DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 53

Type DPR
Publication 2013-03-18
Ultimo aggiornamento 2013-05-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 25. Il Consiglio Federale e' l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa. In particolare il Consiglio Federale: 1) fissa le tariffe per l'espletamento delle funzioni di cui alla normativa relativa al volo da diporto o sportivo; 2) fissa la misura delle quote da versarsi all'Aero Club d'Italia dagli Aero Club Federati e dagli Enti Aggregati; 3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo; 4) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle direttive impartite; 5) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali e quelli concernenti lo sport aereo; predispone il Codice di Giustizia Federale, in esso individuando anche gli Organi di Giustizia Federale che agiranno a titolo onorifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 6) si esprime, formulando eventuali emendamenti, sulla proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica concernente il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Club Federati; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce Commissioni Temporanee Consultive per lo studio di particolari materie o problemi di interesse dell'Aero Club d'Italia. Su proposta del Presidente, ne designa i componenti. Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo Permanente di cui al successivo art. 34, secondo comma; 9) puo' costituire il Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico di cui al successivo art. 35; 10) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci onorari degli Aero Club Federati; 11) nomina per le singole discipline, su eventuale proposta non vincolante della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, i delegati, che dovranno partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia alle riunioni delle Commissioni Sportive della Federazione Aeronautica Internazionale; 12) nomina i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni dell'Europe Airsports e ai Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere rappresentato, nonche' i giudici sportivi, i controllori e gli istruttori-esaminatori di volo da diporto o sportivo; 13) propone all'Assemblea, anche su indicazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti; 14) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club Federati e/o gli Enti aggregati. 15) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno la meta' piu' uno degli associati dell' Aero Club Federato interessato, delibera in merito allo scioglimento degli Organi di tale Aero Club Locale ed alla nomina di Commissari straordinari, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la durata di 6 mesi, con possibilita' di proroga secondo le esigenze; 16) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno i due terzi degli associati dell'Aero Club Federato interessato, delibera la messa in liquidazione di tale Aero Club Federato, nominando un Commissario liquidatore; 17) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle scuole di ogni specialita'; 18) definisce i criteri, sulla base delle linee generali strategiche approvate dall'Assemblea, per la corresponsione di contributi agli Aero Club Federati; 19) delibera sulle proposte recanti oneri di spesa elaborate dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica; 20) esprime parere in ordine alla nomina e alla revoca, di competenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia, del Direttore Generale; 21) concede e revoca la qualifica di Ente Federato agli Aero Club Locali secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente Statuto e concede e revoca la qualita' di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita. Il provvedimento di revoca della federazione agli Aero Club e' sottoposto alla ratifica dell'Assemblea; 22) approva le modifiche degli statuti degli Aero Club Federati; 23) con delibera motivata, sentito il Collegio dei Probiviri e l'Aero Club federato che l'ha richiesta, puo' revocare la radiazione pronunciata contro un socio di un Aero Club federato, ma non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo; 24) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente art. 20, comma 1, nn. 9 e 10, nonche' i regolamenti relativi alla nomina dei membri delle Sezioni Tecniche di Specialita', per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea; 25) adotta i regolamenti disciplinanti, rispettivamente, le procedure di designazione dei componenti delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, nonche' il funzionamento e l'attivita' della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport Non Agonistico; 26) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di organico da coprire nel relativo periodo; 27) adotta i regolamenti di carattere generale previsti dall'art. 31 del presente Statuto, nonche' i regolamenti di contabilita' previsti dalla vigente normativa; 28) fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline; 29) esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, formulate dall'Assemblea straordinaria; 30) decide su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea o alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA).

