LEGGE 11 luglio 2016, n. 139
Art. 306. Misure sanitarie e fitosanitarie 1. La finalita' del presente articolo e': a) promuovere condizioni che consentano la libera circolazione all'interno dell'America centrale e della parte UE delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie; b) promuovere l'armonizzazione e il miglioramento delle prescrizioni e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nella parte AC e nella parte UE, anche per giungere a utilizzare un unico certificato di importazione, un unico elenco di stabilimenti, un unico controllo sanitario all'importazione e un'unica tassa per i prodotti importati nella parte AC e provenienti dalla parte UE; c) fare in modo di garantire il reciproco riconoscimento delle verifiche effettuate dalle Repubbliche della parte AC in un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. 2. La parte UE garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali legittimamente immessi sul mercato possano liberamente circolare all'interno del territorio della parte UE senza controlli alle frontiere interne, purche' soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti. 3. La parte AC garantisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali e i prodotti vegetali beneficino dell'agevolazione del transito regionale nei territori della parte AC conformemente alla [risoluzione n. 219-2007](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::risoluzione:2007;219) (COMIECO-XLVII) e ai successivi strumenti correlati. Ai fini del presente titolo, per le importazioni provenienti dalla parte UE, per agevolazione del transito regionale si intende che le merci della parte UE possono entrare attraverso qualsiasi posto d'ispezione frontaliero della parte AC e transitare nella regione, da una Repubblica della parte AC all'altra, rispettando i requisiti sanitari e fitosanitari della parte di destinazione finale nella quale puo' essere effettuata l'ispezione sanitaria o fitosanitaria. 4. La parte AC si impegna a riconoscere agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali e ai prodotti vegetali elencati nell'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) il trattamento di seguito enunciato, purche' essi soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti e nel rispetto dei meccanismi esistenti previsti dal processo di integrazione regionale dell'America centrale. All'atto dell'importazione nel territorio di una Repubblica della parte AC, le autorita' competenti verificano il certificato emesso dall'autorita' competente della parte UE e possono effettuare un'ispezione sanitaria o fitosanitaria; un prodotto compreso nell'allegato XIX, una volta sdoganato, puo' essere sottoposto solo a un'ispezione sanitaria o fitosanitaria a campione presso il punto di ingresso nella Repubblica della parte AC di destinazione finale. Per i prodotti di cui all'elenco 1 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per i prodotti di cui all'elenco 2 dell'allegato XIX, l'obbligo di cui sopra si applica entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti (parte UE o Repubbliche della parte AC) a norma dell'accordo OMC e le procedure e i requisiti sanitari e fitosanitari stabiliti da ciascuna parte, una parte importatrice non e' tenuta ad accordare ai prodotti d'importazione provenienti dalla parte esportatrice un trattamento piu' favorevole di quello riconosciuto dalla parte esportatrice nell'ambito dei suoi scambi intraregionali. 6. Il Consiglio di associazione puo' modificare l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4) a seguito delle raccomandazioni del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie al comitato di associazione, secondo le procedure di cui al titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo. 7. Il sottocomitato di cui al paragrafo 6 controlla da vicino l'attuazione del presente accordo.
Accordo-art. 307
Art. 307. Attuazione 1. Le parti riconoscono l'importanza di una maggiore cooperazione per il conseguimento degli obiettivi del presente titolo anche attraverso i meccanismi previsti dal titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. 2. Le parti si impegnano a consultarsi sulle questioni relative al presente titolo al fine di garantire l'attuazione efficace della dimensione "da regione a regione" del presente accordo e la realizzazione degli obiettivi di integrazione economica regionale. 3. I progressi della parte AC nell'attuazione del presente titolo sono oggetto di relazioni periodiche e di programmi di lavoro della parte AC concernenti gli articoli 304, 305 e 306. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati per iscritto e riportano tutte le iniziative intraprese per dare attuazione agli obblighi e agli obiettivi definiti all'articolo 304, paragrafi 1, 3 e 4, all'articolo 305, paragrafi 2, 3 e 4 e all'articolo 306, paragrafi 3 e 4, come pure le iniziative previste per il periodo fino alla relazione successiva. Le relazioni sui progressi realizzati e i programmi di lavoro sono presentati ogni anno fino all'avvenuto effettivo adempimento degli impegni di cui al presente paragrafo. 4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti prenderanno in esame l'inclusione di altri settori nel presente titolo. 5. Gli impegni in materia di integrazione regionale assunti dalla parte AC a norma del presente titolo non sono soggetti alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Accordo-art. 308
Art. 308. Obiettivo L'obiettivo del presente titolo e' prevenire e risolvere le controversie tra le parti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Accordo-art. 309
Art. 309. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della parte IV del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria. 2. Il presente titolo non si applica alle controversie tra le Repubbliche della parte AC.
