LEGGE 3 ottobre 2016, n. 186

Type Legge
Publication 2016-10-03
Ultimo aggiornamento 2019-07-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2016 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° agosto 2018 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° marzo 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguitodenominati "gli Stati membri", e L'Unione europea in seguito denominata "l'Unione", da una parte, e La Repubblica dell'Iraq, in seguito denominata "l'Iraq", dall'altra, in seguito denominati congiuntamente "le Parti", Considerati i legami esistenti tra l'Unione, gli Stati membri e l'Iraq e i valori comuni che essi condividono, Riconoscendo che l'Unione, gli Stati membri e la l'Iraq intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni commerciali e di cooperazione sostenute dal dialogo politico, Considerando l'importanza che le Parti attribuiscono agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso del partenariato, Ribadendo il loro attaccamento ai principi democratici, ai diritti umani e alle liberta' fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, Riconoscendo quanto sia centrale che lo sviluppo economico vada di pari passo con una crescita sociale e sostenibile, Riconoscendo l'importanza di una piu' intensa cooperazione tra le Parti e il loro comune intento di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni in settori di reciproco interesse, nel rispetto della sovranita', dell'uguaglianza, della non discriminazione, dello Stato di diritto, del buon Governo, dell'ambiente e del reciproco vantaggio, Riconoscendo la necessita' di sostenere l'Iraq nello sforzo teso a proseguire il riordino politico, il risanamento e le riforme economiche, nonche' a migliorare le condizioni di vita delle fasce sociali povere e svantaggiate, Riconoscendo la necessita' di potenziare il ruolo delle donne nella vita politica, civile, sociale, economica e culturale e di lottare contro la discriminazione, Desiderose di creare le condizioni propizie ad uno sviluppo sostanziale e alla diversificazione degli scambi tra l'Unione e la l'Iraq e di intensificare la cooperazione in materia economica, commerciale, di investimenti, scientifica, tecnologica e culturale, Nell'intento di promuovere gli scambi e gli investimenti e favorire lo sviluppo di relazioni economiche armoniose tra le Parti, nel rispetto del principio dell'economia di mercato, Tenendo conto della necessita' di creare le condizioni atte a migliorare l'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, Consapevoli della necessita' di migliorare le condizioni che incidono sull'attivita' imprenditoriale e gli investimenti, sullo stabilimento delle imprese, sulla manodopera, sulla prestazione di servizi e sui movimenti di capitali, Tenendo presente il diritto delle Parti di regolamentare la fornitura di servizi all'interno dei rispettivi territori e di garantire il raggiungimento di legittimi obiettivi di indirizzo pubblico, Tenendo conto dell'impegno sottoscritto a condurre gli scambi in conformita' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso il 15 aprile 1994 (in appresso "l'accordo OMC"), e in tal senso nell'interesse reciproco a che l'Iraq aderisca all'OMC, Riconoscendo le specifiche necessita' dei paesi in via di sviluppo identificate dall'OMC, Riconoscendo che il terrorismo, la criminalita' organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di droga costituiscono una seria minaccia per la stabilita' e la sicurezza internazionale e per il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione tra le Parti, Constatando quanto sia importante promuove e potenziare la cooperazione regionale, Confermando che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea non notifichi all'Iraq che l'uno o l'altro di tali Stati e' vincolato in tal senso in quanto membro dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che altrettanto vale per la Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Istituzione del partenariato 1. E' istituito un partenariato tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra. 2. Il partenariato persegue i seguenti obiettivi: a) fornire un contesto adeguato al dialogo politico tra le Parti che consenta un adeguato sviluppo delle relazioni politiche; b) incentivare gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti promuovendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile; c) gettare le basi per una cooperazione giuridica, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Accordo-art. 2

Art. 2 Fondamenti Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interna e estera di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Accordo-art. 3

Art. 3 Dialogo politico 1. Tra le Parti e' istituito un dialogo politico regolare inteso a consolidarne le relazioni, a contribuire allo sviluppo di un partenariato e a favorire la solidarieta' e la comprensione reciproca. 2. Sono oggetto del dialogo politico temi di interesse comune, nello specifico la pace, la politica estera e di sicurezza, il dialogo e la riconciliazione nazionali, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il buon Governo, la stabilita' e l'integrazione regionali. 3. Il dialogo politico ha luogo su base annua a livello di ministri e alti funzionari.

