DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 53
Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante "Riordino dell'Aero club d'Italia";
Visti gli articoli 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 18, comma 6;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, riguardante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in base al quale sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport, prima affidate al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 7, comma 26-bis, che ha disposto l'adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo, stabilendo, contestualmente, che per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, recante "Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, con il quale e' stato emanato il regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 1, con il quale sono stati indicati i criteri direttivi per la modifica dello Statuto dell'Aero club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio dott.
Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010, con il quale il dott. arch. Giuseppe Leoni e' stato nominato Commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, nonche' i successivi decreti di proroga del medesimo incarico;
Visti gli schemi del nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e del nuovo statuto tipo degli Aero club locali federati proposti dal Commissario straordinario;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 aprile 2012, con il quale sono state formulate una serie di osservazioni, tra le quali la necessita' di approvare il nuovo Statuto con d.P.R., modificando il precedente orientamento espresso nel 2004, che riteneva sufficiente l'emanazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli schemi dello Statuto dell'Aero club d'Italia e dello Statuto tipo degli Aero club locali federati, adottati con delibera del Commissario straordinario n. 582 del 5 settembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 26-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per il turismo e lo sport, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Nuovo Statuto Aero club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati
1.Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia ed il nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.
2.Sono abrogati lo Statuto dell'Aero club d'Italia, lo Statuto tipo degli Aero club locali federati e i principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 4, foglio n. 41
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 29 maggio 1954, n. 340 (Riordinamento dell'Aero Club d'Italia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1954, n. 145. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. S.O.: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. S.O. "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.". Il decreto legislativo. 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. S.O.: "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso." - Si riporta il testo dell'articolo 18 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176: "Art. 18. (Disposizioni transitorie). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I. 4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della Giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi. 5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4. 6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.". - Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 59 del 1997: "Art. 14. (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114: "19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali;" . Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 26 bis, :in vigore dal 15 agosto 2012, del citato decreto-legge n. 95 del 2012: "26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 (Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 (Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2010, n. 265. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010: "Art. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente; b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti; c) previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo; d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.".
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 1
STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA Art. 1. L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) e' un Ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attivita' tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilita' sociale e civile, nonche' delle attivita' collegate. Esso riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attivita' predette. L'Aero Club d'Italia puo' istituire, altresi', sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all'estero. Qualora l'istituzione di tali sedi operative, delegazioni e rappresentanze comporti un aumento di spesa o incremento di personale, la loro istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 2
Art. 2. L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita' sportiva, e' per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'[art. 27 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-28;157~art27), nonche' del [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242). La qualifica di federazione non puo', pertanto, essere assunta da alcun altro ente aeronautico. L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di "Aero Club", sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 3
Art. 3. L'Aero Club d'Italia svolge ogni attivita' ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale. Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorita' istituzionali, essendo a cio' deputato dalla [legge 29.5.54, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340). In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti, con gli Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per lo sviluppo delle normative di interesse generale del settore aeronautico che rappresenta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene a tutte le attivita' connesse allo svolgimento della specialita' del volo da diporto o sportivo ai sensi della [Legge 25 marzo 1985, n. 106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-25;106) e [D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-07-09;133). Nello svolgimento della sua attivita' l'Aero Club d'Italia raccoglie le istanze normative, regolamentari, amministrative e fiscali proposte dagli Aero Club federati, dagli Enti Aggregati e dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete nei confronti degli Enti statali, degli Enti pubblici e degli Enti privati interessati. In particolare, poi: 1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce lo sviluppo del turismo e degli sport aerei e organizza manifestazioni aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda; 2. sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica ai sensi dell'[art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art2); 3. promuove e favorisce iniziative per la diffusione della cultura nei vari settori aeronautici, ivi compresi i voli di propaganda, nelle varie discipline aeronautiche; 4. favorisce le proposte e i progetti per l'acquisizione della cultura aeronautica; 5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre; 6. svolge direttamente, su delibera del Consiglio Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attivita' sia espletata secondo un indirizzo uniforme anche presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati; 7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' agonistica, turistica, sportiva, didattica, di progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico; 8. esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale e dal Regolamento sportivo nazionale; 9. su richiesta del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, anche per il tramite degli Aero Club Federati, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati; 10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto, da determinare in apposita convenzione, nelle attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale. 11. svolge ogni altra attivita', nel settore dell'aviazione, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 4
Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia: 1. puo' partecipare, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attivita' aeronautica; 2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport; 3. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello e di ogni altra attivita' aeronautica; 4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici; 5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla [Legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340); 6. sovraintende alle competizioni aeronautiche, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali; 8. raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compie studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico; 9. collabora con le Universita' ed altri Istituti di ricerca per studi in materia aeronautica; 10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico; 11. cura, quale unico interlocutore, i rapporti con le Amministrazioni dello Stato per tutte le attivita' aeronautiche rientranti nella propria competenza; 12. a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 13. gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti; 14. realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attivita' aeronautica ed al traffico aeroturistico; 15. assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'[art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art1) e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 45; 16. su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge; 17. provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 5, n. 10. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia puo' avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 5
Art. 5. Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, e' tenuto il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma del [D.P.R. n. 133/2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010;133).
