DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 254

Type DPR
Publication 1999-03-16
Ultimo aggiornamento 2025-05-03
State In force
Source Normattiva
articles 69
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(Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilita')

1.Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2.Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.

3.In attuazione dell'art. 47-bis, commi 8, 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.

4.Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

5.Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

6.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nel confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

8.I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

9.Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nota all'articolo 33 -Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 recante: Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanata in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59: Articolo 44 omissis - lett. c): ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermare espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione. . -Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si trascrive il testo dell'art. 47-bis commi 8, 9 e 12: Articolo 47 bis (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva) omissis- 8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area. 10 e 11. omissis 12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantire adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 (b), e successive disposizioni correttive ed integrative. . -Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nota all'articolo 24. -Si riporta il testo dell'art.16 della legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93: Articolo 16 (Relazione al Parlamento) - Nella relazione al Parlamento di cui all'art.30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art.15 della legge 5 agosto 1978, n.468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione provvisionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione. .

Art. 34

(Tutela dei dirigenti sindacali)

1.Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

2.Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale puo' a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

3.Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4.I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5.Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995.

Note all'articolo 34 -Il testo dell'art. 32 del decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 citato e' il seguente: Articolo 32 (Tutela dei dirigenti sindacali) - 1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza. 2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art.88 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art.5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. . 4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazione e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla Segreteria Nazionale della organizzazione sindacale interessata.

Art. 35

(Buono - pasto)

1.Qualora ricorrano le condizioni previste dall articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.

3.L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. (3) ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00."

Art. 36

(Asili nido)

1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2.Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalita' di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

Art. 37

(Tutela legale)

1.Le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

Note all'articolo 37 -Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395. Articolo 33 (Tutela legale) - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio, 1975, n. 152.

Art. 38

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

1.Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2.L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3.Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.

4.I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio. (1) ((1A)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui al presente articolo 38, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

Art. 39

(Norme transitorie e finali)

1.L'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.

Nota all'articolo 39 -Si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988: Articolo 1 - 1. Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalita' stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' di imbarco di cui all'articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto. . TABELLA A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO per il personale della Guardia di Finanza =================================================================== GRADI MISURE =================================================================== Dal grado di Generale (a) 30 per cento della misura indicata a quello di brigadiere con al n. 1 della tabella I allegata almeno 14 anni di servizio alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' superiore ai 40 nodi. ------------------------------------------------------------------- Dal grado di brigadiere (a) 30 per cento della misura indicata con meno di 14 anni n. 1 della tabella I allegata alla di servizio a quello legge 23 marzo 1983, n. 78 di finanziere. e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' superiore ai 40 nodi. -------------------------------------------------------------------

Art. 40

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

2.Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.

Nota all'articolo 40 -Si trascrive il testo dall'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omissis - 20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995. . -Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, detta norme in materia di forme pensionistiche complementari. -La legge 8 agosto 1995, n. 335, detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. -La legge 27 dicembre 1997, n. 449, detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.

TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 41

(Area di applicazione e durata)

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2.Il presente decreto concerne il periodo 1o gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Note all'art. 41: -Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, citato e' riportato alle note alle premesse.

Art. 42

(Nuovi stipendi)

1.

2.6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

Note all'art. 42: -L'art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il testo del comma 6: Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis 7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V £. 13.921.000

Livello VI £. 15.447.000

Livello VI-bis

£. 16.663.000

Livello VII

£. 17.879.000

Livello VII-bis £. 19.225.000

Livello VIII £. 20.571.000

Livello IX £. 23.639.000

-Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 3, del DPR 10.5.1996, n.359: Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995.

Art. 43

(Effetti dei nuovi stipendi)

1.Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2.I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3.Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4.Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Note all'articolo 43: -Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nelle note all'articolo 3.

Art. 44

(Indennita' pensionabile)

2.Dal 1° settembre 1998 e' soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 45

(Assegno funzionale)

1.

2.

3.Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media. (2) ((3B))

Art. 46

(Trattamento di missione)

1.Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.

2.Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.

3.Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria, di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3) ((4))

4.In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

5.Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.

6.Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

7.Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.

8.La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.

9.L'Amministrazione, in caso di' frequenza di corsi puo' disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.

10.Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 ed all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.

Art. 47

(Aggregazione)

1.A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.

