LEGGE 24 luglio 2015, n. 120

Type Legge
Publication 2015-07-24
Ultimo aggiornamento 2015-08-10
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 59 Dogane e procedure riguardanti il commercio 1. Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre i costi e garantire la prevedibilita' per gli importatori e gli esportatori. 2. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure commerciali e doganali: a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata "convenzione riveduta di Kyoto"), la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominata "convenzione SA"), il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito denominato "quadro SAFE dell'OMD") e il modello dei dati doganali dell'OMD (di seguito denominato "modello dei dati"); b) sulla tutela e sulla facilitazione degli scambi grazie ad un'applicazione efficace e al rispetto dei requisiti di legge; c) sull'imposizione, agli operatori economici, di obblighi che siano ragionevoli, non discriminatori e tutelino dalle frodi; d) sull'adozione di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione; e) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle societa'; f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate. A tal fine e per quanto possibile ciascuna delle parti si adopera progressivamente per istituire uno sportello unico onde facilitare le operazioni di commercio estero; g) su norme che garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci; h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata operazione e non siano calcolati ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari; i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio a ispezioni pre-imbarco o equivalenti; e j) sulla necessita' di garantire che tutti gli organismi amministrativi competenti che partecipano al controllo e all'ispezione fisica delle merci importate o esportate svolgano le loro attivita', per quanto possibile, contemporaneamente e in un'unica sede. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, ciascuna delle parti: a) intraprende ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie; b) semplifica, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci, permettendo agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana senza pagamento dei dazi doganali, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in conformita' alla legislazione interna, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali, dei diritti e degli oneri; c) instaura procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro pronunce e decisioni amministrative delle autorita' doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili anche per le microimprese e le PMI; e d) assicura il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita' mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito.

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 Decisioni preventive 1. Su richiesta scritta e prima dell'importazione di merci nel suo territorio, ciascuna delle parti adotta per iscritto decisioni preventive, tramite le proprie autorita' competenti, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a discrezione delle parti, su qualsiasi altra materia. 2. Fatte salve le proprie disposizioni legislative in materia di riservatezza, ciascuna delle parti pubblica, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le sue decisioni preventive relative alla classificazione tariffaria e, a discrezione delle parti, a qualsiasi altra materia. 3. Per facilitare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Tutte le questioni procedurali relative alle decisioni preventive sono disciplinate dalla legislazione interna di ciascuna delle parti, conformemente alle norme internazionali dell'OMD. Tali procedure sono pubblicate e messe a disposizione del pubblico.

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Gestione del rischio 1. Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio onde consentire alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle operazioni ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle merci a basso rischio. 2. La parte importatrice prende atto degli sforzi compiuti dalla parte esportatrice ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale. 3. Le parti si adoperano per scambiare informazioni sulle tecniche di gestione del rischio applicate dalle rispettive autorita' doganali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, e, ove necessario, trasferire conoscenze.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Operatore economico autorizzato Le parti promuovono l'applicazione del concetto di "operatore economico autorizzato" (di seguito denominato "OEA") conformemente al quadro SAFE dell'OMD. Una parte accorda lo status di sicurezza AEO e agevolazioni degli scambi agli operatori che rispettano le sue norme doganali di sicurezza, conformemente alla sua legislazione interna.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Transito 1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario piu' conveniente per il transito. 2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme. 3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio. 4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri. 5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali. 6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito. 7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 Rapporti con la comunita' imprenditoriale Le Parti convengono: a) di adoperarsi affinche' tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i dazi doganali, i diritti e gli oneri, come pure, se del caso, le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici; b) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e procedure in materia doganale, nuove o modificate, come pure di dazi doganali, diritti od oneri, debba trascorrere, per quanto possibile, un periodo di tempo ragionevole; c) di offrire alla comunita' imprenditoriale la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte legislative e sulle procedure in materia doganale. A tal fine ciascuna delle parti istituisce meccanismi di consultazione tra la sua amministrazione e la comunita' imprenditoriale; d) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali e i punti di contatto per chiedere informazioni; e) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le autorita' competenti in materia commerciale mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili a tutti allo scopo di lottare contro le frodi e le attivita' illecite, di rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e di agevolare gli scambi; e f) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, conformemente alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 Valutazione in dogana Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti si basano sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (di seguito denominato "accordo sulla valutazione in dogana").

Accordo-art. 66

ARTICOLO 66 Cooperazione doganale 1. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra le rispettive amministrazioni doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legittimo pur mantenendo le capacita' di controllo. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 comprende tra l'altro: a) lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulle procedure e sulle tecniche doganali riguardo ai seguenti aspetti: i) la semplificazione e l'ammodernamento delle procedure doganali; e ii) i rapporti con la comunita' imprenditoriale; b) l'elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati; e c) la promozione del coordinamento tra agenzie collegate. 3. La cooperazione in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali avviene in conformita' del titolo VII (Proprieta' intellettuale).