Accordo-art. 4

Art. 4 Lotta al terrorismo Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo, nel rispetto delle convenzioni internazionali, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di rifugiati, delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle rispettive legislazioni e normative, in particolare: a) nell'ambito della piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, della strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; b) tramite lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e relative reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) tramite lo scambio di opinioni circa i mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di conoscenze in materia di prevenzione del terrorismo. Le Parti rinnovano il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sulla Convenzione generale delle Nazioni Unite sul terrorismo internazionale. Nell'esprimere grande apprensione per l'istigazione a commettere atti terroristici, le Parti sottolineano il loro impegno ad adottare tutti i provvedimenti necessari e adeguati, conformemente al diritto nazionale e internazionale, per ridurre la minaccia che detta istigazione costituisce.

Accordo-art. 5

Art. 5 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. La presente disposizione e' concordemente ritenuta dalle Parti un elemento essenziale del presente accordo. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori: a) predisponendo quanto necessario, a seconda dei casi, alla firma, alla ratifica o all'adesione e alla piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; b) adottando un efficace dispositivo di controlli nazionali delle esportazioni, esteso non solo all'esportazione ma anche al transito delle merci aventi attinenza alle ADM, che verifichi l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso relativamente alla produzione di ADM e contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto su stabilito.

Accordo-art. 6

Art. 6 Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in fatto di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti. 3. Le Parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

Accordo-art. 7

Art. 7 Corte penale internazionale 1. Le Parti ribadiscono la necessita' di non lasciare impuniti i reati piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, e di perseguire detti reati con provvedimenti adottati in ambito nazionale o internazionale. 2. Le Parti riconoscono che, pur non essendo ancora firmatario dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, l'Iraq sta vagliando la possibilita' di aderirvi in futuro. A tal fine, l'Iraq si impegna ad adottare le misure miranti all'adesione, alla ratifica e all'attuazione dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti. 3. Le Parti ribadiscono la propria determinazione a cooperare su questo punto, anche tramite lo scambio di esperienze sull'adozione degli adeguamenti giuridici richiesti dal diritto internazionale applicabile.

Accordo-art. 8

Art. 8 Portata e ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.

Accordo-art. 9

Art. 9 Dazi doganali Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio o onere imposto all'importazione di una merce o ad essa connesso, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere aggiuntivo, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna imposti ai sensi dell'art. 11; b) di dazi imposti ai sensi del titolo II, sezione I, capo II, del presente accordo; c) di dazi applicati ai sensi degli articoli VI, XVI e XIX dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994"), dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, dell'accordo OMC sull'agricoltura e dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Understanding, in appresso "DSU"); d) di diritti o altri oneri imposti in applicazione dell'ordinamento nazionale di una delle Parti, in conformita' dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive.

Accordo-art. 10

Art. 10 Trattamento della nazione piu' favorita 1. Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio; b) ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.

Accordo-art. 11

Art. 11 Trattamento nazionale Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Accordo-art. 12

Art. 12 Politica tariffaria 1. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione si applica la tariffa NPF dell'Unione. Ai prodotti originari dell'Iraq e importati nell'Unione non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC conformemente all'articolo I del GATT 1994. 2. Al momento dell'importazione in Iraq, i prodotti originari dell'Unione non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta del 8% per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni. 3. Le Parti convengono che, fino all'adesione dell'Iraq all'OMC, il livello dei dazi doganali sulle importazioni potra' essere modificato previa consultazione reciproca. 4. Se, successivamente alla firma del presente accordo, l'Iraq applica riduzioni tariffarie erga omnes alle importazioni, in particolare riduzioni derivanti dai negoziati tariffari in ambito OMC, i dazi ridotti che ne risultano si applicano alle importazioni originarie dell'Unione e sostituiscono il dazio di base o l'imposta per la ricostruzione a decorrere dalla data di applicazione delle riduzioni.

