DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435

Type DPR
Publication 1991-11-08
Ultimo aggiornamento 2022-10-25
State In force
Source Normattiva
articles 273
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Art. 236 Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura 1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali porte vengano usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria. 4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana una esercitazione completa di tutti meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre esercitazioni devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante la navigazione. ((4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale; b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.))

Regolamento-art. 237

Art. 237 Manovra delle porte tagliafuoco 1. Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta sia effettuata l'esercitazione di incendio. Se tale esercitazione e' limitata ad una sola zona della nave, la manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate almeno una volta al mese.

Regolamento-art. 238

Art. 238 Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole 1. Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bordo sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. Una prova pratica sull'uso di tale apparecchio deve essere fatta ogni 6 mesi, con il lancio di una sagola.

Regolamento-art. 239

Art. 239 Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo 1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; c) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione alternativa. ((1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza: a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese; b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi. 1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))

Regolamento-art. 240

Art. 240 Esercitazioni di segnalazioni ottiche 1. Per le navi abilitate a navigazione non inferiore a "nazionale", a cura di un ufficiale di coperta che ne abbia l'incarico permanente ed in collaborazione con l'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, ogni 15 giorni deve essere eseguita una esercitazione di segnalazione ottica - con la partecipazione degli ufficiali di coperta e dei marinai timonieri - comprendente l'uso della lampada per segnalazioni diurne, l'uso delle bandiere a braccia, delle bandiere alla sagola nonche' del codice internazionale dei segnali.

Regolamento-art. 241

Art. 241 Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio 1. La prova settimanale del ricetrasmettitore di emergenza di cui agli Artt. 160 e 161 del presente regolamento, allo scopo di far acquisire esperienza all'uso di tale apparecchiatura, deve essere fatta con la partecipazione di tutti gli ufficiali di coperta.

Regolamento-art. 242

Art. 242 Verifica delle pompe di sentina 1. Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle singole pompe di sentina, di quella di emergenza, se esiste, e delle valvole sistemate sulle tubolature di esaurimento, specie se manovrate a distanza.

Regolamento-art. 243

Art. 243 Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri 1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreche' possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri. I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rilevato, a mezzo degli appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro.

Regolamento-art. 244

Art. 244 Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico 1. Il comando manuale deve essere provato dopo un uso prolungato del pilota automatico ed ogni qualvolta la nave si appronti ad entrare in aree ove la navigazione richiede l'uso di precauzioni speciali.

Regolamento-art. 245

Art. 245 Annotazioni sul giornale nautico 1. Sul giornale generale e di contabilita' e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione ridotta nonche' descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilita' e sul giornale di macchina devono essere altresi' annotati i controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. 4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformita' al presente regolamento, devono, per quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni esecuzione dell'incarico loro affidato. ((4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo; b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima; c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte; d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente; e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.))

Regolamento-art. 246

Art. 246 Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi 1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorita' marittima; d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad ogni approdo. ((5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice: 1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; 2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; 3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima; 4) le altre indicazioni ritenute opportune; b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave; c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento; d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto; e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.))

Regolamento-art. 247

Art. 247 Segnali di allarme 1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza: a) "uomo in mare": uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena; b) "incendio grave a bordo": due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di 10 secondi delle campane e dei campanelli di allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio; c) "allarme generale di emergenza": una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali. 2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi da carico di lunghezza non inferiore a 50 metri abilitate a navigazione internazionale, e' obbligatorio un impianto di segnali di allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave. Per le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'impianto predetto deve essere conforme alle norme della convenzione e deve essere usato per la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione e per l'inizio delle operazioni previste nel ruolo di appello. L'impianto deve essere integrato con un impianto di informazione pubblica o con altri idonei mezzi di comunicazione. 3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su cio' che essi devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropri- ate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati.

Regolamento-art. 248

Art. 248 Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave 1. Udito il segnale di abbandono nave, tutte le persone di armamento delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio devono raggiungere con la massima sollecitudine il loro posto e, senza ulteriore ordine a meno che non ne venga dato altro contrario dal comando, devono approntare la manovra per la messa in mare della propria imbarcazione o zattera e coadiuvare eventualmente per la messa in mare delle altre che dovessero scendere in mare prima della propria. 2. Prima dell'ammainata, gli uomini dell'armamento devono prendere posto nell'imbarcazione; su ciascuna zattera ammainabile deve prendere posto la persona pratica ad essa assegnata a norma del precedente Art. 205. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal comando di bordo, le persone di equipaggio non destinate ad armare le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono prestare la propria opera per l'ammainata delle imbarcazioni o zattere dei passeggeri prima di recarsi ai propri mezzi di salvataggio.