Accordo-art. 67

ARTICOLO 67 Reciproca assistenza Le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza amministrativa in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato V (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

Accordo-art. 68

ARTICOLO 68 Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato sono preventivamente concordati tra le parti, ciascuna delle quali esercita la presidenza secondo una rotazione annuale. Il sottocomitato riferisce al comitato per il commercio. 2. Il sottocomitato svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni: a) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo e dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa); b) costituisce una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui in particolare le procedure doganali, la valutazione in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale; c) costituisce una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa; d) intensifica la cooperazione relativa allo sviluppo, all'applicazione e al rispetto delle procedure doganali, all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, alle regole di origine e alla cooperazione amministrativa; e) presenta al comitato per il commercio per la loro adozione le proposte di modifica dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa); f) costituisce una sede di consultazione e di discussione sulle richieste di cumulo dell'origine di cui agli articoli 3 e 4 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa); g) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti qualora emergano divergenze fra le parti in seguito a un processo di verifica condotto a norma dell'articolo 31 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa); h) si adopera per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti in caso di divergenze fra le parti riguardo alla classificazione tariffaria delle merci. Se non e' risolta nel corso di tali consultazioni, la questione e' sottoposta al comitato del sistema armonizzato dell'OMD. Tali decisioni sono vincolanti per le parti interessate. 3. Le parti possono decidere di tenere riunioni ad hoc riguardanti la cooperazione doganale o le regole di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.

Accordo-art. 69

ARTICOLO 69 Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione degli impegni stabiliti nel presente capo. 2. Le parti decidono di cooperare in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda: a) il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le parti; b) l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' in materia legislativa e tecnica ai fini dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione doganale; c) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni preventive vincolanti, la valutazione in dogana, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori, metodi per le verifiche contabili delle societa' e OEA; d) l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto e il quadro SAFE dell'OMD; e e) la semplificazione, l'armonizzazione e l'automazione delle procedure doganali.

Accordo-art. 70

ARTICOLO 70 Attuazione Le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 60 si applicano al Peru' due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 71

ARTICOLO 71 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare e incrementare gli scambi di merci e ottenere un accesso effettivo al mercato delle parti grazie ad una migliore attuazione dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito denominato "accordo TBT"); b) evitare l'introduzione di inutili ostacoli tecnici al commercio e incoraggiarne l'eliminazione; e c) rafforzare la cooperazione fra le parti nelle materie disciplinate dal presente capo.

Accordo-art. 72

ARTICOLO 72 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: - "etichettatura non permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto mediante etichette adesive, etichette appese o altri tipi di etichette che possono essere rimosse, o l'aggiunta di informazioni nell'imballaggio del prodotto; - "etichettatura permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto fissandole in modo sicuro sul prodotto stesso mediante stampa, cucitura, incisione o processi analoghi.

Accordo-art. 73

ARTICOLO 73 Rapporto con l'accordo TBT Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.

Accordo-art. 74

ARTICOLO 74 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', comprese le eventuali modifiche o aggiunte, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti. 2. Il presente capo non si applica: a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo; e b) alle misure sanitarie e fitosanitarie.

Accordo-art. 75

ARTICOLO 75 Cooperazione e facilitazione degli scambi 1. Le parti concordano che la cooperazione tra le autorita' e gli organismi, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, che partecipano alla regolamentazione tecnica, alla normazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato e' importante ai fini di agevolare gli scambi commerciali fra le parti. A tale scopo le parti si impegnano: a) ad intensificare la cooperazione reciproca allo scopo di facilitare l'accesso ai loro mercati e di migliorare la conoscenza e la comprensione dei rispettivi sistemi; b) ad identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio tenendo conto delle rispettive esperienze. Tali iniziative possono comprendere tra l'altro: i) lo scambio di informazioni, esperienze e dati, la cooperazione scientifica e tecnologica e l'uso di buone pratiche di regolamentazione; ii) la semplificazione delle procedure di certificazione e delle prescrizioni amministrative stabilite da una norma o da un regolamento tecnico, e l'eliminazione degli obblighi di registrazione o di autorizzazione preventiva che risultano inutili in virtu' delle disposizioni dell'accordo TBT; iii) attivita' miranti alla possibilita' di far convergere, uniformare o stabilire l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita'. L'equivalenza non comporta a priori alcun obbligo per le parti, salvo qualora diversamente concordato in modo esplicito; iv) l'analisi, in un futuro riesame della regolamentazione, della possibilita' di utilizzare l'accreditamento o la designazione come strumento per riconoscere gli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio di un'altra parte; e v) la promozione e la facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra i pertinenti organismi pubblici o privati delle parti. 2. Quando una parte trattiene in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra parte in quanto si e' constatata la mancata conformita' a un regolamento tecnico, la parte che trattiene le merci comunica senza indugio all'importatore i motivi di tale blocco. 3. Una parte, su richiesta di un'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione, a norma del presente capo, avanzate dall'altra parte.