Accordo-art. 13

Art. 13 Applicazione delle pertinenti disposizioni del GATT 1994 I seguenti articoli del GATT 1994, che si applicano mutatis mutandis tra le Parti, sono incorporati e costituiscono parte del presente accordo: a) l'articolo V, con le relative note e disposizioni aggiuntive; b) l'articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 4 lettera b), 4 lettera d) e 5, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e l'accordo OMC sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; c) l'articolo VII, con le relative note e disposizioni aggiuntive; d) articolo IX; e) articolo X.

Accordo-art. 14

Art. 14 Sistema armonizzato di designazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformita' con il sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "SA").

Accordo-art. 15

Art. 15 Ammissione temporanea di merci Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui entrambe le Parti hanno aderito, ciascuna Parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea. La procedura di ammissione temporanea si applica tenendo conto delle condizioni alle quali le Parti hanno sottoscritto gli obblighi derivanti dalle suddette convenzioni.

Accordo-art. 16

Art. 16 Divieto di restrizioni quantitative Con l'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e l'Iraq aboliscono e si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore negli scambi tra di loro restrizioni alle importazioni o alle esportazioni o altre misure unilaterali atte a produrre effetti equivalenti, conformemente all'articolo XI del GATT1994 e alle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articolo XI del GATT1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Accordo-art. 17

Art. 17 Dazi all'esportazione Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o altri diritti e oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in connessione a queste, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

Accordo-art. 18

Art. 18 Antidumping 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino dazi antidumping o misure compensative conformemente all'articolo VI del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive, all'accordo sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio del 1994 e all'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Accordo-art. 19

Art. 19 Misure di salvaguardia 1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti adottino provvedimenti in conformita' dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Le disposizioni del titolo II, sezione VI, del presente accordo non si applicano al presente articolo.

Accordo-art. 20

Art. 20 Eccezioni generali Le disposizioni di cui all'articolo XX del GATT 1994, alle relative note e disposizioni aggiuntive e all'articolo XXI del GATT 1994, che sono incorporate e costituiscono parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.

Accordo-art. 21

Art. 21 Norme industriali, valutazione della conformita' e regolamentazioni tecniche 1. Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "l'accordo TBT"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Portata e ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformita', come definite dall'accordo TBT. 3. Obiettivi La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' persegue i seguenti obiettivi: a) evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti; b) migliorare la sicurezza, la qualita' e la competitivita' dei prodotti affinche' possano piu' facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti; c) incentivare un ricorso piu' esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione; d) garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT; e) sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati; f) sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformita' e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione; g) promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT. 4. Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita' a) Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT. b) Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'. 5. Trasparenza e notifica a) Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita', contemplato dall'accordo TBT. b) Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi. c) Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.

Accordo-art. 22

Art. 22 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti cooperano in materia di misure sanitarie e fitosanitarie nell'intento di facilitare gli scambi e di tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante. Le disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "l'accordo SPS"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti. 2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano eventuali problemi derivanti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.

Accordo-art. 23

Art. 23 Ambito di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione tra le Parti degli scambi di servizi e dello stabilimento. 2. La presente sezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento in tutte le attivita' economiche, eccezion fatta per: a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi e culturali; d) i servizi educativo-didattici; e) i servizi sanitari e sociali; f) il cabotaggio marittimo nazionale; g) di trasporto aereo e i servizi ausiliari al trasporto aereo diversi: i) dai servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) dalla vendita e dalla commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) dai sistemi informatici di prenotazione; iv) dai servizi di assistenza a terra; v) dai servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio; vi) dai servizi di gestione degli aeroporti; h) i servizi di trasporto spaziale. 3. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti. 5. Conformemente alle disposizioni della presente sezione, le Parti si riservano il diritto di regolamentare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi politici.

