LEGGE 3 maggio 2016, n. 79

Type Legge
Publication 2016-05-03
Ultimo aggiornamento 2017-11-21
State In force
Source Normattiva
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COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA Riunione delle Parti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Riunione straordinaria, Kiev, ...-... maggio 2003) (Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio) PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA () Le Parti del presente Protocollo, Riconoscendo l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione, Impegnandosi a favore dello sviluppo sostenibile e pertanto appoggiandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, 1992), in particolare sui principi 4 e 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e Agenda 21, nonche' sull'esito della terza Conferenza ministeriale su ambiente e salute (Londra, 1999) e del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, Sudafrica, 2002), Considerando la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo (Finlandia) il 25 febbraio 1991, e la decisione II/9 delle sue Parti, adottata a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, di preparare un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, Riconoscendo che la valutazione ambientale strategica deve avere un ruolo importante nella preparazione e nell'adozione di piani, programmi e, ove appropriato, nella programmazione e nella legislazione e riconoscendo altresi' che un'applicazione piu' ampia dei principi della valutazione d'impatto ambientale a piani, programmi, programmazione e legislazione rafforzera' ulteriormente l'analisi sistematica dei loro effetti ambientali significativi, Notando la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998, e notando altresi' i paragrafi pertinenti della Dichiarazione di Lucca, adottata dalla prima riunione delle Parti, Consapevoli, pertanto, dell'importanza di prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica, Prendendo atto dei vantaggi per la salute e il benessere delle generazioni presenti e future che deriveranno dal considerare l'esigenza di tutelare e migliorare la salute quale parte integrante della valutazione ambientale strategica e riconoscendo il lavoro svolto in questo campo dall'Organizzazione mondiale della sanita', Rammentando la necessita' e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivo Obiettivo del presente Protocollo e' di ottenere un livello elevato di tutela dell'ambiente e della salute, mediante i seguenti provvedimenti: a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. -------------- () Preparato dal Gruppo di lavoro ad hoc sulla valutazione ambientale strategica per adozione nella riunione straordinaria delle Parti alla Convenzione.

Progetto di Protocollo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; 2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione; 3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma; 4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o piu' Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma; 5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che: a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorita' o sono preparati da un'autorita' ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo; 6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma; 7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversita', suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori; 8. per "pubblico" s'intendono una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

Progetto di Protocollo-art. 3

Articolo 3 Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente. 2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorita' assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti. 4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. 5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate. 6. Ciascuna Parte provvede affinche' le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative. Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali. 7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalita' o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attivita'.

Progetto di Protocollo-art. 4

Articolo 4 Campo di applicazione relativamente a piani e programmi 1. Ciascuna Parte provvede affinche' si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. 2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale. 3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunita' a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. 4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunita' ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. 5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo: a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, b) piani e programmi finanziari o di bilancio.

Progetto di Protocollo-art. 5

Articolo 5 Selezione 1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III. 2. Ciascuna Parte garantisce che le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo. 4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.

Progetto di Protocollo-art. 6

Articolo 6 Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale 1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo. 3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Progetto di Protocollo-art. 7

Articolo 7 Rapporto ambientale 1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinche' sia elaborato un rapporto ambientale. 2. Il rapporto ambientale, in conformita' della limitazione del suo ambito di cui all'articolo 6, individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione: a) conoscenze e metodi di valutazione attuali; b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova; c) l'interesse del pubblico; d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' i rapporti ambientali possiedano la qualita' richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 8

Articolo 8 Partecipazione del pubblico 1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilita' di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale. 3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative. 4. Ciascuna Parte provvede affinche' il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole. 5. Ciascuna Parte provvede affinche' siano adottate e rese pubbliche le modalita' particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.