Regolamento-art. 249

Art. 249 Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio 1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e recarsi ai punti di riunione od alle destinazioni di emergenza rispettivamente stabiliti, seguendo la via indicata con scritte, frecce ed altri segnali. 2. Nessuno puo' portare con se' nei mezzi di salvataggio bagagli ed oggetti comunque ingombranti, a meno di esplicita autorizzazione del comandante. 3. Ad ogni punto di riunione, gli ufficiali ed il personale hanno il compito di dare ordini e le indicazioni per l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio, con il seguente criterio di precedenza: ammalati, bambini, vecchi, donne, altri passeggeri. 4. I membri dell'equipaggio che non fanno parte dell'armamento delle imbarcazioni destinate ai passeggeri non devono abbandonare la nave prima dei passeggeri, a meno che non sia dato dal comandante un ordine contrario.

Regolamento-art. 250

Art. 250 Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare" 1. Al segnale di "uomo in mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo di appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine il battello di emergenza o altra imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo gli ordini dallo stesso comandante impartiti. 2. Negli avvisi di cui al punto 3 del precedente Art. 247 deve essere indicato che chiunque veda cadere una persona in mare deve lanciare un grido di "uomo in mare a dritta" o "uomo in mare a sinistra" a seconda del lato dove e' caduto, e gettare in mare, immediatamente, il piu' vicino salvagente o altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque oda il grido di "uomo in mare" deve ripeterlo o farlo arrivare al piu' presto sul ponte di comando. 3. Ammainata l'imbarcazione per recuperare il naufrago, dal ponte di comando della nave possono essere indicati all'imbarcazione i cambiamenti della direzione da seguire con i seguenti segnali: un fischio breve : accostare a dritta; due fischi brevi : accostare a sinistra; tre fischi brevi : governate alla via; quattro fischi brevi : ritornate a bordo.

Regolamento-art. 251

Art. 251 Azione per il caso di incendio 1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia sospetto di inizio di incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente, ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione immediatamente adoperarsi per l'estinzione e provvedere ad avvertire o a far avvertire il comando.

Regolamento-art. 252

Art. 252 Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio 1. La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente, con i propri attrezzi nel luogo dove si e' manifestato l'incendio. L'ufficiale suddetto deve dirigere l'azione di spegnimento fino all'intervento del comandante.

Regolamento-art. 253

Art. 253 Squadra antincendio 1. Quando non e' prescritta la squadra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di incendio a norma del precedente Art. 203, devono prevedere la formazione di una squadra antincendio al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale.

Regolamento-art. 254

Art. 254 Squadra di pronto intervento 1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua. 2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite dal Ministero. ((2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.))

Regolamento-art. 255

Art. 255 Informazioni per gli avvisi di pericolo 1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per: forza, denominazione e velocita' del vento:

--------|-----------------------|------------------------------------

| | Velocita' del vento

Forza |Denominazione del vento| in nodi | in km/h | in m/sec.

--------|-----------------------|-----------|-----------|------------

0 | Calma |minore di 1|minore di 1| 0 - 0,2

1 | Bava di vento | 1 - 3 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5

2 | Brezza leggera | 4 - 6 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3

3 | Brezza tesa | 7 - 10 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4

4 | Vento moderato | 11 - 16 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9

5 | Vento teso | 17 - 21 | 29 - 38 | 8,0 - 10,7

6 | Vento fresco | 22 - 27 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8

7 | Vento forte | 28 - 33 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1

8 | Burrasca | 34 - 40 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7

9 | Burrasca forte | 41 - 47 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4

10 | Tempesta | 48 - 55 | 89 - 102 | 24,5 - 28,4

11 | Tempesta violenta | 56 - 63 |103 - 117 | 28,5 - 32,6

12 | Uragano |64 e oltre |118 e oltre|32,7 e oltre


condizioni del mare:

Forza Termine descrittivo Altezza media delle onde piu' alte (in metri)

0 Calmo 0

1 Quasi calmo 0 - 0,10

2 Poco mosso 0,10 - 0,50

3 Mosso 0,50 - 1,25

4 Molto mosso 1,25 - 2,50

5 Agitato 2,50 - 4

6 Molto agitato 4 - 6

7 Grosso 6 - 9

8 Molto grosso 9 - 14

9 Tempestoso oltre 14

direzione vera di provenienza e caratteristiche del mare lungo:

Cifra Forza Descrizione

0

Assenza di onde morte

1 1 Onda corta o media e bassa

2 2 Onda lunga e bassa

3 3 Onda corta e moderata

4 4 Onda media e moderata

5 5 Onda lunga e moderata

6 6 Onda corta e alta

7 7 Onda media e alta

8 8 Onda lunga e alta

9

Onda confusa (lunghezza, altezza e direzione non determinabili


| | Limiti

S | Lunghezza delle onde morte |------------------

p | | in metri

e |-------------------------------------|------------------

c | |

i | Corta | da 0 a 100

f | Media | da 100 a 200

i | Lunga | piu' di 200

c | |

a |-------------------------------------|------------------

z | Altezza delle onde morte | in metri

i |-------------------------------------|------------------

o | |

n | Bassa | da 0 a 2

i | Moderata | da 2 a 4

| Alta | piu' di 4

| |


Regolamento-art. 256

Art. 256 Separazione ed organizzazione del traffico 1. Allo scopo di ridurre il rischio del verificarsi di sinistri tutte le navi sono tenute ad osservare le norme di separazione ed organizzazione del traffico contenute nei decreti emanati dal Ministero. Visto, il Ministro della marina mercantile FACHIANO