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 6
Art. 6. Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) Aero Club Federati che espletano attivita' culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche. 2) Enti Aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici ed imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attivita' aeronautiche; f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attivita' didattica di volo da diporto o sportivo; g) enti che svolgono attivita' sportiva non agonistica nelle specialita' di cui al precedente n. 1, lettere i) e j). 3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 7
Art. 7. Per ottenere la qualifica di Aero Club Locale Federato e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto; 2) avere un numero minimo di 20 soci che svolgono attivita' di cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera a) alla lettera h), o avere un numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j). Al riguardo, ogni persona che sia iscritta a piu' Aero Club Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia per quale Aero Club Federato intende integrare il numero minimo dei soci; il suo nominativo non puo' valere per integrare il numero minimo dei soci di altri Aero Club federati. Restano fermi gli obblighi relativi alla determinazione delle quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali il socio e' iscritto; 3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di cui al precedente art. 6, n.1; 4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'; 5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art. 8 n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata accettazione, con la comunicazione di essa, viene disposta la contestuale restituzione delle somme versate. Su disposto del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la federazione di un Aero Club Federato puo' essere preceduta da un periodo sperimentale non superiore a tre mesi. La domanda di federazione e' depositata presso la sede dell'Aero Club d'Italia. Copia di tale domanda, indicante la data di presentazione, e' rilasciata al richiedente. La domanda di federazione si intende accettata se il Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione. Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo. La deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione e' notificata all'Associazione richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella domanda di federazione. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 8
Art. 8. Gli Aero Club Federati sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale. Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da soci di cui al precedente art. 6 n. 1, lettere i) e j) ed aventi un numero minimo di 200 soci, possono essere fissate dal Consiglio Federale anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione. Il mancato integrale versamento della quota annuale di federazione entro il 30 aprile di ogni anno da' luogo alla maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa. Se entro il 30 settembre successivo la somma dovuta, maggiorata come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene escluso dal diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia. Il mancato pagamento della quota annuale di federazione per due annualita' consecutive comporta la revoca della qualifica di ente federato all' Aero Club d'Italia. Tuttavia, a richiesta motivata dell'Aero Club locale, il Consiglio Federale puo' consentire una deroga alla precedente disposizione per contingenti ed eccezionali motivi; 2) inviare all'Aero Club d'Italia il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre; 3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco; 4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3; 5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo Aero Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti dall'Aero Club d'Italia, e ciascuno nel rispettivo ambito, le attivita' previste dalle eventuali convenzioni tra l'Aero Club d'Italia e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali; 6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialita' competenti, di cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31 luglio di ogni anno, le richieste concernenti l'attivita' agonistica che gli Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 9
Art. 9. Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella forma di Societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente i soci. Le modalita' di assegnazione paritaria delle quote e le modalita' di assegnazione paritaria, in relazione alle vicende dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero Club Locale. Il Consiglio Federale valuta la congruita' degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto. Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre le proposte concernenti la loro attivita' agonistica ai sensi del precedente art. 8 n. 6, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 10
Art. 10. L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato. Vigila sull'attivita' degli Aero Club Federati, al fine di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 11
Art. 11. La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per: recesso dall'Aero Club d'Italia; revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21; scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Societa'. La revoca puo' essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 12
Art. 12. L'ammissione degli Enti Aggregati e' deliberata dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia. Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto e devono recare evidenza delle sole attivita' effettivamente praticate. Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 6 n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 13
Art. 13. Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Federale puo' fissare quote ridotte per gli enti aggregati che non svolgono attivita' didattica. Il mancato versamento della quota annuale comporta la revoca della qualifica di ente aggregato. La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 14
Art. 14. La qualifica di Ente Aggregato si perde per scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso o per revoca.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 15
Art. 15. Alle Associazioni Benemerite si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 12 e 14, concernenti gli Enti Aggregati. Le Associazioni Benemerite devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 16
