IX Ausiliario tecnico (30%) Operat. amm. (50%) Ausil. amm. (50%) X Ausiliario tecnico (50%) Ausil. amm. (50%) TABELLA 2 TABELLA DI EQUIPARAZIONE Livelli Nuovi profili Preesistenti profili ------- ------------- -------------------- I livello Dirig. ricerca Dirig. ricerca Dirig. generale Dirig. generale II livello Primo ricercatore Primo ricercatore Dirigente I fascia Dirigente superiore III livello Ricercatore Ricercatore Dirigente Dirigente Tecnologo Collaboratore professionale Enti di ricerca IV livello Coll. tecn. Enti ric. - IV livello Specialista tecnico Enti ricerca (6> comma, ultima parte, art.20 D.P.R. n.568) Specialista tecnico statistico (6> comma, ultima parte, art. 20 D.P.R. n. 568) Funzionario di amm. - IV livello Funzionario capo Esperto di amministrazione Personale destinatario art. 15 della L. n. 88/89 V livello Coll. tecn. Enti ric. - V livello Specialista tecnico Enti ricerca Specialista tecnico statistico Funzionari di amm. - V livello Funzionario amministrativo VIII q.f. VI livello Coll. tecn. Enti ric. - VI livello Collaboratore tecnico Enti ricerca Collaboratore tecnico statistico VII livello Collaboratore di amministrazione Assistente amministrativo Consolista VIII livello Operatore tecn. Operatore specializzato Operatore di vigilanza Operatore di amm. - VIII livello Operatore amministrativo V q.f. IX livello Operatore di amministrazione Archivista Ausiliario tecnico Operatore qualificato, autista meccanico, addetto macchine ausiliarie X livello Ausiliario tecnico Ausiliario delle lavorazioni Ausiliario di amministrazione Ausiliario amministrativo o inferiori TABELLA 3 TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER IL PERSONALE DEI RUOLI DELLA RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Livelli Nuovi profili Preesistenti profili ------- ------------- -------------------- II livello Primo ricercatore Sperimentatore alla II fascia retributiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 568 III livello Ricercatore Sperimentatore La dotazione organica dei profili di dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sono stabilite nelle percentuali, rispettivamente,del 7%, 40% e 53% dell'attuale dotazione organica degli sperimentatori. La dotazione organica annessa ai profili dei dirigenti amministrativi non potra' superare le nove unita' ed e' limitata al profilo di dirigente di amministrazione, III livello. Per l'accesso a detto profilo si adotta unicamente la procedura del pubblico concorso. La dotazione organica dei profili dei tecnologi e' pari ai posti occupati nel livello IV dei profili di chimico, chimico direttore, biologo, biologo direttore, collaboratore agrario laureato e funzionario agrario ed e' attribuita per intero al profilo di tecnologo, III livello. I profili sopra indicati sono conservati ad personam con assegnazione al IV livello professionale. I posti di tecnologo, III livello possono essere messi a concorso in corrispondenza dei posti vacanti nei profili di cui al comma precedente, riservandone un terzo al personale dei profili medesimi. Livelli Nuovi profili Preesistenti profili ------- ------------- -------------------- IV livello Funzionario di amministrazione Funzionario amministrativo del IX livello economico e quelli dell'VIII con anzianita' superiore a cinque anni nell'ex carriera di appartenenza V livello Funzionario di amministrazione Funzionario amministrativo Nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello, sono inquadrati altresi' i segretari amministrativi contabili forniti di laurea di indirizzo giuridico, amministrativo o economico ed i collaboratori amministrativo-contabili che alla data del decreto che rende esecutivo il presente accordo, hanno svolto e svolgono le funzioni di segretario amministrativo da almeno tre anni in virtu' del provvedimento formale. Livelli Nuovi profili Preesistenti profili ------- ------------- -------------------- VI livello Collab. tecnico Enti ricerca Assistente tecnico agrario, assistente idrogeocartografico, assistente agritecnico, assistente tecnico di laboratorio di analisi, assistente tecnico elettrico All'attribuzione del IV livello professionale del profilo di collaboratore tecnico Enti di ricerca concorreranno coloro che abbiano almeno 12 anni di anzianita' nell'ex carriera di apparteneza; all'attribuzione del V livello coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. Livelli Nuovi profili Preesistenti profili ------- ------------- -------------------- VI livello Collaboratore di amministrazione Collaboratore amministrativo-contabile con almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza o con l'attribuzione dell'ex VII qualifica funzionale VII livello Collaboratore di amministrazione Collaboratore amministrativo-contabile, consollista Nell'attribuzione del V livello professionale del profilo di collaboratore di amministrazione concorrono coloro che abbiano oltre 10 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. VIII livello Operatore di amministrazione Operatore amministrativo con almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza o con attribuzione dell'ex V qualifica funzionale IX livello Operatore di amministrazione Operatore amministrativo All'attribuzione del VII livello professionale del profilo di operatore di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. VIII livello Operatore tecnico Tecnico agrario, addetto alle lavorazioni agrarie, agente ausiliario di laboratorio tecnico, operatore tecnico specialista di laboratorio, addetti a terminali evoluti, tecnico