LEGGE 24 luglio 2015, n. 120
ARTICOLO 108 Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: - "accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e lo stabilimento in conformita' delle norme dell'OMC; - "persona giuridica di una parte": una persona giuridica costituita a norma delle leggi di tale parte, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale nel territorio di tale parte; qualora una persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di una parte, non viene considerata una persona giuridica di tale parte a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di tale parte17 ; - "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; - "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da: a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; - "persona fisica di una parte": una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario secondo la rispettiva legislazione interna18 ; - "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; - "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualunque servizio non prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi; - "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; - "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi. -------- 17 Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purche' le loro navi siano registrate in conformita' alla rispettiva legislazione dello Stato membro dell'Unione europea o del paese andino firmatario e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario. 18 Ai fini del presente titolo una persona fisica di una parte che abbia la doppia cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e di un paese andino firmatario e' considerata esclusivamente cittadino della parte in cui abbia la sua cittadinanza dominante ed effettiva. A tal fine per cittadinanza dominante ed effettiva di una parte si intende la cittadinanza della parte in cui la persona fisica mantiene i vincoli piu' forti, tenendo conto fra l'altro di fattori come la residenza abituale, i legami familiari, la residenza fiscale o il luogo di esercizio dei suoi diritti politici.
Accordo-art. 109
ARTICOLO 109 Gruppi di lavoro Nella misura in cui cio' sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio puo' istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti: a) discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico; b) proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati; c) cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all'articolo 162; d) raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico; e) migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico; f) incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformita' per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti; g) stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e h) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
Accordo-art. 110
ARTICOLO 110 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che: a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre; b) dispone di una propria gestione; e c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede principale e' all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria; - "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; - "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante: a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20 ; o b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica; - "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attivita' economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento; - "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attivita' che rientrano nella definizione di stabilimento; - "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21 . -------- 19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attivita' economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi. 20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 21 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
Accordo-art. 111
ARTICOLO 111 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento22 in qualsiasi attivita' economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il cabotaggio marittimo nazionale23 ; e) il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti tossici; e f) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti. -------- 22 Per maggiore chiarezza e fatti salvi gli obblighi ivi stabiliti, il presente capo non riguarda le disposizioni di protezione degli investimenti, come le disposizioni relative in modo specifico all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo, ne' le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 23 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Accordo-art. 112
ARTICOLO 112 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento): a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica24 ; d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in una particolare attivita' economica o che uno stabilimento puo' impiegare, e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e f) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore di un'altra parte25 . -------- 24 Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. 25 Ciascuna delle parti puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. Nella misura in cui tale obbligo viene applicato in modo non discriminatorio, non e' necessario che venga precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) affinche' sia mantenuto in vigore o adottato dalle parti.
Accordo-art. 113
ARTICOLO 113 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili26 . 2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri stabilimenti e investitori27 . 3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda agli stabilimenti e agli investitori dei paesi andini firmatari, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri stabilimenti e investitori simili. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri. -------- 26 Per maggiore chiarezza, il termine "simili" non pregiudica il termine "circostanze simili" che la Colombia abbia concordato o concordi in altri accordi internazionali. 27 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Accordo-art. 114
ARTICOLO 114 Elenco degli impegni I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento).
Accordo-art. 115
ARTICOLO 115 Altri accordi 1. Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti e degli obblighi delle parti e dei loro investitori derivanti da accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. 2. Nonostante il paragrafo 1, eventuali meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui sia parte l'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea o un paese andino firmatario non sono applicabili a presunte violazioni del presente capo.
Accordo-art. 116
ARTICOLO 116 Promozione degli investimenti e riesame 1. Ai fini di una liberalizzazione progressiva degli investimenti, l'Unione europea e i paesi andini firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La promozione di cui al paragrafo 1 mira a una cooperazione che comprende, fra gli altri aspetti, un riesame del quadro giuridico per gli investimenti, le condizioni di investimento e il flusso degli investimenti tra le parti, coerentemente con gli impegni da queste assunti nel quadro di accordi internazionali. Tale riesame avviene entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica.
Accordo-art. 117
ARTICOLO 117 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: a) dal territorio di una parte verso il territorio di un'altra parte (modalita' 1); e b) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalita' 2); - "misura di una parte avente incidenza sulla prestazione transfrontaliera": misure riguardanti: a) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzo di un servizio; e b) l'accesso, in relazione alla prestazione transfrontaliera di servizi, a servizi che tale parte impone siano offerti al pubblico in generale, e l'utilizzo di tali servizi.