Progetto di Protocollo-art. 9

Articolo 9 Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie 1. Ciascuna Parte designa le autorita' che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi. 2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle autorita' di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilita' di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale. 4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Progetto di Protocollo-art. 10

Articolo 10 Consultazioni transfrontaliere 1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma. 2. La notifica contiene, fra l'altro: a) il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute; b) informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni. 3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative. 4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Progetto di Protocollo-art. 11

Articolo 11 Decisione 1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto: a) delle conclusioni del rapporto ambientale; b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale; c) delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10. 2. Ciascuna Parte provvede affinche', in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si e' tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Progetto di Protocollo-art. 12

Articolo 12 Monitoraggio 1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune. 2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Progetto di Protocollo-art. 13

Articolo 13 Programmazione e legislazione 1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le questioni ambientali e sanitarie siano considerate ed integrate in modo congruo nell'elaborazione delle proprie proposte programmatiche e legislative che possono avere effetti ambientali e sanitari significativi. 2. Nell'applicare il paragrafo 1, ciascuna Parte prende in considerazione i principi ed elementi pertinenti del presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte determina, ove necessario, le modalita' pratiche per la presa in considerazione e l'integrazione delle questioni ambientali e sanitarie ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la trasparenza del processo decisionale. 4. Ciascuna Parte riferisce in merito all'applicazione del presente articolo alla riunione delle Parti della Convenzione, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 14

Articolo 14 Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo 1. La riunione delle Parti della Convenzione funge da riunione delle Parti del presente Protocollo. La prima riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e' indetta entro un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione delle Parti della Convenzione qualora una riunione di queste ultime sia prevista entro il periodo suddetto. Le successive riunioni delle Parti della Convenzione agenti come riunioni delle Parti del presente Protocollo coincidono con le riunioni delle Parti della Convenzione, a meno che la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente. 2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di ogni seduta della riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni contemplate dal presente Protocollo vengono adottate esclusivamente dalle Parti del presente Protocollo. 3. Quando la riunione delle Parti della Convenzione agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo, ogni membro dell'Ufficio della riunione delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo sara' sostituito da un altro membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra esse. 4. La riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo vigila permanentemente sull'attuazione del presente Protocollo e a tal fine: a) verifica le politiche e gli approcci metodologici relativi alla valutazione ambientale strategica, onde migliorare ulteriormente le procedure dettate dal presente Protocollo; b) scambia informazioni sulle esperienze acquisite in materia di valutazione ambientale strategica e nell'attuazione del presente Protocollo; c) sollecita, ove necessario, l'ausilio e la collaborazione degli organi competenti dotati di esperienze utili alla realizzazione degli scopi del presente Protocollo; d) istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione del presente Protocollo; e) ove necessario, esamina e adotta proposte di emendamenti al presente Protocollo; f) esamina e svolge qualsiasi azione ulteriore, comprese azioni svolte congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, che possa rivelarsi necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Protocollo. 5. Il regolamento interno della riunione delle Parti della Convenzione si applica mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la riunioni delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non decida diversamente in via consensuale. 6. Nella prima seduta, la riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo discute e adotta le modalita' di applicazione al presente Protocollo della procedura di verifica di adempimento della Convenzione. 7. Ad intervalli decisi dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, ciascuna Parte riferisce alla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo sulle misure da essa adottate in attuazione del presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 15

Articolo 15 Relazione con altri Accordi internazionali Le disposizioni pertinenti del presente Protocollo si applicano senza pregiudizio delle Convenzioni UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Progetto di Protocollo-art. 16

Articolo 16 Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo dispone di un solo voto. 2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Progetto di Protocollo-art. 17

Articolo 17 Segretariato Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come segretariato per il presente Protocollo e l'articolo 13, lettere da a) a c) della Convenzione sulle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 18

Articolo 18 Allegati Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.

