LEGGE 4 agosto 2015, n. 138
ARTICOLO 6.4 Gestione del rischio Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.
allegato-art. 6.5
ARTICOLO 6.5 Trasparenza 1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri. 2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o piu' punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali. 3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione e' data la possibilita' di formulare osservazioni.
allegato-art. 6.6
ARTICOLO 6.6 Decisioni anticipate 1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle Parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorita' doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformita' delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia. 2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle Parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia. 3. Per facilitare gli scambi commerciali, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
allegato-art. 6.7
ARTICOLO 6.7 Procedure di ricorso 1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorita' di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che puo' essere un'autorita' giudiziaria o un tribunale amministrativo. 2. Il produttore o l'esportatore puo' fornire informazioni, su richiesta dell'autorita' che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.
allegato-art. 6.8
ARTICOLO 6.8 Trattamento riservato 1. Le informazioni fornite da persone o autorita' di una Parte alle autorita' dell'altra Parte conformemente al presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della Parte che le ha ricevute. 2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella Parte che puo' fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni piu' onerose di quelle che sono applicabili nel proprio ordinamento. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorita' della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorita' che le ha fornite. 4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorita' che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della Parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari. La persona o l'autorita' che ha fornito le informazioni e', se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione. 5. Se un'autorita' di una Parte chiede informazioni sulla base del presente capo, informa le persone cui e' indirizzata la richiesta della possibilita' che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari. 6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorita' chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.
allegato-art. 6.9
ARTICOLO 6.9 Diritti e oneri Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione: a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione; b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito; c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem; d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari; e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere e' imposto per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalita' di pagamento; f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).
allegato-art. 6.10
ARTICOLO 6.10 Ispezioni pre-spedizione Le Parti non impongono ispezioni pre-spedizione o equivalenti.
allegato-art. 6.11
ARTICOLO 6.11 Audit post-svincolo Ciascuna delle Parti da' modo agli operatori commerciali di avvalersi dell'applicazione di audit post-svincolo efficaci. L'applicazione di audit post-svincolo non impone obblighi od oneri ingiustificati agli operatori commerciali.
allegato-art. 6.12
ARTICOLO 6.12 Valutazione in dogana L'accordo sulla valutazione in dogana, senza le riserve e le opzioni in esso previste all'articolo 20 e ai punti da 2 a 4 dell'allegato III, e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte mutatis mutandis.
allegato-art. 6.13
ARTICOLO 6.13 Cooperazione doganale 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati. 2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attivita' svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione puo' comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali. 3. Le Parti affermano la loro volonta' di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformita' delle disposizioni del presente accordo. 4. Le Parti si impegnano a: a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci; b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali; c) organizzare scambi di personale doganale; d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali; e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici; f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate; g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte; h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro: i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale; ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori. 5. Le Parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro e' fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per raggiungere elevati livelli di facilitazione degli scambi. Le Parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati. 6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorita' di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attivita' svolte dall'OMC e dall'OMD, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le Parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD. 7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.
allegato-art. 6.14
ARTICOLO 6.14 Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale 1. Le Parti si prestano reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 2. Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
allegato-art. 6.15
ARTICOLO 6.15 Punti di contatto doganali 1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
allegato-art. 6.16
ARTICOLO 6.16 Comitato doganale 1. Il comitato doganale, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), provvede al buon funzionamento del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ed esamina tutte le questioni sorte in relazione alla loro applicazione. Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente accordo, esso riferisce al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1 (Comitato per il commercio). 2. Il comitato doganale e' composto di rappresentanti delle autorita' doganali e di altre autorita' competenti delle Parti responsabili per le questioni doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, per la gestione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 3. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno e si riunisce annualmente alternativamente presso una delle Parti. 4. Su richiesta di una Parte, il comitato doganale si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possono insorgere tra le Parti su questioni oggetto del presente capo e del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, comprese la facilitazione degli scambi commerciali, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 5. Il comitato doganale puo' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che considera necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel presente capo e nel protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e nel protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
allegato-art. 7.1
ARTICOLO 7.1 Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati 1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. 4. In conformita' del presente capo, le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati1 . --------- 1 Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.
