LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Type Legge
Publication 2016-07-11
Ultimo aggiornamento 2016-07-23
State In force
Source Normattiva
articles 367
Reform history JSON API

Art. 246. Protezione concessa 1. Le indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) e quelle aggiunte a norma dell'articolo 247 sono protette almeno contro: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) l'uso di un'indicazione geografica protetta per gli stessi prodotti non originari del luogo designato dell'indicazione geografica in questione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "imitazione", "come" o simili; c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o qualsiasi altro uso che configuri un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10-bis della convenzione di Parigi. 2. Un'indicazione geografica cui sia stata riconosciuta la protezione in una delle parti secondo la procedura di cui all'articolo 245 non puo', in quella parte, essere considerata divenuta generica fintantoche' sia protetta come indicazione geografica nella parte di origine. 3. Se un'indicazione geografica contiene una denominazione che e' considerata generica in una parte, l'uso di tale denominazione generica sul prodotto corrispondente in quella parte non e' considerato contrario al presente articolo. 4. Per le indicazioni geografiche diverse dai vini e dalle bevande spiritose, nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una parte di impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in buona fede e in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di quella parte prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 247

Art. 247. Aggiunta di nuove indicazioni geografiche 1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso. A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorita' nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione. 2. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purche' siano soddisfatti i relativi requisiti formali.

Accordo-art. 248

Art. 248. Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi 1. La legislazione delle parti garantisce che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte all'articolo 246 relativamente ai prodotti simili(36) sia respinta laddove tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato(37). 2. Analogamente le parti possono, in base alla loro legislazione interna o regionale, stabilire i motivi per rifiutare la protezione delle indicazioni geografiche, tra cui rientra la possibilita' di non accordare la protezione a un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto. 3. Le parti mantengono in vigore i mezzi legali atti a consentire alle persone fisiche o giuridiche portatrici di un legittimo interesse di chiedere, motivandola, la decadenza o la nullita' di un marchio o di un'indicazione geografica. ---------- (36) Ai fini del presente articolo, le Repubbliche della parte AC ritengono che per "prodotto simile" si possa intendere un prodotto "identico o confondibile". (37) Per la parte UE la data della domanda di protezione e' la data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alle denominazioni elencate all'allegato XVII.

Accordo-art. 249

Art. 249. Diritto d'uso delle indicazioni geografiche Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo in una parte diversa dalla parte di origine, l'uso di detta denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori in tale parte.

Accordo-art. 250

Art. 250. Risoluzione delle controversie Nessuna delle parti puo' impugnare la decisione finale adottata da un'autorita' nazionale o regionale competente in merito alla registrazione o alla protezione di un'indicazione geografica invocando il titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. I reclami contro la protezione di un'indicazione geografica sono esperiti dinanzi agli organi giurisdizionali disponibili istituiti a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte.

Accordo-art. 251

Art. 251. Accordi internazionali L'Unione europea e le Repubbliche della parte AC compiono ogni ragionevole sforzo per aderire all'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999).

Accordo-art. 252

Art. 252. Requisiti per la protezione 1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi(38) o originali. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti. 3. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte puo' prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. ---------- (38) Se previsto dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.

Accordo-art. 253

Art. 253. Eccezioni 1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano irragionevolmente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando sia contrario all'ordine pubblico o alla moralita'.

Accordo-art. 254

Art. 254. Diritti conferiti 1. Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Le parti, inoltre, assicurano un'efficace protezione dei disegni e modelli industriali per prevenire atti che compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis della convenzione di Parigi.

Accordo-art. 255

Art. 255. Durata della protezione 1. La durata della protezione accordata nella parte UE e nelle Repubbliche della parte AC e' di almeno dieci anni. Ciascuna parte puo' prevedere che il titolare dei diritti possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino alla durata massima della protezione stabilita nella legislazione di ciascuna parte. 2. Quando una parte prevede la protezione di disegni o modelli non registrati, la durata di tale protezione e' di almeno tre anni.

Accordo-art. 256

Art. 256. Nullita' o rifiuto della registrazione 1. La registrazione di un disegno o modello e' rifiutata oppure se ne dichiara la nullita' solo per importanti e valide ragioni in cui, fatta salva la legislazione di ciascuna parte, possono rientrare i seguenti casi: a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 252, paragrafo 1; b) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello; c) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello; d) se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso; e) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della parte interessata; f) se il disegno o modello costituisce un'utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6-ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in una parte; g) se la divulgazione del disegno o modello industriale e' contraria all'ordine pubblico o alla moralita'. 2. In alternativa alla nullita', una parte puo' prevedere che l'uso di un disegno o modello sia limitato per i motivi di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 257

Art. 257. Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in una parte a norma della presente sezione possono anche essere ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale parte fin dal momento in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.

