DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254
Entrata in vigore del decreto: 18-8-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n.130, e dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.216;
VISTI gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
VISTE le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e per le Forze Armate;
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione rispettivamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
VISTO il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 riguardante Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti, e per il biennio 1998- 1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
VISTA l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il quadriennio 1998- 2001, per la parte normativa, ed il biennio 1998-1999, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP- F.S.P. (FEDERAZIONE NAZIONALE LISIPO-SODIPO) - PATTO FEDERATIVO ITALIA SICURA (PATTO FEDERALE TRA ANIP-RINNOVAMENTO SINDACALE-USP); per la Polizia/Penitenziaria: SAPPE- CISL/POLIZIA PENITENZIARIA-OSAPP-CGIL POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - SINAPPE - COORDINAMENTO SINDACALE SIALPE-SAG; per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF - CISL/CORPO FORESTALE DELLO -STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
VISTO lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il quadriennio 1998-2001, gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 17 febbraio 1999, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di Finanza;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.450;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449;
VISTO l'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.85;
VISTO il decreto-legge 27 marzo 1995, n.89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 1999 con la quale sono stati approvati ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO)
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.
2.Il presente decreto concerne il Periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi. tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate . Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: Articolo 1 (Ambito di applicazione). - l. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Articolo 2 (Provvedimenti). - l. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della Delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato Maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna, organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1. lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate. Articolo 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate, 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finansa e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi Possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri, aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 a agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. Nota all'articolo 1 - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, citato, e' riportato alle note alle premesse.
Art. 2
(Nuovi stipendi)
1.
2.((3A)) 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. (2)
Art. 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel Periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Note all'articolo 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Si trascrive il testo dell'articolo 82: Articolo 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia . . - Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.312 Articolo 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Art. 4
(Indennita' pensionabile)
2.Dal 1° settembre 1998, e' soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 5
(Assegno funzionale)
1.
2.
3.Per l'attribuzione dell'asegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. (2) ((3B))
Art. 6
(Trattamento di missione)
1.Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2.Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3.Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole, Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3)((4))
4.In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato, in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5.Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.
6.Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7.Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.
8.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.
9.Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.
Art. 7
(Assegnazione temporanea)
1.L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
2.L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3.Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
Art. 8
(Trattamento economico di trasferimento)
1.L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2.A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4.L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5.A decorrere dal 1o luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di L. 1.500.000.
Note all'articolo 8 -Si trascrive il testo dell'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836: Articolo 19 - omissis. - 8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. . -La legge 10 marzo 1987, n. 100, reca Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare . Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3: Articolo 1 - omissis. - 3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma. .
Art. 9
(Specializzazioni)
1.L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
Art. 10
(Presenza qualificata)
1.L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' soppresso.
2.Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed e' gestito secondo le modalita' definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.
Note all'articolo 10 -Il testo dell'art.8 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e' il seguente: Articolo 8 (Presenza qualificata) 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, e' corrisposta una indennita' nella misura di £.8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma. 1 non e cumulabile con quella prevista dall'art.9, commi 1 e 2. . -Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359, e' il, seguente: Articolo 7 (Presenza qualificata) - 1. L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e' rideterminata a decorrere dal 1o dicembre 1996, della misura di £. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di' £. 12.000 per ciascun turno. .
Art. 11
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1.A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2.A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3))
Art. 12
(Indennita' di presenza notturna e festiva)
1.A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.(2) ((3A))
2.A decorrere dal 1o gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
Art. 13
(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)
1.Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2.Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3.Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all'articolo 13 -La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187, relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9: Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) - Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di: lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma; lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394 reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5: Articolo 5 (indennita' di impiego operativo) 1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983, n.78, e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. TABELLA I =================================================================== N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE IN SPE MENSILI LORDE =================================================================== I Ten.Col. + 29 780.000 ------------------------------------------------------------------- II Ten.Col. + 25 720.000 ------------------------------------------------------------------- III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000 Magg. + 25 Cap. + 29 Ten. + 29 ------------------------------------------------------------------- IV Magg. Aiut. + 25 645.000 Cap. + 25 Ten. + 25 ------------------------------------------------------------------- V Cap. Aiutante 580.000 Ten. + 15 M.llo Capo + 25 ------------------------------------------------------------------- VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000 ------------------------------------------------------------------- VII M.llo Ord. + 15 500.000 ------------------------------------------------------------------- VIII M.llo Ord. + 10 460.000 ------------------------------------------------------------------- IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000 ------------------------------------------------------------------- X Ten. + 2 400.000 ------------------------------------------------------------------- XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000 ------------------------------------------------------------------- XII Ten. 320.000 ------------------------------------------------------------------- XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000 ------------------------------------------------------------------- XIV S.Ten. M.llo 260.000 ------------------------------------------------------------------- XV Serg. 220.000 ------------------------------------------------------------------- XVI I Cap. Magg 200.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78.
Art. 14
(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
Art. 15
(Utilizzazione del fondo)
1.Il Fondo di cui all'articolo 14 e' finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
3.Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Art. 16
(Orario di lavoro)
1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2.In aggiunta, all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di' lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimenentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.
