DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435
Art. 168-sexies (( (Precauzioni speciali contro gli incendi). )) ((1. E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici. 2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici. 3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate. 4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell'ente tecnico.))
Regolamento-art. 168 septies
Art. 168-septies (( (Documenti relativi alla stazione radio). )) ((1. La stazione radio e' corredata della licenza della stazione radioelettrica. 2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti: a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica; b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio; c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI; d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la societa' titolare di autorizzazione generale; e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica. 3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo.))
Regolamento-art. 168 octies
Art. 168-octies (( (Impianti facoltativi). )) ((1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'articolo 168-ter.))
Regolamento-art. 168 nonies
Art. 168-nonies (( (Operatore radiotelefonista). )) ((1. L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero.))
Regolamento-art. 168 decies
Art. 168-decies (( (Corrispondenza pubblica). )) ((1. Le navi non hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967.))
Regolamento-art. 168 undecies
Art. 168-undecies (( (Applicazione). )) ((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti.))
Regolamento-art. 168 duodecies
Art. 168-duodecies (( (Disposizione transitorie). )) ((1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.))
Regolamento-art. 169
Art. 169 Cisterne del carico ed altri locali pericolosi 1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati dal carico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti di chiusure costituite da portelli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente tecnico. 4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiammabili o esplosivi o, comunque, pericolosi o nocivi generati dal carico. 5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscele esplosive, nonche' di un apparecchio rivelatore di gas tossici.
Regolamento-art. 170
Art. 170 Impianto elettrico 1. E' vietato, per l'impianto elettrico delle navi cisterna, il sistema principale di distribuzione unipolare, detto del "ritorno per scafo" ed i sistemi di distribuzione con collegamento del neutro a massa. L'ente tecnico puo' permettere per motivate esigenze la connessione a massa del neutro in reti di forza a corrente alternata con tensione maggiore o eguale a 3000 V purche' ogni possibile corrente risultante non passi direttamente attraverso alcun luogo pericoloso.
Regolamento-art. 171
Art. 171 Protezione contro gli incendi 1. Alle navi cisterna si applicano le norme del libro II titolo III del presente regolamento. Inoltre, alle navi costruite a decorrere dal 1 gennaio 1980 si applicano le prescrizioni addizionali stabilite nei commi seguenti. 2. Le navi di portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate di un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le navi adibite al trasporto di petrolio greggio di portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono pure essere dotate dell'impianto a gas inerte di cui al comma 2, salvo i casi in cui le macchine di lavaggio delle cisterne del carico abbiano capacita' inferiore a 60 metri cubi/ora e la sistemazione dell'impianto di gas inerte non sia giudicata dall'ente tecnico pratica e ragionevole in relazione alle caratteristiche di progetto della nave. 4. Le navi adibite al trasporto di prodotti raffinati di portata lorda compresa tra 20000 e 40000 tonnellate devono essere dotate dell'impianto di gas inerte di cui al comma 2 solo nel caso abbiano macchinette per il lavaggio delle cisterne del carico di capacita' superiore a 60 metri cubi/ora. 5. Le navi cisterna di portata lorda non inferiore a 2000 tonnellate, che non siano dotate di un impianto fisso di estinzione incendio a schiuma per il ponte, devono essere dotate di un impianto di estinzione mobile a schiuma di caratteristiche corrispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico per l'estinzione nella zona delle cisterne del carico di incendi determinati da spandimenti di petrolio. 6. I mezzi di estinzione incendio delle navi gasiere e chimichiere devono corrispondere alle norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale e per, quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente tecnico, ai regolamenti dello stesso relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla loro portata lorda, dotate di un sistema di lavaggio delle cisterne del carico con il petrolio greggio devono avere un impianto di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 8. Le disposizioni dei commi da 2 a 7 si applicano anche alle navi cisterna straniere che toccano porti italiani.