Progetto di Protocollo-art. 19

Articolo 19 Emendamenti al Protocollo 1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Fermo restando il paragrafo 3, la procedura relativa alla proposta, all'adozione ed all'entrata in vigore di emendamenti alla Convenzione, di cui all'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 della Convenzione, si applica, mutatis mutandis, agli emendamenti al presente Protocollo. 3. Ai fini del presente Protocollo, la maggioranza di tre quarti delle Parti necessaria perche' un emendamento entri in vigore per le Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato si calcola sulla base del numero di Parti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Progetto di Protocollo-art. 20

Articolo 20 Risoluzione delle controversie Le disposizioni sulla composizione delle controversie di cui all'articolo 15 della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 21

Articolo 21 Sottoscrizione Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina) dal ... al ... e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a Nuova York sino al ..., per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi dei paragrafi 8 e 11 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonche' per le organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere convenzioni su tali materie.

Progetto di Protocollo-art. 22

Articolo 22 Depositario Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

Progetto di Protocollo-art. 23

Articolo 23 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale, di cui all'articolo 21, da cui e' stata sottoscritta. 2. Al presente Protocollo possono aderire, dal ... , gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionali di cui all'articolo 21. 3. Gli Stati membri delle Nazioni Unite non contemplati dal paragrafo 2 possono aderire al Protocollo su autorizzazione emessa dalla riunione delle Parti della Convenzione agente come riunione delle Parti del Protocollo. 4. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalita' degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o piu' Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tali casi, l'organizzazione e i suoi Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente Protocollo. 5. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni di integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazione informano altresi' il depositario in merito a qualsiasi cambiamento pertinente della loro sfera di competenza.

Progetto di Protocollo-art. 24

Articolo 24 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa. 3. Per ogni Stato od organizzazione di integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti od approvi il presente Protocollo od aderisca al medesimo successivamente al deposito del decimo sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Qualora alla Parte sotto la cui giurisdizione si prospetta l'elaborazione di un piano, programma, programmazione o legislazione si applichi il paragrafo 3, il presente Protocollo si applica a piani, programmi, programmazione e legislazione il cui primo atto preliminare formale e' successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Parte.

Progetto di Protocollo-art. 25

Articolo 25 Denuncia Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso e' entrato in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo al suo ricevimento presso il depositario. L'eventuale denuncia non pregiudica l'applicazione degli articoli da 5 a 9, 11 e 13 per quanto riguarda una valutazione ambientale strategica gia' avviata in virtu' del presente Protocollo o l'applicazione dell'articolo 10 per quanto riguarda una notifica o richiesta gia' effettuata prima che tale denuncia abbia preso effetto.

Progetto di Protocollo-art. 26

Articolo 26 Testi facenti fede L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Kiev (Ucraina), addi' ... maggio duemilatre. ---

Allegato I

Allegato I Elenco dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi. 2. Centrali termiche ed altri impianti a combustione con una produzione di calore pari o superiore a 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica). 3. Impianti progettati esclusivamente per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari, per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati o per lo stoccaggio, lo smaltimento e il trattamento di residui radioattivi. 4. Grandi impianti di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e di produzione di metalli non ferrosi. 5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, con una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotto finito; per le guarnizioni da attrito, con una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotto finito e, per gli altri impieghi dell'amianto, con un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate. 6. Impianti chimici integrati. 7. La costruzione di autostrade, superstrade/ e tronchi ferroviari per il traffico su grande distanza e di aeroporti/ con piste lunghe almeno 2100 m. 8. Oleodotti e gasdotti di grosso diametro. 9. Porti marittimi commerciali e vie e porti di navigazione interna che permettono il passaggio di navi di stazza superiore a 1,350 tonnellate. 10. Impianti di smaltimento dei rifiuti adibiti ad incenerimento, trattamento chimico o discarica di rifiuti tossici e pericolosi. 11. Grandi dighe e bacini artificiali. 12. Attivita' di prelievo delle acque sotterranee dove il volume annuo dell'acqua prelevata e' pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. 13. Produzione di pasta di cellulosa e di carta pari o superiore a 200 tonnellate di materiale secco al giorno. 14. Grandi attivita' minerarie, estrazione e trattamento in situ di minerali metallici o carbone. 15. Produzione offshore di idrocarburi. 16. Grandi impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici. 17. Disboscamento di grandi zone. ------ / Ai fini del presente Protocollo: per "autostrada" s'intende una strada progettata e costruita specificamente per il traffico motorizzato, che non serve le proprieta' adiacenti e: a) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non adibita alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; b) non interseca a livello nessuna strada, ferrovia, tranvia o sentiero; c) e' contraddistinta dalla segnaletica quale autostrada. per "superstrada" s'intende una strada riservata al traffico motorizzato accessibile esclusivamente da svincoli o ingressi controllati e su cui, in particolare, sono proibite la sosta e il parcheggio sulla carreggiata (o sulle carreggiate) di circolazione. **/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). ---