3.Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
Art. 17
(Tutela delle lavoratrici madri)
Note all'articolo 17 -La legge 30 dicembre 1971, n.1204 reca Tutela delle lavoratrici madri . -La legge 5 febbraio 1992, n.104 reca: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .
Art. 18
(Congedo ordinano)
1.Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'.
2.Il congedo ordinario potra' essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
Note all'articolo 18 -Si trascrive il testo dell'art.14 comma 14 e dell'art.47 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395: Articolo 14(Congedo ordinario) omissis - 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. . Articolo 47 (Licenza ordinaria) omissis - 2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previsti dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali ovvero le norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorita' nazionale. .
Art. 19
(Congedi straordinari)
1.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
2.Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3.A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
5.Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
Note all'articolo 19 -Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n, 537: Articolo 3 (Pubblico impiego). - omissis. 39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti in un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. -Il testo dell'art. 15 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 citato e' il seguente: Articolo 15 (Congedi straordinari) omissis - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare e presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio, giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. .
Art. 20
(Diritto allo studio)
1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3.Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5.Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Note all'articolo 20 -Il testo dell'art. 21 del DPR 31 luglio 1995, n.395, citato e' il seguente: Articolo 21 (Diritto allo studio) 1. Nei confronti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782. -Si trascrive il testo del relativo art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, 782: Articolo 78 (Diritto allo studio) - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. Atal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario o dell'anno in corso o dell'anno successivo. .
Art. 21
(Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento)
1.All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni. 3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3.
2.Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
Nota all'articolo 21 -Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e' il seguente: Articolo 22 (Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento) - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. La formazione e l'aggiornamento professionale anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti. 3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione. 4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a: a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale. .
Art. 22
(Relazioni Sindacali)
1.Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
Note all'articolo 22 -Si trascrivono di seguito i testi relativi all'art. 3 comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 Articolo 3 (Forze di Polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) - 1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; il congedo ordinario; il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti; il trattamento economico di missione e di trasferimento; icriteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; icriteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. . -Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 23
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)
1.L'accordo nazionale quadro di Amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).
2.Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3.L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4.L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
Note all'articolo 23 Il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e' il seguente: Articolo 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) omissis - 7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I principi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonche' le modalita' di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di' ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione. . -La legge 10 aprile 1991, n.125 reca Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro .
Art. 24
(Informazione)
1.L'informazione si articola in preventiva e successiva.
3.Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione e' fornita a livello di Amministrazione centrale.
5.Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrzioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6.L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7.Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Note all'articolo 24 -La legge 7 agosto 1990, n.241 reca Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .
Art. 25
(Esame)
1.L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2.Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3.Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti Presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
Art. 26
(Consultazione)
2.Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3.La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.
Art. 27
(Forme di partecipazione)
1.E' costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2.Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3.All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicazione del lavoro dei comitati. 2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. .
4.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, il comma 4 del predetto articolo e' sostituito dal seguente: 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .
Note all'articolo 27 -Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 e' il seguente: Articolo 20 (Pari opportunita') 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, del n.232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n.433, si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato. . -Il testo dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 395/95 e' il seguente: Articolo 26 (Forme di partecipazione) omissis - 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione e' costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. . -Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 recante: Regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S. Il testo dell'art. 74 e' il seguente: Articolo 74 (Commissione per le ricompense) - La commissione per le ricompense e' presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal Vice Capo della Polizia, ed e' composta da: - il Direttore Centrale per gli Affari Generali; - il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione; - il Direttore Centrale della Polizia Criminale; - il Direttore Centrale del Personale; - il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria; -i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione. in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata. La commissione viene nominata con provvedimento del Capo della Polizia. La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli Uffici della Polizia di Stato. .
Art. 28
(Norme di garanzia)
1.La corretta applicazione del titolo I del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2.Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3.Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
Note all'articolo 28 Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 recante: Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e' il seguente: Articolo 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione. 2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o piu' organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.2, comma 1, lettera a), puo' essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale, sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art.1, comma 2, lettera a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro; decorsi i quali l'amministrazioni interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2,comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n.382 e relative norme di attuazione, puo' essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali Stato della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art.2 ed alle altre sezioni COCER. 4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art.2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2 nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversia interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n.93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate .
Art. 29
(Proroga di efficacia degli accordi)
1.Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.
Art. 30
(Distacchi sindacali)
1.A decorrere dal 1o gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2.Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.
3.Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4.Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5.Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
6.I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
Art. 31
(Permessi sindacali)
1.Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai Sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2.A decorrere dal 1o gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3.Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi Sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1o gennaio 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4.Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5.I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6.In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7.Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8.Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
9.I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10.Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 32
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)
1.I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2.Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3.I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferiche delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2, e 3 del citato articolo 31.
4.Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5.Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'articolo 32 -Si trascrive di seguito il testo dell'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 recante: Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica: Articolo 8 (Contributi figurativi) omissis - 8. In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n.300 e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta assegnata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolate mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. .
Art. 33
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