agrario specializzato All'attribuzione del VI livello professionale del profilo di operatore tecnico concorrono coloro che hanno almeno 12 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del VII livello professionale coloro che abbiano almeno un'anzianita' di 9 anni nell'ex carriera di appartenenza. X livello Ausiliario di amministrazione Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera All'attribuzione del IX livello professionale del profilo di ausiliario di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. X livello Ausiliario tecnico Conducenti di automezzi - autista All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che hanno almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. TABELLA 4 TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA II livello Ricercatore Sperimentatori alla II fascia retributiva di cui al D.P.R. n. 568/87 III livello Ricercatore Sperimentatori di cui alla fascia retributiva iniziale di cui al D.P.R. n. 568/87 Le dotazioni organiche annesse a dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore sono stabilite, rispettivamente in n. 8, n. 14 e n. 15 posti. V livello Funzionario di amministrazione Collaboratore amministrativo Collaboratore amministrativo contabile - che alla data del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 7 anni nel profilo di collaboratore amministrativo VII qualifica funzionale o in possesso di diploma di laurea. Le dotazioni del profilo di funzionario di amministrazione e' stabilita in n. 8 unita'. Per l'inquadramento al IV livello in sede di prima applicazione si rinvia all'articolo 14, comma 4, lettera a), del presente accordo. VI livello Collaboratore tecnico enti di ricerca Capo tecnico La dotazione organica del profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca e' stabilita in n. 6 unita'. In primo inquadramento all'attribuzione del IV livello concorrono coloro che hanno un'anzianita' di almeno 12 anni all'ex carriera di appartenenza. All'attribuzione del V livello concorrono coloro che hanno un'anzianita' di servizio nell'ex carriera di appartenenza di almeno 8 anni. appartenenza. All'attribuzione del V livello concorrono coloro che hanno un'anzianita' di servizio nell'ex carriera di appartenenza di almeno 8 anni. VI livello Collaboratore di amministrazione Collaboratore amministrativo- contabile con almeno 6 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza o con l'attribuzione dell'ex VII qualifica funzionale VII livello Collaboratore di amministrazione Collaboratore amministrativo-contabile Per l'attribuzione del V livello professionale del profilo di collaboratore di amministrazione si rinvia all'articolo 14, comma 5, del presente accordo. VIII livello Operatore tecnico Operatore tecnico specializzato All'attribuzione del VI livello professionale del profilo di operatore tecnico concorrono coloro che hanno almeno 12 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza all'attribuzione del VII livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno un'anzianita' di 9 anni nell'ex carriera di appartenenza. VIII livello Operatore di amministrazione Operatore amministrativo e operatore amministrativo- contabile con almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appertenenza o con l'attribuzione dell'ex V qualifica funzionale IX livello Operatore di amministrazione Operatore amministrativo e operatore amministrativo- contabile Per l'attribuzione del VII livello professionale del profilo di operatore di amministrazione concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. X livello Ausiliario di amministrazione Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. IX livello Ausiliario tecnico Operatore qualificato X livello Ausiliario tecnico Agente ausiliario di laboratori - tecnico All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. IX livello Ausiliario tecnico Operatore qualificato X livello Ausiliario tecnico Agente ausiliario di laboratori - tecnico All'attribuzione dell'VIII livello professionale del profilo di ausiliario tecnico concorrono coloro che abbiano almeno 8 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza; all'attribuzione del IX livello professionale concorrono coloro che abbiano almeno 5 anni di anzianita' nell'ex carriera di appartenenza. SCAGLIONAMENTO DEGLI ONERI (mld) 1) - Altro personale 1988 1989 1990 Totale 1991 -- -- -- -- -- Stipendio ................. 3,1 5,8 30,0 38,9 38,9 Anzianita'................. 4,3 4,3 8,6 4,3 Ordin ..................... 5,5 5,5 10,2 Esp. prof. ................ 0,4 0,4 0,7 Produtt ................... 0,0 0,0 0,0 Totale .................... 3,1 10,1 40,2 53,4 54,1 O.R. ...................... 0,9 2,8 11,3 15,0 15,1 Complesso ................. 4,0 12,9 51,5 68,4 69,2 2) - Dirigenti, ricercatori e tecnologi 1988 1989 1990 Totale 1991 -- -- -- -- -- Stipendio .................. 0,0 0,0 22,3 22,3 29,0 Anzianita' ................. 0,0 8,4 8,4 15,7 Ordin. ..................... 0,0 0,0 2,6 Esp. prof. ................. 0,0 0,0 0,0 Produtt. ................... 0,0 0,0 0,0 Totale ..................... 0,0 0,0 30,7 30,7 47,2 O.R. ....................... 0,0 0,0 8,6 8,6 13,2 Complesso .................. 0,0 0,0 39,3 39,3 60,4 3) - Complesso 1988 1989 1990 Totale 1991 -- -- -- -- -- Stipendio ................. 3,1 5,8 52,3 61,3 68,0 Anzianita' ................ 4,3 12,7 17,0 19,9 Ordin. .................... 5,5 5,5 12,8 Esp. prof. ................ 0,4 0,4 0,7 Produtt. .................. 0,0 0,0 0,0 Totale .................... 