Accordo-art. 258

Art. 258. Accordi internazionali 1. Le parti si conformano al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 2. L'Unione europea si adopera nella misura del possibile per conformarsi al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000) e le Repubbliche della parte AC si adoperano nella misura del possibile per ratificare il suddetto trattato o aderirvi.

Accordo-art. 259

Art. 259. Varieta' vegetali 1. Le parti prevedono la protezione delle varieta' vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. 2. Le parti convengono che non esiste contraddizione tra la protezione delle varieta' vegetali e la capacita' di una parte di proteggere e conservare le proprie risorse genetiche. 3. Le parti hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi prodotte in azienda o materiali di moltiplicazione protetti.

Accordo-art. 260

Art. 260. Obblighi generali 1. Le parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i rimedi complementari sottoindicati, che sono necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. Tali misure, procedure e rimedi sono leali, proporzionati ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati(39). 2. Le misure e i rimedi sono anche efficaci e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. ---------- (39) Ai fini degli articoli da 260 a 272 per "diritti di proprieta' intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, ivi incluso il diritto d'autore relativo ai programmi informatici e alle basi dati, e i diritti connessi; i diritti collegati ai brevetti; i marchi; i disegni o modelli industriali; le topografie di circuiti integrati; le indicazioni geografiche; le varieta' vegetali e le denominazioni commerciali, se e in quanto queste ultime siano protette come diritti esclusivi nella legislazione interna interessata.

Accordo-art. 261

Art. 261. Soggetti dotati di legittimazione attiva Le parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti: a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) alle federazioni e alle associazioni, ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze debitamente autorizzati, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni. Nell'accezione di "titolare di licenza" rientra il titolare di uno o piu' diritti di proprieta' intellettuale esclusivi compresi in una determinata proprieta' intellettuale.

Accordo-art. 262

Art. 262. Elementi di prova Le parti adottano le misure necessarie affinche', qualora il titolare dei diritti abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per comprovare le sue affermazioni relative alla violazione su scala commerciale del suo diritto di proprieta' intellettuale e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie competenti possano disporre - se del caso e previa presentazione di un'istanza ove cio' sia previsto dalla legislazione applicabile - che la controparte fornisca detti elementi, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Accordo-art. 263

Art. 263. Misure di salvaguardia delle prove L'autorita' giudiziaria, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, ha il potere di disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci costituenti violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure possono essere adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o se sussiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Accordo-art. 264

Art. 264. Diritto d'informazione Le parti possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia il potere, a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare dei diritti l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro canali di distribuzione.

Accordo-art. 265

Art. 265. Misure provvisorie e cautelari 1. Ciascuna parte prevede che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di emettere misure provvisorie e cautelari e dare ad esse sollecita esecuzione per impedire imminenti violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale o vietare il proseguimento delle asserite violazioni. Tali misure possono essere disposte su richiesta del titolare dei diritti inaudita altera parte o dopo aver sentito la parte convenuta, conformemente alle norme di procedura di ciascuna parte. 2. Ciascuna parte dispone che la sua autorita' giudiziaria abbia il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di certezza, che e' in atto o imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonche' di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi, in misura tale che cio' non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione.

Accordo-art. 266

Art. 266. Misure correttive 1. Ciascuna delle parti provvede a che: a) la propria autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la distruzione delle merci usurpative o contraffatte o altre misure idonee a garantirne il ritiro definitivo dai circuiti commerciali; b) la propria autorita' giudiziaria possa ordinare, ove opportuno, che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci usurpative o contraffatte siano, senza indennizzo di alcun genere, distrutti o, in circostanze eccezionali, smaltiti al di fuori dei circuiti commerciali, in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esame di una domanda di misure correttive, l'autorita' giudiziaria della parte tiene conto, tra l'altro, della gravita' della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprieta', di possesso, contrattuali o di garanzia. 2. Ciascuna parte puo' prevedere che la donazione a enti di beneficenza delle merci contraddistinte da marchi contraffatti e delle merci che violano il diritto d'autore e i diritti connessi - ove ammessa dalla legislazione interna - non venga disposta dall'autorita' giudiziaria senza l'autorizzazione del titolare dei diritti oppure puo' prevedere che tali merci possano essere donate a enti di beneficenza solo a determinate condizioni che possono essere stabilite in base alla legislazione interna. In ogni caso la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non e' sufficiente, tranne nei casi stabiliti dalla legislazione interna e derivanti da altri obblighi internazionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali. 3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, le parti possono riconoscere alle loro autorita' giudiziarie la facolta' di tenere contro, tra l'altro, della gravita' della violazione e degli interessi di terzi titolari di diritti di proprieta', di possesso, contrattuali o di garanzia. 4. L'autorita' giudiziaria ordina che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo circostanze eccezionali. 5. Conformemente alla legislazione interna, le parti possono prevedere altre misure correttive in relazione alle merci risultate usurpative o contraffatte e ai materiali e agli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di dette merci.