Allegato I

((ALLEGATO I (articolo 106-bis) CONTENUTO DEL MANUALE OPERATIVO | 1. POLITICA PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE 1.1 La societa' definisce l'indirizzo e la politica da seguire per il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in sicurezza delle navi lagunari e della prevenzione dell'inquinamento. | | --- | | 2. RESPONSABILITA' E COMPITI DELLA SOCIETA' | | 2.1 La societa', anche attraverso la predisposizione di un organigramma o mansionario, definisce le responsabilita', l'autorita' e le interrelazioni fra il personale che gestisce, esegue e verifica le attivita' che riguardano o incidono sul servizio, la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, assicura le risorse necessarie per l'espletamento delle suddette attivita' e per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi aziendali. | | 3. RESPONSABILE OPERATIVO | | 3.1 Il responsabile operativo rappresenta un collegamento tra la societa' e il personale di bordo. La societa' designa una o piu' persone reperibili, ove possibile a terra. La responsabilita' e i compiti del responsabile operativo comprendono gli aspetti di esercizio delle navi connessi con la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento nonche' la garanzia della disponibilita' di adeguate risorse e supporto da terra a seconda delle necessita'. Il responsabile operativo puo' essere individuato nel responsabile di turno in centrale operativa o in altra persona responsabile della societa'. | | 4. RESPONSABILITA' E AUTORITA' DEL COMANDANTE | | 4.1 La societa' definisce le responsabilita' del comandante relativamente alla verifica che le procedure predisposte dalla societa' siano attuate e sia effettuata una adeguata rapportazione delle deficienze al responsabile operativo. 4.2 La societa' e' tenuta ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti del comandante definendone l'autorita' e la responsabilita' dello stesso di assumere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere assistenza, prioritariamente alla societa', laddove necessario. | | 5. RISORSE E PERSONALE | | La societa' assicura che: 5.1. il comandante abbia adeguata esperienza, sia a conoscenza delle procedure della societa' e riceva il necessario supporto per lo svolgimento dei propri compiti in sicurezza; 5.2. la nave sia dotata, ai sensi della normativa applicabile, di equipaggio qualificato, certificato, formato, familiarizzato a bordo e fisicamente idoneo; 5.3. siano stabilite procedure per assicurare che il personale neo-assunto e quello a cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano adeguata formazione e familiarizzazione per l'assolvimento dei loro compiti; 5.4. sia verificata periodicamente la necessita' di formazione e aggiornamento del personale. | | 6. PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA | | La societa' predispone procedure adeguate attraverso le quali e', tra l'altro: 6.1 garantita la continua disponibilita' di almeno due navi, con relativo equipaggio, per intervento rapido e pronte a muovere all'occorrenza. Tali navi sono dotate di due zattere autogonfiabili di capacita' non inferiore a 12 persone ciascuna, attrezzature di prima assistenza tecnica e meccanica, dotazioni minime antincendio e antinquinamento, pompa barellabile; 6.2 previsto un programma di esercitazioni con periodicita' non superiore a ventiquattro mesi, da concordare con l'autorita' marittima, al fine di verificare la capacita' e l'efficienza dell'organizzazione d'emergenza a far fronte alle differenti tipologie di eventi e di confermare la permanenza dei requisiti iniziali di efficacia e rapidita' delle misure equivalenti autorizzate. | | 7. RAPPORTO E ANALISI DI NON CONFORMITA', DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE | | 7.1 La societa' prevede procedure per assicurare che le non conformita', gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate dal personale di bordo, sottoposte a indagine e analizzate dalla stessa societa' allo scopo di migliorare la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento ed evitare il ripetersi di situazioni critiche. La societa' stabilisce altresi' procedure per l'attuazione delle azioni correttive. | | 8 MANUTENZIONE DELLE NAVI | | 8.1 La societa' assicura che le navi siano manutenute in conformita' alle indicazioni fornite dal costruttore, alle pertinenti disposizioni, alle norme e ai regolamenti nonche' agli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla societa' stessa. L'efficacia delle procedure previste nel manuale operativo e' verificata almeno una volta l'anno dall'ente certificatore se la societa' e' certificata ISO 9001 o, diversamente, dall'autorita' marittima. La societa' notifica all'autorita' marittima eventuali non conformita' e adotta azioni correttive concordate con l'autorita' stessa. La societa' programma, con cadenza biennale e di concerto con l'autorita' marittima, un'esercitazione finalizzata alla verifica dell'intera organizzazione. |

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