Accordo-art. 24

Art. 24 Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: a) "persona fisica dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione ai sensi del diritto dell'UE; "persona fisica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi cittadino della Repubblica dell'Iraq ai sensi del diritto nazionale; b) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente al diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' privata o pubblica, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; c) "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica della Repubblica dell'Iraq": qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq, rispettivamente, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) o nel territorio della Repubblica dell'Iraq. La persona giuridica che abbia unicamente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT) o nel territorio dell'Iraq non e' considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica dell'Iraq a meno che le sue attivita' non siano effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Iraq; d) in deroga alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione con sede al di fuori dell'Unione o dell'Iraq e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione o in Iraq in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione o dell'Iraq; e) "attivita' economica": qualsiasi attivita' diversa da quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; f) "consociata": qualsiasi persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica; g) "filiale" di una persona giuridica: qualsiasi centro di attivita' economica sprovvisto di personalita' giuridica, che abbia apparenza di stabilita', quale l'estensione di una casa madre e che disponga di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che all'occorrenza vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali con il centro di attivita' economica che ne costituisce l'estensione; h) "fornitori di servizi" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda fornire o fornisca un servizio; i) "scambi di servizi": la fornitura di un servizio secondo le seguenti modalita': i) dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; ii) nel territorio di una Parte agli utenti dell'altra Parte; iii) ad opera di un fornitore di una Parte che si stabilisce nel territorio dell'altra Parte; iv) ad opera di un fornitore di una Parte tramite la presenza di persone fisiche nel territorio dell'altra Parte; j) "misura": qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; k) "misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti": le misure deliberate da: i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali; l) "servizi": qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; m) "stabilimento": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante: i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte finalizzati allo svolgimento di un'attivita' economica; n) "investitore" di una Parte: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento; o) "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non viene prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi.

Allegato-art. 25

Art. 25 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione estende ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Iraq il trattamento derivante dal calendario degli impegni specifici dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di trattamento nazionale e accesso al mercato in forza dell'accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso "GATS"). 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e fermo restando il paragrafo 3, l'Iraq accorda ai servizi, ai fornitori di servizi e agli investitori dell'Unione, nei settori dei servizi e non, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili dell'Iraq o, se migliore, ad altri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi. 3. L'Iraq puo' modificare il trattamento riservato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione assoggettandolo a condizioni e requisiti che risultino in un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili, a condizione che: a) il trattamento accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione rimanga non meno favorevole di quello accordato dall'Iraq a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori simili di paesi terzi; b) l'Iraq notifichi la propria intenzione alla Commissione dell'Unione europea (di seguito: la "Commissione") quattro mesi prima della data in cui prevede di attuare le modifiche in questione. Su richiesta della Commissione, l'Iraq precisa in modo dettagliato i motivi per cui intende imporre le condizioni e i requisiti notificati. In assenza di ulteriori comunicazioni all'Iraq entro otto settimane, si riterra' che le condizioni e i requisiti suddetti siano stati accettati dall'Unione; c) su richiesta di una delle Parti, le condizioni e i requisiti proposti siano sottoposti all'esame e all'approvazione del comitato di cooperazione. 4. Fatti salvi i benefici derivanti dal trattamento accordato a servizi, fornitori di servizi, stabilimenti e investitori dell'Unione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che avra' aderito all'OMC, l'Iraq estendera' ai servizi o ai fornitori di servizi dell'Unione il trattamento derivante dall'elenco dei propri impegni specifici in forza del GATS.

Allegato-art. 26

Art. 26 1. Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma della presente sezione non si applica alle agevolazioni fiscali che le Parti concedono o concederanno in forza di accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali. 2. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure volte a prevenire l'elusione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per gli Stati membri o per l'Iraq di operare distinzioni, in applicazione delle pertinenti disposizioni della rispettiva normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non sia identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 27

Art. 27 Altri accordi Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti sottoscritti da uno Stato membro dell'Unione e dall'Iraq.

Accordo-art. 28

Art. 28 Trasparenza Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni specifiche su qualsiasi misura di applicazione generale adottata o accordo internazionale concluso avente attinenza al presente accordo. Ciascuna Parte provvede inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di dare risposte specifiche alle richieste dei fornitori di servizi dell'altra Parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati all'allegato 3, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

