DECRETO 1 giugno 2021, n. 119

Type Decreto
Publication 2021-06-01
Ultimo aggiornamento 2021-08-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2021

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Considerata la necessita' di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»: «Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). - 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione. 2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio. 3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201. 3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita' di comunicazione. 3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.» «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.» «Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260. 2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.» «Art. 184 (Entrata in vigore della procedura di opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita' di applicazione.» «Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 2. La domanda deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale; c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta; d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta; e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.» «Art. 197 (Annotazioni). - 1. 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185. 3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione. 4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201. 6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.» «Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo). - 1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti. 2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti. 3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.» «Art. 214 (Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine). - 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'. 2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva. 3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. 4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.». - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 189, S.O.: «Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate; b) salvaguardare la possibilita' di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33; c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva; d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi; e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare: 1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione; 2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; 3) prevedere l'obbligatorieta' della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza; 4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio; g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse; h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullita'.». - Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2019, n. 57. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Deposito in formato cartaceo). - 1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione. 2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualita'. 2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2. 3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio. 4. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare: a) data e numero della domanda o del titolo concesso; b) nome e domicilio eletto in Italia ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario; c) elenco dei documenti allegati. 5. Un originale del verbale di deposito, di cui al comma 4, e' inviato insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1. 6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito. 7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata o limitati, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio. 8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione. 9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Deposito telematico e modalita' di trasmissione). - 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 3 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati», e dopo le parole «ricevere il deposito» sono inserite le seguenti: «o il pagamento delle tasse».

Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 (Termini per il deposito). - 1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito o il pagamento delle tasse sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura determinata da festivita' locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia: a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorita', quello della residenza o della sede del richiedente o del suo mandatario; b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente lettera a). 2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione. 3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 4 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».

Note all'art. 4: - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Integrazione delle domande). - 1. L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo 148, comma 3 del Codice, puo' essere fatta dal richiedente prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148. 2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice, deve essere depositata entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non e' prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilita' nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e si applica l'articolo 173, comma 7 del Codice. 2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7 del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice. 3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente. 4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2. 4 -bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.L'articolo 5 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Irricevibilita'). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice. 2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 6 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.».

Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6 (Traduzione in lingua italiana). - 1. La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione della lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione. 3. Se viene rivendicata la priorita' di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice. 4. Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".»

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 9 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse.

Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 9 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Trasformazione del brevetto europeo). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura nazionale nonche' a produrre, ove manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di brevetto europeo nonche', eventualmente, una traduzione del testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti. 2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di brevetto. 3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 10 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 10 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.» sono sostituite dalle seguenti: «ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.».

Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 10 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali e' stata richiesta la convalida ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio. 2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 11 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.L'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Contenuto della domanda di marchio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice: a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto; b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento; c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione; d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e' richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe cosi' come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta cosi' come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio; e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e' indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento attestante la priorita', qualora non allegato alla domanda, e' integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento; f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi; g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani; h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.».

Art. 11

Inserimento dell'articolo 11-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.Dopo l'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Rappresentazione del marchio). - 1. Il marchio e' rappresentato in qualsiasi forma idonea, purche' possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorita' competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. 2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e puo' essere accompagnata da una descrizione. 3. Le diverse tipologie di marchio sono cosi' rappresentate: a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalita' standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori; b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori; c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, e' rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica puo' comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione e' costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque; d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalita' specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonche' la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la modalita' di apposizione del segno sui prodotti; e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarita' della ripetizione degli elementi; f) il marchio di colore: 1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; 2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Puo' essere altresi' aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori; g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione puo' essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono; h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, e' rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5; i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, e' rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa; l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, e' rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5. 4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in piu' di una di tali tipologie, la sua rappresentazione e' conforme agli standard di cui al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione. 5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonche' ogni altra specifica pertinente. 6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio e' riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 15 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 15 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il numero della domanda originaria;».

Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Divisione della domanda di marchio in domande parziali). - 1. Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e' oggetto di una o piu' domande parziali. 2. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere: a) il numero della domanda originaria; b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale; d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. 3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.»

Art. 13

Modifiche all'articolo 16 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 16 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «invia» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole «una notifica di» sono sostituite dalla seguente: «un».

Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 16 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Esame dei marchi internazionali). - 1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale un rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilita' dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni. 2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al titolare della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non e' registrabile. 3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale: a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in Italia; b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non e' registrabile.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 17 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 17 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «, debitamente» e «nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,».

Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 17 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Marchi collettivi internazionali). - 1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio. 2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 18 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 18 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».

Note all'art. 15: - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio). - 1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e' richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. 2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.».

Art. 16

Modifiche all'articolo 21 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 16: - Il testo dell'articolo 21 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. 2. La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale, contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice. La mancanza della dichiarazione e' anno tata sul registro dei titoli di proprieta' industriale. 3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice deve: a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento; b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici; c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi; d) descrivere brevemente gli eventuali disegni; e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti; f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere utilizzata in ambito industriale. 4. Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1 e 160, comma 4, del Codice definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalita': a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi; b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e' consentito solo a scopo di maggior chiarezza; c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.».

Art. 17

Inserimento dell'articolo 24-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Istanza di limitazione). - 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice. 2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 25 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

Note all'art. 18: - Il testo dell'articolo 25 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 25 (Domanda di registrazione del disegno o modello). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. 2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all'articolo 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo. 3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati. 4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonche' all'eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all'articolo 22. La riproduzione grafica puo' anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo. 5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, puo' essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui e' fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati. 6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni. 7. La descrizione, se presentata, puo' concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto di registrazione.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 26 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 26 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «o segni, destinati a distinguere» sono sostituite dalle seguenti: «, scritte o segni, se destinati a contraddistinguere».

Note all'art. 19: - Il testo dell'articolo 26 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 26 (Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli). - 1. La protezione di speciali denominazioni, scritte o segni, se destinate a contraddistinguere prodotti, puo' solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 27 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1.All'articolo 27 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».

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