Allegato II

Allegato II Altri progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 1. Progetti di ricomposizione rurale. 2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva. 3. Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre. 4. Allevamenti intensivi di bestiame e avicoli. 5. Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo. 6. Piscicoltura intensiva. 7. Centrali nucleari ed altri reattori nucleari/ , compresi lo smantellamento e la messa fuori servizio di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di carico termico continuo), non comprese nell'allegato I. 8. Costruzione di linee aeree di corrente elettrica con una tensione pari o superiore a 220 kV e una lunghezza superiore a 15 km ed altri progetti per la trasmissione di energia elettrica mediante cavi aerei. 9. Impianti industriali per la produzione di elettricita', vapore e acqua calda. 10. Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda. 11. Stoccaggio in superficie di combustibili fossili e gas naturale. 12. Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei. 13. Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. 14. Impianti per la produzione di energia idroelettrica. 15. Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche). 16. Impianti, non compresi nell'allegato I, progettati per: la produzione o l'arricchimento di combustibile nucleare; il trattamento di combustibile nucleare irradiato; lo smaltimento definitivo di combustibile nucleare irradiato; esclusivamente lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi; esclusivamente lo stoccaggio (previsto per piu' di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato in un sito diverso da quello di produzione; il trattamento e lo stoccaggio dei residui radioattivi. 17. Cave, attivita' minerarie a cielo aperto e torbiere, non comprese nell'allegato I. 18. Miniere sotterranee non comprese nell'allegato I. 19. Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale. 20. Trivellazioni in profondita' (in particolare trivellazioni geotermiche, trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari, trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua), escluse quelle intese a studiare la stabilita' del suolo. 21. Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi. 22. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, non comprese nell'allegato I. 23. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua. 24. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi (laminazione a caldo, forgiatura con magli, applicazione di strati protettivi di metallo fuso). 25. Fonderie di metalli ferrosi. 26. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici, non compresi nell'allegato I. 27. Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.), non compresi nell'allegato I. 28. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici. 29. Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori. 30. Cantieri navali. 31. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili. 32. Costruzione di materiale ferroviario. 33. Imbutitura di fondo con esplosivi. 34. Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici. 35. Cokerie (distillazione a secco del carbone). 36. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento. 37. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro. 38. Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali. 39. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane. 40. Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti chimici e al trattamento di prodotti intermedi, non compresi nell'allegato I. 41. Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi. 42. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, non compresi nell'allegato I. 43. Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali. 44. Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali. 45. Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. 46. Industria della birra e del malto. 47. Fabbricazione di dolciumi e sciroppi. 48. Impianti per la macellazione di animali. 49. Industrie per la produzione della fecola. 50. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce. 51. Zuccherifici. 52. Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta di cellulosa, carta e cartoni, non compresi nell'allegato I. 53. Impianti per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili. 54. Impianti per la concia delle pelli. 55. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa. 56. Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri. 57. Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali. 58. Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. 59. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto, non compresi nell'allegato I. 60. Stabilimenti di squartamento. 61. Banchi di prova per motori, turbine e reattori. 62. Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore. 63. Gasdotti e oleodotti non compresi nell'allegato I. 64. Condotti per il trasporto di prodotti chimici di diametro superiore a 800 mm e lunghe piu' di 40 km. 65. Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali, non compresi nell'allegato I. 66. Costruzione di tranvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone. 67. Costruzione di strade, compresi la rettifica e/o l'allargamento di strade esistenti, non comprese nell'allegato I. 68. Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca, non compresi nell'allegato I. 69. Costruzione di vie navigabili e porti di navigazione interna, non compresi nell'allegato I. 70. Porti commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e porti esterni, non compresi nell'allegato I. 71. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua. 72. Costruzione di aeroporti/ e di campi di aviazione, non compresi nell'allegato I. 73. Impianti di smaltimento dei rifiuti (comprese le discariche), non compresi nell'allegato I. 74. Impianti di incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi; 75. Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli. 76. Depositi di fanghi. 77. Estrazione o ricarica artificiale delle acque freatiche, non comprese nell'allegato I. 78. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi. 79. Impianti di trattamento delle acque reflue. 80. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, non compresi nell'allegato I. 81. Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere. 82. Installazione di acquedotti a lunga distanza. 83. Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse. 84. Porti turistici. 85. Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse. 86. Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente. 87. Parchi tematici. 88. Progetti di sviluppo di zone industriali. 89. Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi. 90. Recupero di terre dal mare. --- / Ai fini del presente Protocollo, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare ed altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto. **/ Ai fini del presente Protocollo, per "aeroporto" s'intende un aeroporto conforme alla definizione della Convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14). ------