Accordo-art. 76

ARTICOLO 76 Regolamenti tecnici 1. Le parti utilizzano le norme internazionali come base per l'elaborazione dei propri regolamenti tecnici tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. Una parte, su richiesta di un'altra parte, indica i motivi per i quali non ha utilizzato le norme internazionali come base per l'elaborazione dei suoi regolamenti tecnici. 2. Su richiesta di un'altra parte interessata ad elaborare un regolamento tecnico analogo e allo scopo di ridurre al minimo la duplicazione dei costi, una parte fornisce alla parte richiedente, per quanto possibile, tutte le informazioni, gli studi tecnici, le valutazioni del rischio o altri documenti disponibili pertinenti, ad eccezione delle informazioni riservate, che ha utilizzato per l'elaborazione del regolamento tecnico in questione.

Accordo-art. 77

ARTICOLO 77 Norme 1. Ciascuna delle parti si impegna: a) a mantenere una comunicazione efficace fra le sue autorita' di regolamentazione e i suoi istituti di normazione; b) ad applicare la decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo, adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000, nel determinare se esista una norma, guida o raccomandazione internazionale ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT; c) ad incoraggiare i propri organismi di normazione a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti di un'altra parte nelle attivita' di normazione internazionale. Tale cooperazione puo' realizzarsi a livello degli organismi di normazione internazionale o a livello regionale su invito dell'organismo di normazione corrispondente o grazie a memorandum d'intesa allo scopo, tra l'altro, di elaborare norme comuni; d) a scambiarsi informazioni circa l'uso che le parti fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a garantire, per quanto possibile, che le norme non siano obbligatorie; e) a scambiarsi informazioni sui processi di formazione di ciascuna parte e sulla misura in cui le norme internazionali, regionali o subregionali sono utilizzate come base delle norme nazionali; e f) a scambiarsi informazioni generali sugli accordi di cooperazione conclusi con paesi terzi in materia di normazione. 2. Ciascuna delle parti raccomanda che gli organismi non governativi di normazione situati nel suo territorio rispettino le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 78

ARTICOLO 78 Valutazione della conformita' e accreditamento 1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione nel territorio di una parte dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite nel territorio di un'altra parte. Le parti possono pertanto convenire: a) sull'accettazione di una dichiarazione di conformita' del fornitore; b) sull'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' eseguite da organismi situati nel territorio di un'altra parte; c) che un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di una parte possa concludere accordi volontari di riconoscimento con un organismo di valutazione della conformita' situato nel territorio di un'altra parte per l'accettazione dei risultati delle sue procedure di valutazione della conformita'; d) sulla designazione di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte; e e) sull'adozione di procedure di accreditamento per il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di un'altra parte. 2. A tale scopo le parti si impegnano: a) a garantire che gli organismi non governativi cui si fa ricorso per la valutazione della conformita' possano entrare in concorrenza; b) a promuovere l'accettazione, nei processi di valutazione della conformita', dei risultati presentati da organismi riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale di accreditamento o mediante un accordo concluso fra alcuni dei rispettivi organismi di valutazione della conformita'; c) a prendere in considerazione, quando sia nell'interesse delle parti e risulti economicamente giustificato, la possibilita' di avviare negoziati per raggiungere accordi che facilitino l'accettazione, nei rispettivi territori, dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate da organismi situati nel territorio di un'altra parte; e d) ad incoraggiare i loro organismi di valutazione della conformita' a partecipare ad accordi con gli organismi di valutazione della conformita' di un'altra parte per l'accettazione dei risultati della valutazione della conformita'.

Accordo-art. 79

ARTICOLO 79 Trasparenza e procedure di notifica 1. Ciascuna delle parti trasmette per via elettronica ai punti di contatto istituiti dall'articolo 10 dell'accordo TBT, direttamente o tramite il segretariato dell'OMC, le sue proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, conformemente all'accordo TBT. La trasmissione per via elettronica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' comporta un collegamento elettronico al testo completo del documento motivo della notifica o una copia di tale testo. 2. Ciascuna delle parti pubblica o trasmette per via elettronica anche i progetti o le proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' o quelli adottati per far fronte a problemi urgenti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, insorti o che rischiano di insorgere, che sono conformi al contenuto tecnico delle norme internazionali pertinenti. 3. In conformita' dei paragrafi 1 e 2, ciascuna delle parti accorda un periodo di almeno sessanta giorni, e ove possibile di novanta giorni, a decorrere dalla data della trasmissione elettronica delle proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformita' affinche' le altre parti e altri soggetti interessati possano presentare osservazioni scritte. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga del periodo concesso per formulare osservazioni. 4. Una parte prende in adeguata considerazione le osservazioni di un'altra parte quando una proposta di regolamento tecnico e' oggetto di consultazione pubblica e, su richiesta di un'altra parte, risponde per iscritto alle osservazioni formulate da tale altra parte. 5. Ciascuna delle parti pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte alle osservazioni di rilievo ricevute, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformita' definitivi. 6. Ciascuna delle parti, su richiesta di un'altra parte, fornisce informazioni in merito a un regolamento tecnico o ad una procedura di valutazione della conformita' che essa ha adottato o intende adottare. 7. Il periodo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' non puo' essere inferiore a sei mesi, tranne qualora non sia fattibile conseguire gli obiettivi legittimi entro tale termine. Una parte prende favorevolmente in considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo. 8. Le parti garantiscono che tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' adottati e in vigore siano disponibili al pubblico su un sito web ufficiale e gratuito in modo da poter essere facilmente reperibili e accessibili. Se del caso e ove siano disponibili, sono inoltre fornite guide sull'applicazione dei regolamenti tecnici.

