DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181

Type Decreto
Publication 2014-10-24
Ultimo aggiornamento 2014-12-12
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 23: Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 38 - Requisiti di ordine generale. 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorita' di cui all' art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all' art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita' competenti. 5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".

Art. 24

Il subappalto e la subfornitura

1.Il subappalto e' consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento.

2.Il contraente puo', altresi', avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.

3.Resta in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.

5.Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresi', a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.

6.La possibilita' di ricorrere a subappaltatori o subfornitori e' preclusa se e' accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 38 del Codice.

7.Se e' accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l'articolo 52, commi 3, 5 e 6.

Note all'art. 24: Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.

Art. 25

Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara

1.Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.

2.I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione e' integrata da componenti esterni nominati secondo le modalita' e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3.Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresi' i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.

4.Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.

5.Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione puo' affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.

6.Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.

Art. 26

Procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso

Art. 27

Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

3.Le attivita' di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25, comma 1, in seduta riservata.

Art. 28

Le formalita' nella presentazione dei documenti

2.Sono escluse le offerte ritenute non conformi alle richieste specificate dall'Amministrazione e non presentate in forma chiara e univoca con riguardo al ribasso e al prezzo offerto nonche' alla quantita' e natura dei beni o servizi oggetto di offerta.

3.Le offerte pervenute oltre la scadenza dei termini non sono ammesse alla procedura di gara.

4.L'Amministrazione puo' prevedere nel bando l'utilizzazione non vincolante di un modello che gli operatori economici seguono per la presentazione dell'offerta economica e tecnica.

5.Le offerte economiche indicano, a pena di nullita', il ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta in termini percentuali, sia in lettere che in cifre, nonche' i costi per la sicurezza. Non si tiene conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

6.In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo piu' favorevole all'Amministrazione.

8.Le offerte presentate non possono essere ritirate, modificate o integrate e restano valide per tutto il periodo di durata della procedura di gara, ovvero per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.

9.Non sono accettate le offerte vincolate da clausole nonche' quelle recanti modifiche o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure a quelle contemplate nella documentazione ufficiale di gara.

Art. 29

La pubblicita' delle operazioni di gara

1.Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, e' documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.

Art. 30

Adempimenti preliminari alla stipula

1.L'Amministrazione non procede ad alcuna forma di rinegoziazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2.Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione verifica l'eventuale presenza di una sostanziale differenza del prezzo o delle qualita' tecniche del servizio o della fornitura oggetto della migliore offerta rispetto ai valori presenti nel mercato di riferimento.

Art. 31

La sottoscrizione del contratto

Note all'art. 31: Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. "Art. 3 - Tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 5), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.".

Art. 32

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali

1.Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonche' per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento e' tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente.

2.Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta.

3.Se il versamento avviene in ritardo, l'importo e' aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facolta' di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.

Note all'art. 32: Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249. "Art. 2 - Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione; d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.".

Art. 33

Materiali di proprieta' dell'Amministrazione

1.Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprieta' dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.

2.L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita' indicate dall'Amministrazione.

Note all'art. 33: Si riporta il testo degli artt. 1766 e 1780 del codice civile. "Art. 1766 - Nozione. Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura." "Art. 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa. Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.".

Art. 34

L'approvazione del contratto

1.Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che e' stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione e' stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo.

2.Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento.

4.In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.

Art. 35

L'avvio dell'esecuzione

1.Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.

2.A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalita' prevista dall'articolo 11, la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto.

3.In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

4.Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

5.Se la natura o la complessita' dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contradditorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.

Art. 36

L'esecuzione anticipata

1.Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento puo' disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione.

2.Il provvedimento di esecuzione anticipata e' comunicato al contraente con la modalita' prevista dall'articolo 11; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente.

3.In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

Art. 37

Il direttore dell'esecuzione

1.Il direttore dell'esecuzione e' il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2.Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione puo' avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attivita' di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.

Art. 38

I controlli

1.L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali.

2.A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni.

3.L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

4.I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali.

5.I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformita'.

6.Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, puo' essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Art. 39

La sospensione dell'esecuzione

1.Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto puo' essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessita' connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.

2.Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessita' delle prestazioni in acquisizione.

3.Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.