Accordo-art. 310
Art. 310. Consultazioni 1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 309 avviando consultazioni in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Una qualsiasi parte del presente accordo chiede l'apertura di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato di associazione, illustrando i motivi della richiesta e la base giuridica del reclamo, e precisando quali siano le misure proposte o vigenti contestate. 3. Se la parte attrice e' la parte UE e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 riguarda piu' di una Repubblica della parte AC e si presenta simile sotto ogni profilo di fatto e di diritto, la parte UE puo' richiedere un'unica consultazione che coinvolga quelle Repubbliche della parte AC(47). 4. Se la parte attrice e' una Repubblica della parte AC e la presunta violazione di una norma individuata conformemente al paragrafo 2 reca pregiudizio agli scambi(48) di piu' di una Repubblica della parte AC, le Repubbliche della parte AC possono chiedere un'unica consultazione oppure chiedere di riunire le consultazioni entro cinque giorni dalla data di presentazione della prima richiesta di consultazioni. La Repubblica interessata della parte AC spiega nella richiesta quale sia, nel caso di specie, il proprio interesse commerciale sostanziale. 5. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle parti, nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, sempre che le due parti non decidano di proseguirle. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano concluse entro quaranta giorni dalla presentazione della prima richiesta. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 6. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o di carattere stagionale, le consultazioni si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Se nelle consultazioni sono coinvolte piu' Repubbliche della parte AC conformemente ai paragrafi 3 e 4, dette consultazioni si considerano consultazioni si considerano concluse entro vento giorni dalla presentazione della prima richiesta. 7. Se la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 5 o al paragrafo 6 oppure se le consultazioni si sono concluse senza la risoluzione della controversia, la parte attrice puo' richiedere la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311. 8. Se dalle ultime consultazioni sono trascorsi piu' di dodici mesi di inattivita' e la situazione alla base della controversia persiste, la parte attrice chiede nuove consultazioni. Il presente paragrafo non si applica se questa inattivita' e' dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324. ---------- (47) Ad esempio, laddove una disposizione della parte IV del presente accordo istituisca, a carico di tutte le Repubbliche della parte AC, l'obbligo di adempiere a una specifica prescrizione entro una data stabilita, il mancato adempimento da parte di piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe una materia contemplata dal presente paragrafo. (48) Il divieto di importazione istituito nei confronti delle esportazioni di un prodotto provenienti da piu' di una Repubblica della parte AC costituirebbe, ad esempio, una materia contemplata dal presente paragrafo.
Accordo-art. 311
Art. 311. Apertura della procedura del collegio 1. Quando le parti impegnate nelle consultazioni non siano riuscite a risolvere la controversia sulla base di quanto disposto dall'articolo 310, qualsiasi parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio che esamini la questione. 2. La richiesta di costituzione del collegio e' comunicata per iscritto alla parte convenuta e in copia al comitato di associazione. La parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano la misura specifica contestata e la base giuridica del reclamo e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 309. 3. Le parti legittimate a norma del paragrafo 1 a richiedere la costituzione di un collegio possono partecipare al procedimento del collegio come parti attrici previa notifica scritta alle altre parti della controversia. La notifica e' effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della prima richiesta di costituzione del collegio. 4. Per il riesame di una misura proposta non puo' essere richiesta la costituzione di un collegio.
Accordo-art. 312
Art. 312. Costituzione del collegio 1. Il collegio e' composto di tre membri. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di costituzione del collegio, le parti della controversia si consultano per concordarne la composizione(49). 3. Qualora le parti della controversia non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse ha il diritto di selezionare, entro tre giorni dalla scadenza del citato termine, un membro, che non fungera' da presidente, tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 325. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia il presidente e gli eventuali altri membri tra i soggetti competenti i cui nominativi figurano nell'elenco compilato a norma dell'articolo 325. 4. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato procede al sorteggio entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata da una o da entrambe le parti della controversia. Il sorteggio e' effettuato in una data e in un luogo che vengono tempestivamente comunicati alle parti della controversia. Le parti della controversia che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio. 5. Le parti della controversia possono, di comune accordo ed entro il termine di cui al paragrafo 2, selezionare persone non comprese nell'elenco dei membri che soddisfino pero' i requisiti di cui all'articolo 325. 6. La data di costituzione del collegio coincide con la data di notifica dell'accettazione della selezione da parte di tutti i membri. ---------- (49) Se una parte della controversia e' costituita da due o piu' Repubbliche della parte AC, queste ultime agiscono congiuntamente ai fini della procedura di cui all'articolo 312.
Accordo-art. 313
Art. 313. Decisione del collegio 1. Il collegio notifica la sua decisione sulla questione in esame alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro centoventi giorni dalla sua costituzione. 2. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto del termine di cui al paragrafo 1, il suo presidente ne da' immediata notifica per iscritto alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio. 3. Nei casi urgenti, riguardanti soprattutto merci deperibili o stagionali, il collegio fa il possibile per notificare la decisione entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Salvo circostanze eccezionali, la decisione e' notificata entro settanta giorni dalla data di costituzione del collegio. Su richiesta di una delle parti della controversia, il collegio puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione.