Accordo-art. 80

ARTICOLO 80 Controlli di frontiera e vigilanza del mercato Le parti si impegnano: a) a scambiarsi informazioni ed esperienze sulle rispettive attivita' di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato, tranne nei casi in cui la documentazione sia riservata; e b) a garantire che le attivita' di controllo di frontiera e di vigilanza del mercato siano effettuate dalle autorita' competenti, le quali possono a tal fine avvalersi di organismi accreditati, designati o delegati, evitando conflitti di interessi fra tali organismi e gli operatori economici sottoposti a controllo o vigilanza.

Accordo-art. 81

ARTICOLO 81 Marcatura ed etichettatura 1. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura obbligatoria dei prodotti: a) la marcatura o l'etichettatura permanente e' prescritta solo quando si tratta di informazioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure per indicare la conformita' del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori; b) possono essere richieste informazioni supplementari sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto mediante etichette non permanenti qualora sia necessario per garantire la vigilanza del mercato da parte delle autorita' competenti; c) in relazione alle informazioni di cui alla lettera b), all'atto di rivedere le norme applicabili, tale parte esamina la possibilita' di prescrivere che le informazioni siano fornite con altri mezzi; d) tranne qualora sia necessario tenuto conto del rischio che i prodotti rappresentano per la salute o la vita dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale, tale parte non prescrive l'autorizzazione, la registrazione o la certificazione delle etichette o marcature come condizione essenziale per la vendita sui rispettivi mercati. La presente lettera lascia impregiudicate le misure adottate da una parte in base alla normativa interna per verificare la conformita' dell'etichettatura ai requisiti obbligatori e le misure prese per contrastare le pratiche ingannevoli verso i consumatori; e) se una parte impone l'uso di un numero d'identificazione da parte dell'operatore economico, tale numero viene rilasciato senza indugio; f) purche' cio' non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci, tale parte ammette: i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci; ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci; g) qualora questo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi legittimi di cui all'accordo TBT, tale parte si adopera per accettare le etichette non permanenti o staccabili o che le informazioni siano fornite tramite il manuale, la confezione o l'imballaggio del prodotto invece di essere stampate o fisicamente apposte su di esso. 2. Quando una parte prescrive la marcatura o l'etichettatura dei prodotti tessili, di abbigliamento o delle calzature, tale parte: a) puo' prescrivere la marcatura o l'etichettatura permanente solo per le seguenti informazioni: i) per i prodotti tessili e di abbigliamento: il contenuto di fibre, il paese di origine, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e le istruzioni per la manutenzione; e ii) per le calzature: i materiali principali delle parti piu' importanti, le istruzioni di sicurezza in rapporto a impieghi specifici e il paese di origine; b) non stabilisce: i) prescrizioni circa le caratteristiche fisiche o la concezione delle etichette fatte salve le misure adottate da tale parte per proteggere i consumatori dalla pubblicita' ingannevole; ii) l'obbligo di un'etichettatura permanente degli indumenti quando, vista la loro taglia, questo risulti difficile o ne comprometta il valore; e iii) per le merci commercializzate in paia, l'obbligo di etichettare entrambi i pezzi quando questi siano dello stesso materiale e modello. 3. Le parti applicano il presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 82

ARTICOLO 82 Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' in campo commerciale Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacita' in campo commerciale allo scopo di facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente capo, la quale dovrebbe mirare in particolare a: a) sviluppare le capacita' delle istituzioni nazionali, le loro infrastrutture tecniche e le loro attrezzature come pure la formazione delle risorse umane; b) promuovere e facilitare la partecipazione ad organismi internazionali pertinenti ai fini del presente capo; e c) favorire i rapporti fra gli organismi delle parti preposti alla normazione, alla regolamentazione tecnica, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato.