Regolamento-art. 172
Art. 172 Postazioni per elicotteri 1. La robustezza della zona di atterraggio di elicotteri e l'adeguatezza dei mezzi antincendio deve corrispondere alle norme di cui alla lettera h) dell'Art. 10 ed ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 173
Art. 173 Mezzi di salvataggio 1. I mezzi di salvataggio delle navi cisterna, delle navi chimichiere e delle navi gasiere devono soddisfare alle norme di cui al libro II, titolo IV, capitolo IV per le navi da carico. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea devono tuttavia avere almeno una imbarcazione di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone imbarcate, ammainabile da un solo lato, e zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per almeno il 50 per cento delle persone imbarcate, ed essere sistemate in posizione tale da evitare, per quanto possibile, danni provocati da incendi od esplosioni. 2. In aggiunta a quanto sopra: (i) sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere il cui carico sia suscettibile di emettere vapori o gas tossici, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di impianto autonomo di alimentazione d'aria secondo i regolamenti dell'ente tecnico; (ii) sulle navi cisterna, sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere che trasportano carichi aventi punto di infiammabilita' minore o eguale a 60oC, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere resistenti al fuoco e rispondenti alle norme della convenzione. Sulle predette navi abilitate a navigazione costiera o litoranea il Ministero sentito l'ente tecnico, puo' consentire l'impiego di imbarcazioni di salvataggio resistenti al fuoco non pienamente rispondenti alle norme della convenzione o di imbarcazioni di tipo non resistente al fuoco qualora non ritenga pratica e ragionevole la sistemazione delle imbarcazioni di cui al precedente comma e a condizione che il numero delle persone a bordo sia non superiore a 8. 3. Le navi cisterna costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate devono avere non meno di 4 imbarcazioni di salvataggio, una meta' delle quali deve essere sistemata nella parte poppiera e l'altra meta' a centro nave, ad eccezione delle navi che non hanno sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni devono essere sistemate nella parte poppiera. Su una nave che non abbia sovrastrutture centrali e' consentito che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave a condizione che siano sistemate zattere di salvataggio, oltre a quella di cui all'Art. 113, comma 6, sufficienti per almeno la meta' del numero totale delle persone a bordo e che le imbarcazioni: - non siano di lunghezza superiore a 8,5 metri; - siano ubicate il piu' a proravia possibile. Su navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza uguale o superiore ad 80 metri ciascuna imbarcazione deve essere ubicata in modo che la sua estremita' poppiera si trovi ad una lunghezza e mezza dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica e che l'estremita' poppiera sia a poppavia della zona delle cisterne del carico; - siano sistemate il piu' vicino possibile al livello del mare in relazione alla necessita' di prontezza di ammaino, compatibilmente con le esigenze di protezione dai colpi di mare. 4. L'alimentazione delle boette luminose dei salvagente anulari che ne sono dotati deve avvenire mediante pile elettriche. 5. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate costruite anteriormente al 19 novembre 1952 l'autorita' marittima puo' consentire che abbiano le imbarcazioni prescritte per le altre navi da carico.
Regolamento-art. 174
Art. 174 Limitazione del numero delle persone a bordo 1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi da passeggeri in navigazione internazionale e a quelle in navigazione nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, appositamente progettate per il trasporto di veicoli per merci e del personale accompagnante gli stessi, nel caso in cui il numero totale delle persone a bordo di eta' superiore ad un anno, che non facciano parte dell'equipaggio ne' siano imbarcate per l'esigenze della nave, sia superiore a 12. 2. Su tali navi, se il numero totale delle persone a bordo citato nel precedente comma non eccede il valore di N ottenuto dalla formula N = 12 + A/25 (essendo A l'area totale di ponte in metri quadrati degli spazi disponibili per la caricazione dei veicoli per merci, ed essendo non inferiore a 4 metri l'altezza dell'interponte di tali spazi sia nelle posizioni destinate ai veicoli sia in corrispondenza delle entrate a tali spazi), e' consentito sistemare porte stagne sulle paratie stagne di divisione tra i locali del carico a qualunque livello. Tali navi devono pero' soddisfare alle condizioni seguenti: a) il numero massimo di passeggeri per le quali esse possono essere autorizzate non deve superare N, b) nelle verifiche di stabilita' in condizioni di avaria di cui all'Art. 57 del presente regolamento la permeabilita' degli spazi per il carico da adibire al trasporto dei veicoli per merci deve ottenersi da un calcolo nel quale i veicoli per merci ed i contenitori sono assunti non stagni e la loro permeabilita' e' assunta pari a 0,65. In nessun caso la permeabilita' degli spazi per il carico di veicoli per merci e di contenitori deve essere presa inferiore a 0,60; c) le caratteristiche delle suddette porte sulle paratie stagne devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. La limitazione del numero delle persone a bordo si applica anche nel caso in cui le navi di cui ai commi precedenti trasportano autovetture.
Regolamento-art. 175
Art. 175 (( (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli). 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite il 1° settembre 1984, o posteriormente, devono rispondere alle pertinenti norme della convenzione stessa. 2. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono rispondere agli emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa, ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero)).
Regolamento-art. 176
Art. 176 (( (Certificazione per il trasporto di autoveicoli). 1. Tutte le navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla convenzione costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini del trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, devono essere in possesso di "attestazione di idoneita'" al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio, rilasciata dall'ente tecnico o, in alternativa, di certificazione rilasciata dall'Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della Convenzione.))
Regolamento-art. 177
Art. 177 Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio 1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 del presente regolamento. 2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per la navi da carico.
Regolamento-art. 178
Art. 178 Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore 1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare alle seguenti prescrizioni: - avere ponte completo e mezzo cassero o cassero prodiero o almeno una forte insellatura a prora; tale condizione vale anche nel caso di rimorchiatori o navi di salvataggio non soggette ad assegnazione di bordo libero quando abilitate a navigazione piu' estesa di quella lo- cale; - avere stabilita' adeguata e ampia superficie di deriva. 2. L'idoneita' delle suddette caratteristiche in relazione al servizio sara' stabilita in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 179
Art. 179 Dispositivi di sganciamento 1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o dalle immediate adiacenze. 2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio e' sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile effettuare il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1.