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 26

Art. 26. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente dura in carica 4 anni e puo' essere nominato consecutivamente per non piu' di tre mandati. Il Presidente istituisce la propria Segreteria Particolare con funzioni di assistenza e di supporto nell'espletamento dei compiti del medesimo. Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. In caso di vacanza della carica prima della scadenza, viene nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 21, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente. In caso di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Consigliere Federale da lui designato, e, in caso di mancata designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 27

Art. 27. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende all'attivita' dell'Ente stesso, ha la responsabilita' generale dell'area tecnico-sportiva, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali. Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attivita' dell'Ente, ivi compresa quella agonistico-sportiva, sentito il Consiglio Federale. In presenza di motivati casi di indifferibilita' ed urgenza, il Presidente ha la facolta' di disporre, con proprio provvedimento, su materie rimesse alla competenza degli Organi Collegiali dell'Aero Club d'Italia, con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica. Il Presidente sottopone all'esame degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 25 del presente Statuto atti e comportamenti, di soggetti rivestenti cariche sia a livello centrale sia a livello periferico o ricoprenti incarichi istituzionali, che possano integrare gli estremi di violazione di norme statutarie e regolamentari o che possano, comunque, risultare lesivi dei doveri fondamentali di lealta', correttezza e probita', per l'adozione di eventuali provvedimenti. Il Presidente sottopone, altresi', all'esame del Collegio dei Probiviri atti e comportamenti dei soggetti sopra richiamati in caso di controversie di carattere sociale. Il Presidente puo' disporre ispezioni presso gli Enti federati. Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Aero Club d'Italia ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente, accertati i requisiti, nomina i Presidenti ed i membri delle Sezioni Tecniche di Specialita', designati ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto, e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, designati ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto. II Presidente, qualora lo ritenga opportuno o necessario per comprovati motivi, sottopone eventuali questioni, su materie attribuite alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, all'esame del Consiglio Federale per i successivi provvedimenti. Il Presidente ha la responsabilita' generale del buon andamento dell'Ente, nomina e revoca il Direttore Generale d'intesa con il Consiglio Federale.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 28

Art. 28. La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) esercita il potere sportivo definito dal codice sportivo della F.A.I. che e' rappresentata nello Stato Italiano dall'Aero Club d'Italia. La commissione stessa e' composta: dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1, numero 2, lettera b), del presente Statuto; da un rappresentante per ciascuna delle specialita' sportive nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto. La CCSA dura in carica quattro anni. In particolare la CCSA: 1) propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 2) adotta, anche su parere delle STS interessate, decisioni concernenti lo svolgimento dell'attivita' agonistica sportiva; 3) propone per l'approvazione al Consiglio Federale il Regolamento Sportivo Nazionale; 4) adotta i regolamenti tecnici delle varie discipline agonistico-sportive; 5) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale; 6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni delle commissioni della F.A.I.; 7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli Aero Club Federati per l'attivita' sportiva agonistica, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Federale; 8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione di corsi per giudici e per commissari sportivi per le varie specialita' aeronautiche; 9) puo' indicare al Consiglio Federale, per la successiva proposta all'Assemblea, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. Il funzionamento e l'attivita' della CCSA sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica fara' parte, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.. La CCSA si riunira' ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente ed il Direttore Generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori della Commissione, nonche' a quelli delle STS. Per la validita' delle riunioni della CCSA occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 29

Art. 29. A richiesta di anche una sola delle parti, la competenza a decidere le controversie di carattere sociale: 1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; 2. fra gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati o fra persone di provata competenza e di specifica qualificazione professionale. Il Collegio dei Probiviri e' chiamato, altresi', ad esaminare e decidere: a) sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo Statuto tipo degli Aero Club Federati; b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati contro le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o dell'aggregazione; c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche, sia a livello centrale che a livello periferico, o che assolvono ad incarichi istituzionali, sottoposti dal Presidente dell'Aero Club d'Italia all'esame del Collegio. Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione delle parti, sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club Federati, di Enti Aggregati e di Associazioni Benemerite dell'Aero Club d'Italia. Il giudizio del Collegio dei Probiviri e' definitivo e deve essere reso entro centoventi giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. L'intervento del Collegio dei Probiviri puo' essere invocato nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 30

Art. 30. Il controllo della gestione amministrativo-contabile e' esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea, che dura in carica quattro anni. Il Presidente del Collegio e' designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia e sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli [artt. 2403 e seguenti del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 31