Accordo-art. 314
Art. 314. Esecuzione della decisione del collegio 1. Se del caso, la parte convenuta adotta senza indugio le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede alla decisione del collegio sulla questione in esame e le parti della controversia si adoperano per concordare i tempi della sua esecuzione. 2. Ai fini dell'esecuzione, le parti della controversia e in ogni caso il collegio considerano i possibili effetti che la misura giudicata incompatibile con il presente accordo ha sul livello di sviluppo della parte convenuta. 3. Nel caso in cui non sia data piena e tempestiva esecuzione alla decisione del collegio, come misura temporanea si puo' procedere a una compensazione o a una sospensione degli obblighi. In questo caso, le parti della controversia si adoperano per concordare una compensazione piuttosto che applicare una sospensione degli obblighi. Ne' la compensazione ne' la sospensione degli obblighi e', tuttavia, da preferire alla piena e tempestiva esecuzione della decisione del collegio. 4. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC come parte attrice o parte convenuta, la compensazione o la sospensione degli obblighi a norma del presente titolo si applica singolarmente a ciascuna Repubblica della parte AC. Per tale motivo la decisione del collegio stabilisce singolarmente per ciascuna Repubblica della parte AC il livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
Accordo-art. 315
Art. 315. Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione 1. La parte convenuta notifica tempestivamente alla parte attrice il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione e le misure specifiche che intende adottare, ove possibile. 2. Le parti della controversia si adoperano per concordare il periodo di tempo ragionevole necessario per dare esecuzione alla decisione del collegio entro trenta giorni dalla notifica della stessa nei loro confronti. Una volta raggiunto l'accordo, le parti della controversia notificano al comitato di associazione il periodo di tempo ragionevole concordato e, ove possibile, le misure specifiche che la parte convenuta intende adottare. 3. Qualora le parti della controversia non pervengano, entro il termine stabilito al paragrafo 2, a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio, la parte attrice puo' chiedere al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta, effettuata per iscritto, viene notificata all'altra parte della controversia e, in copia, al comitato di associazione. Il collegio notifica la sua decisione alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio decide il periodo di tempo ragionevole per ciascuna Repubblica della parte AC. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. La parte convenuta riferisce al comitato di associazione in merito alle misure adottate e da adottare per dare esecuzione alla decisione del collegio. La relazione scritta e' presentata non oltre la prima meta' del periodo di tempo ragionevole. 6. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato previo accordo tra le parti della controversia. Tutti i periodi indicati nel presente articolo fanno parte del periodo di tempo ragionevole.
Accordo-art. 316
Art. 316. Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio 1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio, fornendo precisazioni quali la data di efficacia e il testo della misura e spiegando, in punto di fatto e di diritto, come la misura adottata per dare esecuzione alla decisione renda adempiente la parte convenuta. 2. Qualora le parti della controversia non concordino sull'esistenza o sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la misura specifica contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 309. Il collegio notifica la sua decisione entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio - ove le circostanze lo richiedano - pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 317
Art. 317. Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Se la parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione della decisione del collegio prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole di cui all'articolo 316, paragrafo 1, o se il collegio stabilisce che la misura notificata a norma dell'articolo 316, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi che incombono alla parte in forza di quanto disposto dall'articolo 309, la parte convenuta presenta un'offerta di compensazione alla parte attrice che ne faccia richiesta. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, ciascuna Repubblica della parte AC presenta o riceve, a seconda dei casi, un'offerta di compensazione che tiene conto del livello dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1. Nel richiedere la compensazione a norma del presente paragrafo la parte UE si adopera per dare prova di moderazione. 2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica della decisione del collegio a norma dell'articolo 316 con cui il collegio stabilisce la non compatibilita' con l'articolo 309 di una misura adottata per dare esecuzione alla decisione, la parte attrice e' autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 309 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, previa notifica alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. La notifica specifica gli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice puo' applicare la sospensione dieci giorni dopo la notifica, a meno che la parte convenuta abbia chiesto la decisione di un collegio a norma del paragrafo 3. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, la sospensione degli obblighi viene applicata singolarmente a ciascuna Repubblica inadempiente della parte AC o da ciascuna Repubblica della parte AC, a seconda dei casi, tenendo conto del livello individuale dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici determinato a norma dell'articolo 314, paragrafo 4, e delle misure notificate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1. 3. Se una parte convenuta ritiene che il livello di sospensione non e' equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, essa puo' chiedere per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. La decisione del collegio sul livello di sospensione degli obblighi e' notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio non abbia notificato la sua decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio. 4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. 5. Nel sospendere i benefici a norma del paragrafo 1, la parte UE si adopera per dare prova della dovuta moderazione tenendo conto, tra l'altro, del probabile effetto sull'economia e del livello di sviluppo della parte convenuta e sceglie le misure che contribuiscono a rendere adempiente la parte convenuta e che hanno la minore probabilita' di incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando le misure specifiche giudicate incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 309 non siano state rese pienamente conformi a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 318, o fino a quando le parti della controversia non abbiano trovato un accordo per la sua risoluzione.
Accordo-art. 318
Art. 318. Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione successivamente alla sospensione degli obblighi 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, con copia al comitato di associazione, le misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio e la propria richiesta di revoca della sospensione degli obblighi applicata dalla parte attrice. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 le parti della controversia non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 309, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla parte convenuta, con copia al comitato di associazione. Se la decisione del collegio si applica a piu' di una Repubblica della parte AC, il collegio pronuncia la sua decisione a norma del presente articolo per ciascuna Repubblica della parte AC. La decisione del collegio e' notificata alle parti della controversia, con copia al comitato di associazione, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 309, la sospensione degli obblighi cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originario, si applicano le procedure pertinenti di cui all'articolo 312. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 319
Art. 319. Regolamento di procedura 1. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dal Consiglio di associazione. 2. A condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate, le udienze del collegio sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura. 3. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, il collegio - entro cinque giorni dalla data della sua costituzione - e' investito del seguente mandato: "esaminare la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio alla luce delle pertinenti disposizioni della parte IV del presente accordo, in modo da stabilire la compatibilita' della misura contestata con le disposizioni di cui all'articolo 309 del titolo X (Risoluzione delle controversie) e pronunciarsi sulla questione in conformita' all'articolo 313 del titolo X (Risoluzione delle controversie)." 4. Le parti della controversia, nel caso in cui abbiano concordato un diverso mandato, devono darne notifica al collegio entro due giorni dal loro accordo. 5. Conformemente al regolamento di procedura puo' essere richiesta la rimozione di un membro che, a giudizio di una parte della controversia, viola il codice di condotta o non soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 325.