Art. 16. L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia puo' nominare Presidenti onorari dell'Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e verso l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio Federale approva la proposta di nomina dei Presidenti Onorari e dei soci onorari degli Aero Club federati. I Presidenti e i soci onorari godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Aero Club Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 17
Art. 17. Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio Federale; 3) il Presidente; 4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA); 5) il Collegio dei Probiviri; 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 18
Art. 18. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 2) coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 3) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte dell'Aero Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione; 4) coloro che ricavino dall'attivita' sportiva un profitto personale, esclusi i proventi di sponsorizzazioni finalizzati esclusivamente all'effettuazione dell'attivita' sportiva; 5) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club Federati o Enti Aggregati. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 19
Art. 19. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennita' determinata sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute. Le altre cariche sono onorifiche. Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verra' determinato dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni vigenti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 20
Art. 20. L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia. Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 7) i Membri del Consiglio Federale; 8) i Presidenti degli Aero Club Federati. Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I Presidenti, in caso di loro impossibilita' o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 9) un rappresentante per ciascuna delle specialita' degli sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 42, dai rappresentanti di ciascuna specialita' degli Aero Club Federati, ove la specialita' sia effettivamente praticata. E' considerata praticata la specialita' sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a piu' gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non e' richiesto per la sola specialita' di cui all'art. 6, n. 1, lettera h). 10) un rappresentante degli Enti Aggregati. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto. Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10. Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 21
Art. 21. L'Assemblea ordinaria: 1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validita' e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 2) designa, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'[art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419~art13-com1-letb): a) tre membri del Consiglio Federale, scelti tra soggetti che ricoprano o che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Aero Club Federato e che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio; b) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. 3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri. 4) elegge due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina il Presidente del Collegio designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 5) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio preventivo dell'Aero Club d'Italia nonche' gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio; 6) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio consuntivo; 7) su proposta della CCSA, acquisito il parere favorevole del Consiglio Federale, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia; 9) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, e sentito il parere del Consiglio Federale, adotta le proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia che andranno poi approvate mediante decreto del Presidente della Repubblica, nonche' dello Statuto tipo degli Aero Club Federati. L'Assemblea, in casi particolari e per esigenze motivate, consente deroghe allo Statuto degli Aero Club Federati che lo richiedano; 10) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Aero Club d'Italia, in conformita' alla [Legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165), al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163), alla [Legge 31 dicembre 2009, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196) e loro successive modificazioni e integrazioni; 11) approva il piano strategico generale ed il piano di programmazione finanziaria; 12) approva i regolamenti di cui al successivo art. 25; 13) su proposta del Consiglio Federale, approva l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. Le votazioni per l'elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese. Per tutte le cariche, in caso di elezione, e' prevista la decadenza automatica da ogni altra carica a livello centrale e periferico, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente Statuto per il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 22
Art. 22. L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro i mesi di aprile e di novembre, per deliberare sugli argomenti di cui al precedente art. 21. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria allorquando il Presidente dell'Aero Club d'Italia lo reputi necessario o allorquando almeno la meta' piu' uno degli Aero Club Federati aventi diritto al voto ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere. In questo secondo caso l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni. La convocazione dell'Assemblea e' indetta dal Presidente dell'Aero Club d'Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare: il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, la data della prima e quella della seconda convocazione per il caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 23
Art. 23. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Il quorum costitutivo e' calcolato una sola volta al momento della votazione. Sulla base del numero dei votanti presenti al momento della votazione e' calcolata la maggioranza atta a deliberare. Le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, si applicano le previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto. Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali designa il Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 24
Art. 24. Il Consiglio Federale e' composto da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) i tre membri, nominati con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della meta' piu' uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 25
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