Accordo-art. 118
ARTICOLO 118 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti: a) servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale28 ; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti. -------- 28 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Accordo-art. 119
ARTICOLO 119 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi): a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e c) limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica29 . -------- 29 Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
Accordo-art. 120
ARTICOLO 120 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 2. Nei settori per i quali il Peru' ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Peru' accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri servizi e prestatori di servizi30 . 3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi andini firmatari, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri. -------- 30 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Peru' a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Accordo-art. 121
ARTICOLO 121 Elenco degli impegni I settori per i quali ciascuna delle parti ha assunto impegni a norma del presente capo, nonche' le riserve o le limitazioni dell'accesso al mercato e/o del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte in tali settori, sono specificati nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi).
Accordo-art. 122
ARTICOLO 122 Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel suo territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 107, paragrafo 6.
Accordo-art. 123
ARTICOLO 123 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio di un'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. I venditori di servizi alle imprese non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; - "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. I visitatori per motivi professionali non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; - "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (di seguito denominata "CPC"), per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi31 ; - "laureati in tirocinio": persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o della sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio di un'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa32 ; - "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio di un'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede, diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872, per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi33 ; - "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o della sua succursale o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento, che puo' essere una controllata, una succursale o la societa' madre della persona giuridica, nel territorio di un'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie: a) "dirigenti": persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: i) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale; oppure b) "personale specializzato": persone che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto all'attivita', alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; - "personale chiave": le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro34 , responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, compresi i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una societa'"; e - "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli (di qualifica formale), rilasciati da un'autorita' designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. -------- 31 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito. 32 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalita' formativa del soggiorno. Per quanto concerne Austria, Repubblica ceca, Germania, Francia, Spagna e Ungheria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. 33 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il contratto viene eseguito. 34 Il riferimento "che non sia un'organizzazione senza fine di lucro" si applica solo a Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Regno Unito e Peru'.
Accordo-art. 124
ARTICOLO 124 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) o all'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), ciascuna parte consente agli investitori di un'altra parte di impiegare presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra parte in questione, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 123. L'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni35 nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) del presente titolo, una parte si astiene dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo quanto diversamente specificato nell'appendice 1 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le misure che costituiscono limitazioni discriminatorie e le misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' assumere come personale chiave e laureati in tirocinio in un determinato settore. -------- 35 Per quanto riguarda la Colombia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa' il soggiorno e' limitato a un periodo massimo di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno. Per quanto riguarda il Peru', il contratto di lavoro ha una durata massima di tre anni. Tuttavia, nel caso del personale trasferito all'interno di una societa', il soggiorno ha una durata massima di un anno ed e' rinnovabile purche' permangano le condizioni che ne hanno motivato la concessione.
Accordo-art. 125
ARTICOLO 125 Venditori di servizi alle imprese Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) o del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Accordo-art. 126
ARTICOLO 126 Prestatori di servizi contrattuali 1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali. 2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero; nel caso della parte UE, il diritto dell'Unione europea (in prosieguo: "diritto dell'UE") non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero; b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico; l) servizi informatici e servizi correlati; m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; n) servizi di consulenza gestionale; o) servizi connessi alla consulenza gestionale; p) servizi di progettazione; q) ingegneria chimica, farmaceutica e fotochimica; r) servizi di tecnologia cosmetica; s) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico; t) servizi di design commerciale e di marketing per l'industria tessile della moda, dell'abbigliamento, delle calzature e degli articoli collegati; e u) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione. 3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi informatici e servizi correlati; 1) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; m) servizi di consulenza gestionale; e n) servizi connessi alla consulenza gestionale. 4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte in questione; inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio di una parte, una persona fisica deve possedere un'esperienza professionale36 almeno triennale nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente37 ; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) durante il soggiorno nel territorio di un'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica presso cui sono impiegati; e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato; g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, stabilito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato; h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). -------- 36 Ai fini della presente lettera per "esperienza professionale" si intende quella ottenuta dopo il compimento della maggiore eta'. 37 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Accordo-art. 127
ARTICOLO 127 Professionisti indipendenti 1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti. 2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di architettura; c) servizi di ingegneria; d) servizi integrati di ingegneria; e) servizi informatici e servizi correlati; f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; g) servizi di consulenza gestionale; h) servizi connessi alla consulenza gestionale; i) servizi di traduzione e interpretariato; e j) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico. 3. Il Peru' e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e del Peru' alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non e' considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di architettura; c) servizi di ingegneria; d) servizi integrati di ingegneria; e) servizi informatici e servizi correlati; f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; g) servizi di consulenza gestionale; e h) servizi connessi alla consulenza gestionale. 4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti in un'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte in questione, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente38 ; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato; e f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). -------- 38 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Accordo-art. 128
ARTICOLO 128 Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. Le parti si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali chiamati a svolgere le seguenti attivita'39 : a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una societa' stabilita nel territorio di un'altra parte; c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della societa' per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e d) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche o operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni, fiere o saloni turistici o che guida un viaggio organizzato iniziato nel territorio di un'altra parte; purche' tali visitatori di breve durata: a) non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico ne' forniscano direttamente merci o servizi; b) non ricevano per se' compensi da una fonte situata nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui soggiornano temporaneamente; e c) non prestino servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore dell'Unione europea o di un paese andino firmatario e una persona giuridica priva di presenza commerciale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui essi soggiornano temporaneamente. 2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio di una parte di visitatori di breve durata di un'altra parte, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. -------- 39 Le attivita' di cui alle lettere c) e d) sono unicamente applicabili tra la Colombia e la parte UE.
