DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181

Type Decreto
Publication 2014-10-24
Ultimo aggiornamento 2014-12-12
State In force
Source Normattiva
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3.Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.

4.In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.

5.La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non e' sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 50

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

1.Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali e' obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

2.Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.

3.Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.

4.Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia e' aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.

Art. 51

Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa

1.Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilita' e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato, accettato e consegnato nonche' di agire per il risarcimento del danno.

2.L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria e' intentata dopo la conclusione del contratto.

3.Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilita'.

Art. 52

Inadempimenti

3.Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 1, al contraente e' liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facolta' dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora gia' effettuati.

4.Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.

5.E' fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonche' dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.

6.L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del Codice.

Note all'art. 52: Si riporta il testo degli artt. 135 e 136 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 135 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. 1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto." "Art. 136 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita' e grave ritardo. 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.". Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.

Art. 53

Penalita'

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.

3.L'importo delle penalita', singolarmente e cumulativamente considerato, non puo' essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'articolo 52.

Note all'art. 53: Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 : "Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori. 1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione, nonche' al suo livello qualitativo. Si applica l'art. 145, commi 3 e 9. 2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite nel contratto. 4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all'art. 118, comma 5, del codice, e 7." Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 : "Art. 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 1. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.". Si riporta il testo dell'art. 1382 del codice civile. "Art. 1382 - Effetti della clausola penale. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore. La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.".

Art. 54

Procedimento relativo all'applicazione di penalita'

1.L'ammontare delle penalita' e' dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitato sulla cauzione, che e' ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.

2.L'ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalita' fa riferimento.

3.Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalita' e' avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, puo' comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non e' causa di sospensione del procedimento stesso.

4.Le penalita' sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.

5.Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente puo' avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalita', presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.

6.Nei casi di particolare complessita', l'Amministrazione puo' richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalita'.

7.L'applicazione delle penalita' non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

8.E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 55

Pagamenti

1.I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformita', accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.

2.Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale e' comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

4.Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.

6.Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione puo' sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'articolo 11.

7.I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresi' comunicate le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e' esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.

Note all'art. 55: Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: "Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 2. Nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva." "Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.". Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 ottobre 1973, n. 268. "Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (241), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.". Per il testo della legge 13 agosto 2010, n. 136, si veda in note alle premesse.

Art. 56

Parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1.Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non e' ancora pendente contenzioso, e' ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorita' nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorita'.

2.L'Autorita' di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti.

3.L'Amministrazione puo' procedere in difformita' del parere reso dall'Autorita' nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.

Art. 57

L'arbitrato

1.Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, e' attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione. Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.

2.Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuita' delle prestazioni contrattuali, il contraente non puo' esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalita' contrattuali previste dall'articolo 53 in caso di inadempimento.

Note all'art. 57: Si riporta il testo degli artt. 241 e seguenti del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "Art. 241 - Arbitrato. 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. 1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'art. 240. 7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'. 10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile. 11. Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53; 12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile. 12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242. 15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti." "Art. 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri. 1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'art. 241, comma 15. 2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorita' fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 9. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorita'. 5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attivita' la Camera arbitrale puo' richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate le relative modalita' di acquisizione. 6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 7. La camera arbitrale cura altresi' la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonche' dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonche' al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorita', nonche' i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonche' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi." "Art. 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale. 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole. 2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro. 3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242, comma 9. 5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242, comma 10. 8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'art. 241, comma 13. 10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'." "Art. 243-bis - Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso Nelle materie di cui all'art. 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 1. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo' essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione e' diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma puo' essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. 2. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne' il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'art. 11, comma 10, ne' il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 3. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. 4. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'art. 1227 del codice civile. 5. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, e' impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato, con motivi aggiunti." 1. "Art. 244 - Giurisdizione. 2. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.".

Art. 58

Abrogazioni ed entrata in vigore

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.

2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3652

Note all'art. 58: Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, si veda nelle note alle premesse.

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