Art. 31. L'organizzazione dell'Aero Club d'Italia e' improntata a criteri di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'assetto organizzativo dell'AeCI, con a capo il Direttore Generale, si compone, ai sensi del [DPR 97/2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003;97), di tre Centri di Responsabilita'. Il Centro Unico di Responsabilita' Generale, a cui e' preposto il Direttore Generale, il Centro di Responsabilita' Amministrativo ed il Centro di Responsabilita' Operativo. Il numero massimo delle unita' dirigenziali, oltre a quella del Direttore Generale, e' di n. 1 unita' di 2° fascia. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale viene costituito con contratto di natura privatistica in osservanza a quanto stabilito in materia dal [d.lgs n. 165/2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165) e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina dei profili organizzativi e di funzionamento dell'Aero Club d'Italia e' rimessa ad apposito regolamento organico del personale e ad apposito ordinamento dei servizi adottati dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre Autorita' competenti. L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e degli Organismi di valutazione e controllo ai sensi della normativa vigente sono rimesse, dove previsto, ad apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre Autorita' competenti.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 32

Art. 32. Il Direttore Generale e' a capo degli uffici dell'Aero Club d'Italia ed e' scelto dal Presidente dell'Ente medesimo sentito il Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70) e successive modificazioni ed in osservanza a quanto stabilito in materia dal [d.lgs. 165/2001](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165). Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale. Il Direttore Generale cura, altresi', la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma. Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati. Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformita' alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70), al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165) e dai relativi C.C.N.L. Il Direttore Generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali quali definiti dall'Ente; b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dell'Aero Club d'Italia; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; d) svolge attivita' di organizzazione e gestione del personale, nonche' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attivita' svolte.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 33

Art. 33. Per ogni specialita' aeronautica, prevista dal presente Statuto, e' costituita una Sezione Tecnica di Specialita' (di seguito STS) con funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico. Le STS sono formate ciascuna da tre membri eletti tra soggetti che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Ai sensi del regolamento, all'uopo adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, i titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita' degli sport aeronautici, hanno diritto di designare, per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia, i componenti della STS della propria specialita' aeronautica. I membri devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva STS. I membri della STS, una volta nominati, individuano tra loro, entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Presidente della STS. Entro lo stesso termine provvedono alla relativa comunicazione all'Aero Club d'Italia per la nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. In caso di dimissione, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente o di un membro subentrera' il primo dei non eletti. Le STS si riuniranno ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le STS possono proporre alla CCSA linee d'impostazione dei programmi annui di attivita' agonistica delle rispettive specialita', nonche' ogni altra proposta che interessi la specialita'. L'incarico di componente delle STS e' a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' delle STS sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 34

Art. 34. Presso l'Aero Club d'Italia possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Federale, Commissioni Temporanee Consultive, per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. Puo' essere costituito un Comitato Consultivo Permanente di 5 membri, preposto allo studio ed alla soluzione delle tematiche d'interesse comune del Ministero della Difesa e dell'Aero Club d'Italia, presieduto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Le Commissioni ed il Comitato operano nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio Federale ed esplicano attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. Ai suddetti membri delle Commissioni e del Comitato non si applicano le incompatibilita' previste dal successivo art. 41. L'incarico di componente delle Commissioni e del Comitato e' a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 35

Art. 35. Con deliberazione del Consiglio Federale puo' essere costituito un Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico per lo studio e la soluzione delle tematiche d'interesse comune nell'ambito dello sport non agonistico. Il Comitato e' composto da un membro per ogni specialita' aeronautica. I Presidenti degli Aero Club Federati, nonche' degli Enti Aggregati di cui all'articolo 6 numero 2 lettera g), nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente di Aero Club d'Italia, designano i membri del Comitato, per la successiva nomina da parte del Presidente stesso. Il membri una volta nominati individuano tra loro un presidente per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. La relativa procedura elettorale verra' individuata dal Consiglio Federale con apposito regolamento. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Comitato opera nei limiti delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio Federale ed esplica attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 36

Art. 36. Tutte le predette Commissioni, come sopra individuate, ed il Comitato di cui al precedente articolo 34, comma 2, si riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia ed il Direttore Generale dell'Ente stesso possono assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e del Comitato.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 37

Art. 37. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' degli organi collegiali, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, mediante rielezione dei membri mancanti. Nelle more del perfezionamento delle nuove nomine, l'organo collegiale continuera' a svolgere la propria attivita', per il disbrigo degli affari correnti, e le funzioni del Presidente della CCSA, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro piu' anziano di nomina e, in caso di parita', dal piu' anziano di eta'. Circa le funzioni del Presidente del Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 38. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di un qualunque organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 38