Accordo-art. 129
ARTICOLO 129 Reciproco riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato. 2. Le parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 4. Qualora una raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo dal comitato per il commercio conformemente al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le relative autorita' competenti, un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di cui al paragrafo 4 devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare all'articolo VII del GATS.
Accordo-art. 130
ARTICOLO 130 Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate 1. Ciascuna delle parti: a) risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche di un'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo; e b) istituisce uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte le materie di cui alla lettera a) agli investitori e ai prestatori di servizi di un'altra parte che ne facciano richiesta. Tali punti di informazione sono elencati nell'allegato X (Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente titolo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Accordo-art. 131
ARTICOLO 131 Regolamentazione interna 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna delle parti garantisce che tutte le misure di applicazione generale di cui al presente titolo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale. 2. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti di una parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorita' competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda. 3. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure o organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale. 4. Al termine delle necessarie consultazioni tra le parti, il presente articolo e', se del caso, modificato per incorporare nel presente titolo i risultati dei negoziati realizzati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili realizzati in altri forum multilaterali cui partecipano le parti, dal momento in cui gli impegni derivanti entrano in vigore. 5. In attesa che vengano conclusi i negoziati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, di cui al paragrafo 4, nessuna delle parti impone obblighi in materia di licenze e requisiti, procedure e norme tecniche che annullino o compromettano i suoi impegni specifici in una maniera: a) non conforme ai criteri definiti all'articolo VI, paragrafo 4, lettere a), b), c), del GATS; e b) difficilmente prevedibile da tale parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici. 6. Nel determinare se una parte soddisfi gli obblighi previsti al paragrafo 5 si tiene conto delle norme internazionali delle organizzazioni internazionali pertinenti40 applicate da tale parte. -------- 40 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti delle parti.
Accordo-art. 132
ARTICOLO 132 Intesa sui servizi informatici Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le parti si attengono all'intesa definita nelle lettere che seguono: a) il codice CPC 84, utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici; b) i servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio Internet, comprendono ogni servizio in materia di: i) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici; ii) programmi informatici (in se') definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; iii) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; iv) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o v) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove; c) i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
Accordo-art. 133
ARTICOLO 133 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
Accordo-art. 134
ARTICOLO 134 Definizioni Ai fini della presente sezione nonche' del capo 2 (Stabilimento), del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e del capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) si applicano le seguenti definizioni: - "licenza individuale": l'autorizzazione, la concessione o qualsiasi altro tipo di permesso accordato da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritti per iniziare a prestare un determinato servizio; e - "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Accordo-art. 135
ARTICOLO 135 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Accordo-art. 136
ARTICOLO 136 Servizio universale Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende adottare o mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
Accordo-art. 137
ARTICOLO 137 Licenze individuali 1. Una parte puo' richiedere una licenza individuale solamente per i servizi che rientrano nell'ambito d'applicazione del servizio universale41 . 2. Ove una parte richieda una licenza individuale, sono rese pubbliche le seguenti informazioni: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Qualora una parte rifiuti di rilasciare una licenza individuale, essa comunica al richiedente che ne faccia richiesta i motivi di tale diniego. Ciascuna delle parti stabilisce o mantiene in vigore procedure di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente42 . Tali procedure sono trasparenti, non discriminatorie e si basano su criteri oggettivi. -------- 41 In Colombia l'operatore postale ufficiale o concessionario e' una persona giuridica che presta il servizio postale universale mediante un contratto di concessione. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema accelerato di licenze gestito dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. In Peru' l'operatore postale designato e' una persona giuridica che, in virtu' di una concessione rilasciata per legge, e senza esclusiva, ha l'obbligo di prestare il servizio postale nell'intero paese. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di permessi rilasciati dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. 42 Per maggiore chiarezza, tale organo indipendente puo' essere di natura giurisdizionale.