Accordo-art. 320
Art. 320. Informazioni e consulenza tecnica 1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio puo' acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio. 2. Se del caso il collegio puo' anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilita' di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinche' esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.
Accordo-art. 321
Art. 321. Amicus curiae Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio puo' esaminare conformemente al regolamento di procedura.
Accordo-art. 322
Art. 322. Norme e principi di interpretazione 1. I collegi interpretano le disposizioni di cui all'articolo 309 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, tenendo debitamente conto del fatto che le parti devono adempiere al presente accordo in buona fede ed evitare di eludere i loro obblighi. 2. Se una disposizione della parte IV del presente accordo e' identica a una disposizione dell'accordo OMC, il collegio adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. 3. Le decisioni del collegio non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 309.
Accordo-art. 323
Art. 323. Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio 1. Il collegio fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere dei membri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. 3. La decisione indica le conclusioni di fatto e di diritto del collegio, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni del collegio. La decisione contiene anche un riferimento alle richieste di pronuncia avanzate da una o da entrambe le parti della controversia, quale risultano tra l'altro nel mandato del collegio. Le parti della controversia rendono pubbliche le decisioni del collegio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle decisioni organizzative. 4. Nelle sue decisioni il collegio non rivela informazioni riservate, ma puo' formulare conclusioni tratte da tali informazioni.
Accordo-art. 324
Art. 324. Soluzione reciprocamente soddisfacente Le parti della controversia possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente titolo. Esse notificano tale soluzione al comitato di associazione. Alla notifica della soluzione reciprocamente soddisfacente, la procedura e' chiusa.
Accordo-art. 325
Art. 325. Elenco dei membri del collegio 1. Entro sei mesi(50) dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo. La parte UE propone dodici membri e ciascuna Repubblica della parte AC ne propone due. La parte UE e le Repubbliche della parte AC scelgono inoltre dodici persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte e che avranno il compito di presiedere il collegio. Il Consiglio di associazione puo' rivedere e modificare l'elenco in qualsiasi momento e provvede a che l'elenco mantenga sempre questa composizione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo. 2. I membri del collegio devono possedere conoscenze o esperienza specifiche per quanto attiene al diritto, al commercio internazionale o ad altre materie connesse alla parte IV del presente accordo o alla risoluzione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, devono essere indipendenti ed esercitare le funzioni a titolo personale, non essere collegati ad alcuna delle parti o ad alcuna organizzazione ne' ricevere da esse istruzioni e devono rispettare il codice di condotta adottato dal Consiglio di associazione. 3. Il Consiglio di associazione puo' compilare ulteriori elenchi di un massimo di quindici persone in possesso di competenze settoriali in ambiti specifici disciplinati dalla parte IV del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 312, il presidente del comitato di associazione puo' utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti. ---------- 50) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo: a) entro settantacinque giorni le parti inviano al Consiglio di associazione i loro elenchi di candidati; b) entro centoventi giorni il Consiglio di associazione approva o respinge i candidati che figurano negli elenchi; c) entro centocinquanta giorni le parti inviano un elenco di candidati aggiuntivi in sostituzione dei candidati respinti; d) entro centoottanta giorni l'elenco dei candidati e' reso definitivo.
Accordo-art. 326
Art. 326. Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC 1. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("DSU dell'OMC") si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC. 2. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente titolo. 3. Una parte della controversia che chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di cui alla parte IV del presente accordo, laddove cio' configuri al tempo stesso una violazione degli accordi OMC, ha la scelta del foro. 4. Le parti della controversia evitano di sottoporre controversie identiche a fori diversi, se alla base delle controversie sono le stesse pretese giuridiche e le stesse misure. 5. Nel caso di controversie non identiche relative alla stessa misura, le parti si astengono dall'avviare procedure parallele di risoluzione delle controversie. 6. Se una parte della controversia ha avviato la procedura di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC o a norma del presente titolo e successivamente chiede venga sanzionata la violazione di un obbligo di fronte a un secondo foro per una controversia identica a una gia' sottoposta all'altro foro, a tale parte e' precluso aprire il secondo contenzioso. Ai fini del presente titolo si intende per "identica" una controversia basata sulle stesse pretese giuridiche e sulle stesse misure contestate. Una controversia non e' ritenuta identica se il foro scelto inizialmente non e' riuscito, per motivi procedurali o di giurisdizione, a pronunciarsi sulle pretese giuridiche per le quali e' stato adito. 7. Ai fini del paragrafo precedente, una procedura di risoluzione delle controversie si intende avviata a norma della DSU dell'OMC se il panel e' istituito conformemente all'articolo 6 della DSU dell'OMC e a norma del presente titolo se una parte ha richiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 311, paragrafo 1. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma della DSU dell'OMC sono concluse quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel o dell'organo di appello a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, della DSU dell'OMC. Le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo sono concluse quando il collegio notifica la sua decisione sulla questione alle parti e al comitato di associazione a norma dell'articolo 313, paragrafo 1. 8. Le questioni relative alla competenza dei collegi istituiti a norma del presente titolo sono sollevate entro il termine di dieci giorni dalla data di costituzione del collegio e sono risolte attraverso una pronuncia pregiudiziale entro trenta giorni dalla data di costituzione del collegio. Una volta sollevata un'eccezione sulla competenza di un collegio a norma del presente articolo, tutti i termini stabiliti dal presente titolo e dal regolamento di procedura sono sospesi in attesa della notifica della pronuncia pregiudiziale del collegio. 9. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte della controversia proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una parte della controversia di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.