Accordo-art. 267

Art. 267. Risarcimento dei danni L'autorita' giudiziaria ha il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare dei diritti una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale da parte di un soggetto implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attivita' di violazione. Ove opportuno, le parti possono autorizzare l'autorita' giudiziaria a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.

Accordo-art. 268

Art. 268. Spese legali Le parti assicurano che le spese legali ragionevoli e proporzionate, nonche' le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione, conformemente alla legislazione interna.

Accordo-art. 269

Art. 269. Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le parti possono prevedere che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita' appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

Accordo-art. 270

Art. 270. Presunzione di titolarita' dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente titolo, affinche' i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi relativi al rispettivo materiale protetto siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, e' sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso.

Accordo-art. 271

Art. 271. Sanzioni penali Le parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili rimedi comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti a costituire un deterrente, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravita'. Ove opportuno, i possibili rimedi comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nella commissione del reato. Le parti possono prevedere procedimenti e sanzioni penali applicabili ad altri casi di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.

Accordo-art. 272

Art. 272. Limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi Le parti convengono che esse manterranno in vigore le limitazioni della responsabilita' dei prestatori di servizi attualmente previste nella loro rispettiva legislazione, ossia: a) per la parte UE: quelle previste dalla [direttiva 2000/31/CE](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031) sul commercio elettronico; b) per le Repubbliche della parte AC: quelle adottate a livello interno per conformarsi agli obblighi internazionali. Le parti possono ritardare la decorrenza di efficacia di quanto disposto dal presente articolo per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 273

Art. 273. Misure alla frontiera 1. Le parti riconoscono l'importanza del coordinamento in materia doganale e si impegnano quindi a promuovere l'applicazione effettiva della normativa doganale in relazione alle merci contraddistinte da marchi contraffatti e alle merci usurpative, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le loro amministrazioni doganali. 2. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente capo, le parti adottano procedure intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci contraffatte o usurpative di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso. 3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella sezione 4 dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. 4. Ciascuna delle parti prevede che le proprie autorita' competenti possano d'ufficio avviare le misure alla frontiera relativamente all'importazione, all'esportazione e al transito.

Accordo-art. 274

Art. 274. Sottocomitato per la proprieta' intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprieta' intellettuale, conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati) per garantire il follow-up dell'attuazione dell'articolo 231 e della sezione C (Indicazioni geografiche) del capo 2 del presente titolo. 2. Il sottocomitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni: a) raccomanda al comitato di associazione, per l'approvazione da parte del Consiglio di associazione, le modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette); b) effettua scambi di informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo e sulle indicazioni geografiche che cessano di essere protette nel loro paese di origine; c) promuove il trasferimento di tecnologie dalla parte UE alle Repubbliche della parte AC; d) definisce i settori prioritari nei quali si concentreranno le iniziative nel campo del trasferimento delle tecnologie, della ricerca e dello sviluppo e del rafforzamento del capitale umano; e) tiene un inventario o un registro dei programmi, delle attivita' o delle iniziative in corso nel campo della proprieta' intellettuale, riguardanti in particolare il trasferimento di tecnologie; f) formula raccomandazioni pertinenti al comitato di associazione nelle materie di sua competenza; g) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.

Accordo-art. 275

Art. 275. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti al presente titolo. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 276

Art. 276. Disposizioni finali 1. Panama puo' ritardare la decorrenza di efficacia dell'articolo 233, lettere c) e d), dell'articolo 234, dell'articolo 238, lettera b), dell'articolo 240, dell'articolo 252, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 255, paragrafo 2, dell'articolo 256, dell'articolo 258, paragrafo 1, dell'articolo 259, dell'articolo 266, paragrafo 4, e dell'articolo 271 per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Panama aderisce al trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 2001) entro un termine massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 277

Art. 277. Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: 1. "diritto della concorrenza": a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e [106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), il [regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0139) relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; b) per la parte AC, il regolamento sulla concorrenza dell'America centrale ("il regolamento"), da istituire a norma dell'articolo 25 del Protocolo al Tratado General de Integracion Economica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) e dell'articolo 21 del Convenio Marco para el Establecimiento de la Union Aduanera Centroamericana (Guatemala, 2007); c) fino all'adozione del regolamento a norma dell'articolo 279, il diritto nazionale della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC adottato o mantenuto in vigore conformemente all'articolo 279; d) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo; 2. "autorita' garante della concorrenza": a) per la parte UE, la Commissione europea; b) per la parte AC, un organismo garante della concorrenza per l'America centrale che la parte AC istituisce e disciplina mediante il proprio regolamento sulla concorrenza; c) fino all'istituzione e all'entrata in funzione dell'organismo garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 279, l'autorita' nazionale garante della concorrenza di ciascuna Repubblica della parte AC.

