LEGGE 4 agosto 2015, n. 138

Type Legge
Publication 2015-08-04
Ultimo aggiornamento 2015-09-03
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 7.30 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33 ; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi. --------- 33 O compressione dei margini per la Parte UE.

allegato-art. 7.31

ARTICOLO 7.31 Interconnessione 1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilita' ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le societa'. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in ogni punto della rete, se e' tecnicamente praticabile, ed e' fornita: a) secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre societa' collegate; b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento34 . --------- 34 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformita' della rispettiva legislazione pertinente.

allegato-art. 7.32

ARTICOLO 7.32 Portabilita' del numero Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilita' del numero, nella misura delle possibilita' tecniche e secondo modalita' e condizioni ragionevoli.

allegato-art. 7.33

ARTICOLO 7.33 Attribuzione e uso di risorse limitate 1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. 2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

allegato-art. 7.34

ARTICOLO 7.34 Servizio universale 1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. 2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle Parti.

allegato-art. 7.35

ARTICOLO 7.35 Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.

allegato-art. 7.36

ARTICOLO 7.36 Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni Ricorso 1. Ciascuna delle Parti provvede a che: a) i fornitori di servizi possano adire un'autorita' di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia. Appello e riesame giurisdizionale 2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorita' di regolamentazione: a) ha la facolta' di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello35 . Se quest'ultimo non e' di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e b) puo' ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione. --------- 35 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello e' indipendente dalle parti della controversia.

allegato-art. 7.37

ARTICOLO 7.37 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D. 2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita': a) servizi assicurativi e connessi: i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): A) ramo vita; B) ramo danni; ii) riassicurazione e retrocessione; iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie); iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri; b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; iii) leasing finanziario; iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari; v) garanzie e impegni; vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito); B) valuta estera; C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio; D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements); E) titoli trasferibili; F) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti; vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati; viii) intermediazione sul mercato monetario; ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software; xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; soggetto pubblico: a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma e' fornito sul territorio dell'altra parte.

allegato-art. 7.38

ARTICOLO 7.38 Misure prudenziali (36) 1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere per motivi prudenziali37 misure aventi come scopo: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono. 3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari. --------- 36 Ai fini del presente accordo, e' considerata misura prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati ne' sottoposti al controllo dell'autorita' di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformita' di questo articolo. 37 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.

allegato-art. 7.39

ARTICOLO 7.39 Trasparenza Le Parti riconoscono che la trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche che disciplinano le attivita' dei fornitori di servizi finanziari e' importante per facilitare l'accesso dei fornitori stranieri di servizi finanziari ai rispettivi mercati e l'esercizio delle loro attivita' in tali mercati. Ciascuna delle Parti si impegna a promuovere la trasparenza della regolamentazione in materia di servizi finanziari.

allegato-art. 7.40

ARTICOLO 7.40 Organismi di autoregolamentazione Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.

allegato-art. 7.41

ARTICOLO 7.41 Sistemi di pagamento e di compensazione Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.

allegato-art. 7.42

ARTICOLO 7.42 Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purche' l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

allegato-art. 7.43

ARTICOLO 7.43 Trattamento dei dati Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al piu' tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica: a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di tali fornitori; b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della liberta' delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali. --------- 38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle liberta' sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).

allegato-art. 7.44

ARTICOLO 7.44 Eccezioni specifiche 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private. 2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' esercitate da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

allegato-art. 7.45

ARTICOLO 7.45 Risoluzione delle controversie 1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone. Le Parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori). 3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformita' degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2. 4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la Parte attrice puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.

allegato-art. 7.46

ARTICOLO 7.46 Riconoscimento 1. Una Parte ha facolta' di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalita' di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa tra le Parti o essere accordato autonomamente. 2. Una Parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le Parti dell'accordo o dell'intesa. Se una Parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

allegato-art. 7.47

ARTICOLO 7.47 Ambito di applicazione, definizioni e principi 1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D. 2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per: a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali se questo personale e' organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di: i) carico e scarico delle navi; ii) rizzaggio/derizzaggio del carico; iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; c) servizi di sdoganamento (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare; d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; e) servizi di agenzia marittima: le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci. 3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale: a) le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Nell'applicare questi principi, le Parti: a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con terzi relativamente a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali; b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 5. Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, di quelle di terzi, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni. 6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: a) pilotaggio; b) rimorchiaggio; c) fornitura di provviste di bordo; d) bunkeraggio e rifornimento idrico; e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; f) capitaneria di porto; g) ausili alla navigazione; h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

allegato-art. 7.48

ARTICOLO 7.48 Obiettivo e principi 1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilita' di crescita economica e di scambi, che e' importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo. 2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti. 3. Le Parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica39 . --------- 39 L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al commercio elettronico e' senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.