Accordo-art. 327
Art. 327. Termini 1. Tutti i termini fissati nel presente titolo e nel regolamento di procedura, compresi quelli per la notifica delle decisioni da parte dei collegi, sono calcolati in giorni civili e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini di cui al presente titolo e al regolamento di procedura possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. 3. Il collegio puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a dodici mesi su richiesta della parte attrice e con il consenso della parte convenuta. In tal caso i termini sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione della procedura. Se la procedura del collegio resta sospesa per oltre dodici mesi, il mandato del collegio scade, fatto salvo il diritto della parte attrice di chiedere l'apertura di consultazioni e poi la costituzione di un collegio sulla stessa questione in un momento successivo. Il presente paragrafo non si applica se questa sospensione e' dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'articolo 324.
Accordo-art. 328
Art. 328. Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta 1. Il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta durante la prima riunione. 2. Il Consiglio di associazione puo' modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
Accordo-art. 329
Art. 329. Ambito di applicazione 1. Il meccanismo di mediazione si applica alle misure non tariffarie che recano pregiudizio agli scambi tra le parti di cui alla parte IV del presente accordo. 2. Il meccanismo di mediazione non si applica alle misure o ad altre questioni inerenti: a) al titolo VIII (Commercio e sviluppo sostenibile); b) al titolo IX (Integrazione economica regionale); c) ai processi di integrazione della parte UE e delle Repubbliche della parte AC; d) alle materie in cui siano state escluse le procedure di risoluzione delle controversie; e e) alle disposizioni istituzionali del presente accordo. 3. Il presente titolo si applica a livello bilaterale tra la parte UE, da una parte, e ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra. 4. La procedura di mediazione e' riservata.
Accordo-art. 330
Art. 330. Avvio della procedura 1. Una parte puo', in qualunque momento, chiedere per iscritto che l'altra parte partecipi a una procedura di mediazione. La richiesta descrive la questione in modo sufficientemente dettagliato da illustrare chiaramente la misura interessata e i suoi effetti sugli scambi. 2. La parte cui e' rivolta la richiesta la considera favorevolmente e fornisce una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. 3. Prima della scelta del mediatore a norma dell'articolo 331, le parti della procedura si adoperano in buona fede per pervenire a un accordo mediante negoziati diretti e dispongono per questo di un termine di venti giorni.
Accordo-art. 331
Art. 331. Scelta del mediatore 1. Le parti della procedura sono invitate a trovare l'accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 330, paragrafo 3, o prima se una parte notifica all'altra che l'accordo non e' possibile senza l'assistenza di un mediatore. 2. Se le parti della procedura non riescono a trovare un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere che la nomina del mediatore avvenga per sorteggio. Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, ogni parte compila un elenco di almeno tre persone che non siano suoi cittadini, soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4 e possano svolgere la funzione di mediatore. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'elenco, ogni parte sceglie almeno uno dei nominativi che figurano nell'elenco proposto dall'altra parte. Il presidente del comitato di associazione o un suo delegato sorteggia poi il mediatore all'interno della rosa dei nominativi prescelti. Il sorteggio avviene entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di nomina per sorteggio in un luogo e in una data che devono essere tempestivamente comunicati alle parti. Le parti che lo desiderino possono essere presenti al sorteggio. 3. Se una parte della procedura non compila l'elenco o non sceglie un nominativo nell'elenco proposto dall'altra parte, il presidente o un suo delegato sorteggia il mediatore dall'elenco della parte che ha rispettato quanto stabilito dal paragrafo 2. 4. Il mediatore e' un esperto della materia cui attiene la misura contestata(51). Il mediatore assiste con imparzialita' e trasparenza le parti della procedura, aiutando a chiarire la misura e i suoi possibili effetti commerciali e a pervenire a una soluzione concordata. 5. Se una parte della procedura ritiene che il mediatore violi il codice di condotta, ne puo' essere chiesta la rimozione e viene scelto un nuovo mediatore conformemente a quanto disposto dai paragrafi da 1 a 4. ---------- (51) Ad esempio, nei casi riguardanti le norme e le prescrizioni tecniche, il mediatore dovrebbe provenire dai pertinenti organismi di normazione internazionali.
Accordo-art. 332
Art. 332. Regolamento della procedura di mediazione 1. Le parti partecipano in buona fede alla procedura di mediazione e si adoperano per pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Entro quindici giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della procedura una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l'altra parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione del problema. Ciascuna parte puo' aggiungere alla descrizione o alle osservazioni le informazioni che essa ritenga pertinenti. 3. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto di procedere, in particolare se, come e quando consultare le parti della procedura, congiuntamente o separatamente. Qualora le parti non abbiano reso disponibili determinate informazioni o non ne siano in possesso, il mediatore puo' stabilire anche se le circostanze richiedano l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame. Se l'assistenza o la consultazione di esperti, agenzie governative e altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame comporta informazioni riservate di cui all'articolo 336 del presente titolo, tali informazioni possono essere rese disponibili solo dopo averne informato le parti della procedura e con la condizione espressa che tali informazioni vengano trattate in ogni momento come informazioni riservate. 4. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il mediatore puo' fornire una valutazione della questione e della misura interessata e proporre una soluzione alle parti della procedura. La valutazione non riguarda la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo. 5. La procedura si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo. 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il mediatore puo' usare qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi tra gli altri il telefono, il fax, i collegamenti via web o la videoconferenza. 7. La procedura si conclude di norma entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In qualsiasi momento le parti della procedura possono rinunciare di comune accordo alla procedura.