Art. 38. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. In tal caso il Consiglio Federale ed il Presidente dell'Aero Club d'Italia, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al perfezionamento della procedura di nomina da parte delle Autorita' competenti e l'insediamento dei nuovi organi. In caso di morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia, assume le funzioni, per il disbrigo degli affari correnti, il consigliere piu' anziano di nomina e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 39

Art. 39. Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia dovranno essere ufficialmente presentate, entro cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno dieci elettori. Ogni elettore puo' sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 40

Art. 40. Per esercitare il diritto di elettorato attivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianita' di federazione di almeno di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Per esercitare il diritto di elettorato passivo, valgono i requisiti previsti nei precedenti articoli del presente Statuto. Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione disciplinare in ambito federale ovvero sia in corso il relativo procedimento sanzionatorio.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 41

Art. 41. Le cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di Consigliere Federale, di Presidente e membro della CCSA, di Presidente e membro delle STS, di Presidente e membro del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica sia a livello centrale sia a livello periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA, nella sua qualita' di membro del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 24 comma 1, n. 3, del presente Statuto. In caso di elezione, i candidati eletti per i quali si determinassero le incompatibilita' sopra previste, decadranno automaticamente dalla carica gia' rivestita. L'appartenenza all'Assemblea dell'Aero Club d'Italia e' incompatibile con qualunque carica elettiva a livello centrale, salvo quanto espressamente previsto relativamente ad una specifica carica od organo dal presente Statuto. Qualunque carica elettiva presso un Aero Club Federato e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club Federato.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 42

Art. 42. Almeno venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei rappresentanti di specialita' degli Aero Club federati per le elezioni dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 20, comma 1, n. 9, del presente Statuto. Hanno diritto di voto, per ciascuna delle specialita' sportive di cui all'art. 6, n.1, del presente Statuto, i rappresentanti di specialita' degli Aero Club Federati, ove la specialita' sia effettivamente praticata ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 del presente Statuto. Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell' Aero Club d'Italia convoca i Presidenti degli Enti Aggregati per le elezioni dei rappresentanti previsti all'art. 20, comma 1, n. 10. Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita' degli sport aeronautici, per la designazione, soggetta a successiva nomina da parte dello stesso Presidente dell'Aero Club d'Italia, dei componenti della STS della rispettiva specialita' aeronautica. La convocazione e le riunioni si svolgeranno come da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 43

Art. 43. L'attivita' sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, e' svolta a livello non agonistico ed agonistico. a) Si intende per attivita' sportiva non agonistica ogni attivita' estemporanea ed occasionale con finalita' non competitive. b) Si intende per attivita' sportiva agonistica: ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia; ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo; ogni altra attivita' sportiva non riconducibile alle attivita' di cui al comma precedente. L'anno sportivo coincide con l'anno solare. Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza. Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 44

Art. 44. Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni mobili e immobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente stesso sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni. I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti istituzionali dell'Aero Club d'Italia.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 45

Art. 45. Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono: a. le quote di ammissione degli Aero Club Federati e quelle annuali degli Aero Club Federati e degli Enti aggregati; b. gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente ed i proventi derivanti dalle funzioni delegate; c. i proventi per prestazioni istituzionali; d. i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e. eventuali contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Difesa, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dagli altri ministeri vigilanti; f. eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli di cui al precedente punto e) che siano, comunque, interessati all'attivita' dell'Aero Club d'Italia; g. ogni altro eventuale provento e contributo. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica dello Stato di cui alla [Legge 29 ottobre 1984, n. 720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720), e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi. La gestione finanziaria e contabile e' disciplinata dal [DPR 27 febbraio 2003, n. 97](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-02-27;97) e dal relativo regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 46

Art. 46. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Federale e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, che dovra' esaminare il conto stesso. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 47

Art. 47. Il bilancio preventivo e relativo programma annuale di attivita', approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre, nonche' il conto consuntivo, dell'Aero Club d'Italia sono soggetti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti. A tal fine i bilanci devono essere trasmessi ai Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 48

Art. 48. Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordinamento dell'Aero Club d'Italia nei casi determinati previamente dalla legge. Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la [legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340).