allegato-art. 7.2
ARTICOLO 7.2 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: a) misura: qualsiasi misura adottata dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; b) misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti: le misure prese da: i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; c) persona: una persona fisica o giuridica; d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti; e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese le societa' per azioni, le societa' fiduciarie, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni; f) persona giuridica di una Parte: i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale2 o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea e' considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale3 rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea; o ii) in caso di stabilimento in conformita' dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprieta' o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della Parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea. Una persona giuridica e': i) di proprieta' di persone della Parte UE o della Corea se piu' del 50% del suo capitale sociale e' di effettiva proprieta' rispettivamente di persone della Parte UE o della Corea; ii) controllata da persone della Parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attivita'; iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne e' controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona; g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformita' della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea;4 h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformita' dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS; i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attivita' di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea; j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito "CRS"): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilita', tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti; k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilita' per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicita' e la distribuzione. Queste attivita' non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo ne' le condizioni applicabili; e l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualita' di investitore. --------- 2 Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali. 3 La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunita' europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea. 4 Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.
allegato-art. 7.3
ARTICOLO 7.3 Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico 1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti e' un funzionario della rispettiva autorita' competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 2. Il comitato: a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne da' una valutazione; b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti; c) da' alle autorita' competenti la possibilita' di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.
allegato-art. 7.4
ARTICOLO 7.4 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti: a) i servizi audiovisivi5 ; b) il cabotaggio marittimo nazionale; c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS); iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su: a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio; b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio; c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico; d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte. 3. Ai fini della presente sezione si intende per: a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi: i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte; ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte; b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri; c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi. --------- 5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione e' senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
allegato-art. 7.5
ARTICOLO 7.5 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;6 b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche; c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantita' totale di servizi prodotti espresse in termini di unita' numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche7 . --------- 6 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi. 7 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.
allegato-art. 7.6
ARTICOLO 7.6 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili. 2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una Parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra Parte. 4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.
allegato-art. 7.7
ARTICOLO 7.7 Elenchi degli impegni 1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione, nonche' le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.
allegato-art. 7.8
ARTICOLO 7.8 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B. 3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari; b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C. 4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente. --------- 8 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.
allegato-art. 7.9
ARTICOLO 7.9 Definizioni Ai fini della presente sezione, si intende per: a) stabilimento: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica9 , oppure ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica. b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;10 c) attivita' economica: ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; d) controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte; e) succursale di una persona giuridica: una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- 9 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 10 Se l'attivita' economica non e' esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, e' nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento e' esteso allo stabilimento per mezzo del quale e' esercitata l'attivita' economica e non e' necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui e' esercitata l'attivita' economica.
allegato-art. 7.10
ARTICOLO 7.10 Ambito di applicazione Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, in particolare le condizioni di stabilimento tra le Parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento11 in tutti i settori di attivita' economica, tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione12 di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico13 ; c) i servizi audiovisivi14 ; d) il cabotaggio marittimo nazionale; e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i servizi di prenotazione telematica; iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- 11 Il presente capo non si applica alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 12 La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N?4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330. 13 Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attivita' di difesa. 14 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
allegato-art. 7.11
ARTICOLO 7.11 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A: a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessita' economiche; b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche15 ; d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entita' giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra Parte; f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore puo' impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche. --------- 15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
allegato-art. 7.12
ARTICOLO 7.12 Trattamento nazionale (16) 1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori. 2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra Parte. 4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione. --------- 16 Il presente articolo si applica alle disposizioni che regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.
allegato-art. 7.13
ARTICOLO 7.13 Elenchi degli impegni 1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A. 2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.
allegato-art. 7.14
ARTICOLO 7.14 Trattamento NPF (17) 1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sullo stabilimento, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli stabilimenti e agli investitori simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo18 . 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti agli stabilimenti e agli investitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B. 3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso: a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari; b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C. 4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente. --------- 17 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione. 18 L'obbligo enunciato in questo paragrafo non si applica alle disposizioni di protezione degli investimenti non contemplate in questo capo, comprese le disposizioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
allegato-art. 7.15
ARTICOLO 7.15 Altri accordi Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come: a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea; b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo.
allegato-art. 7.16
ARTICOLO 7.16 Riesame del quadro giuridico degli investimenti 1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le Parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti19 , le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali. 2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti. --------- 19 Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.