Accordo-art. 83

ARTICOLO 83 Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi 1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi, composto da rappresentanti di ciascuna di esse. 2. Il sottocomitato: a) segue e valuta l'attuazione, l'amministrazione e il rispetto del presente capo; b) affronta in maniera adeguata qualsiasi questione sollevata da una delle parti in relazione al presente capo e all'accordo TBT; c) contribuisce all'individuazione delle priorita' in materia di cooperazione e per i programmi di assistenza tecnica nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici, delle procedure di valutazione della conformita', dell'accreditamento, della metrologia, dei controlli di frontiera e della vigilanza del mercato ed esamina i progressi o i risultati ottenuti; d) procede a uno scambio di informazioni sul lavoro svolto da istanze non governative, regionali e multilaterali che si occupano di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita'; e) su richiesta di una parte, procede a consultazioni su ogni questione attinente al presente capo e all'accordo TBT; f) qualora risulti necessario per realizzare gli obiettivi del presente capo, istituisce gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche inerenti al presente capo e all'accordo TBT e ne definisce chiaramente le competenze e le responsabilita'; g) facilita, ove opportuno, il dialogo e la cooperazione fra le autorita' di regolamentazione conformemente al presente capo; h) a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), del presente capo, elabora un programma di lavoro, da sottoporre a revisione periodica, per le questioni di interesse reciproco delle parti; i) esamina tutte le altre questioni inerenti al presente capo che possono contribuire a migliorare l'accesso ai mercati delle parti; j) riesamina le disposizioni del presente capo alla luce di qualsiasi evoluzione nel quadro dell'accordo TBT come pure alla luce delle decisioni o raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e formula suggerimenti per eventuali modifiche del presente capo; k) se opportuno, informa il comitato per il commercio in merito all'attuazione del presente capo; e l) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' nell'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT come pure nella facilitazione degli scambi. 3. Allo scopo di facilitare l'attuazione del presente capo, il rappresentante di ciascuna parte all'interno del sottocomitato e' responsabile per il coordinamento con le istituzioni dell'amministrazione centrale, gli enti pubblici locali e gli organismi non governativi nonche' con le persone competenti nel territorio di tale parte; su richiesta di un'altra parte, li invita inoltre a partecipare alle riunioni del sottocomitato. I rappresentanti delle parti comunicano fra loro in merito ad ogni questione inerente al presente capo. 4. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le consultazioni a norma del paragrafo 2, lettera e) corrispondono alle consultazioni di cui all'articolo 301, purche' rispettino le prescrizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. 5. Il sottocomitato puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e un paese andino firmatario in merito a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi. 6. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni possono essere dal vivo o svolgersi con altri mezzi concordati dalle parti.

Accordo-art. 84

ARTICOLO 84 Scambio di informazioni 1. Ogni informazione o spiegazione fornita su richiesta di una parte conformemente alle disposizioni del presente capo viene presentata in formato cartaceo o elettronico entro un termine di sessanta giorni, che puo' essere prorogato previa giustificazione della parte che fornisce le informazioni. 2. Per quanto riguarda i quesiti cui devono essere pronti a rispondere i punti di informazione, come pure la gestione e il trattamento di tali richieste di informazioni, in conformita' dell'articolo 10 dell'accordo TBT o del presente capo, le parti applicano le raccomandazioni del comitato dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, adottate il 4 ottobre 1995.

Accordo-art. 85

ARTICOLO 85 Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: a) proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS"); b) collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS"); c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti; d) sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS; e) rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorita' competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie; f) facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.

Accordo-art. 86

ARTICOLO 86 Diritti e obblighi Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi stabiliti dall'accordo SPS. Alle parti si applicano anche le disposizioni del presente capo.

Accordo-art. 87

ARTICOLO 87 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura SPS che possa, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti. 2. Il presente capo non si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT, tranne qualora si riferiscano a misure SPS. 3. Il presente capo si applica inoltre alla collaborazione tra le parti in materia di benessere degli animali.

Accordo-art. 88

ARTICOLO 88 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato A dell'accordo SPS. 2. Le parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle organizzazioni internazionali pertinenti.

Accordo-art. 89

ARTICOLO 89 Autorita' competenti Ai fini del presente capo le autorita' competenti di ciascuna parte sono quelle elencate nell'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti.

Accordo-art. 90

ARTICOLO 90 Principi generali 1. Le misure SPS non sono utilizzate come ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti. 2. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo si applicano: a) in modo trasparente; b) senza indebiti ritardi; e c) prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 3. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 2 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso di prodotti importati ai loro mercati.