Accordo-art. 29

Art. 29 Eccezioni 1. Le disposizioni della presente sezione sono soggette alle deroghe di cui al presente articolo. Fermo restante l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure: a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante; c) necessarie a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni della presente sezione, ivi compresi quelli intesi: i) a prevenire pratiche ingannevoli e fraudolente o ad affrontare gli effetti di inadempienze nell'ambito di contratti di servizio; ii) a tutelare la vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; iii) a tutelare la sicurezza; d) incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 25, purche' il diverso trattamento sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi dell'altra Parte; e) incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 25, purche' il diverso trattamento sia finalizzato a prevenire l'elusione o l'evasione di imposte derivanti dalle disposizioni fiscali di accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o dalla legislazione tributaria nazionale. 2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti ne' alle attivita' svolte sul territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure in materia di cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente. 4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le Parti applichino misure intese a regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrita' delle frontiere e a garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte in forza dell'art. 25. 5. Nessuna disposizione della presente sezione si applica alle attivita' svolte da una banca centrale, da un'autorita' monetaria centrale o da altro ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. 6. Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata come un divieto per le Parti, e per i relativi enti pubblici, di svolgere o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per proprio conto o per conto dei relativi enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando risorse finanziarie proprie. 7. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le Parti applichino qualsiasi misura necessaria a impedire che, mediante le disposizioni del presente accordo, vengano elusi i provvedimenti da esse adottati in materia di accesso ai rispettivi mercati da parte di paesi terzi.

Accordo-art. 30

Art. 30 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione della presente sezione puo' essere interpretata nel senso: a) di imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione e' ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure b) di impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) nell'ambito di attivita' economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare; ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; iii) relativamente alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altre merci e materiali; iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale; v) in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure c) da impedire a una delle Parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Accordo-art. 31

Art. 31 Progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento Appena le circostanze lo consentano, compresa la situazione derivante dall'adesione dell'Iraq all'OMC, il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni affinche' le Parti estendano progressivamente gli scambi di servizi e lo stabilimento tra loro, garantendo piena coerenza con le disposizioni del GATS, segnatamente quelle di cui all'articolo V. Ove accettate, le suddette raccomandazioni potranno essere poste in essere mediante accordi tra le Parti.

Accordo-art. 32

Art. 32 Stimolo agli investimenti Le Parti stimolano la diffusione di investimenti reciprocamente vantaggiosi sviluppando un clima piu' favorevole agli investimenti privati.

Accordo-art. 33

Art. 33 Punti di contatto e scambio di informazioni Al fine di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione commerciale afferente agli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

Accordo-art. 34

Art. 34 Obiettivo e ambito di applicazione 1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali. 2. La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.

Accordo-art. 35

Art. 35 Conto corrente Le Parti autorizzano l'uso di moneta liberamente convertibile, conformemente al regolamento di base del Fondo monetario internazionale, per tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente tra di esse.

Accordo-art. 36

Art. 36 Conto capitale A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma del presente accordo e la liquidazione o il rimpatrio dei suddetti capitali e di tutti gli utili che ne derivano.

Accordo-art. 37

Art. 37 Clausola di standstill Le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali tra i rispettivi residenti e dal rendere piu' restrittive le disposizioni vigenti.

Accordo-art. 38

Art. 38 Misure di salvaguardia 1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purche' dette misure risultino strettamente necessarie. 2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.

Accordo-art. 39

Art. 39 Disposizioni finali 1. Nessuna disposizione della presente sezione limita il diritto degli operatori economici delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalle Parti. 2. Le Parti si consultano onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro, cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Allegato-art. 40

Art. 40 1. Le Parti intendono conformarsi alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive e dell'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su singole imprese commerciali di Stato, sul modo in cui esse operano e sulla maniera in cui le relative attivita' incidono sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata garantisce la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT1994 sulle informazioni riservate. 3. Le Parti garantiscono che tutte le imprese commerciali di Stato fornitrici di beni o servizi rispettino gli obblighi sottoscritti in forza del presente accordo.