Note all'articolo 47 -Si riporta il testo degli articoli 71, lettera b) e 72 lettera b) del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.P.R. 20 marzo 1986, n. 189: Articolo 71 (Forza amministrata).- Il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce forza amministrata , che si distingue in: b) forza aggregata, costituita da sottufficiali, appuntati, finanzieri di altri Enti e reparti, presi temporaneamente in amministrazione per esigenze di servizio; . Articolo 72. - l'Ente corrisponde: b) al personale aggregato il vitto e l'alloggio, quando dovuti, nonche': 1) ove trattasi di espletamento di servizi, ad esclusione dei corsi, di prevista durata superiore a 120 giorni, lo stesso trattamento economico, previsto per il personale in forza effettiva, spettante in relazione alla posizione e allo stato giuridico e previa emissione da parte dell'Ente, comando, reparto cedente del foglio di via contabile, senza trattamento di missione; 2) ove trattasi di espletamento di servizi di prevista durata non superiore a 120 giorni, il trattamento economico di missione secondo le vigenti norme di legge, con l'onere a carico dell'Ente nell'interesse del quale il servizio viene svolto .

Art. 48

(Trattamento economico di trasferimento)

1.L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

2.A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanza il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.

3.Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto, in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4.L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

5.A decorrere dal 1o gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.

Note all'articolo 48 -Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' riportato nelle note all'articolo 8. -Il testo dell'art. 1, comma 3, della L. 10 marzo 1987, n. 100, e' riportato nelle note all'articolo 8.

Art. 49

(Presenza qualificata)

1.L'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' soppresso.

2.Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed e' gestito secondo le modalita' definite al comma 3 dello stesso articolo.

Note all'articolo 49 -Si riporta il testo degli articoli 41 e 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395: Articolo 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500. lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2. . Articolo 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede) - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. . - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 359/96, cosi' recita: Articolo 16 (Presenza qualificata). - L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1o dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno. .

Art. 50

(Servizi esterni ed ordine-pubblico in sede)

1.A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 42, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

2.La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.

3.A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3))

Art. 51

(Indennita' di presenza notturna e festiva)

1.A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. (2) ((4))

2.A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.

Art. 52

(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)

1.Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.

2.Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.

3.Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.

Note all'articolo 52 -Il testo dell'art. 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato nelle note all'articolo 13. -Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e' riportato nelle note all'articolo 13.

Art. 53

(Efficienza dei servizi istituzionali)

3.Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

4.Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.(3)

Art. 54

(Orario di lavoro)

1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2.In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 41, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.

3.Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.

4.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Art. 55

(Licenza ordinaria)

1.La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2.Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.

3.La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.

4.La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

Note all'articolo 55: -Il testo dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95, e' riportato nelle note all'articolo 18. -Il testo dell'art. 47, comma 2; del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e' riportato nelle note all'articolo 18.

Art. 56

(Licenze straordinarie e aspettative)

1.Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1.

2.La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

3.A parita' di fattispecie e di legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

4.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

5.Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

6.Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.

Note all'articolo 56 -Il testo dell'art. 3, comma 39, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e' riportato nelle note all'articolo 19. -Il testo dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al Personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. .

Art. 57

(Diritto allo studio)

1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede, di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3.Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.

4.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

5.Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

Note all'articolo 57 -Il testo dell'art. 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 54 (Diritto allo studio). - 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. . -Il testo dell'art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n.782 e' riportato nelle note all'articolo 20.

Art. 58

(Elevazione e aggiornamento culturale)

1.All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni. 2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .

Note all'articolo 58: -Il testo dell'art. 55 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 55 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti. .

Art. 59

((Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni))

2.I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro ((30)) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3.Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza.

4.Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

5.Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' inserito il seguente: 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.

Art. 60

(Procedure di raffreddamento dei conflitti)

1.Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Note all'articolo 60 -Il testo dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note all'articolo 28. -Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, reca Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare .

Art. 61

(Buono - pasto)

1.Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Le Amministrazioni nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono -pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. (3)((4))

3.L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con lart. 60, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65." ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che " Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminato in euro 7,00."

Art. 62

(Asili nido)

1.Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso; anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 63

(Tutela legale)

1.Le disposizioni di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.

Note all'articolo 63 -Il testo dell'art. 60 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 60 (Tutela legale). - l. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. .

Art. 64

(Servizi interni di caserma)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e' sostituito dal seguente: "Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, ((previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale)), sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".

2.Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Art. 65

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

1.Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2.L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

3.Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.

4.I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

Note all'articolo 65 -Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L. 28 marzo 1997, n. 85, e' riportato nelle note all'articolo 38:

Art. 66

(Norme transitorie e finali)

1.Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.

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