Accordo-art. 333
Art. 333. Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti della procedura si siano accordate su una soluzione per rimuovere gli ostacoli agli scambi causati dalla misura oggetto della procedura, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per darle sollecita attuazione. 2. Le misure o le iniziative prese per dare attuazione alla soluzione concordata sono regolarmente comunicate per iscritto dalla parte che le prende all'altra parte e al comitato di associazione. L'obbligo cessa una volta che la soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata adeguatamente e compiutamente attuata.
Accordo-art. 334
Art. 334. Rapporto con il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie 1. La procedura del meccanismo di mediazione e' indipendente dal titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo e non e' destinata a servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie previste da detto titolo o da qualsiasi altro accordo. Una richiesta di mediazione e le possibili procedure del meccanismo di mediazione non escludono il ricorso al titolo X. 2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti di cui al titolo X.
Accordo-art. 335
Art. 335. Termini I termini indicati nel presente titolo possono essere modificati previo accordo fra le parti della procedura.
Accordo-art. 336
Art. 336. Riservatezza delle informazioni 1. Una parte della procedura che presenti documenti o comunicazioni nel quadro di una procedura di mediazione puo' considerare riservati tali documenti, comunicazioni o parti di essi. 2. Se i documenti, le comunicazioni o parti di essi sono stati considerati riservati da una parte, l'altra parte e il mediatore restituiscono o distruggono tali documenti entro quindici giorni dalla conclusione della procedura di mediazione. 3. Analogamente i documenti, le comunicazioni o parti di essi considerati riservati, che siano stati messi a disposizione di esperti, agenzie governative o altre persone fisiche o giuridiche competenti con conoscenze specialistiche nella materia in esame, sono restituiti o distrutti entro quindici giorni dalla conclusione dell'assistenza o delle consultazioni del mediatore.
Accordo-art. 337
Art. 337. Costi 1. Tutti i costi della procedura di mediazione sono ripartiti in parti uguali tra le parti della procedura. Per costi si intendono il compenso del mediatore, le sue spese di trasporto, vitto e alloggio, e tutte le spese amministrative generali della procedura di mediazione conformemente alla richiesta di rimborso delle spese presentata dal mediatore. 2. Il mediatore tiene un registro completo e dettagliato di tutte le spese sostenute e presenta alle parti della procedura una richiesta di rimborso delle spese con i relativi documenti giustificativi. 3. Il Consiglio di associazione stabilisce i costi ammissibili, il compenso e le indennita' da corrispondere al mediatore.
Accordo-art. 338
Art. 338. Cooperazione per una maggiore trasparenza Le parti convengono di cooperare nelle sedi bilaterali e multilaterali competenti per aumentare la trasparenza, anche attraverso l'eliminazione della corruzione nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo.
Accordo-art. 339
Art. 339. Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinche' le sue misure di applicazione generale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative relative alle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo siano sollecitamente pubblicate o rese facilmente accessibili agli interessati, in modo da consentire agli interessati di una parte e a qualsiasi altra parte di prenderne conoscenza. Su richiesta, ciascuna parte fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure, prevedendo un termine congruo tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure, salvo che specifiche circostanze pratiche o legali non impongano diversamente. 2. Ciascuna parte si adopera per fornire agli interessati dell'altra parte la possibilita' di formulare osservazioni sulle proposte di disposizioni legislative e regolamentari, di procedure o pronunce amministrative di applicazione generale e per tener conto delle osservazioni pertinenti ricevute. 3. Le misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1 si presumono rese facilmente accessibili quando siano state debitamente notificate all'OMC oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della parte interessata. 4. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo puo' essere interpretata come tale da imporre alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Accordo-art. 340
Art. 340. Punti di contatto e scambio di informazioni 1. La parte UE, la parte AC(52) e ciascuna Repubblica della parte AC designano, entro la data di entrata in vigore(53) del presente accordo, un punto di contatto per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione dell'accordo. La designazione dei punti di contatto non pregiudica la designazione specifica di autorita' competenti in base a precise disposizioni del presente accordo. 2. Su richiesta di una delle parti, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione della parte IV del presente accordo e fornisce il sostegno necessario a facilitare la comunicazione con la parte richiedente. 3. Su richiesta di una parte e nella misura in cui cio' sia giuridicamente possibile, ciascuna parte interessata fornisce le informazioni e risponde sollecitamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere in modo sostanziale sulla parte IV del presente accordo. ---------- (52) Il punto di contatto designato dalla parte AC e' utilizzato per lo scambio di informazioni relative agli obblighi collettivi conformemente all'articolo 352, paragrafo 2, della Parte V (Disposizioni finali) del presente accordo e agisce secondo le istruzioni dirette concordate dalle Repubbliche della parte AC. (53) Ai fini dell'obbligo per la parte AC di designare un punto di contatto, per "data di entrata in vigore" si intende la data in cui tutte le Repubbliche della parte AC hanno messo in vigore il presente accordo conformemente all'articolo 353, paragrafo 4.
Accordo-art. 341
Art. 341. Procedimenti amministrativi Ciascuna parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 339 in modo coerente, imparziale e ragionevole. Piu' specificatamente, ciascuna parte, quando applica tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti di una parte: a) si adopera per comunicare alle persone che sono direttamente interessate da un procedimento, con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; b) accorda alle persone interessate una possibilita' ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni provvedimento amministrativo definitivo, quando i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e c) provvede a che le sue procedure siano fondate sul diritto.