Allegato III

Allegato III Criteri per la determinazione dei possibili effetti ambientali e sanitari significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 1. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali e sanitarie, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 2. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 3. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 4. Problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma. 5. Il carattere degli effetti ambientali e sanitari, quali grado di probabilita', durata, frequenza, reversibilita', ampiezza ed estensione (area geografica o entita' demografica delle popolazioni interessate). 6. I rischi per l'ambiente e per la salute. 7. Il carattere transfrontaliero degli effetti. 8. In quale misura il piano o programma interessera' aree di particolare valore o vulnerabili, compresi territori che godono di una tutela nazionale o internazionale riconosciuta. ------

Allegato IV

Allegato IV Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 1. I contenuti e gli obiettivi principali del piano o programma e il nesso con altri pertinenti piani o programmi. 2. Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della salute e la sua evoluzione probabile ove il piano o il programma non fosse attuato. 3. Le caratteristiche ambientali e sanitarie nelle aree che potrebbero essere significativamente interessate. 4. I problemi ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma. 5. Gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stabiliti a livello internazionale, nazionale od altro, pertinenti al piano o al programma, e i modi in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto conto di detti obiettivi e di altre considerazioni ambientali e sanitarie. 6. Gli effetti significativi probabili, in termini di ambiente e salute/ , stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7. 7. Le misure volte a prevenire, ridurre o attenuare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero derivare dall'attuazione del piano o del programma. 8. Una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche' le difficolta' incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, quali carenze tecniche o mancanza di conoscenze. 9. Le misure previste per il monitoraggio degli effetti ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma. 10. I probabili effetti transfrontalieri significativi sul piano dell'ambiente e della salute. 11. Un compendio non tecnico delle informazioni fornite. --- / Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. ------

Allegato V

Allegato V Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 1. Il piano o il programma proposto e le caratteristiche dello stesso. 2. L'autorita' responsabile per l'adozione del piano o del programma. 3. La procedura prevista, fra cui: a) l'avvio del procedimento; b) le opportunita' di partecipazione offerte al pubblico; c) il tempo ed il del luogo di qualsiasi udienza pubblica prevista; d) l'autorita' da cui puo' essere ottenuta l'informazione e il luogo in cui questa e' stata depositata affinche' il pubblico possa esaminarla; e) l'autorita' a cui possono essere indirizzate osservazioni e domande e il calendario da osservare per farlo; f) quali informazioni ambientali e sanitari attinenti al piano o al programma sono disponibili. 4. La probabilita' che il piano o il programma sia sottoposto ad una procedura transfrontaliera di valutazione. -----------

