LEGGE 3 maggio 2016, n. 79

Type Legge
Publication 2016-05-03
Ultimo aggiornamento 2017-11-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2016 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: 30 luglio 2016 Vigenza internazionale della decisione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) per l'Italia: 16 ottobre 2016 Vigenza internazionale della decisione di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) per l'Italia: 23 ottobre 2017 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) per l'Italia: 16 ottobre 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I Autorizzazione alla ratifica di accordi in materia ambientale

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

2.Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2

Ordine di esecuzione

Art. 3

Definizioni

Capo II Norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto

Art. 4

Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1.Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

2.La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ed e' resa pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali, a cui l'Italia aderisce, stipulati nell'ambito della UNFCCC; gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

4.La Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio e' sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5.Il CIPE predispone e invia alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito della UNFCCC.

Art. 5

Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni

1.E' istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.

2.L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e' responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonche' della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

3.Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici

1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni il documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalita' e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III Disposizioni finanziarie e finali

Art. 7

Copertura finanziaria

1.Gli oneri derivanti dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2016, per le spese di missione, e sono determinati in misura pari a 502.371 euro annui a decorrere dall'anno 2016, per le rimanenti spese.

2.Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge sono valutati in euro 3.560 per l'anno 2016 e in euro 1.780 annui a decorrere dall'anno 2017.

3.Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente determinati in euro 549.051 per l'anno 2016 e in euro 547.271 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4.All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attivita' internazionali», per l'atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Emendamento-art. 1

CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT, ESPOO, FINLAND, 25 FEBRUARY 1991 AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT Parte di provvedimento in formato grafico Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004 DECISIONE III/7 Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo La Riunione delle Parti, richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia, desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente, accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale, prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003, prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunita' Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzera' l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale, considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il piu' precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale, incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione, 1. Conferma che la validita' delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, e' indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento, 2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attivita' relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non e' entrato in vigore per tale Parte, 3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione: a) All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita: «11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ». b) All'articolo 8, dopo la parola "Convenzione" inserire: «e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti». c) All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita: «c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;». d) Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano: «g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione; h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.» e) All'articolo 14, paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita: «Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avra' ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.». f) Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita: «Articolo 14 bis Esame del rispetto delle disposizioni 1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame e' basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi. 2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni puo' essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.» g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione; h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita; «I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione». Appendice LISTA DELLE ATTIVITA' 1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno. 2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatt e b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (1) (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo). 3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati; b) Impianti destinati - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; - al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi; - alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi; - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi. 5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu' di 20000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno. 6. Impianti chimici integrati. 7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade (2) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonche' di aeroporti (3) muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri; b) costruzione di nuove strade a quattro o piu' corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o piu' corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri. 8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici. 9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate. 10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica; b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacita' superiore a 100 tonnellate giornaliere. 11. Grandi dighe e serbatoi. 12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi. 13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno. 14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone. 15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantita' estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas. 16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici. 17. Disboscamento di grandi superfici. 18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. 19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacita' superiore a 150.000 abitanti equivalenti. 20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: - 85000 posti per polli da carne; - 60000 posti per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); - 900 posti per scrofe. 21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri. 22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche). ------ (1) Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto. (2) Ai fini della presente Convenzione, - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprieta' confinanti non e' consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, e' costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello ne' strada, ne' linea ferroviaria o tramvia, ne' sentiero pedonale; c) e' specificamente segnalata come autostrada. - «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale e' vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata. (3) Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). ----------- Traduzione1 Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Concluso a Doha l'8 dicembre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti scambiati il ... Entrato in vigore il ... Art. 1 Emendamento A. Allegato B del Protocollo di Kyoto3 La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo: 1 2 3 4 5 6 Impegno Impegno quantificato quantificato Impegno Impegni annun- di limitazione di limitazione quantificato ciati di ridu- o di riduzione o di riduzione di limitazione zione delle delle emissioni delle emissioni o di riduzione emissioni di 2008-2012) (2013-2020) delle emissioni gas a effetto (% delle emis- (% delle emis- (2013-2020) serra entro il sioni dell'anno sioni dell'anno (% delle emis- 2020 (% delle o del periodo o del periodo sioni dell'anno emissioni del- di di di l'anno di riferimento) riferimento) riferimento)1 riferimento)2 -------------------------------------------------------------------- Parte Anno di riferimento -------------------------------------------------------------------- Germania 92 804 s.o. s.o. -5%/-15% Australia 108 99,5 2000 98 o -25%3 Austria 92 804 s.o. s.o. Bielorussia5 88 1990 s.o. -8% Belgio 92 804 s.o. s.o. Bulgaria 92 804 s.o. s.o. Cipro 804 s.o. s.o. Croazia 95 806 s.o. s.o. -20%/-30%7 Danimarca 92 804 s.o. s.o. Spagna 92 804 s.o. s.o. Estonia 92 804 s.o. s.o. Finlandia 92 804 s.o. s.o. Francia 92 804 s.o. s.o. 1 Dal testo originale francese. 2 FF 2014 3015 3 RS 0.814.011 1 2 3 4 5 6 Impegno Impegno quantificato quantificato Impegno Impegni annun- di limitazione di limitazione quantificato ciati di ridu- o di riduzione o di riduzione di limitazione zione delle delle emissioni delle emissioni o di riduzione emissioni di 2008-2012) (2013-2020) delle emissioni gas a effetto (% delle emis- (% delle emis- (2013-2020) serra entro il sioni dell'anno sioni dell'anno (% delle emis- 2020 (% delle o del periodo o del periodo sioni dell'anno emissioni del- di di di l'anno di riferimento) riferimento) riferimento)1 riferimento)2 -------------------------------------------------------------------- Parte Anno di riferimento -------------------------------------------------------------------- Grecia 92 804 s.o. s.o. Ungheria 94 804 s.o. s.o. Irlanda 92 804 s.o. s.o. Islanda 110 808 s.o. s.o. Italia 92 804 s.o. s.o. Kazakistan 95 1990 95 -7% Lettonia 92 804 s.o. s.o. Liechtenstein 92 84 1990 84 -20%/-30%9 Lituania 92 804 s.o. s.o. Lussemburgo 92 804 s.o. s.o. Malta 804 s.o. s.o. Monaco 92 78 1990 78 -30% Norvegia 101 84 1990 84 -30%/-40%10 Paesi Bassi 92 804 s.o. s.o. Polonia 94 804 s.o. s.o. Portogallo 92 804 s.o. s.o. Repubblica Ceca 92 804 s.o. s.o. Romania 92 804 s.o. s.o. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 92 804 s.o. s.o. Slovacchia 92 804 s.o. s.o. Slovenia 92 804 s.o. s.o. Svezia 92 804 s.o. s.o. Svizzera 92 84,2 1990 s.o. -20%/-30%11 Ucraina 100 7612 1990 s.o. -20% Unione europea 92 804 1990 s.o. -20%/-30%7 Canada13 94 Federazione Russa16* 100 Giappone14 94 Nuova Zelanda15 100 Abbreviazione: s.o. = senza oggetto * Paesi in transizione verso un'economia di mercato Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate. 1 Un anno di riferimento puo' essere utilizzato facoltativamente da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che cio' implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale. 2 Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2. 3 L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto e' conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilita' di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo piu' ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalita' connesse. 4 E' inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformita' all'articolo 4 del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformita' alle disposizioni del Protocollo di Kyoto. 5 Paesi il cui nome e' stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2. Tale emendamento non e' ancora entrato in vigore. 6 E' inteso che la Croazia ottemperera' al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformita' all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non incidera' ne' sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformita' all'articolo 4 ne' sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni. 7 Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilita' e delle loro rispettive capacita'. 8 E' inteso che l'Islanda ottemperera' al suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformita' all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. 9 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein e' disposto a prevedere un obiettivo piu' elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente piu' avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilita' e delle loro rispettive capacita'. 10 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni della Norvegia, pari a 84, e' conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potra' contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa optera' per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo. 11 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera e' disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo piu' elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilita' e delle loro capacita' nonche' dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalita' connesse. 12 Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito. 13 Il 15 dicembre 2011, il Depositario e' stato informato per iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avra' effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012. 14 In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012. 15 La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si imporra' un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013-2020. 16 In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento. B. Allegato A del Protocollo di Kyoto L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo e' sostituito con l'elenco seguente: Gas a effetto serra Biossido di carbonio (CO2 ) Metano (CH4 ) Protossido di azoto (N2 O) Idrocarburi fluorurati (HFC) Idrocarburi perfluorati (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6 ) Trifluoruro di azoto (NF3 )4 4 Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo d'impegno. C. Paragrafo 1bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 1bis . Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantita' loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformita' alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013-2020. D. Paragrafo 1ter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1bis dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 1ter . Una Parte inclusa nell'Allegato B puo' proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo e' comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione. E. Paragrafo 1quater dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 1ter dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 1quater . Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformita' al paragrafo 1ter dell'articolo 3 e' considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato e' comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario. Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti. F. Paragrafo 7bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 7 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 7bis . Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantita' assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I e' uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantita' loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento (1990) o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantita' assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni. G. Paragrafo 7ter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 7bis dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 7ter . Qualsiasi differenza positiva tra la quantita' assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte. H. Paragrafo 8 dell'articolo 3 Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo, sostituire l'espressione seguente: Al paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» e' sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7bis ». I. Paragrafo 8bis dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 3 del Protocollo e' inserito il paragrafo seguente: 8bis . Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7bis per il trifluoruro di azoto. J. Paragrafi 12bis eter dell'articolo 3 Dopo il paragrafo 12 dell'articolo 3 del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti: 12bis Ogni unita' generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti puo' essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3. Tutte le unita' acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantita' assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantita' di unita' detenuta dalla Parte che le cede. 12ter . La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unita' provenienti dalle attivita' approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12bis , utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'articolo 3, serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unita' acquistate a titolo dell'articolo 17. K. Paragrafo 2 dell'articolo 4 Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo e' aggiunta la parte di periodo seguente: «, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtu' del paragrafo 9 dell'articolo 3». L. Paragrafo 3 dell'articolo 4 Al paragrafo 3 dell'articolo 4 del Protocollo l'espressione «all'articolo 3 paragrafo 7» e' sostituita con «all'articolo 3, cui si riferiscono.»