Note all'art. 39: Si riporta il testo dell'art. 308, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288. "Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. 1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilita' delle medesime. 2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili. 4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia' effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita' contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale e' inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.".

Art. 40

Variazioni contrattuali

1.Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione puo' richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti.

2.L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto.

3.Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorita' di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

4.Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti.

5.In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto puo' essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.

Note all'art. 40: Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 114 - Varianti in corso di esecuzione del contratto. 1. Fermo quanto disposto dall'art. 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice. 2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.". Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. "Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante. 1. La stazione appaltante non puo' richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante puo' ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".

Art. 41

Modalita' di approntamento

1.Il contratto indica i tempi, le modalita' e il luogo di approntamento della verifica di conformita' delle prestazioni.

2.Se la verifica di conformita' e' eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.

3.Se la verifica di conformita' e' eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformita', secondo le modalita' di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.

4.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Note all'art. 41: Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 77 - Regole applicabili alle comunicazioni. 1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura. 2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. 3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione. 4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. 5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza; b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. 7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti: a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax; c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti; d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.".

Art. 42

Proroga dei termini di approntamento della verifica di conformita'

1.Il contraente, se per causa di forza maggiore non puo' procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.

2.Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.

3.L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

4.Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini. In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.

5.Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformita' sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.

6.In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.

Art. 43

Modalita' di effettuazione della verifica di conformita'

1.La verifica di conformita' dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e' condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformita' non e' possibile, la stessa e' sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.

2.L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformita', nonche' le modalita' di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito e' trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.

3.La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.

4.I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.

5.L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformita' con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta' per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.

6.Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformita', senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli gia' stabiliti dal contratto.

7.L'organo di verifica si puo' avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove gia' documentate.

8.Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformita' e' accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualita' ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresi', modalita' e termini di presentazione.

9.Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non e' possibile la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni, l'Amministrazione puo' effettuare controlli a campione. Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica, la stessa e' effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione puo' altresi' tenere conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

10.Le operazioni di verifica di conformita' risultano sempre da specifico verbale, che e' sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.

11.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 44

Esito delle prove di verifica di conformita'

1.Con il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, l'organo di verifica da' atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto.

2.Se sono riscontrati difetti di non lieve entita', tali da pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' dichiararne la rivedibilita', concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.

3.Se sono riscontrati difetti di lieve entita', tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalita'.

4.L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, nella forma prevista dall'articolo 11, al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto.

5.Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica puo' inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate.

6.La regolare verifica di conformita' dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilita' per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformita' ma accertati in seguito. In tal caso il contraente e' invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso.

7.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 45

Beni rifiutati

1.Se permane l'interesse dell'Amministrazione, i beni rifiutati sono sostituiti dal contraente entro un termine congruo fissato dall'organo di verifica, comunque non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita' aumentato della meta' del termine previsto nel contratto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.

2.I beni rifiutati alla verifica di conformita' sono resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate alla tipologia dell'oggetto contrattuale, al fine di impedirne la ripresentazione, salvo che l'organo di verifica ritenga che l'oggetto possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.

3.Se la verifica di conformita' e' svolta presso sedi dell'Amministrazione, gli oggetti rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale all'uopo redatto. Trascorso tale termine, fatta salva l'applicazione di eventuali penalita', l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche presso terzi, a rischio e spese del contraente, ovvero alla vendita, per conto del contraente, a rischio e spese dello stesso.

4.In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

5.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 46

Verifica della prestazione nelle procedure in economia

1.Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformita' e' eseguita, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformita'.

2.Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

3.Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.

4.Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.

Note all'art. 46: Per il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 19. Si riporta il testo dell'art. 325 del decreto del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 : "Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione. 1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformita', si da' luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 2. L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione. 3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 324.".

Art. 47

Consegna dei beni

1.Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalita' stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.

2.Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonche' a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformita'.

3.L'Amministrazione acquisisce la proprieta' dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformita' e la successiva consegna.

4.Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui e' svolta la verifica di conformita', a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

6.Sono altresi' a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.

7.Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.

8.Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di piu' parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.

9.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Note all'art. 47: Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda in note all'art. 41.

Art. 48

Consegne frazionate

1.Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.

2.L'Amministrazione puo' tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalita' per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati.

Art. 49

Spostamento dei termini di consegna

1.Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.

2.In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonche' comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto.

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