DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255
Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto 1990, n. 223;
Riconosciuta l'esigenza di rendere il testo piu' aderente al disposto della legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 1992;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizione
1.Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione "la legge".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 223/1990 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990.
Art. 2
Canone per il diritto di superficie
1.Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
2.Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3.A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, dell'art. 16 e dell'art. 18 della citata legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 4 (Norme urbanistiche). - 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dall'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36. 5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli art. 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103". "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione e' rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36. 6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a: a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilte dal regolamento di cui all'art. 36; c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili. 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' lo- cale di carattere non commerciale. 19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi. 21. La concessione prevista nel presente capo si estingue: a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo". Art. 18 (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate. 3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali. 4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'".
Art. 3
Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie
1.Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso.
2.Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facolta' di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata.
3.Decorso il termine di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma e' determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
4.La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tenendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonche' dell'ammortamento gia' verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 14 della legge.
5.In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del codice civile ed e' immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.
6.E' fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorita' giudiziaria ordinaria.
7.Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto il precedente concessionario deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione e' effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed a spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 6.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 223/1990, vedi in nota all'art. 2. Il testo dell'art. 14 e' il seguente: "Art. 14 (Bilanci dei concessionari). - 1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante. 2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali, sono altresi' allegati i dati relativi alla pubblicita' trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1. 3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonche' i concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a societa' aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato. 4. Nel caso di falsita' nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile". - Il testo dell'art. 1209 del codice civile e' il seguente: "Art. 1209 (Offerta reale e offerta per intimazione). - Se l'obbligazione ha per oggetto danaro titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione".
Art. 4
Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici
2.La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall'articolo 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato.
3.Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita', nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.
4.Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.
5.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della legge.
TITOLO I Capo II RETTIFICA
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))
TITOLO I Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art. 10
Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1.Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
2.Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge nonche' dal presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 3. Gli articoli 12, 13, 15 e 17 cosi' recitano: "Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive). - 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa', dei soci della societa' alle quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa, nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17". "Art. 13 (Trasferimenti di proprieta' delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni). - 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento. 2. Nella comunicazione, devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento e' effettuato. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2. 5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, e' subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'art. 12. 6. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonche' attraverso societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. 7. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di societa' operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonche' di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato". "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia; c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975 n. 103. Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblicita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990". "Art. 17 (Disposizioni sulle societa' titolari di concessione e sui trasferimenti). - 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa' stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera, ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita' economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le societa' con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. 4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 16 o dall'art. 12, comma 2, e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2. 5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento del capitale della societa' concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante".
Art. 11
Organizzazione del registro
2.Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono re- care la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3.Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.
Nota all'art. 11: - Per il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.
Art. 12
Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
1.Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e variazioni.
2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
3.Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica che ha la titolarita' della concessione o dell'autorizzazione nonche' il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante delle societa' di cui all'articolo 12 della legge deve richiedere, altresi', l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo articolo 12.
5.In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
6.L'ufficio del Garante da' notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.
7.Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa societa' concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975 e' riportato nella nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 e' riportato nella nota all'art. 10. - Il testo dell'art. 21 della medesima legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali". - La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 10-sexies, cosi' come sostituito dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". - L'art. 2506 del codice civile recita: "Art. 2506 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costituitivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni".
Art. 13
Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
1.Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attivita' imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete e il domicilio del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di societa'. La domanda, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata.
2.Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 12, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5, nonche' una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari.
3.Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 12.
Art. 14
Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive
1.Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, della legge.
2.Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3.Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 30 (limitatamente ai primi sei commi) e dell'art. 6 della legge n. 223/90 e' il seguente: "Art. 30 (Disposizioni penali). - 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenita' il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione e' punito con le pene previste dal primo comma dell'art. 528 del codice penale. 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 3. Salva la responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto e' commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e' determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall'art. 5- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e succes- sive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'art. 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'art. 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della societa' titolare di concessione ai sensi dell'art. 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci". "Art. 6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria). - 1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 2. Il Garante e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa. 3. Il Garante dura in carica tre anni e non puo' essere confermato per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, ne' essere amministratore di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive, ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore. 4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo; se professore universitario, e' collocato in aspettativa. 5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale. 6. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente e' determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto e' emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso. 9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti o di societa' di consulenti. 10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'art. 12 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'; c) a compiere l'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresi' esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'art. 12 della presente legge, i poteri previsti dall'art. 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria; d) a svolgere l'attivita' e ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 31; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati. 11. Sono trasferite al Garante le funzioni gia' attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale e' soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce".
Art. 15
Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
1.Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 13 il Garante provvede ad inviare all'impresa inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge.
2.Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3.Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art.10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 6. Qualora il titolare di una o piu' concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare i divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. 8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione e autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. 13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazionenei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. 14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. 15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12. 16. I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. 17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato". - Per il testo dell'art. 6 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 14.
Art. 16
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge
1.Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2.In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante provvede con le modalita' indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
3.Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10. - Per il testo dell'art. 30 della legge di cui sopra vedi in nota all'art. 14. - Per il testo dell'art. 31 della citata legge vedi in nota all'art. 15. - Per il testo dell'art. 6 della normativa sopra citata vedi in nota all'art. 14.
Art. 17
Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
2.In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.
Art. 18
Certificazioni
1.Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonche' la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art. 19
Radiofrequenze utilizzabili
1.La trasmissione di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano di assegnazione delle radiofrequenze.
2.Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.
Nota all'art. 19: - Per il testo dell'art. 18 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2. Il testo degli articoli 3 e 32 e' il seguente: "Art. 3 (Pianificazione delle radiofrequenze). - 1. La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. 3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. 4. Il piano cosi' predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza. 5. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Il piano di ripartizione e' aggiornato, con le modalita' previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. 7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e' redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. 8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralita' di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entita' numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona. 9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralita' di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresi' comprendere piu' regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purche' contigue, ove cio' si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8. 10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densita' di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piu' province, parti di esse o parti di province diverse purche' contigue ove cio' si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti. 11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o lo- cale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico e' ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. 12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 15. Le regioni e le province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresi', d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione che e' sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 17. Il piano di assegnazione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 18. Il piano di assegnazione e' aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'. 19. Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del pi- ano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva. 20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere. 21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purche' non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne da' comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20". "Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione,sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni, consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri".
Art. 20
Progetto dell'impianto o della rete
1.Il progetto puo' comprendere una o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione di una rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di collegamento, compresi i collegamenti fra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
2.Per ciascuna stazione, i progetti radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete debbono contenere i dati di cui ai seguenti commi.
5.I due progetti debbono essere corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale dell'impianto nonche' dalla carta topografica con indicate le localita' di installazione e le localita' da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).
Art. 21
Omologazione e collaudo degli impianti
1.Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3.L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti.
Note all'art. 21: - L'art. 319 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, e' cosi' formulato: "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". - Per il testo dell'art. 32 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 19.
Art. 22
Controlli e verifiche
1.Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di effettuare controlli e verifiche anche presso le sedi del concessionario che e', pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione stessa.
Art. 23
Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
1.Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
2.La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
5.Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonche' dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell'articolo 14 della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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