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 49

Art. 49. Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dall'Assemblea Straordinaria. Le proposte di modifica sono inviate dal Presidente dell'Aero Club d'Italia al Consiglio Federale per l'espressione del parere di cui all'art. 25, comma 2, n. 29 e, quindi, sottoposte, entro i successivi sessanta giorni, all'approvazione dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente. Per la valida costituzione dell'Assemblea sulle deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento di almeno 3/4 dei componenti dell'Assemblea stessa. Tali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto, adottate dall'Assemblea, sono approvate nella stessa forma del presente Statuto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 50

Art. 50. Gli Aero Club Federati, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per gli Aero Club gia' federati all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto e che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j) vige l'obbligo di osservanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, n. 2 gia' previsto per gli Aero Club che svolgono le attivita' di cui all'art. 6, n. 1 dalla lettera a) alla lettera h). Le modifiche dello Statuto degli Aero Club Locali, tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto tipo approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti Autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25, comma 2, n. 22, del presente Statuto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 51

Art. 51. I Presidenti e i Soci d'onore, di cui all'art. 16 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 52

Art. 52. La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club Federati.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 53

Art. 53. L'istituzione di nuove specialita', oltre a quelle previste all'art. 6, n. 1, del presente Statuto, comporta la variazione della composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del numero delle STS, senza che cio' determini una fattispecie di modifica del presente Statuto.

Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 54

Art. 54. Le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1, numero 2, entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 1

STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI Art. 1. L'Aero Club (Ae.C.) locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attivita' sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. Tali attivita' vengono definite successivamente con la parola "specialita'" unita alla relativa specificazione. In particolare, l'Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attivita' di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'. Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorita' locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aero Club locale puo' svolgere attivita' a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. L'Aero Club locale puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attivita' connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. L'Aero Club locale e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo' prevedere ne' effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita' commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria. L'Aero Club locale e' soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non e' trasmissibile e non e' rivalutabile. Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, puo' essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialita'. I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialita', membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto. La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 2

Art. 2. Possono diventare soci dell'Aero Club locale: a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validita': 1. - licenza di pilota di velivolo; 2. - licenza di pilota di elicottero; 3. - licenza di pilota di aliante; 4. - licenza di pilota di autogiro; 5. - licenza di pilota di dirigibile; 6. - licenza di pilota di pallone libero; 7. - licenza di paracadutista sportivo; 8. - attestato di idoneita' al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS); 9. - attestato di aeromodellista; 10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica; 11. - altri che l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere; b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a); c) altre persone interessate alle attivita' istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica. I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club Locale. E' in facolta' dell'Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonche' di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club locale. I Soci d'Onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci dell'Aero Club Locale con sede nella circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale. Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attivita' presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club locale. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale. L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 3

Art. 3. Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale con cadenza annuale. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di eta', per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di eta', per i soci con anzianita' di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialita' nazionali od internazionali e per i disabili. Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualita' di socio. E' facolta' del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 4

Art. 4. I soci hanno diritto di partecipare alle attivita' dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attivita' dell'Aero Club locale possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all'Aero Club d'Italia. L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, puo', anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia, sia con enti pubblici o privati interessati alle attivita' istituzionali dell'Aero Club locale.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 5

Art. 5. La qualita' di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione e' pronunciata dalla Commissione Permanente di Disciplina dell'Aero Club locale. Il provvedimento di radiazione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia. La radiazione puo' essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo. Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie, al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 6

Art. 6. Hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dal successivo art. 22, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianita' di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi. I soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Puo', tuttavia, essere previsto, a carico dell'Aero Club locale, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli Organi dell'Aero Club locale per l'esercizio del loro mandato. I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club locale o, comunque, siano da esso a qualunque titolo remunerati, ad eccezione del mero rimborso spese, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 7

Art. 7. Gli Organi dell'Aero Club locale sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; la Commissione Permanente di Disciplina; il Collegio dei Revisori dei Conti.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 8

Art. 8. L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club locale. Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto: il Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede; i membri del Consiglio Direttivo; tutti i soci, salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni socio puo' esprimere un solo voto. L'Assemblea e' sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e puo' essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 9