Emendamento-art. 2

Art. 2 Entrata in vigore Il presente emendamento entra in vigore in conformita' agli articoli 20 e 21 del Protocollo di Kyoto. (Seguono le firme) Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001 DECISIONE 11/14 Primo emendamento alla Convenzione di Espoo La Riunione delle Parti, desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la societa' civile e, in particolare, le organizzazioni non governative, richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di' Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo, desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione, 1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione: a) Alla fine dell'articolo 1 (x), dopo la parola «giuridiche», inserire: «e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi». b) All'articolo 17, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, puo' aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina ne' approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.» e rinumerare conformemente i successivi paragrafi. c) Alla fine dell'articolo 17, inserire un nuovo paragrafo che recita: «7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.» --------------

Protocol

PROTOCOL CONCERNING COOPERATION IN PREVENTING POLLUTION FROM SHIPS AND, IN CASES OF EMERGENCY, COMBATING POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo Le Parti contraenti del presente Protocollo, Essendo parti della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, Desiderose di attuare gli articoli 6 e 9 della suddetta convenzione, Riconoscendo che un grave inquinamento del mare da idrocarburi e sostanze nocive e potenzialmente pericolose o la minaccia di tale inquinamento nella zona del Mare Mediterraneo puo' creare un pericolo per gli Stati rivieraschi e l'ambiente marino, Considerando che la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la risposta agli episodi di inquinamento, qualunque ne sia l'origine, richiede la cooperazione di tutti gli Stati rivieraschi del Mare Mediterraneo, Riconoscendo il ruolo dell'Organizzazione marittima internazionale e l'importanza di cooperare nel suo quadro, in particolare per promuovere l'adozione e lo sviluppo delle regole e norme internazionali volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, Sottolineando gli sforzi compiuti dagli Stati rivieraschi del Mediterraneo per l'attuazione di queste regole e norme internazionali, Costatando altresi' il contributo della Comunita' europea all'attuazione delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, Riconoscendo inoltre l'importanza della cooperazione nella zona del Mare Mediterraneo per promuovere l'attuazione effettiva della regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, Riconoscendo infine l'importanza di un'azione rapida ed efficace a livello nazionale, regionale e subregionale ai fini dell'introduzione di misure urgenti in caso di inquinamento dell'ambiente marino o minaccia di tale inquinamento, Applicando il principio di precauzione, il principio «chi inquina paga» e il metodo della valutazione dell'impatto ambientale e applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, come previsto all'articolo 4 della convenzione, Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, che e' in vigore e della quale sono parti molti Stati rivieraschi del Mediterraneo e la Comunita' europea, Tenendo conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, preparazione e risposta agli episodi di inquinamento e responsabilita' e compensazione dei danni dovuti all'inquinamento, Desiderosi di sviluppare la mutua assistenza e la cooperazione in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) «convenzione»: la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995; b) «episodio di inquinamento»: un fatto o un insieme di fatti aventi la stessa origine, da cui risulta o puo' risultare uno scarico di idrocarburi e/o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che presenta o puo' presentare una minaccia per l'ambiente marino o per il litorale o per gli interessi connessi di uno o piu' Stati e che richiede un'azione urgente o altra risposta immediata; c) «sostanze nocive e potenzialmente pericolose»: ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare; d) «interessi connessi»: gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpiti o minacciati e concernenti, tra l'altro: i) le attivita' marittime costiere, portuali o d'estuario, comprese le attivita' di pesca; ii) l'attrattiva storica e turistica, compresi gli sport acquatici ed altre attivita' ricreative, della zona in questione; iii) la salute delle popolazioni costiere; iv) il valore culturale, estetico, scientifico ed educativo della zona; v) la conservazione della diversita' biologica e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere; e) «regolamentazione internazionale»: la regolamentazione volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi, adottata a livello mondiale e conformemente al diritto internazionale, sotto l'egida delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, e in particolare dell'Organizzazione marittima internazionale; f) «Centro regionale»: il «centro regionale per la risposta d'emergenza in caso di inquinamento marino nel Mare Mediterraneo» (REMPEC) istituito dalla risoluzione 7 adottata dalla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mare Mediterraneo il 9 febbraio 1976, a Barcellona che e' amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e i cui obiettivi e funzioni sono definiti dalle parti contraenti della convenzione.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Zona di applicazione del protocollo La zona di applicazione del presente protocollo e' la zona del Mare Mediterraneo come definita all'articolo 1 della convenzione.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 Disposizioni generali 1. Le parti cooperano: a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento. 2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorita' locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici. 3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranita' o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo e' conforme al diritto internazionale.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di inquinamento 1. Le parti cercano di mantenere e di promuovere, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, piani di emergenza ed altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessari alle operazioni in caso di situazione critica, lo stabilimento, se necessario, della legislazione adeguata, lo sviluppo o il rafforzamento della capacita' di rispondere ad un episodio di inquinamento e la designazione dell'autorita' o delle autorita' nazionali incaricate dell'attuazione del presente protocollo. 2. Le parti adottano inoltre disposizioni in conformita' al diritto internazionale per prevenire nella zona del Mare Mediterraneo l'inquinamento provocato dalle navi, al fine di garantire in questa zona in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, l'attuazione effettiva delle convenzioni internazionali pertinenti e della rispettiva legislazione applicabile in materia. Esse sviluppano la capacita' nazionale di attuazione di dette convenzioni internazionali e possono cooperare alla loro attuazione effettiva tramite accordi bilaterali o multilaterali. 3. Le parti informano ogni due anni il Centro regionale delle misure adottate in vista dell'applicazione del presente articolo. Il Centro regionale presenta una relazione alle parti sulla base delle informazioni ricevute.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Sorveglianza Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, attivita' di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo per prevenire, individuare e combattere l'inquinamento e garantire il rispetto della regolamentazione internazionale applicabile.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Cooperazione nelle operazioni di recupero In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 Divulgazione e scambio delle informazioni 1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti: a) l'organismo o le autorita' nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose; b) le autorita' nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti; c) le autorita' nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti; d) l'organismo o le autorita' nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78; e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose; f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca. 2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo. 3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne da' comunicazione alle altre parti.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilita' e la rapidita' necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale e' dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Protocollo-art. 9