Accordo-art. 41

Art. 41 Introduzione 1. Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano ad uno sviluppo economico sostenibile, le Parti si propongono di garantire un'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "beni o servizi commerciali": qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico; b) "servizi edili": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "[CPC](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443)"); c) "giorni": i giorni del calendario civile; d) "asta elettronica": il processo iterativo implicante l'utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell'offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; e) "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate; f) "gara a trattativa privata": qualsiasi procedura in cui l'ente appaltante contatta uno o piu' fornitori di sua scelta; g) "misura": qualsiasi dispositivo legislativo, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato; h) "elenco a uso ripetuto": un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi a piu' riprese; i) "avviso di gara d'appalto": avviso con cui l'ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; j) "compensazioni": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi; k) "gara aperta": procedura di gara in virtu' della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; l) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica; m) "ente appaltante": qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo; n) "fornitore qualificato": qualsiasi fornitore che l'ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione; o) "gara selettiva": procedura di gara in virtu' della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte; p) "servizi": qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato; q) "norma": documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o processi di produzione destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non e' obbligatoria. Una norma puo' comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi a un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione; r) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; s) "specifiche tecniche": qualsiasi requisito d'appalto che precisi: i) le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualita', prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura, oppure ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura e etichettatura relativi ad un bene o a un servizio.

Accordo-art. 42

Art. 42 Portata e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure riguardanti un appalto disciplinato. Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici: a) di beni, servizi o di entrambi: i) come precisato da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo, e ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'art. 45, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna Parte nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo; d) indetta da un ente appaltante e e) non altrimenti esclusa dalle presenti norme. 2. Tranne se altrimenti disposto, le disposizioni del presente capo non si applicano: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego; e) agli appalti indetti: i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo. 3. Ciascuna Parte definisce e specifica nei suballegati dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo le seguenti informazioni: a) suballegato 1: gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; b) suballegato 2: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; c) suballegato 3: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo; d) suballegato 4: i servizi edili disciplinati dal presente capo; e) suballegato 5: eventuali note generali. 4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti nei suballegati dell'appendice I dell'allegato1 del presente accordo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'art. 43. 5. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto e' disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, non puo' suddividerlo in appalti singoli ne' individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'ambito di applicazione del presente capo. 6. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell'ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 7. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti: a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; b) necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante; c) necessari a tutelare la proprieta' intellettuale, oppure d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Accordo-art. 43

Art. 43 Principi generali 1. Relativamente a qualsiasi misura o a qualsiasi appalto disciplinato, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai suoi fornitori un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali. 2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti e i relativi suoi appaltanti si astengono: a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario, oppure b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte. 3. Per quanto riguarda qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura o prassi in materia di appalti pubblici e con riguardo a specifici appalti indetti dalla pubblica amministrazione a tutti i livelli aperti ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, l'Iraq riserva ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori di un qualsiasi paese terzo. Impiego di mezzi elettronici 4. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento, e a prevenirne l'accesso indebito. Svolgimento dell'appalto 5. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialita' onde evitare conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformita' con il presente capo. Norme di origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, e' fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra Parte norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.

Accordo-art. 44

Art. 44 Pubblicazione delle informazioni sugli appalti 1. Ciascuna Parte: a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l'appalto disciplinato; b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte; c) indica all'appendice II dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui alla lettera a); d) indica all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo i mezzi elettronici su cui pubblica gli avvisi di cui all'art. 45, all'art. 47, paragrafo 4, e all'art. 55, paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte notifica tempestivamente all'altra Parte qualsiasi modifica delle informazioni fornite all'appendice II o III dell'allegato 1 del presente accordo.

Accordo-art. 45

Art. 45 Pubblicazione degli avvisi Avviso di gara d'appalto 1. Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all'art. 52, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto sul mezzo appositamente indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo. Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso. Avviso per estratto 2. Per ciascuno appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni: a) l'oggetto dell'appalto; b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara. Avviso di appalti programmati 3. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati") che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi. 4. Gli enti appaltanti elencati al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purche' vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

Accordo-art. 46

Art. 46 Condizioni per la partecipazione 1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante: a) ne analizza la capacita' finanziaria e commerciale e le competenze tecniche in base all'attivita' commerciale da questi svolta tanto all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui l'ente appartiene; b) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto di aver gia' ottenuto uno o piu' appalti da un ente della Parte interessata o di vantare un'esperienza lavorativa sul territorio della Parte interessata; c) puo' richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto. 3. L'ente appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. I fornitori sono esclusi dalla partecipazione se incorrono in fattispecie del tipo: fallimento, false dichiarazioni, grave inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, sentenze per reati gravi o per reati gravi contro la pubblica amministrazione, grave mancanza professionale o evasione fiscale.