Accordo-art. 278

Art. 278. Principi 1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di incidere sul corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. 2. Le parti convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi reciproci: a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza(40), secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante o di un rilevante potere di mercato o di una significativa partecipazione al mercato, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza; c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, secondo quanto precisato nel loro rispettivo diritto della concorrenza. ---------- (40) Resta inteso che il presente paragrafo non va interpretato come limitativo della portata dell'analisi da effettuare nei casi che configurino accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese, secondo quanto previsto dal diritto nazionale delle parti in materia di concorrenza.

Accordo-art. 279

Art. 279. Attuazione 1. Le parti adottano o mantengono in vigore un complesso di norme di diritto della concorrenza che affronti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali di cui all'articolo 278, paragrafo 2, lettere da a) a c). Le parti istituiscono o mantengono autorita' garanti della concorrenza le quali sono chiamate a dare attuazione in modo efficace e trasparente al diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 2. La parte che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera a) o b), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera a) o b), provvede a farlo entro un termine di sette anni. Al termine del periodo transitorio i termini "diritto della concorrenza" e "autorita' garante della concorrenza" di cui al presente titolo vanno intesi unicamente nelle accezioni di cui all'articolo 277, paragrafo 1), lettere a) e b) e all'articolo 277, paragrafo 2, lettere a) e b). 3. Una Repubblica della parte AC che, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, non abbia ancora adottato il diritto della concorrenza di cui all'articolo 277, paragrafo 1, lettera c), ne' designato un'autorita' garante della concorrenza quale richiamata all'articolo 277, paragrafo 2, lettera c), provvede a farlo entro un termine di tre anni. 4. Nessuna disposizione del presente titolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorita' nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.

Accordo-art. 280

Art. 280. Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli riconosciuti 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una Repubblica della parte AC o uno Stato membro dell'Unione europea designi o mantenga, conformemente alla propria legislazione nazionale, imprese pubbliche, imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi o monopoli. 2. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione del diritto della concorrenza non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro assegnata da una Repubblica della parte AC o da uno Stato membro dell'Unione europea. 3. Le parti garantiscono che a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo tali soggetti non esercitino alcuna discriminazione(41), relativamente alle condizioni di vendita o di acquisto di beni o servizi, tra le persone fisiche o giuridiche di una o dell'altra parte, ne' tra i beni originari di una o dell'altra parte. 4. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo. ---------- (41) Per discriminazione si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, come stabilito dalle pertinenti disposizioni del presente accordo.</breve>

Accordo-art. 281

Art. 281. Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione 1. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 2. L'autorita' garante della concorrenza di una parte puo' chiedere la cooperazione dell'autorita' garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attivita' di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti di assumere decisioni autonome. 3. Nessuna delle due parti e' tenuta a comunicare informazioni all'altra parte. Qualora una parte decida di comunicare informazioni, essa puo' non fornirle se la comunicazione di tali informazioni e' vietata dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte che e' in possesso delle informazioni o se tale comunicazione e' incompatibile con i suoi interessi. Una parte puo' chiedere che le informazioni comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate alle condizioni da essa specificate.

Accordo-art. 282

Art. 282. Cooperazione e assistenza tecnica Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di attivita' di applicazione del diritto. Questa cooperazione e' trattata all'articolo 52 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 283

Art. 283. Risoluzione delle controversie Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 284

Art. 284. Contesto e obiettivi 1. Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di tener conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile, i cui pilastri - sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente - sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici che derivano dal considerare le questioni sociali e ambientali collegate al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. 3. Le parti convengono che il presente titolo esprime un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nel loro livello di sviluppo e nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni attuali e future. 4. Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo ne' al meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie di cui al titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 285

Art. 285. Diritto di legiferare e livelli di protezione 1. Le parti ribadiscono il rispetto delle rispettive costituzioni(42) e del diritto di legiferare che da esse discende al fine di stabilire le proprie priorita' di sviluppo sostenibile, fissare i propri livelli di protezione ambientale e sociale in ambito interno e adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti. 2. Ciascuna delle parti si adopera affinche' le proprie leggi e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in linea con le sue condizioni sociali, ambientali ed economiche e in conformita' con le norme e con gli accordi internazionali riconosciuti richiamati agli articoli 286 e 287 e di cui ciascuna di esse sia parte, e si adopera altresi' per migliorare tali leggi e politiche, purche' la loro applicazione non avvenga in una forma tale da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le parti o restrizioni dissimulate al commercio internazionale. ---------- (42) Per la parte UE, il riferimento e' alle costituzioni degli Stati membri dell'Unione europea, al trattato sull'Unione europea, al [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) e alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Accordo-art. 286