Regolamento-art. 180
Art. 180 Navi usate occasionalmente come rimorchiatori 1. L'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneita' per il viaggio prestabilito anche in relazione all'unita' da rimorchiare. ((1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza. 1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale. 1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo. 1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.))
Regolamento-art. 181
Art. 181 Navi rimorchiate 1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una localita' ad un'altra deve essere accertata dall'ente tecnico, in conformita' ai propri regolamenti, la specifica idoneita' alla navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita.
Regolamento-art. 182
Art. 182 Applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle navi da pesca non soggette alla normativa di cui all'[Art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art23).
Regolamento-art. 183
Art. 183 Protezione contro gli incendi 1. Le navi da pesca devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 di questo regolamento.
Regolamento-art. 184
Art. 184 Stabilita' 1. Fermo restando quanto stabilito al libro II titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova di stabilita' sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilita' almeno nelle seguenti condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al rientro dalla campagna di pesca con il pieno di pescato. 2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri puo' essere concesso che le verifiche di stabilita' siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilita' della nave in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino piu' severi nei riguardi della stabilita'. 3. L'armatore deve fornire al comandante della nave adeguate istruzioni riguardanti la stabilita'. 4. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico che deve trasmetterne copia al Ministero.
Regolamento-art. 185
Art. 185 Mezzi di salvataggio 1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente per accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru; b) zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere la meta' del numero totale delle persone a bordo. 2. In alternativa a quanto stabilito al comma precedente le navi destinate alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo e quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, possono avere: a) nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacita' sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ferme restando le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non piu' di 12 persone, la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri, sufficiente ad accogliere la meta' delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacita' complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 2. In sostituzione dei mezzi di salvataggio prescritti ai commi precedenti di questo articolo le navi da pesca aventi lunghezza inferiore a 85 metri possono avere: a) per ogni lato della nave una o piu' zattere di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera a) non possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacita' complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello e' anche imbarcazione di salvataggio, di esso puo' essere tenuto conto per determinare la capacita' complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso la capacita' complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualita' che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacita' complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate.
Regolamento-art. 186
Art. 186 Segnali di soccorso 1. Tutte le navi da pesca devono almeno avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze: a) 18 razzi a paracadute a luce rossa; b) 6 segnali a mano a stelle rosse; c) lampada per segnalazioni diurne di cui all'Art. 75 per le navi di cui allo stesso articolo. 2. Le navi da pesca destinate alla pesca oceanica oltre agli Stretti devono anche avere: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa, se di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate; b) 6 segnali a mano a stelle rosse se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate.
Regolamento-art. 186 bis
Art. 186-bis (( (Esclusione per le navi lagunari). )) ((1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi lagunari.))
Regolamento-art. 187
Art. 187 Scafo, apparato motore e impianto elettrico 1. I materiali e le strutture dello scafo, l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed all'impiego cui le navi di cui al presente titolo sono abilitate. 2. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie. 3. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. Deve essere in ogni caso sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente dall'apparecchio di governo principale. 4. Il numero massimo ammissibile di persone a bordo deve essere stabilito oltre che in funzione delle caratteristiche di stabilita' anche tenendo conto degli spazi disponibili e dell'entita' dei mezzi di salvataggio. 5. I motori delle navi di cui al presente titolo devono essere collaudati dall'ente tecnico ed essere dotati di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente tecnico. 6. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento secondo le norme dell'ente tecnico.
Regolamento-art. 188
Art. 188 Protezione contro gli incendi 1. I locali o i vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile ed i relativi accessori devono essere sempre accessibili ed ispezionabili. 2. Gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati e, comunque, fuori da locali di alloggio. 4. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile.
Regolamento-art. 189
Art. 189 Mezzi di salvataggio 1. Mezzi collettivi di salvataggio: a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dall'autorita' marittima, devono essere fornite di una o piu' zattere di salvataggio aventi capacita' sufficiente nel complesso per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate zattere di salvataggio piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purche' riconosciute idonee dall'ente tecnico in conformita' ai propri regolamenti; b) le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Nel periodo invernale devono essere sistemate zattere per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non e' obbligatoria per navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorita' marittima puo' consentire l'impiego di apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico. 2. Mezzi individuali di salvataggio: a) tutte le navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare per ogni due persone a bordo; b) le navi di cui alla precedente lettera a) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e navi che effettuano navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli eventualmente prescritti a norma della lettera a) medesima: 1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 2, di cui uno con boetta luminosa, per navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.