allegato-art. 7.49

ARTICOLO 7.49 Cooperazione su questioni di regolamentazione 1. Le Parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avra' per tema, tra l'altro: a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; b) la responsabilita' dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati; c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate; d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e) lo sviluppo delle operazioni commerciali non cartacee; f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico. 2. Il dialogo puo' comprendere lo scambio di informazioni sulla legislazione delle Parti relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.

allegato-art. 7.50

ARTICOLO 7.50 Eccezioni Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico40 ; b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) alla sicurezza; f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte41 . --------- 40 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico puo' essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della societa'. 41 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali: a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte; c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.

allegato-art. 8.1

ARTICOLO 8.1 Pagamenti correnti Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

allegato-art. 8.2

ARTICOLO 8.2 Movimenti di capitali 1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi. 2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro: a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte; b) a prestiti e crediti finanziari; o c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi. 3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere piu' restrittive le disposizioni esistenti. 4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

allegato-art. 8.3

ARTICOLO 8.3 Eccezioni Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti: a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico; b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi: i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori); ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario di una Parte; iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati; iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

allegato-art. 8.4

ARTICOLO 8.4 Misure di salvaguardia 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o di cambio1 della Corea o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate2 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi1 , le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie1 . 2. Il comitato per il commercio e' immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione. --------- 1 Le "gravi difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o di cambio" consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri. 2 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la Corea. 3 Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla Parte interessata. Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una Parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra Parte sulle modalita' di attuazione della proroga proposta. 4 In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da: a) non essere confiscatorie; b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice; c) non interferire in altro modo sulla capacita' degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della Parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni; d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra Parte; e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col migliorare della situazione che ha portato alla loro adozione; f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorita' competenti responsabili della politica di cambio.

allegato-art. 9.1

ARTICOLO 9.1 Disposizioni generali 1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito "GPA 1994") e il loro interesse a sviluppare le opportunita' commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle Parti. 2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali. 3. Nessuna disposizione del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle Parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca. 4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto1 (di seguito "GPA riveduto"), con le seguenti eccezioni: a) il trattamento piu' favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto); b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto); c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: "non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una Parte abbia in precedenza ottenuto uno o piu' contratti da un ente appaltante dell'altra Parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;" d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto); e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto). 5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4: a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va inteso come "capio", tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente accordo", che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo", che va intesa come "Parte"; b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte"; c) "il comitato" nel GPA riveduto va inteso come "il gruppo di lavoro". --------- 1 Figurante nel documento dell'OMC negs 268(Job No[1].8274) datato 19 novembre 2007.

allegato-art. 9.2

ARTICOLO 9.2 Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutti gli appalti pubblici contemplati dagli allegati di ciascuna Parte del GPA 1994 e dalle relative note, comprese le modifiche o le sostituzioni. 2. Ai fini del presente accordo, i contratti di costruzione, gestione e cessione ("build-operate-transfer", di seguito "contratti BOT") e le concessioni di lavori pubblici, come definiti nell'allegato 9, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 9.

allegato-art. 9.3

ARTICOLO 9.3 Gruppo di lavoro Appalti pubblici Il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, per: a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una Parte; b) scambiare informazioni circa le possibilita' esistenti in ciascuna delle Parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici; c) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

allegato-art. 10.1

ARTICOLO 10.1 OBIETTIVI Gli obiettivi del presente capo sono: a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti; b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

allegato-art. 10.2

ARTICOLO 10.2 Natura e portata degli obblighi 1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Il presente capo completa e precisa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS. 2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono: a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e a banche dati, e i diritti collegati; b) i diritti collegati ai brevetti; c) i marchi commerciali; d) i marchi di servizi; e) i disegni; f) le topografie di circuiti integrati; g) le indicazioni geografiche; h) le varieta' vegetali; e i) la protezione delle informazioni non divulgate. 3. La protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").

allegato-art. 10.3

ARTICOLO 10.3 Trasferimento di tecnologie 1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico. 2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari degli stessi.