Art. 286. Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Nel ricordare la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le parti riconoscono - quali elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile di tutti i paesi e di conseguenza quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale - la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti, in cui rientrano la protezione sociale, i principi e diritti fondamentali nel lavoro e il dialogo sociale. In questo quadro, le parti riaffermano la loro volonta' di promuovere lo sviluppo di politiche macroeconomiche in forme tali da contribuire a una piena e produttiva occupazione e a un lavoro dignitoso per tutti - uomini, donne e giovani - nel pieno rispetto dei principi e diritti fondamentali nel lavoro in condizioni di giustizia, uguaglianza, sicurezza e dignita'. In linea con i loro obblighi in qualita' di membri dell'OIL, le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare in buona fede e conformemente alla costituzione dell'OIL, i principi relativi ai diritti fondamentali oggetto delle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia: a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 2. Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica alle seguenti convenzioni fondamentali dell'OIL richiamate nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro del 1998: a) la convenzione n. 138 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro; b) la convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione; c) la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato; d) la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio; e) la convenzione n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale; f) la convenzione n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione; g) la convenzione n. 87 concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale; e h) la convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. 3. Le parti si scambiano informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle altre convenzioni dell'OIL. 4. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono mai essere invocate ne' altrimenti utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione. 5. Le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.

Accordo-art. 287

Art. 287. Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le parti riconoscono che la governance e gli accordi internazionali in materia di ambiente sono strumenti importanti per affrontare i problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessita' di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali di comune interesse che attengono al commercio. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e nella pratica agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte, tra cui: a) il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; b) la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento; c) la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; d) la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ("CITES"); e) la convenzione sulla diversita' biologica; f) il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla convenzione sulla diversita' biologica; g) il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(43). 3. Le parti si impegnano a garantire la ratifica, entro l'entrata in vigore del presente accordo, dell'emendamento all'articolo XXI della CITES adottato a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983. 4. Le parti si impegnano inoltre, laddove non abbiano gia' provveduto in tal senso, a ratificare e dare efficace attuazione, al piu' tardi entro l'entrata in vigore del presente accordo, alla convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al presente articolo, purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi quando esistano condizioni identiche o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. ---------- (43) Resta inteso che il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente nell'articolo 287, paragrafo 2, comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.

Accordo-art. 288

Art. 288. Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile 1. Le parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. In questo quadro riconoscono il valore della cooperazione internazionale a sostegno degli sforzi finalizzati a sviluppare regimi e pratiche commerciali che favoriscano lo sviluppo sostenibile e convengono altresi' di collaborare nell'ambito degli articoli 288, 289 e 290 per elaborare, ove opportuno, approcci collaborativi. 2. Le parti si adoperano per: a) esaminare le situazioni nelle quali la soppressione o la riduzione degli ostacoli agli scambi favorirebbe il commercio e lo sviluppo sostenibile, tenendo conto, in particolare, delle interazioni tra misure ambientali e accesso al mercato; b) facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti in tecnologie e servizi ambientali, energie rinnovabili e prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari; c) facilitare e promuovere il commercio di prodotti rispondenti a criteri di sostenibilita', quali i prodotti che rientrano in programmi di commercio equo ed etico, di etichettatura ecologica e di agricoltura biologica ed anche in programmi riguardanti la responsabilita' sociale delle imprese e i loro obblighi di rendicontazione; e d) facilitare e promuovere lo sviluppo di pratiche e programmi, come l'ecoturismo, volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile dell'ambiente.

Accordo-art. 289

Art. 289. Commercio di prodotti forestali Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili mediante strumenti quali: un uso efficace della CITES per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione, i sistemi di certificazione dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, e gli accordi di partenariato regionali o bilaterali su base volontaria per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).

Accordo-art. 290

Art. 290. Commercio di prodotti ittici 1. Le parti riconoscono la necessita' di promuovere una pesca sostenibile cosi' da contribuire alla conservazione degli stock ittici e al commercio sostenibile delle risorse della pesca. 2. A tal fine, le parti si impegnano a: a) aderire e dare efficace attuazione ai principi dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, per quanto riguarda: lo sfruttamento sostenibile, la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la cooperazione internazionale tra gli Stati, il sostegno alla ricerca e alla consulenza scientifica, l'attuazione di misure efficaci di monitoraggio, controllo e ispezione, e le responsabilita' degli Stati di bandiera e di approdo, anche per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione della normativa; b) cooperare, anche all'interno delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e con le medesime, per prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), adottando tra l'altro strumenti efficaci di attuazione di regimi di controllo e ispezione che garantiscano il pieno rispetto delle misure di conservazione; c) scambiare i dati scientifici e i dati non riservati sugli scambi, condividere le esperienze e le migliori pratiche nel campo della pesca sostenibile e piu' in generale promuovere un approccio sostenibile alla pesca. 3. Le parti decidono, laddove non abbiano gia' provveduto in tal senso, di adottare misure di competenza dello Stato di approdo conformi all'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonche' di attuare regimi di controllo e ispezione, incentivi e obblighi per una gestione sana e sostenibile nel lungo periodo della pesca e degli ambienti costieri.