Regolamento-art. 190
Art. 190 Dotazioni 1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; d) 3 razzi a paracadute a luce rossa; e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in relazioni alle dimensioni della nave, con cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purche' indipendente dall'apparecchio di governo principale; i) una pompa di esaurimento; l) una gaffa; m) fanali regolamentari; n) estintori, nel seguente numero: 1 in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in prossimita' dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino a 100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimita' dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500 cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in prossimita' del locale o vano dell'apparato motore e 2 entro tale locale per potenze superiori a 500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni radio elettriche. 2. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale richiesto dal punto h) del comma 1 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento; c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le navi abilitate a navigazione oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per segnalazioni acustiche; g) fanali regolamentari; h) un estintore.
Regolamento-art. 191
Art. 191 Installazioni radioelettriche 1. Le navi abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere dotate di un impianto radiotelefonico ad onde metriche rispondente alle norme tecniche per gli impianti radio.
Regolamento-art. 192
Art. 192 Disposizioni generali 1. Per gli aliscafi e gli aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme stabilite dal Ministero ai sensi dell'Art. 6 del presente regolamento ed ai regolamenti dell'ente tecnico. Su detti mezzi deve essere previsto un numero di posti a sedere non inferiore al numero di persone che essi sono abilitati a trasportare.
Regolamento-art. 193
Art. 193 Protezione contro gli incendi 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non e' consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilita' uguale o inferiore a 38oC; l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilita' tra 38o e 43oC e' pero' consentito solo quando siano prese adeguate precauzioni contro il rischio di esplosione ed incendi in accordo con i regolamenti dell'ente tecnico. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida e agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che, nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
Regolamento-art. 194
Art. 194 Mezzi di salvataggio 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di salvataggio: a) almeno due o piu' zattere di salvataggio di capacita' complessiva sufficiente ad accogliere almeno il 110 per cento del numero totale delle persone imbarcate. Il Ministero, tenuto conto della natura dei viaggi e del periodo stagionale, puo' consentire la sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti per non piu' del 50 per cento del totale stesso in navigazione costiera e per il 100 per cento in navigazione litoranea; b) cinture di salvataggio per il 105 per cento del numero totale delle persone imbarcate, convenientemente sistemate sotto ciascun sedile; c) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di sagola galleggiante lunga 27,5 metri; meta' dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica ed almeno 2 di essi (o 1 quando i salvagente sono soltanto 2) devono essere provvisti anche di segnale fumogeno.
Regolamento-art. 195
Art. 195 Dotazioni 1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni: a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne; b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20 miglia dalla costa; c) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 99; d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili; e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; f) un corredo farmaceutico di pronto soccorso; g) un'ascia da pompiere; h) una torcia elettrica.
Regolamento-art. 196
Art. 196 Requisiti e norme speciali per gli aliscafi 1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciale: a) la galleggiabilita' e la stabilita' in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone; b) deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante; c) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento, nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti. 2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Regolamento-art. 197
Art. 197 Disposizioni generali 1. Lo scafo, gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla spe- cie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante e' idoneo. 2. Le caratteristiche di stabilita' dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tecnico, con prova di stabilita'. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli Art. 67 e 69 tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei galleggianti, devono soddisfare alle prescrizioni del libro II, titolo V. 5. L'idoneita' al rimorchio dei galleggianti e' accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti.
Regolamento-art. 198
Art. 198 Protezione contro gli incendi 1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante e' destinato e al numero delle persone imbarcate. 2. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati ai regolamenti dell'ente tecnico, salvo che per i galleggianti di cui al comma 5 dell'Art. 199 per i quali provvede il Ministero.
Regolamento-art. 199
Art. 199 Mezzi di salvataggio 1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa, si applicano a giudizio dell'autorita' marittima, avuto riguardo al numero delle persone imbarcate, le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da carico, in relazione alla navigazione (internazionale o nazionale) cui sono abilitati. 2. I galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza non superiore alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autorita' marittima in relazione alle condizioni di impiego. 3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona e bordo e di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno. 4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle imme- diate vicinanze l'autorita' marittima puo' consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salvataggio dei galleggianti di cui al seguente Art. 200 e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi.
Regolamento-art. 200
Art. 200 Trasporto di merci pericolose 1. Ai galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, le disposizioni relative alle navi munite della stessa abilitazione.
Regolamento-art. 201
Art. 201 Composizione e forza minima dell'equipaggio 1. Fermo il disposto dell'[Art. 164 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art164), nell'attuazione degli Art. 317 dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro. ((1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.))