Articolo 9 Procedura di notifica 1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero piu' vicino, tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni: a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose; b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o piu' parti. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e puo' a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate. 3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose. 4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perche' le notifichino, tramite i mezzi piu' rapidi e piu' adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose. 5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento. 6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale. 7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento: a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o b) dal Centro regionale. In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti. 8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7. 9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 Misure operative 1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento: a) effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento o, nel caso, il tipo e la quantita' approssimativa degli idrocarburi o sostanze nocive e potenzialmente pericolose, come pure la direzione e la velocita' di deriva delle chiazze; b) adotta tutte le misure praticabili per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare gli effetti dell'episodio di inquinamento; c) informa immediatamente tutte le parti che rischiano di essere interessate dall'episodio di inquinamento di queste valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per fare fronte a tale episodio e trasmette simultaneamente le stesse informazioni al Centro regionale, che le comunica a tutte le altre parti; d) continua ad osservare la situazione il piu' a lungo possibile ed effettua al riguardo la notifica ai sensi dell'articolo 9. 2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, si prendono tutte le misure possibili per salvaguardare: a) le vite umane; b) la nave stessa vegliando, contemporaneamente, a prevenire o ridurre al minimo i danni all'ambiente in generale. La parte che intraprende tale azione ne informa l'Organizzazione marittima internazionale direttamente, oppure tramite il Centro regionale.

Protocollo-art. 11

Articolo 11 Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti 1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perche' le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione. 2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorita' competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 9 e di cooperare con le suddette autorita'. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e puo' richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate. 4. In base ad una valutazione di opportunita', ciascuna parte esige che le autorita' o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 ed approvati secondo le procedure previste dall'autorita' nazionale competente. 5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell'articolo 4 e conformi alle procedure previste dall'autorita' nazionale competente.

Protocollo-art. 12

Articolo 12 Assistenza 1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento puo' richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo puo' comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti cosi' sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo. 2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale puo', con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attivita' dei mezzi impegnati da dette parti. 3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare: a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonche' la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio; b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.