allegato-art. 10.4

ARTICOLO 10.4 Esaurimento Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale.

allegato-art. 10.5

ARTICOLO 10.5 Protezione concessa Le Parti osservano: a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma"); b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito "convenzione di Berna"); c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").

allegato-art. 10.6

ARTICOLO 10.6 Durata dei diritti d'autore Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera e' calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.

allegato-art. 10.7

ARTICOLO 10.7 Organismi di radiodiffusione 1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 2. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale1 . --------- 1 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.

allegato-art. 10.9

ARTICOLO 10.8 Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti Le Parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione.

allegato-art. 10.9

ARTICOLO 10.9 Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decriptazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; b) comunicazione al pubblico: la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione ovvero dei suoni o delle rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. 2. Ciascuna delle Parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione. 3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico. 4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le Parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalita' di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi. 5. Ciascuna delle Parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: a) la ridiffusione delle loro emissioni; b) la fissazione delle loro emissioni; c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui e' invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalita' secondo cui esso puo' essere esercitato.

allegato-art. 10.10

ARTICOLO 10.10 Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunita' e la possibilita' di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.

allegato-art. 10.11

ARTICOLO 10.11 Limitazioni ed eccezioni Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.

allegato-art. 10.12

ARTICOLO 10.12 Protezione delle misure tecnologiche 1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. 2. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicita' per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione con finalita' di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche. 3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. 4. Ciascuna delle Parti puo' prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.

allegato-art. 10.13

ARTICOLO 10.13 Protezione delle informazioni sul regime dei diritti 1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti: a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte. 2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. 3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.

allegato-art. 10.14

ARTICOLO 10.14 Disposizione transitoria La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

allegato-art. 10.15

ARTICOLO 10.15 Procedura di registrazione L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

allegato-art. 10.16

ARTICOLO 10.16 Accordi internazionali L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).

allegato-art. 10.17

ARTICOLO 10.17 Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio Ciascuna delle Parti prevede l'uso leale di termini descrittivi come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio e puo' prevedere altre limitate eccezioni, a condizione che esse tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

allegato-art. 10.18

ARTICOLO 10.18 Riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini 1. Esaminata la legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6. 2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6. 3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo. 4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo. 5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24. 6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti: a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori; b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle Parti, quando una determinata qualita', reputazione o altra caratteristica del prodotto e' attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica; c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilita una specificazione che puo' essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa; d) disposizioni di controllo della produzione; e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente; f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale. --------- 2 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni geografiche": a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualita' prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea. 3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.

allegato-art. 10.19

ARTICOLO 10.19 Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, (4) i vini aromatizzati (5) e le bevande spiritose (6) 1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche. 2. Nell'Unione europea le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche. --------- 4 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini" i prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea. 5 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini aromatizzati" i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991, o agli legislativi che lo sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea. 6 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "bevande spiritose" i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che: a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

allegato-art. 10.20

ARTICOLO 10.20 Diritto d'uso Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.

allegato-art. 10.21

ARTICOLO 10.21 Portata della protezione 1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro: a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione e' originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce; b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile7 non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce e' indicata o l'indicazione geografica e' tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili; e c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. 2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore. 3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle Parti, ogni indicazione e' protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo e' omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle Parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. 4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese e' caduta in disuso. 5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo fa salva la possibilita' di continuare a utilizzare un marchio per il quale e' stata presentata una domanda, che e' stato registrato o e' stato stabilito dall'uso, se tale possibilita' e' prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica e' determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2. --------- 7 Per tutte le merci, l'espressione "merce simile" e' interpretata in conformita' dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.

allegato-art. 10.22

ARTICOLO 10.22 Attuazione della protezione Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita'. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

allegato-art. 10.23

ARTICOLO 10.23 Rapporto con i marchi 1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili e' rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data di entrata in vigore del presente accordo; b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data in cui la domanda di una Parte e' ricevuta dall'altra.

allegato-art. 10.24

ARTICOLO 10.24 Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione (8) 1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25. 2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra Parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione. 3. Una denominazione puo' non essere registrata come indicazione geografica se e' in conflitto con la denominazione di una varieta' vegetale, comprese le varieta' d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto. --------- 8 Se una proposta e' presentata: a) dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; o b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che e' stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle Parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19, le Parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica puo' essere aggiunta al presente accordo in conformita' della presente sottosezione.

allegato-art. 10.25

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