Regolamento-art. 202
Art. 202 Preparazione dell'equipaggio 1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilita' ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilita' e galleggiabilita' della nave, nonche' le condizioni di stabilita' e le necessita' di zavorramento anche nelle piu' sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria. 2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in base al ruolo di appello di cui al successivo Art. 203. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi delle loro capacita' di assolverli. 3. Gli ufficiali ed i sottufficiali di macchina devono conoscere e sapere praticamente manovrare le porte stagne e le valvole o i rubinetti relativi ai mezzi di esaurimento; devono altresi' conoscere i mezzi e le manovre da fare per il travaso dei liquidi ai fini del bilanciamento della nave e devono saper mettere in funzione i gruppi di emergenza. 4. Fermo restando che i servizi di sicurezza dipendono direttamente dal comandante, sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, aventi piu' di un primo ufficiale di coperta, uno di essi deve essere preposto a tali servizi, assumendo la denominazione di ufficiale alla sicurezza, con le seguenti mansioni: organizzazione generale dei servizi di sicurezza per i vari casi di emergenza; addestramento del personale ed esecuzione delle esercitazioni per gli stessi singoli casi; controllo dello stato di efficienza dei mezzi di salvataggio collettivi, con relativi mezzi di ammainata e dotazioni, nonche' individuali, di bordo; verifiche delle condizioni di stabilita' ed assetto longitudinale della nave; vigilanza sulle portellerie, ai fini della rigorosa osservanza delle disposizioni del comandante per la loro chiusura; controllo dell'efficienza e della buona manutenzione del materiale antincendio. Detto ufficiale e' preposto alla squadra dei vigili del fuoco ed a quella di pronto intervento di cui all'Art. 254, se esistono. 5. Sulle navi aventi un solo primo ufficiale di coperta, le su elencate mansioni sono ad esso affidate, con facolta' per il comandante di designare altro ufficiale di coperta a capo della squadra vigili del fuoco, se questa esiste, con le attribuzioni del presente libro previste per l'ufficiale preposto alla detta squadra. 6. In ogni guardia, il personale di macchina deve essere sufficientemente istruito per poter dare immediato corso al funzionamento dei mezzi di esaurimento e delle pompe d'incendio di cui dispone la nave. 7. Piani particolareggiati ed aggiornati di tutti i mezzi di esaurimento e antincendio, con relativa prevalenza e portata, e con le relative tubolature, valvole ed accessori, disegnati su fondo bianco in grande scala e tinteggiati, devono essere tenuti a bordo in punti tali da permetterne la facile consultazione agli ufficiali e sottufficiali di macchina. 8. All'inizio del viaggio, il personale di camera, sotto la direzione degli ufficiali commissari o del primo ufficiale, deve assicurarsi che tutti i passeggeri al cui servizio e' destinato conoscano l'ubicazione delle proprie cinture di salvataggio, il modo di indossarle, il rispettivo punto di riunione e come raggiungerlo nel modo piu' celere, i segnali di allarme.
Regolamento-art. 203
Art. 203 Ruolo di appello 1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della composizione dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il posto da occupare e le consegne da eseguire per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle serrande della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammaino di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi; g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri; b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'Art. 247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. 5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti per l'impiego immediato. ((5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo. 5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.))
Regolamento-art. 204
Art. 204 Libretto o scheda personale 1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalita': a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda personale. ((2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.))
Regolamento-art. 205
Art. 205 Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri 1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato; deve essere altresi' designato un sostituto capo lancia. 2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. Tale elenco deve essere fornito anche al sostituto capo lancia. 3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al sostituto capo lancia, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado superiore a quello del capo lancia. 4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale eventualmente prendono posto. 5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia. 6. Quando su una imbarcazione non vi sono ne' ufficiali di coperta ne' il capo lancia o il suo sostituto, ne' marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della nave, secondo l'ordine gerarchico di cui all'[Art. 321 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art321). 7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore stesso. 8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore qualificato. 9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il suo sostituto devono essere capaci di adoperarlo. 10. Il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato. 11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnato un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato. Il Ministero, tuttavia, tenuto conto della natura del viaggio, del numero delle persone a bordo e delle caratteristiche della nave, puo' consentire che siano posti a capo delle zattere di salvataggio marittimi pratici, a giudizio del comando di bordo, della manovra e del funzionamento delle stesse. Inoltre, per le navi abilitate alle navigazioni costiera, litoranea e locale, il Ministero puo' consentire che sia assegnato un marittimo abilitato o un marittimo pratico per ogni due zattere. 12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua disposizione, per l'istruzione degli ufficiali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito della casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio, nonche' due copie delle "Istruzioni per la sopravvivenza". Tali istruzioni devono essere contenute in un opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa; devono essere redatte in lingua italiana ed inglese. 13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimita' degli alloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di ammainata delle zattere stesse, nonche' i particolari relativi all'imbarco delle persone e le precauzioni che devono essere prese. 14. Il manuale, le istruzioni e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. 15. La parte delle istruzioni che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal Ministero. 16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui al punto d) del comma 1 dell'Art. 10, salvo giustificata impossibilita', almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di zattere per cui sono prescritti gru o altri dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo. Non e' necessario che la zattera sia fatta galleggiare. 17. Le predette esercitazioni devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrera' il funzionamento delle zattere stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni. 18. In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad una costante istruzione dell'equipaggio sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 19. L'autorita' marittima, in occasione delle visite per la preparazione professionale degli equipaggi, si accertera' del grado di addestramento di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 20. Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi per la loro messa a mare, o nelle immediate adiacenze, devono essere apposte targhe che illustrino la funzione dei comandi e delle operazioni per manovrare il dispositivo di messa a mare con le relative istruzioni. Le suddette targhe devono essere facilmente visibili anche in condizione di illuminazione di emergenza e redatte usando i simboli raccomandati da organismi internazionali.