allegato-art. 7.17
ARTICOLO 7.17 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5. 2. Ai fini della presente sezione si intende per: a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa'; i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; ii) per personale trasferito all'interno di una societa' si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le societa' controllate, le societa' collegate e le succursali) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie. Dirigenti: persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che: A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale. Personale specializzato: persone fisiche che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa20 ; c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una Parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante; d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi21; e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi22. --------- 20 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno e' una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario. 21 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito. 22 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
allegato-art. 7.18
ARTICOLO 7.18 Personale chiave e laureati in tirocinio 1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente agli investitori dell'altra Parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra Parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa23 , novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali24 e un anno per i laureati in tirocinio. 2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie25 . --------- 23 Le Parti possono autorizzare una proroga del periodo in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio. 24 Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea. 25 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una Parte non puo' esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o residenti nel proprio territorio.
allegato-art. 7.19
ARTICOLO 7.19 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26 . --------- 26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
allegato-art. 7.20
ARTICOLO 7.20 Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti. 2. Al piu' tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una Parte al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.
allegato-art. 7.21
ARTICOLO 7.21 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attivita' interessato. 2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee. 3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al paragrafo 3 - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS. 6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed e' composto di rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attivita' di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti. a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni: i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento; ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi. b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle Parti.
allegato-art. 7.22
ARTICOLO 7.22 Trasparenza e informazioni riservate 1. Le Parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra Parte riguardante: a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo; b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attivita', conoscenza locale e protezione dei consumatori. 2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. 3. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la documentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi. 4. L'autorita' di regolamentazione delle Parti fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorita' ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato. 5. L'autorita' di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto. 6. L'autorita' di regolamentazione di una Parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non e' considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non e' possibile prendere una decisone entro il termine di 120 giorni, l'autorita' di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.
allegato-art. 7.23
ARTICOLO 7.23 Regolamentazione interna 1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle Parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda. Le autorita' competenti delle Parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda. 2. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale. 3. Affinche' le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle Parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far si' che tali misure: a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacita' di fornire il servizio; b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in se' una restrizione della fornitura del servizio. 4. Il presente articolo e', se del caso, modificato, previa consultazione delle Parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le Parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.
allegato-art. 7.24
ARTICOLO 7.24 Governanza Ciascuna delle Parti si adopera, nella misura del possibile, affinche' nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i Principi fondamentali in materia di assicurazione e metodologia, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'Associazione internazionale delle autorita' di vigilanza delle assicurazioni, gli Obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le Nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
allegato-art. 7.25
ARTICOLO 7.25 Servizi informatici 1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le Parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti. 2. Il codice 84 della CPC27 , codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici. 3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di: a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. 4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le Parti riconoscono che esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84. --------- 27 Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, NO 77, CPC Prov, 1991.
allegato-art. 7.26
ARTICOLO 7.26 Principi di regolamentazione Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire la concorrenza nei servizi postali e di corriere non soggetti a regime di monopolio in ciascuna delle Parti, il comitato per il commercio stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a questi servizi. Tali principi hanno per oggetto questioni quali le pratiche anticoncorrenziali, il servizio universale, le licenze individuali e la natura dell'autorita' di regolamentazione28 . --------- 28 Nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata come diretta a modificare, all'entrata in vigore del presente accordo, il quadro regolamentare dell'organismo che attualmente regolamenta in Corea i fornitori privati di servizi di consegna.
allegato-art. 7.27
ARTICOLO 7.27 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base29 , diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo. 2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico; c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi; d) autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione; e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che: i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio; f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato; g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici; h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile;30 i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili; k) portabilita' del numero: la possibilita' per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualita', affidabilita' o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria. --------- 29 Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C. Telecommunication Services del settore 2. Communication Services del documento MTN/GNS/W/120. 30 L'ambito e le modalita' di attuazione dei servizi universali sono stabiliti da ciascuna delle Parti.
allegato-art. 7.28
ARTICOLO 7.28 Autorita' di regolamentazione 1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Le autorita' di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
allegato-art. 7.29
ARTICOLO 7.29 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata. 2. Puo' essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalita' e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e c) i diritti di licenza31 riscossi dalle Parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione.32 --------- 31 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale. 32 Gli effetti della presente lettera decorrono al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle Parti provvede a far si' che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.
allegato-art. 7.30
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