Accordo-art. 91

ARTICOLO 91 Requisiti all'importazione 1. I requisiti generali all'importazione di una parte si applicano ai prodotti di un'altra parte. 2. Ciascuna delle parti vigila affinche' i prodotti esportati verso un'altra parte siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice. 3. La parte importatrice vigila affinche' le condizioni all'importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio. 4. Qualsiasi modifica dei requisiti all'importazione di una parte deve prendere in considerazione la fissazione di un periodo transitorio, in base al tipo di modifica, onde evitare di interrompere il flusso commerciale dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le sue procedure a tale modifica. 5. Quando una parte importatrice include una valutazione dei rischi nei suoi requisiti all'importazione, la parte in questione avvia senza indugio questa valutazione e informa la parte esportatrice del periodo necessario a tal fine. 6. Quando la parte importatrice ha concluso che i prodotti di una parte esportatrice sono conformi ai suoi requisiti sanitari e fitosanitari all'importazione, tale parte autorizza l'importazione di detti prodotti entro novanta giorni lavorativi12 a decorrere dalla data in cui questa conclusione e' stata raggiunta. 7. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per i controlli all'importazione. Tali diritti sono calcolati in modo equo, basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili. 8. La parte importatrice informa quanto prima una parte esportatrice di ogni modifica relativa ai diritti, indicando le ragioni di tale modifica. -------- 12 Ai fini del presente capo per "giorni lavorativi" si intendono giorni lavorativi nella parte cui si applica il termine.

Accordo-art. 92

ARTICOLO 92 Procedure di importazione 1. Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice. 2. Su richiesta di una parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui al paragrafo 3 dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento e' effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate. 3. Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni di prodotti dagli stabilimenti di cui al paragrafo 2 entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "sottocomitato SPS") puo' modificare i requisiti e le disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale delle parti. La modifica corrispondente dell'appendice 2 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) viene adottata dal comitato per il commercio. 5. La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle spedizioni respinte, comprese le informazioni sui profili di non conformita' che hanno giustificato il respingimento.

Accordo-art. 93

ARTICOLO 93 Verifiche 1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti e' autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a: a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'appendice 3 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorita' di un'altra parte; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e b) ricevere informazioni dalle altre parti sui rispettivi sistemi di controllo e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tali sistemi. 2. Una parte che proceda ad una verifica nel territorio di un'altra parte a norma del presente articolo fornisce a quest'ultima i risultati e le conclusioni della verifica. 3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso una parte esportatrice, tale visita e' notificata alla parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo fra le parti. Qualsiasi modifica della visita e' concordata fra le parti interessate.

Accordo-art. 94

ARTICOLO 94 Misure connesse alla salute degli animali e delle piante 1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, conformemente all'accordo SPS, nonche' le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (di seguito denominato "OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito denominata "IPPC"). 2. Il sottocomitato SPS stabilisce, a norma del paragrafo 1, una procedura appropriata per il riconoscimento delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, tenendo conto di qualsiasi norma, orientamento o raccomandazione internazionale pertinente. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni. 3. Nel determinare le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone. 4. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone. 5. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione fatta dalla parte esportatrice. 6. Qualora una parte importatrice non riconosca le zone definite da una parte esportatrice come zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, fornisce le informazioni in base alle quali e' stata presa tale decisione e/o procede quanto prima a consultazioni intese a valutare una possibile soluzione alternativa concordata. 7. La parte esportatrice fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine, alla parte importatrice che ne faccia richiesta, tale parte esportatrice concede un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti. 8. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Il sottocomitato SPS valutera' ogni futura raccomandazione dell'OIE o dell'IPPC in materia e formulera' raccomandazioni di conseguenza.

Accordo-art. 95

ARTICOLO 95 Equivalenza Il sottocomitato SPS puo' elaborare disposizioni in materia di equivalenza e formulera' raccomandazioni al comitato per il commercio di conseguenza. Il sottocomitato stabilisce inoltre la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza.

Accordo-art. 96

ARTICOLO 96 Trasparenza e scambio di informazioni 1. Le parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, i requisiti sanitari e fitosanitari applicati alle importazioni delle altre parti; b) migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna delle parti e la loro applicazione; c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; d) comunicano, su richiesta di una parte ed entro quindici giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti, indicando l'eventuale necessita' di una valutazione dei rischi; e) comunicano, su richiesta di una parte, lo stato di avanzamento della procedura per autorizzare l'importazione di determinati prodotti. 2. I punti di contatto delle parti per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo sono elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le informazioni sono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse via e-mail possono essere firmate elettronicamente e possono essere inviate solo da un punto di contatto all'altro. 3. Lo scambio di informazioni si ritiene effettuato quando le informazioni di cui al presente articolo sono state rese disponibili mediante notifica all'OMC conformemente alle disposizioni pertinenti o su qualsiasi sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito della parte interessata, elencato nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie).

Accordo-art. 97

ARTICOLO 97 Notifiche e consultazioni 1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate ai punti di contatto elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 96 di eventuali cambiamenti dei punti di contatto. Le notifiche scritte di cui al paragrafo 1 sono effettuate per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti, una parte puo' chiedere alla parte esportatrice che si proceda a consultazioni in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono quanto prima. Nel corso di queste consultazioni ciascuna delle parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico di cui dispongano le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali.