Accordo-art. 138
ARTICOLO 138 Indipendenza degli organismi di regolamentazione Gli organismi di regolamentazione sono giuridicamente distinti dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Accordo-art. 139
ARTICOLO 139 Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva43 , per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali)44 45 . -------- 43 Per "trasmissione radiotelevisiva" si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori. 44 Tra la parte UE e il Peru' la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente. 45 Tra la parte UE e la Colombia la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto. Per maggiore chiarezza e ai fini della presente sezione e dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), nel caso della Colombia e della parte UE per "servizi di telecomunicazione a valore aggiunto" si intendono i servizi di telecomunicazione rispetto ai quali i fornitori "aggiungono valore" all'informazione del cliente, migliorandone la forma o il contenuto oppure provvedendo alla sua archiviazione e al suo recupero.
Accordo-art. 140
ARTICOLO 140 Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: - "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni46 che: a) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e b) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio; - "interconnessione": il collegamento con fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni47 per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore; - "fornitore principale": un fornitore del settore delle telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; - "autorita' di regolamentazione": l'organismo o gli organismi del settore delle telecomunicazioni con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sezione; e - "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. -------- 46 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS. 47 Per maggiore chiarezza, il termine "servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni" va inteso come definito nell'allegato sulle telecomunicazioni del GATS.
Accordo-art. 141
ARTICOLO 141 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48 ; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi. -------- 48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.
Accordo-art. 142
ARTICOLO 14249 Obblighi supplementari dei fornitori principali 1. Conformemente alla legislazione e alle procedure interne di ciascuna parte, l'autorita' di regolamentazione di ciascuna parte impone, se del caso, ai fornitori principali: a) obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso. Qualora un fornitore principale sia tenuto ad obblighi di non discriminazione come previsto alla lettera b), l'autorita' di regolamentazione puo' prescrivere che il fornitore principale pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata da garantire che i fornitori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene anche una descrizione delle offerte pertinenti suddivise per componenti in base alle esigenze del mercato, con i relativi termini e condizioni, compresi i prezzi; b) obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso: i) per garantire che i fornitori principali sul suo territorio applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di fornitori di servizi di telecomunicazione di un'altra parte che prestano servizi equivalenti; e ii) per fornire servizi e informazioni ad altri fornitori alle stesse condizioni e della stessa qualita' che per i servizi da essi stessi prestati, o per quelli delle loro consociate o dei loro partner commerciali. c) obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o accesso; e d) obblighi di accogliere le richieste ragionevoli dei fornitori di un'altra parte di accesso a, nonche' uso di, determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utilizzatori finali. 2. A norma del paragrafo 1, lettera d), ai fornitori principali puo' essere imposto tra l'altro: a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete; b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; c) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; d) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' delle reti e che consentono, su richiesta, l'interconnessione a punti supplementari diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie; e) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; f) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utilizzatori l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; e g) di interconnettere reti o risorse di rete. -------- 49 Le disposizioni del presente articolo non rientrano negli impegni assunti fra il Peru' e la parte UE a norma del presente accordo, fatta salva la legislazione interna di ciascuna parte. Per la Colombia e la parte UE il presente articolo si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o piu' punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.
Accordo-art. 143
ARTICOLO 143 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione del settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. L'autorita' di regolamentazione dispone di competenze sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni delle autorita' di regolamentazione e le procedure da esse applicate sono trasparenti e imparziali nei confronti di tutti partecipanti al mercato. 4. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione della Colombia ha il diritto di avviare una procedura di riesame o di ricorso, a seconda dei casi, dinanzi a un organo indipendente da tale autorita' di regolamentazione. 5. Un fornitore che sia interessato da una decisione di un'autorita' di regolamentazione del Peru' o della parte UE ha il diritto di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte, che puo' essere di carattere giurisdizionale o non giurisdizionale. 6. Se l'organo di ricorso di una parte non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono inoltre soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni adottate dagli organi di riesame o organo di ricorso, a seconda dei casi, di una parte hanno carattere di esecutivita'.
Accordo-art. 144
ARTICOLO 144 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. Nell'autorizzare la prestazione di servizi di telecomunicazione le parti si adoperano per applicare procedure semplificate. 2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti, puo' essere prescritta un'autorizzazione50 per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tale autorizzazione sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta un'autorizzazione: a) tutti i criteri relativi al rilascio di un'autorizzazione e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a tale richiesta di autorizzazione sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio di un'autorizzazione sono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) qualora il rilascio di un'autorizzazione sia illegittimamente negato, il richiedente ha il diritto di chiedere un riesame e/o di impugnare la decisione in questione conformemente alla legislazione interna della rispettiva parte; d) i diritti imposti da una qualsiasi delle parti per il rilascio di un'autorizzazione non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione dell'autorizzazione in questione51 . -------- 50 Ai fini della presente sezione, con "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione. 51 I diritti di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale. Per maggiore chiarezza, la presente lettera non puo' essere intesa come una restrizione al diritto di ciascuna delle parti di richiedere un pagamento per l'attribuzione di risorse limitate quali lo spettro radio.
Accordo-art. 145
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