Accordo-art. 1

ACCORDO tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici L'UNIONE EUROPEA, (in prosieguo anche l'«Unione>), IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte, nonche' L'ISLANDA, dall'altra, (in prosieguo «le parti»). RAMMENTANDO CHE: La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sara' applicato alla quantita' assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sara' applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda, in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come e' avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda; l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonche' al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Articolo 1 Obiettivo dell'accordo L'obiettivo del presente accordo e' stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha; b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020; c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo; d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', modificata.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Adempimento congiunto 1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto. 2. A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantita' assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto. 3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonche' dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantita' assegnate.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Applicazione della pertinente legislazione unionale 1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda. 2. L'allegato 1 del presente accordo puo' essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo. 3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facolta' di decidere circa ulteriori modalita' tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo. 4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformita' a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni. 5. E' particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Relazioni 1. Entro il 15 aprile 2015 l'Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. 2. L'Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantita' assegnata all'Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Comitato per l'adempimento congiunto 1. E' istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti. 2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso. 3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o piu' parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta e' presentata all'Unione. 4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che e' stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 ). Il rappresentante dell'Islanda e' nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimita' delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici. 5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso. -------- (1 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Accordo-art. 7

Articolo 7 Riserve Il presente accordo non puo' essere oggetto di riserve.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Durata e conformita' 1. Il presente accordo e' concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non puo' essere denunciato anticipatamente. 2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, gia' avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione. 3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unita' AAU, CER, ERU, RMU, tCER o 1CER equivalenti a tali emissioni.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Depositario Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, e' depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Deposito degli strumenti di ratifica 1. Il presente accordo e' ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite. 2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri. 3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresi' i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

ALLEGATO 1 (Elenco di cui all'articolo 4) 1. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21. 2. Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013.

Allegato 2

ALLEGATO 2 Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto 1. Parti dell'accordo L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'Islanda e' una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unire sui cambiamenti climatici. 2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente: - le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantita' loro assegnata congiuntamente; - l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarra' lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Cio' tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessita' di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo; - ciascuna parte puo' aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unita' di quantita' assegnate, unita' di riduzione delle emissioni o unita' di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto; - le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento; - il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sara' uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento; - se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantita' assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantita' assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto; - il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantita' assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto; - a norma della decisione 1/CMP.8, le unita' nel conto di riserva di unita' eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantita' assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica. 3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80%. La quantita' assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sara' determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sara' facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8. I rispettivi livelli di emissione delle parti sono: - Il livello delle emissioni per l'Unione europea e' la differenza tra la quantita' assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sara' facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8. - I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda. Le quantita' assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni. La quantita' assegnata dell'Unione europea sara' calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantita' assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbire tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Cio' comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF3 ) nel quadro del protocollo di Kyoto. Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantita' assegnate. Tabella 1: Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto Belgio 584 228 513 Bulgaria 222 945 983 Repubblica ceca 520 515 203 Danimarca 269 321 526 Germania 3 592 699 888 Estonia 51 056 976 Irlanda 343 467 221 Grecia 480 791 166 Spagna 1 766 877 232 Francia 3 014 714 832 Croazia 162 271 086 Italia 2 410 291 421 Cipro 47 450 128 Lettonia 76 633 439 Lituania 113 600 821 Lussemburgo 70 736 832 Ungheria 434 486 280 Malta 9 299 769 Paesi Bassi 919 963 374 Austria 405 712 317 Polonia 1 583 938 824 Portogallo 402 210 711 Romania 656 059 490 Slovenia 99 425 782 Slovacchia 202 268 939 Finlandia 240 544 599 Svezia 315 554 578 Regno Unito 2 743 362 625 Islanda 15 327 217

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