LEGGE 11 luglio 2016, n. 139

Type Legge
Publication 2016-07-11
Ultimo aggiornamento 2016-07-23
State In force
Source Normattiva
articles 367
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Art. 354. Durata 1. Il presente accordo ha durata e validita' illimitata. 2. Ciascuna delle parti notifica per iscritto al rispettivo depositario l'intenzione di denunciare il presente accordo. 3. In caso di denuncia a opera di una qualsiasi delle parti, le altri parti esaminano gli effetti della denuncia del presente accordo in sede di comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie. 4. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica al rispettivo depositario.

Accordo-art. 355

Art. 355. Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati. 2. La parte che ritenga che un'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo derivante dal presente accordo puo' adottare misure appropriate. Salvo nei casi particolarmente urgenti, prima di procedere ed entro trenta giorni essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione che consenta di pervenire a una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure da adottare, si privilegiano quelle che hanno le ripercussioni meno dannose sull'attuazione del presente accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate al comitato di associazione e, ove una parte lo richieda, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato. 3. Le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 2 si intende una violazione sostanziale del presente accordo da parte di una delle parti. Le parti convengono inoltre che per "misure appropriate" ai sensi del paragrafo 2 si intendono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Resta inteso che la sospensione costituisce l'extrema ratio. 4. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende: a) una denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; b) una violazione di elementi essenziali del presente accordo. 5. Se una parte adotta una misura in casi particolarmente urgenti, l'altra parte puo' chiedere la convocazione di una riunione urgente delle parti da tenersi entro quindici giorni. 6. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 2, qualora una parte ritenga che un'altra parte abbia mancato a uno o piu' obblighi ad essa incombenti in virtu' della parte IV del presente accordo, essa ricorre esclusivamente e si attiene alle procedure di risoluzione delle controversie istituite dal titolo X (Risoluzione delle controversie) e al meccanismo di mediazione istituito dal titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo o ai meccanismi alternativi previsti per obblighi specifici dalla parte IV del presente accordo.

Accordo-art. 356

Art. 356. Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti dal presente accordo, ne' puo' essere interpretata come istitutiva, a carico di una parte, dell'obbligo di consentire che l'accordo possa essere direttamente invocato nel proprio ordinamento giuridico interno, salvo quanto diversamente disposto nella legislazione interna di quella parte.

Accordo-art. 357

Art. 357. Eccezioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da: a) imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza, o b) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza: i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; ii) nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; iii) in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico; iv) in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; o d) impedire alle parti di decidere autonomamente le priorita' di bilancio o imporre loro di aumentare le risorse finanziarie destinate all'adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione viene informato nella misura piu' ampia possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), e della loro revoca.

Accordo-art. 358

Art. 358. Futuri sviluppi 1. Le parti possono decidere di ampliare e integrare il presente accordo modificandolo o concludendo accordi relativi ad attivita' o settori specifici, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante l'attuazione del presente accordo. 2. Le parti possono anche decidere qualsiasi altra modifica del presente accordo. 3. Tutte le modifiche e gli accordi sopracitati sono approvati conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte.

Accordo-art. 359

Art. 359. Adesione di nuovi membri 1. Il comitato di associazione e' informato in merito a ogni domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea e a ogni domanda di uno Stato terzo di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale. 2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte UE fornisce ogni informazione utile alla parte CA che, a sua volta, fa conoscere alla parte UE il suo (eventuale) parere affinche' quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte UE notifica alla parte CA ogni nuova adesione all'Unione europea. 3. Analogamente, nel corso dei negoziati tra la parte AC e lo Stato che chiede di partecipare ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale, la parte AC fornisce ogni informazione utile alla parte UE che, a sua volta, fa conoscere alla parte AC il suo (eventuale) parere affinche' quest'ultima possa prenderlo in piena considerazione. La parte AC notifica alla parte UE ogni nuova adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale. 4. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo nel quadro del comitato di associazione. Il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie o di adeguamento necessarie che sono approvate conformemente alle procedure giuridiche interne di ciascuna parte. 5. Se l'adesione ai processi di integrazione politica ed economica dell'America centrale non comporta l'adesione automatica al presente accordo, lo Stato interessato aderisce depositando un atto di adesione presso i rispettivi depositari delle parti. 6. Lo strumento di adesione e' depositato presso i depositari.

Accordo-art. 360

Art. 360. Applicazione territoriale 1. Per la parte UE il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT), alle condizioni stabilite in tali trattati. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'Unione europea. 3. Per l'America centrale il presente accordo si applica ai territori delle Repubbliche della parte AC, conformemente alla loro rispettiva legislazione interna e al diritto internazionale.

Accordo-art. 361

Art. 361. Riserve e dichiarazioni interpretative Il presente accordo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.

Accordo-art. 362

Art. 362. Allegati, appendici, protocolli, note, note a pie' di pagina e dichiarazioni congiunte Gli allegati, le appendici, i protocolli, le note, le note a pie' di pagina e le dichiarazioni congiunte costituiscono parte integrante del presente accordo.

Accordo-art. 363

Art. 363. Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=16G0014600103630110001&dgu=2016-07-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-23&art.codiceRedazionale=16G00146)

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