3,1 10,1 70,9 84,3 101,4 O.R. ...................... 0,9 2,8 19,8 23,6 28,4 Complesso ................. 4,0 12,9 90,7 107,8 129,7 VALUTAZIONE DEGLI ONERI CONTRATTUALI Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLLO D'INTESA Preliminare all'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge n. 168/1989. L'anno 1990 alle ore 13,40 del giorno 15 del mese di maggio in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Palazzo Vidoni; La delegazione di parte pubblica composta da: on. Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica - Presidente; on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica; prof. Antonio Ruberti, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; on. Angelo Pavan, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; on. Graziano Ciocia, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e previdenza sociale; prof. Antonio Manzoli, Direttore dell'Istituto superiore di sanita'; prof. Guido Mario Rey, Presidente dell'I.S.T.A.T.; prof. Luigi Rossi Bernardi, Presidente del C.N.R.; prof. Nicola Cabibbo, Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; prof. Antonio Braibanti, Presidente della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali: Confederazioni Organizzazioni C.G.I.L. CGIL/Ricerca C.I.S.L. CISL/Ricerca U.I.L. UIL/Ricerca C.I.S.A.L. CISAL/Ricerca C.I.D.A. ANPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) C.I.S.N.A.L. CONF.S.A.L. DIRSTAT/CONFEDIR (con riferva dell'esito finale del giudizio pendente) C.O.N.F.E.D.I.R. PREMESSO che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, devono essere concordare, prima dell'inizio delle trattative per l'accordo, norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati; che tali norme dovranno far parte integrante dell'accordo e del rispettivo decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo. CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO per il triennio 1988-90, in attuazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988, le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente verbale. Contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo le confederazioni ed organizzazioni sindacali sottoscrivono e depositano il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, unificato per le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, che si allega al presente verbale unitamente alla dichiarazione di impegno della parte pubblica concernente le norme di comportamento nelle relazioni sindacali. NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Art. 1. Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell'art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti: 1) igiene e sanita' pubblica; 2) attivita' connessa alla tutela della sicurezza pubblica; 3) sicurezza e prevenzione sul lavoro; 4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali; 5) racolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi; 6) centri elaborazione dati e banche dati; 7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; 8) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui al successivo articolo 2, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attivita' di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonche' ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive; b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali; c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato; d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche; e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuita' dei servizi essenziali; f) attivita' di sorveglianza permanente del livello di radioattivita' per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni; g) attivita' di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico; h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico; l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile; m) attivita' relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro; n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori; o) attivita' di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza; p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo, strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni. Art. 2. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Al fine di cui all'art. 1 e con le modalita' di cui al presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestzioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuati i livelli professionali di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 sara' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello lo- cale entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformita' agli Accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. PERSONALE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL e CONFEDIR. Organizzazioni sindacali: CGIL/Ricerca, CISL/Ricerca, UIL/Ricerca, CISAL/Ricerca, ANPRI/EPR, DIRSTAT/Ricerca. PREMESSA Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei laboratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali. Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli Enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale. Punto 1.0 - Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata dal personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali del Settore ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2.0 - Titolarita'. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali del Settore delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali del Settore di livello corrispondente. Se l'oganizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di Settore. Punto 3.0 - Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. Punto 4.0 - Comunicazione alle controparti. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di settore sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri vigilanti; La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale sara' comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri vigilanti; La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza. Punto 5.0 - Cause di sospensione e di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni dal lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. Punto 6.0 - Durata dello sciopero. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le pro- cedure previste dall'Accordo abbia durata non superiore alle 24 ore; l'eventuale sciopero successivo al primo per la stessa vertenza non superera' le due giornate di lavoro in un'unica soluzione. Punto 7.0 - Forme di lotta. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi con modalita' anomale rispetto a quanto previsto nel presente codice. Punto 8.0 - Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. Punto 9.0 - Periodi di esclusione. Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi: dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; dai cinque giorni che precedono ai cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali. Punto 10.0 - Sanzioni. Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni. Punto 11.0 - Termini di validita'. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA La parte pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della presentazione da parte delle Confederazioni ed organizzazioni sindacali del codice unificato di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione - si impegna all'osservanza delle seguenti norme di comportamento: 1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi nazionali e decentrati riguardanti il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; 2) intraprendere, nei confronti delle parti pubbliche abilitate alla contrattazione decentrata, tanto di livello nazionale quanto di livello locale, che ostacolino, ritardino o attuino non correttamente le norme contrattuali, le necessarie iniziative volte a garantire il rispetto e l'attuazione corretta degli accordi; 3) intrattenere corrette relazioni sindacali definite negli Accordi, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti piu' idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli del corretto funzionamento dei servizi demandati alle istituzioni ed agli enti di ricerca e sperimentazione; 4) escludere dai procedimenti contrattuali nazionali e decentrati le confederazioni e le organizzazioni sindacali che adottino comportamenti in violazione dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. IPOTESI DI ACCORDO RIGUARDANTE IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE QUALI DEFINITI ATTRAVERSO L'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1989, N. 168 - TRIENNIO 1988-1990. L'anno 1991 alle ore 14,15 del giorno 10 del mese di gennaio in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; La delegazione di parte pubblica composta da: on. Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica - Presidente; prof. Antonio Ruberti, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; on. Angelo Pavan, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; on. Angelo Picano, Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica; on. Graziano Ciocia, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e previdenza sociale; sen. Learco Saporito, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; prof. Guido Mario Rey, Presidente dell'I.S.T.A.T.; prof. Luigi Rossi Bernardi, Presidente del C.N.R.; prof. Antonio Manzoli, Direttore dell'Istituto superiore di sanita'; prof. Nicola Cabibbo, Presidente dell'Istituto nazioanle di fisica nucleare; rag. Mario Pretti, Presidente della Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma, e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali: Confederazioni Organizzazioni C.G.I.L. C.G.I.L./Ricerca C.I.S.L. C.I.S.L./Ricerca U.I.L. U.I.L./Ricerca C.I.S.A.L. CISAL/Ricerca CONFE.D.I.R. DIRSTAT/CONFEDIR (con riferva dell'esito finale del giudizio pendente) C.I.D.A. CONF.S.A.L. ANPRI/EPR (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) C.I.S.N.A.L. PRESO ATTO della deliberazione n. 88/90 adottata dalla Corte dei conti a seguito dell'adunanza del 6 dicembre 1990 della sezione del controllo ai sensi dell'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che ha modificato i commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. RITENUTO di non condividere le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la citata deliberazione in ordine ad alcune disposizioni contenute nella ipotesi di accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sottoscritta il 14 novembre 1990; CONVENGONO di confermare l'ipotesi di accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso l'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sottoscritta il 14 novembre 1990, che costituisce parte integrante del presente verbale. (Seguono le firme). DICHIARAZIONE CONGIUNTA Per quanto concerne l'art. 38 dell'ipotesi di accodo relativo alla soppressione delle commissioni del personale e delle commissioni di consultazione, le parti convengono che tale articolo e' da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione nell'ottica del principio di omogeneizzazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)