Accordo-art. 291

Art. 291. Mantenimento dei livelli di protezione 1. Le parti riconoscono che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. 2. Le parti non rinunciano ne' derogano alla propria legislazione in materia di ambiente o lavoro ne' propongono di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da influire sugli scambi o cosi' da incentivare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio. 3. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione delle norme nel territorio dell'altra parte.

Accordo-art. 292

Art. 292. Informazioni scientifiche Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non e' addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.

Accordo-art. 293

Art. 293. Riesame relativo alla sostenibilita' Le parti si impegnano a rivedere, monitorare e valutare congiuntamente il contributo allo sviluppo sostenibile derivante dalla parte IV del presente accordo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'articolo 302.

Accordo-art. 294

Art. 294. Meccanismo istituzionale e di monitoraggio 1. Ciascuna delle parti designa, nell'ambito della sua amministrazione, un ufficio che funge da punto di contatto ai fini dell'attuazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio. All'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni di contatto relative ai loro punti di contatto. 2. Le parti istituiscono una commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile(44) di cui fanno parte le autorita' di alto livello delle amministrazioni di ciascuna parte. Prima di ogni riunione della commissione, le parti si comunicano reciprocamente i nominativi e le informazioni di contatto dei rispettivi rappresentanti. 3. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente titolo, comprese le attivita' di cooperazione realizzate a norma del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. Le decisioni e le raccomandazioni della commissione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono rese pubbliche, salvo diversa decisione della commissione. 4. Ciascuna parte convoca nuovi gruppi consultivi sul commercio e sullo sviluppo sostenibile o consulta quelli esistenti(45). Questi gruppi hanno il compito di formulare pareri e raccomandazioni su aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio e di fornire consulenza alle parti sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo. 5. I gruppi consultivi delle parti comprendono organizzazioni rappresentative indipendenti, con una rappresentanza equilibrata delle parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni non governative e le autorita' pubbliche locali. ---------- (44) La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile riferisce al comitato di associazione in merito alle proprie attivita'. (45) Le parti, nell'esercitare il diritto di avvalersi dei gruppi consultivi esistenti per attuare le disposizioni del presente titolo, offrono agli organismi esistenti la possibilita' di rafforzare e sviluppare le loro attivita' sulla base delle nuove prospettive e dei nuovi ambiti previsti dal presente titolo. A tal fine, le parti possono avvalersi dei gruppi consultivi nazionali esistenti.

Accordo-art. 295

Art. 295. Forum di dialogo con la societa' civile 1. Le parti decidono di organizzare e promuovere un forum biregionale di dialogo con la societa' civile in cui si realizzi un dialogo aperto e in cui siano rappresentati in modo equilibrato le parti interessate del mondo economico, sociale e ambientale. Il dialogo del forum di dialogo con la societa' civile verte sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti alle relazioni commerciali tra le parti ed esamina anche come la cooperazione possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente titolo. Il forum di dialogo con la societa' civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti(46). 2. Salvo diverso accordo tra le parti, ogni riunione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprende una sessione nella quale i suoi membri riferiscono al forum di dialogo con la societa' civile in merito all'attuazione del presente titolo. Il forum di dialogo con la societa' civile puo' a sua volta esprimere punti di vista e pareri per promuovere il dialogo sui modi migliori per conseguire gli obiettivi del presente titolo. ---------- (46) Resta inteso che non sono delegati al forum di dialogo con la societa' civile i compiti di elaborazione politica e altre tipiche funzioni di governo dello stesso tipo.

Accordo-art. 296

Art. 296. Consultazioni governative 1. Una parte puo' chiedere consultazioni con un'altra parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente titolo, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Per consentire alla parte destinataria della domanda di rispondere, la domanda contiene informazioni sufficientemente specifiche cosi' da illustrare la questione in modo chiaro e oggettivo, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente titolo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte ha fatto pervenire la sua domanda in tal senso. 2. Le parti impegnate nelle consultazioni compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia reciprocamente soddisfacente, tenendo conto delle informazioni scambiate tra loro e delle opportunita' di cooperazione sulla questione. Nel corso delle consultazioni deve essere prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici delle parti che sono paesi in via di sviluppo. Le parti impegnate nelle consultazioni tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui siano parti. Se del caso, le parti impegnate nelle consultazioni possono, di comune accordo, chiedere la consulenza o l'assistenza di tali organizzazioni e organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. 3. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta di consultazioni, se una parte impegnata nelle consultazioni ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' - salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni - chiedere che la questione venga rinviata all'esame della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile presentando una domanda scritta ai punti di contatto delle altre parti. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente per contribuire al raggiungimento di una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se lo ritiene necessario, la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile puo' chiedere l'assistenza di esperti nella materia di interesse per facilitare la propria analisi. 4. La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni e' resa pubblica salvo diversa decisione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Accordo-art. 297