Accordo-art. 47

Art. 47 Qualificazione dei fornitori Gare selettive 1. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante: a) pubblica un avviso di gara d'appalto contenente quanto meno le informazioni di cui ai punti 1, 2, 6, 7, 10 e 11 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; b) dal decorrere dei termini dell'appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 8 e 9 dell'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e notifica loro quanto specificato alla lettera b) del paragrafo 2 dell'appendice VI dell'allegato1 del presente accordo. 2. L'ente appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore nazionale e qualsiasi fornitore dell'altra Parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara e' limitato, precisando i criteri di selezione. 3. Se la documentazione di gara non e' resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2. Enti di cui al suballegato 2 4. Gli enti appaltanti di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo possono tenere un elenco a uso ripetuto, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e, nel caso di pubblicazione elettronica, reso costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all'appendice III dell'allegato 1 del presente accordo. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo. 5. In deroga al paragrafo 4, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validita' triennale, un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo' pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validita' dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validita' e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi. 6. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo', in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che: a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice V dell'allegato 1 del presente accordo nonche' il maggior numero di informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto; b) l'ente trasmetta ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice IV dell'allegato 1 del presente accordo, sempre che disponibili. 7. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo puo' permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare ad un determinato appalto, purche' vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione. 8. Un ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta. 9. L'ente appaltante di cui al suballegato 2 dell'appendice I dell'allegato 1 del presente accordo che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.

Accordo-art. 48

Art. 48 Specifiche tecniche 1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali. 2. Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali o europee esistenti o, in assenza di queste, delle regolamentazioni tecniche nazionali, di norme o codici dell'edilizia nazionali riconosciuti. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell'appalto. 4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e cio' a condizione che l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. L'ente appaltante non puo' sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza. 6. Ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.

Accordo-art. 49

Art. 49 Documentazione di gara 1. L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa delle questioni di cui all'appendice VIII dell'allegato 1 del presente accordo, se non gia' contenuta nell'avviso di gara d'appalto. 2. Su richiesta, l'ente appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti. 3. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, e' tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara: a) informandone, ove noti, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni originarie; b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Accordo-art. 50

Art. 50 Termini Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessita' dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara. I termini applicabili sono definiti all'appendice VI dell'allegato 1 del presente accordo.

Accordo-art. 51

Art. 51 Trattative 1. Una Parte puo' incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative: a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto, oppure b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Gli enti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.

Accordo-art. 52

Art. 52 Gara a trattativa privata L'ente appaltante puo' bandire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli da 45 a 47, da 49 a 51 e l'art. 54 esclusivamente: a) in uno dei seguenti casi: i) non e' pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; iii) nessun fornitore riunisce le condizioni per la partecipazione, oppure iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo, sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostituibili per i seguenti motivi: la prestazione richiesta e' un'opera d'arte; e' necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprieta' intellettuale o altri diritti esclusivi; in assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi dal momento che la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore: i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ii) occasionerebbe all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; d) se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive; e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime; f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; h) se l'appalto e' assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi di cui al presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.

Accordo-art. 53

Art. 53 Asta elettronica Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verra' utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa; c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.

Accordo-art. 54

Art. 54 Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equita' e l'imparzialita' della gara e la confidenzialita' delle offerte. 2. L'ente appaltante non puo' penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo e' unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo. 3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'assegnazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilita' di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilita' a tutti i fornitori partecipanti. 4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione. 5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, l'ente appaltante assegna l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta piu' vantaggiosa o quella al prezzo piu' basso, se il prezzo e' l'unico criterio. 6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute puo' verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto. 7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto ne' modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Accordo-art. 55

Art. 55 Trasparenza delle informazioni sugli appalti 1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, se richiesto. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 56, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta e' stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. 2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all'allegato III. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente per via elettronica, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca come minimo le informazioni di cui all'appendice VII dell'allegato 1 del presente accordo.