Accordo-art. 98

ARTICOLO 98 Misure di emergenza 1. In caso di grave rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo' adottare, senza notifica preventiva, le misure provvisorie e transitorie necessarie per proteggere la salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, tale parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 2. La parte che adotta una misura conformemente al paragrafo 1 informa le altre parti non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le altre parti possono chiedere informazioni in merito alla situazione sanitaria della parte che adotta la misura come pure in merito alla misura stessa. La parte che adotta la misura risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili. 3. Su richiesta di una delle parti e a norma dell'articolo 97, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Possono essere esaminate alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

Accordo-art. 99

ARTICOLO 99 Misure alternative 1. Su richiesta di una parte esportatrice e in relazione alle misure adottate dalla parte importatrice che incidono sugli scambi (compresa la fissazione di limiti specifici per gli additivi, i residui e i contaminanti), le parti interessate avviano consultazioni conformemente all'articolo 97 allo scopo di concordare condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative che dovranno essere applicate dalla parte importatrice. Queste condizioni di importazione aggiuntive o misure alternative possono basarsi, se del caso, su norme internazionali o sulle misure della parte esportatrice che garantiscono un livello di protezione equivalente a quello della parte importatrice. L'articolo 95 non si applica a tali misure. 2. Su richiesta della parte importatrice, una parte esportatrice fornisce tutte le informazioni pertinenti richieste dalla legislazione della parte importatrice, compresi i risultati dei laboratori ufficiali o qualsiasi altra informazione scientifica, affinche' siano valutate dagli organismi scientifici appropriati. Previo accordo, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie per consentire le importazioni sulla base di tale accordo. 3. Qualora i dati scientifici pertinenti non siano sufficienti, una parte puo' adottare in via provvisoria misure SPS sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tal caso le parti cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi piu' accurata onde consentire alla parte importatrice di rivedere di conseguenza la misura SPS.

Accordo-art. 100

ARTICOLO 100 Trattamento speciale e differenziato In applicazione dell'articolo 10 dell'accordo SPS, quando un paese andino firmatario incontri difficolta' con una proposta di misura notificata dalla parte UE, tale paese puo' chiedere, nelle osservazioni presentate alla parte UE a norma dell'articolo 7 dell'accordo SPS, di avere la possibilita' di discutere la questione. Le parti interessate avviano consultazioni allo scopo di concordare: a) condizioni alternative di importazione che dovranno essere applicate dalla parte importatrice; e/o b) un'assistenza tecnica conformemente all'articolo 101; e/o c) un periodo transitorio di sei mesi, prorogabile in via eccezionale per un altro periodo non superiore a sei mesi.

Accordo-art. 101

ARTICOLO 101 Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacita' commerciali 1. Conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente capo allo scopo di ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilita' e ottenere i maggiori benefici per le parti in materia di salute pubblica, degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti. 2. Per conseguire tali obiettivi le parti convengono di accordare particolare importanza alle esigenze di cooperazione identificate dal sottocomitato SPS e di trasmettere le relative informazioni conformemente a quanto disposto nel titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali). Il sottocomitato puo' inoltre riesaminare le suddette esigenze.

Accordo-art. 102

ARTICOLO 102 Collaborazione in materia di benessere degli animali Il sottocomitato SPS promuove la collaborazione fra le parti in materia di benessere degli animali.

Accordo-art. 103

ARTICOLO 103 Sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie come forum per garantire e controllare l'attuazione del presente capo ed esaminare tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS puo' riesaminare il presente capo e formulare raccomandazioni di conseguenza. 2. Il sottocomitato SPS e' composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti. Il sottocomitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno alla data e nella sede convenute e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti. Il sottocomitato SPS tiene la prima sessione ordinaria nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante questa prima riunione. L'ordine del giorno e' stabilito dalle parti prima delle riunioni. Il sottocomitato puo' anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza. 3. Il sottocomitato: a) sviluppa e controlla l'attuazione del presente capo; b) costituisce un forum di discussione dei problemi posti dall'applicazione delle misure SPS e del presente capo e identifica possibili soluzioni; c) discute della necessita' di stabilire programmi di studio congiunti, relativi in particolare alla fissazione di limiti specifici; d) identifica esigenze di cooperazione; e) procede alle consultazioni previste dall'articolo 104 in merito alla risoluzione delle controversie derivanti dal presente capo; f) procede alle consultazioni previste dall'articolo 100 del presente capo in merito al trattamento speciale e differenziato; e g) svolge qualsiasi altra funzione stabilita di comune accordo tra le parti. 4. Il sottocomitato SPS puo' istituire gruppi di lavoro ad hoc incaricati di svolgere compiti specifici e ne stabilisce le funzioni e le procedure di lavoro.

Accordo-art. 104

ARTICOLO 104 Risoluzione delle controversie 1. Una parte, se ritiene che una misura SPS di un'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi che discendono dal presente capo, o che un'altra parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al presente capo in relazione a una misura SPS, puo' chiedere che si proceda a consultazioni tecniche nel quadro del sottocomitato SPS. Le autorita' competenti di cui all'appendice 1 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie) agevoleranno queste consultazioni. 2. Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, quando una controversia e' oggetto di consultazioni a livello di sottocomitato SPS conformemente al paragrafo 1, tali consultazioni sostituiscono quelle previste dall'articolo 301 purche' rispettino le condizioni stabilite al paragrafo 9 di tale articolo. Le consultazioni a livello di sottocomitato SPS si ritengono concluse entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Tali consultazioni possono essere condotte tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico concordato tra le parti impegnate nelle consultazioni.