Accordo-art. 342
Art. 342. Riesame e impugnazione 1. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene in vigore procedure od organi giurisdizionali, quasi giurisdizionali o amministrativi affinche' i provvedimenti amministrativi definitivi che incidono sulle materie attinenti al commercio disciplinate dalla parte IV del presente accordo possano essere sollecitamente riesaminati e, nei casi in cui cio' sia giustificato, riformati. Questi organi o procedure sono indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili sono imparziali e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione. 2. Ciascuna delle parti provvede affinche' in tali organi o procedure le parti del procedimento abbiano diritto a: a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sulle comunicazioni presentati oppure, ove la legge lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa. 3. Fatta salva la possibilita' di impugnazione o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione, ciascuna delle parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
Accordo-art. 343
Art. 343. Norme specifiche Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le norme specifiche contenute in altre disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 344
Art. 344. Trasparenza in materia di sovvenzioni 1. Ai fini del presente accordo per sovvenzione si intende una misura connessa agli scambi di merci, che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo SCM ed e' specifica ai sensi dell'articolo 2 dello stesso accordo. Questa disposizione copre le sovvenzioni quali definite nell'accordo sull'agricoltura. 2. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni connesse agli scambi di merci. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione sulla base giuridica, sulla forma, sull'importo o sul bilancio e, se possibile, sul beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da qualsiasi organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico. Nello scambio di informazioni le parti tengono conto degli obblighi imposti dal segreto professionale e d'impresa. 3. Su richiesta di una parte, le parti possono scambiarsi informazioni su questioni attinenti alle sovvenzioni in materia di servizi. 4. Il comitato di associazione esamina periodicamente i progressi compiuti dalle parti nel dare attuazione al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti delle parti di applicare misure di difesa commerciale o di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie o altra azione idonea contro una sovvenzione concessa dall'altra parte, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC. 6. Per le questioni attinenti al presente articolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Accordo-art. 345
Art. 345. Compiti specifici del Consiglio di associazione 1. Il Consiglio di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, e' composto, a livello ministeriale, di rappresentanti della parte UE, da una parte, e di ministri di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, responsabili delle questioni attinenti al commercio, dall'altra, conformemente al rispettivo quadro giuridico delle parti, oppure delle persone da essi designate. 2. Per quanto concerne le questioni attinenti al commercio il Consiglio di associazione puo': a) modificare, ai fini del conseguimento degli obiettivi della parte IV del presente accordo: i) gli elenchi delle merci di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) allo scopo di aggiungere una o piu' merci alla tabella relativa alla riduzione tariffaria; ii) le tabelle accluse all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali) per accelerare lo smantellamento tariffario; iii) le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato I (Soppressione dei dazi doganali); iv) le appendici 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa); v) l'allegato XVI (Appalti pubblici); vi) l'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette); vii) l'allegato XIX (Elenchi dei prodotti di cui all'articolo 306, paragrafo 4); viii) l''allegato XXI (Sottocomitati); b) adottare interpretazioni delle disposizioni della parte IV del presente accordo; c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa convenuta dalle parti. 3. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le modifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il termine da esse convenuto(54). ---------- (54) Attuazione delle modifiche approvate dal Consiglio di associazione: 1. nel caso della Costa Rica, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 121.4, terzo comma (Protocolo de Menor Rango) della Constitucion Politica de la Republica de Costa Rica; 2. nel caso dell'Honduras, le decisioni del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 345, paragrafo 2, lettera a), saranno equivalenti allo strumento di cui all'articolo 21 della Constitucion de la Republica de Honduras.
Accordo-art. 346
Art. 346. Compiti specifici del comitato di associazione 1. Il comitato di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, e' composto di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra, a livello di alti funzionari responsabili delle questioni attinenti al commercio, oppure delle persone da essi designate. 2. Quando affronta le questioni attinenti al commercio il comitato di associazione svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) assiste il Consiglio di associazione nello svolgimento delle sue funzioni che riguardano le questioni attinenti al commercio; b) e' responsabile dell'attuazione e dell'applicazione corretta delle disposizioni della parte IV del presente accordo. A questo proposito e fatti salvi i diritti stabiliti dai titoli X (Risoluzione delle controversie) e XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) dalla parte IV del presente accordo, le parti possono sottoporre all'esame del comitato di associazione ogni questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della parte IV del presente accordo; c) sovrintende all'ulteriore elaborazione, secondo le necessita', delle disposizioni della parte IV del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione; d) cerca i metodi appropriati per prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque insorgere nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo; e) approva i regolamenti di procedura di tutti i sottocomitati di cui alla parte IV del presente accordo e sovrintende ai loro lavori. 3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il comitato di associazione ha la facolta' di: a) istituire altri sottocomitati oltre a quelli istituiti dalla parte IV del presente accordo, composti di rappresentanti della Commissione europea e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC e affidare ad essi responsabilita' che rientrano nel suo ambito di competenza. Puo' inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e puo' anche disporne lo scioglimento; b) raccomandare al Consiglio di associazione di adottare decisioni conformi agli obiettivi specifici della parte IV del presente accordo; e c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa secondo quanto convenuto tra le parti o secondo le indicazioni del Consiglio di associazione.
Accordo-art. 347
Art. 347. Coordinatori per la parte IV del presente accordo 1. La Commissione europea e ciascuna delle Repubbliche della parte AC nominano un coordinatore per la parte IV del presente accordo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo. 2. Conformemente alle disposizioni che precedono i coordinatori collaborano alla definizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di associazione e del comitato di associazione e a tutti gli altri preparativi necessari per tali riunioni e garantiscono, se del caso, il follow-up delle decisioni di tali organi.