Art. 297. Gruppo di esperti 1. Salvo diverso accordo tra le parti impegnate nelle consultazioni, una di esse puo', trascorsi sessanta giorni dal rinvio della questione alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile o, nel caso in cui la questione non sia stata rinviata alla commissione, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 296, rispettivamente paragrafi 1 e 3, richiedere la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione affrontata in modo non soddisfacente nell'ambito delle consultazioni governative. Le parti della procedura possono inviare comunicazioni al gruppo di esperti. 2. Alla data di entrata del presente accordo, le parti presentano al comitato di associazione, in vista della sua approvazione da parte del Consiglio di associazione nel corso della sua prima riunione, un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali, nonche' un elenco di diciassette persone, cinque delle quali almeno non cittadini di alcuna delle parti, esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali. Gli esperti che non sono cittadini di alcuna delle parti possono essere designati a presiedere il gruppo di esperti. Gli esperti sono: i) indipendenti dalle parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegati e non ricevono istruzioni dalle medesime; e ii) sono scelti sulla base dei seguenti criteri: obiettivita', affidabilita' e capacita' di giudizio. 3. Le parti decidono la sostituzione degli esperti che non sono piu' disposti a far parte dei gruppi di esperti e possono comunque decidere di modificare l'elenco se e quando lo ritengono necessario.

Accordo-art. 298

Art. 298. Composizione del gruppo di esperti 1. Il gruppo di esperti e' composto di tre esperti. 2. Il presidente non e' cittadino di nessuna delle parti. 3. Ciascuna delle parti della procedura sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti scelgono, di comune accordo o per sorteggio, il presidente tra gli esperti che non sono cittadini di nessuna delle parti. 4. La funzione di esperto non puo' essere esercitata in relazione a questioni per le quali l'esperto o le organizzazioni cui egli e' collegato possano trovarsi in conflitto di interessi diretto o indiretto. Al momento della scelta quale esperto per una determinata questione, ciascun esperto e' tenuto a rivelare l'esistenza o il profilarsi di interessi, rapporti o questioni di cui si possa ragionevolmente ritenere che egli sia a conoscenza e che rischino di incidere o dar luogo a ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza o imparzialita'. 5. Se una delle parti della procedura ritiene che un esperto violi le prescrizioni di cui al paragrafo 4, le parti della procedura si consultano sollecitamente e, se d'accordo, l'esperto e' rimosso e un nuovo esperto viene scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, utilizzate per la scelta dell'esperto che e' stato rimosso. 6. Salvo quanto diversamente concordato dalle parti della procedura conformemente all'articolo 301, paragrafo 2, il gruppo di esperti e' costituito entro sessanta giorni dalla richiesta di una parte.

Accordo-art. 299

Art. 299. Regolamento interno 1. Il gruppo di esperti elabora un calendario che garantisce alle parti della procedura la possibilita' di far pervenire comunicazioni scritte e informazioni pertinenti. 2. Il gruppo di esperti e le parti assicurano la tutela delle informazioni riservate conformemente ai principi di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. 3. Il mandato del gruppo di esperti e' il seguente: "esaminare se una delle parti non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, dell'articolo 287, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 291 del presente titolo e formulare raccomandazioni non vincolanti per la soluzione della questione. Per questioni relative all'applicazione della legislazione, il mandato del gruppo di esperti e' stabilire se vi sia un inadempimento prolungato o ricorrente di una parte nel dare efficace esecuzione ai suoi obblighi.".

Accordo-art. 300

Art. 300. Relazione iniziale 1. Come base della sua relazione il gruppo di esperti utilizza le comunicazioni e le argomentazioni delle parti della procedura. Nel corso della procedura le parti hanno la possibilita' di formulare osservazioni su documenti o informazioni che il gruppo ritiene rilevanti ai fini del proprio lavoro. 2. Entro centoventi giorni dalla sua costituzione il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura una relazione iniziale comprensiva di raccomandazioni. Il gruppo di esperti, qualora ritenga di non poter presentare la sua relazione entro il termine di centoventi giorni, informa per iscritto le parti della procedura in merito ai motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare. 3. Le raccomandazioni del gruppo di esperti tengono conto della particolare situazione socioeconomica delle parti. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione iniziale le parti della procedura possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito. 5. Una volta ricevute le osservazioni scritte, il gruppo di esperti puo', d'ufficio o su richiesta di una delle parti della procedura: a) se del caso, richiedere il parere delle parti della procedura in merito alle osservazioni scritte; b) riconsiderare la sua relazione; o c) effettuare qualsiasi ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. La relazione finale del gruppo di esperti contiene un esame delle argomentazioni contenute nelle osservazioni scritte delle parti.