Accordo-art. 105

ARTICOLO 105 Circolazione delle merci 1. Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e tra i paesi andini firmatari all'interno della Comunita' andina, dall'altro. A tale proposito le parti opereranno per perseguire l'obiettivo di creare condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci delle altre parti tra i rispettivi territori. In tale contesto: a) i prodotti originari di un paese andino firmatario beneficiano della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la libera circolazione delle merci originarie di paesi terzi; b) fatte salve le disposizioni dell'accordo di integrazione subregionale andino (di seguito denominato "accordo di Cartagena"), per quanto riguarda la circolazione delle merci, i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla parte UE a norma del presente accordo. Tale obbligo non e' soggetto alle disposizioni del titolo XII (Risoluzione delle controversie); c) i paesi andini firmatari, tenendo conto dell'articolo 10, si adopereranno al meglio per agevolare la circolazione di merci originarie dell'Unione europea tra i loro territori e per evitare la duplicazione di procedure e controlli. 2. In aggiunta al paragrafo 1: a) in materia doganale, i paesi andini firmatari applicheranno alle merci originarie dell'Unione europea e che arrivano da un altro paese andino firmatario le procedure doganali piu' favorevoli applicabili alle merci di altri paesi andini firmatari; b) in materia di ostacoli tecnici agli scambi: i) i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' armonizzati, che sono applicabili agli scambi tra paesi andini firmatari; ii) in settori di interesse, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione progressiva delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita'; c) in materia di misure sanitarie e fitosanitarie, i paesi andini firmatari permetteranno che le merci originarie dell'Unione europea beneficino delle procedure e delle prescrizioni armonizzate applicate agli scambi. Il sottocomitato SPS esaminera' l'applicazione della presente lettera. 3. Qualora tutti i paesi membri della Comunita' andina diventino parti del presente accordo, i paesi andini firmatari esamineranno la nuova situazione e proporranno alla parte UE le misure adeguate per migliorare le condizioni di circolazione delle merci originarie dell'Unione europea tra i paesi membri della Comunita' andina e, segnatamente, per evitare la duplicazione di procedure, dazi doganali e altri oneri, ispezioni e controlli. 4. A norma del paragrafo 3, i paesi andini firmatari si adopereranno al meglio per favorire l'armonizzazione delle loro legislazioni e procedure in materia di regolamenti tecnici e di misure SPS come pure per promuovere l'armonizzazione o il riconoscimento reciproco dei loro controlli e ispezioni. 5. Conformemente al paragrafo 1, le parti sviluppano meccanismi di cooperazione, tenendo conto delle rispettive esigenze e realta', all'interno del quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti.

Accordo-art. 106

ARTICOLO 106 Eccezioni al titolo relativo agli scambi di merci 1. Fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi di merci tra le parti, nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure: a) necessarie per tutelare la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico13 ; b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale necessarie a tal fine; c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento; d) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo 27, alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli; e) connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni; f) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni; h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtu' di un accordo intergovernativo su un prodotto di base che sia conforme ai criteri sottoposti alle parti e da queste non respinti o di un accordo sottoposto alle parti e da queste non respinto14 ; i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantita' indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno e' mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purche' dette restrizioni non comportino l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna e non siano contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione; e j) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purche' queste misure siano compatibili col principio che tutte le parti hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purche' le misure incompatibili con altre disposizioni del presente accordo siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate. 2. Le parti convengono che quando una parte intende adottare una misura a norma del paragrafo 1, lettere i) e j), tale parte fornisce alle altre parti tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per le parti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere la situazione della parte che intende adottare la misura. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, tale parte puo' applicare all'esportazione del prodotto interessato le misure di cui al paragrafo 1, lettere i) e j). Tuttavia, qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure puo' farlo, informando quanto prima le altre parti. -------- 13 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della societa' sia esposto ad una minaccia reale e sufficientemente grave. 14 L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.

Accordo-art. 107

ARTICOLO 107 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare la loro integrazione economica, lo sviluppo sostenibile e la continua integrazione nell'economia mondiale, tenendo conto delle differenze nel livello di sviluppo delle parti, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' interpretarsi come tale da imporre a una parte di privatizzare imprese pubbliche o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte15 . 4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di esercitare i suoi poteri, di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica. 6. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti da un impegno specifico previsto dal presente titolo e dai suoi allegati16 . -------- 15 Ai fini del presente paragrafo il termine "sovvenzioni" comprende i prestiti, le garanzie e le assicurazioni che beneficiano di sostegno pubblico. 16 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Accordo-art. 108

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