Accordo-art. 56

Art. 56 Diffusione delle informazioni 1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformita' al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite. 2. In deroga alle disposizioni del presente capo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire ai fornitori informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra gli stessi. 3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorita' o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione: ostacoli l'applicazione della legge; possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori; pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale; sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Accordo-art. 57

Art. 57 Procedure nazionali di ricorso 1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare: a) una violazione del presente capo, oppure b) nei casi in cui l'ordinamento nazionale della Parte interessata non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte, verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili. 2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte interessata invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l'ente appaltante. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che cio' pregiudichi la possibilita' per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 3. A ciascun fornitore e' concesso un termine sufficiente e non inferiore a dieci giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza. 4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorita' amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 5. Quando un organismo diverso da una delle autorita' di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilita' di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorita' amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso. L'organo di ricorso diverso da un tribunale e' soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; b) alle parti in causa (in appresso "i partecipanti") il diritto di essere ascoltate prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento; e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi intentati dai fornitori siano comunicate in modo tempestivo, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 6. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventualmente contemplare la possibilita' di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

Accordo-art. 58

Art. 58 Ulteriori negoziati 1. Le Parti riesaminano ogni anno l'efficace funzionamento del presente capo e la reciproca apertura dei mercati degli appalti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative per l'estensione dell'elenco o degli elenchi degli enti di cui al suballegato 1 e al suballegato 2 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente accordo. 2. Nell'ambito dei negoziati per adesione all'OMC, l'Iraq riconoscera' il proprio impegno a aderire all'accordo multilaterale sugli appalti pubblici (in appresso "GPA").

Accordo-art. 59

Art. 59 Regime asimmetrico e misure transitorie In considerazione del fabbisogno finanziario e commerciale e delle esigenze connesse allo sviluppo, l'Iraq beneficia delle seguenti misure transitorie: la possibilita' di istituire un programma temporaneo di prezzi preferenziali in virtu' del quale e' applicabile una differenza tariffaria del 5% sui beni e servizi e del 10% sulle opere alle forniture e ai servizi da parte di fornitori esclusivamente iracheni. La progressiva soppressione del programma di prezzi preferenziali entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 60

Art. 60 Natura e ambito delle obbligazioni 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Iraq adotta la normativa atta a garantire una protezione adeguata e effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale nel rispetto dei massimi standard internazionali, tra cui le disposizioni dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (in appresso "accordo TRIPS"), prevedendo strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti. 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale indicate al paragrafo 2 dell'allegato 2 del presente accordo cui hanno aderito gli Stati membri o che vengono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq si conforma alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 3 dell'allegato 2 del presente accordo cui ha aderito almeno uno Stato membro o che vengono di fatto applicate da almeno uno Stato membro, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. 4. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 del presente accordo e' soggetta al riesame periodico delle Parti. Nell'elaborare la normativa o se sorgono problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale tali da incidere sulle attivita' commerciali, su richiesta di una Parte vengono tempestivamente avviate consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano trattative finalizzate a disposizioni piu' dettagliate in materia di diritti di proprieta' intellettuale. 5. In materia di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, ciascuna Parte riserva ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini, fatte salve le eccezioni gia' contemplate negli strumenti internazionali inglobati o che potranno essere inglobati di volta in volta nell'allegato 2 del presente accordo e a decorrere dal momento della ratifica della Parte interessata. 6. Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Iraq riserva alle imprese e ai cittadini dell'Unione un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

Accordo-art. 61

Art. 61 Obiettivo L'obiettivo della presente sezione e' prevenire e risolvere le controversie tra le Parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

Accordo-art. 62

Art. 62 Ambito di applicazione Salvo diversa disposizione esplicita, la presente sezione si applica a tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del presente accordo.

Accordo-art. 63

Art. 63 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano a risolvere eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 62 avviando consultazioni in buona fede finalizzate a trovare a una soluzione tempestiva, equa e concordata. 2. Ciascuna Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'art. 62 che ritiene applicabili. 3. Le consultazioni vengono avviate entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta, a meno che entrambe le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, sono avviate entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta e si considerano concluse entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta. 5. Se le consultazioni non sono avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 oppure si concludono senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'art. 64.

Accordo-art. 64

Art. 64 Avvio della procedura di arbitrato 1. Quando una controversia non trova risoluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato di cooperazione. La Parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire la base giuridica della contestazione, perche' tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'art. 62.

Accordo-art. 65

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