Accordo-art. 301

Art. 301. Relazione finale 1. Il gruppo di esperti presenta alle parti della procedura e alla commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile una relazione finale entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Le parti rendono accessibile al pubblico la relazione finale entro quindici giorni dalla sua presentazione. 2. Le parti della procedura possono di comune accordo decidere di prorogare i termini di cui al paragrafo 1, come pure i termini di cui all'articolo 298, paragrafo 6, e all'articolo 300, paragrafo 4. 3. Le parti della procedura, tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti, si adoperano per discutere le misure appropriate da attuare, compresa - laddove opportuno - la possibile cooperazione a sostegno dell'attuazione di tali misure. La parte cui le raccomandazioni sono indirizzate informa la commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile circa le sue intenzioni in merito alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, anche presentando un piano d'azione, se del caso. La commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile controlla l'attuazione delle azioni decise dalla parte.

Accordo-art. 302

Art. 302. Cooperazione e assistenza tecnica in materia di commercio e sviluppo sostenibile Le misure di cooperazione e assistenza tecnica relative al presente titolo sono contenute nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.

Accordo-art. 303

Art. 303. Disposizioni generali 1. Le parti sottolineano l'importanza della dimensione "da regione a regione" e riconoscono la rilevanza dell'integrazione economica regionale nel quadro del presente accordo. Di conseguenza riaffermano la loro volonta' di rafforzare e approfondire i loro rispettivi processi di integrazione economica regionale nell'ambito dei contesti applicabili. 2. Le parti riconoscono che l'integrazione economica regionale nei campi delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie e' essenziale ai fini della libera circolazione delle merci nell'America centrale e nella parte UE. 3. Di conseguenza le parti decidono le seguenti disposizioni, tenendo conto anche del diverso grado di sviluppo dei loro rispettivi processi di integrazione economica regionale.

Accordo-art. 304

Art. 304. Procedure doganali 1. In ambito doganale, entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'autorita' doganale della Repubblica della parte AC di primo ingresso concede il rimborso del dazio versato quando tali merci sono esportate in un'altra Repubblica della parte AC. Tali merci sono soggette al dazio doganale nella Repubblica della parte AC in cui sono importate. 2. Le parti si adoperano per predisporre un meccanismo che garantisca che le merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea a norma dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) del presente accordo, le quali entrino nel loro rispettivo territorio e siano state sdoganate all'importazione, non possano piu' essere assoggettate a dazi doganali o tasse di effetto equivalente o a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. 3. Le parti decidono che la loro rispettiva legislazione e le loro rispettive procedure doganali prevedano l'uso di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente elettronico rispettivamente nella parte UE e nella parte AC ai fini della dichiarazione in dogana all'importazione e all'esportazione. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti garantiscono inoltre l'armonizzazione a livello regionale della legislazione doganale, delle procedure e delle prescrizioni doganali all'importazione applicabili alle merci originarie dell'America centrale o dell'Unione europea. La parte AC si impegna a conseguire questo obiettivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 305

Art. 305. Ostacoli tecnici agli scambi 1. Nel settore dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita': a) le parti decidono che gli Stati membri dell'Unione europea provvederanno affinche' i prodotti originari dell'America centrale, legittimamente immessi sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, possano anche essere commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti (principio del reciproco riconoscimento); b) a questo proposito gli Stati membri dell'Unione europea accetteranno che un prodotto che abbia superato le procedure di valutazione della conformita' imposte da uno degli Stati membri dell'Unione europea possa essere immesso sul mercato degli altri Stati membri dell'Unione europea senza dover essere sottoposto a un'ulteriore procedura di valutazione della conformita', purche' il prodotto garantisca un livello equivalente di protezione dei vari legittimi interessi coinvolti. 2. Qualora esistano prescrizioni regionali armonizzate all'importazione, i prodotti originari dell'Unione europea devono soddisfare tali prescrizioni regionali per poter essere legittimamente commercializzati nella Repubblica della parte AC di prima importazione. Conformemente al presente accordo, se un prodotto e' oggetto di una legislazione armonizzata e deve essere registrato, la registrazione in una delle Repubbliche della parte AC deve essere accettata in tutte le altre Repubbliche della parte AC, una volta adempiute le procedure interne. 3. Inoltre, nei casi in cui sia prescritta la registrazione, le Repubbliche della parte AC accetteranno la registrazione dei prodotti per gruppo o famiglia di prodotti. 4. La parte AC conviene di adottare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformita' regionali attualmente in fase di elaborazione ed elencati nell'allegato XX (Elenchi dei regolamenti tecnici dell'America centrale di cui e' in corso l'armonizzazione) del presente accordo, di continuare a lavorare per conseguire l'armonizzazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita' e di promuovere l'elaborazione di norme regionali. 5. Per i prodotti non ancora armonizzati nella parte AC e non compresi nell'allegato XX, il comitato di associazione elabora un programma di lavoro per esaminare la possibilita' di aggiungere in seguito altri prodotti.

Accordo-art. 306

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)