Art. 9. L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea e' convocata in sessione ordinaria: a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attivita' svolte nell'anno precedente; b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo; c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo; d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione. L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria: a) per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club locale ai sensi del successivo art. 29; b) per deliberare eventuali modifiche statutarie; c) in tutti gli altri casi per cui non e' prevista la sessione ordinaria.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 10

Art. 10. L'Assemblea e', altresi', convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 11

Art. 11. La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso e l'invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 12

Art. 12. L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto. Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9, lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 13

Art. 13. Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club e' composto: 1. dal Presidente dell'Aero Club locale che lo presiede e lo convoca; 2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente; 3. da un Consigliere per ognuna delle specialita', effettivamente praticate, previste dall'art. 1 del presente statuto. I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia. Si verifica la decadenza del Consigliere di Specialita' al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Statuto. I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Il Consigliere di una nuova sezione di specialita', eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato allo scadere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purche' entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club locale. Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonche' l'ordine del giorno.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 14

Art. 14. Il Consiglio Direttivo e' l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 15

Art. 15. Il Presidente dell'Aero Club locale e' eletto dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Il Presidente dura in carica 4 anni. Il Presidente e' eleggibile per non piu' di tre mandati consecutivi.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 16

Art. 16. Il Presidente dell'Aero Club locale ha la legale rappresentanza dell'Aero Club stesso. Il Presidente sovrintende all'attivita' dell'Aero Club locale, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali. Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attivita' dell'Aero Club locale. Il Presidente e' competente a deliberare, in caso di indifferibilita' ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente puo' delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente puo' delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 17

Art. 17. La Commissione Permanente di Disciplina e' composta dal Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu' anziano di eta'. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui e' stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse. Il Presidente dell'Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione puo' comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia: a) compiuto atti disonorevoli; b) mancato ai doveri sociali; c) compiuto atti di indisciplina di volo; d) compiuto violazioni sportive; e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale; f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita' sociali. La Commissione, se riconosce la responsabilita' del socio, infligge le seguenti sanzioni: 1. il rimprovero scritto; 2. la sospensione fino ad un anno; 3. la radiazione. Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale puo' essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri. In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell'Aero Club d'Italia che li sottoporra', rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento. Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell'Aero Club locale, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrera' il secondo consigliere piu' anziano di eta'.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 18

Art. 18. Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite. La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale e' provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 19

Art. 19. Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club locale e' affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilita', presentando le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club Locale. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 20

Art. 20. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla meta' dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza. La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Aero Club d'Italia provvedera' a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club locale. La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 21

Art. 21. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club Locale si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea dell'Aero Club locale, che deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro quindici giorni dalla data della cessazione. In caso di morte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o in mancanza il consigliere piu' anziano di nomina ed, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 22

Art. 22. Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e' equiparata alla condanna; 3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi; 4) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite. L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS e' incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato. In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilita', decadranno automaticamente dalla carica periferica gia' rivestita. Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 23

Art. 23. Il Patrimonio dell'Aero Club Locale e' costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprieta' dell'Aero Club locale; b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario. Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 24

Art. 24. Le entrate dell'Aero Club locale sono costituite : a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci; c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati; d) da proventi derivanti dall'attivita' istituzionale e da altre attivita' consentite; e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Aero Club locale in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'[art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art8); f) da eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'[art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517~art9).

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 25

Art. 25. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 26

Art. 26. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea. Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicita' tra i soci e gli aventi diritto. Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 27

Art. 27. Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso: a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea; b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina; e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente e che puo' anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo. I suddetti libri devono essere tenuti in conformita' alla normativa vigente.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 28

Art. 28. L'attivita' sportiva e' definita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attivita' sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale. Il Presidente dell'Aero Club locale propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 29

Art. 29. Lo scioglimento dell'Aero Club locale puo' essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea. In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 30

Art. 30. Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, o a richiesta della meta' piu' uno dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia puo' sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine puo' essere prorogato, in caso di necessita', dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia secondo le esigenze.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 31

Art. 31. In caso di scissione di un Aero Club locale plurispecialistico in piu' Aero Club locali, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario ad acta che dirime le controversie relative all'assegnazione dell'attivo e del passivo del patrimonio sociale. Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d'uso, del numero dei soci praticanti le singole specialita' e dell'ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.

Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 32

Art. 32. Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Il presente statuto tipo dovra' essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

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