Accordo-art. 348
Art. 348. Sottocomitati 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo, il presente articolo si applica a tutti i sottocomitati istituiti dalla parte IV del presente accordo. 2. I sottocomitati sono composti di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna Repubblica della parte AC, dall'altra. 3. I sottocomitati si riuniscono a livello appropriato una volta l'anno oppure su richiesta di una delle parti o del comitato di associazione. Le riunioni dal vivo si tengono alternativamente a Bruxelles o nell'America centrale. Le riunioni si possono inoltre tenere utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico a disposizione delle parti. 4. I sottocomitati sono presieduti, a turno e per un periodo di un anno, da un rappresentante della parte UE e da un rappresentante di una Repubblica della parte AC.
Accordo-art. 349
Art. 349. Bilancia dei pagamenti 1. Una parte, se ha o rischia di avere gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi e i pagamenti correnti. 2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alla situazione riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni pertinenti stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. 4. La parte che mantiene in vigore, adotta o modifica misure restrittive, le notifica sollecitamente all'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 5. Se una parte ritiene che la misura restrittiva adottata o mantenuta in vigore incida sui rapporti commerciali bilaterali, puo' richiedere all'altra parte consultazioni che si tengono sollecitamente in sede di comitato di associazione. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; b) il contesto economico e commerciale esterno; o c) le eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altro tipo presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente ai cambi, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della parte interessata.
Accordo-art. 350
Art. 350. Disposizioni in materia fiscale 1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le parti di fare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro rispettiva legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma della sua parte IV puo' essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di accordi diretti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione fiscale interna. 3. Le disposizioni della parte IV del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra la parte IV del presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
Accordo-art. 351
Art. 351. Preferenza regionale 1. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione economica regionale. 2. Nessuna disposizione della parte IV del presente accordo impedisce il mantenimento, la modifica o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o altri accordi tra le parti o tra le parti e paesi o regioni terzi.
Accordo-art. 352
Art. 352. Definizione delle parti 1. Le parti del presente accordo sono le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, denominate "Repubbliche della parte AC", da una parte, e l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri, nelle rispettive sfere di competenza, denominati "parte UE", dall'altra. 2. Ai fini del presente accordo per "parte" si intende, rispettivamente, ciascuna Repubblica della parte AC, fatto salvo il loro obbligo di agire collettivamente a norma di quanto disposto dal paragrafo 3, o la parte UE. 3. Ai fini del presente accordo le Repubbliche della parte AC decidono e assumono l'impegno di agire collettivamente per quanto attiene: a) all'adozione di decisioni mediante gli organi di cui al titolo II (Quadro istituzionale) della parte I del presente accordo; b) all'adempimento degli obblighi di cui al titolo IX (Integrazione economica regionale) della parte IV del presente accordo; c) all'adempimento dell'obbligo di istituire un regolamento sulla concorrenza e un'autorita' garante della concorrenza per l'America centrale a norma dell'articolo 277 e dell'articolo 279, paragrafo 2, del titolo VII (Scambi e concorrenza) della parte IV del presente accordo; d) all'adempimento dell'obbligo di istituire un unico punto di accesso a livello regionale a norma dell'articolo 212, paragrafo 2, del titolo V (Appalti pubblici) della parte IV del presente accordo. Quando le parti agiscono collettivamente in conformita' al presente paragrafo, le Repubbliche della parte AC sono designate come "parte AC". 4. In relazione a ogni altra disposizione del presente accordo le Repubbliche della parte AC assumono obblighi e agiscono a titolo individuale. 5. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 3 e in linea con il futuro sviluppo dell'integrazione regionale dell'America centrale, le Repubbliche della parte AC si impegnano ad adoperarsi affinche' l'ambito dei settori in cui agiscono collettivamente sia progressivamente esteso, dandone notifica alla parte UE. Il Consiglio di associazione adotta una decisione che indica con precisione l'ambito di tali settori.
Accordo-art. 353
Art. 353. Entrata in vigore 1. Il presente accordo e' approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1. 3. Le notifiche sono trasmesse ai depositari del presente accordo che sono il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per la parte UE e la Secretaria General del Sistema de la Integracion Centroamericana (SG-SICA) per le Repubbliche della parte AC. 4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, la parte IV del presente accordo puo' essere applicata dall'Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo corrispondente a quello in cui esse si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine. In tal caso gli organi istituzionali necessari al funzionamento del presente accordo esercitano le loro funzioni. 5. Entro la data di entrata in vigore di cui al paragrafo 2, o entro la data di applicazione del presente accordo in caso di applicazione a norma del paragrafo 4, ciascuna parte deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), del titolo VI (Proprieta' intellettuale) della parte IV del presente accordo. Se una Repubblica della parte AC non ha adempiuto a tali prescrizioni, il presente accordo non entra in vigore conformemente al paragrafo 2 o non viene applicato conformemente al paragrafo 4 tra la parte UE e la Repubblica inadempiente della parte AC finche' tali prescrizioni non siano state adempiute. 6. Quando una disposizione del presente accordo e' applicata conformemente al paragrafo 4, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4. 7. Le parti per le quali la parte IV del presente accordo e' entrata in vigore conformemente al paragrafo 2 o 4 possono anche utilizzare materiali originari delle Repubbliche della parte AC per le quali il presente accordo non e' in vigore. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore conformemente al paragrafo 2, il presente accordo sostituisce gli accordi di dialogo politico e di cooperazione vigenti tra le Repubbliche della parte AC e la parte UE.
Accordo-art. 354
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