DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255
Note all'art. 23: - Per gli articoli 13, 15 e 17 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10. Il testo degli articoli 19 e 37 e' il seguente: "Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito lo- cale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, e' consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo' essere esteso fino a quattro nell'area meridionale. 2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. 3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 puo' ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha gia' ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti". "Art. 37 (Norme sulle societa' - Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attivita': a) la comunicazione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori delle testate trasmesse. 2. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche". - Il testo degli articoli 5 e 11 della medesima legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 5 (Collegamenti di telecomunicazione). - 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103". "Art. 11 (Azioni positive per la pari opportunita'). - 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita' tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti di responsabilita'. 2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della renumerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parita' e la pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla lege 22 giugno 1990, n. 164". - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni) La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 24
Valutazione e comparazione delle domande di concessione in ambito locale a carattere commerciale
1.La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da un segretario appartenente alla nona qualifica funzionale. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili, la commissione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h), p) e q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
2.La commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri che sono stabiliti nel bando.
3.Al termine dell'esame comparativo la commissione compila la graduatoria; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dal punteggio riportato nell'ordine alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'articolo 23, comma 3, e alle voci a), d), e), f) ed h) dell'articolo 23, comma 4, e, in caso di ulteriore parita', dall'ordine di presentazione delle domande.
4.Le concessioni sono rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
5.Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero di bacini d'utenza superiore a quello previsto dall'articolo 19 della legge, l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione secondo l'ordine di preferenza indicato dal richiedente ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera i).
Nota dell'art. 24: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 23.
Art. 25
Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
2.Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 223/1990 e' il seguente; "Art. 26 (Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali). - 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali: a) non meno del 40 per cento per il primo triennio; b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi. 2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovra' comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge. 3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni. 4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunita' economica europea. 5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresi' produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia".
Art. 26
Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
1.La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo 23. L'istanza di concessione in ambito locale deve indicare gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o). La domanda di concessione in ambito nazionale deve precisare gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonche' quelli previsti dall'articolo 25, lettere a) e c). In ogni caso la domanda deve contenere l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti nelle percentuali e con le caratteristiche di cui all'articolo 16, comma 5, della legge.
2.Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2.
Art. 27
Emittenti che trasmettono in codice
1.Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Art. 28
Cauzione
2.La domanda di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la Tesoreria centrale o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di concorso.
3.Agli aspiranti non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione definitiva. Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato. Entro il medesimo termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Note all'art. 28: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 54 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, poi modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, e' il seguente: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Par l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere acettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato". - Il R.D.L. n. 375/1936 reca: "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia". - Il D.P.R. n. 449/1959 approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.
Art. 29
Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito
2.Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non piu' di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera.
3.Nel caso di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalita' o l'eccezionalita' e la non prevedibilita' dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all'articolo 31, comma 16, della legge.
Nota all'art. 29: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 15.
Art. 30
Programmi originali autoprodotti
1.Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra piu' titolari di concessione, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresi' autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione.
2.Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.
3.Le trasmissioni di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.
Art. 31
Possesso dei requisiti
1.Le condizioni ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono sussistere sia alla data della domanda sia al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione e permanere per tutta la durata delle stesse. Allo scopo di accertare la sussistenza di tali elementi l'Amministrazione puo' richiedere all'interessato ogni ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni ritenute necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni in merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi per i quali si e' presentata domanda di concessione, nonche' ai requisiti soggettivi ed agli altri elementi di valutazione.
2.Agli esercenti impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 1, della legge.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975 vedi in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.
Art. 32
Rinnovo della concessione
1.La domanda di rinnovo della concessione, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validita' della concessione stessa. Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
2.Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui all'articolo 22 della legge.
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. 22 della legge n. 223/1990 recita: "Art. 22 (Canoni e tasse). - 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni; c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione; e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti; f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento. 3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente. 4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto e' determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non e' dovuto per le autorizzazioni di cui all'art. 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento".
Art. 33
Comunicazioni
1.Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e' inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro rilascio.
Art. 34
Pagamento delle tasse
1.La tassa di rilascio o di rinnovo della concessione e quella annuale di cui all'articolo 22 della legge devono essere corrisposte separatamente e, ciascuna, in unica soluzione.
Nota all'art. 34: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 32.
Art. 35
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
2.Il Garante puo' esercitare la facolta' di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3.Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, puo' essere indetta una conferenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 35: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
TITOLO II Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art. 36
Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1.L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.
2.La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.
3.L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge.
Note all'art. 36: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 5 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 23.
Art. 37
Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
2.I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 2602 del codice civile e' il seguente: "Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 12. - Per il testo dell'art. 16 della medesima legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 della stessa legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10.
Art. 38
Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
2.Alla domanda devono essere allegati il documento comprovante l'intesa raggiunta dai concessionari interessati o l'atto costitutivo del consorzio.
Art. 39
Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea
1.Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera ((per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive)), previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata.
2.E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza.
3.La trasmissione di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4.I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'articolo 8, commi 7, 8 e 9; dall'articolo 16, comma 18, e dall'articolo 20, nonche' dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382.
5.Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'articolo 29 comma 3.
Art. 40
Disposizioni transitorie
3.A parita' di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'articolo 32 della legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 17
Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 34 della legge n. 223/1990 recita: "Art. 34 (Disposizioni transitorie). - 1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che e' redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che puo' avvalersi della collaborazione di enti, societa' ed esperti scelti con le modalita' ed alle condizioni previste dall'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'art. 3, la ripartizione delle frequenze stesse e' regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della societa'. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali e' stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purche' rispetti le condizioni di cui all'art. 32 della presente legge. 5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione. 6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, e' tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'art. 36. 7. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facolta' di conferma di cui al comma 3 dell'art. 6". - Per il testo dell'art. 32 della precitata legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 19. - Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il seguente: "Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo da 1› gennaio 1986: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza".
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