Regolamento-art. 206
Art. 206 Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico 1. Le prescrizioni di cui ai commi dall'11 al 20 del precedente articolo si applicano anche alle navi da carico.
Regolamento-art. 207
Art. 207 Imbarcazioni e battelli di emergenza 1. Le imbarcazioni di emergenza che sono anche imbarcazioni di salvataggio, oltre alle normali dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due salvagente anulari dotati di sagola galleggiante. 2. Quando tali imbarcazioni sono servite da gru abbattibili, di regola devono essere tenute fuori, ma il comando di bordo ha la facolta' di tenerle rientrate in relazione allo stato di mare. 3. Quando le imbarcazioni sono tenute fuori, esse devono essere dotate di lunghe barbette a prora e a poppa, assicurate a bordo a mezzo di ventriere e con le bozze in cavo tolte, in modo che le imbarcazioni stesse possono essere liberate prontamente. 4. Al traversino che unisce le due teste delle gru devono essere guarniti tanti penzoli quanti sono i banchi della lancia, piu' due. 5. Se una nave e' dotata di battello di emergenza in conformita' alla convenzione, anche la sistemazione e le dotazioni del battello stesso devono essere conformi alla convenzione.
Regolamento-art. 208
Art. 208 Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo 1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro, illustrati quanto piu' possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: - un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo comma 5; - istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; - programma delle manutenzioni periodiche; - schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati; - elenco delle parti che possono essere sostituite; - elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto; - registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero puo' consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello stesso comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite: a) settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in moto, inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro messa in moto; b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfiabili devono essere effettuate secondo le istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni de- finitive devono avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal costruttore. ((7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.))
Regolamento-art. 209
Art. 209 Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio 1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati. A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il comandante ed il primo ufficiale.
Regolamento-art. 210
Art. 210 Brevetti di marittimi abilitati 1. L'espressione "marittimo abilitato" designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio. 2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve dar prova che e' stato istruito in tutte le operazioni inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonche' all'uso dei remi e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio sono emanate dal Ministero.
Regolamento-art. 211
Art. 211 Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio 1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi particolarmente addestrati e guidati da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina. 2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti. ((2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.))
Regolamento-art. 212
Art. 212 Compiti della squadra dei vigili del fuoco 1. La squadra dei vigili del fuoco di cui all'Art. 92 deve possedere particolare conoscenza della compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti esistenti a bordo per la prevenzione, segnalazione ed estinzione degli incendi, nonche' dell'impianto di ventilazione, ed adempiere ai seguenti compiti: a) provvedere affinche' tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in efficienza; b) provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni, dei portavoce e delle suonerie che interessano il proprio servizio, come pure delle lampade elettriche portatili.
Regolamento-art. 213
Art. 213 Zone antincendio 1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente organizzazione: a) tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antincendio limitate da paratie tagliafuoco. Ad ogni zona e' assegnato, di preferenza, il personale che abitualmente vi lavora, agli ordini di un capo zona prescelto fra i piu' capaci e possibilmente di grado piu' elevato; b) per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione possibilmente in vicinanza di un telefono interno (se esiste) ed ubicato alla confluenza di scale e passaggi; c) in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta l'apparecchiatura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.). In foglio a parte di colorazione rossa, da includere nello stesso quadro, deve essere riportato un riassunto delle principali istruzioni ed il numero dei componenti il gruppo destinato a tale zona
Regolamento-art. 214
Art. 214 Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio 1. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti al servizio di macchina, nonche' dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio, tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina. 2. La responsabilita' della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all 'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o, sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza di cui all'Art. 202. 3. Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dotazioni e degli impianti fissi antincendio deve essere fatto almeno settimanalmente.
Regolamento-art. 215
Art. 215 Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco 1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve: a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine, sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza; b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino deficienze; c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina.
Regolamento-art. 216
Art. 216 Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio 1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai sensi dell'Art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra. ((1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato dalla societa' armatrice.))
Regolamento-art. 217
Art. 217 Ronda 1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali ove puo' svilupparsi un incendio, nonche' i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento di tutte le apparecchiature che puo' essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che ne prende nota nel giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da apposito personale di guardia. ((6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.))
Regolamento-art. 218
Art. 218 Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti 1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni evenienza. 4. I doveri e la responsabilita' dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta in servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, deve essere effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a possibili pericoli di incendio.
Regolamento-art. 219
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Art. 219 Precauzioni sull'uso del combustibile liquido 1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante: a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile; b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie; c) la condotta dei motori principali ed ausiliari; d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido. 2. Devono essere impediti i gocciolii e le perdite di combustibile, nonche' l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.