Protocollo-art. 13

Articolo 13 Rimborso dei costi di assistenza 1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni finanziarie che disciplinano le azioni intraprese dalle parti per fare fronte ad un episodio di inquinamento e' stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'episodio di inquinamento, ciascuna parte assume i costi delle azioni che ha intrapreso per fare fronte ad un inquinamento conformemente al paragrafo 2. 2. a) Se una parte intraprende un'azione su richiesta espressa di un'altra parte, la parte richiedente rimborsa alla parte assistente il costo di quest'azione. Se la richiesta e' annullata, la parte richiedente assume le spese gia' sostenute o impegnate dalla parte assistente; b) se una parte intraprende un'azione di propria iniziativa, essa ne assume il costo; c) i principi stabiliti alle lettere a) e b) si applicano a meno che le parti interessate concordino diversamente caso per caso. 3. Tranne se concordato diversamente, i costi dell'azione intrapresa da una parte su richiesta di un'altra parte sono calcolati in modo equo conformemente al diritto e alla pratica della parte assistente in materia di rimborso di siffatti costi. 4. La parte che richiede assistenza e la parte assistente cooperano, se necessario, per il buon fine di qualsiasi azione conseguente a una richiesta di indennizzo. A tal fine esse tengono debitamente conto dei regimi giuridici esistenti. Quando l'azione cosi' condotta non permette un indennizzo totale per le spese sostenute nell'operazione d'assistenza, la parte che richiede assistenza puo' chiedere alla parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano le somme coperte dall'indennizzo o di ridurre i costi calcolati conformemente al paragrafo 3. Essa puo' anche chiedere un rinvio del rimborso di tali costi. Quando esaminano tale richiesta, le parti assistenti tengono debitamente conto delle necessita' dei paesi in via di sviluppo. 5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate come recanti un qualsivoglia pregiudizio al diritto delle parti di recuperare da terzi i costi delle azioni intraprese per fare fronte ad un episodio di inquinamento in virtu' di altre disposizioni e norme del diritto nazionale ed internazionale applicabili all'una o l'altra parte implicata nell'assistenza.

Protocollo-art. 14

Articolo 14 Strutture ricettive portuali 1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perche' le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che cio' causi ritardi ingiustificati alle navi. Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture. 2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto. 3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino. 4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.

Protocollo-art. 15

Articolo 15 Rischi ambientali del traffico marittimo In conformita' con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.

Protocollo-art. 16

Articolo 16 Accoglienza delle navi in difficolta' nei porti e luoghi di rifugio Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficolta' che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.

Protocollo-art. 17

Articolo 17 Accordi a livello subregionale Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.

Protocollo-art. 18

Articolo 18 Riunioni 1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel corso delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate a norma dell'articolo 18 della medesima. Le parti del presente protocollo possono anche tenere riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18 della convenzione. 2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno in particolare lo scopo di: a) esaminare e discutere le relazioni del Centro regionale riguardanti l'attuazione del presente protocollo, in particolare dei suoi articoli 4, 7 e 16; b) formulare ed adottare strategie, piani d'azione e programmi volti ad attuare il presente protocollo; c) seguire l'applicazione di queste strategie, piani d'azione e programmi, valutarne l'efficacia ed esaminare se e' necessario adottare nuove strategie, nuovi piani d'azione o nuovi programmi e definire misure a tal fine; d) svolgere, se necessario, qualsiasi altra funzione ai fini dell'applicazione del presente protocollo.

Protocollo-art. 19

Articolo 19 Nesso con la convenzione 1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a qualsiasi protocollo si applicano in relazione al presente protocollo. 2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottati ai sensi dell'articolo 24 della convenzione si applicano in relazione al presente protocollo, a meno che le parti concordino diversamente.

Protocollo-art. 20

Articolo 20 Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne Nell'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, resta impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure interne piu' rigorose o altre misure in conformita' del diritto internazionale nei settori coperti dal presente protocollo.

Protocollo-art. 21

Articolo 21 Relazioni con terzi Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni internazionali, se necessario, a cooperare all'attuazione del presente protocollo.

Protocollo-art. 22

Articolo 22 Firma Il presente protocollo e' aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione a La Valletta (Malta), il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Protocollo-art. 23

Articolo 23 Ratifica, accettazione o approvazione Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Spagna, che assume le funzioni di depositario.

Protocollo-art. 24

Articolo 24 Adesione Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi parte della convenzione.

Protocollo-art. 25

Articolo 25 Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. A partire dalla data dell'entrata in vigore, il presente protocollo sostituisce, nelle relazioni tra le parti di entrambi gli strumenti, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica del 1976. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposte le proprie firme in calce al presente protocollo. Fatto a La Valletta, addi' 25 gennaio 2002 in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. ------------

Protocol

PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT Parte di provvedimento in formato grafico

Progetto di Protocollo-art. 1

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