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Regolamento-art. 220
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Art. 220 Manovra delle porte stagne 1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina.
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Regolamento-art. 221
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Art. 221 Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone 1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti durante le ore del giorno per agevolare lo sfogo dei gas.
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Regolamento-art. 222
Art. 222 Capacita' di manovra e distanze d'arresto 1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacita' di manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocita' della stessa.
Regolamento-art. 223
Art. 223 Posizione della nave 1. Nel corso della navigazione ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della nave. Per le navi la cui velocita' superi le 25 miglia orarie la posizione deve essere comunicata ogni ora.
Regolamento-art. 224
Art. 224 Lavori a bordo di navi cisterna 1. Per i lavori da eseguire in porto a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono essere osservate le prescrizioni stabilite dalla autorita' marittima.
Regolamento-art. 225
Art. 225 Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture 1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro. 2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura del portelloni di murata, delle boccaporte, dei barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento. 3. Il personale incaricato deve darne notizia, a verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio. ((4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a nave ormeggiata.)) 5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perche' durante la navigazione i portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante; personale specificatamente incaricato deve controllare giornalmente, in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi.
Regolamento-art. 226
Art. 226 Controlli delle chiusure stagne 1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilita'. Il direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione. ((1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.))
Regolamento-art. 227
Art. 227 Precauzioni per prevenire gli incendi 1. Il comando di bordo deve vigilare affinche': a) sia osservato il divieto di fumare; - in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli sfoghi d'aria dei depositi in riempimento; - nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; - in prossimita' delle pompe per combustibili; - in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi, cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomesso; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili pericoli d'incendio, specialmente se la nave e' stata sottoposta a lavori. ((1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.))
Regolamento-art. 228
Art. 228 Altri controlli 1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonche' le condotte di ventilazione con le relative serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu' brevi possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la determinazione della stabilita'. 3. Per le navi da carico il controllo degli elementi di stabilita' deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino notevoli variazioni nelle condizioni del carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro. ((5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita'; b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1; c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.))
Regolamento-art. 229
Art. 229 Mezzi di governo: verifiche e prove 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di quanto segue: a) la macchina di governo principale ed ausiliaria; b) i sistemi di telecomando della macchina di governo; c) le apparecchiature di comando in plancia; d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza; e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di barra; f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di governo; g) gli allarmi per avarie alle unita' di potenza della macchina di governo. 2. Le verifiche e prove devono includere: a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare; b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccanici; c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra la plancia ed il locale macchina di governo. 3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unita' di potenza. ((3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.))
Regolamento-art. 230
Art. 230 Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza 1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento: a) strumenti nautici; b) mezzi di radiocomunicazione; c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra; d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici; e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste); f) parallelo tra i generatori principali; g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici; h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile); i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo; l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano); n) prova salpancore e tonneggi. ((1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.))
Regolamento-art. 231
Art. 231 Navi impiegate in viaggi che prevedono piu' scali nel medesimo giorno 1. Per le navi impiegate in viaggi che prevedono piu' scali nel medesimo giorno sara' sufficiente eseguire i controlli di cui agli Art. 229 e 230 almeno una volta nelle 24 ore.
Regolamento-art. 232
Art. 232 Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finche' l'equipaggio raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere di salvataggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza. 2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'Art. 247 del presente regolamento. 3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di abbandono nave. Il Ministero puo' consentire, per navi non adibite a viaggi internazionali lunghi, che le imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque essere ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno. 4. Quando possibile, i battelli di emergenza, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio, devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati una volta al mese. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi. 5. Le esercitazioni di messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, se effettuate durante la navigazione, devono essere eseguite solo in acque riparate sotto il controllo di un ufficiale responsabile. 6. L'addestramento sull'impiego delle zattere di salvataggio ammainabili mediante gru, su ogni nave che ne sia dotata, deve essere effettuato ad intervalli non maggiori di 4 mesi. Quando possibile, l'addestramento deve comprendere il gonfiamento e l'ammaino di una zattera di salvataggio, che puo' essere una zattera speciale destinata esclusivamente a tale scopo e non facente parte dei mezzi di salvataggio della nave. In tal caso deve essere apposto in modo evidente un appropriato contrassegno. 7. Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato sull'impiego dei mezzi di salvataggio al piu' presto possibile e, comunque, non oltre due settimane dall'imbarco. Ad ogni membro dell'equipaggio devono essere fornite istruzioni che riguardino almeno: a) manovra ed impiego delle zattere di salvataggio della nave; b) problemi relativi all'ipotermia, trattamento di pronto soccorso in casi di ipotermia ed altri metodi appropriati di pronto soccorso; c) istruzioni speciali per l'impiego dei mezzi di salvataggio in caso di maltempo e di mare agitato. Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della capacita' di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile tutte le imbarcazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle relative operazioni. 8. Tutte le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' le navi da passeggeri abilitate a navigazione costiera o piu' estesa e quelle da carico di stazza lorda maggiore di 200 tonnellate costruite anteriormente a tale data, devono avere in ogni sala da pranzo e di ricreazione dell'equipaggio un manuale per l'addestramento conforme al disposto del successivo comma 9. 9. Il manuale per l'addestramento, deve contenere istruzioni e informazioni, redatte in modo semplice, chiaro e per guanto possibile illustrate, sui mezzi di salvataggio della nave e sui metodi di sopravvivenza. Il manuale deve fornire indicazioni dettagliate in merito a: - modo di indossare le cinture di salvataggio e le tute di immersione; - raduno delle persone ai punti di riunione assegnati; - imbarco, messa a mare e allontanamento dalla nave dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza; - messa a mare di un mezzo collettivo di salvataggio operando dall'interno di esso; - manovra di sgancio del mezzo collettivo di salvataggio dal dispositivo di messa a mare; - impiego dei dispositivi di protezione nelle zone di messa a mare; - illuminazione delle zone di messa a mare; - impiego di tutte le dotazioni di sopravvivenza; - impiego di tutte le dotazioni per l'individuazione; - impiego, con l'ausilio di illustrazione, dei mezzi di radiocomunicazione disponibili sui mezzi di salvataggio; - impiego dell'ancora galleggiante; - impiego del motore e relativi accessori; - recupero dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello di emergenza, inclusa la loro messa in posizione a bordo ed il rizzaggio; - pericoli dell'esposizione alle intemperie e necessita' di indumenti pesanti; - utilizzazione ottimale delle possibilita' di sopravvivenza fornite dai mezzi collettivi di salvataggio; - recupero delle persone in acqua, incluso l'impiego delle attrezzature degli elicotteri (braghe, ceste, barelle), delle imbragature e degli apparecchi di sopravvivenza da impiegare a terra, nonche' dell'apparecchio lanciasagole della nave; - tutte le altre operazioni contenute nel ruolo di appello e nelle istruzioni di emergenza; - istruzioni per le riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio. Le informazioni suddette possono essere fornite in tutto o in parte mediante mezzi audio-visivi in sostituzione del manuale. 10. Le date di effettuazione degli appelli, i dettagli delle esercitazioni di abbandono nave e di quelle antincendio, le esercitazioni sui mezzi di salvataggio e gli addestramenti a bordo, nonche' tutte le visite, ispezioni e controlli effettuate a cura del comando della nave e prescritte dal presente regolamento, devono essere annotati sul giornale di bordo e su apposito "registro delle esercitazioni" da conservare a bordo e vidimato dall'autorita' marittima. Se lo svolgimento completo di appelli o esercitazioni o addestramenti non si espleta entro il periodo dovuto, sul giornale di bordo devono esserne indicate le ragioni, insieme all'indicazione delle operazioni di appello, di esercitazione e di istruzione eventualmente effettuate.
Regolamento-art. 233
Art. 233 Appello per esercitazioni di abbandono nave 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. 2. Per le navi da carico abilitate a navigazione nazionale o piu' estesa ogni membro dell'equipaggio deve partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni dell'equipaggio devono essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza della nave da un porto se piu' del 25 per cento dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione di abbandono nave. 3. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga deve essere fatto un appello dei passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore dalla partenza. Tale esercitazione deve comprendere: - la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione, mediante l'allarme prescritto e la verifica che essi siano consapevoli dell'ordine di abbandono nave specificato nel ruolo di appello; - la presentazione delle persone ai punti di riunione e la preparazione per i compiti descritti nel ruolo di appello; - la verifica che passeggeri ed equipaggio siano vestiti in modo appropriato; - il controllo che le cinture di salvataggio siano indossate correttamente; - la preparazione per la messa a mare, la messa in moto ed il funzionamento del motore e l'ammaino di almeno una imbarcazione di salvataggio; - la manovra delle gru delle zattere di salvataggio ammainabili; - la prova dell'illuminazione di emergenza dei punti di riunione e di abbandono nave. ((3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.))
Regolamento-art. 234
Art. 234 Appello per esercitazione antincendio 1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio deve avere luogo, quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato ad usare. 2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito piu' del 25 per cento dell'equipaggio, una esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno un estintore portatile, il quale deve essere immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. Quando il numero degli estintori di bordo e' inferiore rispettivamente a 52 per le navi da passeggeri e a 12 per le altre navi, e' sufficiente che ogni estintore portatile sia scaricato una volta ogni 2 anni nel corso delle esercitazioni. 5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7 giorni nel caso di viaggi di durata superiore ad una settimana, devono essere provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza (combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.). ((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo; c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno; d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio; e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse. 5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.))
Regolamento-art. 235
Art. 235 Esercitazioni per l'"uomo in mare" 1. L'esercitazione per l'emergenza di "uomo in mare" deve essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione. ((2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata: 1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; 2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi; b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse. 2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.))
Regolamento-art. 235 bis
Art. 235-bis (( (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari).)) ((1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.))
Regolamento-art. 236
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